Codice delle assicurazioni private
TITOLO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
CAPO I -
COASSICURAZIONE COMUNITARIA
Art. 161. Coassicurazione comunitaria
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi
situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in
coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la
sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico
europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato
membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire
siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera r).
Art. 162. Determinazione dell'oggetto della
delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti
i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è
attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per
conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita
tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli
usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di
assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.
CAPO II - ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
Art. 163. Requisiti particolari
1. L’impresa che esercita l’assicurazione di tutela legale osserva nei
rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e
rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 164.
2.
La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di
tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi
marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata
dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere
all'azione dei danneggiati ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile.
Art. 164. Modalità per la gestione dei
sinistri
1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo tutela legale
adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza,
una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all’ISVAP,
previste dal comma 2.
2. L’impresa può:
a) svolgere direttamente
l’attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad
un’impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l’assicurato
di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia
il diritto di esigere l’intervento dell’impresa di assicurazione, a un avvocato
o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora
l’impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono
ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l’impresa è multiramo,
il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa,
attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato
dall’impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l’impresa sia multiramo o
specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa
autorizzata all’esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la
prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei
sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall’impresa con la quale
intercorrono i predetti legami.
4. L’impresa deve dichiararare nel contratto
se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la
denominazione sociale dell’impresa alla quale affida la gestione dei sinistri.
Quando l’impresa ha legami con un’altra impresa che esercita le assicurazioni
contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della
relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri
rami esercitati da quest’ultima impresa. L’impresa cui sia affidata la gestione
dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell’ISVAP.
5. L’impresa può adottare
una diversa modalità operativa previa comunicazione all’ISVAP e con effetto solo
per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione
medesima.
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