Codice delle assicurazioni private
TITOLO XVIII - SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
CAPO I - ABUSIVISMO
Art. 305. Attività abusivamente esercitata
1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di
autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa
da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l'attività di
intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al
registro di cui all'articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
3. Se vi è fondato
sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in
violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in
violazione del comma 2, l'ISVAP richiede al tribunale l'adozione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso
fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. Le imprese di assicurazione o
riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro
centomila.
5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto
di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo
348 del codice penale.
Art. 306. Impedimenti all'esercizio delle funzioni di
vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque
ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il
diniego all’ordine di esibizione della documentazione concernente l’attività
assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o
riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell’ISVAP incaricati di
accertare i fatti che possono configurare una violazione dell’articolo 305, è
punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro
centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all’articolo 2638 del
codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell’ISVAP
ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art. 307. Collaborazione con la Guardia di
finanza
1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, l’ISVAP può avvalersi della
Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo
con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento
dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le
notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza
nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati
all’ISVAP.
Art. 308. Abuso di denominazione assicurativa
1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al
pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di
assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è
vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati
all’esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L’uso
nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al
pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di
riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker,
mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di
assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche
in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di
attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro
degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 109
o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all’articolo 156.
3. L'ISVAP
determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli
amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate
nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o
dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro
ventimila.
CAPO II - IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 309. Attività oltre i limiti consentiti
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in
Stati terzi e che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti
dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22,
28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro diecimila ad euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui
all’articolo 52 che esercitano l’attività assicurativa oltre i limiti
dell’autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila
ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure
attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio
delle imprese di cui ai commi 1 e 2.
Art. 310. Condizioni di esercizio
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3
e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 56, 62,
63, 64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1,
191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o
delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. L'inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e
101 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
Art. 311. Assetti proprietari
1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 80 o
delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. L'incompletezza o
l'erroneità delle comunicazioni sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al
comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui
all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste
dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.
4. Se le
comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la
sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.
Art. 312. Vigilanza supplementare
1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative
norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila. L’incompletezza o l’erroneità della
comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro ventimila.
2. L’omissione della comunicazione preventiva di
cui all’articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se
l’omissione riguarda un'operazione da cui può derivare pregiudizio per gli
interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila ad euro cinquantamila.
L’incompletezza o l’erroneità della
comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro mille ad euro diecimila.
3. L'omissione della comunicazione periodica
successiva di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di
attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
millecinquecento ad euro quindicimila.
L’incompletezza o l’erroneità delle
comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.
CAPO III - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A
MOTORE E I NATANTI
Art. 313. Trasparenza delle condizioni di premio e di
contratto
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 131 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
Art. 314. Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e
divieto di abbinamento
1. Il rifiuto o l'elusione dell’obbligo a contrarre di cui all'articolo 132,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
2. La violazione o
l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia
attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di
assicurati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione
ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui
all'articolo 170 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
mille ad euro tremila.
Art. 315. Procedure liquidative
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di
attuazione la formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che
siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile
ovvero la mancata comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine è
punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro
trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con
la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di
ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro
cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con
la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2.
Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la
formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il
pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli
148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da
euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la
sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o
per il caso morte.
3. Qualora l’impresa formuli l’offerta in ritardo rispetto
al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma,
l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle
disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai
commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.
Art. 316. Obblighi di comunicazione
1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma
2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro mille ad euro diecimila.
2. L’incompletezza o l’erroneità delle comunicazioni di cui al comma 1 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro
cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.
Art. 317. Altre violazioni
1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11,
o delle relative norme di attuazione, e' punita, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato
di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro
quattromilacinquecento.
3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000.
CAPO IV - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE
DELL'ASSICURATO
Art. 318. Pubblicità di prodotti assicurativi
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o
delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci
pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi
adottati ai sensi dell’articolo 182, commi 4 e 5, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica
a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi
adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.
Art. 319. Regole di comportamento
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle relative
norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi
di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all’articolo 2,
comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad
euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari
adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art. 320. Nota informativa
1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo 185
prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.
CAPO V - DOVERI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA
Art. 321. Doveri degli organi di controllo
1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o
di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190,
commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila
ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei
corrispondenti organi delle società che controllano un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le
comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.
3. L'ISVAP informa il
Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti
dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al registro dei revisori
contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti
adottati.
Art. 322. Doveri della società di revisione
1. I legali rappresentanti della società di revisione di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste
dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico
dell’intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione è disposta nei
confronti dei legali rappresentanti delle società di revisione che sono
incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le
comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB
informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
Art. 323. Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario
incaricato
1. All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste
dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. All'attuario
incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste
dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L'Ordine degli attuari
informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della
sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1
e 2 che presentino particolare gravità l'ISVAP può disporre la revoca
dell'incarico.
CAPO VI - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE
Art. 324. Sanzioni amministrative pecuniarie relative
agli intermediari
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6,
117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e
3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli
intermediari iscritti al registro di cui all’articolo 109 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se
commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare
gravità o di ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo della sanzione
di cui al comma 1 sono raddoppiati.
CAPO VII - DESTINATARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE E PROCEDIMENTO
Art. 325. Destinatari delle sanzioni
amministrative pecuniarie
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle
persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono
applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della
violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la
violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei
doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al
dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile
l’infrazione. L’impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili
civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l’autore della
violazione nel caso in cui l’inosservanza sia stata posta in essere da soggetti
ai quali siano state affidate 203 funzioni parzialmente comprese nel ciclo
operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Art. 326. Procedura di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie
1. L’ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il
tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine
di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di
centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.
Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto
previsto ai commi 2 e 3, la procedura può essere sospesa dall’ISVAP fino a
novanta giorni qualora l’impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti
ad un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza
che l’impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine
di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende
la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il
procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti
dall’articolo 328, comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del
procedimento possono provvedere al pagamento nella misura più favorevole fra la
terza parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale.
Il
pagamento estingue la violazione.
3. Quando le parti non effettuino il
pagamento in misura ridotta o nei casi in cui tale facoltà non è prevista,
possono proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la
contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi alla Commissione
consultiva sui procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva,
nominata dal Ministro delle attività produttive, è composta da un magistrato,
anche in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di
cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo,
anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero delle attività
produttive ed un dirigente dell’ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed è
rinnovabile per una sola volta. E' stabilita con regolamento del Ministro delle
attività produttive, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la
procedura dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilità dei
componenti. La Commissione consultiva opera presso l’ISVAP, che provvede alle
spese per il suo funzionamento ed al compenso dei componenti.
5. A seguito
dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 3, la Commissione
consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e
dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con
l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la
violazione, la Commissione consultiva può disporre l'archiviazione della
contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,
invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro delle attività
produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria, avuto riguardo anche all'eventuale attenuazione o eliminazione delle
conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione
della violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero delle attività produttive, sulle
risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad istanza dell’ISVAP
in assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene
successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del procedimento.
7. Le
controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano la
sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo regionale sono
notificati anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri
legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e
le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati
nel Bollettino dell’ISVAP. Il Ministero delle attività produttive, su richiesta
dell’ISVAP, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può
stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le
relative spese a carico dell’autore della violazione.
Art. 327. Pluralità di violazioni e misure
correttive
1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del
presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità
di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione
dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario, l’ISVAP provvede alla
contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all’articolo 326, comma 1,
primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non
superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli
interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga
di avvalersi di tale facoltà.
2. La parte, che intenda effettuare gli
interventi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all’ISVAP, entro sessanta
giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalità,
caratteristiche ed effetti attesi. La comunicazione preclude l’esercizio della
facoltà di estinguere le violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell’articolo 326, comma 2, nei casi in cui ciò sia consentito dall’articolo
328.
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi
richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento
di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento
in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326 comma 2, ove consentito, o per
presentare il reclamo previsto dall’articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa
l’applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La
procedura prosegue secondo quanto previsto all’articolo 326, commi 5 e 6.
4.
Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2,
l’ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare
la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure
correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. L’adozione delle
misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche indicate nella
comunicazione all’ISVAP rende applicabile un’unica sanzione amministrativa
pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima
disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila
e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall’ISVAP
non precludono l’applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in
sede di determinazione della sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell’esito delle verifiche effettuate dall’ISVAP, la parte può
presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’ISVAP sulle misure
correttive adottate. In ogni caso l’ISVAP trasmette alla Commissione consultiva
sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai
fini della proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.
Art. 328. Norme sul pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie
1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma
4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facoltà di estinguere la
violazione con il pagamento in misura ridotta.
2. Nei casi in cui è
consentita la facoltà di estinguere il procedimento con il pagamento in misura
ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima della fissazione della
seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si
estingue con il contestuale pagamento di una sanzione pari all'importo
dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento.
3. Il Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina
con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la
riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente
codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo
IV sono versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia
delle vittime della strada.
CAPO VIII - DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E
PROCEDIMENTO
Art. 329. Intermediari e periti assicurativi
1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori
diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di
assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell'esercizio
della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell'articolo 324, violino
le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in
base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con
una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c)
radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di
biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è
disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di
eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di
intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati
all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con
le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.
Art. 330. Destinatari delle sanzioni
disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone
fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli
altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di
riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della
violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria la
radiazione comporta altresì la cancellazione della società nei casi di
particolare gravità o di sistematica reiterazione dell’illecito
disciplinare.
Art. 331. Procedura di applicazione delle sanzioni
disciplinari
1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari l’ISVAP, nel termine
di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di
centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e
trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti
disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta
giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione
dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il
Collegio di garanzia è istituito presso l’ISVAP ed è composto da un magistrato
con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o
equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente
universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa,
questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il
mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di
garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del
numero dei suoi componenti, qualora l’ISVAP lo ritenga necessario per garantire
condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti
disciplinari. L’ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla
procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento
e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è
posto a carico dell’Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della facoltà di
reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il
Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche
con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la
violazione, il Collegio di garanzia può disporre l'archiviazione della
contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,
invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la
proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il
Presidente dell’ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia,
decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente
comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai
ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare, da
proporsi al tribunale amministrativo regionale sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. L’ISVAP provvede alla difesa in giudizio
con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare
della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi
e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
sono pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP.
Codice delle assicurazioni private