Codice delle assicurazioni private
TITOLO
XIX - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Art. 332. Fondo di integrazione a copertura del margine
di solvibilità delle imprese di assicurazione
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6
dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5
e 6 dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data
antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile
della società nell’esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche
mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione
prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione
contiene, fra l’altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto
nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.
Art. 333. Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle
annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste
dall'articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio
della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La
relativa spesa è posta a carico dell'impresa.
Art. 334. Contributo sui premi delle assicurazioni dei
veicoli e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un
contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti
che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti
dell’ impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa
designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica,
con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere
distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione
ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del
contributo.
3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al
contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29
ottobre 1961, n.1216, e successive modificazioni.
CAPO II - CONTRIBUTI DI VIGILANZA
Art. 335. Imprese di assicurazione e di
riassicurazione
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato
contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione,
nella misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di
cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di
assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed
iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28,
comma 5, ultimo periodo;
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale
nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto
dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV
dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4;
e) le sedi secondarie delle
imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma
3.
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al
due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP
mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio
precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di
assicurazione è commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun
esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza è
determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura
finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato
entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
5.
Il contributo è versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e
viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo
confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del
fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene
tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 336. Intermediari di assicurazione e di
riassicurazione
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti
al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di
vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura
massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera a);
euro cinquecento per le persone
giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a);
euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquanta per le
persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera
c); euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non è deducibile dal
reddito dell’intermediario.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro
il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato,
sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di
vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro
il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
3. Si
applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è
comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui
al comma 2.
Art. 337. Periti assicurativi
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento
all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui
periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di
vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare
la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo.
Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino dell’ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono
versati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero
delle attività produttive, ai fini della successiva attribuzione
all’ISVAP.
4. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata all’ISVAP
nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso
di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all’articolo 335, comma
6.
CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 338. Imprese di assicurazione e di riassicurazione
già autorizzate
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del
presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti
hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni
previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto
dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione
extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono
autorizzate ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, o dell'articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che
alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato
l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte
di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28,
comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di
entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto
nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma
2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del
presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del
predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di
imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore
del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del
predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede
legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente
codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 69 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 80 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei
predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in
regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede
legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente
codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 70 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 81 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei
predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in
altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel
territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione
di servizi previsto dall'articolo 26.
Art. 339. Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei
rami vita
1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi
secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare
i princìpi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
2. Le
imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all’Istituto nazionale delle
assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga
alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente
all’importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi
del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate
anteriormente alla cessazione dell’obbligo. Restano fermi gli effetti delle
convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei
rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.
Art. 340. Margine di solvibilità disponibile nei rami
vita
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che esercita
i rami vita, l’ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità
disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota
degli utili futuri dell’impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal
regolamento di cui all’articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di
cui al comma 1, l’impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta
dall’attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di
detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere
rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di
utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.
Art. 341. Imprese in liquidazione coatta
1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano alle imprese poste in
liquidazione coatta in data successiva all’entrata in vigore del decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n.174, e del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all’entrata
in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla
legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2,
261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata
in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che
siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per
il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 342. Partecipazioni già autorizzate
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni
qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10 della
legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Art. 343. Intermediari già iscritti od operanti
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono
iscritti all’Albo degli agenti di assicurazione o all’Albo nazionale dei
mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella
corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa
dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di
responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo
quanto disposto all’articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati
cancellati dall’Albo degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o
di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere
nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici
mesi dall’entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia
stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo.
L’iscrizione, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3, è subordinata
all’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità
civile di cui all’articolo 110, comma 3.
3. Le persone fisiche che, in
vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n.
792, avrebbero maturato i requisiti per l’iscrizione di diritto rispettivamente
all’albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di
riassicurazione hanno titolo per l’iscrizione nella corrispondente sezione del
registro previsto dall’articolo 109, se il periodo richiesto è completato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del
termine per l’iscrizione essi possono continuare ad esercitare l’attività
precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all’articolo 109, comma 2,
lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice
esercitano l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono
iscriversi, con le modalità stabilite all’articolo 109, comma 4, nella
corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza
del termine per l’iscrizione essi possono continuare ad esercitare l’attività
precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all’articolo 115 succede nei
rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f),
della legge 28 novembre 1984, n. 792 e continua ad operare nei casi previsti dal
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 30
aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell’11 maggio
1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel
registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono
soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di
previdenza integrativa.
Art. 344. Periti di assicurazione già iscritti
1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e
stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in
vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della
legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto
dall'articolo 156.
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 345. Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al
presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli Enti di previdenza
amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli
istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in
favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza
e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) la Cassa di
previdenza per l’assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16
ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
c) la SACE Servizi
assicurativi per il commercio estero S.p.A., di cui alla legge 24 maggio 1977,
n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano
della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
d) il
Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli
istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli
enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le
prestazioni siano erogate in natura o qualora l’importo della prestazione non
superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a
favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo
quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua
assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del
regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio
decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall’articolo 9 del regio
decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge 12 febbraio 1935,
n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.A. è
sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del
titolo VIII del
presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato.
Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività
della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le
società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni
al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente
superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle
disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società
stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono
comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto
compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte
alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.
Art. 346. Attività di assistenza prestata da enti e
società non assicurative
1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo
assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di
assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di
semplice intermediario, di un aiuto;
b) l’attività di assistenza effettuata
da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso
di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo
territorio, a condizione che l’attività stessa risulti limitata alle seguenti
prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza
personale e mezzi propri;
2) trasporto del veicolo fino all’officina più
vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento,
di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino
al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri
mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel
caso in cui l’incidente od il guasto siano avvenuti all’estero ed il soggetto
che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo
ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l’assistenza è membro, che
fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l’organismo
nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento
di alcun compenso aggiuntivo.
3. L’attività di assistenza descritta al comma
1, lettera b), se effettuata da un’impresa di assicurazione, costituisce
prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto
all’articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo
18.
4. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di
esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative
all’impresa di assicurazione che esercita unicamente l’attività di assistenza,
allorché l’attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un
ambito territoriale puramente locale e l’importo complessivo annuale dei ricavi
non superi duecentomila euro.
Art. 347. Potestà legislativa delle Regioni
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi
dell’articolo 117, comma 2, lettere e ) ed l), della Costituzione.
2. Le
Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di
attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente
codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni
di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati
alla competenza del Ministro delle attività produttive e all'ISVAP, secondo le
norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese
di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle
imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di
assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione e dei periti di assicurazione.
4. Nei casi
in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti
delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al
rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività,
all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle
operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o
scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le
valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP.
5. Sono inderogabili e
prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 3
e 4.
Art. 348. Esercizio congiunto dei rami vita e
danni
1. In deroga all'obbligo di limitazione dell’oggetto sociale all’esercizio
dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle
operazioni connesse a tali attività, di cui all’articolo 11, comma 2, è
consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò
autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L’impresa che, ai sensi del comma
1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l’obbligo di tenere, per
ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L'ISVAP stabilisce, con
regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione
separata, prevedendo l'obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del
capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve
patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture
contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi
risultati e la disponibilità del margine di solvibilità richiesto;
c)
attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, specifici di
ciascuna attività, al margine di solvibilità della corrispondente
gestione.
3. L’impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può,
previa autorizzazione dell’ISVAP, utilizzare per l’una o l’altra gestione gli
elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità
disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati
membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime
di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei
rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni,
possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica
sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di
servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad
esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo
di osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in
corso alla data del rilascio dell’autorizzazione.
Art. 349. Imprese di assicurazione aventi la sede legale
nella Confederazione elvetica
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione
elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni
non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle
di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall’ISVAP con
regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di
autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente che attesti
che l’impresa dispone del margine di solvibilità calcolato secondo quanto
previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo
VII, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria
stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e
coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tal caso
l’impresa capogruppo è iscritta all’albo di cui all’articolo 85 con la sua sede
secondaria nel territorio della Repubblica.
Art. 350. Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro
degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
1. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo II del titolo IX in
materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro
sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice
amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo VI
del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo
dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa
comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Art. 351. Modifiche ad altre norme in materia
assicurativa
1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal
seguente:
“Art. 4 (Funzioni dell’ISVAP)
1. L'ISVAP, in conformità alla
normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee
di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge
attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del
Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul
settore assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta
al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una
relazione sull'attività svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto
finanziario dell’ISVAP è soggetto al controllo della Corte dei conti.”.
2.
Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576,
le parole: “del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25 " sono
sostituite dalle seguenti: "del gettito complessivo derivante dai contributi di
vigilanza".
3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12
agosto 1982, n. 576, le parole; "all'articolo 67, primo comma, del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 335, 336 e 337 del
codice delle assicurazioni private".
4. Nell'articolo 29, primo comma, della
legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: "del contributo di vigilanza versato
annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma,
della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente derivanti dai
contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle
assicurazioni private". Nel secondo comma 2 le parole: "del tesoro" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze".
5. Dopo
l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito il
seguente articolo:
“Art. 1-bis.
(Raccordo con il codice delle
assicurazioni private).
1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle
lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli
articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56
si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello
schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all’articolo
90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.”.
6. Nel decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “titoli quotati in borsa”
sono
sostituite dalle seguenti: “titoli quotati in mercati regolamentati” ovunque
ricorrano.
7. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, le parole: “negli articoli 7 e 8 del presente decreto” sono
sostituite dalle seguenti:
“nell’articolo 89, comma 1, del codice delle
assicurazioni private”.
8. Nel comma 1 dell’articolo 24 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “all’articolo 30, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174”
sono sostituite dalle
seguenti: “all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni
private”.
9. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, è sostituito dal seguente: “5. E' eccezionalmente consentito il
trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla
base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si
determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche,
per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di
quote di attività, nei casi previsti dall’ISVAP con regolamento. La nota
integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché
specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.”.
10. Nel comma 2
dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
“agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché
quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, come modificati dall’articolo 80 del presente decreto” sono
sostituite dalle seguenti: “all’articolo 36 del codice delle assicurazioni
private”.
11. Nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, le parole: “agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, come modificati dall’articolo 79 del presente decreto, nonché
quella prevista all’articolo 34 del presente decreto” sono sostituite dalle
seguenti: “all’articolo 37 del codice delle assicurazioni private”.
12. Nel
comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le
parole: “che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 2, comma
3, del codice delle assicurazioni private” e le parole “che rientrano nel campo
di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,” sono sostituite
dalle seguenti: “di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni
private”.
13. Nel comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, le parole: “all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente
decreto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 90, comma 1, del
codice delle assicurazioni private”.
14. Nel comma 2 dell’articolo 46 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: “all’articolo 6, comma 1,
lettera c), del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui
all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private”.
Art. 352. Coordinamento formale con altre norme di
legge
1. Nel comma 3 dell’articolo 120 del codice per la protezione dei dati
personali le parole: “dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28
marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo
135 del codice delle assicurazioni private”.
2. Nell’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: “del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 95, comma 2, del
codice delle assicurazioni private”. Nell’articolo 1, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “dei decreti legislativi
17 marzo 1995, n. 174 e 175” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 1,
comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private”.
3.
Nell’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
142, le parole: “lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239” sono
sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice
delle assicurazioni private”.
4. Nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “le norme sulle
assicurazioni e le relative disposizioni attuative” sono sostituite dalle
seguenti: “il codice delle assicurazioni private”.
5. Nell’articolo 1, comma
1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “e
dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20” sono sostituite
dalle seguenti: “e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni
private”.
6. Nell’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142, le parole: “e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9
gennaio 1991, n. 20” sono sostituite dalle seguenti: “e dell’articolo 72, comma
2, del codice delle assicurazioni private”.
7. Nell’articolo 13, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: “dalla
normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui
alla legge 12 agosto 1982, n. 576” sono sostituite dalle seguenti:
“dal
titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle
assicurazioni private”.
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004,
n. 243.
Art. 353. Integrazioni alle disposizioni relative
all’imposta sui premi delle assicurazioni private
1. Dopo l’articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il
seguente:
“Art. 1 – bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie
dei veicoli a motore e dei natanti)
1. Le assicurazioni obbligatorie della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque
per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto
siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri
rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro
circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in
dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate
all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa,
anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se
comprensive, oltre che dell’indennizzo, di spese e competenze legali e di altri
diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni
dell’articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il
pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della
strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP – Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle
vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa
e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.”.
2.
Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la
voce:
“assicurazioni assistenza” ed è prevista un’aliquota pari al dieci per
cento.
3. Dopo l’articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito
il seguente:
“Art. 2-bis (Sostituzione dell’impresa nella
coassicurazione)
1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di
coassicurazione non è dovuta nuovamente l’imposta in relazione al premio ceduto
all’assicuratore subentrante.”.
4. Dopo l’articolo 4 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, è inserito il seguente:
“Art.4-bis (Imposta sui premi dovuta
sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di
servizi)
1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica
in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai
fini del pagamento dell’imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e
successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
2.
Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina
deve essere comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma
e all’ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio
della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale
stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il
rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati
distintamente i contratti assunti dall’impresa in regime di stabilimento e di
libertà di prestazione di servizi con l’indicazione per ciascuno di essi delle
generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e
di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell’ammontare del
premio o delle rate di premio incassate, dell’aliquota di imposta e
dell’ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico
con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i
contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta
data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
5.
Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente,
distinguendo i premi stessi a seconda dell’aliquota d’imposta
applicabile.
Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde
l’imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni
previste dagli articoli 12, 24 e 28”.
5. Dopo l’articolo 6 della legge 29
ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
“Art. 6–bis (Imposta sui premi
dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria)
1. L'impresa
che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel
territorio della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla
presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al
contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la
coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri
coassicuratori la quota a loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione
di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della
Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento
dell'imposta di cui al comma 1.”.
CAPO V - ABROGAZIONI
Art. 354. Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge
15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio
2003, n. 229, sono o restano abrogati:
a) il regio decreto 23 marzo 1922, n.
387;
b) il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
c) il decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
d) la legge 24 dicembre
1969, n. 990;
e) il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
f) il decreto-legge 26
settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
1978, n. 738;
g) la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
h) gli articoli 5, commi
1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto
1982, n. 576;
i) la legge 28 novembre 1984, n. 792;
l) la legge 22 ottobre
1986, n. 742;
m) la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
n) la legge 7 agosto
1990, n. 242;
o) la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
p) il decreto legislativo
26 novembre 1991, n. 393;
q) l’articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n.
157;
r) la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
s) gli articoli 26, 30 e 33
della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
t) il decreto del Presidente della
Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153
del 2 luglio 1993;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 385;
v) l’articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
z) il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
aa) il decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175;
bb) il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad
eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
cc) l'articolo 38 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
dd) il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.
373;
ee) l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
ff) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
gg) l'articolo 27,
comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
hh) il decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n.137;
ii) l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
ll) gli
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
mm) il decreto
legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
nn) gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e
26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
oo) l'articolo 81, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
pp) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
93;
qq) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
rr) il decreto
legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
ss) l’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall’ISVAP ai
sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati
dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
3.
E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il
rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre
norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e
dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle
emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere
applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie
e comunque non oltre dodicis mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell’articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la
procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi
II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente
disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo
dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti
atti:
a) i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
141 del 4 giugno 1971 e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell’articolo 6 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2003, adottato ai sensi dell’articolo 5 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall’articolo 23, comma 3, della
legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L’ISVAP, allo scopo di attuare l’obiettivo
di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell’ambito
delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico
regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente
provvedimento a carattere generale.
7. I contratti già conclusi alla data di
entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme
anteriori.
Art. 355. Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di
prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro
ventiquattromesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Codice delle assicurazioni private