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Codice della nautica

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialità)

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005 , n. 171
Codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
2003/44/CE,  a  norma  dell'articolo 6  della legge 8 luglio 2003, n.
172.



Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Capo I
Disposizioni generali
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee.  Legge comunitaria 2003», ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2003/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento   delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  ed
amministrative  degli  Stati  membri  riguardanti  le imbarcazioni da
diporto;
  Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
recante norme sulla navigazione da diporto;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  436, recante
attuazione  della  direttiva  94/25/CE  in  materia di progettazione,
costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto;
  Visto  il  decreto  legislativo  11 giugno  1997,  n.  205, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
14 agosto 1996, n. 436;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
  Vista  la  legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni,
recante  disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed
in   particolare   l'articolo 6,   recante   delega  al  Governo  per
l'emanazione  del codice delle disposizioni legislative sulla nautica
da diporto;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella
seduta del 3 marzo 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° luglio 2005;
  Sulla  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del  Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri,  dell'economia  e delle finanze, della salute,
delle  comunicazioni,  per  la  funzione  pubblica,  della giustizia,
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e delle attivita'
produttive;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del presente decreto legislativo si applicano
alla navigazione da diporto.
  2.  Ai  fini  del  presente  codice  si  intende per navigazione da
diporto  quella  effettuata  in  acque  marittime  ed interne a scopi
sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
  3.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente codice, in materia di
navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi
di  riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della
navigazione,  approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le
relative  norme  attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del
codice  della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate
alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate,   se   a   propulsione  meccanica,  ed  alle  venticinque
tonnellate,  in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta
stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

	        
	      
                               Art. 2.
               Uso commerciale delle unita' da diporto
  1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:
    a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
    b) e'   utilizzata   per   l'insegnamento   professionale   della
navigazione da diporto;
    c) e'  utilizzata  da  centri  di  immersione  e di addestramento
subacqueo  come  unita'  di  appoggio  per  i  praticanti  immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
  2.  L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da
diporto   e'  annotata  nei  relativi  registri  di  iscrizione,  con
l'indicazione  delle  attivita'  svolte  e dei proprietari o armatori
delle  unita',  imprese individuali o societa', esercenti le suddette
attivita'  commerciali  e  degli  estremi  della loro iscrizione, nel
registro   delle   imprese  della  competente  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione
sono riportati sulla licenza di navigazione.
  3.  Qualora  le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita'
da  diporto  battenti  bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea,
l'esercente  presenta  all'autorita'  marittima  o  della navigazione
interna  con  giurisdizione  sul  luogo  in cui l'unita' abitualmente
staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita',
il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli
estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate
e  di  responsabilita'  civile  verso terzi e della certificazione di
sicurezza  in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata
dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.
  4.  Le  unita'  da  diporto  di cui al comma 1, lettera a), possono
essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.

	        
	      
                               Art. 3.
                          Unita' da diporto
  1.  Le  costruzioni  destinate  alla  navigazione  da  diporto sono
denominate:
    a) unita'  da  diporto:  si intende ogni costruzione di qualunque
tipo  e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione
da diporto;
    b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate
EN/ISO/DIS  8666  per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni
da diporto;
    c) imbarcazione  da  diporto: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza  superiore  a  dieci  metri  e  fino  a ventiquattro metri,
misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
    d) natante  da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi,
o  con  scafo  di  lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata
secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

	        
	      
Capo II
Progettazione, costruzione e immissione
in commercio di unita' da diporto
                               Art. 4.
                       Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
    a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
      1) unita'  da diporto, anche parzialmente completate, con scafo
di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;
      2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
      3)  componenti  di  cui all'allegato I, quando sono immessi sul
mercato   comunitario   separatamente  e  sono  destinati  ad  essere
installati;
    b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
      1)  motori  di propulsione che sono installati o specificamente
destinati  ad  essere  installati  su  o  in unita' da diporto e moto
d'acqua;
      2) motori di propulsione installati su o in tali unita' oggetto
di una modifica rilevante del motore;
    c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
      1)  unita'  da  diporto  con motore di propulsione entrobordo o
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
      2)  unita'  da  diporto  con motore di propulsione entrobordo o
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una
trasformazione  rilevante  dell'unita'  e successivamente immesse sul
mercato   comunitario   entro   i   cinque   anni   successivi   alla
trasformazione;
      3) moto d'acqua;
      4)  motori  fuoribordo  e  entrobordo  con  comando a poppa con
scarico  integrato  destinati  ad  essere  installati  su  unita'  da
diporto.
  2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
    a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
      1) unita'  destinate unicamente alle regate, comprese le unita'
a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate
in tal senso dal costruttore;
      2) canoe e kayak, gondole e pedalo';
      3) tavole a vela;
      4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
      5)   originali  e  singole  riproduzioni  di  unita'  storiche,
progettate  prima  dell'anno  1950,  ricostruite principalmente con i
materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
      6)  unita'  sperimentali,  sempre che non vi sia una successiva
immissione sul mercato comunitario;
      7)  unita'  realizzate per uso personale, sempre che non vi sia
una  successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo
di cinque anni;
      8)   unita'   specificamente  destinate  ad  essere  dotate  di
equipaggio  ed  a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le
unita'  da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della
navigazione   da   diporto,  in  particolare  quelle  definite  nella
direttiva  82/714/CEE  del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i
requisiti   tecnici   per   le   navi   della   navigazione  interna,
indipendentemente dal numero di passeggeri;
      9) sommergibili;
      10) veicoli a cuscino d'aria;
      11) aliscafi;
      12)  unita'  a  vapore  a  combustione  esterna,  alimentate  a
carbone, coke, legna, petrolio o gas;
    b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):
      1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati
ad  essere  installati, su: unita' destinate unicamente alle regate e
identificate  in  tale  senso  dal  costruttore, unita' sperimentali,
sempre   che  non  vi  sia  una  successiva  immissione  sul  mercato
comunitario,  unita'  specificamente  destinate  ad  essere dotate di
equipaggio  e  a  trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le
unita'  da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della
navigazione  da  diporto, in particolare quelle definite nella citata
direttiva  82/714/CEE,  indipendentemente  dal  numero di passeggeri,
sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;
      2)  originali  e  singole riproduzioni di motori di propulsione
storici,  basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti
in serie e montati sulle unita' di cui al comma 2, lettera a), numeri
5) e 7);
      3)  motori  di  propulsione costruiti per uso personale, sempre
che  non  vi  sia  una  successiva immissione sul mercato comunitario
durante un periodo di cinque anni;
    c) per  quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unita'
di  cui  alla  lettera b) del presente comma, le unita' costruite per
uso  personale,  sempre  che non vi sia una successiva immissione sul
mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.
  3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua
e  alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a
decorrere  dalla  prima  immissione  sul  mercato o messa in servizio
successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.
  4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unita'
da  diporto  utilizzate  per  noleggio, locazione, insegnamento della
navigazione  da  diporto  o  come  unita'  appoggio per le immersioni
subacquee, purche' immesse sul mercato per finalita' di diporto.

	        
	      
                               Art. 5.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente capo, si intende per:
    a) unita'   da   diporto   parzialmente  completata:  una  unita'
costituita dallo scafo e da uno o piu' altri componenti;
    b) moto  d'acqua:  un natante da diporto di lunghezza inferiore a
quattro  metri,  che utilizza un motore a combustione interna con una
pompa  a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato
ad  essere  azionato  da  una  o  piu'  persone  non collocate al suo
interno;
    c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna,
ad  accensione  a  scintilla o per compressione, utilizzato a fini di
propulsione,  compresi  i  motori  a  due  tempi  e  a  quattro tempi
entrobordo,  i  motori  entrobordo  con  comando  a poppa con o senza
scarico integrato e i motori fuoribordo;
    d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
      1) che  possa  aver  per  effetto  il superamento dei limiti di
emissione  del  motore  stabiliti  nell'allegato  II, paragrafo B; le
sostituzioni  ordinarie  di componenti del motore che non alterano le
caratteristiche  di  emissione  non  sono  considerate  una  modifica
rilevante del motore;
      2)  che  determina  un  aumento superiore al quindici per cento
della potenza nominale del motore;
    e) trasformazione  rilevante  dell'unita':  la  trasformazione di
un'unita' che:
      1) modifica il mezzo di propulsione dell'unita';
      2) comporta una modifica rilevante del motore;
      3)  altera  l'unita' in misura tale che essa possa considerarsi
una diversa unita';
    f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unita'
e'  mossa  in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a
getto d'acqua;
    g) famiglia   di   motori:   il  raggruppamento,  effettuato  dal
costruttore,  di  motori  che,  per la loro progettazione, presentano
caratteristiche  di  emissione  di  gas  di scarico simili e che sono
conformi  ai  requisiti  relativi  alle  emissioni  di gas di scarico
stabiliti dal presente capo;
    h) costruttore:   persona  fisica  o  giuridica  che  progetta  e
costruisce  un  prodotto  cui  si  applica  il presente capo o che fa
progettare  o  costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo
sul mercato per proprio conto;
    i)   mandatario:   persona   fisica  o  giuridica  stabilita  nel
territorio  dell'Unione  europea,  destinatario di un mandato scritto
del  costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi
impostigli dal presente capo.

	        
	      
                               Art. 6.
                  Requisiti essenziali di sicurezza
  1.  I  prodotti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1, devono essere
conformi  ai  requisiti  essenziali  in materia di sicurezza, salute,
protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
  2.  I  motori  entrobordo  e i fuoribordo a doppia alimentazione, a
benzina  ed  a  gas  di  petrolio  liquido, devono essere conformi ai
requisiti  stabiliti,  in  aderenza  alla  normativa comunitaria, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformita' dei
prodotti  di  cui  all'articolo  4, comma 1, ai requisiti indicati al
comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
  4. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi
ai  requisiti  indicati  dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti
norme  nazionali  adottate  in  applicazione  delle norme armonizzate
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

	        
	      
                               Art. 7.
             Immissione in commercio e messa in servizio
  1.  Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso
conforme  alla  loro  destinazione  i prodotti di cui all'articolo 4,
comma   1,   che   soddisfano   i  requisiti  di  sicurezza  indicati
all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8.
  2.  Possono,  inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i
motori  entrobordo e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione,
a  benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi le
specifiche CE.
  3.  Possono  essere  immesse  in  commercio  le  unita'  da diporto
parzialmente   completate   che   soddisfino   i  requisiti  indicati
all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o del
suo   mandatario   stabilito  nell'Unione  europea  o  della  persona
responsabile  dell'immissione  sul  mercato,  ad essere completate da
altri.
  4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:
    a) nome e indirizzo del costruttore;
    b) nome  e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel
territorio  comunitario  o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;
    c) descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata;
    d) dichiarazione  attestante che l'unita' da diporto e' destinata
ad  essere  completata  da  altri e che essa e' conforme ai requisiti
essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.
  5.  Possono  essere  immessi  in  commercio  e  messi in servizio i
componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di
cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di conformita',
di  cui  all'allegato  VIII, che sono destinati ad essere incorporati
nelle   unita'  da  diporto,  conformemente  alla  dichiarazione  del
costruttore  o del suo mandatario nel territorio comunitario, ovvero,
in  caso  di  importazione  da un Paese terzo, di colui che immette i
componenti sul mercato comunitario.
  6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:
    a) nome e indirizzo del costruttore;
    b) nome  e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel
territorio  comunitario  o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;
    c) descrizione dei componenti;
    d) dichiarazione  attestante  che  i  componenti sono conformi ai
pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
  7. Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori
di  propulsione  entrobordo  e  entrobordo  con comando a poppa senza
scarico  integrato,  i  motori omologati a norma del provvedimento di
recepimento  della  direttiva  97/68/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  16 dicembre  1997,  conformi  alla fase II di cui al
punto   4.2.3  dell'allegato  I  della  medesima,  nonche'  i  motori
omologati  a  norma  della  direttiva  88/77/CE,  del  Consiglio, del
3 dicembre  1987,  se  il  costruttore  o il suo mandatario stabilito
nell'Unione  europea  dichiara, ai sensi dell'allegato VIII, punto 3,
che  il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di
scarico  stabiliti  dal  presente  capo,  quando  sia  installato  in
un'unita'  da  diporto  o  in  una moto d'acqua secondo le istruzioni
fornite dal costruttore.
  8.  In  occasione  di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere
presentati  i  prodotti  di cui all'articolo 4, comma 1, anche se non
conformi  alle  disposizioni  del presente capo, purche' sia indicato
espressamente  e  in  modo  visibile  che  detti prodotti non possono
essere  immessi  in  commercio  o messi in servizio finche' non siano
resi conformi.

	        
	      
                               Art. 8.
                     Marcatura CE di conformita'
  1.  Quando  sono  immessi  sul  mercato, i seguenti prodotti devono
recare  la marcatura CE di conformita' apposta da un organismo di uno
Stato  membro  dell'Unione  europea,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'allegato III;
    a) unita'   da   diporto,   moto  d'acqua  e  componenti  di  cui
all'allegato  I,  considerati  conformi  ai  corrispondenti requisiti
essenziali di cui all'allegato II;
    b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali
di cui all'allegato II, paragrafi B e C;
    c) motori  entrobordo  con  comando a poppa con scarico integrato
considerati  conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II,
paragrafi B e C.
  2. La marcatura CE di conformita', come indicato nell'allegato III,
deve  essere  apposta  in modo visibile, leggibile e indelebile sulle
unita'  da  diporto  e  sulle  moto  d'acqua  di  cui  al  punto  2.2
dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all'allegato I o
sul  loro  imballaggio  e  sui  motori  fuoribordo  ed entrobordo con
comando   a   poppa  con  scarico  integrato  di  cui  al  punto  1.1
dell'allegato  II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata
dal    numero    di   identificazione   dell'organismo   responsabile
dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII
e XIV.
  3.  E' vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati
dal  presente  capo  che  possano  indurre in errore i terzi circa il
significato  o  la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati
nel  presente  capo  o  sul loro imballaggio puo' essere apposto ogni
altro  marchio,  purche'  questo  non  limiti  la  visibilita'  e  la
leggibilita' della marcatura CE.
  4.  Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati
da  altre  direttive  relative  ad  aspetti  diversi  e che prevedano
l'apposizione  della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi
si  presumono  conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La
marcatura  CE  indica  che  il  prodotto  e'  conforme alle direttive
applicabili  o  alle  pertinenti  parti  delle stesse. In tale caso i
riferimenti  alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  devono
essere  riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformita' o
istruzioni  per  l'uso  che, in base a queste direttive, accompagnano
tali prodotti.

	        
	      
                               Art. 9.
                    Valutazione della conformita'
  1.  Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti
di  cui  all'articolo 4,  comma 1, il costruttore o il suo mandatario
stabilito  nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai commi
2,  3  e  4.  Per  le unita' da diporto, in caso di valutazione della
conformita' successiva alla costruzione, se ne' il costruttore ne' il
mandatario  stabilito nella Comunita' assumono la responsabilita' per
la  conformita'  del  prodotto  al  presente capo, questa puo' essere
assunta  da  una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita'
che  immette  il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la
propria  responsabilita'.  In  tale  caso  la  persona che immette il
prodotto  sul  mercato  o  lo  mette  in servizio deve presentare una
domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva
alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo
mette  in  servizio  deve  fornire  all'organismo  notificato tutti i
documenti   disponibili   ed  i  dati  tecnici  relativi  alla  prima
immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismo
notificato  esamina  il  singolo prodotto ed effettua calcoli e altre
valutazioni  per assicurarne la conformita' equivalente ai pertinenti
requisiti  di  cui  all'articolo  6.  In  tale  caso la targhetta del
costruttore  descritta  all'allegato II, punto 2.2, deve contenere la
dizione  «certificazione  successiva  alla  costruzione». L'organismo
notificato  redige  la  dichiarazione  di  conformita' concernente la
valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul
mercato  o  lo  mette  in  servizio  riguardo ai suoi obblighi. Detta
persona  redige  la  dichiarazione di conformita' di cui all'allegato
VIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero
distintivo del pertinente organismo notificato.
  2.  Per  quanto  riguarda  la  progettazione  e  la costruzione dei
prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il costruttore
di  unita' o il suo mandatario stabilito nella Comunita' espletano le
seguenti  procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D, di
cui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo A:
    a) per le categorie A e B:
      1)   per   le  unita'  con  scafo  di  lunghezza  compresa  tra
duevirgolacinque e dodici metri: controllo di fabbricazione interno e
prove  (modulo  AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (modulo
B)  di  cui  all'allegato  VI,  completato  dalla conformita' al tipo
(modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B
+ D, B + E, B + F, G, H;
      2)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24
metri:  esame  CE  del  tipo  (modulo  B),  di  cui  all'allegato VI,
completato  dalla conformita' al tipo (modulo C), di cui all'allegato
VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
    b) per la categoria C:
      1)   per   le  unita'  con  scafo  di  lunghezza  compresa  tra
duevirgolacinque  e  dodici  metri:  in  caso di rispetto delle norme
armonizzate  relative  ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II, paragrafo
A:  controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato
IV  o  controllo  di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui
all'allegato  V,  o  esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato
VI,   completato   dalla   conformita'  al  tipo  (modulo C)  di  cui
all'allegato  VII,  oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B +
F,  G, H; in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai
punti   3.2   e  3.3  dell'allegato  II  paragrafo  A:  controllo  di
fabbricazione  interno  e  prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o
esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla
conformita'  al  tipo  (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno
dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
      2)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24
metri:  esame  CE  del  tipo  (modulo  B)  di  cui  all'allegato  VI,
completato  dalla  conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato
VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
    c) per la categoria D:
      1)   per   le  unita'  con  scafo  di  lunghezza  compresa  tra
duevirgolacinque  e  ventiquattro  metri:  controllo di fabbricazione
interno   (modulo   A)   di   cui  all'allegato  IV  o  controllo  di
fabbricazione  interno  e  prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o
esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla
conformita'  al  tipo  (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno
dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
    d) per le moto d'acqua:
      1)  controllo  di  fabbricazione  interno  (modulo  A)  di  cui
all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo
AA)  di  cui  all'allegato  V,  o esame CE del tipo (modulo B) di cui
all'allegato  VI,  completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di
cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B
+ F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
    e) per i componenti di cui all'allegato I:
      1)  uno  dei  seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui
agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII.
  3.  Per  quanto  riguarda  le  emissioni  di  gas  di scarico per i
prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il costruttore
dei  motori  o  il suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano
l'esame  CE  del  tipo  (modulo B) di cui all'allegato VI, completato
dalla  conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure
uno  dei  seguenti  moduli:  B  +  D,  B + E, B + F, G, H di cui agli
allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
  4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche:
    a) per  i  prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
numeri  1)  e  2),  il  costruttore  dell'unita'  o il suo mandatario
stabilito nella Comunita' applicano:
      1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate
per  la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno
e  prove  (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di un unico
prodotto  (modulo G)  di  cui  all'allegato  XII  ovvero  la garanzia
qualita' totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
      2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il
rapporto  potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno
e  prove  (modulo  A)  di  cui  all'allegato  IV,  o  il controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o la
verifica  di  un  unico  prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII,
ovvero  la  garanzia  qualita'  totale (modulo H) di cui all'allegato
XIII;
      3)  se  per  la  valutazione  sono  utilizzati dati certificati
relativi all'unita' di riferimento, stabiliti conformemente al numero
1):   il  controllo  di  fabbricazione  interno,  modulo  A,  di  cui
all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti
supplementari,  modulo  AA, di cui all'allegato V o la verifica di un
unico  prodotto,  modulo  G,  di  cui  all'allegato XII o la garanzia
qualita' totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
    b) per  i  prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
numeri  3)  e 4), il costruttore della moto d'acqua o del motore o il
suo  mandatario  stabilito  nella Comunita' applicano il controllo di
fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato
V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII.
  5.  Le  avvertenze e le istruzioni d'uso, nonche' la documentazione
relativa  ai  mezzi  di  attestazione  di  conformita', devono essere
redatte anche nella lingua italiana.
  6.  Gli  organismi  di cui all'articolo 10 trasmettono al Ministero
delle  attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei
dinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 1.
  7.  Le spese per la valutazione della conformita' sono a carico del
richiedente.

	        
	      
                              Art. 10.
                     Organismi di certificazione
  1.   Possono  essere  autorizzati  ad  espletare  le  procedure  di
valutazione  di  conformita' di cui all'articolo 9, nonche' i compiti
specifici  per  i  quali  sono  stati  autorizzati,  i  soggetti  che
soddisfano  i  requisiti fissati con regolamento adottato con decreto
del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei trasporti. Con lo stesso regolamento e'
disciplinato il procedimento di autorizzazione.
  2.  I  soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero
delle  attivita'  produttive  che provvede, d'intesa con il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti, alla relativa istruttoria ed
alla  verifica  dei  requisiti.  L'autorizzazione  e'  rilasciata dal
Ministero  delle  attivita'  produttive, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data
di  presentazione  della  relativa  istanza; decorso tale termine, si
intende negata.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo'
essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui
al  comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi
o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo.
  4.  All'aggiornamento delle prescrizioni, nonche' all'aggiornamento
dei  requisiti  in  attuazione  di  norme comunitarie si provvede con
regolamento   adottato  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  di  concerto  con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
  5.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive e il Ministero delle
infrastrutture   e   dei   trasporti  vigilano  sull'attivita'  degli
organismi  autorizzati.  Il Ministero delle attivita' produttive, per
il   tramite   del  Ministero  degli  affari  esteri,  notifica  alla
Commissione   europea  e  agli  altri  Stati  membri  l'elenco  degli
organismi  autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed
ogni successiva variazione.
  6.  In  caso  di diniego della certificazione da parte di uno degli
organismi  di  cui  al  comma  1,  l'interessato puo' rivolgersi alle
amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che, entro sessanta
giorni,  procedono  di  intesa al riesame, comunicandone l'esito alle
parti, con conseguente addebito delle spese.
  7.  Le  spese  di  rilascio  dell'autorizzazione  sono a carico del
richiedente.  Le spese relative ai controlli successivi sono a carico
degli organismi autorizzati.

	        
	      
                              Art. 11.
               Vigilanza e verifica della conformita'
  1.  La  vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente
capo  e'  demandata  al  Ministero  delle  attivita'  produttive e al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, nell'ambito delle
rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.
  2.  Al  fine  di  verificare  la  conformita'  dei  prodotti di cui
all'articolo  4,  comma  1,  alle  prescrizioni del presente capo, le
amministrazioni  vigilanti  di  cui  al  comma 1  hanno  facolta'  di
disporre  verifiche  e  controlli mediante i propri uffici centrali o
periferici.
  3.  Gli  accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a
campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore,
i   grossisti,   gli   importatori,   i  commercianti  o  presso  gli
utilizzatori. A tale fine e' consentito:
    a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
    b)   l'acquisizione   di   tutte   le   informazioni   necessarie
all'accertamento;
    c) il  prelievo  temporaneo  e  a  titolo  gratuito di un singolo
campione per l'esecuzione di esami e prove.
  4.   Per   l'effettuazione   delle   eventuali  prove  tecniche  le
amministrazioni  di  cui  al  comma  1 possono avvalersi di organismi
tecnici  dello  Stato o di laboratori conformi alle norme della serie
EN   45000,   specificatamente   autorizzati  con  provvedimento  del
Ministero  delle  attivita'  produttive, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
  5.  Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, il
fabbricante,   o   il   suo   mandatario   stabilito  nel  territorio
comunitario,  predispongono  e mantengono a disposizione degli organi
di   vigilanza,   per   dieci   anni,   la   documentazione  indicata
nell'allegato IX.
  6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
56, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformita'
dei  prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni del
presente  capo, ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito
nel  territorio  comunitario,  o  al  responsabile dell'immissione in
commercio,  di  adottare  tutte le misure idonee a far venire meno la
situazione  di  non  conformita', fissando un termine non superiore a
trenta giorni.
  7.   Decorso   inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma  6,  le
amministrazioni  vigilanti  ordinano l'immediato ritiro dal commercio
dei  prodotti  di  cui  all'articolo  4,  comma 1, a cura e spese del
soggetto destinatario dell'ordine.
  8.  Nel  caso  di mancato adeguamento, il Ministero delle attivita'
produttive,  di  concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  adotta  le  misure atte a limitare o vietare l'immissione
del  prodotto  sul  mercato  o a garantire il ritiro dal commercio, a
spese  del  costruttore o del suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.

	        
	      
                              Art. 12.
                      Clausola di salvaguardia
  1.  Le  amministrazioni  vigilanti  di cui all'articolo 11, qualora
ritengano,  a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza
o  su  segnalazione  degli  organismi  di  cui all'articolo 10, che i
prodotti oggetto del presente capo, ancorche' recanti marcature CE ed
utilizzati  in  modo conforme alla loro destinazione, possano mettere
in  pericolo  la  sicurezza  e  la  salute  delle  persone,  i beni o
l'ambiente,  vietano  o  limitano  l'immissione  in  commercio  e  in
servizio  od  ordinano  il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti
stessi,  a  cura  e  spese  del soggetto destinatario dell'ordine, ed
adottano  di  intesa  ogni  altro  provvedimento  diretto ad evitarne
l'immissione  in  commercio  o  la  messa  in  servizio, informandone
immediatamente la Commissione europea.

	        
	      
                              Art. 13.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Possono  essere  messi in commercio o in servizio i prodotti di
cui  all'articolo  4,  comma  1,  che  siano  conformi alla normativa
vigente   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, con le seguenti modalita':
    a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4,
comma  1,  lettera  a),  nonche'  per  i  motori  ad  accensione  per
compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
    b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.

	        
	      
                              Art. 14.
                               Rinvio
  1.  Alla  progettazione  e  costruzione  delle  navi  da diporto si
applicano  le  disposizioni  del  libro secondo, titolo I, del codice
della  navigazione  e  del  libro  II,  titolo I, del regolamento per
l'esecuzione   del   codice   della  navigazione,  parte  navigazione
marittima.

	        
	      
Titolo II
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO
Capo I
Iscrizione delle unita' da diporto
                              Art. 15.
                       Registri di iscrizione
  1.  Le  navi  da  diporto  sono  iscritte  in registri tenuti dalle
Capitanerie  di  porto.  Le  imbarcazioni da diporto sono iscritte in
registri   tenuti   dalle   Capitanerie   di   porto,   dagli  uffici
circondariali   marittimi,   nonche'  dagli  uffici  provinciali  del
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri e per i sistemi informativi e
statistici  autorizzati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.  Il  modello  dei  registri  e'  approvato con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2.  Il  proprietario  di  un'imbarcazione  da diporto puo' chiedere
l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda.
  3.  Le  unita'  da  diporto  costruite  da  un soggetto privato per
proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o
singolo   costruttore  professionale,  possono  essere  iscritte  nei
registri   delle   imbarcazioni   da   diporto,   purche'  munite  di
attestazione  di  idoneita'  rilasciata da un organismo notificato ai
sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314.
  4.   Il   proprietario   dell'unita'  da  diporto  puo'  richiedere
all'ufficio  d'iscrizione  l'annotazione  della  perdita  di possesso
dell'unita' medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la
copia  conforme  della  denuncia di furto e restituendo la licenza di
navigazione.  Ove  il possesso dell'unita' sia stato riacquistato, il
proprietario  richiede  annotazione  all'ufficio  di  iscrizione, che
rilascia una nuova licenza di navigazione.

	        
	      
                              Art. 16.
         Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo
                      di locazione finanziaria
  1.   Le   unita'  da  diporto  utilizzate  a  titolo  di  locazione
finanziaria  con  facolta'  di  acquisto  sono  iscritte  a  nome del
locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla
licenza  di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data
di scadenza del relativo contratto.

	        
	      
                              Art. 17.
         Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi
                       alle unita' da diporto
  1.   Per   gli   effetti  previsti  dal  codice  civile,  gli  atti
costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della  proprieta'  o di altri
diritti  reali  su  unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi
del  presente  decreto  legislativo  sono resi pubblici, su richiesta
avanzata   dall'interessato,   entro   sessanta   giorni  dalla  data
dell'atto,   mediante   trascrizione   nei   rispettivi  registri  di
iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.
  2.  La  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione dei documenti per la
pubblicita',  rilasciata  dall'ufficio  di iscrizione, sostituisce la
licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
  3.  Accertata  una  violazione  in materia di pubblicita' di cui al
comma  1,  ne  e'  data  immediata  notizia all'ufficio di iscrizione
dell'unita' che, previa presentazione da parte dell'interessato della
nota  di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge,
nel  termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza
la  trascrizione.  Ove  l'interessato  non  vi  provveda  nel termine
indicato  l'ufficio  di iscrizione dispone il ritiro della licenza di
navigazione.
  4.   Per   gli  atti  costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della
proprieta'  o  di  altri  diritti  reali  di cui al comma 1, posti in
essere  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto
legislativo  si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro
novanta   giorni   dall'entrata   in   vigore  del  presente  decreto
legislativo  e  senza  l'applicazione  di  sanzioni,  alle necessarie
regolarizzazioni.

	        
	      
                              Art. 18.
              Iscrizione di unita' da diporto da parte
            di cittadini stranieri o residenti all'estero
  1.  Gli  stranieri  e  le societa' estere che intendano iscrivere o
mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nei
registri  di  cui  all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia,
devono  eleggerlo  presso  l'autorita' consolare dello Stato al quale
appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello
Stato  stesso  o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio
in  Italia,  al  quale  le  autorita'  marittime  o della navigazione
interna   possono   rivolgersi  in  caso  di  comunicazioni  relative
all'unita' iscritta.
  2.  L'elezione  di  domicilio  effettuata  ai sensi del comma 1 non
costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e,
se  nei  confronti  di  agenzia  marittima,  non  comporta  nomina  a
raccomandatario  marittimo  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge 4
aprile 1977, n. 135.
  3.   Il  rappresentante  scelto  ai  sensi  del  comma  1,  qualora
straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
  4.   I   cittadini  italiani  residenti  all'estero  che  intendano
iscrivere  o  mantenere  l'iscrizione delle unita' da diporto di loro
proprieta'  nei  registri  di  cui all'articolo 15 devono nominare un
proprio  rappresentante,  che  abbia domicilio in Italia, al quale le
autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in
caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.

	        
	      
                              Art. 19.
        Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
  1.  Per  ottenere  l'iscrizione  nei registri delle imbarcazioni da
diporto  il  proprietario deve presentare all'autorita' competente il
titolo  di  proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciata
dal  costruttore  o  da  un  suo  mandatario stabilito nel territorio
comunitario,   conforme   a   quanto   previsto  dall'allegato  VIII,
unitamente  all'attestazione  CE  del  tipo, ove prevista, nonche' la
dichiarazione   di   potenza  del  motore  o  dei  motori  entrobordo
installati a bordo.
  2.  Per  le  unita'  provenienti  da  uno Stato membro, dell'Unione
europea  munite  di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e'
aggiunto  il  certificato  di cancellazione dal registro ove l'unita'
era  iscritta  che,  se  riportante  i  dati  tecnici, sostituisce la
documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese  di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione
nei  registri,  il  certificato  di  cancellazione  e'  sostituito da
apposita  dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale
rappresentante.  Per  le  unita'  provenienti da uno Stato membro non
munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e'
sostituita   da  una  attestazione  di  idoneita'  rilasciata  da  un
organismo   tecnico  notificato  ai  sensi  dell'articolo 10,  ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e
successive modificazioni.
  3.  Qualora  il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta
in  uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione
nei  registri  nazionali,  in  luogo  del  titolo  di  proprieta'  e'
sufficiente  presentare  il certificato di cancellazione dal registro
comunitario  dal  quale  risultino  le  generalita'  del proprietario
stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.
  4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi
costruite,  immesse  in  commercio  o  messe in servizio in uno degli
Stati  membri  dell'area  economica europea (AEE) prima del 16 giugno
1998,  la  documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di
idoneita'  rilasciata  da  un  organismo  tecnico notificato ai sensi
dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

	        
	      
                              Art. 20.
          Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto
  1.  Il  proprietario  di  un'imbarcazione  da diporto puo' chiedere
l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima
immissione  in  servizio,  presentando  domanda  ad  uno degli uffici
detentori dei registri. Alla domanda e' allegata:
    a) copia  della  fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti
adempimenti   fiscali   e  degli  eventuali  adempimenti  doganali  e
contenente   le   generalita',   l'indirizzo   e  il  codice  fiscale
dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
    b) dichiarazione   di   conformita'   CE   unitamente   a   copia
dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
    c) dichiarazione  di  potenza  del motore o dei motori entrobordo
installati a bordo;
    d) dichiarazione   di  assunzione  di  responsabilita'  da  parte
dell'intestatario  della  fattura  per  tutti  gli  eventi  derivanti
dall'esercizio  dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del
titolo di proprieta' di cui al comma 2.
  2.   L'assegnazione   del   numero  di  immatricolazione  determina
l'iscrizione  dell'unita'  condizionata alla successiva presentazione
del  titolo  di  proprieta',  da  effettuare a cura dell'intestatario
della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione
stessa.  Contestualmente  all'iscrizione  sono  rilasciati la licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
  3.    Decorsi    sei   mesi   dall'assegnazione   del   numero   di
immatricolazione   senza  che  sia  stato  presentato  il  titolo  di
proprieta',   l'iscrizione   si  ha  per  non  avvenuta,  la  licenza
provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio
che  li  ha  rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare
domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.

	        
	      
                              Art. 21.
      Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri
  1.  Per  trasferire  ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da
diporto  e  le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o
un  suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di
iscrizione dell'unita'.
  2.  La  cancellazione  delle  unita'  da  diporto  dai  registri di
iscrizione puo' avvenire:
    a) per vendita o trasferimento all'estero;
    b) per demolizione;
    c) per  passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei
natanti;
    d) per passaggio ad altro registro;
    e) per perdita effettiva o presunta.

	        
	      
Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto
                              Art. 22.
           Documenti di navigazione e tipi di navigazione
  1.  I  documenti  di navigazione per le navi da diporto, rilasciati
dall'ufficio    che    detiene    il   relativo   registro   all'atto
dell'iscrizione, sono:
    a) la  licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle
acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
    b) il   certificato   di  sicurezza,  che  attesta  lo  stato  di
navigabilita'.
  2.  I  documenti  di  navigazione  per  le imbarcazioni da diporto,
rilasciati  dall'ufficio  che  detiene  il relativo registro all'atto
dell'iscrizione, sono:
    a) la  licenza  di navigazione che abilita al tipo di navigazione
consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate
nella  dichiarazione  di conformita', rilasciata dal costruttore o da
un  suo  mandatario  stabilito  nel  territorio  dell'Unione europea,
ovvero  da  attestazione  di  idoneita'  rilasciata  da  un organismo
notificato  ai  sensi  dell'articolo  10  o  autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
    b) il   certificato   di  sicurezza,  che  attesta  lo  stato  di
navigabilita'.
  3.  Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti
tipi di navigazione:
    a) imbarcazioni senza marcatura CE:
      1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
      2)  fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza
alcun limite nelle acque interne;
    b) imbarcazioni con marcatura CE:
      1)  senza  alcun limite, per la categoria di progettazione A di
cui all'allegato II;
      2)  con  vento  fino  a forza 8 e onde di altezza significativa
fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione
B di cui all'allegato II;
      3)  con  vento  fino  a forza 6 e onde di altezza significativa
fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione
C di cui all'allegato II;
      4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza
4  e  altezza  significativa  delle  onde  fino  a  0,3 metri, per la
categoria di progettazione D di cui all'allegato II.

	        
	      
                              Art. 23.
                       Licenza di navigazione
  1. La licenza di navigazione per le unita' da diporto e' redatta su
modulo  conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
  2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla
di  iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e
dell'apparato  motore,  il nome del proprietario, il nome dell'unita'
se  richiesto,  l'ufficio  di  iscrizione  e  il  tipo di navigazione
autorizzata,  nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati
il  numero  massimo  delle  persone trasportabili, gli eventuali atti
costitutivi,  traslativi  ed estintivi della proprieta' e degli altri
diritti  reali  di  godimento  e  di  garanzia  sull'unita',  nonche'
l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa.
  3.  La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono
mantenuti   a  bordo  in  originale  o  in  copia  autentica,  se  la
navigazione avviene tra porti dello Stato.
  4.  La  denuncia  di  furto  o  di smarrimento o di distruzione dei
documenti  prescritti,  unitamente  ad  un  documento  che attesti la
vigenza  della  copertura  assicurativa,  costituisce  autorizzazione
provvisoria  alla  navigazione  tra  porti nazionali per la durata di
trenta   giorni,   a  condizione  che  il  certificato  di  sicurezza
dell'unita' sia in corso di validita'.
  5.  Per  lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti
di  bordo  possono  essere  inviati al competente ufficio su supporto
informatico o per via telematica.
  6.  Le  navi  da diporto per le quali il procedimento di iscrizione
non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai
rispettivi  uffici  di  iscrizione  con  licenza  provvisoria  la cui
validita' non puo' essere superiore a sei mesi.

	        
	      
                              Art. 24.
                Rinnovo della licenza di navigazione
  1.  La  licenza  di  navigazione e' rinnovata in caso di cambio del
numero  e  della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche
del   tipo   e   delle   caratteristiche  principali  dello  scafo  e
dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
  2.  La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari
per  il  rinnovo  sostituisce la licenza di navigazione per la durata
massima di venti giorni.

	        
	      
                              Art. 25.
            Bandiera nazionale e sigle di individuazione
  1.  Le  imbarcazioni  e  le  navi  da diporto iscritte nei registri
espongono  la  bandiera  nazionale e sono contraddistinte dalla sigla
dell'ufficio  presso  cui  sono  iscritte e dal numero di iscrizione.
Dopo  il  numero  di  iscrizione  e' apposta la lettera D nel caso di
imbarcazioni  da  diporto  ovvero  il  gruppo  ND nel caso di navi da
diporto.
  2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unita' da
diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
  3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione
o  la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da
ogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
  4.  Il  proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unita' da
diporto  e'  tenuto  a  chiedere  preventivamente  il nulla osta alla
dismissione della bandiera.

	        
	      
                              Art. 26.
                      Certificato di sicurezza
  1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da
diporto  attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei
documenti  di  bordo.  Il  rilascio,  il  rinnovo  e la convalida del
certificato  di  sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro
delle    infrastrutture   e   dei   trasporti   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

	        
	      
                              Art. 27.
                         Natanti da diporto
  1.  I  natanti  di  cui  all'articolo 3,  comma 1, lettera d), sono
esclusi    dall'obbligo   dell'iscrizione   nei   registri   di   cui
all'articolo 15,  della licenza di navigazione di cui all'articolo 23
e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
  2.  I  natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei
registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il
regime giuridico.
  3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
    a) entro sei miglia dalla costa;
    b) entro   dodici   miglia  dalla  costa,  se  omologati  per  la
navigazione  senza  alcun  limite  o  se riconosciuti idonei per tale
navigazione   da   un   organismo   tecnico   notificato   ai   sensi
dell'articolo 10  ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto  1998,  n.  314;  in  tale  caso durante la navigazione deve
essere  tenuta  a  bordo  copia  del  certificato di omologazione con
relativa   dichiarazione  di  conformita'  ovvero  l'attestazione  di
idoneita' rilasciata dal predetto organismo;
    c) entro  un  miglio  dalla  costa,  i  natanti  denominati jole,
pattini,  sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela
con  superficie  velica non superiore a 4 metri quadrati, nonche' gli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
  4.  I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti
stabiliti  dalla  categoria  di  progettazione di appartenenza di cui
all'allegato II.
  5.  La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al
comma  3,  lettera  c),  sono disciplinate dalla competente autorita'
marittima e della navigazione interna.
  6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di
noleggio  per  finalita'  ricreative o per usi turistici di carattere
locale,  nonche'  di  appoggio  alle  immersioni  subacquee  a  scopo
sportivo  o  ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' della
loro  condotta,  con ordinanza della competente autorita' marittima o
della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.

	        
	      
                              Art. 28.
                         Potenza dei motori
  1.  Per  potenza  del  motore  si  intende  la  potenza  massima di
esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
  2.  Per  ogni  singolo  motore il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante   o   rivenditore  autorizzato  stabilito  nell'Unione
europea,  rilascia  la dichiarazione di potenza su modulo conforme al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di
bordo.

	        
	      
                              Art. 29.
                 Apparati ricetrasmittenti di bordo
  1.  Su  tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore
ai  ventiquattro  metri  e'  fatto  obbligo di installare un impianto
ricetrasmittente  in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le
norme stabilite dall'autorita' competente.
  2.  A  tutte  le  unita'  da  diporto con scafo di lunghezza pari o
inferiore  a  ventiquattro  metri,  che navigano a distanza superiore
alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno
di  un  apparato  ricetrasmittente  ad  onde  metriche  (VHF),  anche
portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
  3.  Tutti  gli  apparati  ricetrasmittenti  a bordo delle unita' da
diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo
e  dalle  ispezioni  ordinarie,  salvo  l'obbligo  di collaudo per le
stazioni  radioelettriche  per  mezzo  delle  quali  e' effettuato il
servizio  di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale
rappresentante,  rilascia una dichiarazione attestante la conformita'
dell'apparato  alla  normativa  vigente ovvero, se trattasi di unita'
proveniente  da  uno  Stato  non comunitario, alle norme di uno degli
Stati  membri  dell'Unione  europea o dello spazio economico europeo.
Gli  apparati  sprovvisti  della  certificazione  di conformita' sono
soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.
  4.   L'istanza   per   il   rilascio  della  licenza  di  esercizio
dell'apparato  radiotelefonico,  rivolta  all'autorita'  competente e
corredata   della   dichiarazione   di   conformita',  e'  presentata
all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
    a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
    b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
    c) alla     trasmissione     all'autorita'    competente    della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
  5.  La  licenza  provvisoria  di  esercizio  resta  valida  fino al
rilascio   della   licenza   definitiva;   la   licenza  e'  riferita
all'apparato  radiotelefonico  di bordo ed e' sostituita solo in caso
di sostituzione dell'apparato stesso.
  6.   La   domanda  per  il  rilascio  della  licenza  di  esercizio
dell'apparato   radiotelefonico   installato  a  bordo  dei  natanti,
corredata   della   dichiarazione   di   conformita',  e'  presentata
all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente
giurisdizione   sul  luogo  in  cui  il  richiedente  ha  la  propria
residenza.   Il   medesimo   ispettorato  provvede  ad  assegnare  un
indicativo  di  chiamata di identificazione, valido indipendentemente
dall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro
quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
  7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da
diporto  che  non  effettuano traffico di corrispondenza pubblica non
sono  soggetti  all'obbligo  di  affidamento  della  gestione  ad una
societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
  8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati
con   le  societa'  concessionarie  possono  essere  disdettati  alla
scadenza  nei  termini  stabiliti.  Copia  della  disdetta e' inviata
all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
di  atto  di  notorieta'  attestante  l'assunzione di responsabilita'
della   funzionalita'   dell'apparato   e   l'impegno  ad  utilizzare
l'apparato  stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
  9.   La  licenza  di  esercizio,  rilasciata  per  il  traffico  di
corrispondenza,  ha  validita'  anche  per l'impiego dell'apparato ai
fini della sicurezza della navigazione.
  10.  Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo'  disporre,  quando io
ritenga  opportuno  o su richiesta degli organi dell'amministrazione,
ispezioni  e  controlli  presso  i  costruttori,  gli  importatori, i
distributori e gli utenti.
  11.  Per  le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre
le dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazione
a  bordo  di  un  apparato elettronico per la rilevazione satellitare
della posizione.

	        
	      
                              Art. 30.
                       Manifestazioni sportive
  1.   In   occasione  di  manifestazioni  sportive,  preventivamente
comunicate  alle  autorita' competenti, organizzate dalle federazioni
sportive  nazionali  e  internazionali  o  da  organizzazioni da esse
riconosciute,  le  imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei
registri  di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi
possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
  2.  Le  stesse  deroghe  sono  estese anche alle imbarcazioni ed ai
natanti  di  cui  al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei
natanti  di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali
e'   necessaria  apposita  autorizzazione  rilasciata  dall'autorita'
marittima,  nonche'  alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a
manifestazioni  organizzate  dalla  Federazione italiana vela e dalla
Lega navale italiana.
  3.  Nel  corso  degli  allenamenti  deve  essere tenuta a bordo una
dichiarazione   del   circolo  di  appartenenza,  con  validita'  non
superiore  al  trimestre,  vistata  dall'autorita' competente nel cui
ambito  territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che
l'unita'  e'  destinata  ad  attivita'  agonistica  e che si trova in
allenamento con un determinato equipaggio.
  4.  Nelle  manifestazioni  sportive  e  negli  allenamenti suddetti
devono   essere   osservati   i   regolamenti   per  l'organizzazione
dell'attivita' sportiva delle federazioni di cui al comma 1.

	        
	      
                              Art. 31.
                       Navigazione temporanea
  1.  Per  navigazione  temporanea  si intende quella effettuata alla
scopo di:
    a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
    b) presentare  imbarcazioni  o  navi  da diporto al pubblico o ai
singoli interessati all'acquisto;
    c) trasferire   imbarcazioni  o  navi  da  diporto  da  un  luogo
all'altro    anche   per   la   partecipazione   a   saloni   nautici
internazionali.
  2.  Il  capo  del  circondario  marittimo  o  il  capo dell'ufficio
provinciale  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e per i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  o,  per le navi da diporto, il capo del compartimento
marittimo,  nella  cui  giurisdizione  l'impresa ha sede principale o
secondaria,  rilasciano  ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini  e  alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione
temporanea  per  le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei
prescritti  documenti  ovvero  abilitate  e provviste di documenti di
bordo  ed  a  loro  affidate  in  conto  vendita o per riparazioni ed
assistenza.
  3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita'
del titolare dell'autorizzazione.
  4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita
alla  navigazione  nei  limiti  consentiti  dalle  caratteristiche di
costruzione dell'unita' da diporto.
  5.  L'unita'  da  diporto  che  fruisce di tale autorizzazione deve
essere  comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di
lavoro  con  il  soggetto  intestatario  dell'autorizzazione medesima
abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'.
  6.  Le  unita'  che  effettuano  la  navigazione temporanea debbono
essere  munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di
navigazione  effettuata  e  per  garantire la sicurezza delle persone
presenti  a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario
dell'autorizzazione.

	        
	      
                              Art. 32.
             Autorizzazione alla navigazione temporanea
  1.  L'autorizzazione  alla  navigazione  temporanea  e'  rilasciata
previa presentazione dei seguenti documenti:
    a) copia  della  polizza  di assicurazione per la responsabilita'
civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
    b)  certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti
la  specifica  attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori
marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto
o di motori marini per il diporto.
  2.  L'autorizzazione  e'  rinnovabile ogni due anni con annotazione
sul documento originale.

	        
	      
                              Art. 33.
              Condizioni per la navigazione temporanea
  1.  Le  unita'  che  effettuano  la  navigazione temporanea debbono
essere  munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di
navigazione  effettuata  e  per  garantire la sicurezza delle persone
presenti  a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario
dell'autorizzazione.
  2.  Il  numero  delle  persone imbarcate durante la navigazione non
deve  essere  superiore  a  quello  consentito  dalle caratteristiche
dell'unita'.

	        
	      
Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio
                              Art. 34.
             Numero massimo delle persone trasportabili
                       sulle unita' da diporto
  1.  Per  le  navi  e  le  imbarcazioni  da diporto, l'autorita' che
rilascia  la  licenza  di  navigazione  annota sulla stessa il numero
massimo  delle  persone  trasportabili  sulla base dei dati riportati
nella documentazione tecnica presentata.
  2.  In  caso  di  imbarcazioni  da diporto aventi piu' categorie di
progettazione il numero massimo delle persone trasportabili e' quello
previsto   dal   costruttore   per   la  categoria  di  progettazione
corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
  3.  Per  i  natanti  da  diporto  il  numero  massimo delle persone
trasportabili e' documentato come segue:
    a) per  le  unita'  munite  di  marcatura CE, dalla targhetta del
costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5
dell'allegato II;
    b) per le unita' non munite di marcatura CE:
      1)  se  omologate,  da  copia del certificato di omologazione e
dalla dichiarazione di conformita' del costruttore;
      2)   se   non  omologate,  ai  sensi  del  regolamento  di  cui
all'articolo 65.

	        
	      
                              Art. 35.
            Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
                       delle unita' da diporto
  1.  E'  responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita'
da  diporto  verificare  prima  della partenza la presenza a bordo di
personale   qualificato   e   sufficiente  per  formare  l'equipaggio
necessario  per  affrontare la navigazione che intende intraprendere,
anche  in  relazione  alle  condizioni  meteo-marine  previste e alla
distanza da porti sicuri.

	        
	      
                              Art. 36.
     Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
  1.  A  giudizio  del comandante o del conduttore i servizi di bordo
delle  imbarcazioni  da  diporto  possono  essere  svolti anche dalle
persone  imbarcate in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il
sedicesimo  anno  di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e
il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
  2.  I  servizi  di  bordo  delle  navi  da  diporto sono svolti dal
personale  iscritto  nelle  matricole  della  gente  di  mare e della
navigazione interna.
  3.  I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono
essere  svolti  dalle  persone  imbarcate  sulle  navi  da diporto in
qualita'  di  ospiti,  purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di
eta'.
  4.  Al  personale appartenente alla gente di mare ed a quello della
navigazione  interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di
navi   da   diporto   avvalendosi   della  patente  nautica,  non  e'
riconosciuta  la navigazione compiuta solo agli effetti professionali
previsti  dal  codice della navigazione e dai relativi regolamenti di
esecuzione.

	        
	      
                              Art. 37.
          Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi
                    da diporto adibite a noleggio
  1.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  legislativo,  sono  stabiliti  i  titoli e le
qualifiche  professionali  per lo svolgimento dei servizi di bordo di
imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di noleggio.

	        
	      
                              Art. 38.
                        Ruolino di equipaggio
  1.  Qualora  si  intenda  imbarcare  sulle unita' da diporto, quali
membri  dell'equipaggio,  marittimi  iscritti  nelle  matricole della
gente   di   mare   o   della   navigazione   interna,   deve  essere
preventivamente  richiesto  dal proprietario all'autorita' competente
apposito  documento,  redatto in conformita' al modello approvato con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti ai fini
dell'iscrizione  dei  nominativi  del personale marittimo imbarcato e
per gli altri dati indicati nello stesso documento.

	        
	      
Capo IV
Obbligo di patente
                              Art. 39.
                           Patente nautica
  1.  La  patente  nautica  per  unita'  da  diporto di lunghezza non
superiore  a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in
relazione alla navigazione effettivamente svolta:
    a) per  la  navigazione  oltre  le  sei  miglia  dalla  costa  o,
comunque, su moto d'acqua;
    b) per  la  navigazione  nelle acque interne e per la navigazione
nelle  acque  marittime  entro sei miglia dalla costa, quando a bordo
dell'unita'  sia installato un motore avente una cilindrata superiore
a  750  cc  se  a  carburazione  a  due  tempi,  o  a  1.000  cc se a
carburazione  a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o
a  1.300  cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000
cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8
cv.
  2.  Chi  assume  il  comando  di una unita' da diporto di lunghezza
superiore  ai  ventiquattro  metri,  deve  essere  in  possesso della
patente per nave da diporto.
  3.  Per  il  comando  e  la  condotta  delle  unita'  da diporto di
lunghezza  pari  o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro
sei  miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motore
di  potenza  e  cilindrata  inferiori  a  quelle indicate al comma 1,
lettera  b),  e'  richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza
obbligo di patente:
    a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni;
    b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;
    c) aver  compiuto  quattordici anni di eta', per i natanti a vela
con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonche' per
le unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
  4.  Si  prescinde  dai  requisiti di eta' di cui al comma 3, per la
partecipazione  all'attivita'  di  istruzione svolta dalle scuole di'
avviamento  agli  sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e
dalla  Lega  navale  italiana,  ai  relativi allenamenti ed attivita'
agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la
responsabilita'   delle   scuole  ed  i  partecipanti  siano  coperti
dall'assicurazione  per  responsabilita'  civile  per i danni causati
alle persone imbarcate ed a terzi.
  5.  I  motoscafi  ad  uso  privato  di  cui  al regio decreto-legge
9 maggio  1932,  n.  813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n.
1884,  sono  equiparati,  ai  fini dell'abilitazione al comando, alle
unita' da diporto.
  6.  La  patente  nautica  si  distingue nelle seguenti categorie ed
abilita  al  comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto
indicate per le rispettive categorie:
    a) Categoria  A:  comando e condotta di natanti e imbarcazioni da
diporto;
    b) Categoria B: comando di navi da diporto;
    c) Categoria  C:  direzione  nautica di natanti e imbarcazioni da
diporto.

	        
	      
Capo V
Responsabilita' derivante dalla circolazione
delle unita' da diporto
                              Art. 40.
                       Responsabilita' civile
  1.   La  responsabilita'  civile  verso  i  terzi  derivante  dalla
circolazione  delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3,
e'  regolata  dall'articolo  2054  del  codice civile e si applica la
prescrizione  stabilita  dall'articolo  2947,  comma  2, dello stesso
codice.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  2054,  comma 3, del
codice  civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in
solido  con  il  proprietario  e,  in  caso di locazione finanziaria,
l'utilizzatore  dell'unita'  da diporto e' responsabile in solido con
il conducente in vece del proprietario.

	        
	      
                              Art. 41.
                     Assicurazione obbligatoria
  1.  Le  disposizioni  della  legge  24 dicembre  1969,  n.  990,  e
successive  modificazioni  si  applicano  alle unita' da diporto come
definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela
non dotate di motore ausiliario.
  2.  Le  disposizioni  della  legge  24 dicembre  1969,  n.  990,  e
successive   modificazioni,  si  applicano  ai  motori  amovibili  di
qualsiasi  potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono
applicati.
  3.  L'articolo  6  della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica
anche  ai  motori  muniti  di certificato di uso straniero o di altro
documento  equivalente  emesso  all'estero, che siano impiegati nelle
acque territoriali nazionali.

	        
	      
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE
DELLE UNITA' DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE
Capo I
Locazione di unita' da diporto
                              Art. 42.
                   Locazione e forma del contratto
  1.  La  locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale
una  delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento
dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato.
  2.  Con  l'unita'  da  diporto  locata,  il  conduttore esercita la
navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi.
  3.  Il  contratto  di  locazione delle imbarcazioni e delle navi da
diporto  e'  redatto  per  iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a
bordo in originale o copia conforme.
  4.  La  forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione
e' regolata dal comma 3.

	        
	      
                              Art. 43.
                       Scadenza del contratto
  1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende
rinnovato  ancorche',  spirato  il  termine  stabilito, il conduttore
conservi la detenzione dell'unita' da diporto.
  2.  Salvo  diversa  volonta' delle parti, nel caso di ritardo nella
riconsegna  per  fatto del conduttore per un periodo non eccedente la
decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo
a  liquidazione  di  danni  ma  al  locatore, per il periodo di tempo
eccedente  la  durata  del  contratto,  e' dovuto un corrispettivo in
misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

	        
	      
                              Art. 44.
                            Prescrizione
  1.  I  diritti  derivanti dal contratto di locazione si prescrivono
col  decorso  di  un  anno.  Il  termine  decorre  dalla scadenza del
contratto  o,  nel  caso  di  cui  al comma 2 dell'articolo 43, dalla
riconsegna dell'unita'.

	        
	      
                              Art. 45.
                        Obblighi del locatore
  1.  Il  locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con le
relative  pertinenze,  in  perfetta  efficienza, completa di tutte le
dotazioni  di  sicurezza,  munita  dei  documenti  necessari  per  la
navigazione   e   coperta   dall'assicurazione   di  cui  alla  legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

	        
	      
                              Art. 46.
                       Obblighi del conduttore
  1.  Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita' da diporto secondo le
caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in
conformita' alle finalita' di diporto.

	        
	      
Capo II
Noleggio
                              Art. 47.
                    Noleggio di unita' da diporto
  1.  Il  noleggio  di  unita' da diporto e' il contratto con cui una
delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere
a  disposizione  dell'altra  l'unita'  da  diporto per un determinato
periodo  da  trascorrere  a  scopo  ricreativo in zone marine o acque
interne  di  sua  scelta,  da fermo o in navigazione, alle condizioni
stabilite   dal   contratto.   L'unita'   noleggiata   rimane   nella
disponibilita'  del  noleggiante,  alle  cui  dipendenze  resta anche
l'equipaggio.
  2.  Il  contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e
delle  navi  da  diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' e
deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

	        
	      
                              Art. 48.
                      Obblighi del noleggiante
  1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da
diporto    in    perfetta    efficienza,   armata   ed   equipaggiata
convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita
dei  prescritti  documenti  e  coperta dall'assicurazione di cui alla
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in
favore  del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni
subiti  in  occasione  o  in dipendenza del contratto di noleggio, in
conformita'  alle  disposizioni  ed  ai  massimali  previsti  per  la
responsabilita' civile.

	        
	      
                              Art. 49.
                      Obblighi del noleggiatore
  1.  Nel  noleggio  di  unita'  da  diporto,  salvo  che  sia  stato
diversamente  pattuito,  il  noleggiatore  provvede  al combustibile,
all'acqua   ed   ai   lubrificanti  necessari  per  il  funzionamento
dell'apparato  motore  e  degli  impianti  ausiliari di bordo, per la
durata del contratto.

	        
	      
Capo III
Mediatore per le unita' da diporto
                              Art. 50.
            Ruoli dei mediatori per le unita' da diporto
  1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalita' di iscrizione
nel  ruolo  dei  mediatori  per le unita' da diporto, la formazione e
conservazione  del  ruolo,  le  cause  di  cancellazione  e  le norme
disciplinari.

	        
	      
                              Art. 51.
      Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore
  1.  L'iscrizione  nel  ruolo dei mediatori per le unita' da diporto
abilita  all'esercizio della professione in tutto il territorio della
Repubblica;  non  e'  ammessa  l'iscrizione  in  piu'  di  un  ruolo.
L'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della
professione, se non ad altro mediatore iscritto.

	        
	      
Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARA
                              Art. 52.
                           Cultura nautica
  1.  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nel  rispetto  delle  prerogative  costituzionali delle regioni, puo'
inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e
grado,  senza  nuovi  oneri  per  la finanza pubblica, l'insegnamento
della  cultura  nautica,  anche attraverso l'attivazione di specifici
corsi.  A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
collabora   alla   definizione   di   specifici  progetti  formativi,
avvalendosi  della  Lega  navale italiana, della Federazione italiana
della   vela,   delle  Amministrazioni  locali  interessate,  nonche'
attraverso gli istituti tecnici nautici.

	        
	      
Titolo V
NORME SANZIONATORIE
Illeciti amministrativi
                             Art. 53 (2)
              Violazioni commesse con unita' da diporto

  1.  Chiunque  assume  o  ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione  nautica di una unita' da diporto senza avere conseguito la
prescritta  abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento    di    una    somma    da   duemilasessantasei   euro   a
ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi
assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica
di  una  unita'  da  diporto senza la prescritta abilitazione perche'
revocata  o  non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e'
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
  ((  1-bis.  Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la
direzione  nautica  di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o
sotto  l'effetto  di  altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva
l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica
di  cui  all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui
al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti 29
luglio  2008,  n.  146,  e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e'
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. ))
  2.  Chiunque  assume  o  ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione  nautica  di  una  unita'  da  diporto con una abilitazione
scaduta,   ovvero   che  non  sia  in  regola  con  quanto  stabilito
all'articolo 17 in materia di trascrizione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da duecentosette euro a
milletrentatre euro.
  3.  Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree  marine  protette, chi nell'utilizzo di un'unita' da diporto non
osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento
legalmente  emanato  dall'autorita'  competente in materia di uso del
demanio  marittimo,  del mare territoriale e delle acque interne, ivi
compresi  i  porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di
regolamento  in  materia  di  sicurezza della navigazione e' soggetto
alla   sanzione   amministrativa   del  pagamento  di  una  somma  da
duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con
l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
  4.  Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non
osserva  una  disposizione  del  presente  decreto o un provvedimento
emanato  dall'autorita'  competente  in  base  al presente decreto e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquanta euro a cinquecento euro.
  5.  In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione
che  prevedono  sanzioni  amministrative,  l'utilizzatore a titolo di
locazione  finanziaria  e'  obbligato  in  solido  con l'autore delle
violazioni  al  pagamento  della somma da questi dovuta, se non prova
che la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.
  6.  Per le violazioni di cui (( ai commi 1 e 1-bis )) si applica la
sanzione  accessoria  della  sospensione della licenza di navigazione
per  trenta  giorni.  Il  periodo  di  sospensione  e riportato sulla
licenza di navigazione.
  ((  6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato
di  ubriachezza,  nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico
sono  determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. ))

	        
	      
                              Art. 54.
                Abusivo utilizzo dell'autorizzazione
                     alla navigazione temporanea
  1.  Chiunque  utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea
per  navigare  fuori  dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.

	        
	      
                              Art. 55.
      Esercizio abusivo delle attivita' di locazione, noleggio,
        appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento
                    della navigazione da diporto
  1.  Chiunque esercita le attivita' di locazione, noleggio, appoggio
per  le  immersioni  subacquee  ed  insegnamento della navigazione da
diporto  senza  l'osservanza  delle formalita' di cui all'articolo 2,
comma  2,  ovvero  utilizza  imbarcazioni  da  diporto  per attivita'
diverse  da  quelle  a  cui  sono  adibite, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei
a euro ottomiladuecentosessantatre.
  2.  Alla  stessa  sanzione  e'  soggetto  chiunque  non presenta la
dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

	        
	      
                              Art. 56.
   Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione
                        di unita' da diporto
  1.  Il  costruttore,  il  suo  mandatario  stabilito nel territorio
comunitario  o  il  responsabile  dell'immissione  in  commercio, che
pongono  in  commercio  o in servizio prodotti di cui all'articolo 4,
comma  1,  non  conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o di
cui  sia  stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12,
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da        euro       ventimilaseicentocinquantotto       a       euro
centoventitremilanovecentoquarantanove.
  2.  Il  costruttore  o  il  suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario  o  il responsabile dell'immissione in commercio, che non
ottemperino  agli  ordini  delle  amministrazioni  vigilanti  di  cui
all'articolo 11,  sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una  somma  da euro venticinquemilaottocentoventidue a
euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.
  3.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca reato, chiunque apponga
indebitamente  la  marcatura  CE  in  violazione  delle  disposizioni
dell'articolo 8,   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro
centoventitremilanovecentoquarantanove.
  4.  Chiunque  venda  prodotti  di  cui all'articolo 4, comma 1, non
conformi  alle  disposizioni  dettate dal titolo I, capo II, o di cui
sia  stata  accertata  la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro           ventimilaseicentocinquantotto          a          euro
centoventitremilanovecentoquarantanove.
  5.   Chiunque  installi  componenti  o  motori  non  conformi  alle
disposizioni  dettate  dal  titolo  I,  capo  II,  o di cui sia stata
accertata  la  pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e' punito con
la   sanzione   amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da
diecimilatrecentoventinove                   euro                   a
sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
  6.  Chiunque  violi  gli  obblighi di conservazione e di esibizione
della documentazione di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione
amministrativa      del     pagamento     di     una     somma     da
duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre
euro.  Le  amministrazioni  vigilanti  di cui all'articolo 11 possono
disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di
cui   all'articolo 4,   comma   1,   fino   alla   produzione   della
documentazione.

	        
	      
                             Art. 57 (1)
                      Rapporto delle violazioni

  1.  Per  gli  illeciti  amministrativi di cui al presente codice in
materia  di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevere
il  rapporto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1,  della legge 24
novembre 1981, n. 68, sono le Capitanerie di porto.
  2.   Ove  si  tratti  di  illeciti  amministrativi  in  materia  di
costruzione   e  progettazione  di  unita'  da  diporto,  l'autorita'
competente  emette  l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24
novembre  1981,  n.  689,  sentito  il  parere  delle amministrazioni
vigilanti  di  cui  all'articolo  11,  che  possono disporre indagini
supplementari.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Si  riporta,  in nota, il testo del comma 1 del presente articolo a
seguito dell'errata-corrige in G.U. 9/9/2005, n. 210:
1.  Per  gli  illeciti  amministrativi  di  cui al presente codice in
materia  di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevere
il  rapporto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1,  della legge 24
novembre 1981, n. (( 689 )), sono le Capitanerie di porto.
La suddetta modifica entra in vigore il 9/9/2005.

	        
	      
                           Art. 57-bis (2)
          ((Vendita e somministrazione dibevande alcoliche.
                      Inquinamento acustico ))

  ((  1.  Le  regioni  disciplinano,  con  proprio  provvedimento, la
vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la
stagione   balneare,  tenendo  in  maggiore  considerazione  le  aree
interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire
la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.
  2.  Con  lo  stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato
l'utilizzo  di  diffusori  altoparlanti  sui mezzi nautici durante la
stagione   balneare,   allo   scopo   di   contrastare   il  fenomeno
dell'inquinamento acustico. ))

	        
	      
Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 58.
                       Durata dei procedimenti
  1.  I  procedimenti  amministrativi relativi alle unita' da diporto
devono  essere  portati  a  termine  entro venti giorni dalla data di
presentazione della documentazione prescritta.
  2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di
rilascio  del  certificato  limitato di radiotelefonista per l'uso di
apparati  radiotelefonici  installati a bordo di navi di stazza lorda
inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a
60  watts,  di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le
poste  e  le  telecomunicazioni  in data 21 novembre 1956, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  in  data
23 febbraio  1957,  n.  50,  e  successive  modificazioni, qualora il
predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di
unita' da diporto.

	        
	      
                              Art. 59.
              Arrivi e partenze delle unita' da diporto
  1.  Le  unita' da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione
della  nota  di  informazioni  all'autorita'  marittima all'arrivo in
porto  e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto
stesso.

	        
	      
                              Art. 60.
                  Denuncia di evento straordinario
  1.  Se  nel  corso della navigazione o durante la sosta in porto si
sono  verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o
alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne
denuncia   all'autorita'  marittima  o  consolare  entro  tre  giorni
dall'arrivo  in  porto  con  le  modalita' di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2.  In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di
persone, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
  3.  Le  autorita'  di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad
investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

	        
	      
                              Art. 61.
       Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
  1.  In  caso  di  sinistro  concernente in modo esclusivo unita' da
diporto  non  adibite  ad  uso  commerciale, ove dal fatto non derivi
l'apertura  di  un  procedimento  penale,  l'inchiesta formale di cui
all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta soltanto ad
istanza degli interessati.

	        
	      
                              Art. 62.
      Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamente
                alla navigazione nelle acque interne
  1.  I  proprietari  di  imbarcazioni  da  diporto  non  iscritte  o
cancellate  dai  registri  delle  imbarcazioni  da  diporto in quanto
destinate   alla   sola   navigazione  nelle  acque  interne,  devono
provvedere  all'iscrizione  delle proprie unita' entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente codice. A tal fine,
qualora  l'interessato  non  sia  in  possesso  di  uno dei titoli di
proprieta',  puo'  essere presentata una dichiarazione sostitutiva di
atto  notorio  con  sottoscrizione  autenticata dal notaio o da altro
pubblico  ufficiale a cio' autorizzato, comprensiva dell'attestazione
che l'unita' ha navigato esclusivamente in acque interne.
  2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1
la  documentazione  tecnica puo' essere sostituita da un'attestazione
di   idoneita'   rilasciata  da  un  organismo  notificato  ai  sensi
dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto  1998,  n.  314,  qualora  l'unita'  sia  stata  immessa  in
commercio  o  messa  in  servizio in uno degli Stati membri dell'area
economica europea prima del 16 giugno 1998.
  3.  Le  imbarcazioni  da diporto di cui al comma 1, gia' iscritte e
cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere
nuovamente  iscritte  presso  lo  stesso  ufficio  sulla  base  della
documentazione  di  proprieta'  e  tecnica  agli  atti  del  predetto
ufficio.   L'ufficio   di   iscrizione   puo'   disporre,   a   spese
dell'interessato,  una visita di ricognizione dell'unita' da parte di
un  organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

	        
	      
                              Art. 63.
                  Tariffe per prestazioni e servizi
  1.  Alle  procedure  relative all'attestazione di conformita' delle
unita'  da  diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla
designazione  degli  organismi abilitati ad attestare la conformita',
alla  vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei
controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
  2.  Per  le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal
comma  1,  da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono
tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella
A  contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti
dalla  tabella  D  allegata  al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,
come  sostituita  dall'allegato 1  alla  legge 6 agosto 1991, n. 255.
Conseguentemente  le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella
3  allegata  alla  legge  1° dicembre  1986,  n.  870,  e  successive
modifiche,  si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi
diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
gli  importi  dei  diritti  e  dei  compensi  di  cui al comma 2 sono
aggiornati  ogni  due  anni  in  misura  pari  all'intera variazione,
accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie  di  operai  ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei
due anni precedenti.
  4.  Gli  introiti  derivanti  dai diritti e compensi previsti nella
tabella  A  contenuta  nell'allegato  XVI, affluiscono ad un apposito
capitolo  dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato,  per  essere  riassegnati,  fino al limite del venticinque per
cento,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un
fondo  istituito  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti  per  interventi  da  definire,  nei  limiti delle predette
risorse,   con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

	        
	      
                              Art. 64.
        Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento
                       delle patenti nautiche
  1.  L'ammissione  agli  esami  per  il  conseguimento delle patenti
nautiche  e'  subordinata  al  pagamento di un diritto commisurato al
costo  sostenuto  dall'amministrazione per la gestione delle relative
procedure.
  2.  L'ammontare  del  predetto diritto e' stabilito annualmente con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

	        
	      
                              Art. 65.
                      Regolamento di attuazione
  1.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con  le  amministrazioni  interessate, adotta, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un
decreto  ministeriale  al  fine  di  disciplinare, secondo criteri di
semplificazione   dei  procedimenti  amministrativi,  le  materie  di
seguito indicate:
    a) modalita'   di  iscrizione  nei  registri  delle  navi,  delle
imbarcazioni  da  diporto  e  delle  imbarcazioni  autocostruite, ivi
compresa  la  disciplina  relativa  alla iscrizione provvisoria delle
imbarcazioni e delle navi da diporto;
    b) procedure   relative   al   trasferimento   ad  altro  ufficio
dell'iscrizione  di  una unita' da diporto e formalita' relative alla
cancellazione dai registri delle unita' da diporto;
    c) disciplina  relativa  ai  casi  di  perdita  di possesso delle
unita' da diporto;
    d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle
imbarcazioni  e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della
licenza provvisoria alle navi da diporto;
    e) disciplina    del   regime   amministrativo   degli   apparati
ricetrasmittenti di bordo;
    f) disciplina  relativa  ai titoli abilitativi per il comando, la
condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa
l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento  della  patente  nautica, in particolare per le persone
disabili  e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di
consentire,  in  caso  di  caduta  in mare, oltre alla individuazione
della  persona,  la  disattivazione del pilota automatico e l'arresto
dei motori;
    g) sicurezza  della  navigazione  e  delle unita' da diporto, ivi
comprese  quelle  impiegate  in  attivita'  di noleggio o come unita'
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
    h) individuazione,  in  base  alle esigenze del territorio su cui
operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri
di  iscrizione,  degli  uffici  provinciali  del  Dipartimento  per i
trasporti  terrestri  e  per  i  sistemi informativi e statistici del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere
i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
    i) normativa  tecnica  per  i  motori  a  doppia alimentazione, a
benzina ed a gas di petrolio liquido;
    l)    disciplina    relativa    alla    procedura   di   rilascio
dell'autorizzazione  alla  navigazione  temporanea  e  condizioni  di
sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
    m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
  2.  Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

	        
	      
                              Art. 66.
                       Disposizioni abrogative
  1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice
sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a)  gli  articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice
della navigazione;
    b) gli  articoli 96,  97  e 98 del regolamento per la navigazione
interna,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 giugno 1949, n. 631;
    c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e
538  del  regolamento  per  l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione  marittima),  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
    d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni;
    e) la  legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
65;
    f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
    g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
    h) il  decreto-legge  16 giugno  1994,  n.  378,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1994,  n.  498,  e successive
modificazioni;
    i) gli  articoli dall'1  al  18,  20 e 21 del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
    l)  i  commi  8,  9,  10  dell'articolo  10  ed  il  comma  3-bis
dell'articolo   15   del   decreto-legge  21 ottobre  1996,  n.  535,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
  2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono
abrogati  i  commi  dall'1  al  7  dell'articolo 10 del decreto-legge
21 ottobre  1996,  n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 647.
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice e' soppresso
il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.

	        
	      
                              Art. 67.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 luglio 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              La   Malfa,  Ministro  delle  politiche
                              comunitarie
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Storace, Ministro della salute
                              Landolfi, Ministro delle comunicazioni
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

	        
	      
                                                           Allegato I
                             COMPONENTI
  1.  Protezione  antincendio  per motori entrobordo e entrobordo con
comando fuoribordo («sterndrive»).
  2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con
marcia innestata.
  3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando.
  4. Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante.
  5. Boccaporti e oblo' prefabbricati.

	        
	      
                                                          Allegato II
                        REQUISITI ESSENZIALI
                      Osservazione preliminare
  Ai  fini del presente allegato il termine «unita» designa le unita'
da diporto e le moto d'acqua.
A.  Requisiti  essenziali  di  sicurezza  per  la  progettazione e la
costruzione delle unita'.

  1. Categorie di progettazione delle unita'.

=====================================================================
                      |                      | Altezza significativa
                      |                      |delle onde da prendere
     Categoria di     |Forza del vento (Scala|in considerazione H1/3,
    progettazione     |      Beaufort)       |        metri)
=====================================================================
A {In alto mare}      |         > 8          |          > 4
---------------------------------------------------------------------
B {Al largo}          |        < = 8         |         < = 4
---------------------------------------------------------------------
C {In prossimita'     |                      |
della costa}          |        < = 6         |         < = 2
---------------------------------------------------------------------
D {In acque protette} |        < = 4         |        < = 0,3

  Definizioni:
    A.  In alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la
forza  del  vento  puo'  essere  superiore  ad  8  (Scala Beaufort) e
l'altezza  significativa delle onde superiore a 4 m, ma ad esclusione
di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti.
    B.  Al  largo:  progettate per crociere d'altura, in cui la forza
del  vento  puo' essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde
puo' raggiungere 4 m.
    C.  In  prossimita' della costa: progettate per crociere in acque
costiere,  grandi  baie,  estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del
vento  puo' essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde puo'
raggiungere 2 m.
    D.  In  acque protette: progettate per crociere in acque costiere
riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza del
vento  puo' essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde puo'
raggiungere 0,3 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5
m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio.
  Le unita' da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate
e  costruite  conformemente  a  questi  parametri per quanto riguarda
stabilita',   galleggiamento   e   gli   altri  pertinenti  requisiti
essenziali  elencati  nel presente allegato II e per essere dotate di
buone caratteristiche di manovrabilita'.

2. Requisiti generali.
  I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) devono essere
conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro
applicabili.
  2.1. Identificazione dell'unita'.
  Ogni  unita'  reca  una marcatura con il numero di identificazione,
comprendente le seguenti informazioni:
    codice del costruttore;
    Paese di costruzione;
    numero di serie unico;
    anno di costruzione;
    anno del modello.
  La  norma  armonizzata  pertinente  fornisce  i  dettagli  di  tali
requisiti.
  2.2. Targhetta del costruttore.
  Ogni  unita'  da  diporto:  reca  una  targhetta  fissata  in  modo
inamovibile,  separata  dal  numero  d'identificazione  dello  scafo,
contenente le seguenti informazioni:
    nome del costruttore;
    marcatura «CE» (vedi allegato III);
    categoria di progettazione di cui al punto 1;
    portata  massima  consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6
escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
    numero  di  persone  raccomandate  dal  fabbricante  per  il  cui
trasporto l'unita' da diporto e' stata concepita.
  2.3.  Protezioni  contro  la  caduta  in  mare e mezzi di rientro a
bordo.
  A  seconda  della  categoria di progettazione, le unita' da diporto
sono  progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in
mare e da facilitare il rientro a bordo.
  2.4. Visibilita' a partire dalla posizione principale di governo.
  In  condizioni  normali  di uso, (velocita' e carico), la posizione
principale  di  governo  nelle unita' da diporto a motore consente al
timoniere una buona visibilita' a 360°.
  2.5. Manuale del proprietario.
  Ogni unita' da diporto e' fornita di un manuale del proprietario in
lingua  italiana  e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui e'
commercializzata.  Detto manuale dovra' piu' particolarmente attirare
l'attenzione  sui  rischi di incendio e di allagamento e conterra' le
informazioni  elencate ai punti 2.2, 3.6 e 4, nonche' i dati relativi
al peso a vuoto dell'unita' da diporto in chilogrammi.

3. Resistenza e requisiti strutturali.
  3.1. Struttura.
  La  scelta  e la combinazione dei materiali e la costruzione devono
assicurare  all'unita'  da  diporto  una resistenza adatta da tutti i
punti di vista. Particolare attenzione si prestera' alla categoria di
progettazione  di  cui  al punto 1 e alla portata massima consigliata
dal costruttore di cui al punto 3.6.
  3.2. Stabilita' e bordo libero.
  L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero adatti alla
categoria  di  progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima
consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6.
  3.3. Galleggiabilita'.
  L'unita'   da   diporto   e'   costruita   in   modo  da  garantire
caratteristiche  di  galleggiabilita'  adeguate alla sua categoria di
progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliata
dal  costruttore,  di  cui  al  punto 3.6. Tutte le unita' da diporto
multiscafo  abitabili  devono  essere progettate in modo da avere una
sufficiente   galleggiabilita'  per  restare  a  galla  in  posizione
rovesciata.  Le unita' da diporto inferiori a 6 metri, sono munite di
una riserva di galleggiabilita' per consentire loro di galleggiare in
caso  di  allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro
categoria di progettazione.
  3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura.
  Le   aperture  nello  scafo,  nel  ponte  (o  nei  ponti)  e  nella
sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unita'
da  diporto  e  la  sua  resistenza agli agenti atmosferici quando si
trovano  in  posizione  chiusa.  Finestrature,  oblo'  e portelli dei
boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro
posizione specifica, nonche' alle eventuali punte di carico applicate
dalla  massa  delle  persone  che si muovono in coperta. Le tubazioni
attraversanti  lo  scafo,  progettate  per consentire il passaggio di
acqua  dentro  o  fuori  dello  scafo,  al  di  sotto  della linea di
galleggiamento  corrispondente  alla  portata massima consigliata dal
costruttore, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente
accessibili.
  3.5. Allagamento.
  Tutte  le  unita'  da diporto sono progettate in modo da ridurre al
minimo  il  rischio  di  affondamento.  Occorre riservare particolare
attenzione:
    ai  pozzetti  e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre
di   altri   mezzi  efficaci  per  impedire  all'acqua  di  penetrare
all'interno dell'unita' da diporto;
    agli impianti di ventilazione;
    all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.
  3.6. Portata massima consigliata dal costruttore.
  La  portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua,
provviste,  attrezzi  vari  e  persone (in chilogrammi)] per la quale
l'unita'  da  diporto e' stata progettata, e' determinata in funzione
della  categoria  di  progettazione (punto 1), della stabilita' e del
bordo libero (punto 3.2), della galleggiabilita' e del galleggiamento
(punto 3.3).
  3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio.
  Tutte  le  unita'  da diporto delle categorie A e B, nonche' quelle
appartenenti  alle  categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri
sono  munite  di  uno  o piu' alloggiamenti per una o piu' zattere di
salvataggio  sufficientemente  capienti  per  contenere  il numero di
persone  raccomandato  dai fabbricanti che, secondo la progettazione,
possono  trovarsi  a  bordo durante la navigazione. Gli alloggiamenti
sono di pronto accesso in qualsiasi momento.
  3.8. Evacuazione.
  Tutte  le  unita'  da  diporto  multiscafo  abitabili  di lunghezza
superiore  a 12 metri sono munite di un mezzo di evacuazione efficace
in  caso  di  rovesciamento.  Tutte  le  unita' da diporto multiscafo
abitabili  sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di
incendio.
  3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio.
  A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche,
tutte  le  unita'  da  diporto sono munite di uno o piu' attacchi per
punti   d'ancoraggio  o  di  altro  dispositivo  atto  a  reggere  in
condizioni  di  sicurezza  i  carichi di ancoraggio, di ormeggio e di
rimorchio.

4. Caratteristiche di manovra.
  4.1.  Il  costruttore  provvede  affinche'  le  caratteristiche  di
manovra  dell'unita'  da  diporto  con  il motore piu' potente per il
quale   l'unita'   da   diporto   e'  progettata  e  costruita  siano
soddisfacenti.  In  conformita'  della  norma  armonizzata la potenza
massima  nominale  di tutti i motori destinati alle unita' da diporto
deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario.

5. Requisiti relativi ai componenti e alla loro installazione.
  5.1. Motori e compartimenti motore.
  5.1.1. Motore entrobordo.
  Tutti  i  motori  entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato
dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il
rischio  di  incendi  o di propagazione di incendi nonche' i pericoli
derivanti  da  fumi  tossici,  calore, rumore o vibrazioni nei locali
alloggio.  Le  parti  del  motore  e gli accessori che richiedono una
frequente  ispezione  e/o manutenzione sono facilmente accessibili. I
materiali  isolanti  posti  all'interno dei compartimenti motore sono
incombustibili.
  5.1.2. Ventilazione.
  Il  vano  motore  deve  essere  ventilato.  E'  necessario  evitare
l'ingresso di acqua nel vano motore attraverso le prese d'aria.
  5.1.3. Parti esposte.
  Le  parti  esposte  del  motore  in  movimento  o calde che possono
causare  lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, a
meno  che il motore non sia gia' rinchiuso o comunque isolato nel suo
vano.
  5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo.
  Tutte  le  unita' da diporto munite di motori fuoribordo dispongono
di un dispositivo atto ad impedire l'avviamento del motore con marcia
inserita, tranne il caso in cui:
    a) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;
    b) il  motore  disponga  di  un  dispositivo  di strozzamento che
limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.
   5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente.
  Le  moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di
arresto  del  motore  o  con un dispositivo automatico che obbliga il
veicolo  a  descrivere  un  movimento circolare in avanti a velocita'
ridotta  quando  il  conducente  scende deliberatamente dall'unita' o
cade in acqua.
  5.2. Sistemi di alimentazione del carburante.
  5.2.1. Considerazioni generali.
  I  dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio,
sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in
modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.
  5.2.2. Serbatoi di carburante.
  I  serbatoi,  le  tubazioni  e le manichette per il carburante sono
posti  in  una  posizione  sicura  e separati o protetti da qualsiasi
fonte  significativa  di  calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro
sistemi  di  costruzione sono adatti alla loro capacita' e al tipo di
carburante.  Tutti  gli  spazi  contenenti  i serbatoi debbono essere
ventilati.  La  benzina  viene conservata in serbatoi che non formino
parte integrante dello scafo e siano:
    a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione;
    b) isolati dai locali di alloggio.
  Il  gasolio  puo'  essere  conservato  in  serbatoi  facenti  parte
integrante dello scafo.
  5.3. Impianto elettrico.
  Gli  impianti  elettrici  sono  progettati  e installati in modo da
garantire   un  funzionamento  corretto  dell'unita'  da  diporto  in
condizioni  di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio
e   di   elettrocuzione.   Particolare  attenzione  e'  rivolta  alla
protezione  dai  sovraccarichi  e dai cortocircuiti di tutte le reti,
fatti  salvi  i  circuiti  di  accensione  del  motore, alimentate da
batterie.   Deve   essere  garantita  una  ventilazione  per  evitare
l'accumulo  di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime
sono assicurate fermamente e protette dalle infiltrazioni d'acqua.
  5.4. Sistema di governo.
  5.4.1. Considerazioni generali.
  I  sistemi  di  governo sono progettati, costruiti ed installati in
modo   da  garantire  la  trasmissione  delle  forze  di  governo  in
condizioni di funzionamento prevedibili.
  5.4.2. Dispositivi di emergenza.
  Le  unita'  da  diporto  a  vela e le unita' da diporto con un solo
motore entrobordo dotate di sistemi di governo con comando a distanza
sono munite di dispositivi di emergenza per il governo dell'unita' da
diporto a velocita' ridotta.
  5.5. Impianto del gas.
  Gli  impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di
vapore  e vengono progettati ed installati in modo da evitare perdite
ed  il  rischio  di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I
materiali  ed  i  componenti  sono  adatti  al  tipo specifico di gas
utilizzato   per   resistere   alle  sollecitazioni  ed  agli  agenti
incontrati  in  ambienti  marino.  Ciascun  apparecchio  e' munito di
dispositivo  di  sicurezza  contro  lo spegnimento della fiamma. Ogni
apparecchio  che  consuma  gas  deve  essere  alimentato  da  un ramo
distinto  del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere
controllato  da  un  dispositivo  di  chiusura  separato. Deve essere
prevista  una  ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad
eventuali  perdite  di  prodotti  di  combustione. Tutte le unita' da
diporto   aventi  un  impianto  del  gas  fisso  sono  dotate  di  un
compartimento   isolato   per   contenere  le  bombole  del  gas.  Il
compartimento  e'  isolato  dai  locali di alloggio, accessibile solo
dall'esterno  e  ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga
di  gas  sia  convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono
collaudati dopo l'installazione.
  5.6. Protezione antincendio.
  5.6.1. Considerazioni generali.
  Il  tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unita'
da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del
fuoco.  E'  riservata particolare attenzione all'ambiente circostante
gli  apparecchi  a  fiamma  libera,  le  zone  calde  o i motori e le
macchine  ausiliarie,  ai traboccamenti di olio e di carburante, alle
conduttore  di  olio  e  carburante  non  ricoperte  ed e' evitata la
presenza  di  fili  elettrici  al  di  sopra  delle parti calde delle
macchine.
  5.6.2. Attrezzatura antincendio.
  L'unita'  e'  fornita di un'attrezzatura antincendio adatta al tipo
di   rischio   o   la  posizione  e  la  capacita'  dell'attrezzatura
antincendio  adatta al tipo di rischio sono indicate. Le imbarcazioni
non   sono  messe  in  servizio  finche'  non  sia  stata  installata
l'appropriata  attrezzatura  antincendio. I vani dei motori a benzina
sono  protetti  con  un  sistema  estintore  che  consenta di evitare
l'apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono
fissati  in  punti facilmente accessibili ed uno e' collocato in modo
da  poter  essere  facilmente raggiunto dalla posizione principale di
governo dell'unita'.
  5.7. Fanali di navigazione.
  Laddove  installati, i fanali di navigazione devono essere conformi
alla  regolamentazione COL REG 1972, quale successivamente modificata
o CEVNI, a seconda dei casi.
  5.8.  Prevenzione  dello  scarico  e  impianti  che  consentono  di
trasferire i rifiuti a terra.
  Le  unita' sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale
fuori bordo di sostanze inquinanti (olio, carburante, ecc.).
  Le unita' fornite di servizi igienici devono essere munite:
    a) di serbatoi, oppure
    b) di dispositivi che consentono l'installazione di serbatoi.
  Le  unita'  dotate  di  serbatoi  installati  permanentemente  sono
fornite di una connessione di scarico standard per consentire ai tubi
degli  impianti  di  scarico  di  essere  collegati alla tubazione di
scarico  dell'imbarcazione.  Inoltre i tubi destinati all'evacuazione
dei  rifiuti  umani  attraversanti  lo scafo debbono essere dotati di
valvole che ne consentano la chiusura a tenuta stagna.

B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei
motori di propulsione.
  I   motori  di  propulsione  devono  essere  conformi  ai  seguenti
requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico.

1. Identificazione del motore.
  1.1. Su ogni motore figurano chiaramente le informazioni seguenti:
    marchio  commerciale  o  nome  commerciale  del  costruttore  del
motore;
    tipo del motore, famiglia del motore, se del caso;
    un numero di identificazione unico del motore;
    la marcatura CE, nei casi previsti dall'art. 8.
  1.2.  Le  diciture  suddette devono essere chiaramente leggibili ed
indelebili  e  rimanere  tali  per  la durata normale d'esercizio del
motore.  Se sono utilizzate etichette o targhette, esse devono essere
apposte  in  modo  da  rimanere  fissate  per  la  durata  normale di
esercizio  del  motore  e  da  non  poter essere rimosse senza essere
distrutte o cancellate.
  1.3.  Le  diciture  suddette devono essere apposte in una parte del
motore necessaria per il suo normale funzionamento e che abitualmente
non  richiedono una sostituzione per tutta la durata di esercizio del
motore.
  1.4. Le diciture suddette devono essere collocate in modo da essere
immediatamente  visibili da una persona normale dopo che il motore e'
stato  assemblato  con  tutti  i  componenti  necessari  per  il  suo
funzionamento.

2. Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico.
  I  motori  di  propulsione  devono  essere  progettati, costruiti e
assemblati  in  modo  tale  che, se correttamente installati e in uso
normale,  le  loro  emissioni non superino i valori limite risultanti
dalla tabella seguente:

                              Tabella 1

               ---->   Vedere tabella a pag. 26  <----

  A,  B  e  n  sono  valori costanti indicati nella tabella, PN e' la
potenza  nominale  del  motore in kW e le emissioni di gas di scarico
sono   misurate   conformemente   alla   norma   armonizzata  EN  ISO
8178-1:1996.
  Per  i motori di potenza superiore a 130 kW sono utilizzati i cicli
di funzionamento E3 (IMO) o ES (nautica da diporto).
  I carburanti di riferimento da utilizzare per le prove di emissione
per  i  motori alimentati a benzina o a diesel sono specificati nella
direttiva  98/69/CE,  (allegato  IX,  tabelle  1  e 2) e per i motori
alimentati  con  gas  di  petrolio  liquefatto sono specificati nella
direttiva 98/77/CE.

3. Durata.
  Il costruttore del motore fornisce istruzioni per l'installazione e
la  manutenzione  del  motore che, se applicate, devono consentire al
motore  di  mantenersi  conforme  ai limiti di cui sopra per tutta la
durata normale di esercizio del motore e in condizioni d'uso normali.
  Queste  informazioni  sono  ottenute  dal  costruttore  del  motore
effettuando  preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli
di  funzionamento  normali,  e  calcolando l'usura dei componenti; in
questo  modo  il  costruttore  potra'  predisporre  e  pubblicare  le
istruzioni  per  la  manutenzione con tutti i nuovi motori immessi in
commercio per la prima volta.
  La durata normale dei motori e' considerata la seguente:
    a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o
senza  scarico  integrato:  480  ore  o  10  anni (la prima di queste
eventualita' a verificarsi);
    b) per  i motori di moto d'acqua: 350 ore o cinque anni (la prima
di queste eventualita' a verificarsi);
    c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste
eventualita' a verificarsi).

4. Manuale del proprietario.
  Con ogni motore e' fornito un «manuale del proprietario» redatto in
lingua  italiana  e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui e'
commercializzato. Il manuale deve:
    a) fornire  istruzioni  per  l'installazione  e  la  manutenzione
necessarie  per  il  corretto  funzionamento  del  motore  secondo  i
requisiti di cui al paragrafo 3 (durata);
    b) specificare  la potenza del motore misurata conformemente alla
norma armonizzata.

C. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.
  Le  unita' da diporto con motore entrobordo o motore entrobordo con
comando  a  poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori
fuoribordo  e  i  motori  entrobordo  con comando a poppa con scarico
integrato  devono  essere  conformi  ai seguenti requisiti essenziali
relativi alle emissioni acustiche.

1. Livelli di emissione acustica.
  1.1.  Le  unita'  da diporto con motore entrobordo o entrobordo con
comando  a  poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori
fuoribordo  e  i  motori  entrobordo  con comando a poppa con scarico
integrato  sono  progettati,  costruiti  e  assemblati in modo che le
emissioni  acustiche misurate conformemente alla prova definita nella
norma armonizzata EN ISO 14509, non superino i valori limite indicati
nella tabella seguente:
                              Tabella 2

=====================================================================
                               |    Livello massimo di pressione
Potenza di ciascun motore in kW|       sonora = LpASmax in dB
=====================================================================
PN < = 10                      |                 67
---------------------------------------------------------------------
10 < PN < = 40                 |                 72
---------------------------------------------------------------------
PN > 40                        |                 75

  PN  =  potenza nominale del motore in kWh alla velocita' nominale e
LpASmax  =  livello  massimo di pressione sonora in dB. Per le unita'
con  due  o  piu'  motori di qualsiasi tipo puo' essere applicata una
tolleranza di 3 dB.
  1.2.  In  alternativa  alle prove di misura del suono, le unita' da
diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza
scarico  integrato,  sono  considerate conformi ai requisiti relativi
alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a &60; 1,1
e un rapporto potenza/dislocamento pari a &60; 40 e se il motore e il
sistema  di scarico sono installati conformemente alle specifiche del
costruttore del motore.
  1.3.  Il  «numero  di  Froude»  e' calcolato dividendo la velocita'
massima  dell'imbarcazione  V  (m/s)  per  la  radice  quadrata della
lunghezza  della  linea al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per la
costante gravitazionale (g = 9,8 m/s2).
  Fn = V/ radice quadrata di (g.Lwl).
  Il   «rapporto  potenza/dislocamento»  e'  calcolato  dividendo  la
potenza del motore P (kW) per il dislocamento dell'imbarcazione D (t)
= P/D.
  1.4. Quale ulteriore alternativa alle prove di misura del suono, le
unita'  da  diporto  con motore entrobordo o entrobordo con comando a
poppa,   senza   scarico  integrato,  sono  considerate  conformi  ai
requisiti  relativi  alle  emissioni  acustiche  se i loro principali
parametri  di progettazione sono identici o compatibili con quelli di
una  unita'  di  riferimento  certificata  rispetto  alle  tolleranze
specificate nella norma armonizzata.
  1.5.   Per   «unita'  di  riferimento  certificata»  s'intende  una
specifica  combinazione  scafo/motore  entrobordo  o  entrobordo  con
comando  a  poppa, senza scarico integrato, di cui e' stata accertata
la  conformita'  ai  requisiti  relativi  alle  emissioni  acustiche,
misurata  conformemente  al  punto  1.1.,  e  per  la  quale  tutti i
principali  parametri  di progettazione e le misure di livello sonoro
appropriati sono stati inclusi successivamente nell'elenco pubblicato
delle unita' di riferimento certificate.

2. Manuale del proprietario.
  Per  le  unita'  da  diporto con motore entrobordo o entrobordo con
comando  a  poppa con o senza scarico integrato e le moto d'acqua, il
manuale  del  proprietario di cui all'allegato II, paragrafo A, punto
2.5, comprende le informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il
dispositivo  di  scarico  in  una  condizione  che,  nella misura del
possibile,  garantira'  la  conformita'  ai  valori  limite di rumore
specificati nell'uso normale.
  Per  i  motori  fuoribordo,  il  manuale  del  proprietario  di cui
all'allegato  II,  paragrafo  B,  punto  4,  fornisce  le  istruzioni
necessarie  per mantenere il motore fuoribordo in una condizione che,
nella  misura  del  possibile,  garantira'  la  conformita' ai valori
limite di rumore specificati nell'uso normale.».

	        
	      
                                                         Allegato III
                           MARCATURA «CE»
  La  marcatura  «CE» di conformita' e' costruita dalle iniziali «CE»
secondo il simbolo grafico che segue:

               ---->   Vedere marchio a pag. 28  <----

  In  caso  di  riduzione  o  di  ingrandimento della marcatura «CE»,
dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico di cui
sopra.
  Le  dimensioni  verticali  dei  vari  elementi della marcatura «CE»
devono  essere  sostanzialmente le stesse, comunque non inferiori a 5
mm.
  La   marcatura  «CE»  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo  notificato,  qualora  esso  intervenga  nel controllo
della produzione.

	        
	      
                                                          Allegato IV
            CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A)
  1.  Il  fabbricante  o il suo mandatario stabilito nella Comunita',
che  soddisfa  gli  obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara
che  i  prodotti  soddisfano  i  requisiti  del  presente decreto. Il
fabbricante  o  il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la
marcatura  «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta
di conformita' (vedi allegato VIII).
  2.  Il  fabbricante  prepara la documentazione tecnica descritta al
punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
la  tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a fini
ispettivi,  per  dieci  anni  dall'ultima  data  di fabbricazione del
prodotto.  Nel  caso  in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario
siano  stabiliti  nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione
la   documentazione   tecnica   incombe   alla  persona  responsabile
dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
  3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di  valutare  la
conformita'  del  prodotto  ai  requisiti  del presente decreto; deve
comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,
la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
  4.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  conserva  copia  della
dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica.
  5.  Il  fabbricante  prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla
documentazione  tecnica  di  cui  al  paragrafo  2 e ai requisiti del
presente decreto.

	        
	      
                                                           Allegato V
       CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo AA)
  Questo   modulo   e'   costituito   dal  modulo  A,  come  indicato
nell'allegato IV, oltre che dai seguenti requisiti supplementari:
A. Progettazione e costruzione.
  Su   una   o  piu'  unita'  rappresentative  della  produzione  del
costruttore vengono eseguite una o piu' delle seguenti prove, calcoli
equivalenti  o  controlli  da  parte del costruttore stesso o per suo
conto:
    a) prova  di  stabilita' conformemente al punto 3.2 dei requisiti
essenziali (allegato II, paragrafo A);
    b) prova  delle caratteristiche di galleggiabilita' conformemente
al punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A).
  Disposizioni comuni ad entrambi le varianti: queste prove o calcoli
o  controlli  devono  essere  eseguiti sotto la responsabilita' di un
organismo notificato a scelta del costruttore.
B. Emissioni acustiche.
  Per  le  unita'  da  diporto  dotate  di motore entrobordo o motore
entrobordo  con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto
d'acqua:
    su  una  o  piu'  unita'  rappresentative  della  produzione  del
costruttore   di   unita',   le  prove  d'emissione  sonora  definite
nell'allegato  II C sono eseguite dal costruttore di unita', o in suo
nome,  sotto  la  responsabilita' di un organismo notificato a scelta
del costruttore.
  Per  i  motori  fuoribordo  e per i motori entrobordo con comando a
poppa con scarico integrato:
    su  una  o  piu'  unita'  rappresentative  della  produzione  del
costruttore   di   motori,   le  prove  d'emissione  sonora  definite
nell'allegato  II,  paragrafo  C,  sono  eseguite  dal costruttore di
motori,  o  per  suo  conto, sotto la responsabilita' di un organismo
notificato a scelta del costruttore.
  Quando  sono  oggetto della prova piu' di un motore di una famiglia
di  motori, e' applicato il metodo statistico descritto nell'allegato
XV per assicurare la conformita' del campione.

	        
	      
                                                          Allegato VI
                         ESAME «CE DEL TIPO»
                             (modulo B)
  1.  Un  organismo  notificato  accerta e dichiara che un esemplare,
rappresentativo    della    produzione   considerata,   soddisfa   le
disposizioni del presente decreto.
  2.  La  domanda  di  esame «CE del tipo» deve essere presentata dal
fabbricante  o  dal  suo  mandatario  stabilito nella Comunita' ad un
organismo notificato di sua scelta.
  La domanda deve contenere:
    il  nome  e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia
presentata  dal  suo  mandatario,  anche  il  nome  e  l'indirizzo di
quest'ultimo;
    una  dichiarazione  scritta  che  la  stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
    la documentazione tecnica descritta al punto 3.
  Il  richiedente  mette  a disposizione dell'organismo notificato un
esemplare   rappresentativo  della  produzione  considerata,  qui  di
seguito  denominato  «tipo» (*). L'organismo notificato puo' chiedere
altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire
il programma di prove.
  3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di  valutare  la
conformita'  del  prodotto  ai  requisiti  del presente decreto; deve
comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,
la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
  4. L'organismo notificato:
    4.1.  esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia
stato  fabbricato in conformita' con tale documentazione ed individua
gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni delle norme
di  cui  all'art.  6,  comma  4 nonche' gli elementi progettati senza
applicare le disposizioni previste da tali norme;

-----
            (*)  Uno  stesso  tipo  puo'  coprire piu' varianti di un
          prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non
          influiscano  sul  livello di sicurezza o su altri requisiti
          in materia di prestazioni del prodotto.

    4.2.  effettua  o  fa effettuare gli esami appropriati e le prove
necessarie  per  verificare  se le soluzioni adottate dal fabbricante
soddisfano  i requisiti essenziali di cui all'allegato II qualora non
siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
    4.3.  effettua  e  fa effettuare gli esami appropriati e le prove
necessarie  per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di
conformarsi   alle   norme   relative,   tali   norme   siano   state
effettivamente applicate;
    4.4.  concorda  con il richiedente il luogo in cui gli esami e le
necessarie prove devono essere effettuati.
  5.  Se  il  tipo  soddisfa  le  disposizioni  del presente decreto,
l'organismo  notificato  rilascia un attestato di esame «CE del tipo»
al  richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del
fabbricante,  le  conclusioni  dell'esame, le condizioni di validita'
del  certificato  e  i  dati necessari per l'identificazione del tipo
approvato.
  All'attestato  e'  allegato  un  elenco dei fascicoli significativi
della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva
una copia.
  Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame
del  tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per
tale rifiuto.
  6.  Il  richiedente  informa  l'organismo notificato che detiene la
documentazione  tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo»
di  tutte  le  modifiche  al  prodotto  approvato che devono ricevere
un'ulteriore  approvazione,  qualora  tali modifiche possano influire
sulla   conformita'  ai  requisiti  essenziali  o  modalita'  di  uso
prescritte  del  prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata
sotto  forma  di un complemento dell'attestato originale di esame «CE
del tipo».
  7.   Ogni   organismo  notificato  comunica  agli  altri  organismi
notificati  le  informazioni utili riguardanti gli attestati di esame
«CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati.
  8.  Gli  altri  organismi  notificati  possono ottenere copia degli
attestati  di  esame  «CE  del  tipo»  e/o  dei loro complementi. Gli
allegati  degli  attestati  sono  tenuti  a  disposizione degli altri
organismi notificati.
  9.  Il  fabbricante  o  il  suo mandatario conserva, insieme con la
documentazione  tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo»
e   dei   loro   complementi  per  dieci  anni  dall'ultima  data  di
fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il
suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a
disposizione   la   documentazione   tecnica   incombe  alla  persona
responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

	        
	      
                                                         Allegato VII
                         CONFORMITA' AL TIPO
                             (modulo C)
  1.  Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' si
accerta  e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo
oggetto  dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti
del  presente  decreto.  Il  fabbricante  appone  la marcatura «CE» a
ciascun  prodotto  e  redige  una  dichiarazione di conformita' (vedi
allegato VIII).
  2.  Il  fabbricante  prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo  di  fabbricazione  assicuri  la conformita' dei prodotti al
tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del
presente decreto.
  3.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  conserva  copia  della
dichiarazione  di  conformita' per almeno dieci anni dall'ultima data
di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne'
il  suo  mandatario  siano  stabiliti  nella  Comunita', l'obbligo di
tenere  a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona
responsabile  dell'immissione  del  prodotto  nel mercato comunitario
(vedi allegato IX).
  4.   Per  quanto  riguarda  la  valutazione  della  conformita'  ai
requisiti  relativi  alle  emissioni  di  gas di scarico del presente
decreto  e  nell'eventualita' che un costruttore non operi a norma di
un  pertinente sistema qualita' come quello di cui all'allegato XIII,
un  organismo  notificato  scelto dal costruttore puo' eseguire o far
eseguire  controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se il livello
qualitativo  appare insoddisfacente o se appare necessario verificare
la  validita'  dei  dati presentati dal costruttore, e' utilizzata la
procedura seguente:
    un   motore   di   serie   e'  sottoposto  alla  prova  descritta
nell'allegato  II,  punto  B. I motori di prova devono aver subito un
rodaggio,   parziale  o  completo,  conforme  alle  prescrizioni  del
costruttore.  Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore
di  serie  eccedono  i valori limite descritti alla tabella di cui al
punto  2  dell'allegato II, punto B, il costruttore puo' chiedere che
le  misure  siano  effettuate  su  un  campione  di  motori  di serie
comprendente  il  motore  sottoposto  originariamente alla prova. Per
garantire  la  conformita'  del  campione  di  motori di cui sopra ai
requisiti  del  presente  decreto,  si  applica  il metodo statistico
descritto nell'allegato XV.

	        
	      
                                                        Allegato VIII
                DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITA'
  1.  La dichiarazione scritta di conformita' alle disposizioni della
direttiva deve accompagnare:
    a)  le unita' da diporto e le moto d'acqua e deve essere allegata
al manuale del proprietario (allegato II, paragrafo A, punto 2.5);
    b) i componenti di cui all'allegato I;
    c) i  motori di propulsione e deve essere allegata al manuale del
proprietario (allegato II, paragrafo B, punto 4).
  2.  La  dichiarazione  scritta  di  conformita'  deve comprendere i
seguenti  elementi,  ed essere redatta nella lingua o nelle lingue di
cui all'allegato II, paragrafo A, punto 2.5:
    a) nome   e  indirizzo  del  costruttore  o  del  suo  mandatario
stabilito  nella  Comunita', ragione sociale e indirizzo completo; il
mandatario  deve  indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del
costruttore;
    b) descrizione del prodotto definito al punto 1 - descrizione del
prodotto di cui trattasi: marca, tipo, numero di serie (se del caso);
    c) riferimenti  alle  pertinenti  norme  armonizzate utilizzate o
riferimenti  alle specifiche in relazione alle quali e' dichiarata la
conformita';
    d) se  del  caso,  riferimento  alle  altre direttive comunitarie
applicate;
    e) se  del caso, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato
da un organismo notificato;
    f) se del caso, nome e indirizzo dell'organismo notificato;
    g) identificazione della persona autorizzata a firmare a nome del
costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunita'.
  3. Per quanto riguarda:
    i  motori  di  propulsione  entrobordo e entrobordo con comando a
poppa senza scarico integrato;
    i  motori  omologati  a  norma del provvedimento che recepisce la
direttiva  97/68/CE,  conformi  alla  fase  II  di cui al punto 4.2.3
dell'allegato I della stessa;
    i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE,
la   dichiarazione   scritta   di  conformita'  include,  oltre  alle
informazioni  di  cui  al  punto 2, una dichiarazione del costruttore
attestante  che  il  motore  e'  conforme  ai requisiti relativi alle
emissioni  di  gas  di  scarico  stabiliti  dal  presente decreto, se
installato  su  un'unita'  da  diporto  conformemente alle istruzioni
fornite  dal  costruttore, e che tale motore non deve essere messo in
servizio  finche'  l'imbarcazione  da  diporto  in  cui  deve  essere
installato  non  e'  stata  dichiarata conforme, ove previsto, con la
pertinente disposizione del decreto.

	        
	      
                                                          Allegato IX
           DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE
  La  documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X, XII
e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal
costruttore  per garantire che i componenti o l'unita' siano conformi
ai relativi requisiti essenziali.
  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  la  comprensione del
progetto,  della  fabbricazione  e  del  funzionamento  del prodotto,
nonche'  permettere  di  valutarne  la  conformita'  ai requisiti del
presente decreto legislativo.
  La  documentazione  deve  comprendere,  se necessario ai fini della
valutazione:
    a) una descrizione generale del tipo;
    b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi
dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti;
    c) descrizioni  e  spiegazioni  necessarie per la comprensione di
detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
    d) un  elenco  delle  norme di cui all'art. 6, comma 4, applicate
interamente  o  parzialmente, nonche' una descrizione delle soluzioni
adottate  per  rispondere  ai  requisiti essenziali qualora non siano
state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
    e) i  risultati  dei  calcoli  di  progettazione  e  degli  esami
effettuati;
    f) i   risultati  delle  prove  o  specificamente  i  calcoli  di
stabilita'  secondo  il  punto  3.2  dei  requisiti  essenziali  e di
galleggiabilita'  secondo  il  punto  3.3  dei  requisiti  essenziali
(allegato II, punto A);
    g) i  risultati  delle  prove  relative alle emissioni dei gas di
scarico  che  dimostrano  la conformita' con il punto 2 dei requisiti
essenziali (allegato II, punto B);
    h) i  risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i
dati relativi all'unita' di riferimento che dimostrano la conformita'
con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato II, punto C).

	        
	      
                                                           Allegato X
                    GARANZIA QUALITA' PRODUZIONE
                             (modulo D)
  1.  L'organismo,  il  suo direttore e il personale incaricato delle
operazioni  di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il
costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore dei prodotti di cui
all'art.  4  che  essi verificano, ne' il mandatario di una di queste
parti.  Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste di
mandatari  nella  progettazione,  costruzione,  commercializzazione o
manutenzione  di  tali  prodotti. Cio' non esclude la possibilita' di
uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo
di controllo.
  1.1  L'organismo  notificato  deve  essere  indipendente e non deve
essere controllato dai costruttori o dai fornitori.
  2.  Il  fabbricante  deve  applicare  un  sistema di qualita' della
produzione,  eseguire  l'ispezione  e  le  prove  del prodotto finito
secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato
alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualita'.
  3.1.  Il  fabbricante  presenta  una domanda di valutazione del suo
sistema   qualita'   per  i  prodotti  interessati  ad  un  organismo
notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
    tutte  le  pertinenti  informazioni  sulla  categoria di prodotti
prevista;
    la documentazione relativa al sistema qualita';
    se  del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato
(vedi allegato IX) e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».
  3.2.  Il  sistema  di  qualita'  deve  garantire la conformita' dei
prodotti  al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai
requisiti  del  presente  decreto.  Tutti i criteri, i requisiti e le
disposizioni  adottati  dal  fabbricante devono essere documentati in
modo  sistematico  e  ordinato  sotto  forma  di  misure, procedure e
istruzioni   scritte.   Questa  documentazione  relativa  al  sistema
qualita'  deve  permettere  un'interpretazione uniforme di programmi,
schemi,   manuali   e   rapporti   riguardanti   la  qualita'.  Detta
documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
    degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' dei prodotti;
    dei  processi  di  fabbricazione,  degli interventi sistematici e
delle tecniche di controllo e garanzia della qualita';
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo  la  fabbricazione  con  indicazione  della frequenza con cui si
intende effettuarli;
    della  documentazione  in  materia  di qualita', quali i rapporti
ispettivi  e  i  dati  sulle  prove,  le  tarature, le qualifiche del
personale;
    dei  mezzi  di  sorveglianza  che  consentono  il controllo della
qualita'  richiesta  e  dell'efficacia  di  funzionamento del sistema
qualita'.
  3.3.   L'organismo   notificato  valuta  il  sistema  qualita'  per
determinare  se  soddisfa  i  requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso
presume  la  conformita'  a  tali  requisiti dei sistemi qualita' che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nei gruppo incaricato
della  valutazione  deve  essere  presente  almeno  un  esperto nella
tecnologia  produttiva  oggetto  della  valutazione.  La procedura di
valutazione  deve  comprendere  una  visita  presso  gli impianti del
fabbricante.   La  decisione  viene  notificata  al  fabbricante.  La
notifica  deve  contenere  le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
  3.4.  Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal  sistema  qualita'  approvato  ed a fare in modo che esso rimanga
adeguato   ed  efficace.  Il  fabbricante  o  il  mandatario  tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di  qualsiasi  prevista  modifica del sistema. L'organismo notificato
valuta  le  modifiche  proposte  e  decide  se  il sistema modificato
continua  a  soddisfare  i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se e'
necessaria  una  seconda valutazione. L'organismo notificato comunica
la  sua  decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le
conclusioni   dell'esame   e   la  motivazione  circostanziata  della
decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
  4.1.  La  sorveglianza  deve  garantire che il fabbricante soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
  4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini  ispettivi  nei  locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prove e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
    la documentazione relativa al sistema qualita';
    altra  documentazione  quali  i rapporti e i dati sulle prove, le
tarature, le qualifiche del personale.
  4.3.   L'organismo   notificato   svolge  periodicamente  verifiche
ispettive  per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il
sistema   qualita'  e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle
verifiche ispettive effettuate.
  4.4.  Inoltre,  l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso  presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione, l'organismo
notificato  puo' svolgere o far svolgere prove per verificare il buon
funzionamento  del  sistema qualita', se necessario. Esso fornisce al
fabbricante  un  rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione di prova.
  5.  Il  fabbricante  tiene a disposizione delle autorita' nazionali
per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
    la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino;
    gli adeguamenti di cui ai paragrafo 3.4, secondo capoverso;
    le  decisioni  e  relazioni  dell'organismo  notificato di cui al
paragrafo 3.4, ultimo capoverso, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
  6.   Ogni   organismo  notificato  comunica  agli  altri  organismi
notificati  le  informazioni  riguardanti le approvazioni dei sistemi
qualita' rilasciate o ritirate.

	        
	      
                                                          Allegato XI
                        VERIFICA SU PRODOTTO
                             (modulo F)
  1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il
suo mandatario stabilito nella comunita', si accerta e dichiara che i
prodotti  cui  sono  state  applicate le disposizioni del paragrafo 3
sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e
soddisfano i requisiti del presente decreto legislativo.
  2.  Il  fabbricante  prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo  di  fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti al
tipo  oggetto  dell'attestato  di  esame «CE del tipo» e ai requisiti
della  direttiva  che  ad  essi si applicano. Il fabbricante o il suo
mandatario  stabilito  nella  Comunita'  appone  la marcatura «CE» su
ciascun  prodotto  e  redige  una  dichiarazione di conformita' (vedi
allegato VIII).
  3.  L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso
per  verificare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente
decreto  legislativo,  o  mediante  controllo e prova di ogni singolo
prodotto   secondo  quanto  stabilito  al  paragrafo  4,  o  mediante
controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al
paragrafo 5, a scelta del fabbricante.
  3.1  Il  fabbricante,  o  il  suo  mandatario, conserva copia della
dichiarazione  di  conformita' per almeno dieci anni dall'ultima data
di fabbricazione del prodotto.
4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto.
  4.1.  Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi
vengono  effettuate opportune prove, in conformita' alla norma o alle
norme   relative  all'art.  6,  comma  4,  o  prove  equivalenti  per
verificarne  la  conformita'  al tipo oggetto dell'attestato di esame
«CE del tipo» e della direttiva ad essi applicabili.
  4.2.  L'organismo  notificato  appone o fa apporre il suo numero di
identificazione  su  ciascun prodotto approvato e redige un attestato
di conformita' inerente alle prove effettuate.
  4.3.  Il  fabbricante  o  il suo mandatario deve essere in grado di
esibire,  a  richiesta,  gli  attestati di conformita' dell'organismo
notificato.
5. Verifica statistica.
  5.1.  Il  fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti
omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di
fabbricazione garantisca l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto.
  5.2.  I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma
di  lotti  omogenei.  Da  ciascun lotto viene prelevato un campione a
caso.  Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e
su  di  essi  vengono effettuate opportune prove, in conformita' alla
norma  o alle norme relative all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti
per  verificarne  la  conformita'  ai  corrispondenti  requisiti  del
presente  decreto legislativo e per determinare se si debba accettare
o rifiutare il lotto.
  5.3.  La  verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti
elementi:
    metodi statistici utilizzati;
    programma di campionamento e sue caratteristiche operative.
  Per  la  valutazione  della  conformita' ai requisiti relativi alle
emissioni  dei  gas  di  scarico  si  applica  la  procedura definita
nell'allegato XV.
  5.4.  Per  i  lotti  accettati,  l'organismo notificato appone o fa
apporre  il  suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e
redige  un  attestato  di conformita' relativo alle prove effettuate.
Tutti  gli  esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato ad
eccezione  di  quelli  del  campione  riscontrati non conformi. Se un
lotto  e'  rifiutato, l'organismo notificato o l'autorita' competente
prende  le  misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato.
Qualora  il  rifiuto  di  lotti sia frequente, l'organismo notificato
puo'  decidere  di  sospendere la verifica statistica. Il fabbricante
puo'  apporre, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il
numero   di   identificazione   di   quest'ultimo   nel  corso  della
fabbricazione.
  5.5.  Il  fabbricante  o il suo mandatario, deve essere in grado di
esibire,  a  richiesta,  gli  attestati di conformita' dell'organismo
notificato.

	        
	      
                                                         Allegato XII
                    VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO
                             (modulo G)
  1.  Questo  modulo  descrive  la  procedura  con cui il fabbricante
accerta  e  dichiara  che  il  prodotto  considerato,  cui  e'  stato
rilasciato  l'attestato  di  cui  al  paragrafo  2,  e'  conforme  ai
requisiti  del  presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suo
mandatario  stabilito  nella  Comunita'  appone la marcatura «CE» sul
prodotto e redige una dichiarazione di conformita'.
  2.  L'organismo  notificato  esamina  il  prodotto  e  procede alle
opportune  prove,  in  conformita'  della  norma o delle norme di cui
all'art.  6,  comma  4,  o  a  prove  equivalenti, per verificarne la
conformita'   ai   corrispondenti   requisiti  del  presente  decreto
legislativo.  L'organismo  notificato  appone o fa apporre il proprio
numero   di  identificazione  sul  prodotto  approvato  e  redige  un
attestato di conformita' relativo alle prove effettuate.
  3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di  valutare  la
conformita'   del   prodotto   ai   requisiti  del  presente  decreto
legislativo,  di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed
il suo funzionamento (vedi allegato IX).

	        
	      
                                                        Allegato XIII
                  GARANZIA QUALITA' TOTALE (modulo H)
  1.  Questo  modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che
soddisfa  gli  obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i
prodotti  in  questione  soddisfano  i requisiti del presente decreto
legislativo.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario stabilito nella
Comunita'  appone  la  marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una
dichiarazione   di   conformita'.   La  marcatura  «CE»  deve  essere
accompagnata  dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile della sorveglianza. di cui al paragrafo 4.
  2.  Il  fabbricante  applica  un  sistema qualita' approvato per la
progettazione la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del
prodotto  secondo  quanto  specificato al paragrafo 3, ed e' soggetto
alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualita'.
  3.1.  Il  fabbricante  presenta  una domanda di valutazione del suo
sistema   qualita'  ad  un  organismo  notificato.  La  domanda  deve
contenere:
    tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
    la documentazione relativa al sistema qualita'.
  3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti
ai  requisiti  del  presente  decreto legislativo. Tutti i criteri, i
requisiti  e  le  disposizioni adottati dal fabbricante devono essere
documentati  in  modo  sistematico e ordinato sotto forma di criteri,
procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa documentazione relativa al
sistema  qualita'  deve  permettere  una  interpretazione uniforme di
programmi,  schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta
documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
    degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' di progettazione e
di qualita' dei prodotti;
    delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si
intende  applicare  qualora non vengano applicate pienamente le norme
di cui all'art. 6, comma 4, nonche' degli strumenti che permetteranno
di   garantire   l'osservanza   dei   requisiti   essenziali  di  cui
all'allegato II;
    delle  tecniche,  dei  processi e degli interventi sistematici in
materia  di  controllo  e  verifica della progettazione, che verranno
applicati   nella   progettazione   dei  prodotti  appartenenti  alla
categoria in questione;
    delle  tecniche,  dei processi e degli interventi sistematici che
si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualita' e
nella garanzia della qualita';
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo  la  fabbricazione,  con  indicazione della frequenza con cui si
intende effettuarli;
    della  documentazione  in  materia  di  qualita',  ad  esempio  i
rapporti  ispettivi  e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche
del personale;
    dei  mezzi di controllo dell'ottenimento della qualita' richiesta
e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'.
  3.3.   L'organismo   notificato  valuta  il  sistema  qualita'  per
determinare  se  soddisfa  i  requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso
presume  la  conformita'  a  tali  requisiti dei sistemi qualita' che
soddisfano  la corrispondente norma armonizzata (EN29001). Nel gruppo
incaricato  della  valutazione deve essere presente almeno un esperto
nella  tecnologia  produttiva oggetto della valutazione. La procedura
di  valutazione  deve comprendere una visita valutativa agli impianti
del  fabbricante.  La  decisione  viene notificata al fabbricante. La
notifica  deve  contenere  le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
  3.4.  Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal  sistema  qualita'  approvato, ed a fare in modo che esso rimanga
adeguato  ed  efficace.  Il  fabbricante  o il suo mandatario tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di  qualsiasi  prevista  modifica del sistema. L'organismo notificato
valuta  le  modifiche  proposte  e  decide  se  il sistema modificato
continua  a  soddisfare  i  requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se e'
necessaria una seconda valutazione.   L'organismo notificato comunica
la  sua  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve contenere le
conclusioni   dell'esame   e   la  motivazione  circostanziata  della
decisione.
4.   Sorveglianza   CE   sotto   la   responsabilita'  dell'organismo
notificato.
  4.1.  La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
  4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,
prova  e  deposito  fornendo  tutte  le  necessarie  informazioni, in
particolare:
    la documentazione relativa al sistema qualita';
    la  documentazione  prevista  dalla  sezione  «Fabbricazione» del
sistema  di garanzia della qualita', ad esempio risultati di analisi,
calcoli, prove;
    la  documentazione  prevista  dalla  sezione  «Fabbricazione» del
sistema  garanzia della qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
  4.3.   L'organismo   notificato   svolge  periodicamente  verifiche
ispettive  per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il
sistema  qualita',  e  fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulle
verifiche effettuate.
  4.4.  L'organismo  notificato  puo'  anche  effettuare visite senza
preavviso  presso  il  fabbricante, procedendo o facendo procedere in
tale  occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto
funzionamento  del  sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un
rapporto  sulla  visita  e,  se  vi e' stata prova, un rapporto sulla
prova stessa.
  5.  Il  fabbricante,  per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima
data  di  fabbricazione  del  prodotto,  tiene  a  disposizione delle
autorita' nazionali:
    la  documentazione  di  cui  al paragrafo 3.1, secondo capoverso,
secondo trattino;
    le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo capoverso;
    le  decisioni  e  i  rapporti dell'organismo notificato di cui al
paragrafo 3.4, ultimo periodo, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
  6.   Ogni   organismo  notificato  comunica  agli  altri  organismi
notificati  le  opportune informazioni riguardanti le approvazioni di
sistemi qualita' rilasciate o ritirate.

	        
	      
                                                         Allegato XIV
                   GARANZIA QUALITA' DEL PRODOTTO
                             (modulo E)
  1.  Questo  modulo descrive la procedura con cui il costruttore che
soddisfa  gli  obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i
prodotti  in  questione  sono conformi al tipo oggetto dell'attestato
«CE  del  tipo»  e  soddisfano  i  requisiti  della direttiva ad essi
applicabili.  Il  costruttore  o  il  suo  mandatario stabilito nella
Comunita'  appone  la  marcatura  CE su ciascun prodotto e redige una
dichiarazione  scritta  di  conformita'.  La marcatura CE deve essere
accompagnata   dal   contrassegno   d'identificazione  dell'organismo
notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
  2.  Il  costruttore deve applicare un sistema di qualita' approvato
per  la  verifica  e  le  prove  del  prodotto finito, secondo quanto
specificato  al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza
di cui al punto 4.
3. Sistema qualita'.
  3.1.  Il costruttore deve presentare una domanda di valutazione del
suo  sistema  qualita'  per  i  prodotti  interessati  a un organismo
notificato di sua scelta.
  La domanda deve contenere:
    tutte  le  pertinenti  informazioni  sulla  categoria di prodotti
considerata;
    la documentazione relativa al sistema qualita';
    se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato
e una copia dell attestato «CE del tipo».
  3.2.  In  base  al  sistema  qualita',  ogni  prodotto  deve essere
esaminato  e  prove  appropriate  come  stabilito nella norma o nelle
norme  pertinenti  di  cui  all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti,
devono  essere  eseguite  per assicurarne la conformita' ai requisiti
pertinenti fissati dal presente decreto legislativo. Tutti i criteri,
i  requisiti,  le disposizioni adottati dal costruttore devono essere
documentati  in  modo  sistematico  e ordinato sotto forma di misure,
procedure ed istruzioni scritte.
  Questa  documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere
un'interpretazione  uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualita'.
  Detta  documentazione  deve  includere  in  particolare un'adeguata
descrizione:
    degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita'  e  dei poteri della direzione in materia di qualita'
dei prodotti;
    degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo  la
costruzione;
    dei  mezzi  per  controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del
sistema qualita';
    della  documentazione  in  materia  di  qualita',  quali rapporti
ispettivi  e  i  dati  sulle  prove,  le  tarature, le qualifiche del
personale.
  3.3.  L'organismo  notificato deve valutare il sistema qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
  Esso  presume  la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita'
che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
  Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno
un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di
valutazione   deve   comprendere   una   visita  degli  impianti  del
costruttore.
  La  decisione  viene  notificata  al  costruttore. La notifica deve
contenere  le  conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.
  3.4.  Il  costruttore  deve  impegnarsi  a  soddisfare gli obblighi
derivanti  dal  sistema  qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
  Il  costruttore  o  il suo mandatario tengono informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi prevista
modifica del sistema.
  L'organismo  notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema  modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto
3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione.
  L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La
comunicazione   deve   contenere   le  conclusioni  dell'esame  e  la
motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
  4.1.  La  sorveglianza  deve  garantire che il costruttore soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
  4.2.  Il  costruttore  deve  consentire all'organismo notificato di
accedere  a  fini  ispettivi  ai locali di verifica, prova e deposito
fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
    la documentazione relativa al sistema qualita';
    la documentazione tecnica;
    altre  documentazioni  quali  rapporti  e  i dati sulle prove, le
tarature, le qualifiche del personale.
  4.3.  L'organismo notificato deve svolgere periodicamente verifiche
ispettive  per assicurarsi che il costruttore mantenga ed utilizzi il
sistema  qualita'  e  deve  fornire  al costruttore un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate.
  4.4.  Inoltre,  l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso  presso  il  costruttore.  In  tale  occasione, l'organismo
notificato  puo'  svolgere o fa svolgere prove per verificare il buon
funzionamento  del  sistema qualita', se necessario. Esso fornisce al
costruttore  un  rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione di prova.
  5.  Il  costruttore  deve  tenere  a  disposizione  delle autorita'
nazionali  per  almeno  10 anni dall'ultima data di fabbricazione del
prodotto:
    la  documentazione  di  cui  al  punto  3.1, secondo comma, terzo
trattino;
    gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
    le  decisioni  e le relazioni dell'organismo notificato di cui al
punto 3.4, ultimo periodo ed ai punti 4.3 e 4.4.
  6.  Ogni  organismo notificato deve comunicare agli altri organismi
notificati  le  informazioni  riguardanti le approvazioni dei sistemi
qualita' rilasciate o ritirate.

	        
	      
                                                          Allegato XV
 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA
             LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE
    1.  La  verifica  della  conformita' di una famiglia di motori e'
effettuata  su  un campione di motori di serie. Il costruttore decide
la dimensione (n) del campione, d'intesa con l'organismo notificato.
    2.  La  media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione e'
calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas
di  scarico  e  acustiche.  La  produzione della serie e' considerata
conforme ai requisiti («decisione d'autorizzazione») se la condizione
seguente e' soddisfatta:
      X + k. S < = L
      S e' la deviazione standard, dove:
      S al quadrato = (SIGMA)(x-X) ai quadrato/(n-1)
      X = media aritmetica dei risultati
      x = singoli risultati del campione
      L = valore limite appropriato
      n = numero di motori nel campione
      k = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella)

 n |   2   |   3   |   4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10
 k | 0,973 | 0,613 | 0,489 |0,421 |0,376 |0,342 |0,317 |0,296 |0,279
 n |  11   |  12   |  13   |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19
 k | 0,265 | 0,253 | 0,242 |0,233 |0,224 |0,216 |0,210 |0,203 |0,198

  Se N < = 20, K = 0,860 (radice quadrata di N)

	        
	      
                                                         Allegato XVI
                              Tabella A
       DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA
                        DI NAUTICA DA DIPORTO

Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo |
non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di |
stazza                                                      |300 euro
---------------------------------------------------------------------
Visite periodiche ed occasionali navi da diporto            |75 euro
---------------------------------------------------------------------
Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio     |
certificazioni                                              |25 euro
---------------------------------------------------------------------
Rilascio licenze di navigazione                             |25 euro
---------------------------------------------------------------------
Aggiornamento licenze di navigazione                        |15 euro
---------------------------------------------------------------------
Rilascio certificato d'uso motore                           |20 euro
---------------------------------------------------------------------
Aggiornamento certificato d'uso motore                      |10 euro
---------------------------------------------------------------------
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di        |
categoria A e C                                             |25 euro
---------------------------------------------------------------------
Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da|
diporto                                                     |100 euro
---------------------------------------------------------------------
Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi              |30 euro
---------------------------------------------------------------------
Rinnovo licenze                                             |25 euro
---------------------------------------------------------------------
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprieta' e|
di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione;|
iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto   |
dai registri.                                               |20 euro
---------------------------------------------------------------------
Copia di un documento                                       |10 euro
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di un duplicato                                    |25 euro
---------------------------------------------------------------------
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza        |
provvisoria di navigazione                                  |20 euro

	        
	      

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