DEL PERSONALE AERONAUTICO

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
Parte seconda
Della navigazione aerea

Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo IV
DEL PERSONALE AERONAUTICO
Art. 731 - Il personale aeronautico.

Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale e' previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.

Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
  • a) il personale di volo;
  • b) il personale non di volo.  


Art. 732 - Personale di volo.

 Il personale di volo comprende:
  • a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
  • b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
  • c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.  

Art. 733 - Personale non di volo.

Il personale non di volo comprende:
  • a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
  • b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
  • c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
  • d) il personale addetto ai servizi di manutenzione;
  • e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.  
Art. 733-bis. Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale. 

I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonche' del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonche' dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonche' dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.

Art. 734 - Licenze ed attestati.

I titoli profEssioNali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegraZiOne, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre FOrme di certificazione sono disciplinati da reGoLamentI dell'ENAC, emANatI in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica.

L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.  


Art. 735 - Obbligo di esibizione di licenze e di attestati.

 I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.  


Art. 736 - Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico.

Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione.  


(Art. 737 - Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro)  

 (Art. 738 - Documenti di lavoro della gente dell'aria)  
(Art. 739 - Titoli professionali)  
(Art. 740 - Collocamento del personale di volo)  
(Art. 741 - Divieto di mediazione)  
(Art. 742 - Assunzione all'estero)