Raccolta Normativa
Indice del codice della proprietaą industriale
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come
modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n.
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo
2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in
particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di proprieta' industriale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n.
795;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338;
Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;
Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,
n. 595;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 3 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data
17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del
28 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della
Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Diritti di proprieta' industriale
1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta'
industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni
geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,
modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori,
informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.
Art. 2.
Costituzione ed acquisto dei diritti
1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante
brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal
presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai
titoli di proprieta' industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di
utilita', le nuove varieta' vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le
topografie dei prodotti a seminconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni
distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali
riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione
ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti
ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme
contenute nel presente codice.
Art. 3.
Trattamento dello straniero
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione
di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai
cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma
che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale, e' accordato, per le materie di cui al presente codice,
lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di
nuove varieta' vegetali, il trattamento accordato ai cittadini
italiani e' accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della
Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali
UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge
23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a
seminconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani e'
accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione
accordata da quello Stato ai cittadini italiani e' analoga a quella
prevista dal presente codice.
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di
Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ne'
della Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto attiene
alle nuove varieta' vegetali, della Convenzione internazionale per la
protezione delle novita' vegetali, e' accordato, per le materie di
cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini
italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai
cittadini italiani reciprocita' di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte
e ratificate dall'italia riconoscono allo straniero nel territorio
dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono
automaticamente estese ai cittadini italiani.
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali
la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente
all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di
registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo
avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di
corrispondente nazionalita'.
Art. 4.
Priorita'
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato
facente parte di una convenzione internazionale ratificata
dall'Italia che riconosce il diritto di priorita', una domanda
diretta ad ottenere un titolo di proprieta' industriale o il suo
avente causa, fruisce di un diritto di priorita' a decorrere dalla
prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto
d'invenzione, di modello di utilita', di privativa di nuova varieta'
vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di
marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di
Unione di Parigi.
2. Il termine di priorita' e' di dodici mesi per i brevetti
d'invenzione ed i modelli di utilita' e le varieta' vegetali, di sei
mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di
priorita' qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale
regolare, cioe' idoneo a stabilire la data alla quale la prima
domanda e' stata depositata, a norma della legislazione nazionale
dello Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi bilaterali o
plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
Art. 5.
Esaurimento
1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare
di un diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che
i prodotti protetti da un diritto di proprieta' industriale siano
stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel
territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della
Comunita' europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si
applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi
legittimi perche' il titolare stesso si opponga all'ulteriore
commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di
questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
3. Le facolta' esclusive attribuite al costitutore di una varieta'
protetta e delle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta'
protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta'
essenzialmente derivata, al costitutore delle varieta' che non si
distinguono nettamente dalla varieta' protetta e al costitutore delle
varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della
varieta' protetta, non si estendono:
a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,
quale che ne sia la forma;
b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di
esse;
c) a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal
prodotto della raccolta e,
d) ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano
stati venduti o commercializzati dallo stesso costitutore o con il
suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si
tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione
della varieta' protetta oppure un'esportazione del materiale della
varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non
protegge la varieta' del genere o della specie vegetale a cui
appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al
consumo.
Art. 6.
Comunione
1. Se un diritto di proprieta' industriale appartiene a piu'
soggetti, le facolta' relative sono regolate, salvo convenzioni in
contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla
comunione in quanto compatibili.