SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Codice delle assicurazioni private

Titolo XVIII
SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Capo I
((Abusivismo e impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza))

Art. 305.


Attivita' abusivamente esercitata


1. Chiunque svolge attivita' assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.

2. Chiunque esercita l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'IVASS richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)). ((45))

5. L'esercizio dell'attivita' di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 e' punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 306.


Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza


1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attivita' assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'IVASS incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 305, e' punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)). ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 307.


Collaborazione con la Guardia di finanza


1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'((IVASS)) puo' avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'((IVASS)).

Art. 308.


Abuso di denominazione assicurativa


1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, ((impresa o)) compagnia di assicurazione, ((impresa o)) compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' assicurativa o riassicurativa e' vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o di riassicurazione. ((45))

2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, ((intermediario di assicurazione a titolo accessorio,)) perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attivita' di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attivita' peritale e' vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156. ((45))

3. L'IVASS determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.

((4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) ((45))

((4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 e' punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 308-bis


(( (Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza). ))


((1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 306 e dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'IVASS ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Capo II
((Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa))

Art. 309.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 310.


(( (Sanzioni amministrative pecuniarie). ))


((1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti violazioni:

a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e 2, 216-ter, 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione;

b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione;

c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione.

2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), come conseguenza delle violazioni stesse e' superiore al massimo edittale indicato nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 310-bis.


(( (Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre). ))


((1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.

2. La violazione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 310-ter.


(( (Scatole nere e altri dispositivi elettronici). ))


((1. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto all'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per ogni giorno di ritardo.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 310-quater.


(( (Obblighi di comunicazione alle banche dati). ))


((1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o all'articolo 135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle relative norme di attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 310-quinquies.


(( (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi). ))


((1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 311.


(( (Assetti proprietari).))


((1. L'omissione l'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 70, comma 1, 71, 74, comma 1 e 79, compresa anche l'intenzione di assumere la partecipazione di controllo, o dalle relative norme di attuazione e' punita, se commessa da una persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro e, se commessa da una persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 311-bis.


(( (Principio della rilevanza della violazione).))


((1. Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1, e dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale nonche' sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 311-ter.


(( (Ordine di porre termine alle violazioni).))


((1. Per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', l'IVASS puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies; l'importo delle sanzioni cosi' determinato e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 310.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 311-quater.


(( (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole).))


((1. Per l'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato di assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione, I'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definite all'articolo 8-bis, della legge n. 689 del 1981, effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e' stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.

2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.

3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 310, comma 1, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.

4. L'impresa puo' presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata:

a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;

b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;

c) nel caso in cui l'impresa ne abbia gia' usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 311-quinquies.


(( (Criteri per la determinazione delle sanzioni).))


((1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) la gravita' e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilita';

c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;

d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;

g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;

h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;

i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralita' di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 311-quater, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa liquidata.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 311-sexies.


(( (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale).))


((1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilita' delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera g).

2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-quinquies, l'IVASS puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 311-septies.


(( (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale).))


((1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il destinatario puo' presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

4. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 312


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Capo III
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68))

Art. 313


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 314


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 315


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 316


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 317


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Capo IV
Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato
((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68))

Art. 318


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 319


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 320


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Capo V
Doveri nei confronti dell'autorita' di vigilanza

Art. 321.


Doveri degli organi di controllo


1. Alle persone che compongono gli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad cinque milioni di euro. (45)

2. La medesima sanzione si applica alle persone che compongono i corrispondenti organi delle societa', ivi incluse le societa' di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3. (45)

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)). ((45))

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39.


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 322.


Doveri del revisore legale e della societa' di revisione legale


1. il revisore legale e i legali rappresentanti della societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'IVASS alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti ((di competenza)). ((45))

2. La medesima segnalazione e' disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della societa' di revisione legale che sono incaricate dalle societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.

3. La CONSOB informa l'IVASS dei provvedimenti adottati.


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 323.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74))

Capo VI
((Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa))

Art. 324.


(( (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di investimento assicurativo distribuiti da intermediari).))


((1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) censura;

c) sanzione amministrativa pecuniaria:

1) per le societa', da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;

2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;

d) radiazione o, in caso di societa' di intermediazione, cancellazione.

2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione o la cancellazione della societa' di intermediazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita'. La radiazione determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di particolare gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito.

3. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con una delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, le quali esercitano l'attivita' assicurativa o riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1.

5. Quando le violazioni degli articoli, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c). In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.

6. Quando la violazione degli articoli 30-decies e 121-bis riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione.

7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 324-bis.


(( (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativo distribuiti da imprese).))


((1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3, 120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con la sanzione di cui al comma 1.

3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

4. Quando le violazioni degli articoli 30-decies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.

5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 324-ter.


(( (Principio della rilevanza della violazione).))


((1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 324-quater.


(( (Ordine di porre termine alle violazioni).))


((1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 324-ter, per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324-bis, l'IVASS in relazione alla tipologia e modalita' della violazione puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell'impresa o dell'intermediario una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica alle imprese le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 324-bis, comma 1 secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni cosi' determinato e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 324-bis, comma 1. Nei confronti degli intermediari l'IVASS applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 324-quinquies.


(( (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole).))


((1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, I'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e' stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.

2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.

3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.

4. L'impresa puo' presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata:

a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;

b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;

c) nel caso in cui l'impresa ne abbia gia' usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, per l'ipotesi in cui l'IVASS, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 324-sexies, intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 324, comma 1, lettera c).))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 324-sexies.


(( (Criteri per la determinazione delle sanzioni).))


((1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) la gravita' e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilita';

c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;

d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;

g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;

h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;

i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralita' di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 324-quinquies, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa eventualmente liquidata.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 324-septies.


(( (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa).))


((1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilita' delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 324-bis, comma 1, si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene giuridico tutelato.

2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 324-quater da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a settecentomila euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 324-sexies, l'IVASS puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

5. Quando le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 riguardano l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma 1, da parte di societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa, si applica la sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo di amministrazione considerati responsabili, per il periodo di cui al comma 3.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 324-octies.


(( (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa).))


((1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia.

2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato.

3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso l'IVASS ed e' composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno designato sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestivita' nella definizione dei procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilita' ed il compenso dei componenti, che e' posto a carico dell'Istituto.

4. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo' proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS la proposta motivata di determinazione della sanzione.

5. L'IVASS, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.

6. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

8. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel caso di violazioni commesse da esponenti aziendali o dal personale delle societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 324-novies.


(( (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale).))


((1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324-bis e all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Capo VII
((Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative))

Art. 325.


Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie


1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al Capo V e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 311, le sanzioni amministrative sono applicate nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese locali e delle particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, dell'ultima societa' controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, delle societa' di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, degli intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente codice o delle relative norme di attuazione, responsabili della violazione. (45)

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)). ((45))

3. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle imprese stesse. (45)


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 325-bis.


(( (Nozione di fatturato).))


((1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 325-ter.


(( (Pubblicazione delle sanzioni).))


((1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

2. L'IVASS puo' disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in corso;

c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.

3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

4. L'IVASS, fatto salvo quanto previsto al comma 1, puo' escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:

a) che la stabilita' dei mercati finanziari sia messa a rischio;

b) la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 325-quater.


(( (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa).))


((1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, incluse le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.

2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformita' del presente Capo.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 326.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 327.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 328.


Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie


1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45))

3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalita' e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (45)

4. Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli:

a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni degli articoli 10-quater e 182;

b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183;

c) 310-bis;

d) 310-ter;

e) 310-quater. (45)

4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla facolta' di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (45)


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Capo VIII
((Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi))

Art. 329.


((Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi)) ((45))


((1. I periti assicurativi che nell'esercizio della loro attivita' violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) censura;

c) radiazione.)) ((45))

((2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di particolare gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito.)) ((45))

3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 330.


(( (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi). ))


((1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 331.


(( (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti). ))


((1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, eventuali responsabili della violazione.

2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni, scritti difensivi avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia di cui all'articolo 324-octies, cui puo' partecipare con l'assistenza di un avvocato.

3. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo' proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere alla CONSAP di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione.

4. La CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.

5. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

6. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Art. 331-bis


(( (Disposizioni di attuazione). ))


((1. L'IVASS emana disposizioni di attuazione del presente Titolo.))

((45))


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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1� ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Codice delle assicurazioni private