Codice delle assicurazioni private
TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52. Nozione
1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell’articolo 2546
del codice civile può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei
rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi
applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del
titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2
e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
2. La
società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve
prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di
ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro
cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio
dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere
contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un
milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.
4. Se gli importi
di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a
decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle
disposizioni del presente
titolo ed è tenuta a richiedere l’autorizzazione
di cui all’articolo 13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.
Art. 53. Attività esercitabili
1. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i
rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L’impresa di cui all'articolo
52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui
all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano
l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle
operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.
Art. 54. Requisiti degli esponenti
aziendali
1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui
all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti
aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle
dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici
di cui all’articolo 52.
Art. 55. Autorizzazione
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a
ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, comma 3, autorizzano le
mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Le società autorizzate sono
iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo
delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
3. L’ISVAP,
con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto
speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego
dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14, comma 3.
Art. 56. Altre norme applicabili
1. L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e
organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché
quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni
e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui
all’articolo 52.
2. Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di
cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII,
XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al
presente
titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349,
secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo
periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-
quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.
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