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Codice della privacy: parte prima - disposizioni generali

 
Racclta normativa

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Indice del Codice della privacy
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  VISTO  l'articolo  1  della  legge  24  marzo 2001, n. 127, recante
delega  a  Governo  per  l'emanazione di un testo unico in materia di
trattamento dei dati personali;
  VISTO  l'articolo  26  della  legge  3 febbraio 2003, n 14, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 2002);
  VISTA   la   legge   31   dicembre   1996,  n.  675,  e  successive
modificazioni;
  VISTA  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
  VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  24  ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonche' alla libera
circolazione dei dati;
  VISTA   la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  luglio  2002,  relativa  al trattamento dei dati
personali  e  alla  tutela  della  sita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche;
  VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
  SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
  ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  VISTA  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  SULLA  PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie,   di   concerto   con   i   Ministri   della  giustizia,
dell'economia   e   delle   finanze,  degli  affari  esteri  e  delle
comunicazioni;

                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                             Art. 1 (17)
             Diritto alla protezione dei dati personali

  1.  Chiunque  ha  diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.   ((   Le   notizie   concernenti  lo  svolgimento  delle
prestazioni  di  chiunque  sia  addetto ad una funzione pubblica e la
relativa valutazione non sono oggetto di protezione dela riservatezza
personale. ))

	        
	      
                               Art. 2
                             (Finalita)

   1.  Il  presente  testo  unico,  di  seguito  denominato "codice",
garantisce  che  il  trattamento  dei  dati  personali  si svolga nel
rispetto  dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita'   dell'interessato,   con   particolare   riferimento   alla
riservatezza,  all'identita'  personale  e al diritto alla protezione
dei dati personali.
   2.  Il  trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando
un  elevato  livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al
comma  1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione
ed  efficacia delle modalita' previste per il loro esercizio da parte
degli  interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte
dei titolari del trattamento.

	        
	      
                               Art. 3
         (Principio di necessita' nel trattamento dei dati)

   1.   I   sistemi   informativi  e  i  programmi  informatici  sono
configurati  riducendo  al minimo l'utilizzazione di dati personali e
di  dati  identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando
le  finalita'  perseguite  nei singoli casi possono essere realizzate
mediante,  rispettivamente,  dati  anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.

	        
	      
                               Art. 4
                            (Definizioni)

   1. Ai fini del presente codice si intende per:
   a)  "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati   anche   senza   l'ausilio   di   strumenti  elettronici,
concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione,      l'estrazione,      il      raffronto,     l'utilizzo,
l'interconnessione,  il  blocco,  la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione  e  la  distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca di dati;
   b)  "dato  personale",  qualunque  informazione relativa a persona
fisica,  persona  giuridica,  ente  od  associazione,  identificati o
identificabili,   anche   indirettamente,   mediante   riferimento  a
qualsiasi   altra   informazione,   ivi   compreso   un   numero   di
identificazione personale;
   c)   "dati   identificativi",  i  dati  personali  che  permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
   d)  "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale  ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti, sindacati,
associazioni  od  organizzazioni  a  carattere religioso, filosofico,
politico  o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
   e)   "dati   giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a  rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da
r)  a  u),  del  d.P.R.  14  novembre  2002,  n.  313,  in materia di
casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di
imputato  o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
   f)  "titolare",  la  persona  fisica,  la  persona  giuridica,  la
pubblica  amministrazione  e  qualsiasi  altro  ente, associazione od
organismo  cui  competono,  anche  unitamente  ad  altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di
dati  personali  e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
   g)  "responsabile",  la  persona  fisica, la persona giuridica, la
pubblica  amministrazione  e  qualsiasi  altro  ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
   h)   "incaricati",  le  persone  fisiche  autorizzate  a  compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
   i)  "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
   l)  "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu'    soggetti    determinati    diversi    dall'interessato,   dal
rappresentante   del   titolare   nel  territorio  dello  Stato,  dal
responsabile  e  dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
   m)  "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati,  in  qualunque  forma,  anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
   n)  "dato  anonimo",  il  dato  che  in  origine,  o  a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
   o)  "blocco",  la  conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
   p)  "banca  di  dati",  qualsiasi  complesso  organizzato  di dati
personali,  ripartito  in  una  o piu' unita' dislocate in uno o piu'
siti;
   q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675,

   2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
   a)  "comunicazione  elettronica",  ogni  informazione  scambiata o
trasmessa  tra  un  numero  finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione  elettronica  accessibile  al pubblico. Sono escluse le
informazioni  trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica,  come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le  stesse  informazioni  siano  collegate  ad  un  abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
   b)  "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile  al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
   c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di
fibre  ottiche  o  con  altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari,  le  reti  terrestri  mobili  e  fisse a commutazione di
circuito  e  a  commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e
televisivi,  i  sistemi  per  il  trasporto della corrente elettrica,
nella  misura  in  cui  sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti  televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
   d)  "rete  pubblica  di  comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche  utilizzata  interamente  o  prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
   e)  "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione di segnali su
reti   di   comunicazioni   elettroniche,   compresi   i  servizi  di
telecomunicazioni  e  i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per  la  diffusione  circolare  radiotelevisiva,  nei limiti previsti
dall'articolo   2,   lettera   c),  della  direttiva  2002/21/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
   f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione  parte  di  un  contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di
tali  servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
   g)  "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati
o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
   h)  "dati  relativi  al  traffico",  qualsiasi  dato  sottoposto a
trattamento  ai  fini  della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
   i)  "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete
di  comunicazione  elettronica  che  indica  la  posizione geografica
dell'apparecchiatura   terminale   dell'utente   di  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
   l)  "servizio  a  valore  aggiunto",  il  servizio che richiede il
trattamento  dei  dati  relativi  al  traffico  o  dei  dati relativi
all'ubicazione  diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto
e'  necessario  per  la  trasmissione  di  una  comunicazione o della
relativa fatturazione;
   m)  "posta  elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono  essere  archiviati  in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

   3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per:
   a)   "misure   minime",   il   complesso  delle  misure  tecniche,
informatiche,  organizzative,  logistiche  e procedurali di sicurezza
che   configurano  il  livello  minimo  di  protezione  richiesto  in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
   b)  "strumenti  elettronici",  gli  elaboratori,  i  programmi per
elaboratori   e   qualunque   dispositivo   elettronico   o  comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
   c)   "autenticazione   informatica",   l'insieme  degli  strumenti
elettronici  e  delle  procedure  per  la  verifica  anche  indiretta
dell'identita';
   d)  "credenziali  di  autenticazione", i dati ed i dispositivi, in
possesso  di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
   e)   "parola   chiave",   componente   di   una   credenziale   di
autenticazione  associata ad una persona ed a questa nota, costituita
da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
   f)  "profilo  di  autorizzazione",  l'insieme  delle informazioni,
univocamente  associate ad una persona, che consente di individuare a
quali  dati  essa  puo'  accedere,  nonche'  i  trattamenti  ad  essa
consentiti;
   g)  "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure  che  abilitano  l'accesso  ai  dati  e  alle  modalita' di
trattamento  degli  stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.

   4. Ai fini del presente codice si intende per:
   a)  "scopi  storici",  le finalita' di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
   b)  "scopi  statistici",  le finalita' di indagine statistica o di
produzione   di  risultati  statistici,  anche  a  mezzo  di  sistemi
informativi statistici;
   c)  "scopi  scientifici",  le  finalita'  di  studio e di indagine
sistematica  finalizzata  allo sviluppo delle conoscenze scientifiche
in uno specifico settore.

	        
	      
                               Art. 5
                 (Oggetto ed ambito di applicazione)

  1.  Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali,
anche  detenuti  all'estero,  effettuato da chiunque e' stabilito nel
territorio   dello  Stato  o  in  un  luogo  comunque  soggetto  alla
sovranita' dello Stato.
  2.  Il  presente  codice  si  applica  anche al trattamento di dati
personali  effettuato  da  chiunque e' stabilito nel territorio di un
Paese   non   appartenente  all'Unione  europea  e  impiega,  per  il
trattamento,  strumenti  situati  nel  territorio  dello  Stato anche
diversi  da  quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo
ai  fini  di  transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di
applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa
un  proprio  rappresentante  stabilito  nel territorio dello Stato ai
fini  dell'applicazione  della  disciplina  sul  trattamento dei dati
personali.
  3.  Il  trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per  fini  esclusivamente  personali e' soggetto all'applicazione del
presente  codice  solo  se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica   o  alla  diffusione.  Si  applicano  in  ogni  caso  le
disposizioni  in  tema  di responsabilita' e di sicurezza dei dati di
cui agli articoli 15 e 31.

	        
	      
                               Art. 6
                    (Disciplina del trattamento)

   1.  Le  disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a
tutti  i  trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad
alcuni  trattamenti,  dalle  disposizioni  integrative o modificative
della Parte II.

	        
	      
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO

                               Art. 7
       (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

   1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o  meno  di  dati  personali  che  lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
   2. L'interessato ha diritto di ottenere
   a) dell'origine dei dati personali;
   b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
   c)  della  logica  applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
   d)  degli  estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
   e)  dei  soggetti  o  delle  categorie di soggetti ai quali i dati
personali   possono   essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a
conoscenza  in  qualita'  di  rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.

   3. L'interessato ha diritto di ottenere:
   a)   l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha
interesse, l'integrazione dei dati;
   b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma anonima o il
blocco  dei  dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui  non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   c)  l'attestazione  che  le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono  state  portate  a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato  il  caso  in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta  un  impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

   4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
   a)  per  motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
   b)  al  trattamento  di dati personali che lo riguardano a fini di
invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

	        
	      
                               Art. 8
                       (Esercizio dei diritti)

   1.  I  diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta  senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il
tramite  di  un  incaricato,  alla  quale e' fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
   2.  I  diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con  richiesta  al  titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo   145,   se   i  trattamenti  di  dati  personali  sono
effettuati:
   a)  in  base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143,  convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
   b)  in  base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n.  419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n.  172,  e  successive  modificazioni,  in  materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
   c)  da  Commissioni  parlamentari  d'inchiesta  istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
   d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in  base  ad  espressa disposizione di legge, per esclusive finalita'
inerenti   alla  politica  monetaria  e  valutaria,  al  sistema  dei
pagamenti,  al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';
   e)  ai  sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al  periodo  durante  il  quale  potrebbe  derivarne  un  pregiudizio
effettivo   e   concreto  per  lo  svolgimento  delle  investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
   f)   da   fornitori   di   servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili  al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata,  salvo  che  possa  derivarne  un  pregiudizio  effettivo  e
concreto  per  lo  svolgimento  delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
   g)  per  ragioni  di  giustizia,  presso uffici giudiziari di ogni
ordine  e  grado  o il Consiglio superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
   h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.

   3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di
cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui
agli  articoli  157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g)
ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
   4.  L'esercizio  dei  diritti  di  cui  all'articolo 7, quando non
riguarda  dati  di  carattere  oggettivo,  puo' avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo,  relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo  soggettivo,  nonche'  l'indicazione di condotte da tenersi o di
decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

	        
	      
                               Art. 9
                      (Modalita' di esercizio)

   1.  La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere
trasmessa  anche  mediante  lettera  raccomandata,  telefax  o  posta
elettronica.  Il  Garante  puo'  individuare  altro idoneo sistema in
riferimento   a   nuove   soluzioni   tecnologiche.  Quando  riguarda
l'esercizio  dei  diritti  di  cui  all'articolo  7,  commi 1 e 2, la
richiesta  puo'  essere  formulata  anche  oralmente e in tal caso e'
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
   2.  Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
puo'  conferire,  per  iscritto,  delega o procura a persone fisiche,
enti,  associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi
assistere da una persona di fiducia.
   3.  I  diritti  di  cui  all'articolo  7 riferiti a dati personali
concernenti  persone  decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse  proprio,  o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
   4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei
elementi  di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili
o   esibizione   o   allegazione   di   copia   di  un  documento  di
riconoscimento.  La  persona  che  agisce  per conto dell'interessato
esibisce   o   allega   copia  della  procura,  ovvero  della  delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di
riconoscimento  dell'interessato.  Se  l'interessato  e'  una persona
giuridica,  un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla
persona   fisica   legittimata  in  base  ai  rispettivi  statuti  od
ordinamenti.
   5.  La  richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata
liberamente  e  senza  costrizioni  e  puo'  essere  rinnovata, salva
l'esistenza  di  giustificati  motivi,  con  intervallo non minore di
novanta giorni.

	        
	      
                               Art. 10
                     (Riscontro all'interessato)

   1.   Per  garantire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  di  cui
all'articolo  7  il  titolare  del  trattamento e' tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
   a)   ad   agevolare   l'accesso   ai   dati   personali  da  parte
dell'interessato,  anche  attraverso  l'impiego di appositi programmi
per  elaboratore  finalizzati  ad  un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
   b)  a  semplificare  le  modalita'  e  a  ridurre  i  tempi per il
riscontro  al  richiedente,  anche  nell'ambito  di  uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.

   2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e  possono  essere  comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali
casi  la  comprensione  dei  dati  sia  agevole, considerata anche la
qualita'  e  la  quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si
provvede   alla   trasposizione  dei  dati  su  supporto  cartaceo  o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
   3.   Salvo  che  la  richiesta  sia  riferita  ad  un  particolare
trattamento  o  a  specifici  dati  personali  o  categorie  di  dati
personali,  il  riscontro  all'interessato  comprende  tutti  i  dati
personali   che   riguardano   l'interessato  comunque  trattati  dal
titolare.  Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una professione
sanitaria  o  ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1.
   4.   Quando   l'estrazione   dei   dati   risulta  particolarmente
difficoltosa   il  riscontro  alla  richiesta  dell'interessato  puo'
avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
   5.  Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei  dati  non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione  dei  dati  trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
   6.  La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile
anche  attraverso  l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione  di  codici  o  sigle  sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
   7.  Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati
che riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese
non  eccedente  i  costi  effettivamente  sopportati  per  la ricerca
effettuata nel caso specifico.
   8.  Il  contributo  di  cui  al comma 7 non puo' comunque superare
l'importo  determinato  dal  Garante  con  provvedimento di carattere
generale, che puo' individuarlo forfettariamente in relazione al caso
in  cui  i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta
e'  fornita  oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo'
prevedere  che  il  contributo  possa  essere  chiesto  quando i dati
personali  figurano  su  uno speciale supporto del quale e' richiesta
specificamente  la  riproduzione,  oppure  quando,  presso uno o piu'
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessita'   o   all'entita'   delle  richieste  ed  e'  confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
   9.  Il  contributo  di  cui  ai  commi  7 e 8 e' corrisposto anche
mediante  versamento  postale  o  bancario,  ovvero mediante carta di
pagamento  o  di  credito, ove possibile all'atto della ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

	        
	      
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
                               Art. 11
          (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati)

   1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
   a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
   b)  raccolti  e  registrati  per  scopi  determinati,  espliciti e
legittimi,  ed  utilizzati  in  altre  operazioni  del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
   c) esatti e, se necessario, aggiornati;
   d)  pertinenti,  completi  e non eccedenti rispetto alle finalita'
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
   e)   conservati   in  una  forma  che  consenta  l'identificazione
dell'interessato  per  un  periodo  di  tempo  non superiore a quello
necessario  agli  scopi  per  i  quali  essi  sono  stati  raccolti o
successivamente trattati.
   2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della disciplina
rilevante  in  materia  di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati.

	        
	      
                               Art. 12
             (Codici di deontologia e di buona condotta)

   1.  Il  Garante  promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza  del  principio di rappresentativita' e tenendo conto
dei  criteri  direttivi  delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul  trattamento  di  dati  personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia  e di buona condotta per determinati settori, ne verifica
la  conformita'  alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di  osservazioni  di soggetti interessati e contribuisce a garantirne
la diffusione e il rispetto.
   2.  I  codici  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  a  cura del Garante e, con decreto del Ministro
della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
   3.  Il  rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma   1   costituisce  condizione  essenziale  per  la  liceita'  e
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
   4.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche al
codice  di  deontologia  per  i  trattamenti  di  dati  per finalita'
giornalistiche  promosso  dal  Garante  nei  modi di cui al comma 1 e
all'articolo 139.

	        
	      
                               Art. 13
                            (Informativa)

   1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
    a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati
i dati;
    b)  la  natura  obbligatoria  o  facoltativa del conferimento dei
dati;
    c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
    d)  i  soggetti  o  le  categorie  di  soggetti  ai  quali i dati
personali   possono   essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a
conoscenza  in  qualita'  di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
    e) i diritti di cui all'articolo 7;
    f)  gli  estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante  nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e
del  responsabile.  Quando il titolare ha designato piu' responsabili
e'  indicato  almeno  uno  di  essi,  indicando il sito della rete di
comunicazione  o  le  modalita' attraverso le quali e' conoscibile in
modo  agevole  l'elenco  aggiornato dei responsabili. Quando e' stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio  dei  diritti  di  cui  all'articolo  7,  e'  indicato tale
responsabile.
  2.  L'informativa  di  cui  al  comma 1 contiene anche gli elementi
previsti  da  specifiche  disposizioni del presente codice e puo' non
comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la  cui  conoscenza  puo'  ostacolare  in concreto l'espletamento, da
parte  di  un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte  per  finalita'  di  difesa  o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
  3.  Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita'
semplificate  per  l'informativa  fornita  in  particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
  4.  Se  i  dati  personali  non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa  di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati,   e'   data   al   medesimo   interessato   all'atto  della
registrazione  dei  dati o, quando e' prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
  5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
    a)  i  dati  sono  trattati  in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
    b)   i  dati  sono  trattati  ai  fini  dello  svolgimento  delle
investigazioni  difensive  di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o,   comunque,  per  far  valere  o  difendere  un  diritto  in  sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita'   e   per   il  periodo  strettamente  necessario  al  loro
perseguimento;
    c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il  Garante,  prescrivendo  eventuali  misure  appropriate.  dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile. (16) ((18))
-----------------
AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008,  n. 207, convertito con modificazioni
dalla  L.  27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 44, comma
1-bis)  che  "I  dati personali presenti nelle banche dati costituite
sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto
2005  sono  lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31
dicembre  2009,  anche  in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in
materia   di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento
che  hanno  provveduto  a  costituire  dette banche dati prima del 1°
agosto 2005".
-----------------
AGGIORNAMENTO (18)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008,  n. 207, convertito con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n.  14,  come  modificato dal D.L. 25
settembre  2009,  n.  135,  convertito  con modificazioni dalla L. 20
novembre  2009,  n. 166, ha disposto (con l'art. 44, comma 1-bis) che
"I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di
elenchi  telefonici  pubblici  formati  prima del 1° agosto 2005 sono
lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al termine di sei
mesi  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione  del  decreto-legge  25 settembre 2009, n. 135 , anche in
deroga  agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dai  soli  titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire
dette banche dati prima del 1° agosto 2005".

	        
	      
                               Art. 14
   (Definizione di profili e della personalita' dell'interessato)

   1.  Nessun  atto  o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi  una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato
unicamente  su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
   2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata  sulla  base  del  trattamento  di  cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto,  in  accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base  di  adeguate  garanzie  individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

	        
	      
                               Art. 15
            (Danni cagionati per effetto del trattamento)

   1.  Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati  personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
   2.  Il  danno  non  patrimoniale  e'  risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.

	        
	      
                               Art. 16
                    (Cessazione del trattamento)

   1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i
dati sono:
   a) distrutti;
   b)  ceduti  ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
   c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione;
   d)  conservati  o  ceduti  ad  altro  titolare, per scopi storici,
statistici  o scientifici, in conformita' alla legge, ai regolamenti,
alla  normativa  comunitaria  e  ai  codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

   2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma
1,  lettera  b),  o  di  altre  disposizioni  rilevanti in materia di
trattamento dei dati personali e' priva di effetti.

	        
	      
                               Art. 17
             (Trattamento che presenta rischi specifici)

   1.   Il  trattamento  dei  dati  diversi  da  quelli  sensibili  e
giudiziari  che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta'
fondamentali,  nonche' per la dignita' dell'interessato, in relazione
alla  natura dei dati o alle modalita' del trattamento o agli effetti
che   puo'   determinare,  e'  ammesso  nel  rispetto  di  misure  ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
   2.  Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito  di  una verifica preliminare all'inizio del trattamento,
effettuata  anche  in relazione a determinate categorie di titolari o
di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

	        
	      
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
                               Art. 18
(Principi  applicabili  a  tutti i trattamenti effettuati da soggetti
                              pubblici)

   1.  Le  disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
   2.  Qualunque  trattamento  di dati personali da parte di soggetti
pubblici  e'  consentito  soltanto  per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
   3.  Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti
e  i  limiti  stabiliti  dal presente codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
   4.  Salvo  quanto  previsto  nella  Parte  II per gli esercenti le
professioni  sanitarie  e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
   5.  Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.

	        
	      
                               Art. 19
        (Principi applicabili al trattamento di dati diversi
                  da quelli sensibili e giudiziari)

   1.  Il  trattamento  da  parte di un soggetto pubblico riguardante
dati  diversi  da  quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza
di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
   2.  La  comunicazione  da  parte  di un soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge
o  di  regolamento.  In  mancanza  di  tale norma la comunicazione e'
ammessa  quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali  e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'articolo  39,  comma  2,  e  non  e'  stata  adottata  la diversa
determinazione ivi indicata.
   3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti  pubblici  economici  e  la  diffusione  da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento.

	        
	      
                               Art. 20
       (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

   1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici
e'  consentito  solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella  quale  sono  specificati  i  tipi  di' dati che possono essere
trattati  e  di  operazioni  eseguibili  e  le finalita' di rilevante
interesse pubblico perseguite.
   2.  Nei  casi  in  cui  una  disposizione  di  legge  specifica la
finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico,  ma non i tipi di dati
sensibili  e  di  operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito
solo  in  riferimento  ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi  pubblici  a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in  relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e
nel  rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare  adottato in conformita' al parere espresso dal Garante
ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  1, lettera g), anche su schemi
tipo.
   3.  Se  il  trattamento  non  e'  previsto  espressamente  da  una
disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono richiedere al
Garante  l'individuazione  delle  attivita',  tra quelle demandate ai
medesimi  soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante
interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi  dell'articolo  26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il  trattamento  e'  consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresi'  a  identificare  e  rendere  pubblici  i  tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
   4.  L'identificazione  dei  tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.

	        
	      
                               Art. 21
      (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

   1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di rilevante
interesse  pubblico  del  trattamento,  i  tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
   2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  20,  commi  2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziart.

	        
	      
                               Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

   1.   I  soggetti  pubblici  conformano  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni
dei   diritti,   delle   liberta'   fondamentali   e  della  dignita'
dell'interessato.
   2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'articolo 13 soggetti
pubblici  fanno  espresso  riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi  o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziart.
   3.  I  soggetti  pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari  indispensabili  per  svolgere attivita' istituzionali che
non  possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
   4.  I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
   5.  In  applicazione  dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed
e),  i  soggetti  pubblici  verificano  periodicamente  l'esattezza e
l'aggiornamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari, nonche' la loro
pertinenza,  completezza,  non eccedenza e indispensabilita' rispetto
alle  finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati  che  l'interessato  fornisce  di propria iniziativa. Al fine di
assicurare  che  i  dati  sensibili e giudiziari siano indispensabili
rispetto  agli  obblighi  e  ai  compiti  loro attribuiti, i soggetti
pubblici  valutano  specificamente  il  rapporto  tra  i  dati  e gli
adempimenti.  I  dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti  o  non  pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati,  salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a norma di
legge,   dell'atto   o  del  documento  che  li  contiene.  Specifica
attenzione  e'  prestata  per  la verifica dell'indispensabilita' dei
dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
   6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche  di  dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono
trattati  con  tecniche  di  cifratura  o mediante l'utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e   la   natura   dei   dati  trattati,  li  rendono  temporaneamente
inintelligibili  anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
   7.  I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono  conservati  separatamente  da altri dati personali trattati per
finalita'  che  non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati  con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in  elenchi,  registri  o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
   8.  I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
   9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi
del  comma  3,  i  soggetti  pubblici  sono autorizzati ad effettuare
unicamente   le  operazioni  di  trattamento  indispensabili  per  il
perseguimento   delle  finalita'  per  le  quali  il  trattamento  e'
consentito,  anche  quando  i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
   10.  I  dati  sensibili  e  giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito  di  test psicoattitudinali volti a definire il profilo o
la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati
sensibili  e  giudiziari,  nonche'  i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
   11.  In  ogni  caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10,  se  effettuati  utilizzando  banche di dati di diversi titolari,
nonche'  la  diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge.
   12.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati  dalla  Presidenza  della  Repubblica,  dalla Camera dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

	        
	      
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
                               Art. 23
                             (Consenso)

  1.  Il  trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici   economici   e'  ammesso  solo  con  il  consenso  espresso
dell'interessato.
  2.  Il  consenso  puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o
piu' operazioni dello stesso.
  3.  Il  consenso  e'  validamente  prestato  solo  se  e'  espresso
liberamente   e  specificamente  in  riferimento  ad  un  trattamento
chiaramente  individuato,  se  e' documentato per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
  4.   Il   consenso  e'  manifestato  in  forma  scritta  quando  il
trattamento riguarda dati sensibili. (16) ((18))
-----------------
AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008,  n. 207, convertito con modificazioni
dalla  L.  27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 44, comma
1-bis)  che  "I  dati personali presenti nelle banche dati costituite
sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto
2005  sono  lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31
dicembre  2009,  anche  in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in
materia   di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento
che  hanno  provveduto  a  costituire  dette banche dati prima del 1°
agosto 2005".
-----------------
AGGIORNAMENTO (18)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008,  n. 207, convertito con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n.  14,  come  modificato dal D.L. 25
settembre  2009,  n.  135,  convertito  con modificazioni dalla L. 20
novembre  2009,  n. 166, ha disposto (con l'art. 44, comma 1-bis) che
"I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di
elenchi  telefonici  pubblici  formati  prima del 1° agosto 2005 sono
lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al termine di sei
mesi  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione  del  decreto-legge  25 settembre 2009, n. 135 , anche in
deroga  agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dai  soli  titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire
dette banche dati prima del 1° agosto 2005".

	        
	      
                               Art. 24
(Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso)

   1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella
Parte II, quando il trattamento:
   a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
   b)  e'  necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del  quale  e'  parte  l'interessato  o  per  adempiere,  prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
   c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti  conoscibili  da  chiunque,  fermi  restando  i limiti e le
modalita'  che  le  leggi,  i  regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
   d)   riguarda   dati   relativi   allo  svolgimento  di  attivita'
economiche,  trattati nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
   e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e
quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica,  per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere,  il  consenso  e'  manifestato  da chi esercita legalmente la
potesta',  ovvero  da  un  prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente  o,  in  loro  assenza,  dal  responsabile della struttura
presso  cui  dimora  l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
   f)  con  esclusione  della diffusione, e' necessario ai fini dello
svolgimento  delle  investigazioni  difensive  di  cui  alla  legge 7
dicembre  2000,  n.  397,  o, comunque, per far valere o difendere un
diritto  in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati  siano trattati
esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per  il periodo strettamente
necessario   al   loro  perseguimento,  nel  rispetto  della  vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
   g)  con  esclusione  della  diffusione,  e'  necessario,  nei casi
individuati  dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per  perseguire  un  legittimo  interesse  del titolare o di un terzo
destinatario  dei  dati, anche in riferimento all'attivita' di gruppi
bancari e di societa' controllate o collegate, qualora non prevalgano
i  diritti  e  le  liberta'  fondamentali, la dignita' o un legittimo
interesse dell'interessato;
   h)   con   esclusione  della  comunicazione  all'esterno  e  della
diffusione,  e'  effettuato  da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che
hanno  con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento
di  scopi  determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste  espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
   i)   e'   necessario,  in  conformita'  ai  rispettivi  codici  di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati  di  notevole  interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma  2,  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490, di
approvazione   del  testo  unico  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali  o,  secondo  quanto  previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati.

	        
	      
                               Art. 25
               (Divieti di comunicazione e diffusione)

   1.  La  comunicazione  e  la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria:
   a)  in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la
cancellazione,  ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
   b)  per  finalita'  diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.

   2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in  conformita'  alla  legge,  da  forze  di  polizia, dall'autorita'
giudiziaria,  da  organismi  di  informazione  e sicurezza o da altri
soggetti  pubblici  ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita'
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.

	        
	      
                               Art. 26
                   (Garanzie per i dati sensibili)

   1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con
il  consenso  scritto  dell'interessato  e  previa autorizzazione del
Garante,  nell'osservanza  dei presupposti e dei limiti stabiliti dal
presente codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
   2.  Il  Garante  comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la
mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche,  il  Garante  puo'  prescrivere  misure  e  accorgimenti a
garanzia  dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
   3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
   a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai
soggetti  che  con  riferimento  a finalita' di natura esclusivamente
religiosa  hanno  contatti  regolari  con  le  medesime  confessioni,
effettuato   dai   relativi   organi,   ovvero   da  enti  civilmente
riconosciuti,  sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente  ai  trattamenti  effettuati, nel rispetto dei principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
   b)   dei   dati   riguardanti   l'adesione   di   associazioni  od
organizzazioni   a  carattere  sindacale  o  di  categoria  ad  altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria.

   4.  I  dati  sensibili possono essere oggetto di trattamento anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
   a)  quando  il  trattamento e' effettuato da associazioni, enti od
organismi  senza  scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico,  filosofico,  religioso o sindacale, ivi compresi partiti e
movimenti  politici,  per  il  perseguimento  di  scopi determinati e
legittimi  individuati  dall'atto  costitutivo,  dallo  statuto o dal
contratto  collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti
o  dei  soggetti  che  in  relazione  a tali finalita' hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano  comunicati  all'esterno  o  diffusi  e l'ente, associazione od
organismo  determini  idonee  garanzie  relativamente  ai trattamenti
effettuati,  prevedendo  espressamente  le  modalita' di utilizzo dei
dati   con   determinazione   resa  nota  agli  interessati  all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
   b)  quando  il trattamento e' necessario per la salvaguardia della
vita  o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita'
riguarda  l'interessato  e  quest'ultimo non puo' prestare il proprio
consenso  per  impossibilita'  fisica, per incapacita' di agire o per
incapacita'  di  intendere o di volere, il consenso e' manifestato da
chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto,
da   un   familiare,  da  un  convivente  o,  in  loro  assenza,  dal
responsabile  della  struttura  presso  cui  dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
   c)  quando  il trattamento e' necessario ai fini dello svolgimento
delle  investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397,  o,  comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto,  sempre  che  i  dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita'   e   per   il  periodo  strettamente  necessario  al  loro
perseguimento.  Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e
la  vita  sessuale,  il  diritto  deve  essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita'
o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
   d)  quando  e'  necessario  per  adempiere  a specifici obblighi o
compiti  previsti  dalla  legge,  da un regolamento o dalla normativa
comunitaria  per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia
di  igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza
e   assistenza,  nei  limiti  previsti  dall'autorizzazione  e  ferme
restando  le  disposizioni  del  codice  di  deontologia  e  di buona
condotta di cui all'articolo 111.
   5.  I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.

	        
	      
                               Art. 27
                  (Garanzie per i dati giudiziari)

   1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici  economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti  finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.

	        
	      
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
                               Art. 28
                     (Titolare del trattamento)

   1.  Quando  il trattamento e' effettuato da una persona giuridica,
da  una  pubblica  amministrazione  o  da  un  qualsiasi  altro ente,
associazione  od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel
suo  complesso  o  l'unita'  od  organismo periferico che esercita un
potere  decisionale  del  tutto  autonomo  sulle  finalita'  e  sulle
modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

	        
	      
                               Art. 29
                   (Responsabile del trattamento)

   1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
   2.  Se  designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che
per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia
del   pieno   rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
   3.  Ove  necessario  per  esigenze  organizzative,  possono essere
designati  responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
   4.   I   compiti  affidati  al  responsabile  sono  analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
   5.  Il  responsabile  effettua  il  trattamento  attenendosi  alle
istruzioni  impartite  dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche,  vigila  sulla  puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

	        
	      
                               Art. 30
                    (Incaricati del trattamento)

   1.  Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati  che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
   2.   La  designazione  e'  effettuata  per  iscritto  e  individua
puntualmente  l'ambito  del trattamento consentito. Si considera tale
anche  la documentata preposizione della persona fisica ad una unita'
per  la  quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unita' medesima.

	        
	      
Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
                               Art. 31
                       (Obblighi di sicurezza)

   1.  I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  sono custoditi e
controllati,  anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso   tecnico,   alla   natura   dei  dati  e  alle  specifiche
caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da  ridurre  al minimo,
mediante  l'adozione  di  idonee  e preventive misure di sicurezza, i
rischi  di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di  accesso  non  autorizzato  o  di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta.

	        
	      
                               Art. 32
                       (Particolari titolari)

   1.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione elettronica
accessibile  al  pubblico  adotta  ai  sensi  dell'articolo 31 idonee
misure  tecniche  e  organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare  la  sicurezza  dei suoi servizi, l'integrita' dei dati
relativi  al  traffico,  dei  dati  relativi  all'ubicazione  e delle
comunicazioni  elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
   2.  Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche  l'adozione  di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio  di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali  misure  congiuntamente  con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni.  In  caso  di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  secondo  le  modalita' previste dalla normativa
vigente.
   3.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione elettronica
accessibile  al  pubblico  informa gli abbonati e, ove possibile, gli
utenti,  se  sussiste  un  particolare  rischio  di  violazione della
sicurezza  della  rete,  indicando,  quando il rischio e' al di fuori
dell'ambito  di  applicazione delle misure che il fornitore stesso e'
tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi
e  i  relativi  costi  presumibili.  Analoga  informativa  e' resa al
Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

	        
	      
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
                               Art. 33
                           (Misure minime)

   1.  Nel  quadro  dei  piu'  generali  obblighi di sicurezza di cui
all'articolo  31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento  sono  comunque  tenuti  ad  adottare  le  misure  minime
individuate  nel  presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3,
volte  ad  assicurare  un  livello  minimo  di  protezione  dei  dati
personali.

	        
	      
                            Art. 34 (15)
                Trattamenti con strumenti elettronici

  1.  Il  trattamento  di  dati  personali  effettuato  con strumenti
elettronici  e'  consentito  solo se sono adottate, nei modi previsti
dal  disciplinare  tecnico  contenuto  nell'allegato  B), le seguenti
misure minime:
    a) autenticazione informatica;
    b)  adozione  di  procedure  di  gestione  delle  credenziali  di
autenticazione;
    c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
    d)  aggiornamento  periodico  dell'individuazione dell'ambito del
trattamento  consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
    e)  protezione  degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti   illeciti  di  dati,  ad  accessi  non  consentiti  e  a
determinati programmi informatici;
    f)  adozione  di procedure per la custodia di copie di sicurezza,
il ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi;
    g)   tenuta   di  un  aggiornato  documento  programmatico  sulla
sicurezza;
    h)  adozione  di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per  determinati  trattamenti  di  dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart.
  ((  1-bis.  Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili  e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti
dallo   stato   di   salute   o  malattia  dei  propri  dipendenti  e
collaboratori  anche  a  progetto,  senza  indicazione della relativa
diagnosi,  ovvero  dall'adesione  ad  organizzazioni  sindacali  o  a
carattere   sindacale,   la   tenuta   di   un  aggiornato  documento
programmatico   sulla   sicurezza   e'   sostituita  dall'obbligo  di
autocertificazione,  resa  dal  titolare  del  trattamento  ai  sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali
dati  in  osservanza  delle  altre misure di sicurezza prescritte. In
relazione   a   tali  trattamenti,  nonche'  a  trattamenti  comunque
effettuati  per  correnti  finalita'  amministrative  e contabili, in
particolare  presso  piccole e medie imprese, liberi professionisti e
artigiani,  il  Garante,  sentito  il Ministro per la semplificazione
normativa,   individua   con  proprio  provvedimento,  da  aggiornare
periodicamente,    modalita'   semplificate   di   applicazione   del
disciplinare  tecnico  di  cui all'Allegato B) in ordine all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1. ))

	        
	      
                               Art. 35
       (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

   1.  Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di
strumenti  elettronici  e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti  dal  disciplinare  tecnico  contenuto  nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
   a)  aggiornamento  periodico  dell'individuazione  dell'ambito del
trattamento   consentito   ai   singoli   incaricati  o  alle  unita'
organizzative;
   b)  previsione  di  procedure  per  un'idonea  custodia  di atti e
documenti  affidati  agli  incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
   c)  previsione  di  procedure  per la conservazione di determinati
atti  in  archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita'
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

	        
	      
                            Art. 36 (15)
                             Adeguamento

  1.  Il  disciplinare  tecnico di cui all'allegato B), relativo alle
misure  minime  di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente
con  decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per  le  innovazioni  e  le  tecnologie  ((  e  il  Ministro  per  la
semplificazione  normativa  )), in relazione all'evoluzione tecnica e
all'esperienza maturata nel settore.

	        
	      
Titolo VI
ADEMPIMENTI
                             Art. 37 (3)
                    Notificazione del trattamento

  1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali
cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati  genetici,  biometrici  o  dati  che  indicano  la  posizione
   geografica   di   persone   od   oggetti   mediante  una  rete  di
   comunicazione elettronica;
b) dati  idonei  a  rivelare  lo  stato di salute e la vita sessuale,
   trattati  a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
   sanitari  per  via  telematica  relativi  a  banche di dati o alla
   fornitura   di  beni,  indagini  epidemiologiche,  rilevazione  di
   malattie   mentali,   infettive   e  diffusive,  sieropositivita',
   trapianto   di   organi  e  tessuti  e  monitoraggio  della  spesa
   sanitaria;
c) dati  idonei  a  rivelare  la  vita  sessuale  o la sfera psichica
   trattati  da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
   anche   non   riconosciuti,   a  carattere  politico,  filosofico,
   religioso o sindacale;
d) dati  trattati  con  l'ausilio  di  strumenti  elettronici volti a
   definire  il  profilo  o  la  personalita'  dell'interessato, o ad
   analizzare  abitudini  o  scelte  di  consumo, ovvero a monitorare
   l'utilizzo  di servizi di comunicazione elettronica con esclusione
   dei  trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
   medesimi agli utenti;
e) dati  sensibili  registrati  in banche di dati a fini di selezione
   del  personale  per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati
   per  sondaggi  di  opinione,  ricerche di mercato e altre ricerche
   campionarie;
f) dati  registrati  in apposite banche di dati gestite con strumenti
   elettronici  e  relative  al rischio sulla solvibilita' economica,
   alla   situazione   patrimoniale,   al   corretto  adempimento  di
   obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
  ((  1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui
al  comma  1  non  e'  dovuta se relativa all'attivita' dei medici di
famiglia  e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e'
tipica  del  loro  rapporto  professionale  con il Servizio sanitario
nazionale. ))
  2.  Il  Garante  puo' individuare altri trattamenti suscettibili di
recare  pregiudizio  ai  diritti e alle liberta' dell'interessato, in
ragione  delle  relative modalita' o della natura dei dati personali,
con  proprio  provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con  analogo  provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica  italiana  il  Garante puo' anche individuare, nell'ambito
dei  trattamenti  di  cui  al  comma  1,  eventuali  trattamenti  non
suscettibili   di  recare  detto  pregiudizio  e  pertanto  sottratti
all'obbligo di notificazione.
  3.  La  notificazione  e' effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
  4.  Il  Garante  inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei  trattamenti  accessibile a chiunque e determina le modalita' per
la  sua  consultazione  gratuita  per  via telematica, anche mediante
convenzioni  con  soggetti  pubblici  o presso il proprio Ufficio. Le
notizie  accessibili  tramite  la  consultazione del registro possono
essere   trattate  per  esclusive  finalita'  di  applicazione  della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.

	        
	      
                            Art. 38 (15)
                     Modalita' di notificazione

  1.  La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima
dell'inizio  del  trattamento  ed  una  sola volta, a prescindere dal
numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,
e  puo'  anche  riguardare  uno  o  piu'  trattamenti  con  finalita'
correlate.
  ((  2.  La  notificazione  e'  validamente  effettuata  solo  se e'
trasmessa  attraverso  il  sito  del  Garante, utilizzando l'apposito
modello,  che  contiene  la  richiesta di fornire tutte e soltanto le
seguenti informazioni:
    a)  le  coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente,  del  suo  rappresentante,  nonche'  le  modalita' per
individuare il responsabile del trattamento se designato;
    b) la o le finalita' del trattamento;
    c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate
e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
    d)  i  destinatari  o  le  categorie  di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
    e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
    f)  una  descrizione  generale  che  permetta  di valutare in via
preliminare  l'adeguatezza  delle  misure  adottate  per garantire la
sicurezza del trattamento. ))
  3.  Il  Garante  favorisce  la  disponibilita'  del modello per via
telematica  e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate
con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso
associazioni di categoria e ordini professionali.
  4.  Una  nuova  notificazione  e' richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
  5.  Il  Garante  puo'  individuare  altro  idoneo  sistema  per  la
notificazione  in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste
dalla normativa vigente.
  6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla notificazione
al  Garante  ai  sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute
nel  modello  di  cui  al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il
trattamento  riguardi  pubblici  registri,  elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque.

	        
	      
                               Art. 39
                     (Obblighi di comunicazione)

   1.  Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
   a)  comunicazione  di  dati  personali  da  parte  di  un soggetto
pubblico  ad  altro  soggetto  pubblico  non prevista da una norma di
legge  o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
   b)  trattamento  di  dati  idonei  a  rivelare  lo stato di salute
previsto  dal  programma  di  ricerca  biomedica  o  sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
   2.  I  trattamenti  oggetto  di comunicazione ai sensi del comma 1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del
Garante.

   3.  La  comunicazione  di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il
modello  predisposto  e  reso  disponibile dal Garante, e trasmessa a
quest'ultimo   per   via   telematica   osservando  le  modalita'  di
sottoscrizione  con  firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo   38,   comma  2,  oppure  mediante  telefax  o  lettera
raccomandata.

	        
	      
                               Art. 40
                      (Autorizzazioni generali)

   1.   Le   disposizioni   del   presente   codice   che   prevedono
un'autorizzazione  del  Garante  sono  applicate  anche  mediante  il
rilascio  di  autorizzazioni  relative  a  determinate  categorie  di
titolari  o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

	        
	      
                               Art. 41
                    (Richieste di autorizzazione)

   1.   Il  titolare  del  trattamento  che  rientra  nell'ambito  di
applicazione  di  un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
40   non   e'  tenuto  a  presentare  al  Garante  una  richiesta  di
autorizzazione  se  il trattamento che intende effettuare e' conforme
alle relative prescrizioni.
   2.  Se  una  richiesta  di  autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato  ai  sensi  dell'articolo  40  il Garante puo' provvedere
comunque  sulla  richiesta se le specifiche modalita' del trattamento
lo giustificano.
   3.   L'eventuale   richiesta   di   autorizzazione   e'  formulata
utilizzando  esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando
le  modalita'  di  sottoscrizione  e  conferma del ricevimento di cui
all'articolo  38,  comma  2. La medesima richiesta e l'autorizzazione
possono   essere   trasmesse   anche   mediante   telefax  o  lettera
raccomandata.
   4.   Se   il   richiedente  e'  invitato  dal  Garante  a  fornire
informazioni  o  ad  esibire  documenti, il termine di quarantacinque
giorni  di  cui  all'articolo  26,  comma  2,  decorre  dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
   5.  In  presenza  di  particolari  circostanze,  il  Garante  puo'
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

	        
	      
TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
                               Art. 42
           (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)

   1.   Le  disposizioni  del  presente  codice  non  possono  essere
applicate   in   modo   tale  da  restringere  o  vietare  la  libera
circolazione  dei  dati  personali  fra  gli Stati membri dell'Unione
europea,  fatta  salva l'adozione, in conformita' allo stesso codice,
di   eventuali   provvedimenti  in  caso  di  trasferimenti  di  dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

	        
	      
                               Art. 43
              (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

   1.  Il  trasferimento  anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato,  con  qualsiasi  forma  o  mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento,  se  diretto  verso un Paese non appartenente all'Unione
europea e' consentito quando:
   a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se
si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
   b)  e'  necessario  per  l'esecuzione  di obblighi derivanti da un
contratto  del  quale  e'  parte l'interessato o per adempiere, prima
della    conclusione    del   contratto,   a   specifiche   richieste
dell'interessato,  ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
   c)  e'  necessario  per  la  salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante   individuato   con  legge  o  con  regolamento  o,  se  il
trasferimento  riguarda  dati  sensibili  o giudiziari, specificato o
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
   d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e
quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica,  per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere,  il  consenso  e'  manifestato  da chi esercita legalmente la
potesta',  ovvero  da  un  prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente  o,  in  loro  assenza,  dal  responsabile della struttura
presso  cui  dimora  l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
   e)  e'  necessario  ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far  valere  o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i
dati  siano  trasferiti  esclusivamente  per  tali finalita' e per il
periodo  strettamente  necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della   vigente   normativa   in   materia  di  segreto  aziendale  e
industriale;
   f)  e'  effettuato  in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti  amministrativi,  ovvero  di  una richiesta di informazioni
estraibili   da  un  pubblico  registro,  elenco,  atto  o  documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
   g)   e'   necessario,  in  conformita'  ai  rispettivi  codici  di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati  di  notevole  interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma  2,  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490, di
approvazione   del  testo  unico  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali  o,  secondo  quanto  previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati;
   h)  il  trattamento  concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.

	        
	      
                            Art. 44 (15)
                   Altri trasferimenti consentiti

  1.  Il  trasferimento  di  dati  personali  oggetto di trattamento,
diretto  verso  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea, e'
altresi'  consentito  quando e' autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
    a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con   un  contratto  ((  o  mediante  regole  di  condotta  esistenti
nell'ambito   di   societa'   appartenenti   a  un  medesimo  gruppo.
L'interessato  puo'  far valere i propri diritti nel territorio dello
Stato,  in  base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza
delle garanzie medesime ));
    b)  individuate  con  le  decisioni  previste  dagli articoli 25,
paragrafo  6,  e  26,  paragrafo  4,  della  direttiva  95/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali
la  Commissione  europea  constata  che  un  Paese  non  appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

	        
	      
                               Art. 45
                       (Trasferimenti vietati)

   1.  Fuori  dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche  temporaneo  fuori  del  territorio  dello Stato, con qualsiasi
forma  o  mezzo,  di  dati  personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' vietato quando
l'ordinamento  del  Paese  di destinazione o di transito dei dati non
assicura  un  livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche  le  modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.

	        
	      
continua »
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