ACCESSO ALL'ATTIVIT� DI RIASSICURAZIONE

Codice delle assicurazioni private

Titolo V
ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE
Capo I
Disposizioni generali

Art. 57.

Attivita' di riassicurazione


((1. L'esercizio della sola attivita' riassicurativa e' riservata alle imprese di riassicurazione.))

2. ((L'impresa di riassicurazione limita)) l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attivita' svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

3. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivita' riassicurativa.

4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56.

Art. 57-bis.

(Societa' veicolo)


1. L'esercizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica da parte di societa' veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'((IVASS)).

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attivita' da parte delle societa' veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:

a) la portata dell'autorizzazione;

b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;

c) i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei gestori della societa' veicolo;

d) i requisiti di professionalita' ed onorabilita' degli azionisti o dei titolari di una partecipazione ((qualificata)) nella societa' veicolo;

e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;

f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;

((g) i requisiti di solvibilita'.))

Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 58.

Autorizzazione


1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attivita' di riassicurazione e' autorizzata dall'((IVASS)), con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.

2. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei rami vita o per uno o piu' dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni.

((3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonche' per quello degli Stati terzi di cui all'articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.))

Art. 59.

Requisiti e procedura


1. L'((IVASS)) rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di societa' per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Societa' europea;

b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

((c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' essere inferiore ad euro 1.200.000;))

((c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' previsto all'articolo 45-bis;))

((c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis;))

((d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attivita' conforme all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive, altresi', il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti;))

e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;

((e-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies;))

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ((nonche' i responsabili delle funzioni fondamentali all'interno dell'impresa)) siano in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;

g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. L'((IVASS)) nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.

4. L'((IVASS)), verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione all'impresa interessata. ((L'impresa indica negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.))

5. L'((IVASS)) determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.

((5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:

1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e' autorizzata;

2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.))

Art. 59-bis.

(Estensione ad altri rami)


1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa in uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'((IVASS)). Si applica l'articolo 59, comma 2.

((2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed al Requisito Patrimoniale Minimo.))

((2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresi' presentare un programma di attivita' conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d).))

3. L'((IVASS)) determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivita'.

4. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima.

((4-bis. Il provvedimento di estensione e' comunicato all'AEAP in conformita' all'articolo 59, comma 5-bis.))

Art. 59-ter.

(Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro)


1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'((IVASS)). Nella comunicazione e' indicato:

a) l'indirizzo della sede secondaria;

b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;

c) gli Stati membri in cui intende operare;

d) un programma che illustri il tipo di attivita' che intende esercitare.

2. L'((IVASS)), entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorita' di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

3. L'((IVASS)) informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.

4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'((IVASS)). L'((IVASS)) valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

Art. 59-quater.

(Attivita' in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)


1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' comunicazione all'((IVASS)). Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attivita' che intende esercitare.

Art. 59-quinquies.

(Attivita' in uno Stato terzo)


1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'((IVASS)).

2. L'((IVASS)) vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.

3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.

Capo III
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in uno stato terzo

Art. 60.

(Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro)


1. L'accesso all'attivita' riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'((IVASS)), da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

3. L'impresa puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'((IVASS)) della comunicazione di cui al comma 1.

4. L'autorita' competente dello Stato membro di origine informa l'((IVASS)), secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 60-bis.

(Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)


1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attivita' riassicurativa in regime di stabilimento, e' preventivamente autorizzata dall'((IVASS)) con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita' all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi.

3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale ((previsto dall'articolo 28, comma 5)). Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 76.

4. L'((IVASS)) determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.

5. L'((IVASS)), verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivita' ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.

Art. 61.

Attivita' in regime di prestazione di servizi


1. E' consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica ((l'articolo 23, comma 1-bis)).

Codice delle assicurazioni private