Codice delle assicurazioni private
TITOLO II - ACCESSO ALL'ATTIVITA’ ASSICURATIVA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 11. Attività assicurativa
1. L'esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni,
come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di
assicurazione.
2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale
all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa
riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto
dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all’articolo 2,
comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due
attività secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.
4.
L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o
strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono
inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle
forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle
condizioni stabilite dalla legge.
Art. 12. Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le
assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento
delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in
caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è
nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
2. E’ vietata la costituzione nel
territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo
l’esercizio all’estero dell'attività assicurativa.
CAPO II - IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA
Art. 13. Autorizzazione
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con
provvedimento da pubblicare nel Bollettino, l’impresa che intende esercitare
l’attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami
vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2.
L’autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre
tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l’impresa non
chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L’autorizzazione è
valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri,
nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi,
nel rispetto della legislazione di tali Stati.
Art. 14. Requisiti e procedura
1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono
le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di
società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di
partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché
nella forma di società europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 relativo
allo statuto della società europea;
b) la direzione generale e amministrativa
dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il
capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non
inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato
dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e
cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente
all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività
iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una
relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale,
contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è
stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai
costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei
requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti
per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;
f) i soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati
dall’articolo 76;
g) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e
l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in
ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei
rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del
vettore.
2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente
gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei
mercati interessati. Il provvedimento che nega l’autorizzazione è
specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa
interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione di cui all’articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l’iscrizione
nel registro delle imprese, iscrive in un’apposita sezione dell’albo le imprese
di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa
interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
all'albo.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.
Art. 15. Estensione ad altri rami
1. L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami vita o danni che
intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o
3, deve essere preventivamente autorizzata dall’ISVAP. Si applica l’articolo 14,
comma 2.
2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa dà prova
di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo
previsto per l’esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le
disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla
quota di garanzia. Qualora per l’esercizio dei nuovi rami sia prescritta una
quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l’impresa deve altresì
dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche nel caso in cui l’impresa, dopo aver ottenuto
un’autorizzazione limitata ai sensi dell’articolo 13, comma 2, intenda estendere
l’esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata
autorizzata in via limitata.
4. L’ISVAP determina, con regolamento, la
procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del
programma di attività.
5. L’impresa non può estendere l’attività prima
dell’adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta
comunicazione all’impresa medesima.
Art. 16. Attività in regime di stabilimento in un altro
Stato membro
1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato
membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.
2. L’impresa trasmette,
insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare,
l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la
struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L’impresa trasmette inoltre
la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve
essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato
membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli
altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il
rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo della sede
secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica,
questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica
che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il
rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata
dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto
previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla
carica ai sensi dell’articolo 76, comma 2, e l’obbligo per l’impresa di
provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona
preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.
Art. 17. Procedura per l’accesso in regime di
stabilimento
1. L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al
comma 2, trasmette la comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro
nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione
attestante che l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attività, il margine
di solvibilità richiesto.
2. L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia
motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della
stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del
programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non
possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità.
3. L’ISVAP informa
prontamente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero
del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4. L’impresa non può insediare la
sede secondaria e dare inizio all’attività prima di aver ricevuto una
comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale
intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta
giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall’ISVAP la comunicazione
di cui all’articolo 16. L’ISVAP trasmette prontamente all’impresa ogni altra
comunicazione, che sia ricevuta dalla stessa autorità di vigilanza e che
pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse
generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5. L’impresa, qualora
intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, deve informarne l’ISVAP e l’autorità di vigilanza
dello Stato membro della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere
in atto quanto comunicato. L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla
permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione
di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità competente
dello Stato membro interessato. L’ISVAP trasmette prontamente all’impresa ogni
eventuale comunicazione che pervenga dall’autorità di vigilanza dello Stato
membro della sede secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18. Attività in regime di prestazione di servizi in
un altro Stato membro
1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in
regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà
preventiva comunicazione all’ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l’impresa
trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali
l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende
operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le
altre informazioni indicate dall’ISVAP.
Art. 19. Procedura per l’accesso in regime di prestazione
di servizi
1. L’ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di cui all’articolo 18, trasmette all’autorità di vigilanza dello Stato membro,
nel quale l’impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di
servizi, le necessarie informazioni e contestualmente ne dà notizia all’impresa
interessata.
2. L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di
dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della
situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di
attività presentato. In tale caso l’ISVAP adotta provvedimento motivato, che
trasmette all’impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3.
L’impresa può dare inizio all’attività dal momento in cui riceve dall’ISVAP
l’avviso dell’avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4.
L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione
effettuata, applica la procedura prevista dall’articolo 17, comma 5.
Art. 20. Assicurazione malattia in sostituzione di un
regime legale di previdenza sociale
1. L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in
altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o
integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza
sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella
dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni
dell’ordinamento comunitario, deve richiedere all’ISVAP le tabelle di frequenza
della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi
dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati. L’ISVAP effettua
prontamente la relativa comunicazione all’impresa richiedente.
Art. 21. Attività svolta da sedi secondarie situate in
altri Stati membri
1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata
in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.
2.
L’impresa può iniziare l’attività a decorrere dal momento in cui l’ISVAP
comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L’impresa
informa preventivamente l’ISVAP di ogni modifica della comunicazione
effettuata.
3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto alle
disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli
articoli 24, comma 4, e 26.
Art. 22. Attività in uno Stato terzo
1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato
terzo, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP.
2. L’ISVAP vieta all’impresa
di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la
situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga
inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura
organizzativa della sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano anche all’impresa che intende effettuare operazioni in regime di
libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
CAPO III - IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO
MEMBRO
Art. 23. Attività in regime di stabilimento
1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la
sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione
all’ISVAP, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni
e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se
l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l’impresa è divenuta
membro dell’Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria
deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della
Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri
atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il
rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo della sede
secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica,
questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua
volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia
domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi
poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione l’ISVAP indica all’autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine la normativa, giustificata da motivi d’interesse generale, che l’impresa
deve osservare nell’esercizio dell’attività.
4. L’impresa può insediare la
sede secondaria e dare inizio all’attività nel territorio della Repubblica dal
momento in cui riceve dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine la
comunicazione dell’ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine
di cui al comma 3.
5. L’impresa, qualora intenda modificare la comunicazione
effettuata, ne informa l’ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto
quanto comunicato. L’ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in
relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la
comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorità competente
dello Stato membro interessato.
Art. 24. Attività in regime di prestazione di
servizi
1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di
libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di
una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla
comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato,
delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni
dell’ordinamento comunitario. Se l’impresa si propone di assumere rischi
concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include
l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del rappresentante per la gestione
dei sinistri e una dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio
centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della
strada.
2. L’impresa può iniziare l’attività dal momento in cui l’ISVAP
attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato
di origine di cui al comma 1.
3. L’impresa comunica all’ISVAP, attraverso
l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine, ogni modifica che intende
apportare alla comunicazione per l’accesso nel territorio della Repubblica in
regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Ai fini dell’esercizio
dell’attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica, l’impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o
di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale
presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o
tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto
dell’impresa stessa.
Art. 25. Rappresentante per la gestione dei
sinistri
1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in
regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e
della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere
indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi
diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della
Repubblica.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le richieste di
risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita' dei
contratti stipulati dall'impresa in regime di liberta' di prestazione di
servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri
possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità
e l’indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione,
nel contrassegno e nel certificato.
Art. 26. Elenco delle imprese comunitarie operanti in
Italia
1. L’ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione,
l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all’esercizio dei rami vita e dei
rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in
libertà di prestazione di servizi.
Art. 27. Rispetto delle norme di interesse
generale
1. L’impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di
pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse
generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
CAPO IV - IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO
Art. 28. Attività in regime di stabilimento
1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda
esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è
preventivamente autorizzata dall’ISVAP con provvedimento pubblicato nel
Bollettino.
2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio
nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per
l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di
servizi.
3. L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente
i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente
i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l’autorizzazione all’esercizio
dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L’impresa di cui al comma 1
deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un
rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei
poteri previsti dall’articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le
operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale
previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, si applica la disposizione contenuta nell’articolo 23, comma 2,
ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta
alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la
durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti
dall'articolo 76.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti
per il rilascio dell’autorizzazione iniziale, ivi compreso l’obbligo di
presentare un programma di attività, nonchè il possesso nel territorio della
Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all’importo minimo
della quota di garanzia e con il deposito a
TITOLO di cauzione, presso la
Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, di una somma, in numerario
o in titoli, pari ad almeno alla metà dell’importo minimo. Si applica l’articolo
14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre
disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell’attività ad altri
rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di
diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 15.
7. L’autorizzazione
non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di
origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti
delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che
intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede
secondaria.
Art. 29. Divieto di operare in regime di prestazione di
servizi
1. E’ vietato all’impresa con sede legale in uno Stato terzo l’esercizio, nel
territorio della Repubblica, dell’attività nei rami vita o nei rami danni in
regime di libertà di prestazione di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche
nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad
imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
3. E’ fatto divieto ai
soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel
territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono
l’attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E’ altresì vietata
qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.
4.
In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo
167, comma 2.
Codice delle assicurazioni private