Codice delle assicurazioni private
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI
Art. 1. Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'art. 2, comma
3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate
all'art. 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata
da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da
un'impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da
un'impresa di riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio
assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se
persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa
assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da
quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di
stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato
nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi
il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il
rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello
Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza
sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un
ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949
dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni
della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di
assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi
diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da
un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3,
nell'ambito di attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti
in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando
alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti
considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa
stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi
contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e
operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno
il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni
alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale
non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso
la CONSAP e previsto dall'art. 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso
la CONSAP e previsto dall'art. 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami
di cui all'art. 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli
ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri
e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli
marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14
(credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente
un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi
questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10
(r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali)
per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche'
l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il
totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore
ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in
media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere
un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione
autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo quanto previsto
nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di
assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede
secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui
all'art. 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e
amministrazione-centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso
dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione
diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui
unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di
controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le
imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di
assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione
avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di
partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese
appartenenti ad un conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa' controllante
diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di
partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate
sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista
secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all'esercizio della
sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa
di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste
nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari
all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati
come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero
da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto
del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle
direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto
ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle
competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei
mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima,
fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP
e previsto dall'art. 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo
della societa' e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformita' ai
principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita'
produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto
dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla
societa';
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da
imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi
secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque
stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la
sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana
o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si
considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati,
nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro
Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento
costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio
estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e
le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di
assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei rami
danni come definiti all'art. 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di
rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al
rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista
di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e
che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o
riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente
all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra
l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati
appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2
maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente
allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro
dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel
quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona
giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera
bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o
il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla
lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla
lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che
entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato
di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi
veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un
veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla
lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un
viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica,
lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti
i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di
cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito
da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da
parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non
e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter)
lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il
veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato
aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e'
aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche
nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'art.
72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa'
controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci
per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur
restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di
esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in
base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo
soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un
contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di
amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure
quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un
rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare
che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al
fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e
successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di
assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile
autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio
nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento
degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale
che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti
interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile
autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da
diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che
puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una
strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
Art. 2. Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le
assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di
nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui
prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di
organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a
indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l’assicurazione malattia e
l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite
mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di
invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le
operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi
collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso
di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
2.
L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni di
cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1
se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di
un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via
complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro
professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di
infortunio o di malattia. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via
complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e
di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme
pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi
è la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali);
prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità
temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli
terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito
da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da
veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno
subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci
trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle
merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio;
esplosione; tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta; energia
nucleare; cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito
dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla
grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso
da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri:
ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la
responsabilità del vettore);
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni
responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità
del vettore);
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e
fluviali: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri
e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);
13. Responsabilità
civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10,
11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito
all’esportazione;
vendita a rate; credito ipotecario; credito
agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite
pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di
entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese
generali;
spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di
fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite
pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza
alle persone in situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l’autorizzazione
rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:
a) per i rami di
cui ai numeri 1 e 2, ?Infortuni e malattia?;
b) per i rami di cui ai numeri
1, persone trasportate, 3, 7 e 10, ?Assicurazioni auto?;
c) per i rami di cui
ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, ?Assicurazioni marittime e
trasporti?;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5,
7 e 11,
?Assicurazioni aeronautiche?;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e
9, ?Incendio ed altri danni ai beni?;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11,
12 e 13, ?Responsabilità civile?;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15,
?Credito e cauzione?;
h) per tutti i rami, ?Tutti i rami danni?.
5. Nei
rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale,
appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi
in un altro ramo, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione quando i
medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano
l’oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo
stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14,
15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri
rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e
c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi
accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l’assistenza da
fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio
o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative
all’utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
6.
L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione
dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza
dell'autorizzazione nel territorio comunitario.
CAPO II - VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA E
RIASSICURATIVA
Art. 3. Finalità della vigilanza
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del
settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla
competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,
all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
Art. 4. Ministro delle attività produttive
1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti previsti nel
presente codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal
Governo.
Art. 5. Autorità di vigilanza
1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante
l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa,
cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
2.
L’ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle
imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti
vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o
interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un
appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza
del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la
raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica
assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità
degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la
vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle
procedure stabilite dall’ordinamento comunitario.
5. L’ordinamento dell’ISVAP
è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni,
nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini dell’esercizio
imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.
Art. 6. Destinatari della vigilanza
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle
imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della
Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in
qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi
collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso
di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
b) dei
gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese
di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad
essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque
forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese
di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e
riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione,
dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato
assicurativo.
Art. 7. Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per
la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre
reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni
previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la
procedura prevista con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei
principi del giusto procedimento.
Art. 8. Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero delle attività produttive e l’ISVAP esercitano i poteri
attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai
regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle
raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.
Art. 9. Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall’ISVAP
ai sensi del presente codice sono emanati dal Presidente dell’Istituto nel
rispetto della procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 5.
3. L’ISVAP
stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l’adozione degli atti
e dei provvedimenti di competenza. L’ISVAP disciplina, in particolare, i
procedimenti relativi all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle
sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della
piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle
decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e
sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al
procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. L’ISVAP determina i casi di necessità ed urgenza o i motivi
di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente
comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione
dell’ISVAP possono essere applicate dall’Istituto anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le
autorizzazioni rilasciate dall’ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo
le modalità previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i
regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall’ISVAP sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro
provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono
pubblicati dall’ISVAP nel suo Bollettino entro il mese successivo a quello della
loro adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul suo sito
Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i
provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono
pubblicati, a cura del Ministero delle attività produttive, in un’unica
raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell’anno precedente ne siano
stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.
Art. 10. Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’ISVAP in
ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche
nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti
dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I
dipendenti dell’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici
ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Presidente dell’ISVAP
tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile
d’ufficio.
3. I dipendenti dell’ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali
l’Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio.
4. L’ISVAP
collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d’Italia, la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
la Commissione vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l’Ufficio italiano cambi
(UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’ISVAP al fine di
agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente
opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere
altresì opposto nei confronti del Ministro delle attività produttive e nei
confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le
informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi
regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono
dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP,
in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L’ISVAP
collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti
dell’Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l’esercizio
delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall’ISVAP non possono
essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso
dell’autorità che le ha fornite.
8. Nell’ambito di accordi di cooperazione e
a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l’ISVAP
può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto
all’Unione europea.
9. L’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità
amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o
concorsuali, in Italia o all’estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti
con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le
modalità di cui al comma 7.
Codice delle assicurazioni private