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Codice proprieta' industriale: DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Raccolta Normativa

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del codice della proprietaą industriale
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  12 dicembre  2002,  n.  273,  recante  misure per
favorire  l'iniziativa  privata e lo sviluppo della concorrenza, come
modificata  dall'articolo  2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n.
186,  di  conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo
2  della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  9 novembre  2004,  n.  266, ed in
particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di proprieta' industriale;
  Visto  l'articolo  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
  Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
  Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
  Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
  Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n.
795;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338;
  Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;
  Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
  Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
  Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
  Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,
n. 595;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
  Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
  Visti  i  commi  8,  8-bis,  8-ter  e  8-quater dell'articolo 3 del
decreto-legge  15 aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive in data
17 ottobre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 253 del
28 ottobre 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 ottobre 2004;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella
seduta del 28 ottobre 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati,  espresso  in  data  22 dicembre  2004  e  del Senato della
Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Diritti di proprieta' industriale
  1.   Ai   fini   dei   presente  codice,  l'espressione  proprieta'
industriale  comprende  marchi ed altri segni distintivi, indicazioni
geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,
modelli  di  utilita',  topografie  dei  prodotti  a  semiconduttori,
informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.

	        
	      
                               Art. 2.
                Costituzione ed acquisto dei diritti
  1.  I  diritti  di  proprieta'  industriale  si acquistano mediante
brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal
presente  codice.  La brevettazione e la registrazione danno luogo ai
titoli di proprieta' industriale.
  2.  Sono  oggetto  di  brevettazione  le  invenzioni,  i modelli di
utilita', le nuove varieta' vegetali.
  3.  Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le
topografie dei prodotti a seminconduttori.
  4.  Sono  protetti,  ricorrendone  i  presupposti di legge, i segni
distintivi  diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali
riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
  5.  L'attivita'  amministrativa di brevettazione e di registrazione
ha  natura  di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti
ad  un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme
contenute nel presente codice.

	        
	      
                               Art. 3.
                     Trattamento dello straniero
  1.  Ai  cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione
di  Parigi  per  la protezione della proprieta' industriale, testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424,  ovvero  della  Organizzazione  mondiale  del  commercio  ed  ai
cittadini  di  Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma
che  siano  domiciliati  o  abbiano  uno  stabilimento  industriale o
commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della
Convenzione  di  Unione  di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale,  e' accordato, per le materie di cui al presente codice,
lo  stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di
nuove  varieta'  vegetali,  il  trattamento  accordato  ai  cittadini
italiani  e'  accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della
Convenzione  internazionale  per la protezione delle novita' vegetali
UPOV,  testo  di  Ginevra  del  19 marzo  1991,  ratificato con legge
23 marzo  1998,  n.  110.  In  materia  di  topografie dei prodotti a
seminconduttori,  il  trattamento  accordato ai cittadini italiani e'
accordato  ai  cittadini  di  un  altro  Stato  solo se la protezione
accordata  da  quello Stato ai cittadini italiani e' analoga a quella
prevista dal presente codice.
  2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di
Unione  di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ne'
della  Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto attiene
alle nuove varieta' vegetali, della Convenzione internazionale per la
protezione  delle  novita'  vegetali, e' accordato, per le materie di
cui  al  presente  codice,  il  trattamento  accordato  ai  cittadini
italiani,  se  lo  Stato  al quale il cittadino appartiene accorda ai
cittadini italiani reciprocita' di trattamento.
  3.  Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte
e  ratificate  dall'italia  riconoscono allo straniero nel territorio
dello  Stato,  per le materie di cui al presente codice, si intendono
automaticamente estese ai cittadini italiani.
  4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali
la  registrazione  in Italia di un marchio registrato precedentemente
all'estero,   al   quale   si   fa   riferimento   nella  domanda  di
registrazione,  spetta  al  titolare del marchio all'estero, o al suo
avente causa.
  5.   Ai   cittadini   sono  equiparate  le  persone  giuridiche  di
corrispondente nazionalita'.

	        
	      
                               Art. 4.
                              Priorita'
  1.  Chiunque  abbia  regolarmente  depositato,  in  o per uno Stato
facente   parte   di   una   convenzione   internazionale  ratificata
dall'Italia  che  riconosce  il  diritto  di  priorita',  una domanda
diretta  ad  ottenere  un  titolo  di proprieta' industriale o il suo
avente  causa,  fruisce  di un diritto di priorita' a decorrere dalla
prima  domanda  per effettuare il deposito di una domanda di brevetto
d'invenzione,  di modello di utilita', di privativa di nuova varieta'
vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di
marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di
Unione di Parigi.
  2.  Il  termine  di  priorita'  e'  di  dodici  mesi per i brevetti
d'invenzione  ed i modelli di utilita' e le varieta' vegetali, di sei
mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
  3.  E'  riconosciuto  come  idoneo  a  far  nascere  il  diritto di
priorita'  qualsiasi  deposito  avente  valore  di deposito nazionale
regolare,  cioe'  idoneo  a  stabilire  la  data  alla quale la prima
domanda  e'  stata  depositata,  a norma della legislazione nazionale
dello  Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi bilaterali o
plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

	        
	      
                               Art. 5.
                             Esaurimento
  1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare
di  un diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che
i  prodotti  protetti  da  un diritto di proprieta' industriale siano
stati  messi  in  commercio  dal  titolare  o con il suo consenso nel
territorio  dello  Stato  o  nel territorio di uno Stato membro della
Comunita' europea o dello Spazio economico europeo.
  2.  Questa  limitazione  dei  poteri  del  titolare tuttavia non si
applica,   con  riferimento  al  marchio,  quando  sussistano  motivi
legittimi   perche'  il  titolare  stesso  si  opponga  all'ulteriore
commercializzazione  dei  prodotti, in particolare quando lo stato di
questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
  3.  Le facolta' esclusive attribuite al costitutore di una varieta'
protetta  e  delle  varieta'  essenzialmente  derivate dalla varieta'
protetta   quando   questa   non  sia,  a  sua  volta,  una  varieta'
essenzialmente  derivata,  al  costitutore  delle varieta' che non si
distinguono nettamente dalla varieta' protetta e al costitutore delle
varieta'  la  cui  produzione  necessita  del  ripetuto impiego della
varieta' protetta, non si estendono:
    a) al  materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,
quale che ne sia la forma;
    b) al  prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di
esse;
    c) a  qualsiasi  prodotto  fabbricato  direttamente a partire dal
prodotto della raccolta e,
    d) ad  ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano
stati  venduti  o  commercializzati dallo stesso costitutore o con il
suo  consenso  nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita'  europea  o  dello  Spazio economico europeo, a meno che si
tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione
della  varieta'  protetta  oppure un'esportazione del materiale della
varieta'  stessa  che  consenta  di  riprodurla  in uno Stato che non
protegge  la  varieta'  del  genere  o  della  specie  vegetale a cui
appartiene,  salvo  che  il  materiale  esportato  sia  destinato  al
consumo.

	        
	      
                               Art. 6.
                              Comunione
  1.  Se  un  diritto  di  proprieta'  industriale  appartiene a piu'
soggetti,  le  facolta'  relative sono regolate, salvo convenzioni in
contrario,   dalle  disposizioni  del  codice  civile  relative  alla
comunione in quanto compatibili.

	        
	      

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