Codice delle assicurazioni private
TITOLO XVI - MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
CAPO I - MISURE DI SALVAGUARDIA
Art. 221. Violazione delle norme sulle riserve
tecniche o sulle attività a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa, che ha
sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle
riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime, l’ISVAP ne
contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando
un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non
pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. L’ISVAP, nei casi di cui al
comma 1, può vietare all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni
esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con
specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando
preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali
l'impresa opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli
altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo
provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
3. Se
l’impresa non ottempera nel termine assegnato all’ordine di cui al comma 1,
l'ISVAP può:
a) nominare un commissario con i compiti di cui all’articolo 229
per l’eliminazione delle violazioni;
b) vietare l’assunzione di nuovi affari,
per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, con gli
effetti di cui all’articolo 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravità
della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a
copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo
224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità
di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera ed è pubblicato
nel Bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l’impresa
ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è
comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo
provvedimento è pubblicato nel Bollettino.
Art. 222. Violazione delle norme sul margine di
solvibilità o sulla quota di garanzia
1. Qualora l’impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non
disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l’ISVAP richiede,
ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine
congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano
di risanamento.
2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della
quota di garanzia o se la quota non è più costituita in conformità alle
pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione, l’ISVAP
richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un
termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale sono
indicate le misure che l’impresa si propone di adottare per ristabilire la
propria situazione finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’ISVAP
può vietare all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel
territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche
autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente
le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera.
L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati
membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento,
indicando i beni da assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma
2, l’ISVAP può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel
registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste
dall'articolo 224.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata
ad esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle
due gestioni del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna
delle due gestioni, l’ISVAP può autorizzare il trasferimento di elementi
espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all’altra per
l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.
6.
Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una
società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite
individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In
tal caso, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione
assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad
esibire il provvedimento adottato dall’ISVAP.
Art. 223. Misure di intervento a tutela della
solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione
1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a
rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa
di assicurazione, l’ISVAP può imporre, al fine di garantire che l’impresa sia in
grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la
costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello
risultante dall’ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento
finanziario predisposto dall’impresa e riferito ai tre esercizi
successivi.
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione
che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano
di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato
patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le
previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e
riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una
esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di
solvibilità e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di
riassicurazione nel suo complesso e delle forme di copertura riassicurativa
maggiormente significative.
3. L’ISVAP, valutata la situazione dell’impresa
di assicurazione, può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel
margine di solvibilità disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito
una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla
fine del precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto
o alla qualità dei contratti di riassicurazione rispetto all’esercizio
precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano
alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di modesta entità,
l’ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo
del margine di solvibilità richiesto.
5. L’ISVAP non rilascia attestazioni di
solvibilità dell’impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di
risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio.
Art. 224. Procedura di apposizione del vincolo sulle
attività patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla
conservatoria dei registri immobiliari l’iscrizione di ipoteca, a favore dei
crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di
godimento dell’impresa che sono localizzati nel territorio della
Repubblica.
2. L'ISVAP può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro
attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge
per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorità ed i soggetti cui compete
l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle
operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo
ordinato dall'ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle
autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o
possiede beni.
Art. 225. Misure di salvaguardia in caso di revoca
parziale dell'autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell’autorizzazione l’ISVAP, per salvaguardare
gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative e dei lavoratori dipendenti, può vietare all’impresa che ha sede
nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri
beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato per il caso di
violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul
margine di solvibilità richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L’ISVAP può
altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura
delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.
3. Dei
provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 è data comunicazione alle
autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o
possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure
analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare
gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
Art. 226. Imprese con sede legale in altri Stati
membri e in Stati terzi
1. L’ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in
altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui
beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle
autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine e siano indicati gli
attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime
autorità, l’ISVAP adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole
attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui
all'articolo 224.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo
nei confronti delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati
terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati
membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede
secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione
riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è posta in essere da
un’impresa di assicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel
territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata
dall'ISVAP anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite
negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 222
spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità
di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni.
Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe,
cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per
il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di
assicurazione extracomunitaria è sottoposto al controllo esclusivo dell’autorità
di vigilanza di un altro Stato membro, per l’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 224 sui beni posseduti dall’impresa nel territorio della Repubblica
la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.
Art. 227. Misure in caso di situazione di
solvibilità corretta negativa
1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui
all’articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro un
termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di
intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative
che l’impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione
prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per
garantire la solvibilità futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani
di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di
assicurazione controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini
dell’approvazione, può indicare le misure integrative o correttive del piano
atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.
4. L'ISVAP, se
valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità corretta, richiede
all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, immediati interventi atti a
eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità
corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 222, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle
disposizioni legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se,
all’esito dell’intervento richiesto dall’ISVAP, permane una situazione di
solvibilità corretta gravemente deficitaria nei confronti dell’impresa di cui al
comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.
Art. 228. Misure a seguito della verifica di
solvibilità dell’impresa controllante
1. L’ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell’impresa
controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilità di un’impresa
di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di
esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o all’impresa di partecipazione
assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a
garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le
condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono
ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del
programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può:
a) assoggettare a
preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonché
le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui
all’articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1,
lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;
b)
imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla
controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.
CAPO II - MISURE DI RISANAMENTO
Art. 229. Commissario per il compimento di singoli
atti
1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei
relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario
per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione
dell'impresa conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, è preceduto
dalla contestazione delle violazioni accertate e può essere disposto decorso
inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti
addebitati e rimuoverne gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili,
il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1
dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
Art. 230. Commissario per la gestione
provvisoria
1. L'ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione
straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza,
che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa. Le
funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2.
La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP può
stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si
applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4
dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2
dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3
dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi
dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari
straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si
applica l’articolo 231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli
organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalità
previste dall'articolo 235, comma 1.
Art. 231. Amministrazione
straordinaria
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può
disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo dell'impresa quando:
a) risultino gravi
irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni
legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività
dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo
scioglimento può essere richiesto all’ISVAP dagli organi amministrativi ovvero
dall’assemblea straordinaria dell’impresa con istanza motivata sulla base dei
presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta è
preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell’ISVAP, con
assegnazione all’impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni
ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e
degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del
provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto
dall'articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attività
produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari
agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui
all'articolo 235, comma 1.
5. L’amministrazione straordinaria ha la durata di
un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il
decreto preveda un termine più breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura
anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell’ISVAP, dal
Ministro delle attività produttive per un periodo non superiore a dodici
mesi.
Art. 232. Efficacia delle misure di risanamento sul
territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di
amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali
o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione italiane nel
territorio degli altri Stati membri.
2. L’ISVAP informa prontamente le
autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un
provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli
effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.
3. Le misure di
risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro
Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'ISVAP e senza
necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle
imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi,
anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini
l’applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate
dall’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro.
Art. 233. Organi della procedura di amministrazione
straordinaria
1. L’ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l’amministrazione
dell’impresa ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti,
il cui presidente è designato nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP può revocare o
sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza
nell’interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di
perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennità spettanti ai
commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono
determinate dall'ISVAP. La spesa è a carico dell’impresa sottoposta alla
procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di
professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono,
rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art. 234. Poteri e funzionamento degli organi
straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di
amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione
aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa
nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali,
relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si
applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei
commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione
dell’esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o
comunque attuative di provvedimenti dell’ISVAP. I commissari, nell’esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza
esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi
previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
3. Le
funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai sensi
dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli
organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all’articolo 236.
4.
L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni
specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza,
può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I
componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per
l’inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai
terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari
acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e
l’autorizzazione dell’ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che
prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di
partecipazioni in altre società.
5. L'esercizio dell'azione sociale di
responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di
controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l’attuario
revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione
straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente
all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell'ISVAP, possono, nell'interesse della procedura, sostituire
la società di revisione e l'attuario da essa nominato, nonché l’attuario
incaricato nei rami vita e l’attuario incaricato nel ramo dell’assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo
per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine
dell'amministrazione straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati
nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte
dell’organo convocato.
8. Quando i commissari siano più d’uno, essi decidono
a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono
validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' consentita la
delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più
commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei
componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 235. Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda
dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I
commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno
un componente del comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato
intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia
possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d’autorità ad
insediarsi, con l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della
forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all’articolo 230 assume
la gestione dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari
secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo
all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria
non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio
del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla
situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni
disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di
sorveglianza. E’ comunque esclusa ogni distribuzione di utili.
Art. 236. Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle
loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono
all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio
dell'amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al
termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene
presentato all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di
legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni,
provvedono perché siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni
di amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le
modalità previste dall'articolo 235, comma 1.
Art. 237. Adempimenti in materia di
pubblicità
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione
straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto
nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi
della procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
2. I
provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura
dell’ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i
commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel
registro delle imprese.
4. L’ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato
membro dell’adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di
un’impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere
alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune.
Nella pubblicazione sono specificati l’autorità che ha emesso il provvedimento,
l’autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia
soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo
dell’eventuale amministratore straordinario.
Art. 238. Esclusività delle procedure di
risanamento
1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo
III della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di
riassicurazione non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è
fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione
dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che
possano arrecare danno all’impresa ovvero ad una o più società controllate,
l’organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a
presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti
all’ISVAP.
L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei
principi del giusto procedimento.
Art. 239. Imprese di assicurazione di Stati terzi e
di imprese di riassicurazione estere
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha
insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di
risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti
della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri
di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di
appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni
di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato
succursali in altri Stati membri, l’ISVAP coordina le proprie funzioni con
quelle delle autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi
designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi
procedimenti.
4. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno
Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel
territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei
confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
CAPO III - DECADENZA E REVOCA
DELL’AUTORIZZAZIONE
Art. 240. Decadenza dall’autorizzazione rilasciata
all’impresa di assicurazione
1. L’impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando:
a) non dà
inizio all'attività entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente
all'autorizzazione;
c) non esercita l’attività per un periodo superiore a sei
mesi;
d) trasferisce l’intero portafoglio ad altra impresa di
assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della
società.
Qualora l’impresa non abbia dato inizio all’attività entro i primi
dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei
mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell’impresa
interessata, l’ISVAP può consentire un limitato periodo di proroga non superiore
a sei mesi.
2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività
riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l’impresa di assicurazione è
stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
3. L’ISVAP
accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza
dall’autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati,
dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall’ISVAP alle autorità di
vigilanza degli altri Stati membri.
4. L’impresa di assicurazione limita
l’attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far
data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
La medesima
disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o più rami di
attività.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la
pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata
superiore all’anno il contraente può recedere, mediante comunicazione scritta
all’impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla
pubblicazione del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza
dall’autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1,
lettere b), c) ed e), l’ISVAP, quando ricorrono le condizioni previste
all’articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro
delle attività produttive la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta
amministrativa dell’impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche all’impresa di assicurazione che ha sede legale in
uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica
con una sede secondaria. Quando l’autorità di vigilanza dello Stato terzo ha
adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell’impresa di
assicurazione, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede
secondaria.
Art. 241. Liquidazione ordinaria dell’impresa di
assicurazione
1. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’ISVAP del verificarsi
di una causa di scioglimento della società. L’ISVAP, verificata la sussistenza
dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all’articolo
240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o
con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell’iscrizione nel
registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento
della società. Non si può dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese
degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non
consti l’accertamento di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono
possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti con il
regolamento del Ministro delle attività produttive di cui all’articolo
76.
Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla
carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni
dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'ISVAP propone al
Ministro delle attività produttive l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme
stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di
riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I
liquidatori trasmettono all’ISVAP il bilancio annuale redatto secondo le
disposizioni previste nel titolo VIII. L’impresa rimane soggetta alla vigilanza
dell’ISVAP sino alla cancellazione della società dal registro delle
imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura
di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l'ISVAP, con
provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei
liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione
degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di
assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad
operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che
l’efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede
secondaria.
Art. 242. Revoca dell’autorizzazione rilasciata
all’impresa di assicurazione
1. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa di assicurazione:
a) non
si attiene, nell’esercizio dell’attività, ai limiti imposti nel provvedimento di
autorizzazione o previsti nel programma di attività;
b) non soddisfa più alle
condizioni di accesso all’attività assicurativa;
c) è gravemente inadempiente
alle disposizioni del presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini
stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di
finanziamento ovvero non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in
cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di
intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato
lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.
2. L’autorizzazione
all’esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma
1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione
all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di
ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di
liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca può
riguardare tutti i rami esercitati dall’impresa di assicurazione o solo alcuni
di essi. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e
5.
4. La revoca dell’autorizzazione è disposta con decreto del Ministro delle
attività produttive, su proposta dell’ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami
esercitati, l’impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il
medesimo provvedimento e l’ISVAP ne dispone la cancellazione dall’albo delle
imprese di assicurazione. Il Ministro delle attività produttive, su proposta
dell’ISVAP, può tuttavia consentire che l’impresa si ponga in liquidazione
ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia
stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il
Ministro delle Attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone inoltre la
liquidazione coatta se l’impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata
ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e
5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori
non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del
comma 4.
6. I decreti del Ministro delle attività produttive sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati
dall’ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 243. Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad
un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo
1. La revoca dell’autorizzazione, rilasciata all’impresa di assicurazione che
ha sede legale in uno Stato terzo per l’attività della sede secondaria nel
territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui
all’articolo 242.
2. La revoca è altresì disposta quando l’autorità di
vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell’impresa un
provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività
assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità dello
Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell’impresa medesima per
il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell’Unione
europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione
del margine di solvibilità e della quota di garanzia. Nei casi previsti dal
presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati.
3.
La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello
Stato nel quale l’impresa ha sede legale hanno operato in violazione della
condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di
assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno
imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia
dall’impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari
all’impresa di assicurazione per il normale esercizio dell’attività nel
territorio della Repubblica.
4. L’ISVAP può tuttavia consentire che l’impresa
ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria
nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per
i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro delle attività produttive, su
proposta dell’ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede
secondaria quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle
imprese nel termine assegnato.
Art. 244. Decadenza e revoca dell’autorizzazione
rilasciata all’impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione
è disposta nei casi previsti dall’articolo 240, comma 1. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2,
3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle
imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell’autorizzazione rilasciata
all’impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall’articolo 242,
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 242, commi 3, 4, 5 e
6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle
imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche all’impresa di riassicurazione che ha sede legale in un altro
Stato membro o in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento
nel territorio della Repubblica, fermo restando che l’efficacia dei
provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. Quando
l’autorità di vigilanza dell’impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza
o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività riassicurative,
analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.
CAPO IV - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 245. Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può
disporre, con decreto, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in
corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme
ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste
siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere proposta
dall’ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito
di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria,
dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al
comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta
dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne
facciano richiesta, non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione
del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo,
nonché di ogni altro organo dell’impresa che sia ancora in carica.
Cessano
altresì le funzioni dell’assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste
dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie
sotto la vigilanza dell’ISVAP, che si avvale, qualora l’impresa operi attraverso
succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di
tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa
di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati
membri.
6. L’ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della
liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni
specificamente individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette
a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme
del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se
compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
Art. 246. Organi della procedura
1. L'ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di
sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato
nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati
per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei
risultati e dell’operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP può
revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di
sorveglianza.
3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del
comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso
stabiliti. La spesa è a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.
4.
Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di
onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di
amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
Art. 247. Adempimenti in materia di
pubblicità
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a
cura dell’ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.
2.
L’ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa, che opera sul
territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre
la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune.
Nella pubblicazione è indicata l’autorità di vigilanza competente, la
legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del
liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le
procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e
producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano
secondo la normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla
comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina
degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 248. Accertamento giudiziario dello stato di
insolvenza
1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di
insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale, su
richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo
stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza
anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi,
l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma,
della legge fallimentare.
2. Se un’impresa si trova in stato di insolvenza al
momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
e l’insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del
luogo in cui l’impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori
o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati
rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale
stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge
fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
lo stato d’insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell’articolo 5,
secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole,
evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie
per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di
riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza
produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.
Art. 249. Effetti nei confronti dell’impresa, dei
creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione
coatta nei confronti dell’impresa non può essere promossa o proseguita alcuna
azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito
alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del
luogo dove l’impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di
liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo II,
capo III, sezione II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge
fallimentare.
Art. 250. Poteri e funzionamento degli organi
liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell’impresa,
esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di
accertamento del passivo e di liquidazione dell’attivo. I commissari,
nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato
di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni e
fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel
regolamento adottato dall’ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila sulla
regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica
l’adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge
accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti
di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via
particolare con istruzioni specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento
della procedura e può stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti
sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di
sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti
degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili
dell'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili
ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano
semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica sulla situazione contabile e
patrimoniale dell'impresa e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da
un rapporto del comitato di sorveglianza. L’ISVAP fornisce alle autorità degli
altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della
procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale è l'autorità
competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le
modalità stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sull'andamento della
liquidazione.
5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e
dell’azione dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi
amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro la
società di revisione e l’attuario revisore, nonché dell'azione del creditore
sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e
coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell’ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di
sorveglianza si applica l'articolo 234, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa
autorizzazione dell’ISVAP e con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla
CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro delle attività produttive,
ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con oneri a carico della
liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione
dell’ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.
Art. 251. Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai
precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano
l'inventario.
Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di
sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell’ISVAP.
2. Si
applica l'articolo 235, commi 2 e 4.
Art. 252. Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun
creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o
trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno
secondo le scritture e i documenti dell’impresa. La comunicazione s’intende
effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. La comunicazione è
effettuata all’ultimo indirizzo risultante agli atti dell’impresa. E' onere del
creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i
commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia
prova dell’avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti
dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale
del luogo dove ha sede legale l’impresa mediante inserimento nel fascicolo
relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può
essere redatta in un unico documento.
3. L’informazione iniziale ai creditori
che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato
membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali
Stati, avviene con le modalità indicate all'articolo 253.
4. L'ISVAP può
stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza
dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da
parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
5.
Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono
presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro
reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi
termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o
la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni,
hanno diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i
creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3
possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare
l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e
termini, salvo che l’ammissione non avvenga d’ufficio, i creditori che hanno la
residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro,
comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti
giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data
in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre,
se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
7. I
commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i
novanta giorni successivi, presentano all'ISVAP l'elenco dei creditori ammessi e
delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l’ordine di
prelazione, e l’elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle
pretese. E' accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno
residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse
le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di
privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma
7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all’ISVAP, nella
cancelleria del tribunale del luogo ove l’impresa ha sede legale, a disposizione
degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l’indicazione delle
somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle
pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al
comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in
parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
Dell’avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione
nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo
stato passivo diventa esecutivo.
Art. 253. Informazione iniziale ai creditori noti di
altri Stati membri
1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per
iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e
individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio
o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L’avviso indica i termini da
rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali
privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti
legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale
adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami
previsti dall’articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall’articolo
254, comma 1. L’avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti
da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di
assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione
sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di
produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell’assicurato
rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
sono effettuate in lingua italiana e recano un’intestazione in tutte le lingue
ufficiali dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle
comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati
dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine
indicato nell’articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea prevista dall’articolo 247, comma 1.
5. L'ISVAP
determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da
adottare per l'informazione dei creditori.
Art. 254. Opposizione allo stato passivo ed
impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o
ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dall’articolo 252, comma 9.
2. L’opposizione è disciplinata dagli
articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
Art. 255. Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può
essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici
giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di
appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di
procedura civile.
Art. 256. Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti
tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso
dell’impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo
252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di
far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100
della legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al
ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile.
Si applica il disposto dell’articolo 260, comma 5.
Art. 257. Liquidazione dell’attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo,
salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Per
gli atti previsti dall’articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto
disposto dall’articolo 206, comma 2, della medesima, i commissari acquisiscono
preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto
delle direttive che sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o
che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. I
commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attività e le passività, l'azienda,
rami d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La
cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del
deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole
passività risultanti dall’atto di cessione.
3. I commissari possono
trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il
trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti,
ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante
convenzione approvata dall'ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono
assunti dall’impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta
giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti
di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall’impresa cessionaria
a pena di nullità della disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione
di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare
altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività
aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP.
Art. 258. Trattamento dei crediti derivanti da
contratti di assicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami
danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti
nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento
delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2.
Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica
all'impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed
il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione
della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I
commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i
proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati
nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei
crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla
data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è
inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a
darne giustificazione all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve
tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari
di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché
assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o
indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli
aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
b) i titolari di
crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
c) gli aventi diritto
alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla
data di cui alla lettera a), in proporzione dell’ammontare delle riserve
matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di
riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al
rischio non corso.
Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami
vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza,
quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui
alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami
danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti
anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio
o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri
verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del provvedimento di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla
data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio
corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle
riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i
crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai
crediti di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve
tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel
comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.
6.
Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle
spese di cui all’articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare.
Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie
ancorché assistite da privilegio o ipoteca.
Art. 259. Trattamento dei crediti derivanti da
contratti di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica
l’articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta
amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica
l’articolo 1931 del codice civile.
Art. 260. Ripartizione dell’attivo
1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 111 della
legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i
rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria
e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione
coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111,
primo comma, numero 1, della legge fallimentare.
2. I commissari, sentito il
comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP, possono distribuire
acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto
sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte
le attività e accertate tutte le passività.
3. Nell’effettuare i riparti, i
commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le
quali non sia stata definita l’ammissione allo stato passivo, accantonano le
somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti
soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei
diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi
diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere
favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP,
possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La
presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo
252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei
limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello
stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno
proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell’articolo 256, concorrono solo ai
riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
Art. 261. Adempimenti finali
1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i commissari
sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il
piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato
di sorveglianza, all’ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria
del tribunale.
2. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante
pubblicazione nel Bollettino.
L’ISVAP può stabilire forme integrative di
pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso
al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 254, commi 1 e 2.
4.
Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero
definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari
liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto
dall’articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono
depositate nei modi stabiliti dall’ISVAP per il successivo versamento agli
aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma
4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di
liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società
e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi
compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude
l’effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la
chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è
subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all’acquisizione di garanzie ai
sensi dell’articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della
procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la
legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in
corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai
giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo
234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi
dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria
istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia
subentrato il cessionario.
Art. 262. Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari,
con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l’impresa ai sensi
dell’articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli
organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove
l’impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata
dall’ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai
creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La
proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati
nella cancelleria del tribunale. L’ISVAP può stabilire altre forme di
pubblicità.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono
proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene
comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa
esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in
camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso
dall’ISVAP. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle
altre forme stabilite dal tribunale.
Del deposito viene data comunicazione ai
commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo
254.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a
parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
7. Alla
proposta di concordato e all’intervento nella procedura in qualità di assuntore
del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro delle
attività produttive, la CONSAP.
Art. 263. Esecuzione del concordato e chiusura della
procedura
1. I commissari, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono
all’esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall’ISVAP
in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con
istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano
l'assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in
relazione alla revoca dell'autorizzazione all’attività assicurativa o
riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto
sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della
società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice
civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di
capitali.
3. Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare.
Art. 264. Imprese di assicurazione di Stati terzi e
imprese di riassicurazione estere
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha
insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta
è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma
3.
2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato
membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio
della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede
italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del presente capo.
Art. 265. Liquidazione coatta di imprese non
autorizzate
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone la
liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di
riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta
mancanza di attività da liquidare l’ISVAP procede alla nomina dei commissari,
solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti
interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i
commissari possono chiedere all’ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello
stato passivo, l’autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori
formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 213, secondo e
terzo comma, della legge fallimentare.
CAPO V - RESPONSABILITÀ PER ILLECITO AMMINISTRATIVO
DIPENDENTE DA REATO
Art. 266. Responsabilità per illecito amministrativo
dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un
illecito amministrativo a carico di un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione ne dà comunicazione all’ISVAP. Nel corso del procedimento, ove
il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l’ISVAP, che ha facoltà
di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito,
prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione
dall’ISVAP di aggiornate informazioni sulla situazione dell’impresa, con
particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La
sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un’impresa di assicurazione o
di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i
termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l’esecuzione
dall’autorità giudiziaria all’ISVAP. A tal fine l’ISVAP può proporre o adottare
gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche
della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità
e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono
essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l’articolo 15 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si
applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di
altri Stati membri o di Stati terzi.
CAPO VI - EFFETTI DELLE MISURE DI RISANAMENTO E DI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ADOTTATE DA ALTRI STATI MEMBRI
Art. 267. Rapporti di lavoro, contratti su beni
immobili, navi e aeromobili, strumenti finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura
di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge
italiana:
a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in
Italia;
b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno
diritto all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio
della Repubblica;
c) i diritti dell’impresa di assicurazione su un bene
immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un
pubblico registro italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati
successivamente all’adozione di un provvedimento di risanamento o di una
procedura di liquidazione, per effetto dei quali l’impresa di assicurazione
disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti
all’iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui
esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un registro
pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica la
legge italiana se, rispettivamente, l'immobile è situato nel territorio della
Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro
o il sistema di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati
dalla legge italiana.
Art. 268. Diritti reali di terzi su beni situati nel
territorio della Repubblica
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali
di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità
di beni indeterminati, di proprietà dell’impresa di assicurazione che si trovano
nel territorio della Repubblica.
2. E’ assimilato ad un diritto reale il
diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di
ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al
comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli
atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione
dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la
misura di risanamento o di liquidazione.
Art. 269. Diritti del venditore, in caso di riserva
di proprietà, sul bene situato nel territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto
preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato
dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva
di proprietà, allorché il bene si trovi, al momento dell’adozione del
provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della
Repubblica.
2. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una
procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di
un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato
un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima
dell’adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento
del contratto e non impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprietà dietro
pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi
in tale momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di
inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste
dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è
stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Art. 270. Diritto alla compensazione nei rapporti
con l'impresa di assicurazione
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del
creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l’impresa di
assicurazione secondo quanto previsto dall’articolo 56 della legge
fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di
annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la
massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa
nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di
liquidazione.
Art. 271. Operazioni effettuate in mercati
regolamentati italiani
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un
provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un
altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede
legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli
obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni
di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di
riacquisto, nonché ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati
di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico
dell’intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni
di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle
transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Art. 272. Condizione di proponibilità delle azioni
relative agli atti pregiudizievoli
1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su
disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede
legale l’impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la
misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei
confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei
creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso
da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla
fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.
Art. 273. Cause pendenti relative allo spoglio di
beni dell'impresa di assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in
Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi,
dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
Art. 274. Riconoscimento e poteri dei commissari e
dei liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato membro
nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione assoggettata ad un
provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano
agire nel territorio della Repubblica, per l’esercizio delle relative funzioni,
sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme
all’originale, rilasciata dall’autorità che ha emesso il provvedimento o
mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello
stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una
traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente
comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di
origine dell’impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o,
all’occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento
dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di
liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai
rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal
comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica
gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di
origine dell’impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati
alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari
e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine
dell’impresa di assicurazione sono tenuti, nell’esercizio delle loro funzioni
nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare
per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e alla disciplina
dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all’informazione dei
dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato
membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonché ogni altro soggetto
autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere, fermi restando eventuali
specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge italiana, che un
provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di
liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o
in altro pubblico registro italiano.
CAPO VII - DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA
LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO
Art. 275. Amministrazione straordinaria della
capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo
assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2.
L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 231, può essere disposta quando:
a) risultino gravi
inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per
l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP;
b) una delle
società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura del
fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa,
dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da
leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia
stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice
civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione
e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del
gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno
dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive,
salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che
ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può
essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.
4. I commissari
straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori
delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi
gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al
massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli
amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo
corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del
mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I
commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'ISVAP
sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento giudiziale dello
stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari
straordinari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni
e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
Art. 276. Liquidazione coatta amministrativa della
capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo
assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La
liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio
dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni
di vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravità.
3. I
commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una
relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione,
corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte
altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione
è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP può
prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito
della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e
6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai
commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della
legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo. L'azione può
essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma
dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei
cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti
indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati
posti in essere nei tre anni anteriori.
Art. 277. Amministrazione straordinaria delle
società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i
presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione
straordinaria può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e
dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del
gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni
del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità
nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria.
Il
tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di
consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione
straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della
cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con
urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità
stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione
straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato
sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza,
potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata
dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da
quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo.
Art. 278. Liquidazione coatta amministrativa delle
società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato
accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del
presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta
ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere
richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari
liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in
corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali,
queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente
articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato,
il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di
consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal
presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi
della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite
dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai
commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 276,
comma 5.
Art. 279. Procedure proprie delle singole società
del gruppo assicurativo
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o
a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle
procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi
provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorità
amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o
giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza,
emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul
gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo non è
soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene
convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa
svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
277 e 278.
Art. 280. Disposizioni comuni agli organi delle
procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone
possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della
liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo,
quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle
procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un
interesse in conflitto con quello della società, a cagione della qualità di
commissario di altra società del gruppo, ne dà notizia agli altri commissari,
ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e all'ISVAP. In caso di
omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di
sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato
di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in
merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono
personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i
componenti gli organi delle procedure, l'ISVAP può impartire direttive o
disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati
atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di
sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso
stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando
in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte
in altre procedure nel gruppo.
Art. 281. Disposizioni comuni sulla competenza
giurisdizionale
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista
dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del
gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la
capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i
provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di
amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della
capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo
regionale del Lazio con sede a Roma.
Art. 282. Gruppi e società non iscritte
all'albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche
nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo
intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo
dei gruppi assicurativi.
Codice delle assicurazioni private