Racclta normativa
Indice del Codice della privacy
PARTE II DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I PROFILI GENERALI
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Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati
personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a
banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra piu'
uffici o titolart. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma
1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono
riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento e'
effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a
5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o
che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale
di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziart.
Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria
attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente
connessi alla predetta trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado
puo' acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni processuali
dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A
tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11
del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche
ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30
settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e
civile.
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e
divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a
consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III INFORMATICA GIURIDICA
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Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e
documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi
accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorita' nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado,
l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta
a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in
caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi
forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del
medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la
sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo'
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a
tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della
sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di
diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi
di....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di
altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle
relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle
generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice
penale relativamente alle persone offese da atti di violenza
sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e'
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione
di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri
dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche
indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di
procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta
di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri
appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi
del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di
richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e
di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I PROFILI GENERALI
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Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze
di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero
da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per
finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il
trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a
5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi
titolart.
Art. 54
(Modalita' di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le forze
di polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni
di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da
altri soggetti, l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al
fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53
sono conservati separatamente da quelli registrati per finalita'
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati
anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per
le finalita' di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai
dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e
provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure
adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di
un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati
genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di
elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, e' effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39.
Art. 56
(Tutela dell'interessato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano
anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con
l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di
polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
individuate le modalita' di attuazione dei principi del presente
codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le
finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e
in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa
del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita' sono
individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla
specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un
pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per
quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalita'
relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e
alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della
verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro
utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati
per il loro trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono
adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I PROFILI GENERALI
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Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge,
le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a
quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154,
160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di
difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel
comma 1, nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalita' di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di
dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
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Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le
modalita', i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a
documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa
tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni
di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di attuazione,
anche per cio' che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e
le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una
richiesta di accesso. Le attivita' finalizzate all'applicazione di
tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno
pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e
inviolabile.
CAPO II REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
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Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri,
elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per
l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente
quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere
inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati
o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante
reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che
incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della
persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di
cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attivita' professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale
puo' altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in
particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate
nell'albo, ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche
a convegni o seminart.
CAPO III STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
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Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' relative alla tenuta degli atti e dei
registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonche' al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalita'.
Art. 63
(Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato
sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
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Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 e' ammesso, in
particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri
istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di
obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti
in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita
pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati
sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e
convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o
comunque effettuati per finalita' di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base
ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
Art. 65
(Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche' di
esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli
elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita'
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti
previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare,
quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita'
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di
inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1,
lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste,
alla presentazione delle candidature, agli incarichi in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e
agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a
documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi
interessati per esclusive finalita' direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui
al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti. Non e' comunque consentita la
divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano
indispensabili per assicurare il rispetto del principio di
pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai
sostituti e ai responsabili di imposta, nonche' in materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione e' affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dirette, in materia di
imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli
obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonche' al controllo e
alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote
d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili
statali, all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliart.
Art. 67
(Attivita' di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento,
dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della
rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita',
economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con
riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e
petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di
cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in
materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di
internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed
altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed
enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni
anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.
3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in
cui cio' e' indispensabile per la trasparenza delle attivita'
indicate nel presente articolo, in conformita' alle leggi, e per
finalita' di vigilanza e di controllo conseguenti alle attivita'
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in
materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di
riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di
competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a
cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati
e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina
in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di
volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di
contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri
generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico le
finalita' di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle
altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71
(Attivita' sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita':
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi
dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o
direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in
caso di violazione del termine ragionevole del processo o di
un'ingiusta restrizione della liberta' personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma
1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile.
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' relative allo svolgimento dei rapporti
istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita'
religiose.
Art. 73
(Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad
un soggetto pubblico, le finalita' socio-assistenziali, con
particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore
di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento
e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a
vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione
anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita':
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di
sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con
particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre,
conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o
all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene,
di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela
delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in
particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e
di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V PARTICOLARI CONTRASSEGNI
|
Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la
circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che
devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati
indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la
speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione
del contrassegno.
2. Le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di
esibizione o necessita' di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui
veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a
traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I PRINCIPI GENERALI
|
Art. 75
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
in ambito sanitario.
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalita' di tutela della salute o
dell'incolumita' fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, se la finalita' di cui alla lettera a)
riguarda un terzo o la collettivita'.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere prestato con
le modalita' semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante e'
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanita'.
CAPO II MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
|
Art. 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalita' semplificate utilizzabili
dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali
nei casi in cui cio' e' richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalita' semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati
personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa puo' essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attivita' di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra a tutela della salute o dell'incolumita' fisica
dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e'
informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa puo' riguardare, altresi', dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed e' fornita preferibilmente
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati
pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non e' diversamente specificato dal medico o
dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a
quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto,
parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico
e del pediatra;
c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita'
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita'
alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche'
per la dignita' dell'interessato, in particolare in caso di
trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformita'
alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il
consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una
rete di comunicazione elettronica.
Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi
delle modalita' semplificate relative all'informativa e al consenso
di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralita' di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' dello stesso
organismo o di piu' strutture ospedaliere o territoriali
specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalita' uniformi e tali da
permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed
unita' che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le modalita' semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono
essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento
all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalita' semplificate possono essere utilizzate per piu'
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e
dai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di
trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi
diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti
in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 e' integrata con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attivita' amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente codice
o di altra disposizione di legge, puo' essere manifestato con
un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso e'
documentato, anziche' con atto scritto dell'interessato, con
annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno
o piu' soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati
negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto
di piu' professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre
quanto previsto dal comma 1, il consenso e' reso conoscibile ai
medesimi professionisti con adeguate modalita', anche attraverso
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una
carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo
al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica)
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la
competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente
ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono altresi' intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, in caso di:
a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di
intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile
acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potesta', ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in
loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
anche in caso di prestazione medica che puo' essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestivita' o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' l'informativa e'
fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo e' necessario.
Art. 83 (3)
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee
misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei
servizi, il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' degli interessati, nonche' del segreto professionale, fermo
restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di
modalita' di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie
o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata
degli interessati prescindendo dalla loro individuazione
nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuita' derivanti dalle modalita' o dai locali
prescelti;
e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che,
ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma
anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di
pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti interni
delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita'
per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti,
informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali
loro contrarie manifestazioni legittime di volonta';
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge
al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
(( 2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti
di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al
comma 1 secondo modalita' adeguate a garantire un rapporto personale
e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di
deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12. ))
Art. 84
(Comunicazione di dati all'interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni
sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si
applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con
i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalita' e
cautele rapportate al contesto nel quale e' effettuato il trattamento
di dati.
CAPO III FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
|
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che
rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri
organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio
sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in
Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonche' di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e
di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni
sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalita' di tutela
della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo
o della collettivita', per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato
di salute e di operazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia
pubblicita', anche tramite affissione di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato e'
lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le
finalita' di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie
di dati e' consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso,
alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo comma,
secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta in
volta trattati.
Art. 86
(Altre finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalita', perseguite mediante trattamento di dati sensibili e
giudiziari, relative alle attivita' amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternita' e di interruzione volontaria
della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la
gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per
l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonche' per gli
interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento
a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi
anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle
misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare,
nonche' interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonche' il
collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV PRESCRIZIONI MEDICHE
|
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo
il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di
risalire all'identita' dell'interessato solo in caso di necessita'
connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di
ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del
Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da
un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e
unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone del
modello predisposte per l'indicazione delle generalita' e
dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo
per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato dal modello
di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il
farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta
sul tagliando, per una effettiva necessita' connessa al controllo
della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la
corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato nei modi di
cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di
soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca
in conformita' alla legge, quando e' indispensabile per il
perseguimento delle rispettive finalita'.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, puo'
essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella
indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su
altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, le generalita' dell'interessato non sono
indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le
generalita' dell'interessato solo se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla sua identita', per un'effettiva
necessita' derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di
utilizzazione.
Art. 89 (3)
Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione
di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che
non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni,
contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identita'
dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
(( 2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, e'
subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato. ))
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e'
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanita'.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli
ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle
finalita' perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione
alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del
trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento
per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo
2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia
nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE
|
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche
non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati
mediante le medesime carte e' consentito se necessario ai sensi
dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti
dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92
(Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono
e conservano una cartella clinica in conformita' alla disciplina
applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la
comprensibilita' dei dati e per distinguere i dati relativi al
paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi
comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia
della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da
parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in
tutto o in parte, solo se la richiesta e' giustificata dalla
documentata necessita':
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita'
o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull'accesso ai
documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di
rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile.
Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si
osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la
madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi
della facolta' di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformita' alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del
documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella puo' essere accolta relativamente ai dati
relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in
ambito sanitario, e' effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche
presso banche di dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti
alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento
ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima
data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di
cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3
del decreto del Ministro della sanita' in data 18 maggio 2001, n.
279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del
decreto del Ministro della sanita' in data 26 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI ISTRUZIONE
CAPO I PROFILI GENERALI
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Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di istruzione e di formazione in
ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e
l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli
istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli
interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per
via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e
finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette
finalita' e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi
dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalita'.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.
TITOLO VII TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I PROFILI GENERALI
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Art. 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e
negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come
modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
(Compatibilita' tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici e' considerato compatibile con i diversi
scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici
o scientifici puo' essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque
essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei
quali, per qualsiasi causa, e' cessato il trattamento.
Art. 100
(Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la
collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati
e per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli
sensibili o giudiziart.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere
successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono
comunicati o diffusi.
CAPO II TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
|
Art. 101
(Modalita' di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi
sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per
altre finalita' nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi
storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura,
solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali
scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per
scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei
dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili
ai trattamenti di dati per finalita' giornalistiche o di
pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato
di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse e'
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi
storici, anche in riferimento all'uniformita' dei criteri da seguire
per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione
e nella diffusione.
Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di
Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati e'
disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, come modificato dal presente codice.
CAPO III TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
|
Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti
di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi
scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione
ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite
in relazione al progresso tecnico.
Art. 105
(Modalita' di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici
non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi
di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo
13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2,
lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato puo' essere data anche per il tramite
del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o
scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa
all'interessato non e' dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le
idonee forme di pubblicita' individuate dai codici di cui
all'articolo 106.
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e
le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati
per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto,
per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri
soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che
i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in
riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati
raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita'
per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare
l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma
1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni;
e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e
le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di
cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad
impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono
incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del
Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi
statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44,
comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei
casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica
previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di
dati sensibili, quando e' richiesto, puo' essere prestato con
modalita' semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo
106 e l'autorizzazione del Garante puo' essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno
parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal
codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi
dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili
indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non
tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
del medesimo decreto.
Art. 109
(Dati statistici relativi all'evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di
nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e
ai nati morti, nonche' per i flussi di dati anche da parte di
direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al
decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le
modalita' tecniche determinate dall'istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il
Garante.
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca
scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non e'
necessario quando la ricerca e' prevista da un'espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in
un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi
dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi
dell'articolo 39. Il consenso non e' inoltre necessario quando a
causa di particolari ragioni non e' possibile informare gli
interessati e il programma di ricerca e' oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed e'
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1,
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono
annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.
TITOLO VIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I PROFILI GENERALI
|
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati
personali effettuato per finalita' previdenziali o per la gestione
del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalita' per
l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del
consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalita'
di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112
(Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte
di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo,
dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma
1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine
di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la
sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il
trasferimento di sede per incompatibilita' e il conferimento di
speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell'equo indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi,
fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza
ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali
che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi
dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della
responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed esaminare i
ricorsi amministrativi in conformita' alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi
previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o
di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la
normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del
comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non
consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
|
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
CAPO III DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
|
Art. 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro
il datore di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalita' e della sua liberta' morale.
2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
CAPO IV ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
|
Art. 116
(Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di
patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito
dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti
eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati
specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con
proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare
tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti
eroganti le prestazioni.
TITOLO IX SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I SISTEMI INFORMATIVI
|
Art. 117
(Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi
informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini
di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti
l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalita' per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei
diritti dell'interessato.
Art. 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione
commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto
dall' articolo 13, comma 5, modalita' semplificate per l'informativa
all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualita' e
l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118 sono altresi' individuati termini armonizzati di
conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche
di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati,
riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi
da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo
conto della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120
Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le
procedure e le modalita' di funzionamento della banca di dati dei
sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i
veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di
accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia
di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per
l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1
dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni (( dall' articolo 135 del codice delle assicurazioni
private )).
TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
|
Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento
dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche
di comunicazioni.
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, e' vietato l'uso di una rete
di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per
archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui
al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla
memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall'abbonato a dall'utente, e' consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in
modo chiaro e preciso, le finalita' e la durata del trattamento.
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono
cancellati o resi anonimi quando non sono piu' necessari ai fini
della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le
disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente
necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti
in caso di interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la
pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva
l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2 nella
misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di
servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a
valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che e' revocabile
in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore
del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata
del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico e'
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai
sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorita' del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni
e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico,
di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della
prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato
a quanto e' strettamente necessario per lo svolgimento di tali
attivita' e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che
accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione
automatizzata.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i
dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e
senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che
compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora
di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di
numerazione, alla localita', alla durata e al numero di scatti
addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare
comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale,
gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di
modalita' alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali
carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le
comunicazioni di cui al comma 2, ne' le comunicazioni necessarie per
attivare le modalita' alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime
tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica
contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a
periodi limitati, l'abbonato puo' richiedere la comunicazione dei
numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilita' delle
modalita' di cui al comma 2, puo' autorizzare il fornitore ad
indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la
possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere
tale possibilita' linea per linea.
2. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la
possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione
sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la
possibilita', mediante una funzione semplice e gratuita, di
respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e' stata eliminata
dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la
possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle
chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli
abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle
possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126
(Dati relativi all'ubicazione)
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di
comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o
l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile
in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la
fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso,
informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di
quest'ultimo, nonche' sull'eventualita' che i dati siano trasmessi ad
un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati
relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione
temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla
rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, e'
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai
sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorita' del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni
o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il
trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario per la
fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere che
il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda
temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi
alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le
modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui
sia preceduta da una richiesta telefonica e' inoltrata entro
quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere
comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive
finalita' di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di
cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei
confronti degli abbonati e puo' richiedere un contributo spese non
superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea,
l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonche', ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso
temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi
abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I
servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a
ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di
poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il
proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione
con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 154, comma 3, e in conformita' alla normativa
comunitaria, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei
dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
gia' raccolti prima della data di entrata in vigore del presente
codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita'
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalita' di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a
fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali,
e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da
tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei
dati senza oneri.
Art. 130 (18)
(Comunicazioni indesiderate)
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale e' consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate,
mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms
(Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di
altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni
per le finalita' di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi
diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli
articoli 23 e 24 ((nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma
3-bis del presente articolo)).
((3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il
trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante
l'impiego del telefono per le finalita' di cui all'articolo 7, comma
4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non abbia
esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e
anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione
della quale e' intestatario in un registro pubblico delle
opposizioni.)) ((18))
(( 3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con
decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del
Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonche', per i relativi profili di competenza, il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime
entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi
generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad
un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla
materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e
alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e
strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la
gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari
e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che
si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni
corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalita' tecniche di funzionamento del
registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la
numerazione della quale e' intestatario secondo modalita'
semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso
al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il
trasferimento del dati presenti nel registro stesso, prevedendo il
tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati
relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione
al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria
merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo
periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro
medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile
utilizzo e gratuitamente;
f)obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per
le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di
fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla
possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi
a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i
trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto
degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il
funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento
dei dati sono attribuiti al Garante.))
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato
nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non
richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di
servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento
della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalita' di cui al presente comma, e' informato
della possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in
maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le
finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale,
effettuato camuffando o celando l'identita' del mittente o senza
fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa
esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi dell'articolo
143, comma 1, lettera b), altresi' prescrivere a fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o
altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 25 settembre 2009, n.135, convertito con modificazioni
dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 20-bis
comma 2) che Il registro previsto comma 3-bis del presente articolo,
e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del suddetto presente decreto. Fino al suddetto
termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per
la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e
successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del
medesimo codice.
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente
circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in
modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni
da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle
comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso da altri a causa
del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto
della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132
Conservazione di dati di traffico per altre finalita'
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i
dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalita' di
accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime
finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per
dodici mesi dalla data della comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di
comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (14) ((15a))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso
il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su
istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle
indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il
difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo'
richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze
intestate al proprio assistito con le modalita' indicate
dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f),
per il traffico entrante.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili
degli uffici centrali specialistici in materia informatica o
telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, nonche' gli altri soggetti indicati
nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche
in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorita'
investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi
informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le
modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i
dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni
preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al
decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalita' di
accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento,
prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non
superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di
custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da
parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o
telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o
telematici cui e' rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve
ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorita'
richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o
l'operatore di servizi informatici o telematici e' tenuto a mantenere
il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attivita'
conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorita'. In
caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del
codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono
comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto
ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo
di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida.
In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono
efficacia.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al comma 1 e'
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a
garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di
qualita', sicurezza e protezione dei dati in rete, nonche' a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di
cui all'allegato b);
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109;
d) indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1 .
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 ha stabilito che "la disposizione
del comma 1-bis del presente articolo, ha effetto decorsi tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs. 109/08".
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AGGIORNAMENTO (15a)
Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, come modificato dal D.L. 2
ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 28
novembre 2008, n. 186, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la
disposizione del comma 1-bis del presente articolo ha effetto a
decorrere dal 31 marzo 2009.
CAPO II INTERNET E RETI TELEMATICHE
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Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di
comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione
elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed
uniformare una piu' adeguata informazione e consapevolezza degli
utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle
modalita' del loro trattamento, in particolare attraverso informative
fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una piu'
ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e
il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini
dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualita'
delle modalita' prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA
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Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici
di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalita' di
trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per
garantire la liceita' e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I PROFILI GENERALI
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Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in
particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano
un'attivita' di investigazione privata autorizzata in conformita'
alla legge.
TITOLO XII GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I PROFILI GENERALI
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Art. 136
(Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita';
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o
nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge
3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica.
Art. 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII
della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche
senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le
finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto
di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in
particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138
(Segreto professionale)
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine
dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a)
restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II CODICE DI DEONTOLOGIA
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Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attivita' giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da
parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Il codice puo' anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e'
tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla
proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e
sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice
di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi
dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).
TITOLO XIII MARKETING DIRETTO
CAPO I PROFILI GENERALI
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Art. 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il
consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e
rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler
ricevere determinate comunicazioni.
continua »
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