Codice delle assicurazioni private
TITOLO XII - NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 165. Raccordo con le disposizioni del codice
civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i
contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono
disciplinati dalle norme del codice civile.
Art. 166. Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente
va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano
decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del
contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare
evidenza.
Art. 167. Nullità dei contratti conclusi con imprese
non autorizzate
1. E’ nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non
autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi
affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o
dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi
pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente
corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.
Art. 168. Effetti del trasferimento di portafoglio,
della fusione e della scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del
codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in
conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di
risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone
giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di
autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un’impresa di
assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore di una sede
secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale nel territorio della
Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda
contratti per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno
diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa
italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione
rilasciato dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo
1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di
imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato
dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ed
effettuato con l’assenso dell’ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti
trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la
sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi
contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di
cui all’articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto
dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti
ad una fusione o ad una scissione.
Art. 169. Effetti della liquidazione coatta di
imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo comma, del
codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione
continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli
assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di
liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha
effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da
parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla
data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti
delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi
fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato
pagato il premio.
CAPO II - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE E DEI NATANTI
Art. 170. Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a
motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di
ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma
1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a
carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se
le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a
quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con
recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre
polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi,
bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l’unica
offerta dell’impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico
bancario e dal testo unico dell’intermediazione finanziaria per l’offerta dei
contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei
commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere
contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall’articolo 172.
Art. 171. Trasferimento di proprietà del veicolo o
del natante
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a
scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la
risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di
proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo
periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo
obbligatorio di cui all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di
assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per
l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua
proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il
trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di
assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto
di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante
dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo
contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal
regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività
produttive.
Art. 172. Diritto di recesso
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione
di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso
programmato di inflazione, il contraente può recedere dall’assicurazione
mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento
o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o
all’intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno
di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il
termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice
civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto
è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data
di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo
sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.
CAPO III - ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E
ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA
Art. 173. Assicurazione di tutela
legale
1. L’assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l’impresa di
assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le
spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti
all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo
di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire
il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di
risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che
presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l’assicurazione
di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un
unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa
applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un’apposita
distinta sezione del contratto.
Art. 174. Diritti dell'assicurato nell’assicurazione
di tutela legale
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente
prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora
necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza
dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel
caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta
del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa
applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l’assicurato e l’impresa sulla
gestione del sinistro, le parti possono o adire l’autorità giudiziaria o
demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede
secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel
contratto.
3. Fermo restando il diritto dell’assicurato di avvalersi della
facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto
prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale è
limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel
territorio della Repubblica;
b) la medesima è collegata ad un contratto di
assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto
relativamente allo stesso veicolo;
c) né l'impresa di assicurazione della
tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo
della responsabilità civile.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora
l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia,
queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti
abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di
assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra
l’assicurato e l’impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla
gestione dei sinistri, l’impresa richiama per iscritto l’attenzione
dell’assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente
articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell’arbitrato di cui al comma
2.
Art. 175. Assicurazione di assistenza
1. L’assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l’impresa di
assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire
all’assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel
contratto, nel caso in cui l’assicurato stesso si trovi in una situazione di
difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L’aiuto può
essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite
anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.
CAPO IV - ASSICURAZIONE SULLA VITA
Art. 176. Revocabilità della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla
vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo 2, comma 1, è revocabile.
2.
Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite
dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 177. Diritto di recesso
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione
sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che
il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il
contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per
l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta
e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al
contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al
periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
L'impresa di
assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate
nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei
mesi.
Art. 178. Inversione dell'onere della prova nei
giudizi risarcitori
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un
contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell’articolo 2,
comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica
diligenza richiesta.
CAPO V - CAPITALIZZAZIONE
Art. 179. Nozione
1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l’impresa di
assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita
umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in
corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o
mediante altre attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico
sorteggio ai fini dell’anticipato pagamento del capitale convenuto, nei
successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di
contratti, non superiore, nell’anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I
sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
3.
I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque
anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere
stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest’ultima
modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal
contratto nei termini e con le modalità di cui all’articolo 177. Il riscatto è
consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia
corrisposto il premio per un’intera annualità.
CAPO VI - LEGGE APPLICABILE
Art. 180. Contratti di assicurazione contro i
danni
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge
italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato
membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti
possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro
Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le
disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste
dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile
al contratto;
quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare
in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato
interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi
ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo
Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre
1984, n. 975.
Art. 181. Contratti di assicurazioni sulla
vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge
italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato
membro dell’obbligazione è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono
tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro
Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. I
contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro
dell’obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla
legislazione dello Stato membro dell’obbligazione.
4. Qualora il rischio sia
ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Codice delle assicurazioni private