Codice delle assicurazioni private
TITOLO VIII - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO
Art. 88. Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista
nei capi I, II e III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi
secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad
esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei
rami danni ovvero la riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese aventi
sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della
Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita
si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività
nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi
dell'assicurazione dei rami vita.
Art. 89. Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di
attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, al decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. E’
consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l’ISVAP, con
regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in
migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore
delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.
Art. 90. Schemi
1. L’ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei
conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attività a
copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di
solvibilità.
2. L’ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative
ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, nonché
stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di
vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato.
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire
il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall’ISVAP con
regolamento.
4. I poteri dell’ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi
contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di
esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili
internazionali. Al fine di verificare l’esattezza dei dati del bilancio
consolidato, l’ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società
ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero
eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società
o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra autorità, l’ISVAP ne richiede
la collaborazione.
CAPO II - BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 91. Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88,
comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non redigono
il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai
principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui
all’articolo 88, comma 2, che non utililizzano i principi contabili
internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato
al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni
previste dall’articolo 89.
Art. 92. Esercizio sociale e termine per
l'approvazione
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo
2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall’impresa di
assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero
quando sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura
rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio
consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano
il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui
si riferisce il bilancio stesso.
Ove previsto dallo statuto, il termine può
essere prorogato dall’impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando
particolari esigenze lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione, che si avvalgono della facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne
danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva
comunicazione all'ISVAP, specificando le ragioni della proroga.
Art. 93. Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88,
comma 1, e le sedi secondarie di cui all’articolo 88, comma 2, sono tenute al
deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del
codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono
soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della
società di revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla
medesima società.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione
depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l’indicazione delle
attività che sono state assegnate, alla chiusura dell’esercizio, alla copertura
delle riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo
assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale
risultino il personale e le attrezzature di cui l’impresa dispone per far fronte
agli impegni assunti.
5. Le imprese di assicurazione depositano altresì il
prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene
sottoscritto anche dall’attuario incaricato per i rami vita.
Art. 94. Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso
le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio
assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami
esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate
nei principali rami esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i
nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella
politica degli investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se
significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote
proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio,
di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le
corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi
degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo
distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i
rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione,
con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo,
all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative
adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano
anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
CAPO III - BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 95. Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel
territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui
all’articolo 88, comma 2, che controllano una o più società, redigono il
bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
2.
Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con
sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di
assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini
dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese
controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127.
Art. 96. Direzione unitaria
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in
cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel
territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa di cui
all’articolo 95, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui
all'articlo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un
contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi
di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La
direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti
e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese
di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti
soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso
da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di
partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2;
b) un'impresa o
un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di
esonero previste all’articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di
cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa
che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta
l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta
all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una
direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati
regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta
almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero
dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le
ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio
d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede
dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo.
Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di
controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo
ove è la sede dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni
relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati
regolamentati.
Art. 97. Esonero dall'obbligo di
redazione
1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti
delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate
direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del
bilancio consolidato ai sensi del presente
titolo ovvero da un'impresa di
assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2.
L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l'impresa
controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) che
la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o
quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la
redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della
fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento
del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate
da includere nel consolidamento ai sensi del presente
titolo siano incluse
nel bilancio consolidato della controllante;
d) che l'impresa controllante,
soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il
bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell’ordinamento
comunitario.
3. Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa
al bilancio di esercizio.
La nota integrativa indica altresì la denominazione
e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente
articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla
gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede
dell'impresa controllata.
Art. 98. Obbligo di redazione a esclusivi fini di
vigilanza
1. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli
obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96,
che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio
consolidato.
Art. 99. Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di
chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla
redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa
di cui all’articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di
chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.
Art. 100. Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e
sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino le
informazioni che riguardano:
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i
nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle
azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese
controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta
persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
c)
l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo
del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali
modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di
rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.
CAPO IV - LIBRI E REGISTRI OBBLIGATORI
Art. 101. Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi,
ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i
libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese
autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a
copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su
cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per
risoluzione ai sensi dell’articolo 1924, secondo comma, del codice civile,
ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il
diritto di recesso di cui all’articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i
contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui
all’articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono
stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri
pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio dei
rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche,
sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti
emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri
eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla
chiusura dell’esercizio;
f) i sinistri già classificati alle lettere c)
oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
g) i
reclami ricevuti.
4. L’ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la
tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le
informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione
nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice
civile.
5. L’ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per
l’attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i
termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto
delle prescrizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
CAPO V - REVISIONE CONTABILE
Art. 102. Revisione contabile del
bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una
società di revisione che sia iscritta nell’albo speciale previsto dal testo
unico dell’intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un
attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n.
194.
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il
giudizio sul bilancio ai sensi dell’articolo 156 del testo unico
dell’intermediazione finanziaria, è corredata dalla relazione dell’attuario che
esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell’impresa, avuto
riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette
tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del
capo II
del titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad eccezione
degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si
applica l’articolo 2409-bis del codice civile.
4. L’impugnazione della
deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che 80 ne disciplinano i
criteri di redazione, può essere proposta dall’ISVAP nel termine di sei mesi
dall’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5.
L’ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell’incarico alla
società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i
provvedimenti di competenza.
Art. 103. Attuario nominato dalla società di
revisione
1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un
attuario iscritto nell’albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla
società è corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell’albo
professionale e nominato dalla medesima società di revisione, che riporta il
giudizio di cui all’articolo 102, comma 2.
2. L’incarico dell’attuario ha
durata pari a tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte. Se,
prima della scadenza del periodo, la società di revisione revoca l’incarico
all’attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all’ISVAP. La revoca
dell’incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento
dell’incarico ad altro attuario.
3. L’incarico non può essere conferito ad un
attuario che si trovi, nei confronti dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione o nei confronti dell’attuario che presso l’impresa di
assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per
l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità
indicate dall’articolo 160 del testo unico dell’intermediazione
finanziaria.
4. L’attuario e il legale rappresentante dell’impresa
trasmettono all’ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell’incarico, le
dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di
incompatibilità.
Art. 104. Accertamenti sulla gestione
contabile
1. L’ISVAP può far svolgere alla società di revisione una verifica, previo
accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di
gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni
periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell’impresa.
Nello svolgimento di tale verifica la società di revisione si avvale
dell’attuario. Le spese sono a carico dell’impresa.
Art. 105. Revoca dell’incarico all’attuario
revisore
1. Qualora l’ISVAP accerti l’inosservanza dei doveri relativi allo
svolgimento dell’incarico dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, o
dell’attuario nominato dalla società di revisione ai sensi dell’articolo 103,
comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull’attività
della società di revisione, ne informa la CONSOB.
2. Qualora l’ISVAP accerti
la perdita dei requisiti di cui all’articolo 102, comma 1, la sussistenza o la
sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall’articolo 103, comma
3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell’incarico da parte
dell’attuario di cui all’articolo 103, comma 1, può disporre la revoca
dell’incarico, sentito l’interessato.
3. Il provvedimento di revoca è
comunicato all’attuario, alla società di revisione e all’impresa di
assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la società di revisione provvede
a conferire l’incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo
utile per l’effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del
giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l’ISVAP provvede al
conferimento dell’incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso
secondo le tariffe dell’Ordine degli attuari.
5. L’ISVAP informa la CONSOB
dei provvedimenti assunti nei confronti dell’attuario di cui all’articolo 102,
comma 1, e dà comunicazione all’Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti
nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma
1.
6. L’Ordine degli attuari comunica all’ISVAP gli eventuali provvedimenti
adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103,
comma 1.
Codice delle assicurazioni private