Codice delle assicurazioni private
TITOLO XV - VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 210. Ambito di applicazione
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno
sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o
partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di
riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 217.
2. Per
la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale
nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un'impresa di
partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale
in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle
sedi secondarie, che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese
di assicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 218, salvo che le medesime sedi siano già
soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall’autorità di
vigilanza di un altro Stato membro.
Art. 211. Area della vigilanza
supplementare
1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di
assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di
assicurazione di cui all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o
partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210;
c) le
imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in
un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese che sono
comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo
96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la
società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, comma 1 e comma 2,
lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene,
direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali
realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che
consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli
contrattuali. E’ altresì impresa partecipante l’impresa legata ad un’altra
impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli
organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza
dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di
almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei
confronti delle imprese di cui all’articolo 210, comma 3, per l'individuazione
dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato
patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo
VIII.
3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della
vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in
uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle
informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui
all’articolo 219.
4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere
dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando
l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza
supplementare oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione
finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza
supplementare.
CAPO II - PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO E POTERI DI
VIGILANZA
Art. 212. Procedure di controllo
interno
1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di
controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle
informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione.
2. Le imprese di cui all’articolo 211, comma
1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai
fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione
o sul gruppo assicurativo.
Art. 213. Vigilanza informativa
1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalità
ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili
all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul
gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui
all’articolo 210 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste,
l'Istituto può rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell'area della
vigilanza supplementare sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalità
ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma
restando la cooperazione fra le autorità prevista dall'articolo 10.
Art. 214. Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, l'ISVAP può
effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le
seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:
a) le
imprese controllate dall'impresa di assicurazione italiana;
b) le imprese
controllanti l'impresa di assicurazione italiana;
c) le imprese controllate
da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione italiana o le imprese
comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo
96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all’articolo 210 nei
confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero
delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di
assicurazione di cui all’articolo 210, che hanno la sede legale in un altro
Stato membro, si applica l'articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei
confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono
limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per
l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui
all’articolo 210.
CAPO III - VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
Art. 215. Operazioni infragruppo
rilevanti
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio della
Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo,
nonché le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese
di riassicurazione aventi sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato
terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che
sono realizzate tra le medesime entità e le imprese, di cui all'articolo 211,
comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una
partecipazione nell'impresa di assicurazione o in un’impresa inclusa nell'area
della vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a
vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie,
gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli
elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità;
d) gli
investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di
ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati
meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee
procedure contabili e di segnalazione, per consentire l’accertamento, la
quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al commi
1 e 2. L’ISVAP verifica l’idoneità delle procedure e con regolamento dispone
prescrizioni generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle
operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non
producano effetti negativi per la solvibilità di un'impresa di assicurazione o
possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 216. Comunicazione delle operazioni
rilevanti
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle
operazioni, individua con regolamento, in conformità all'articolo 215, comma 4,
le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza
almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione
preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni
stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva
determina gli effetti negativi di cui all'articolo 215, comma 3, o può arrecare
pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato
il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione
della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla
comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i
necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e
decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il
termine è invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori
informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione
della documentazione prodotta.
4. L’ISVAP, qualora accerti che le operazioni
soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e' stata
omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti
negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, ordina all'impresa di assicurazione di porre in atto le misure
idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal
fine un termine congruo.
CAPO IV - VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA
Art. 217. Solvibilità corretta delle imprese di
assicurazione
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano la
situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP
con regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità
corretta, fatta salva l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di
operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3, del codice civile.
3. Le
imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono
all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della
situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale
il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1,
lettera b).
Art. 218. Verifica della solvibilità dell'impresa
controllante
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano
una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni
stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione
assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno
Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione
assicurativa, di riassicurazione, o di assicurazione aventi sede legale in uno
Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere
effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di
partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali,
che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a
determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno
incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di
partecipazione assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o dall'impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
5. Le imprese di
assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP,
unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione
di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all’articolo 219,
comma 1, lettera d).
Art. 219. Calcolo della situazione di solvibilità
corretta
1. L’ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della
solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività,
i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi
di esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di
assicurazione controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto
dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del
calcolo della solvibilità corretta, l’eliminazione del doppio o plurimo computo
degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il trattamento, il
trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di
solvibilità, l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni
interne al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di riassicurazione
controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o
in un altro Stato membro, delle imprese di partecipazione assicurativa
intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede
legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o
partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel
calcolo della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini
gli effetti derivanti dall’indisponibilità delle informazioni relativamente ad
imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato;
d) il
modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società
che controlla l’impresa di assicurazione, i criteri e le modalità di verifica
della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di
calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di
solvibilità teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della
solvibilità dell'impresa controllante.
e) le modalità tecniche per il calcolo
della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della
sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.
Art. 220. Accordi per la concessione di
esoneri
1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, è
controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di
riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede
legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui
all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di
solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza
competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della
vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
2.
Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra
impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono
controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa
impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione di
cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della
solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità
degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza
supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato
membro.
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