Codice delle assicurazioni private
TITOLO IX - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 106. Attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativi
1. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel
presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare
assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico
intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla
gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
stipulati.
Art. 107. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso
e di esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati
membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e
riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell’Unione
europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione
registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente
titolo:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione
o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attività di sola
informazione fornite a
titolo accessorio nel contesto di un’altra attività
professionale sempre che l’obiettivo di tale attività non sia quello di
assistenza all’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di
assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa quando
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di
assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
2) salvo
il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione
sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l’intermediazione
non è svolta professionalmente;
4) l’assicurazione è accessoria ad un
prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel
caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio
ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al
viaggio stesso;
5) l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e
la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali
rinnovi, non è superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente
all’attività di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell’ISVAP, che la
esercita mediante i poteri previsti dall’articolo 5, comma 1, anche per quanto
riguarda l’osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al
capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.
CAPO II - ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE
Art. 108. Accesso all’attività di
intermediazione
1. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata
agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109.
2. L’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi
non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli
305, comma 2, e 308, comma 2.
3. E’ inoltre consentita l’attività agli
intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel
territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto
dall’articolo 116, comma 2.
4. L’esercizio dell’attività di intermediario di
assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o
società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a
tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario
lavorativo a tempo pieno.
Art. 109. Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi
1. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l’aggiornamento del
registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi
e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli
agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per
conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i
mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in
qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i
produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a
titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei
rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di
un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di
risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai
sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari
inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario,
le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19
del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane -
divisione servizi di bancoposta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti
addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e
gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle
lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei
locali dove l’intermediario opera.
Non è consentita la contemporanea
iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.
3. Nel
registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma
2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali
l’adempimento dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’articolo 110,
comma 3, è sospeso sino all’avvio dell’attività, che forma oggetto di tempestiva
comunicazione all’ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4. L’intermediario
di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti,
collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione
provvede, per conto dei medesimi, all’iscrizione nella sezione del registro di
cui alla lettera e) del medesimo comma. L’intermediario di cui al comma 2,
lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri
incaricati addetti all’intermediazione è tenuto a dare all’impresa preponente
contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per
suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L’impresa di
assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la
comunicazione all’ISVAP al fine dell’iscrizione nella sezione del registro di
cui al comma 2, lettera c).
5. L’ISVAP rilascia, a richiesta dell’impresa o
dell’intermediario interessato, un’attestazione di avvenuta iscrizione nel
registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e
di revisione delle iscrizioni effettuate.
6. L’ISVAP, con regolamento,
stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli
intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso
pubblico al registro.
Art. 110. Requisiti per l’iscrizione delle persone
fisiche
1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo
109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato
condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui
all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il
patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo
per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici,
perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con
delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati
assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione
coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai
cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare
nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere
iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell’iscrizione nella
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la
persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità
professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità,
consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti
nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP, con regolamento, determina le modalità di
svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e
gestione.
3. Salvo quanto previsto all’articolo 109, comma 3, ed all’articolo
112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell’iscrizione nella sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì
stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per
l’attività svolta in forza dell’iscrizione al registro con massimale di almeno
un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all’anno
globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell’Unione
europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero
da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
I limiti di copertura possono essere elevati dall’ISVAP, con regolamento,
tenendo conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo.
Art. 111. Requisiti particolari per l’iscrizione dei
produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1,
è richiesto anche per i produttori diretti ed è accertato dall’impresa per conto
della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono
i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto
ai prodotti intermediati ed all’attività complessivamente svolta.
3. Il
possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è
richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall’intermediario per
conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere
cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui
quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla
frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o
dell’intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4
si applicano altresì ai soggetti addetti all’attività di intermediazione svolta
nei locali dove l’intermediario opera.
Art. 112. Requisiti per l’iscrizione delle
società
1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo
109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere
assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
c) non essere sottoposta
ai divieti e decadenze previste dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell’iscrizione nella
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la
società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell’attività di
intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro
al quale la medesima chiede l’iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione
del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante
legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale devono
essere iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini
dell’iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di
assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all’articolo 110,
comma 3, per l’attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone
fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del
cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la
mediazione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale
sociale non inferiore all’importo stabilito con regolamento adottato dall’ISVAP.
E’ fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione
assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche
diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
5. Qualora la società
richieda l’iscrizione alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma
2, lettera e), è altresì necessaria l’iscrizione delle persone fisiche addette
all’attività di intermediazione. E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione nella
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), per la
società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.
Art. 113. Cancellazione
1. L’ISVAP dispone la cancellazione dell’intermediario dalla relativa sezione
del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all’iscrizione;
c)
mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre
anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma
1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza
di cui all’articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP;
f)
limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie
assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g)
limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al
Fondo di garanzia previsto dall’articolo 115.
2. L’istanza di cancellazione,
nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti
dell’impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall’impresa o,
rispettivamente, dall’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del
rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione
del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), l’impresa o,
rispettivamente, l’intermediario sono tenuti a darne comunicazione all’ISVAP.
L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera a), comunica all’impresa preponente ogni variazione concernente
i soggetti iscritti ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera e).
3. Non
si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta
dall’intermediario o dall’impresa, fino a quando sia in corso un procedimento
disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici
all’avvio del medesimo.
Art. 114. Reiscrizione
1. L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del
provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente,
purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i
requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di
cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone
fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia
intervenuta la riabilitazione.
2. L’intermediario, che sia stato cancellato
per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto
nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino
alla cancellazione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di
cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro
per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può
esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino
alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se
l’intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova
iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti
di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche,
l’idoneità già conseguita ai sensi dell’articolo 110, comma 2, o della
formazione ricevuta ai sensi dell’articolo 111, commi 2 e 4.
Art. 115. Fondo di garanzia per i mediatori di
assicurazione e di riassicurazione
1. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo
109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la
CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle
imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall’esercizio
dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato
risarcito dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza
di cui, rispettivamente, all’articolo 110, comma 3, e all’articolo 112, comma
3.
2. L’amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto
del Ministro delle attività produttive, che è composto da un dirigente del
Ministero delle attività produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente
del Ministero dell’economia e delle finanze, da un funzionario dell’ISVAP, da un
funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti
nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all’amministrazione,
alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del
Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP. Il contributo è determinato
annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP
ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta
per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire
comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma
2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso
il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse
azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né
dei creditori dei singoli intermediari, o nell’interesse degli stessi, diversi
dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle
procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli
intermediari partecipanti.
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli
assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla
concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
Art. 116. Attività in regime di stabilimento e di
prestazione di servizi
1. L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi,
indicati nelle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere
a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di
operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera
prestazione di servizi previa comunicazione all’ISVAP. L’ISVAP informa le
autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di
estensione dell’attività sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari
iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa
dell’iscrizione al registro, l’indicazione degli altri Stati membri nei quali
tali intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione
di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno
residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono
esercitare l’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’apposita comunicazione che l’ISVAP riceva dall’autorità di
vigilanza dello Stato membro di origine. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la
pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri
Stati membri relative all’attività svolta dagli intermediari di tali Stati nel
territorio della Repubblica mediante annotazione nell’elenco annesso al registro
di cui all’articolo 109, comma 2.
3. L’ISVAP rende note le disposizioni che
disciplinano lo svolgimento delle attività di intermediazione che,
nell’interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano.
4.
L’ISVAP può adottare nei confronti dell’intermediario che non osservi le
disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo
non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione,
l’ulteriore svolgimento dell’attività sul territorio italiano.
CAPO III - REGOLE DI COMPORTAMENTO
Art. 117. Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai
pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite
dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere
titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che
costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o
pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di
assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola
impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale
ripetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario.
Art. 118. Adempimento delle obbligazioni pecuniarie
attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi
collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione.
Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme
dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative
si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di
quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei
confronti dell’intermediario iscritto nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono
espressamente previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa. A tal fine
l’intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell’ambito
dell’informazione precontrattuale di cui all’articolo 120.
3. La disposizione
di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto alla
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel
caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni
impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse
nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai
commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e con la sanzione
disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329.
Art. 119. Doveri e responsabilità verso gli
assicurati
1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori
diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche
se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2.
L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido
dei danni arrecati dall’operato dell’intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico,
compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilità accertata in sede penale.
Possono essere distribuiti
attraverso gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), salvo
iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi
ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla
libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato
della distribuzione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di
cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell’attività
di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e).
Art. 120. Informazione precontrattuale e regole di
comportamento
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo
109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione del
contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono
al contraente le informazioni stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel
rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al
contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al
contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale,
dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero
sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di
consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b)
se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o
più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di
tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi
contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su
richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le
quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di
avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In
ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo
di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente,
propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente
illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle
quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
4. L’ISVAP, tenendo conto delle
differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei
rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti
all’attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di
presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento
agli obblighi di informazione relativi all’intermediario medesimo e ai suoi
rapporti, anche di natura societaria, con l’impresa di assicurazione, alle
caratteristiche del contratto proposto in relazione all’eventuale prestazione di
un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all’esistenza di
obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione con una o più imprese di
assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l’informazione al
contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta,
fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l’uso della
lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più
tardi subito dopo la conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta
della documentazione concernente l’attività svolta;
d) le violazioni alle
quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 329.
5.
Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che
operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
Art. 121. Informazione precontrattuale in caso di
vendita a distanza
1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente
almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l’identità dell’intermediario
e il fine della chiamata;
b) l’identità della persona in contatto con il
contraente ed il suo rapporto con l’intermediario assicurativo;
c) una
descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto
offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà
corrispondere.
2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima
della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente
solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata
del rischio. In tali casi l’informazione è fornita su un supporto durevole
subito dopo la conclusione del contratto.
3. L’ISVAP, con regolamento,
determina le informazioni sull’intermediario e sulle caratteristiche del
contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel
rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.
Codice delle assicurazioni private