Codice delle assicurazioni private
TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
CAPO I - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
Art. 122. Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i
rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o
su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice
civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento,
adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP,
individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le
aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la
responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non
ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario,
dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo
283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia
presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896,
primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al
rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al
netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio
degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti
dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente
previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano
abitualmente.
Art. 123. Natanti
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non
possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile
verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella
dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di
locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal
Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP, individua la
tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione e le acque
equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all’obbligo
assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate
che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli
fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di
trasporto di persone.
3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili,
di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati,
risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta
collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori
amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore.
Art. 124. Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore
e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi,
se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la
responsabilità civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilità
dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone,
agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai
veicoli da essi adoperati.
Art. 125. Veicoli e natanti immatricolati
o registrati in Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed
immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui
all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro
documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel
territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per
la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto
con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato
internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione
estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da
uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a) e' assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come
disciplinato dal regolamento previsto all'art. 126, comma 2, lettera a),
concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicolo
nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e
fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di
essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso
garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei
medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso
l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilita'
civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato
terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una
carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata
dall'Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da
uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione
si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per
il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti
veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali
di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano
provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi
diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli
eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la
carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al
comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni
cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti
dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti
dalla polizza di assicurazione.
5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della
richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di
risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a
motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari
internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si
applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati
dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da
uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP,
dal Ministro delle attivita' produttive.
Art. 126. Ufficio centrale italiano
1. L’Ufficio centrale italiano è abilitato all’esercizio delle funzioni di
Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti
stabiliti dall’ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di
riconoscimento del Ministro delle attività produttive, che ne approva lo statuto
con decreto.
2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui
all’articolo 125, svolge le seguenti attività:
a) stipula e gestisce, in nome
e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel
regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività
produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi
dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3,
lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei
danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la
qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro
impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi
di cui al comma 2, lettera b), al comma 3, ed al comma 4, dell’articolo 125, in
nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i
danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi
confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si
applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che
regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile
civile secondo quanto previsto dall’articolo 144.
3. Ai fini della
proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio
centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318,
secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio,
risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al
tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I
termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
4. L’Ufficio
centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la
circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo
nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le
obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi
effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli
accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni
causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in
Italia non coperti da assicurazione, l’Ufficio centrale italiano ha diritto di
rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme
pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio
della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati
o registrati all'estero, l’Ufficio centrale italiano può richiedere ai
competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle
modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa
di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Art. 127. Certificato di assicurazione e
contrassegno
1. L'adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è
comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o
dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di
assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di
premio.
2. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi
danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto
disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall’articolo
122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di
assicurazione l’impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il
numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese
e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il
certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce
l’assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di
premio.
4. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio,
nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e
di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per
l’emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Art. 128. Massimali di garanzia
1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il
contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel
caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000
per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di
danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per
sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
2. I contratti
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli
importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni
alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.
3. Ogni cinque anni
dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1
sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata
dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE)
n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi
al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e' arrotondato ad un multiplo di
euro 10.000.
4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito
l'adeguamento di cui al comma 3.
5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli
importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta' degli
ammontari di cui al comma 1.
Art. 129. Soggetti esclusi dall'assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal
contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo
responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui
all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non
sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai
contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a)
i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed
all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non
legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti
legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui
alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo
grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro
carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c)
ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le
persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera
b).
CAPO II - ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 130. Imprese autorizzate
1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di
libertà di prestazione di servizi, l’assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le
imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e
le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate
ad esercitare l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità
del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della
gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all’articolo
151.
3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione, che opera in regime di
libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la
gestione dei sinistri di cui all’articolo 25, il mandatario nominato ai sensi
del comma 2 ne assume la funzione.
Art. 131. Trasparenza dei premi e delle condizioni di
contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte
dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione ai soggetti che devono
adempiere all’obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese
mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti
internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel
territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante
preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell’impresa
di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il
medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di
attuazione.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico
delle imprese e degli intermediari.
Art. 132. Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le
condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire
preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro
presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati
risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e
dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di
assicurazione possono richiedere che l’autorizzazione sia limitata, ai fini
dell’assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla
circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di
facilitare le verifiche propedeutiche all’osservanza dell’obbligo a contrarre di
cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via
telematica al pubblico registro automobilistico ed all’archivio nazionale dei
veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e
tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione
dell’esigenza di consultazioni anche sistematiche nell’ambito delle attività di
prevenzione e contrasto delle frodi nell’assicurazione obbligatoria. Con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 133. Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di
veicoli a motore che possono essere individuate dall’ISVAP, con regolamento, i
contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di
polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in
diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di
tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo
dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due
tipologie. L’individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo
conto delle esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno
diritto di accesso telematico all’anagrafe nazionale delle persone abilitate
alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle
informazioni relative all’abilitazione alla guida secondo condizioni economiche
e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 134. Attestazione sullo stato del
rischio
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative
all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza
annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a
motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al
proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato
dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque
momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del
rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione
obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalita' stabilite
dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.
2. Il regolamento puo' prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di
assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di
rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora
gia' esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli
nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'art. 122, comma 1. In
ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni
sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al
proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validita', comunque non
inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla
durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato
o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per
mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva
validita' per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione e' consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione,
nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si
riferisce l'attestato.
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un
nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia,
acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un
componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare
al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante
dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di
assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima
di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata
nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in
relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
non sia possibile accertare la responsabilita' principale, ovvero, in via
provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la
responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti
coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di
comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate
alla classe di merito.
Art. 135. Banca dati sinistri
1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i
veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca
dati dei sinistri ad essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i
dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite
con regolamento adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di
assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera
prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP
alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3. Le
procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le condizioni e le
limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall’ISVAP, con
regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo 120 del codice in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 136. Funzioni del Ministero delle attività
produttive
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle
attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero dati,
informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il
Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare
l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione
operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze
tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale
misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso
dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del
comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere
attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Al fine
della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione
di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è
autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di
statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto
del Ministro delle attività produttive, programmi di informazione e orientamento
rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate
al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
CAPO III - RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 137. Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si
debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità
permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si
determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro,
maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di
legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il
lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra
quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge,
dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle
norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando
dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a
quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione
al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi
il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere
inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
Art. 138. Danno biologico per lesioni
di non lieve entità
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra
dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo
punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i
seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno
biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che
esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei
valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e
del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione
crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che
proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il
valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla
base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione
pari all’interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al
cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di
inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione
accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica
nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli
importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con
decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertata dall'ISTAT.
Art. 139. Danno biologico per lesioni
di lieve entità
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno
biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al
nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione
ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo
coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così
determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello
zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo
anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro
virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato
un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità
assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la
liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità
riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno
biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che
esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
3. L'ammontare del
danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice
in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività
produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle
menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di
invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente
con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente
alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati accertata dall'ISTAT .
6. Ai fini del
calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di
invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un
punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di
invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un
punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di
invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un
punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140. Pluralità di danneggiati e supero del
massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle
persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2.
L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando
l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata
l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una
somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone
danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma
versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui
credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia
ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro
spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa
di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario,
applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile.
L’impresa di
assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale,
con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al
risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i
danneggiati.
Art. 141. Risarcimento del terzo
trasportato
1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito
dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul
quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge,
fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento
della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il
diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa
di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è
coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il
risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la
procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta
avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di
assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del
sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del
responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di
assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo
IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto
di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile
nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.
Art. 142. Diritto di surroga dell'assicuratore
sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente
gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente
dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che
disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il
risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei
commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di
assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante
che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di
avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne
comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla
liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire
il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di
assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del
danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione
definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto
di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il
comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4.
In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare
l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento
dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Art. 142-bis
(Informazioni sulla copertura
assicurativa
1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui
all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei
veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza
della stessa.
Art. 142-ter
(Utenti della strada non
motorizzati
1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i
danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti
non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale
sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei
limiti in cui sussista la responsabilita' civile dei conducenti.
CAPO IV - PROCEDURE LIQUIDATIVE
Art. 143. Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia
obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone
diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla
propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima,
il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della
denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso
avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria
da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo
stesso.
Art. 144. Azione diretta del
danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di
un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il
risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del
responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l’impresa di
assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto,
né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento
del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di
rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro
l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4.
L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di
assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta
l'azione verso il responsabile.
Art. 145. Proponibilità dell'azione di
risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l'azione per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per
i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano
decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona,
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed
i contenuti previsti all’articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la
procedura di cui all’articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di
assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento
del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per
conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo
osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 146. Diritto di accesso agli atti
1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal
codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione
esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire
ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione
dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li
riguardano.
2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando
abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di
comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza di controversia
giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti
dalla legge all’autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla
richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di
prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può
inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio
diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP,
individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e
determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché
i termini e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma
1.
Art. 147. Stato di bisogno del danneggiato
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento
che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono
chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione
definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti,
qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a
carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede
all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti
della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se
la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di
procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al
quale è pendente la causa.
3. L'istanza può essere riproposta nel corso
del giudizio.
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del
merito.
Art. 148. Procedura di
risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,
presentata secondo le modalita' indicate nell'art. 145, deve essere corredata
dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del
codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e
delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad
accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e
motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi
per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e'
ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di
fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni
personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal
danneggiato o dagli aventi diritto con le modalita' indicate al comma 1. La
richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto
al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato
il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della
valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'eta',
all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle lesioni subite,
da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi
permanenti, nonche' dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2, o, in
caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di
assicurazione e' tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro
novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto
stabilito al comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari
alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
Qualora cio'
accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai competenti organi di polizia
le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla
residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro
analogo segno distintivo, ma e' tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai
commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che
lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente
dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato
che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo
corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia
fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma
offerta con le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato l'eventuale
inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di
cui all'art. 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai
sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta' di quella liquidata, al netto di
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al
deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti
relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale
assistenza prestata da professionisti, e' tenuta a richiedere la documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione.
L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, ne da' comunicazione al danneggiato, indicando l'importo
corrisposto.
Art. 149. Procedura di
risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati
per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai
veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la
richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento
diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di
proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla
persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite
previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che
coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito
dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a
seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata
a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione
del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le
imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare
quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e
della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro
quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia
comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna
risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione
definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono
il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di
diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato
accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145,
comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di
assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel
giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del
proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei
rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema
di risarcimento diretto.
Art. 150. Disciplina del sistema
di risarcimento diretto
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica , su proposta del Ministro delle
attività produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del
grado di responsabilità delle parti per la definizione dei rapporti interni tra
le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione
della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del
danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di
assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di
risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le
imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal
sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura
prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con
sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai
sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema
di risarcimento diretto.
3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento
diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei
danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la
stabilità delle imprese.
CAPO V - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI
AVVENUTI ALL’ESTERO
Art. 151. Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi
diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri
avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi,
provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in
uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di
responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le
disposizioni del presente
capo si applicano anche ai residenti in uno Stato
membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da
sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno
aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano
provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in
uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano
soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo
assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da
quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante
abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona
avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche
agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione
nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi
diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l’impresa di
assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
Art. 152. Mandatario per la liquidazione dei
sinistri
1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di
informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio
mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato
membro.
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato
membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento
nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli
stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di
assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della
liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la
liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per
il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al
responsabile del sinistro ovvero anche all’impresa di assicurazione con la quale
è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L’impresa di
assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi
dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto
un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non
ritiene di fare offerta.
Art. 153. Danneggiati residenti nel territorio della
Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati
da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti
abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati
aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il
risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa
di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro
ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2.
In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell’impresa di
assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e
nei casi di inadempimento a quanto disposto dall’articolo 152, comma 5, il
danneggiato può rivolgersi all’Organismo di indennizzo italiano secondo quanto
previsto all'articolo 298.
Art. 154. Centro di informazione italiano
1. E’ istituito presso l’ISVAP il Centro di informazione italiano per
consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un
sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti
dall’articolo 151. A tale fine l’ISVAP può stipulare apposite convenzioni a
titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano
le informazioni di cui al comma 2, per l’organizzazione e il funzionamento del
Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano è
incaricato di tenere un registro da cui risulta:
a) la targa di
immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della
Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione
che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti
veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi
dalla responsabilità del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono
la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i
rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla
responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri
designati da tali imprese di assicurazione conformemente all’articolo 152.
3.
Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento
nell’accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le
imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della
Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai
numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di
cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la
liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta,
tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o
dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le
modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità
del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione
italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle
informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di
assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con
regolamento adottato dall’ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella
banca dati sinistri, di cui all’articolo 135, che sono oggetto di trattamento
anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati
sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione
italiano, l’ISVAP è autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione
dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca
dati sinistri. L’ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al
fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di
informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati
personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi
del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal
presente
capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un
periodo di sette anni dalla data di cessazione dell’immatricolazione del veicolo
o di scadenza del contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione
coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per
l’attuazione delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.
Art. 155. Accesso al Centro di
informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'art. 151, hanno diritto
di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del
sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri
dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi
diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel
territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro
stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;
3) il sinistro sia
avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di
informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o
dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il
sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse
giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in
particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di polizia
nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della
strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano.
Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di
indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati
per i quali hanno interesse motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei
proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226,
commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione
istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste
dall'ordinamento comunitario.
5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di
informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.
CAPO VI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PERITALE
Art. 156. Attività peritale
1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la
stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del
presente
titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo
di cui all’articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare
direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei
natanti.
3. Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza.
Art. 157. Ruolo dei periti assicurativi
1. L’ISVAP cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con
regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di
cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso
pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che
esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 158.
Art. 158. Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver
riportato condanna condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a
cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici
perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con
delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati
assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione
coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai
cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare
nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver
conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea
triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito
abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal
comma 3.
2. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare
l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari
di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i
pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo
parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai
fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità
professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità,
consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti
nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP determina, con regolamento, i titoli di
ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla
relativa organizzazione e gestione.
Art. 159. Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall’ISVAP, con provvedimento
motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei
requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c)
sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d)
radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui
all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP.
2. Non si
procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a
quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso
accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.
Art. 160. Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento
di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano
decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui
all’articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da
condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto
al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la
cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di
vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento
di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito,
intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene
disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui di cui
all’articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l’idoneità già
conseguita.
Codice delle assicurazioni private