Codice delle assicurazioni private
TITOLO XIV - VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 188. Poteri di intervento
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei
provvedimenti del presente codice, può:
a) convocare i componenti degli
organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di
revisione, l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e
l’attuario incaricato per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;
b) ordinare la
convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da
inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti
necessari per rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente
alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano
ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
d) convocare i
soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente
rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio
delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti
previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo,
può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di
intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al
ruolo dei periti assicurativi.
3. L’ISVAP, al fine di conoscere i programmi e
valutare gli impegni a garanzia dell’autonomia e dell'indipendenza della
gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare
chiunque detenga una partecipazione rilevante in un’impresa di assicurazione o
di riassicurazione.
Art. 189. Poteri di indagine
1. L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed
il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la
richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che
svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai
profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e
riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che svolgono attività
riservate privi di autorizzazione.
2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso
le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono
funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime
limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono
attività riservate privi di autorizzazione.
Art. 190. Obblighi di informativa
1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche
periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini
e le modalità da esso stabilite con regolamento.
2. I poteri previsti dal
comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società di revisione
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore,
dell’attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le
modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle
informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L’organo che svolge la funzione di
controllo in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza
indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire
un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme
che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo
statuto dell’impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e
controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i
relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all’ISVAP ogni altro dato
o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza
indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico,
che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività
delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la
continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul
bilancio. I medesimi soggetti forniscono all’ISVAP ogni altro dato o documento
richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si
applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le
società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che
sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 72.
Art. 191. Norme regolamentari
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle
imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con
i regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice,
disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
a) la correttezza della
pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli
intermediari nell’offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle
differenti esigenze di protezione degli assicurati;
b) gli obblighi
informativi prima della conclusione e durante l’esecuzione del contratto, ivi
compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di
comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
c) la verifica
dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci
procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di controllo
interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
d) l’adeguatezza
patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e
la valutazione delle attività, la composizione ed il calcolo del margine di
solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
e) la
costituzione e l’amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare,
nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi
interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i
limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli
schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il
patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le
modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi
ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità e degli
altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
g) l’individuazione dei
soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che
sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio
consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e
di riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il
calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle
società che controllano le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative
al rilascio dei provvedimenti previsti per l’accesso all’attività, per il
rispetto delle condizioni di esercizio, per l’assunzione di partecipazioni e gli
assetti proprietari, per le operazioni straordinarie, per le misure di
salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al
principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor
sacrificio per i soggetti destinatari..
3. I regolamenti devono risultare
coerenti con le finalità della vigilanza di cui all’articolo 3 e devono tenere
conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell’innovazione nello
svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono
adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che
consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti
ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet
dell’Istituto.
All’avvio della consultazione l’ISVAP rende noto lo schema del
provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa all’impatto della
regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all’articolo
12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L’ISVAP può richiedere, in ogni
fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime
pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di
consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
6.
I regolamenti adottati dall’ISVAP sono fra loro coordinati e formano un’unica
raccolta delle istruzioni di vigilanza.
CAPO II - VIGILANZA SULLA GESTIONE TECNICA,
FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 192. Imprese di assicurazione
italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla
vigilanza dell’ISVAP sia per l’attività esercitata nel territorio della
Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in
regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
2. L'ISVAP
esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante
verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, con
particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto
all’insieme dell’attività svolta, alla disponibilità di attivi congrui ai fini
dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di
solvibilità. Nei confronti delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
assistenza la vigilanza dell’ISVAP si estende anche alle verifiche sul personale
e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la
prestazione.
3. L’ISVAP, anche su segnalazione dell’autorità di vigilanza
dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di
servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in
altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o
alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità
finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione
all’autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato
membro di prestazione di servizi.
4. L’ISVAP esercita le funzioni di
vigilanza prudenziale affinché le imprese di assicurazione che svolgono attività
in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano
di un margine di solvibilità sufficiente, avuto riguardo anche a tali attività e
di riserve tecniche adeguate agli impegni complessivamente assunti.
Art. 193. Imprese di assicurazione di altri Stati
membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri
sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità dello Stato membro
d’origine anche per l’attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di
libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo
quanto disposto al comma 1, l’ISVAP, qualora accerti che l’impresa di
assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad
osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di
legge e di attuazione.
3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di
legge e di attuazione, l’ISVAP ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato
membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far
cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità
commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per
la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, l’ISVAP può adottare nei confronti dell’impresa di
assicurazione, dopo averne informato l’autorità di vigilanza dello Stato membro
di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi
contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con
gli effetti di cui all’articolo 167.
5. Qualora l’impresa di assicurazione
che ha commesso l’infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda
beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in
base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della
sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure
che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attività in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all’impresa
interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso
della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l’ISVAP ordina la menzione, a
spese dell’impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di
pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto
necessario. Dei provvedimenti adottati l’ISVAP informa l’autorità di vigilanza
dello Stato membro di origine.
Art. 194. Imprese di assicurazione di Stati
terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in
Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP per l'attività svolta nel
territorio della Repubblica.
Art. 195. Imprese di riassicurazione
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio
della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sia per l’attività
esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi
nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei
confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di
vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione
patrimoniale e finanziaria dell’impresa, con particolare riferimento alla
sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all’insieme dell’attività svolta
ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle
stesse.
3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attività
esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di
riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 196. Modificazioni statutarie
1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento,
le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2.
Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'approvazione prevista dal comma 1.
Art. 197. Vigilanza sull'attuazione del programma di
attività
1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica è tenuta a presentare all’ISVAP una relazione
semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.
2. Qualora
dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria
dell’impresa, l’ISVAP può adottare le misure necessarie per il rispetto del
programma e per ristabilire l’equilibrio della gestione.
3. L’impresa
comunica all’ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività, nonché
ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una
partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche
del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell’ISVAP secondo la
procedura stabilita con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo
si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel
territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale
in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di
riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
CAPO III - VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 198. Trasferimento del portafoglio di imprese
di assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell’impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a
cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la
procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione
che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP verifica che
l’impresa cessionaria disponga dell’autorizzazione necessaria all’esercizio
delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, delle
attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità
richiesto. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di
fuori del territorio della Repubblica, l’ISVAP verifica inoltre che l’impresa
soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa
cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate
in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di
vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in
altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il
parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri
dell’obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio è
trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro
Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede
secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all’autorità di
vigilanza dello Stato membro dell’impresa cessionaria attestare all’ISVAP che la
medesima è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto
conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del
margine di solvibilità richiesto. L’ISVAP verifica, nel caso in cui il
portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato
membro, che l’impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in
regime di libertà di prestazione di servizi per l’attività esercitata nel
territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.
4. Se le autorità di
vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta da parte dell’ISVAP, si considera che esse abbiano
dato parere favorevole.
5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad
imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a
condizione che:
a) l’impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa
trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati
dall’impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria
dell’impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
d) la
sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a
copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
Può
essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati
terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti
stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi,
nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell’impresa
cessionaria.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una
sede secondaria dell’impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato
terzo.
6. Se il trasferimento è effettuato ad un’impresa di assicurazione con
sede legale nel territorio della Repubblica o ad un’impresa di assicurazione con
sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel
territorio della Repubblica, esso comporta altresì l’applicazione, per i
rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle
disposizioni dell’articolo 2112 del codice civile.
Art. 199. Trasferimento del portafoglio di imprese
di assicurazione di altri Stati membri
1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel
territorio della Repubblica comunica senza indugio all’ISVAP di aver richiesto
alla propria autorità di vigilanza l’autorizzazione al trasferimento del
portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in
libertà di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio è trasferito ad
un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica,
l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro
dell’impresa cedente, dopo aver verificato che l’impresa cessionaria è
autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto
del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del
margine di solvibilità richiesto. La medesima procedura si applica se il
portafoglio trasferito da un’impresa di assicurazione di altro Stato membro
all’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende
obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.
3. Se il
portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un’impresa di
assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l’ISVAP dà il suo
assenso all’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’impresa cedente
dopo aver verificato che:
a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per
lo svolgimento dell’attività in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica;
b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine
dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto
conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del
margine di solvibilità richiesto.
4. Se il portafoglio è trasferito ad
un’impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una
sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l’ISVAP dà il suo assenso
all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente
dopo aver verificato che:
a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per
lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica;
b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine
dell’impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del
trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilità richiesto.
5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede
secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa che ha sede legale in
uno Stato terzo, l’ISVAP dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato
membro di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
a) la sede
secondaria è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite;
b)
l’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che
l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a
copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
Non
può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria
dell’impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L’ISVAP
pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi
dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti
di portafoglio autorizzati.
Art. 200. Trasferimento del portafoglio di imprese
di assicurazione di Stati terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria
nel territorio della Repubblica di un’impresa di assicurazione di uno Stato
terzo è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva
dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da
pubblicare nel Bollettino.
2. Il trasferimento può essere effettuato a favore
di:
a) un’impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in
un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito
ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
b) un’impresa avente la
sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia
trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel
territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a),
l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste
all’articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a
favore di un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello
di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’ISVAP
verifica che la sede secondaria dell’impresa cessionaria sia autorizzata
all’esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del
trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilità richiesto. Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività
esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato
all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l’impresa è altresì
stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia
attestazione all’ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal
presente articolo si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le
condizioni ivi previste.
Art. 201. Fusione e scissione di imprese di
assicurazione
1. L'ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le
fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non
contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso
all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione
e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo
progetto se non consti l’autorizzazione dell’ISVAP.
2. Se la fusione è
attuata per incorporazione, l’impresa di assicurazione incorporante che ha sede
legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto
della fusione, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine
di solvibilità richiesto. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova
impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l’impresa deve disporre
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e dimostrare di
possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve
tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
3. La fusione è autorizzata
dall’ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che
concedono o rifiutano l’autorizzazione sono specificamente e adeguatamente
motivati e sono comunicati alle imprese interessate.
Qualora alla fusione
partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati
membri, l’autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito
il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.
4. Se la
fusione dà luogo all’incorporazione di un’impresa di assicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica in un’impresa con sede legale in altro
Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un
altro Stato membro, l’ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato
che:
a) l’impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa
le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi;
b) l’impresa incorporante o la nuova impresa
di assicurazione dispongono delle attività a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto della fusione.
Il
provvedimento dell’ISVAP è pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di
portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l’articolo
198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
6. Per quanto
applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni
di scissione.
Art. 202. Trasferimento del portafoglio, fusione e
scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla
sede secondaria di un’impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva
dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da
pubblicare nel Bollettino. L’ISVAP verifica che l’impresa cessionaria, qualora
stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e
comunque disponga delle attività a copertura delle riserve tecniche e del
margine di solvibilità richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese
di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un’impresa di riassicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le
disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata
la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica
l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
CAPO IV - COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Art. 203. Autorizzazione relativa all’esercizio
dell’attività assicurativa
1. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri
Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in
una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un’impresa di
assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da
un’impresa che controlla un’altra impresa di assicurazione autorizzata in un
altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o
giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro
Stato membro.
2. L’ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità
competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi
e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione ad
un’impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a)
sia controllata da una banca o da un’impresa di investimento autorizzata
nell’Unione europea;
b) sia controllata da un’impresa che controlla una banca
o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
c) sia
controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o
un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea.
3. L’ISVAP
scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai
sensi delle rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le
informazioni utili a valutare l’idoneità degli azionisti e la reputazione e
l’esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di
amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un’altra impresa
dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e
di esercizio dell’attività.
Art. 204. Autorizzazione relativa all’assunzione del
controllo di imprese di assicurazione
1. L’ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 68, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri
Stati membri allorché l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia
effettuata da un’acquirente che, in virtù dell’acquisizione, diventa un’impresa
madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento
comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario, dell’impresa acquisita o ne acquista comunque il
controllo e che, nel contempo, sia:
a) un’impresa di assicurazione, una banca
o un’impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
b)
un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni
dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese
appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera
a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di
cui alla lettera a).
Art. 205. Poteri di indagine in collaborazione con
le autorità di altri Stati membri
1. L’ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente
incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di
assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro,
dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio della vigilanza
sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione l’ISVAP informa l’autorità di
vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda,
ha diritto di parteciparvi.
2. L’autorità di vigilanza dello Stato membro
d’origine di un’impresa di assicurazioni che opera nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso
persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da
questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini
dell’esercizio della vigilanza sull’impresa stessa. Prima di procedere
all’ispezione l’autorità di vigilanza informa l’ISVAP, il quale, ove lo
richieda, ha diritto di partecipare all’ispezione stessa.
Art. 206. Assistenza per l’esercizio della vigilanza
supplementare
1. L'ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di
effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche
necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire
informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro
che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che
riguardano un'impresa che sia:
a) un'impresa controllata dall'impresa di
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio
della Repubblica;
b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione
soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della
Repubblica;
c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio
della Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione
unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. L'autorità di vigilanza competente di
un altro Stato membro può chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive
presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese
nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorità richiedente.
L'ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia
effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di
revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell’intermediazione
finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla
legge.
Qualora l’autorità richiedente non proceda direttamente alla verifica,
può prendervi parte. La verifica può riguardare le seguenti imprese:
a)
imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di
assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese
controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede
legale in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un'impresa
controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato
membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della
vigilanza supplementare.
4. L'ISVAP può concordare con le autorità competenti
degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di imprese di
assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.
Art. 207. Scambi di informazioni per l’esercizio
della vigilanza supplementare
1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di
cui all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP
può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni
necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine
di solvibilità.
2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri
Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli
elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione
soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di
assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità,
possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di
solvibilità corretta di tali imprese.
Art. 208. Rapporti con la Commissione europea
relativamente ad imprese di Stati terzi
1. L’ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa rilasciata ad un’impresa di
assicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o
indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato
terzo;
b) di ogni autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese di
assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di
controllo in imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica.
Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad un’impresa di
assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura
dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che
l’ISVAP invia alla Commissione europea.
2. L’ISVAP informa la Commissione
europea delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica nell’accesso e nell’esercizio dell’attività in
regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione
europea, l’ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad
imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo
massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora
la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell’Unione
europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui
imprese di assicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate ed
autorizzate da uno Stato dell’Unione europea, costituiscano un’impresa di
assicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di
assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.
Art. 209. Comunicazioni alla Commissione europea
sulle assicurazioni obbligatorie
1. L’ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge
italiana dispone l’obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di
attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è
necessario riportare nel documento che l’impresa di assicurazione consegna
all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento
dell’obbligo.
Codice delle assicurazioni private