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Codice della privacy: DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

 
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Indice del Codice della privacy
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO

CAPO I
PROFILI GENERALI
                               Art. 46
                     (Titolari dei trattamenti)

   1.  Gli  uffici  giudiziari  di  ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore  della  magistratura,  gli altri organi di autogoverno e il
Ministero  della  giustizia  sono  titolari  dei  trattamenti di dati
personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui  al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a
banche  di  dati  centrali  od  oggetto  di interconnessione tra piu'
uffici  o  titolart.  I  provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della  magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma
1   individuano  i  medesimi  trattamenti  da  essi  effettuati  sono
riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

	        
	      
                               Art. 47
               (Trattamenti per ragioni di giustizia)

   1.  In  caso  di  trattamento  di dati personali effettuato presso
uffici  giudiziari  di  ogni  ordine  e  grado,  presso  il Consiglio
superiore  della  magistratura,  gli altri organi di autogoverno e il
Ministero  della  giustizia,  non  si applicano, se il trattamento e'
effettuato  per  ragioni  di  giustizia, le seguenti disposizioni del
codice:
   a)  articoli  9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a
5, e da 39 a 45;
   b) articoli da 145 a 151.

   2.  Agli  effetti  del presente codice si intendono effettuati per
ragioni  di  giustizia  i  trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o
che,  in  materia di trattamento giuridico ed economico del personale
di   magistratura,   hanno   una  diretta  incidenza  sulla  funzione
giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziart.
Le  medesime  ragioni  di  giustizia  non  ricorrono  per l'ordinaria
attivita'  amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando  non  e'  pregiudicata  la  segretezza  di  atti  direttamente
connessi alla predetta trattazione.

	        
	      
                               Art. 48
                (Banche di dati di uffici giudiziari)

   1.  Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado
puo'  acquisire  in conformita' alle vigenti disposizioni processuali
dati,   informazioni,   atti   e   documenti  da  soggetti  pubblici,
l'acquisizione  puo'  essere  effettuata  anche per via telematica. A
tale   fine   gli   uffici   giudiziari   possono   avvalersi   delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici,  volte  ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
uffici,  mediante  reti  di  comunicazione  elettronica,  di pubblici
registri,  elenchi,  schedari  e  banche  di dati, nel rispetto delle
pertinenti  disposizioni  e  dei principi di cui agli articoli 3 e 11
del presente codice.

	        
	      
                               Art. 49
                    (Disposizioni di attuazione)

   1.  Con  decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche
ad  integrazione  del  decreto  del Ministro di grazia e giustizia 30
settembre  1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione  dei principi del presente codice nella materia penale e
civile.

	        
	      
CAPO II
MINORI
                               Art. 50
               (Notizie o immagini relative a minori)

   1.  Il  divieto  di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,  di pubblicazione e
divulgazione  con  qualsiasi  mezzo  di  notizie  o immagini idonee a
consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento   a   qualunque  titolo  del  minore  in  procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.

	        
	      
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
                               Art. 51
                         (Principi generali)

   1.  Fermo  restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e
documenti,  i  dati  identificativi  delle questioni pendenti dinanzi
all'autorita'   giudiziaria   di   ogni  ordine  e  grado  sono  resi
accessibili   a  chi  vi  abbia  interesse  anche  mediante  reti  di
comunicazione  elettronica,  ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorita' nella rete Internet.
   2.  Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di
ogni  ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili  anche  attraverso  il  sistema  informativo  e  il  sito
istituzionale   della   medesima   autorita'   nella  rete  Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.

	        
	      
                               Art. 52
               (Dati identificativi degli interessati)

   1.  Fermo  restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la  redazione  e  il  contenuto  di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali  dell'autorita'  giudiziaria  di ogni ordine e grado,
l'interessato  puo'  chiedere  per  motivi  legittimi,  con richiesta
depositata  nella  cancelleria  o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta
a  cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza  o  del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in
caso  di  riproduzione  della  sentenza  o provvedimento in qualsiasi
forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti  elettronici  o  mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione  delle  generalita'  e di altri dati identificativi del
medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
   2.  Sulla  richiesta  di  cui  al  comma  1  provvede in calce con
decreto,  senza  ulteriori  formalita',  l'autorita' che pronuncia la
sentenza  o  adotta  il  provvedimento.  La  medesima  autorita' puo'
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a
tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.
   3.  Nei  casi  di  cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della
sentenza  o  provvedimento,  la  cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive   anche  con  timbro  la  seguente  annotazione,  recante
l'indicazione  degli  estremi  del  presente  articolo:  "In  caso di
diffusione  omettere  le  generalita' e gli altri dati identificativi
di....".
   4.  In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di
altri  provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle
relative   massime   giuridiche,   e'   omessa   l'indicazione  delle
generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato.
   5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice
penale   relativamente  alle  persone  offese  da  atti  di  violenza
sessuale,   chiunque   diffonde   sentenze   o   altri  provvedimenti
giurisdizionali  dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e'
tenuto  ad  omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione
di  cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri
dati   anche   relativi  a  terzi  dai  quali  puo'  desumersi  anche
indirettamente   l'identita'   di  minori,  oppure  delle  parti  nei
procedimenti  in  materia  di  rapporti  di famiglia e di stato delle
persone.
   6.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in  caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di
procedura  civile.  La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta
di  cui  al  comma  1  prima  della  pronuncia del lodo e gli arbitri
appongono  sul  lodo  l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi
del  comma  2.  Il  collegio  arbitrale  costituito  presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge
11  febbraio  1994,  n.  109,  provvede  in  modo  analogo in caso di
richiesta di una parte.
   7.  Fuori  dei  casi  indicati nel presente articolo e' ammessa la
diffusione  in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e
di altri provvedimenti giurisdizionali.

	        
	      
TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA

CAPO I
PROFILI GENERALI
                               Art. 53
           (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)

   1.   Al  trattamento  di  dati  personali  effettuato  dal  Centro
elaborazione  dati  del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze
di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero
da  organi  di  pubblica  sicurezza  o  altri  soggetti  pubblici per
finalita'   di   tutela   dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad  espressa  disposizione  di  legge  che  preveda specificamente il
trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
   a)  articoli  9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a
5, e da 39 a 45;
   b) articoli da 145 a 151.

   2.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui  al  comma  1  effettuati con strumenti elettronici, e i relativi
titolart.

	        
	      
                               Art. 54
             (Modalita' di trattamento e flussi di dati)

   1.  Nei  casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le forze
di polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni
di  legge  o  di  regolamento dati, informazioni, atti e documenti da
altri  soggetti,  l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via
telematica.  A  tal  fine  gli  organi  o  uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei   medesimi  organi  o  uffici,  mediante  reti  di  comunicazione
elettronica,  di  pubblici  registri,  elenchi,  schedari e banche di
dati,  nel  rispetto  delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui  agli  articoli  3  e  11.  Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero   dell'interno,   su   conforme   parere   del  Garante,  e
stabiliscono  le  modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al
fine  di  assicurare  l'accesso  selettivo  ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 53.
   2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53
sono  conservati  separatamente  da  quelli  registrati per finalita'
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
   3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni  dati  di  cui  all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati
anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e  del  casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per
le finalita' di cui all'articolo 53.
   4.   Gli   organi,   uffici   e   comandi  di  polizia  verificano
periodicamente  i  requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai
dati  trattati  anche  senza  l'ausilio  di  strumenti elettronici, e
provvedono  al  loro  aggiornamento  anche sulla base delle procedure
adottate  dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti  effettuati  senza  l'ausilio  di  strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

	        
	      
                               Art. 55
                      (Particolari tecnologie)

   1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di
un  danno  all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati
genetici   o   biometrici,   a   tecniche  basate  su  dati  relativi
all'ubicazione,  a  banche  di dati basate su particolari tecniche di
elaborazione  delle  informazioni  e  all'introduzione di particolari
tecnologie,   e'   effettuato  nel  rispetto  delle  misure  e  degli
accorgimenti   a   garanzia   dell'interessato  prescritti  ai  sensi
dell'articolo  17  sulla  base  di  preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39.

	        
	      
                               Art. 56
                      (Tutela dell'interessato)

   1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano
anche,   oltre   che   ai  dati  destinati  a  confluire  nel  Centro
elaborazione  dati  di  cui  all'articolo  53,  a  dati  trattati con
l'ausilio  di  strumenti  elettronici  da organi, uffici o comandi di
polizia.

	        
	      
                               Art. 57
                    (Disposizioni di attuazione)

   1.   Con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  della giustizia, sono
individuate  le  modalita'  di  attuazione  dei principi del presente
codice  relativamente  al  trattamento  dei  dati  effettuato  per le
finalita'  di  cui  all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e
in  attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa
del  17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita' sono
individuate con particolare riguardo:
   a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla
specifica  finalita'  perseguita, in relazione alla prevenzione di un
pericolo  concreto  o  alla  repressione di reati, in particolare per
quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi;
   b)   all'aggiornamento   periodico  dei  dati,  anche  relativi  a
valutazioni  effettuate  in  base  alla legge, alle diverse modalita'
relative  ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e
alle  modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
   c)   ai   presupposti  per  effettuare  trattamenti  per  esigenze
temporanee  o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della
verifica   dei   requisiti   dei  dati  ai  sensi  dell'articolo  11,
dell'individuazione   delle   categorie   di   interessati   e  della
conservazione  separata  da  altri  dati  che  non richiedono il loro
utilizzo;
   d)  all'individuazione  di  specifici termini di conservazione dei
dati  in  relazione  alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati
per  il  loro  trattamento,  nonche'  alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito  dei  quali  essi  sono  trattati  o i provvedimenti sono
adottati;
   e)  alla  comunicazione  ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio  di  un  diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge;
   f)  all'uso  di  particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

	        
	      
TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

CAPO I
PROFILI GENERALI
                               Art. 58
                     (Disposizioni applicabili)

   1.  Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da  segreto  di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge,
le  disposizioni  del  presente  codice  si applicano limitatamente a
quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154,
160 e 169.
   2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di
difesa  o  di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del  presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel
comma 1, nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
   3.  Le  misure  di  sicurezza  relative  ai  dati  trattati  dagli
organismi   di  cui  al  comma  1  sono  stabilite  e  periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
   4.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri sono
individuate   le   modalita'   di   applicazione  delle  disposizioni
applicabili  del  presente  codice  in  riferimento alle tipologie di
dati,  di  interessati,  di operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati,    anche    in   relazione   all'aggiornamento   e   alla
conservazione.

	        
	      
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO

CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
                               Art. 59
                (Accesso a documenti amministrativi)

   1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le
modalita',  i  limiti  per  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  a
documenti  amministrativi  contenenti  dati  personali, e la relativa
tutela  giurisdizionale,  restano  disciplinati  dalla legge 7 agosto
1990,  n.  241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni
di  legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di attuazione,
anche  per  cio' che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e
le   operazioni  di  trattamento  eseguibili  in  esecuzione  di  una
richiesta  di  accesso.  Le attivita' finalizzate all'applicazione di
tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

	        
	      
                               Art. 60
   (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

   1.  Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di  salute  o  la  vita  sessuale, il trattamento e' consentito se la
situazione  giuridicamente  rilevante  che si intende tutelare con la
richiesta  di  accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno
pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalita'  o  in  un  altro  diritto  o  liberta'  fondamentale  e
inviolabile.

	        
	      
CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
                               Art. 61
                  (Utilizzazione di dati pubblici)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati  personali  provenienti  da archivi, registri,
elenchi,   atti  o  documenti  tenuti  da  soggetti  pubblici,  anche
individuando  i  casi  in  cui  deve  essere  indicata  la  fonte  di
acquisizione   dei   dati   e  prevedendo  garanzie  appropriate  per
l'associazione  di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente
quanto  previsto  dalla  Raccomandazione  n.  R  (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
   2.  Agli  effetti  dell'applicazione  del  presente  codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere
inseriti  in  un albo professionale in conformita' alla legge o ad un
regolamento,  possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati
o  diffusi,  ai  sensi  dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante
reti  di  comunicazione  elettronica. Puo' essere altresi' menzionata
l'esistenza  di  provvedimenti  che  dispongono  la sospensione o che
incidono sull'esercizio della professione.
   3.  L'ordine  o  collegio  professionale  puo',  a richiesta della
persona  iscritta  nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di
cui  al  comma  2  con  ulteriori  dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attivita' professionale.
   4.  A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale
puo'  altresi'  fornire  a  terzi notizie o informazioni relative, in
particolare,  a  speciali qualificazioni professionali non menzionate
nell'albo,  ovvero  alla  disponibilita'  ad  assumere  incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche
a convegni o seminart.

	        
	      
CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
                               Art. 62
                    (Dati sensibili e giudiziari)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20 e 21, le finalita' relative alla tenuta degli atti e dei
registri   dello  stato  civile,  delle  anagrafi  della  popolazione
residente  in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle   liste   elettorali,  nonche'  al  rilascio  di  documenti  di
riconoscimento o al cambiamento delle generalita'.

	        
	      
                               Art. 63
                       (Consultazione di atti)

   1.  Gli  atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato
sono  consultabili  nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

	        
	      
CAPO IV
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
                               Art. 64
      (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia  di  cittadinanza,  di  immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
   2.  Nell'ambito  delle  finalita' di cui al comma 1 e' ammesso, in
particolare,   il   trattamento   dei  dati  sensibili  e  giudiziari
indispensabili:
   a)  al  rilascio  e  al  rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
   b)  al  riconoscimento  del  diritto  di  asilo  o  dello stato di
rifugiato,  o all'applicazione della protezione temporanea e di altri
istituti  o  misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di
obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
   c)  in  relazione  agli  obblighi  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti
in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita
pubblica e all'integrazione sociale.

   3.  Il  presente  articolo  non  si applica ai trattamenti di dati
sensibili  e  giudiziari  effettuati  in  esecuzione  degli accordi e
convenzioni  di  cui  all'articolo  154,  comma 2, lettere a) e b), o
comunque  effettuati  per  finalita'  di  difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base
ad  espressa  disposizione  di  legge  che  prevede specificamente il
trattamento.

	        
	      
                               Art. 65
      (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia di:
   a)  elettorato  attivo  e  passivo e di esercizio di altri diritti
politici,   nel  rispetto  della  segretezza  del  voto,  nonche'  di
esercizio  del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli
elenchi dei giudici popolari;
   b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.

   2.  I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita'
di  cui  al  comma  1  sono consentiti per eseguire specifici compiti
previsti  da  leggi  o  da  regolamenti  fra i quali, in particolare,
quelli concernenti:
   a)  lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarita';
   b)  le  richieste  di  referendum,  le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarita';
   c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita'
o  di  decadenza,  o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
   d)  l'esame  di  segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge   di   iniziativa   popolare,  l'attivita'  di  commissioni  di
inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
   e)  la  designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.

   3.  Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei
dati  sensibili  e  giudiziari  per  le  finalita' di cui al comma 1,
lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste,
alla    presentazione    delle   candidature,   agli   incarichi   in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e
agli organi eletti.
   4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
   a)  per  la  redazione  di  verbali  e resoconti dell'attivita' di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
   b)  per  l'esclusivo  svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo  politico  o  di  sindacato  ispettivo  e  per  l'accesso a
documenti  riconosciuto  dalla  legge  e dai regolamenti degli organi
interessati    per    esclusive   finalita'   direttamente   connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.

   5.  I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui
al  comma  1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste
dai   rispettivi   ordinamenti.   Non   e'   comunque  consentita  la
divulgazione  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  che  non risultano
indispensabili   per   assicurare   il   rispetto  del  principio  di
pubblicita'  dell'attivita'  istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

	        
	      
                               Art. 66
                   (Materia tributaria e doganale)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21,  le  attivita'  dei  soggetti  pubblici  dirette
all'applicazione,   anche   tramite   i   loro  concessionari,  delle
disposizioni  in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai
sostituti  e  ai  responsabili  di  imposta,  nonche'  in  materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione e' affidata alle dogane.
   2.  Si  considerano  inoltre  di  rilevante interesse pubblico, ai
sensi  degli  articoli  20  e 21, le attivita' dirette, in materia di
imposte,  alla  prevenzione  e  repressione  delle  violazioni  degli
obblighi  e  alla  adozione  dei  provvedimenti  previsti  da  leggi,
regolamenti  o  dalla  normativa  comunitaria, nonche' al controllo e
alla  esecuzione  forzata  dell'esatto  adempimento di tali obblighi,
alla   effettuazione   dei   rimborsi,  alla  destinazione  di  quote
d'imposta,  e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili
statali,  all'inventano  e  alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliart.

	        
	      
                               Art. 67
                (Attivita' di controllo e ispettive)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di:
   a)    verifica    della    legittimita',   del   buon   andamento,
dell'imparzialita'   dell'attivita'   amministrativa,  nonche'  della
rispondenza   di   detta   attivita'  a  requisiti  di  razionalita',
economicita',  efficienza  ed  efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite  dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
   b)  accertamento,  nei  limiti  delle finalita' istituzionali, con
riferimento  a  dati  sensibili  e  giudiziari  relativi ad esposti e
petizioni,  ovvero  ad  atti di controllo o di sindacato ispettivo di
cui all'articolo 65, comma 4.

	        
	      
                               Art. 68
                (Benefici economici ed abilitazioni)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia  di  concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici,    agevolazioni,    elargizioni,    altri   emolumenti   e
abilitazioni.
   2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione:
   a)  alle  comunicazioni,  certificazioni  ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
   b)  alle  elargizioni  di  contributi  previsti dalla normativa in
materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
   c)   alla   corresponsione   delle   pensioni   di   guerra  o  al
riconoscimento  di  benefici  in favore di perseguitati politici e di
internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
   d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile;
   e)  alla  concessione  di  contributi  in  materia  di  formazione
professionale;
   f)  alla  concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed
altri   benefici  previsti  dalla  legge,  dai  regolamenti  o  dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed
enti;
   g)   al   riconoscimento  di  esoneri,  agevolazioni  o  riduzioni
tariffarie  o  economiche,  franchigie,  o al rilascio di concessioni
anche  radiotelevisive,  licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
titoli  abilitativi  previsti  dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.

   3.  Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in
cui  cio'  e'  indispensabile  per  la  trasparenza  delle  attivita'
indicate  nel  presente  articolo,  in  conformita' alle leggi, e per
finalita'  di  vigilanza  e  di  controllo conseguenti alle attivita'
medesime,  fermo  restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.

	        
	      
                               Art. 69
             (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia   di   conferimento   di   onorificenze   e   ricompense,  di
riconoscimento   della   personalita'   giuridica   di  associazioni,
fondazioni  ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilita'  e  di  professionalita' per le nomine, per i profili di
competenza  del  soggetto  pubblico,  ad  uffici  anche  di culto e a
cariche  direttive  di  persone  giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche   non   statali,   nonche'   di   rilascio  e  revoca  di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati
e  premi  di  rappresentanza,  di  adesione  a  comitati d'onore e di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

	        
	      
                               Art. 70
               (Volontariato e obiezione di coscienza)

   1.  Si  considerano  di  rilevante  interesse  pubblico,  ai sensi
dell'articolo  20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina
in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di
volontariato,  in  particolare  per  quanto riguarda l'elargizione di
contributi  finalizzati  al  loro  sostegno,  la  tenuta  di registri
generali    delle   medesime   organizzazioni   e   la   cooperazione
internazionale.
   2.  Si  considerano,  altresi', di rilevante interesse pubblico le
finalita'  di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle
altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

	        
	      
                               Art. 71
                (Attivita' sanzionatorie e di tutela)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita':
   a)   di   applicazione   delle   norme   in  materia  di  sanzioni
amministrative e ricorsi;
   b)  volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o   giudiziaria,   anche  da  parte  di  un  terzo,  anche  ai  sensi
dell'articolo   391-quater   del   codice   di  procedura  penale,  o
direttamente  connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in
caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del  processo  o  di
un'ingiusta restrizione della liberta' personale.

   2.  Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di  salute  o  la  vita  sessuale, il trattamento e' consentito se il
diritto  da  far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma
1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste
in  un  diritto  della  personalita' o in un altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile.

	        
	      
                               Art. 72
                    (Rapporti con enti di culto)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' relative allo svolgimento dei rapporti
istituzionali  con  enti  di culto, confessioni religiose e comunita'
religiose.

	        
	      
                               Art. 73
        (Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad
un   soggetto   pubblico,   le   finalita'  socio-assistenziali,  con
particolare riferimento a:
   a)  interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore
di  giovani  o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale, economico o familiare;
   b)  interventi  anche  di  rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza  economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento
e trasporto;
   c)  assistenza  nei  confronti  di  minori,  anche  in relazione a
vicende giudiziarie;
   d)  indagini  psico-sociali  relative  a provvedimenti di adozione
anche internazionale;
   e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
   f)  iniziative  di  vigilanza  e  di  sostegno  in  riferimento al
soggiorno di nomadi;
   g) interventi in tema di barriere architettoniche.

   2.  Si  considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai
sensi  degli  articoli  20  e  21, nell'ambito delle attivita' che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita':
   a) di gestione di asili nido;
   b)  concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di
sussidi, contributi e materiale didattico;
   c)  ricreative  o  di  promozione della cultura e dello sport, con
particolare  riferimento  all'organizzazione  di  soggiorni,  mostre,
conferenze  e  manifestazioni  sportive  o all'uso di beni immobili o
all'occupazione di suolo pubblico;
   d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
   e) relative alla leva militare;
   f)  di  polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo  53,  con particolare riferimento ai servizi di igiene,
di  polizia  mortuaria  e ai controlli in materia di ambiente, tutela
delle risorse idriche e difesa del suolo;
   g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
   h) in materia di protezione civile;
   i)  di  supporto  al  collocamento  e all'avviamento al lavoro, in
particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e
di sportelli-lavoro;
   l) dei difensori civici regionali e locali.

	        
	      
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
                               Art. 74
        (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

   1.   I   contrassegni   rilasciati   a  qualunque  titolo  per  la
circolazione  e  la  sosta di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero  per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che
devono   essere   esposti   su   veicoli,   contengono  i  soli  dati
indispensabili  ad  individuare  l'autorizzazione  rilasciata e senza
l'apposizione  di  simboli  o  diciture  dai  quali puo' desumersi la
speciale  natura  dell'autorizzazione  per effetto della sola visione
del contrassegno.
   2.  Le  generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono  riportati  sui  contrassegni  con modalita' che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di
esibizione o necessita' di accertamento.
   3.  La  disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione  a  qualunque  titolo  di  un  obbligo  di esposizione sui
veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
   4.  Per  il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a
traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

	        
	      
TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I
PRINCIPI GENERALI
                               Art. 75
                        (Ambito applicativo)

   1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
in ambito sanitario.

	        
	      
                               Art. 76
   (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

   1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici,  anche  nell'ambito  di un'attivita' di rilevante interesse
pubblico  ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute:
   a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del   Garante,   se   il   trattamento  riguarda  dati  e  operazioni
indispensabili  per perseguire una finalita' di tutela della salute o
dell'incolumita' fisica dell'interessato;
   b)   anche   senza   il   consenso   dell'interessato   e   previa
autorizzazione  del  Garante,  se la finalita' di cui alla lettera a)
riguarda un terzo o la collettivita'.

   2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere prestato con
le modalita' semplificate di cui al capo II.
   3.  Nei  casi  di  cui  al comma 1 l'autorizzazione del Garante e'
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanita'.

	        
	      
CAPO II
MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
                               Art. 77
                      (Casi di semplificazione)

   1.  Il presente capo individua modalita' semplificate utilizzabili
dai soggetti di cui al comma 2:
   a)  per  informare  l'interessato  relativamente ai dati personali
raccolti  presso  il  medesimo  interessato  o presso terzi, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4;
   b)  per  manifestare il consenso al trattamento dei dati personali
nei casi in cui cio' e' richiesto ai sensi dell'articolo 76;
   c) per il trattamento dei dati personali.

   2. Le modalita' semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
   a) dagli organismi sanitari pubblici;
   b)  dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
   c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.

	        
	      
                               Art. 78
    (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

   1.  Il  medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
informano   l'interessato   relativamente  al  trattamento  dei  dati
personali,   in   forma   chiara   e   tale  da  rendere  agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
   2.   L'informativa   puo'   essere   fornita  per  il  complessivo
trattamento   dei   dati   personali   necessario  per  attivita'  di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra   a   tutela   della   salute   o   dell'incolumita'  fisica
dell'interessato,  su  richiesta  dello  stesso  o  di  cui questi e'
informato in quanto effettuate nel suo interesse.
   3.   L'informativa   puo'  riguardare,  altresi',  dati  personali
eventualmente  raccolti  presso  terzi, ed e' fornita preferibilmente
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati
pieghevoli,  includendo  almeno  gli elementi indicati dal Garante ai
sensi  dell'articolo  13,  comma  3,  eventualmente  integrati  anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
   4.  L'informativa, se non e' diversamente specificato dal medico o
dal  pediatra,  riguarda  anche  il  trattamento  di dati correlato a
quello  effettuato  dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera  scelta,  effettuato da un professionista o da altro soggetto,
parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
   a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
   b)  fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico
e del pediatra;
   c)  puo'  trattare  lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita'
professionale prestata in forma associata;
   d) fornisce farmaci prescritti;
   e)  comunica  dati  personali  al medico o pediatra in conformita'
alla disciplina applicabile.

   5.  L'informativa  resa  ai  sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi  specifici  per  i diritti e le liberta' fondamentali, nonche'
per   la   dignita'  dell'interessato,  in  particolare  in  caso  di
trattamenti effettuati:
   a)  per  scopi  scientifici,  anche  di  ricerca  scientifica e di
sperimentazione  clinica  controllata  di  medicinali, in conformita'
alle  leggi  e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il
consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;
   b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
   c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una
rete di comunicazione elettronica.

	        
	      
                               Art. 79
            (Informativa da parte di organismi sanitari)

   1.  Gli  organismi  sanitari  pubblici e privati possono avvalersi
delle  modalita'  semplificate relative all'informativa e al consenso
di  cui  agli  articoli  78  e 81 in riferimento ad una pluralita' di
prestazioni  erogate anche da distinti reparti ed unita' dello stesso
organismo   o   di   piu'   strutture   ospedaliere   o  territoriali
specificamente identificati.
   2.  Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalita' uniformi e tali da
permettere  una  verifica  al  riguardo  da parte di altri reparti ed
unita'  che,  anche  in  tempi  diversi,  trattano  dati  relativi al
medesimo interessato.
   3.  Le modalita' semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono
essere  utilizzate  in  modo  omogeneo  e  coordinato  in riferimento
all'insieme   dei   trattamenti  di  dati  personali  effettuati  nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
   4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalita' semplificate possono essere utilizzate per piu'
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e
dai soggetti di cui all'articolo 80.

	        
	      
                               Art. 80
          (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

   1.  Oltre  a  quanto  previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della  facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di
trattamenti  di  dati  effettuati,  a  fini amministrativi e in tempi
diversi,  rispetto  a  dati  raccolti  presso  l'interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti
in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
   2.  L'informativa  di  cui  al comma 1 e' integrata con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi  anche  nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attivita'  amministrative  di  rilevante  interesse  pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.

	        
	      
                               Art. 81
                     (Prestazione del consenso)

   1.  Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente codice
o  di  altra  disposizione  di  legge,  puo'  essere  manifestato con
un'unica  dichiarazione,  anche oralmente. In tal caso il consenso e'
documentato,   anziche'   con   atto  scritto  dell'interessato,  con
annotazione  dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno
o  piu' soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati
negli articoli 78, 79 e 80.
   2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto
di  piu'  professionisti  ai  sensi  dell'articolo 78, comma 4, oltre
quanto  previsto  dal  comma  1,  il  consenso e' reso conoscibile ai
medesimi  professionisti  con  adeguate  modalita',  anche attraverso
menzione,  annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una
carta  elettronica  o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo
al   medesimo   articolo  78,  comma  4,  e  alle  eventuali  diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.

	        
	      
                               Art. 82
     (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica)

   1.  L'informativa  e il consenso al trattamento dei dati personali
possono  intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
nel  caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la
competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente
ai  sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
   2.  L'informativa  e il consenso al trattamento dei dati personali
possono  altresi'  intervenire  senza  ritardo,  successivamente alla
prestazione, in caso di:
   a)  impossibilita'  fisica,  incapacita' di agire o incapacita' di
intendere  o  di  volere  dell'interessato,  quando  non e' possibile
acquisire  il consenso da chi esercita legalmente la potesta', ovvero
da  un  prossimo  congiunto,  da un familiare, da un convivente o, in
loro  assenza,  dal  responsabile  della  struttura presso cui dimora
l'interessato;
   b)  rischio  grave,  imminente  ed  irreparabile  per  la salute o
dell'interessato.

   3.  L'informativa  e il consenso al trattamento dei dati personali
possono  intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
anche  in  caso  di  prestazione  medica che puo' essere pregiudicata
dall'acquisizione    preventiva   del   consenso,   in   termini   di
tempestivita' o efficacia.
   4.  Dopo  il  raggiungimento  della maggiore eta' l'informativa e'
fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo e' necessario.

	        
	      
                             Art. 83 (3)
     Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

  1.  I  soggetti  di  cui  agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee
misure  per  garantire,  nell'organizzazione  delle prestazioni e dei
servizi, il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita'  degli interessati, nonche' del segreto professionale, fermo
restando  quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di
modalita'  di  trattamento  dei  dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
  2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie
   o  ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa
   all'interno  di  strutture,  un ordine di precedenza e di chiamata
   degli   interessati   prescindendo   dalla   loro   individuazione
   nominativa;
b) l'istituzione  di  appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
   dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni   tali   da   prevenire,  durante  colloqui,  l'indebita
   conoscenza  da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo
   stato di salute;
d) cautele  volte  ad  evitare  che  le  prestazioni  sanitarie,  ivi
   compresa   l'eventuale  documentazione  di  anamnesi,  avvenga  in
   situazioni  di promiscuita' derivanti dalle modalita' o dai locali
   prescelti;
e) il  rispetto  della  dignita'  dell'interessato in occasione della
   prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la  previsione  di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che,
   ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma
   anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di
   pronto soccorso;
g) la  formale  previsione,  in  conformita' agli ordinamenti interni
   delle  strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita'
   per  informare  i  terzi  legittimati in occasione di visite sulla
   dislocazione    degli   interessati   nell'ambito   dei   reparti,
   informandone  previamente  gli interessati e rispettando eventuali
   loro contrarie manifestazioni legittime di volonta';
h) la  messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
   dirette   a  prevenire  nei  confronti  di  estranei  un'esplicita
   correlazione  tra  l'interessato e reparti o strutture, indicativa
   dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la  sottoposizione  degli incaricati che non sono tenuti per legge
   al  segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
   professionale.
  ((  2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti
di  cui  all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al
comma  1 secondo modalita' adeguate a garantire un rapporto personale
e   fiduciario   con  gli  assistiti,  nel  rispetto  del  codice  di
deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12. ))

	        
	      
                               Art. 84
               (Comunicazione di dati all'interessato)

   1.  I  dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere  resi  noti  all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo
82,  comma  2,  lettera  a),  da  parte  di  esercenti le professioni
sanitarie  ed  organismi  sanitari,  solo per il tramite di un medico
designato  dall'interessato  o dal titolare. Il presente comma non si
applica  in  riferimento  ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
   2.  Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti   le   professioni   sanitarie   diversi  dai  medici,  che
nell'esercizio  dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con
i  pazienti  e  sono  incaricati  di trattare dati personali idonei a
rivelare  lo  stato  di  salute,  a  rendere  noti  i  medesimi  dati
all'interessato  o  ai  soggetti  di  cui  all'articolo  82, comma 2,
lettera  a).  L'atto  di  incarico  individua appropriate modalita' e
cautele rapportate al contesto nel quale e' effettuato il trattamento
di dati.

	        
	      
CAPO III
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
                               Art. 85
             (Compiti del Servizio sanitario nazionale)

   1.  Fuori  dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che
rientrano  nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri
organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attivita':
   a)  attivita'  amministrative  correlate  a quelle di prevenzione,
diagnosi,  cura  e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio
sanitario  nazionale,  ivi  compresa  l'assistenza degli stranieri in
Italia  e  dei  cittadini  italiani all'estero, nonche' di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
   b)    programmazione,    gestione,    controllo    e   valutazione
dell'assistenza sanitaria;
   c)     vigilanza    sulle    sperimentazioni,    farmacovigilanza,
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  all'importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
   d) attivita' certificatorie;
   e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
   f)  le  attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e
di  tessuti,  nonche'  alle  trasfusioni  di  sangue  umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
   g)   instaurazione,   gestione,  pianificazione  e  controllo  dei
rapporti   tra   l'amministrazione   ed   i  soggetti  accreditati  o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

   2.  Il  comma  1  non  si  applica ai trattamenti di dati idonei a
rivelare  lo  stato  di salute effettuati da esercenti le professioni
sanitarie  o  da  organismi sanitari pubblici per finalita' di tutela
della  salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo
o  della  collettivita',  per  i  quali  si osservano le disposizioni
relative   al  consenso  dell'interessato  o  all'autorizzazione  del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
   3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato
di  salute  e  di  operazioni  su essi eseguibili e' assicurata ampia
pubblicita',  anche  tramite  affissione  di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
   4.  Il  trattamento  di  dati  identificativi  dell'interessato e'
lecito  da  parte  dei  soli  soggetti che perseguono direttamente le
finalita'  di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie
di  dati  e'  consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso,
alle  specifiche  fasi  delle  attivita'  di  cui  al medesimo comma,
secondo  il  principio  dell'indispensabilita'  dei  dati di volta in
volta trattati.

	        
	      
                               Art. 86
          (Altre finalita' di rilevante interesse pubblico)

   1.  Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di
rilevante  interesse  pubblico,  ai  sensi degli articoli 20 e 21, le
finalita',  perseguite  mediante  trattamento  di  dati  sensibili  e
giudiziari,   relative   alle   attivita'   amministrative  correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
   a)  tutela  sociale  della maternita' e di interruzione volontaria
della  gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la
gestione   di   consultori  familiari  e  istituzioni  analoghe,  per
l'informazione,  la  cura  e  la degenza delle madri, nonche' per gli
interventi di interruzione della gravidanza;
   b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento
a  quelle  svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni  senza  fine  di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza  socio-sanitaria  ai  tossicodipendenti,  gli interventi
anche  di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle
misure amministrative previste;
   c)  assistenza,  integrazione  sociale  e  diritti  delle  persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
   1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi
   terapeutici  e  riabilitativi,  di  aiuto  personale  e familiare,
   nonche' interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
   2)  curare  l'integrazione  sociale,  l'educazione, l'istruzione e
   l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonche' il
   collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
   3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
   4)  curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
   organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2.  Ai  trattamenti  di  cui  al  presente  articolo  si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

	        
	      
CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
                               Art. 87
       (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

   1.  Le  ricette  relative  a  prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo
il  modello  di  cui  al comma 2, conformato in modo da permettere di
risalire  all'identita'  dell'interessato  solo in caso di necessita'
connesse  al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini  di  verifiche  amministrative  o  per scopi epidemiologici e di
ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
   2.  Il  modello  cartaceo  per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni  di  medicinali  a  carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del
Ministro  della  sanita'  11  luglio  1988,  n. 350, e al capitolo 2,
paragrafo  2.2.2.  del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da
un  tagliando  predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e
unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
   3.  Il  tagliando  di  cui  al  comma  2 e' apposto sulle zone del
modello   predisposte   per   l'indicazione   delle   generalita'   e
dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo
per  effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
   4.  Il  tagliando puo' essere momentaneamente separato dal modello
di   ricetta,  e  successivamente  riunito  allo  stesso,  quando  il
farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta
sul  tagliando,  per  una  effettiva necessita' connessa al controllo
della  correttezza  della  prescrizione, anche per quanto riguarda la
corretta fornitura del farmaco.
   5.  Il  tagliando puo' essere momentaneamente separato nei modi di
cui  al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa  sulla  correttezza  della prescrizione, o da parte di
soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca
in   conformita'   alla   legge,  quando  e'  indispensabile  per  il
perseguimento delle rispettive finalita'.
   6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, puo'
essere  individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella
indicata  nel  comma  1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su
altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

	        
	      
                               Art. 88
     (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)

   1.   Nelle   prescrizioni   cartacee   di  medicinali  soggetti  a
prescrizione  ripetibile  non  a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario   nazionale,   le  generalita'  dell'interessato  non  sono
indicate.
   2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1  il  medico  puo' indicare le
generalita'   dell'interessato   solo   se   ritiene   indispensabile
permettere   di   risalire   alla  sua  identita',  per  un'effettiva
necessita'   derivante  dalle  particolari  condizioni  del  medesimo
interessato  o  da  una  speciale  modalita'  di  preparazione  o  di
utilizzazione.

	        
	      
                             Art. 89 (3)
                          Casi particolari

  1.  Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione
di  disposizioni  normative  che prevedono il rilascio di ricette che
non  identificano  l'interessato  o  recanti particolari annotazioni,
contenute   anche   nel   decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
  2.   Nei   casi   in   cui   deve   essere   accertata  l'identita'
dell'interessato  ai  sensi del testo unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  e  successive  modificazioni,  le  ricette  sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
  (( 2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  87,  comma  3, e 88, comma 1, e'
subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato. ))

	        
	      
CAPO V
DATI GENETICI
                               Art. 90
     (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

   1.  Il  trattamento  dei  dati  genetici da chiunque effettuato e'
consentito   nei   soli  casi  previsti  da  apposita  autorizzazione
rilasciata   dal  Garante  sentito  il  Ministro  della  salute,  che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanita'.
   2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  individua  anche  gli
ulteriori   elementi   da   includere   nell'informativa   ai   sensi
dell'articolo  13, con particolare riguardo alla specificazione delle
finalita'  perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione
alle  notizie  inattese che possono essere conosciute per effetto del
trattamento  dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento
per motivi legittimi.
   3.  Il  donatore  di  midollo  osseo, ai sensi della legge 6 marzo
2001,  n.  52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia
nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

	        
	      
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
                               Art. 91
                   (Dati trattati mediante carte)

   1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato
di  salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche
non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati
mediante  le  medesime  carte  e'  consentito  se necessario ai sensi
dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti
dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.

	        
	      
                               Art. 92
                         (Cartelle cliniche)

   1.  Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono
e  conservano  una  cartella  clinica  in conformita' alla disciplina
applicabile,  sono  adottati opportuni accorgimenti per assicurare la
comprensibilita'  dei  dati  e  per  distinguere  i  dati relativi al
paziente  da  quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi
comprese informazioni relative a nascituri.
   2.  Eventuali  richieste  di  presa visione o di rilascio di copia
della  cartella  e  dell'acclusa  scheda di dimissione ospedaliera da
parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in
tutto  o  in  parte,  solo  se  la  richiesta  e'  giustificata dalla
documentata necessita':
   a)  di  far  valere  o difendere un diritto in sede giudiziaria ai
sensi  dell'articolo  26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita'
o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
   b)  di  tutelare,  in  conformita' alla disciplina sull'accesso ai
documenti  amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di
rango  pari  a  quella  dell'interessato,  ovvero  consistente  in un
diritto   della  personalita'  o  in  un  altro  diritto  o  liberta'
fondamentale e inviolabile.

	        
	      
                               Art. 93
                (Certificato di assistenza al parto)

   1.  Ai  fini  della  dichiarazione  di  nascita  il certificato di
assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente  i  soli  dati  richiesti  nei  registri  di  nascita.  Si
osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo 109.
   2.  Il  certificato  di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove  comprensivi  dei  dati  personali  che rendono identificabile la
madre  che  abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi
della  facolta'  di  cui  all'articolo  30,  comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati   in   copia  integrale  a  chi  vi  abbia  interesse,  in
conformita'  alla  legge,  decorsi  cento  anni  dalla formazione del
documento.
   3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella puo' essere accolta relativamente ai dati
relativi  alla  madre  che  abbia  dichiarato  di  non  voler  essere
nominata,   osservando   le   opportune   cautele   per  evitare  che
quest'ultima sia identificabile.

	        
	      
                               Art. 94
      (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

   1.  Il  trattamento  di  dati idonei a rivelare lo stato di salute
contenuti  in  banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in
ambito  sanitario,  e'  effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche
presso  banche  di  dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti
alla  data  di entrata in vigore del presente codice e in riferimento
ad  accessi  di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima
data, in particolare presso:
   a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito  presso  l'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza  del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
   b)  la  banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob  o  delle varianti e sindromi ad essa correlate, di
cui  al  decreto  del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
   c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3
del  decreto  del  Ministro  della sanita' in data 18 maggio 2001, n.
279;
   d)   i  registri  dei  donatori  di  midollo  osseo  istituiti  in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
   e)  gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del
decreto   del  Ministro  della  sanita'  in  data  26  gennaio  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

	        
	      
TITOLO VI
ISTRUZIONE

CAPO I
PROFILI GENERALI
                               Art. 95
                    (Dati sensibili e giudiziari)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e  21,  le  finalita'  di istruzione e di formazione in
ambito  scolastico,  professionale,  superiore  o  universitario, con
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

	        
	      
                               Art. 96
              (Trattamento di dati relativi a studenti)

   1.   Al   fine   di  agevolare  l'orientamento,  la  formazione  e
l'inserimento  professionale,  anche  all'estero,  le  scuole  e  gli
istituti  scolastici  di  istruzione  secondaria,  su richiesta degli
interessati,  possono  comunicare o diffondere, anche a privati e per
via  telematica,  dati  relativi  agli  esiti scolastici, intermedi e
finali,  degli  studenti  e  altri  dati  personali diversi da quelli
sensibili   o  giudiziari,  pertinenti  in  relazione  alle  predette
finalita'  e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi
dell'articolo  13.  I  dati  possono  essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalita'.
   2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'
ferme  le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.

	        
	      
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI

CAPO I
PROFILI GENERALI
                               Art. 97
                        (Ambito applicativo)

   1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

	        
	      
                               Art. 98
             (Finalita' di rilevante interesse pubblico)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20 e 21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici:
   a)  per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento
e  la  comunicazione  dei documenti detenuti negli archivi di Stato e
negli  archivi  storici  degli enti pubblici, secondo quanto disposto
dal  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo   unico  in  materia  di  beni  culturali  e  ambientali,  come
modificato dal presente codice;
   b)  che  fanno  parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai
sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni;
   c) per scopi scientifici.

	        
	      
                               Art. 99
         (Compatibilita' tra scopi e durata del trattamento)

   1.  Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici  o  scientifici  e'  considerato compatibile con i diversi
scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  in  precedenza raccolti o
trattati.
   2.  Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici
o  scientifici puo' essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario  per  conseguire  i  diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
   3.  Per  scopi  storici, statistici o scientifici possono comunque
essere  conservati  o  ceduti  ad altro titolare i dati personali dei
quali, per qualsiasi causa, e' cessato il trattamento.

	        
	      
                              Art. 100
          (Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca)

   1.   Al   fine   di   promuovere  e  sostenere  la  ricerca  e  la
collaborazione   in   campo  scientifico  e  tecnologico  i  soggetti
pubblici,  ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, possono
con  autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati
e  per  via  telematica,  dati  relativi  ad attivita' di studio e di
ricerca,  a  laureati,  dottori  di  ricerca,  tecnici  e  tecnologi,
ricercatori,  docenti,  esperti  e studiosi, con esclusione di quelli
sensibili o giudiziart.
   2.  Resta  fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
   3.  I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   4.   I   dati   di   cui   al  presente  articolo  possono  essere
successivamente  trattati  per  i  soli  scopi  in base ai quali sono
comunicati o diffusi.

	        
	      
CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
                              Art. 101
                     (Modalita' di trattamento)

   1.  I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati   per   adottare   atti   o  provvedimenti  amministrativi
sfavorevoli  all'interessato,  salvo  che  siano utilizzati anche per
altre finalita' nel rispetto dell'articolo 11.
   2.  I  documenti  contenenti  dati  personali,  trattati per scopi
storici,  possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura,
solo  se  pertinenti  e  indispensabili  per il perseguimento di tali
scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
   3.  I  dati  personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi    a    circostanze   o   fatti   resi   noti   direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

	        
	      
                              Art. 102
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di  un  codice  di  deontologia  e  di  buona condotta per i soggetti
pubblici  e  privati,  ivi  comprese  le  societa'  scientifiche e le
associazioni  professionali,  interessati al trattamento dei dati per
scopi storici.
   2.  Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
   a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli  utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei
dati,  in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili
ai   trattamenti   di   dati   per   finalita'  giornalistiche  o  di
pubblicazione  di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
anche nell'espressione artistica;
   b)  le  particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione  di  documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato
di  salute,  la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando  casi  in cui l'interessato o chi vi abbia interesse e'
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
   c)  le  modalita'  di  applicazione  agli  archivi  privati  della
disciplina  dettata  in  materia  di  trattamento  dei  dati  a scopi
storici,  anche in riferimento all'uniformita' dei criteri da seguire
per  la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione
e nella diffusione.

	        
	      
                              Art. 103
         (Consultazione di documenti conservati in archivi)

   1.  La  consultazione  dei  documenti  conservati negli archivi di
Stato,  in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati e'
disciplinata  dal  decreto  legislativo  29  ottobre 1999, n. 490, di
approvazione   del  testo  unico  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali, come modificato dal presente codice.

	        
	      
CAPO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
                              Art. 104
(Ambito  applicativo  e  dati  identificativi  per scopi statistici o
                            scientifici)

   1.  Le  disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti
di  dati  per  scopi  statistici  o, in quanto compatibili, per scopi
scientifici.
   2.  Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione
ai  dati  identificativi  si  tiene  conto dell'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare  l'interessato,  anche in base alle conoscenze acquisite
in relazione al progresso tecnico.

	        
	      
                              Art. 105
                     (Modalita' di trattamento)

   1.  I  dati  personali trattati per scopi statistici o scientifici
non  possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente  all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi
di altra natura.
   2.  Gli  scopi  statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo
13  anche  in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2,
lettera  b),  del  presente  codice e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
   3.  Quando  specifiche  circostanze  individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
in  nome  e  per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa  all'interessato  puo' essere data anche per il tramite
del soggetto rispondente.
   4.   Per   il   trattamento  effettuato  per  scopi  statistici  o
scientifici  rispetto  a dati raccolti per altri scopi, l'informativa
all'interessato   non   e'   dovuta   quando   richiede   uno  sforzo
sproporzionato  rispetto  al  diritto  tutelato,  se sono adottate le
idonee   forme   di   pubblicita'   individuate  dai  codici  di  cui
all'articolo 106.

	        
	      
                              Art. 106
             (Codici di deontologia e di buona condotta)

   1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di  uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e  di buona condotta per i
soggetti  pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e
le  associazioni  professionali,  interessati al trattamento dei dati
per scopi statistici o scientifici.
   2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto,
per  i  soggetti  gia'  compresi  nell'ambito  del Sistema statistico
nazionale,   di  quanto  gia'  previsto  dal  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  e  successive modificazioni, e, per altri
soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
   a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che
i   trattamenti,   fuori  dai  casi  previsti  dal  medesimo  decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici;
   b)  per  quanto  non  previsto  dal presente codice, gli ulteriori
presupposti   del  trattamento  e  le  connesse  garanzie,  anche  in
riferimento   alla   durata   della   conservazione  dei  dati,  alle
informazioni  da  rendere  agli  interessati  relativamente  ai  dati
raccolti  anche  presso  terzi,  alla  comunicazione e diffusione, ai
criteri   selettivi   da   osservare   per  il  trattamento  di  dati
identificativi,  alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita'
per  la  modifica  dei  dati  a  seguito  dell'esercizio  dei diritti
dell'interessato,   tenendo   conto   dei  principi  contenuti  nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
   c)   l'insieme   dei  mezzi  che  possono  essere  ragionevolmente
utilizzati  dal  titolare del trattamento o da altri per identificare
l'interessato,  anche  in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico;
   d)  le  garanzie  da  osservare  ai  fini  dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma
1,   lettera   g),   che   permettono  di  prescindere  dal  consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni;
   e)  modalita'  semplificate  per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
   f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e
le istruzioni da impartire al personale incaricato;
   g)  le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza  e  non  eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di
cui  all'articolo  31,  anche  in  riferimento  alle cautele volte ad
impedire   l'accesso  da  parte  di  persone  fisiche  che  non  sono
incaricati  e  l'identificazione  non  autorizzata degli interessati,
all'interconnessione  dei  sistemi  informativi anche nell'ambito del
Sistema  statistico  nazionale  e  all'interscambio di dati per scopi
statistici  o  scientifici  da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44,
comma 1, lettera a);
   h)  l'impegno  al  rispetto di regole di condotta degli incaricati
che  non  sono  tenuti  in  base  alla  legge  al segreto d'ufficio o
professionale,  tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.

	        
	      
                              Art. 107
                   (Trattamento di dati sensibili)

   1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 20 e fuori dei
casi  di  particolari  indagini  statistiche o di ricerca scientifica
previste  dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di
dati  sensibili,  quando  e'  richiesto,  puo'  essere  prestato  con
modalita'  semplificate,  individuate  dal codice di cui all'articolo
106  e  l'autorizzazione  del Garante puo' essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.

	        
	      
                              Art. 108
                   (Sistema statistico nazionale)

   1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno
parte  del  Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal
codice  di  deontologia  e  di  buona  condotta sottoscritto ai sensi
dell'articolo  106,  comma  2, resta inoltre disciplinato dal decreto
legislativo  6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in
particolare  per  quanto  riguarda  il trattamento dei dati sensibili
indicati    nel   programma   statistico   nazionale,   l'informativa
all'interessato,  l'esercizio  dei  relativi  diritti  e  i  dati non
tutelati  dal  segreto  statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
del medesimo decreto.

	        
	      
                              Art. 109
         (Dati statistici relativi all'evento della nascita)

   1.  Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di
nascita,  compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e
ai  nati  morti,  nonche'  per  i  flussi  di  dati anche da parte di
direttori  sanitari,  si osservano, oltre alle disposizioni di cui al
decreto  del  Ministro  della  sanita'  16  luglio  2001,  n. 349, le
modalita'   tecniche   determinate   dall'istituto   nazionale  della
statistica,  sentito  il  Ministro  della  salute,  dell'interno e il
Garante.

	        
	      
                              Art. 110
            (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

   1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei
a  rivelare  lo  stato  di  salute,  finalizzato  a  scopi di ricerca
scientifica  in  campo  medico,  biomedico  o  epidemiologico, non e'
necessario  quando la ricerca e' prevista da un'espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in
un  programma  di  ricerca  biomedica  o  sanitaria previsto ai sensi
dell'articolo  12-bis  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni,  e  per  il  quale  sono  decorsi
quarantacinque   giorni  dalla  comunicazione  al  Garante  ai  sensi
dell'articolo  39.  Il  consenso  non  e' inoltre necessario quando a
causa   di   particolari  ragioni  non  e'  possibile  informare  gli
interessati  e  il programma di ricerca e' oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed e'
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
   2.  In  caso  di  esercizio  dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo  7  nei  riguardi  dei  trattamenti  di cui al comma 1,
l'aggiornamento,  la  rettificazione  e  l'integrazione dei dati sono
annotati  senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali
operazioni  non  produce  effetti  significativi  sul risultato della
ricerca.

	        
	      
TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

CAPO I
PROFILI GENERALI
                              Art. 111
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione  di un codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti  pubblici  e  privati  interessati  al  trattamento dei dati
personali  effettuato  per  finalita' previdenziali o per la gestione
del  rapporto  di  lavoro,  prevedendo anche specifiche modalita' per
l'informativa  all'interessato  e  per  l'eventuale  prestazione  del
consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalita'
di  occupazione  di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.

	        
	      
                              Art. 112
             (Finalita' di rilevante interesse pubblico)

   1.  Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  20  e 21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte
di  soggetti  pubblici  di  rapporti  di  lavoro  di  qualunque tipo,
dipendente  o  autonomo,  anche  non  retribuito o onorario o a tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
   2.  Tra  i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma
1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine
di:
   a)  applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
   b) garantire le pari opportunita';
   c)  accertare  il  possesso  di particolari requisiti previsti per
l'accesso  a  specifici  impieghi,  anche  in materia di tutela delle
minoranze  linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la
sospensione   o   la  cessazione  dall'impiego  o  dal  servizio,  il
trasferimento  di  sede  per  incompatibilita'  e  il conferimento di
speciali abilitazioni;
   d)  adempiere  ad  obblighi  connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio  o  dell'equo  indennizzo,  nonche' ad obblighi retributivi,
fiscali  o  contabili,  relativamente  al  personale in servizio o in
quiescenza,  ivi  compresa  la  corresponsione  di  premi  e benefici
assistenziali;
   e)  adempiere  a  specifici  obblighi  o svolgere compiti previsti
dalla  normativa  in  materia  di  igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale;
   f)   applicare,   anche   da   parte   di  enti  previdenziali  ed
assistenziali,  la  normativa  in materia di previdenza ed assistenza
ivi  compresa  quella  integrativa, anche in applicazione del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
riguardo   alla   comunicazione  di  dati,  anche  mediante  reti  di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale,  alle  associazioni di categoria e agli ordini professionali
che   abbiano   ottenuto   il   consenso  dell'interessato  ai  sensi
dell'articolo   23   in   relazione   a   tipi  di  dati  individuati
specificamente;
   g)    svolgere    attivita'    dirette    all'accertamento   della
responsabilita'  civile,  disciplinare  e  contabile  ed  esaminare i
ricorsi  amministrativi  in  conformita'  alle  norme che regolano le
rispettive materie;
   h)  comparire  in  giudizio  a  mezzo  di  propri rappresentanti o
partecipare  alle  procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi
previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
   i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o
di terzi;
   l)  gestire  l'anagrafe  dei  pubblici  dipendenti  e applicare la
normativa   in  materia  di  assunzione  di  incarichi  da  parte  di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
   m)  applicare  la  normativa  in  materia  di  incompatibilita'  e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
   n)  svolgere  l'attivita'  di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
   o)   valutare  la  qualita'  dei  servizi  resi  e  dei  risultati
conseguiti.

   3.  La  diffusione  dei  dati di cui alle lettere m), n) ed o) del
comma  2  e'  consentita  in  forma  anonima e, comunque, tale da non
consentire l'individuazione dell'interessato.

	        
	      
CAPO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
                              Art. 113
                   (Raccolta di dati e pertinenza)

   1.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 8 della legge 20
maggio 1970, n. 300.

	        
	      
CAPO III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
                              Art. 114
                       (Controllo a distanza)

   1.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300.

	        
	      
                              Art. 115
                  (Telelavoro e lavoro a domicilio)

   1.  Nell'ambito  del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro
il  datore  di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalita' e della sua liberta' morale.
   2.  Il  lavoratore  domestico  e' tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

	        
	      
CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
                              Art. 116
        (Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato)

   1.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie attivita' gli istituti di
patronato  e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito
dall'interessato,  possono  accedere  alle  banche di dati degli enti
eroganti  le  prestazioni,  in  relazione  a tipi di dati individuati
specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
   2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con
proprio  decreto  le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare
tra  gli  istituti  di  patronato  e di assistenza sociale e gli enti
eroganti le prestazioni.

	        
	      
TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO

CAPO I
SISTEMI INFORMATIVI
                              Art. 117
             (Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati  personali  effettuato  nell'ambito di sistemi
informativi  di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini
di   concessione   di  crediti  al  consumo  o  comunque  riguardanti
l'affidabilita'  e  la  puntualita'  nei  pagamenti  da  parte  degli
interessati, individuando anche specifiche modalita' per garantire la
comunicazione  di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei
diritti dell'interessato.

	        
	      
                              Art. 118
                     (Informazioni commerciali)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a fini di informazione
commerciale,  prevedendo  anche,  in correlazione con quanto previsto
dall'  articolo 13, comma 5, modalita' semplificate per l'informativa
all'interessato  e  idonei  meccanismi  per  garantire  la qualita' e
l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.

	        
	      
                              Art. 119
             (Dati relativi al comportamento debitorio)

   1.  Con  il  codice  di  deontologia  e  di  buona condotta di cui
all'articolo  118  sono  altresi'  individuati termini armonizzati di
conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche
di  dati,  registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati,
riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi
da  quelli  disciplinati  nel codice di cui all'articolo 117, tenendo
conto della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti.

	        
	      
                              Art. 120
                              Sinistri

  1.  L'Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse  collettivo  (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le
procedure  e  le  modalita'  di funzionamento della banca di dati dei
sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti  nel  settore  delle  assicurazioni  obbligatorie  per  i
veicoli  a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di
accesso  alle  informazioni  raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari  e  per le pubbliche amministrazioni competenti in materia
di  prevenzione  e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per
l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
  2.  Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1
dei  dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma.
  3.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni  ((  dall'  articolo  135 del codice delle assicurazioni
private )).

	        
	      
TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
                              Art. 121
                        (Servizi interessati)

   1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento
dei   dati   personali   connesso   alla   fornitura  di  servizi  di
comunicazione  elettronica  accessibili al pubblico su reti pubbliche
di comunicazioni.

	        
	      
                              Art. 122
  (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)

   1. Salvo quanto previsto dal comma 2, e' vietato l'uso di una rete
di  comunicazione  elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio  terminale  di  un  abbonato  o  di  un  utente, per
archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
   2.  Il  codice  di deontologia di cui all'articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui
al   comma   1,   per   determinati  scopi  legittimi  relativi  alla
memorizzazione  tecnica  per  il  tempo  strettamente necessario alla
trasmissione  della  comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall'abbonato a dall'utente, e' consentito al fornitore del
servizio  di  comunicazione  elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa  ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in
modo chiaro e preciso, le finalita' e la durata del trattamento.

	        
	      
                              Art. 123
                     (Dati relativi al traffico)

   1.  I  dati  relativi  al  traffico riguardanti abbonati ed utenti
trattati  dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico sono
cancellati  o  resi  anonimi  quando  non sono piu' necessari ai fini
della  trasmissione  della  comunicazione elettronica, fatte salve le
disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
   2.  Il  trattamento  dei  dati  relativi  al traffico strettamente
necessari  a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti
in  caso  di  interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di
documentazione  in  caso  di  contestazione  della  fattura  o per la
pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva
l'ulteriore  specifica  conservazione  necessaria  per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
   3.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione elettronica
accessibile  al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2 nella
misura  e  per  la durata necessarie a fini di commercializzazione di
servizi  di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a
valore  aggiunto,  solo  se  l'abbonato  o  l'utente  cui  i  dati si
riferiscono  hanno manifestato il proprio consenso, che e' revocabile
in ogni momento.
   4.  Nel  fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore
del  servizio  informa  l'abbonato  o  l'utente sulla natura dei dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata
del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
   5.  Il  trattamento  dei  dati  personali  relativi al traffico e'
consentito  unicamente  ad  incaricati del trattamento che operano ai
sensi  dell'articolo  30 sotto la diretta autorita' del fornitore del
servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda  dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni
e  che  si occupano della fatturazione o della gestione del traffico,
di  analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione  dei servizi di comunicazione elettronica o della
prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato
a  quanto  e'  strettamente  necessario  per  lo  svolgimento di tali
attivita'  e  deve  assicurare  l'identificazione dell'incaricato che
accede   ai  dati  anche  mediante  un'operazione  di  interrogazione
automatizzata.
   6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i
dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione    di    controversie    attinenti,    in    particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.

	        
	      
                              Art. 124
                     (Fatturazione dettagliata)

   1.  L'abbonato  ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e
senza  alcun  aggravio  di spesa, la dimostrazione degli elementi che
compongono  la  fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora
di  inizio  della  conversazione,  al  numero selezionato, al tipo di
numerazione,  alla  localita',  alla  durata  e  al  numero di scatti
addebitati per ciascuna conversazione.
   2.   Il   fornitore  del  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare
comunicazioni   e   a  richiedere  servizi  da  qualsiasi  terminale,
gratuitamente  ed  in  modo  agevole, avvalendosi per il pagamento di
modalita'  alternative  alla  fatturazione,  anche impersonali, quali
carte di credito o di debito o carte prepagate.
   3.   Nella   documentazione  inviata  all'abbonato  relativa  alle
comunicazioni   effettuate  non  sono  evidenziati  i  servizi  e  le
comunicazioni  di cui al comma 2, ne' le comunicazioni necessarie per
attivare le modalita' alternative alla fatturazione.
   4.  Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime
tre  cifre  dei  numeri  chiamati.  Ad  esclusivi  fini  di specifica
contestazione  dell'esattezza  di  addebiti  determinati o riferiti a
periodi  limitati,  l'abbonato  puo'  richiedere la comunicazione dei
numeri completi delle comunicazioni in questione.
   5.   Il   Garante,   accertata  l'effettiva  disponibilita'  delle
modalita'  di  cui  al  comma  2,  puo'  autorizzare  il fornitore ad
indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

	        
	      
                              Art. 125
                    (Identificazione della linea)

   1.  Se  e' disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea   chiamante,   il   fornitore  del  servizio  di  comunicazione
elettronica  accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la
possibilita'  di  impedire,  gratuitamente  e  mediante  una funzione
semplice,   la   presentazione   dell'identificazione   della   linea
chiamante,  chiamata  per  chiamata.  L'abbonato chiamante deve avere
tale possibilita' linea per linea.
   2.  Se  e' disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea   chiamante,   il   fornitore  del  servizio  di  comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la
possibilita'  di  impedire,  gratuitamente  e  mediante  una funzione
semplice,   la   presentazione  dell'identificazione  delle  chiamate
entranti.
   3.  Se  e' disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione
sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile   al   pubblico   assicura   all'abbonato   chiamato   la
possibilita',   mediante   una   funzione  semplice  e  gratuita,  di
respingere    le    chiamate    entranti    se    la    presentazione
dell'identificazione   della   linea  chiamante  e'  stata  eliminata
dall'utente o abbonato chiamante.
   4.  Se  e' disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea   collegata,   il   fornitore  del  servizio  di  comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la
possibilita'  di  impedire,  gratuitamente  e  mediante  una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
   5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano anche alle
chiamate  dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le
disposizioni  di  cui  ai  commi  2,  3  e  4 si applicano anche alle
chiamate provenienti da tali Paesi.
   6.  Se  e' disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea  chiamante  o di quella collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione   elettronica   accessibile  al  pubblico  informa  gli
abbonati  e  gli  utenti  dell'esistenza  di  tale  servizio  e delle
possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

	        
	      
                              Art. 126
                   (Dati relativi all'ubicazione)

   1.  I  dati  relativi  all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico,  riferiti  agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di
comunicazione  o  di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al  pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o
l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile
in  ogni  momento,  e  nella  misura e per la durata necessari per la
fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
   2.  Il  fornitore  del  servizio, prima di richiedere il consenso,
informa  gli  utenti  e  gli  abbonati sulla natura dei dati relativi
all'ubicazione  diversi  dai  dati  relativi  al traffico che saranno
sottoposti   al   trattamento,   sugli   scopi   e  sulla  durata  di
quest'ultimo, nonche' sull'eventualita' che i dati siano trasmessi ad
un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
   3.  L'utente  e  l'abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento  dei  dati  relativi  all'ubicazione,  diversi  dai  dati
relativi   al   traffico,   conservano   il  diritto  di  richiedere,
gratuitamente   e  mediante  una  funzione  semplice,  l'interruzione
temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla
rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
   4.  Il  trattamento  dei  dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati  relativi  al  traffico,  ai  sensi  dei  commi  1  ,  2 e 3, e'
consentito  unicamente  ad  incaricati del trattamento che operano ai
sensi  dell'articolo  30, sono la diretta autorita' del fornitore del
servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda  dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni
o   del  terzo  che  fornisce  il  servizio  a  valore  aggiunto.  Il
trattamento  e'  limitato  a quanto e' strettamente necessario per la
fornitura   del   servizio   a  valore  aggiunto  e  deve  assicurare
l'identificazione  dell'incaricato  che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.

	        
	      
                              Art. 127
                (Chiamate di disturbo e di emergenza)

   1.  L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere che
il  fornitore  della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di
comunicazione    elettronica    accessibile    al    pubblico   renda
temporaneamente   inefficace   la  soppressione  della  presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi
alla   provenienza   della  chiamata  ricevuta.  L'inefficacia  della
soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano  le  chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
   2.  La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le
modalita'  di  ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui
sia   preceduta  da  una  richiesta  telefonica  e'  inoltrata  entro
quarantotto ore.
   3.  I  dati  conservati  ai  sensi  del  comma  1  possono  essere
comunicati  all'abbonato  che  dichiari  di utilizzarli per esclusive
finalita' di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di
cui  al  comma  1  il  fornitore  assicura  procedure trasparenti nei
confronti  degli  abbonati  e puo' richiedere un contributo spese non
superiore ai costi effettivamente sopportati.
   4.  Il  fornitore  di  una  rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio   di   comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico
predispone  procedure  trasparenti  per  garantire,  linea per linea,
l'inefficacia  della  soppressione  dell'identificazione  della linea
chiamante,  nonche', ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione,   nonostante   il   rifiuto  o  il  mancato  consenso
temporanei   dell'abbonato   o  dell'utente,  da  parte  dei  servizi
abilitati  in  base  alla  legge  a  ricevere chiamate d'emergenza. I
servizi   sono   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.

	        
	      
                              Art. 128
              (Trasferimento automatico della chiamata)

   1.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione elettronica
accessibile  al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a
ciascun  abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di
poter  bloccare  il  trasferimento automatico delle chiamate verso il
proprio terminale effettuato da terzi.

	        
	      
                              Art. 129
                        (Elenchi di abbonati)

   1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione
con   l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  ai  sensi
dell'articolo   154,   comma  3,  e  in  conformita'  alla  normativa
comunitaria, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei
dati  personali  relativi  agli  abbonati  negli  elenchi  cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
gia'  raccolti  prima  della  data  di entrata in vigore del presente
codice.
   2.  Il  provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita'
per  la  manifestazione  del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente,  all'utilizzo  dei  dati  per  le  finalita'  di cui
all'articolo  7,  comma  4,  lettera  b),  in base al principio della
massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a
fini  di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali,
e  del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da
tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei
dati senza oneri.

	        
	      
                            Art. 130 (18)
                    (Comunicazioni indesiderate)

   1.  L'uso  di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di  un  operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale e' consentito con il consenso dell'interessato.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate,
mediante   posta   elettronica,   telefax,   messaggi  del  tipo  Mms
(Multimedia  Messaging  Service)  o  Sms (Short Message Service) o di
altro tipo.
   3.  Fuori  dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni
per  le  finalita'  di  cui  ai  medesimi  commi effettuate con mezzi
diversi  da  quelli  ivi  indicati,  sono  consentite  ai sensi degli
articoli  23  e  24  ((nonche'  ai sensi di quanto previsto dal comma
3-bis del presente articolo)).
   ((3-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  129,  il
trattamento  dei  dati  di  cui  all'articolo  129, comma 1, mediante
l'impiego  del telefono per le finalita' di cui all'articolo 7, comma
4,  lettera  b),  e'  consentito  nei  confronti  di  chi  non  abbia
esercitato  il  diritto  di opposizione, con modalita' semplificate e
anche  in  via  telematica,  mediante  l'iscrizione della numerazione
della   quale   e'   intestatario   in  un  registro  pubblico  delle
opposizioni.)) ((18))
   ((  3-ter.  Il  registro  di  cui  al comma 3-bis e' istituito con
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, acquisito il parere del
Consiglio  di  Stato  e  delle Commissioni parlamentari competenti in
materia,  che  si  pronunciano  entro  trenta giorni dalla richiesta,
nonche',   per   i   relativi   profili   di  competenza,  il  parere
dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, che si esprime
entro  il  medesimo  termine,  secondo  i seguenti criteri e principi
generali:
    a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad
un  ente  o  organismo  pubblico titolare di competenze inerenti alla
materia;
    b)  previsione  che l'ente o organismo deputato all'istituzione e
alla  gestione  del  registro  vi  provveda  con  le  risorse umane e
strumentali  di  cui  dispone  o  affidandone  la  realizzazione e la
gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari
e  organizzativi,  mediante  contratto  di servizio, nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di  cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che
si   avvalgono   del   registro   per   effettuare  le  comunicazioni
corrispondono  tariffe  di  accesso  basate  sugli effettivi costi di
funzionamento   e   di   manutenzione.  Il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
    c)  previsione  che  le  modalita'  tecniche di funzionamento del
registro  consentano  ad  ogni utente di chiedere che sia iscritta la
numerazione   della   quale   e'   intestatario   secondo   modalita'
semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
    d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso
al  registro  mediante interrogazioni selettive che non consentano il
trasferimento  del  dati  presenti nel registro stesso, prevedendo il
tracciamento  delle  operazioni  compiute e la conservazione dei dati
relativi agli accessi;
    e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione
al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria
merceologica,  e  del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo
periodo  massimo  di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro
medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile   in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di  facile
utilizzo e gratuitamente;
    f)obbligo  per  i soggetti che effettuano trattamenti di dati per
le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire
la  presentazione  dell'identificazione  della  linea  chiamante e di
fornire   all'utente   idonee   informative,   in  particolare  sulla
possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi
a futuri contatti;
    g)  previsione  che  l'iscrizione  nel  registro  non  precluda i
trattamenti  dei  dati  altrimenti  acquisiti e trattati nel rispetto
degli articoli 23 e 24.
   3-quater.  La  vigilanza  e  il controllo sull'organizzazione e il
funzionamento  del  registro  di cui al comma 3-bis e sul trattamento
dei dati sono attribuiti al Garante.))
   4.  Fatto  salvo  quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del
trattamento  utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi,  le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato
nel  contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non
richiedere  il  consenso  dell'interessato,  sempre  che si tratti di
servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  della vendita e l'interessato,
adeguatamente  informato,  non  rifiuti  tale  uso, inizialmente o in
occasione  di  successive  comunicazioni.  L'interessato,  al momento
della  raccolta  e  in  occasione  dell'invio  di  ogni comunicazione
effettuata  per  le  finalita' di cui al presente comma, e' informato
della  possibilita'  di  opporsi  in  ogni momento al trattamento, in
maniera agevole e gratuitamente.
   5.  E'  vietato  in  ogni  caso  l'invio  di  comunicazioni per le
finalita'  di  cui  al  comma  1  o,  comunque, a scopo promozionale,
effettuato  camuffando  o  celando  l'identita'  del mittente o senza
fornire  un  idoneo  recapito  presso  il  quale  l'interessato possa
esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
   6.  In  caso  di reiterata violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi dell'articolo
143, comma 1, lettera b), altresi' prescrivere a fornitori di servizi
di  comunicazione  elettronica  di adottare procedure di filtraggio o
altre  misure  praticabili  relativamente  alle  coordinate  di posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
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AGGIORNAMENTO (18)
  Il  D.L.  25  settembre  2009,  n.135, convertito con modificazioni
dalla  L.  20  novembre  2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 20-bis
comma  2) che Il registro previsto comma 3-bis del presente articolo,
e'  istituito  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della
legge  di conversione del suddetto presente decreto. Fino al suddetto
termine,  restano  in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per
la  protezione  dei  dati  personali  ai  sensi dell'articolo 154 del
citato  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 196 del 2003, e
successive   modificazioni,   in  attuazione  dell'articolo  129  del
medesimo codice.

	        
	      
                              Art. 131
                 (Informazioni ad abbonati e utenti)

   1.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente
circa  la  sussistenza  di situazioni che permettono di apprendere in
modo  non  intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni
da parte di soggetti ad esse estranei.
   2.   L'abbonato   informa   l'utente  quando  il  contenuto  delle
comunicazioni  o  conversazioni  puo' essere appreso da altri a causa
del  tipo  di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
   3.  L'utente  informa  l'altro  utente  quando,  nel  corso  della
conversazione,  sono  utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto
della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

	        
	      
                              Art. 132
        Conservazione di dati di traffico per altre finalita'

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 123, comma 2, i
dati  relativi  al  traffico  telefonico conservati dal fornitore per
ventiquattro  mesi  dalla  data della comunicazione, per finalita' di
accertamento  e  repressione  dei  reati,  mentre,  per  le  medesime
finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti  delle  comunicazioni,  sono  conservati  dal fornitore per
dodici mesi dalla data della comunicazione.
  1-bis.  I  dati  relativi  alle  chiamate  senza risposta, trattati
temporaneamente  da  parte  dei fornitori di servizi di comunicazione
elettronica  accessibili  al  pubblico oppure di una rete pubblica di
comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (14) ((15a))
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.
  3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso
il  fornitore  con  decreto  motivato del pubblico ministero anche su
istanza  del  difensore  dell'imputato, della persona sottoposta alle
indagini,  della  persona  offesa  e  delle  altre  parti private. Il
difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo'
richiedere,  direttamente  al  fornitore  i dati relativi alle utenze
intestate   al   proprio   assistito   con   le   modalita'  indicate
dall'articolo  391-quater  del  codice  di  procedura  penale,  ferme
restando  le  condizioni  di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f),
per il traffico entrante.
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.
  4-ter.  Il  Ministro  dell'interno o, su sua delega, i responsabili
degli   uffici   centrali  specialistici  in  materia  informatica  o
telematica  della  Polizia  di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo  della  guardia di finanza, nonche' gli altri soggetti indicati
nel   comma  1  dell'articolo  226  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche
in   relazione   alle   eventuali  richieste  avanzate  da  autorita'
investigative  straniere,  ai  fornitori  e agli operatori di servizi
informatici  o  telematici  di  conservare  e  proteggere, secondo le
modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i
dati  relativi  al  traffico telematico, esclusi comunque i contenuti
delle  comunicazioni,  ai fini dello svolgimento delle investigazioni
preventive  previste  dal  citato  articolo 226 delle norme di cui al
decreto  legislativo  n.  271  del  1989,  ovvero  per  finalita'  di
accertamento  e  repressione  di  specifici  reati. Il provvedimento,
prorogabile,  per  motivate  esigenze, per una durata complessiva non
superiore  a  sei  mesi,  puo'  prevedere  particolari  modalita'  di
custodia  dei  dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da
parte  dei  fornitori  e  degli  operatori  di  servizi informatici o
telematici ovvero di terzi.
  4-quater.  Il  fornitore  o  l'operatore  di  servizi informatici o
telematici  cui  e'  rivolto  l'ordine  previsto dal comma 4-ter deve
ottemperarvi  senza  ritardo,  fornendo  immediatamente all'autorita'
richiedente   l'assicurazione   dell'adempimento.   Il   fornitore  o
l'operatore di servizi informatici o telematici e' tenuto a mantenere
il   segreto  relativamente  all'ordine  ricevuto  e  alle  attivita'
conseguentemente  svolte  per  il periodo indicato dall'autorita'. In
caso  di  violazione  dell'obbligo  si  applicano, salvo che il fatto
costituisca  piu'  grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del
codice penale.
  4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono
comunicati  per  iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto
ore  dalla  notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo
di  esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida.
In  caso  di  mancata  convalida,  i  provvedimenti  assunti  perdono
efficacia.
  5.  Il  trattamento  dei dati per le finalita' di cui al comma 1 e'
effettuato  nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato  prescritti  ai  sensi  dell'articolo  17,  volti  a
garantire  che  i  dati conservati possiedano i medesimi requisiti di
qualita', sicurezza e protezione dei dati in rete, nonche' a:
    a)  prevedere  in  ogni  caso specifici sistemi di autenticazione
informatica  e  di autorizzazione degli incaricati del trattamento di
cui all'allegato b);
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109;
    c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109;
    d)  indicare  le  modalita' tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1 .
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
  Il  D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 ha stabilito che "la disposizione
del  comma  1-bis  del presente articolo, ha effetto decorsi tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs. 109/08".
---------------
AGGIORNAMENTO (15a)
  Il  D.Lgs.  30  maggio  2008,  n.  109,  come modificato dal D.L. 2
ottobre  2008,  n.  151,  convertito  con  modificazioni  dalla L. 28
novembre  2008,  n.  186,  ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la
disposizione  del  comma  1-bis  del  presente  articolo ha effetto a
decorrere dal 31 marzo 2009.

	        
	      
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
                              Art. 133
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di
comunicazione  e  informazione offerti mediante reti di comunicazione
elettronica,  con  particolare  riguardo ai criteri per assicurare ed
uniformare  una  piu'  adeguata  informazione  e consapevolezza degli
utenti  delle  reti  di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle
modalita' del loro trattamento, in particolare attraverso informative
fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una piu'
ampia  trasparenza  e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e
il  pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini
dell'eventuale  rilascio  di  certificazioni  attestanti  la qualita'
delle modalita' prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

	        
	      
CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA
                              Art. 134
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati personali effettuato con strumenti elettronici
di  rilevamento  di  immagini,  prevedendo  specifiche  modalita'  di
trattamento  e  forme semplificate di informativa all'interessato per
garantire  la liceita' e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 11.

	        
	      
TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA

CAPO I
PROFILI GENERALI
                              Art. 135
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati  personali effettuato per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o
per  far  valere  o  difendere  un  diritto  in  sede giudiziaria, in
particolare  da  liberi  professionisti  o da soggetti che esercitano
un'attivita'  di  investigazione  privata  autorizzata in conformita'
alla legge.

	        
	      
TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

CAPO I
PROFILI GENERALI
                              Art. 136
   (Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

   1.   Le   disposizioni   del   presente  titolo  si  applicano  al
trattamento:
   a)  effettuato  nell'esercizio  della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita';
   b)  effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o
nel  registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge
3 febbraio 1963, n. 69;
   c)  temporaneo  finalizzato  esclusivamente  alla  pubblicazione o
diffusione  occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica.

	        
	      
                              Art. 137
                     (Disposizioni applicabili)

   1.  Ai  trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
   a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
   b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
   c)  al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII
della Parte I.

   2.  Il  trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche
senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
   3.  In  caso  di  diffusione  o  di  comunicazione dei dati per le
finalita'  di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto
di  cronaca  a  tutela  dei  diritti  di  cui  all'articolo  2  e, in
particolare,  quello  dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi   a   circostanze  o  fatti  resi  noti  direttamente  dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

	        
	      
                              Art. 138
                       (Segreto professionale)

   1.  In  caso  di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine
dei  dati  personali  ai  sensi  dell'articolo 7, comma 2, lettera a)
restano  ferme  le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

	        
	      
CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA
                              Art. 139
    (Codice di deontologia relativo ad attivita' giornalistiche)

   1.  Il  Garante  promuove  ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da
parte  del  Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei  giornalisti di un
codice  di  deontologia  relativo  al  trattamento  dei  dati  di cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati  rapportate  alla  natura  dei  dati,  in particolare per
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale.  Il  codice  puo' anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 13.
   2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure
e  accorgimenti  a  garanzia  degli  interessati, che il Consiglio e'
tenuto a recepire.
   3.  Il  codice  o  le  modificazioni  od integrazioni al codice di
deontologia  che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla
proposta  del  Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e
sono  efficaci  sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione.
   4.  Il  codice  e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono  efficaci  quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
   5.  In  caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice
di  deontologia,  il  Garante  puo'  vietare  il trattamento ai sensi
dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).

	        
	      
TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO

CAPO I
PROFILI GENERALI
                              Art. 140
             (Codice di deontologia e di buona condotta)

   1.   Il   Garante   promuove,   ai   sensi  dell'articolo  12,  la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a  fini  di  invio  di
materiale   pubblicitario   o  di  vendita  diretta,  ovvero  per  il
compimento  di  ricerche  di  mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo  anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il
consenso  dell'interessato,  forme  semplificate  per  manifestare  e
rendere  meglio  conoscibile  l'eventuale  dichiarazione di non voler
ricevere determinate comunicazioni.

	        
	      
continua »
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