Dei delitti in particolare

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
Parte terza
Disposizioni Penali e Disciplinari

Libro primo
Disposizioni penali

Titolo II
Dei delitti in particolare

Capo I
Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 1088.

(Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico).


Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

Art. 1089.

(Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato).


Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena e' aumentata:

1) fino a un terzo se il componente dell'equipaggio e' straniero;

2) da un terzo alla meta' se il componente dell'equipaggio e' cittadino italiano;

3) dalla meta' a due terzi se il fatto e' commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.

Art. 1090.

(Pene accessorie).


La condanna per il delitto previsto nell'articolo 1088 importa l'interdizione perpetua dal titolo ovvero dalla professione.


La condanna per il delitto previsto dall'articolo 1089 importa l'interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione.

CAPO II
Dei delitti contro la polizia di bordo e della navigazione
Sezione I
Dei delitti contro la polizia di bordo

Art. 1091.

(( (Diserzione). ))


((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.


Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.


Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro)).

Art. 1092.

(Circostanze aggravanti).


La pena e' aumentata fino a un terzo se il fatto e' commesso:

1) per fine politico;

2) con violenza o minaccia;

3) all'estero;

4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile;

5) collettivamente da tre o piu' persone dell'equipaggio.


Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi e' aumentata da un terzo alla meta'.

Art. 1093.

(Causa di non punibilita').


Nel caso previsto nel primo comma dell'articolo 1091, ancorche' ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092, non e' punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l'aeromobile prima dell'involo.

Art. 1094.

(( (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). ))


((Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.


Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.


Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.


Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.


Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo)).

Art. 1095.

(Inosservanza di ordine da parte di passeggero).


Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

Art. 1096.

(Inosservanza di ordine di arresto).


Il componente dell'equipaggio, che a bordo della nave o dell'aeromobile non esegue un ordine di arresto, e' punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

Art. 1097.

(Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante).


Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, e' punito con la reclusione fino a due anni.


Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da tre a dodici anni.

Art. 1098.

(Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell'equipaggio).


Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, e' punito con la reclusione fino a un anno.


Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio dell'aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo.


Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da tre a dodici anni.

Sezione II
Dei delitti contro la polizia della navigazione

Art. 1099.

(Rifiuto di obbedienza a nave da guerra).


Il comandante della nave, che nei casi previsti nell'articolo 200 non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, e' punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 1100.

(Resistenza o violenza contro nave da guerra).


Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.


La pena per coloro che sono concorsi nel reato e' ridotta da un terzo alla meta'.

Art. 1101.

(Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso).


Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, e' punito, se il reato non e' commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 1102.

(Navigazione in zone vietate).


Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 del codice penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila:

1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83;

2° il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793.

Sezione III
Disposizione comune alle sezioni precedenti

Art. 1103.

(Pene accessorie).


La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.


Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l'interdizione e' perpetua, se la condanna alla reclusione e' per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna e' per un tempo inferiore a cinque anni.

CAPO III
Dei delitti contro le autorita' di bordo o contro le autorita' consolari

Art. 1104.

(Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato).


Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.


La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni.


La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.


Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia,ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o piu' persone.


Se il fatto e' commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca un piu' grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 1105.

(Ammutinamento).


Se il fatto non costituisce un piu' grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile che in numero non inferiore al terzo:

1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante;

2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.


Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti gia' compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.

Art. 1106.

(Aggravanti).


La pena e' da uno a cinque anni:

1) se il fatto previsto dall'articolo precedente e' commesso in condizioni nelle quali non e' possibile ricorrere alla forza pubblica;

2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto e' commesso al fine d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi;

3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle persone e' palesemente armata ovvero il fatto e' commesso con minaccia.


Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.

Art. 1107.

(Mancato intervento per impedire un reato).


Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.


Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,trovandosi presente al fatto previsto nell'articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.

Art. 1108.

(Complotto contro il comandante).


I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in numero di tre o piu', si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l'incolumita' personale, la liberta' individuale o l'esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione fino a quattro anni.


Per i promotori e gli organizzatori la pena e' aumentata fino a un terzo.


Il componente dell'equipaggio, che, avendo notizia dell'accordo, omette di darne avviso al comandante, e' punito con la reclusione fino a un anno.


Tuttavia la pena da applicare e' in ogni caso inferiore alla meta' di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 1109.

(Omesso rimpatrio di cittadini).


Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorita' consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell'articolo 197, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.

Art. 1110.

(Circostanza aggravante).


Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena e' aumentata, fino a un terzo se il fatto e' commesso durante la navigazione.

Art. 1111.

(Pene accessorie).


La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.


La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell'articolo 1106 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

CAPO IV
Dei delitti contro la sicurezza della navigazione

Art. 1112.

(Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali).


Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire diecimila.


Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo.


Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.


Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 1113.

(Omissione di soccorso).


Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall'autorita' competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un incendio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 1114.

(Rifiuto di servizio da parte di pilota).


Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l'opera sua, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.


Se la nave e' in pericolo, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.

Art. 1115.

(Abbandono di pilotaggio).


Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell'articolo 92, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 1116.

(Abbandono abusivo di comando).


Il comandante, che senza necessita' lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, e' punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.


La pena e' aumentata fino a un terzo, se il fatto e' commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.

Art. 1117.

(Usurpazione del comando di nave o di aeromobile).


Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.


Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto e' commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena e' da sei mesi a due anni.

Art. 1118.

(Abbandono del posto).


Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Art. 1119.

(Componente dell'equipaggio che si addormenta).


Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, e' punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

Art. 1120.

(Ubbriachezza).


Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile, che si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacita' al comando o al pilotaggio, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.


Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacita' a prestare il servizio, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi.


Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacita' al comando o al servizio e' esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.


La pena e' aumentata fino a un terzo, se l'ubbriachezza o l'uso di sostanze stupefacenti sono abituali.

Art. 1121.

(Condizioni di maggiore punibilita').


Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena e':

1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile;

2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.

Art. 1122.

(Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio).


Se un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.


Le pene sono aumentate da un terzo alla meta', se il fatto e' commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati.

Art. 1123.

(Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio).


Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila, se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell'aeromobile.


Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.


Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 1124.

(Delitti colposi).


Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 e' commesso per colpa, le pene sono ridotte della meta'.

Art. 1125.

(Pene accessorie).


La condanna per i delitti previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.


La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1122 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.


Se il delitto previsto nell'articolo 449 del codice penale e' commesso da appartenenti al personale marittimo o alla ((personale aeronautico)) in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

CAPO V
Del delitti contro la fede pubblica
Sezione I
Della falsita' in atti

Art. 1126.

(Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena).


Agli effetti indicati nell'articolo 491 del codice penale, la polizza di carico, gli altri titoli rappresentativi di merci e la lettera di trasporto aereo sono equiparati all'atto pubblico.

Art. 1127.

(Falsita' ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni).


Il comandante della nave che, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsita' previste nell'articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all'autorita' e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.


La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel ((giornale di bordo)).

Art. 1128.

(Uso di atto falso).


Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di uno degli atti falsi previsti nell'articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.


Si applica il secondo comma dell'articolo 489 del codice penale.

Sezione II
Delle altre falsita'

Art. 1129.

(Falsa dichiarazione di proprieta' o dei requisiti di nazionalita').


Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalita' italiana, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire duemila a cinquemila.


Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una societa', il quale dichiara falsamente l'esistenza dei requisiti previsti ((nell'articolo 756, primo comma, lettera c),)) allo scopo di far attribuire all'aeromobile la nazionalita' italiana.

Art. 1130.

(Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalita').


Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalita' italiana e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire cinquecento a lire un cinquemila.

Art. 1131.

(Uso di falso contrassegno d'individuazione).


Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull'aeromobile un falso contrassegno d'individuazione e' punito con la reclusione fino a un anno.


La pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire cinquemila, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell'aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.

Art. 1131-bis.


((La contraffazione, l'alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, a norma dell'articolo 469 del Codice penale)).

((11))


------------

AGGIORNAMENTO (11)

La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."

Art. 1132.

(Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile).


Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.


Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.


Se la costruzione viene iniziata, la pena e' aumentata fino a un terzo.

Art. 1133.

(Uso di libretto di navigazione).


Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo o aeronautico appartenente ad altra persona e' punito, qualora il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Sezione III
Disposizione comune alle sezioni precedenti

Art. 1134.

(Pene accessorie).


La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell'articolo 1126 di questo codice, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

CAPO VI
Dei delitti contro la proprieta' della nave dell'aeromobile o del carico

Art. 1135.

(Pirateria).


Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni.


Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena e' diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena e' ridotta fino alla meta'.

Art. 1136.

(Nave sospetta di pirateria).


Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.


Si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1137

(Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio).


Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, e' punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice.


Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.

Art. 1138.

(Impossessamento della nave o dell'aeromobile).


I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti:

1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto e' commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile;

2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto e' commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti.


Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.


Se il fatto e' commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.

Art. 1139.

(Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile).


I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o piu' si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione fino a tre anni.


Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.

Art. 1140.

(Falsa rotta).


Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire diecimila.


Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero l'incendio, caduta o perdita dell'aeromobile, la pena e' aumentata di un terzo.


Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero l'incendio la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni.

Art. 1141.

(Danneggiamento della nave o dell'aeromobile).


Chiunque commette il fatto previsto nell'articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.


Se il fatto e' commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui e' imbarcato, la pena e' aumentata fino a un terzo; se e' commesso dal comandante, la pena e' aumentata fino alla meta'.


Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.


Si procede in ogni caso d'ufficio.

Art. 1142.

(Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo).


Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.


Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.

Art. 1143.

(Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile).


Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.


Non e' punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantita'.

Art. 1144.

(Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante).


Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, e' punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 1145.

(Appropriazione indebita del carico).


Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il carico e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 1146.

(Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei).


Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia e' punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila.


Per gli appartenenti al personale marittimo e alla ((personale aeronautico)) e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attivita' indicate nell'articolo 68, la pena e' aumentata fino a un terzo.

Art. 1147.

(Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto).


Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila.


Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena e' aumentata fino a un terzo.

Art. 1148.

(Furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio).


Per il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile la pena e' aumentata fino a un terzo.

Art. 1149.

(Pene accessorie).


La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140, 1141 secondo comma; 1142 a 1145;1147, e per il furto aggravato ai sensi dell'articolo 1148, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.


La condanna per i delitti previsti negli articoli 1135 a 1138 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

CAPO VII
Dei delitti contro la persona

Art. 1150.

(Omicidio del superiore).


Se il fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale e' commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto e' commesso durante la navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 1151.

(Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore).


Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale e' commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.

Art. 1152.

(Tratta e commercio di schiavi).


La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette il delitto previsto nell'articolo 601 del codice penale o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo.

Art. 1153.

(Nave destinata alla tratta).


Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta e' punito, ancorche' non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 1154.

(Abuso d'autorita').


Il comandante o l'ufficiale della nave ovvero il comandante dell'aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell'autorita' competente, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque e' stata data in consegna o affidata tale persona.


La pena non puo' essere inferiore a sei mesi, quando il fatto e' commesso per un motivo personale,ovvero contro persona inferma o di eta' minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne.

Art. 1155.

(Sbarco e abbandono arbitrario di persone).


Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a tremila.


La pena non puo' essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata e' priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria.


La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Art. 1156.

(Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito).


Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, e' punito con la multa da lire tremila a diecimila.


La pena e' della reclusione fino a sei mesi, se il fatto e' commesso all'estero.


La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Art. 1157.

(Omissione di aiuto).


Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorita' consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.


Se l'omissione di soccorso si riferisce a piu' persone, la pena e' raddoppiata.


Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 1158.

(Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo).


Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, e' punito con la reclusione fino a due anni.


La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.


Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla meta'.

Art. 1159.

(Mancanza di viveri necessari).


Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.


Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.

Art. 1160.

(Pene accessorie).


La condanna per delitto previsto nell'articolo 1150 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.


La condanna per i delitti previsti dall'articolo 1152, 1153, importa, per il comandante, l'interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell'equipaggio, l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.


Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.