Codice delle assicurazioni private
TITOLO VII - ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
CAPO I - PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E
DI RIASSICURAZIONE
Art. 68. Autorizzazioni
1. L’ISVAP autorizza preventivamente l’acquisizione, a qualsiasi
titolo,
di partecipazioni rilevanti in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione
e in ogni caso l’acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque
effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni già possedute, una
partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell’impresa
rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. L’ISVAP autorizza
preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano
il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti con regolamento e,
indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo
dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. L’autorizzazione
prevista dal comma 1 è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una
società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le
autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche
all’acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un
contratto con l’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola
del suo statuto.
4. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a
richiedere l’autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni
rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse.
5. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti
dell’operazione sulla stabilità, sull’efficienza e sulla protezione degli
assicurati dell’impresa interessata. L’ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione. L’autorizzazione si intende concessa se
l’ISVAP non provvede entro tale termine. Qualora l’ISVAP richieda le
informazioni od esegua gli accertamenti di cui all’articolo 71, che siano
necessari per il rilascio dell’autorizzazione, il termine resta sospeso sino al
ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il
procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.
6. Se alle
operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi
che non assicurano condizioni di reciprocità, l’ISVAP comunica la richiesta di
autorizzazione al Ministro delle attività produttive, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla
comunicazione, il rilascio dell’autorizzazione.
7. L’ISVAP può sospendere o
revocare l’autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o
rafforzate per effetto di accordi di cui all’articolo 70 o di altri eventi
successivi all’autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano,
revocano o sospendono l’autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono
prontamente comunicati al richiedente e all’impresa interessata e sono quindi
pubblicati nel Bollettino.
9. L’ISVAP determina con regolamento, in
conformità con i principi stabiliti dal Ministro delle attività produttive ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione.
Art. 69. Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’ISVAP.
Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il
titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con
regolamento adottato dall’ISVAP.
2. Le società fiduciarie, che intendono
assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano
all'ISVAP le generalità dei fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare
l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere
informazioni, ordinare l’esibizione di documenti e il compimento di accertamenti
ai soggetti comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina
presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai
commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto
spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della
partecipazione.
Art. 70. Comunicazione degli accordi di
voto
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per
effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai
partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si
riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in
forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere.
2. Quando
dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e
prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP
può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
3.
Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo
69.
Art. 71. Richiesta di informazioni
1. L’ISVAP può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e
alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle
imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni
secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da
altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP può altresì richiedere agli
amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese
di assicurazione e di riassicurazione l’indicazione dei soggetti
controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria
con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare
l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime
società.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP può
chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una
partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5.
L’ISVAP può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di
intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle
operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di
riassicurazione.
6. L’ISVAP, in relazione alle richieste che interessano
società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB,
della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime
società.
Art. 72. Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a
soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e
secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole
statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare
l’attività di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera
esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla
base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della
maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui
agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
b) possesso di
partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei
componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere
assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle
perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre
imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di
poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni
possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in
base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli
amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti
delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali,
esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.
Art. 73. Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo, si
considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il
tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora
il depositario, il creditore pignoratizio o l’usufruttuario possa esercitare
discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di
contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei
confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le
parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell’esclusiva attribuzione ad una
sola parte del potere di influenzare la gestione dell’impresa.
Art. 74. Sospensione del diritto di voto e degli
altri diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sull’impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le
autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano
state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono
di influire sull’impresa, non possono essere altresì esercitati per le
partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli
articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o
il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del
codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei
mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel
registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei
mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni
previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono
essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP.
4. Non possono essere
esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i
quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non siano state ottenute
ovvero siano state sospese o revocate.
Art. 75. Protocolli di autonomia
1. Al fine dell’applicazione del presente capo, l’ISVAP può richiedere, in
ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza
prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini
prescritti dall’Istituto in via generale o in via particolare, attestante la
natura e l’entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli
impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare
l’autonomia dell’impresa.
2. L’ISVAP può sospendere il diritto di voto dei
titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno
comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al
pregiudizio alla gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
CAPO II - REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ
E INDIPENDENZA
Art. 76. Requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza degli esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di
controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono
possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive,
sentito l’ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto,
determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di
amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In
caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto
dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto
dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata
con le modalità indicate nel comma 2.
Art. 77. Requisiti dei partecipanti
1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP, determina, con
regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni
rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle
attività produttive stabilisce le soglie partecipative per l’applicazione del
medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute
per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa di
assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il
suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste
dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data
della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data
del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal
comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate
entro i termini stabiliti dall’ISVAP.
Art. 78. Consiglio di gestione, consiglio di
sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno
riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano
anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente
disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio
sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo si
applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo
sulla gestione.
CAPO III - PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 79. Partecipazioni assunte dalle imprese di
assicurazione e di riassicurazione
1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero,
può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché
esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
2.
Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del comma
1, ha carattere di strumentalità o di connessione con l’attività assicurativa o
riassicurativa, l'ISVAP può chiedere che ciò risulti da un programma di
attività.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che
esercita attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e
di riassicurazione, l’operazione è soggetta all’autorizzazione preventiva
dell’ISVAP. Si applica l’articolo 68, commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di
cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di
partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi
partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In
deroga al presente
capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti
in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le
disposizioni di cui al capo I.
Art. 80. Obblighi di comunicazione
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente
all’ISVAP l’intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora
la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti
il controllo della società partecipata.
2. E’ altresì preventivamente
comunicata l'intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa,
da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al
patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o
di riassicurazione ovvero rispetto all’entità dei diritti di voto o alla
rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società
partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la
concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura
patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con
regolamento presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai
commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto
spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della
partecipazione.
Art. 81. Vigilanza prudenziale
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli
articoli 79 e 80, può chiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla
stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento
dell’attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione
dell’investimento in relazione al patrimonio libero dell’impresa, l’ISVAP ordina
che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del
controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che
l’operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l’impresa non
ottemperi all’ordine, l’ISVAP nomina un commissario con i compiti previsti
dall’articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 230, un
commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero
propone al Ministro delle attività produttive l’adozione del provvedimento di
amministrazione straordinaria oppure la revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività.
4. La mancata ottemperanza all’ordine di cui al comma 2
comporta, in ogni caso, l’esclusione dell’investimento dagli elementi
costitutivi del margine di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
CAPO IV - GRUPPO ASSICURATIVO
Art. 82. Gruppo assicurativo
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente
composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana
capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società
strumentali da questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione
assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative,
riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate.
2. Sono
escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano l’attività bancaria e
le altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al
testo unico bancario. Sono parimenti escluse le società che esercitano attività
di intermediazione finanziaria e le altre società che sono sottoposte a
vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare o di gestione
collettiva del risparmio in conformità al testo unico dell’intermediazione
finanziaria.
Art. 83. Impresa capogruppo
1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana
ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che
controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo
assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di
assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di
partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che
possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della
capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
Art. 84. Impresa di partecipazione
capogruppo
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa
capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di
professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che
esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di
riassicurazione.
2. Alla società di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione
capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente
titolo.
Art. 85. Albo delle imprese capogruppo
1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto
dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo
assicurativo e la sua composizione aggiornata.
3. L'ISVAP può procedere
d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua
iscrizione nell'albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della
composizione del gruppo assicurativo.
4. Le società appartenenti al gruppo
indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi
assicurativi.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi
alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Art. 86. Poteri di indagine
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di
cui al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite
soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale
nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli
accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di
assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei
dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo
assicurativo.
3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo
assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono
attribuiti all’ISVAP i poteri previsti dall’articolo 71.
Art. 87. Disposizioni di carattere generale o
particolare
1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del
gruppo, può impartire alla
capogruppo, con regolamento o con provvedimenti
di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate
procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure
amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo
interno.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) un governo
societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione
ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione
di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in
particolare per quanto concerne i rischi assunti;
b) procedure atte a far si
che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati
nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui
all’articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei
rischi a livello del gruppo assicurativo.
3. I meccanismi di controllo
interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la
quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio
netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di
attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare
l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone
periodicamente l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle società controllate sono
tenuti a fornire alla
capogruppo la necessaria collaborazione per il
rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.
Codice delle assicurazioni private