Disposizioni generali e principi fondamentali

Raccolta Normativa

Indice del codice della proprieta� industriale

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n. 795;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;

Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1� dicembre 1993, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e per la funzione pubblica;


E m a n a


il seguente decreto legislativo:


Art. 1.

Diritti di proprieta' industriale

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, ((segreti commerciali)) e nuove varieta' vegetali.

Art. 2.

Costituzione ed acquisto dei diritti

1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta' industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, ((i segreti commerciali)), le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

Art. 3.

Trattamento dello straniero

1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione

di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.

424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, e' accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varieta' vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a ((semiconduttori)), il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani e' analoga a quella prevista dal presente codice.

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di

Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ne' della Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto attiene alle nuove varieta' vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali, e' accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocita' di trattamento.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte

e ratificate dall'((Italia)) riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.

4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali

la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di

corrispondente nazionalita'.

Art. 4.

Priorita'

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato

facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorita', una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprieta' industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorita' a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilita', di privativa di nuova varieta' vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

2. Il termine di priorita' e' di dodici mesi per i brevetti

d'invenzione ed i modelli di utilita' e le varieta' vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di

priorita' qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioe' idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda e' stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

Art. 5.

Esaurimento

1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare

di un diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprieta' industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si

applica (( . . . )) quando sussistano motivi legittimi perche' il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi e' modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

((3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su una varieta' protetta, sulle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata, sulle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta e sulle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta, non si estendono agli atti riguardanti:

a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,

quale che ne sia la forma;

b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di

esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta' protetta oppure un'esportazione del materiale della varieta' stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.))

Art. 6.

Comunione

1. Se un diritto di proprieta' industriale appartiene a piu'

soggetti, le facolta' relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

((1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.))

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