Raccolta Normativa
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005 , n.
171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.
172.
Titolo I REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO Capo I Disposizioni generali
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da
diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
recante norme sulla navigazione da diporto;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante
attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione,
costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed
in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per
l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica
da diporto;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute,
delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita'
produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
alla navigazione da diporto.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da
diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi
sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di
navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi
di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le
relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del
codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate
alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque
tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta
stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
Art. 2.
Uso commerciale delle unita' da diporto
1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:
a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della
navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento
subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da
diporto e' annotata nei relativi registri di iscrizione, con
l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori
delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette
attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel
registro delle imprese della competente camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione
sono riportati sulla licenza di navigazione.
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita'
da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea,
l'esercente presenta all'autorita' marittima o della navigazione
interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente
staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita',
il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli
estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate
e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di
sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata
dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono
essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.
Art. 3.
Unita' da diporto
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono
denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione
da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate
EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni
da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,
misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi,
o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata
secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
Capo II Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto
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Art. 4.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
1) unita' da diporto, anche parzialmente completate, con scafo
di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;
2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul
mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere
installati;
b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
1) motori di propulsione che sono installati o specificamente
destinati ad essere installati su o in unita' da diporto e moto
d'acqua;
2) motori di propulsione installati su o in tali unita' oggetto
di una modifica rilevante del motore;
c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
1) unita' da diporto con motore di propulsione entrobordo o
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
2) unita' da diporto con motore di propulsione entrobordo o
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una
trasformazione rilevante dell'unita' e successivamente immesse sul
mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla
trasformazione;
3) moto d'acqua;
4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con
scarico integrato destinati ad essere installati su unita' da
diporto.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
1) unita' destinate unicamente alle regate, comprese le unita'
a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate
in tal senso dal costruttore;
2) canoe e kayak, gondole e pedalo';
3) tavole a vela;
4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
5) originali e singole riproduzioni di unita' storiche,
progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i
materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
6) unita' sperimentali, sempre che non vi sia una successiva
immissione sul mercato comunitario;
7) unita' realizzate per uso personale, sempre che non vi sia
una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo
di cinque anni;
8) unita' specificamente destinate ad essere dotate di
equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le
unita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della
navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella
direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i
requisiti tecnici per le navi della navigazione interna,
indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unita' a vapore a combustione esterna, alimentate a
carbone, coke, legna, petrolio o gas;
b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):
1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati
ad essere installati, su: unita' destinate unicamente alle regate e
identificate in tale senso dal costruttore, unita' sperimentali,
sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato
comunitario, unita' specificamente destinate ad essere dotate di
equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le
unita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della
navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella citata
direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri,
sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;
2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione
storici, basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti
in serie e montati sulle unita' di cui al comma 2, lettera a), numeri
5) e 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre
che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario
durante un periodo di cinque anni;
c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unita'
di cui alla lettera b) del presente comma, le unita' costruite per
uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul
mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua
e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a
decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio
successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unita'
da diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della
navigazione da diporto o come unita' appoggio per le immersioni
subacquee, purche' immesse sul mercato per finalita' di diporto.
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) unita' da diporto parzialmente completata: una unita'
costituita dallo scafo e da uno o piu' altri componenti;
b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a
quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una
pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato
ad essere azionato da una o piu' persone non collocate al suo
interno;
c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna,
ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di
propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi
entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza
scarico integrato e i motori fuoribordo;
d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di
emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le
sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le
caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica
rilevante del motore;
2) che determina un aumento superiore al quindici per cento
della potenza nominale del motore;
e) trasformazione rilevante dell'unita': la trasformazione di
un'unita' che:
1) modifica il mezzo di propulsione dell'unita';
2) comporta una modifica rilevante del motore;
3) altera l'unita' in misura tale che essa possa considerarsi
una diversa unita';
f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unita'
e' mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a
getto d'acqua;
g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal
costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano
caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono
conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico
stabiliti dal presente capo;
h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e
costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa
progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo
sul mercato per proprio conto;
i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel
territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto
del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi
impostigli dal presente capo.
Art. 6.
Requisiti essenziali di sicurezza
1. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, devono essere
conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute,
protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
2. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a
benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai
requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformita' dei
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, ai requisiti indicati al
comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
4. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi
ai requisiti indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti
norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Art. 7.
Immissione in commercio e messa in servizio
1. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso
conforme alla loro destinazione i prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati
all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8.
2. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i
motori entrobordo e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione,
a benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi le
specifiche CE.
3. Possono essere immesse in commercio le unita' da diporto
parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati
all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o del
suo mandatario stabilito nell'Unione europea o della persona
responsabile dell'immissione sul mercato, ad essere completate da
altri.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del costruttore;
b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel
territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;
c) descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata;
d) dichiarazione attestante che l'unita' da diporto e' destinata
ad essere completata da altri e che essa e' conforme ai requisiti
essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.
5. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i
componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di
cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di conformita',
di cui all'allegato VIII, che sono destinati ad essere incorporati
nelle unita' da diporto, conformemente alla dichiarazione del
costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario, ovvero,
in caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i
componenti sul mercato comunitario.
6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del costruttore;
b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel
territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;
c) descrizione dei componenti;
d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai
pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
7. Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori
di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza
scarico integrato, i motori omologati a norma del provvedimento di
recepimento della direttiva 97/68/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1997, conformi alla fase II di cui al
punto 4.2.3 dell'allegato I della medesima, nonche' i motori
omologati a norma della direttiva 88/77/CE, del Consiglio, del
3 dicembre 1987, se il costruttore o il suo mandatario stabilito
nell'Unione europea dichiara, ai sensi dell'allegato VIII, punto 3,
che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di
scarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato in
un'unita' da diporto o in una moto d'acqua secondo le istruzioni
fornite dal costruttore.
8. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere
presentati i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, anche se non
conformi alle disposizioni del presente capo, purche' sia indicato
espressamente e in modo visibile che detti prodotti non possono
essere immessi in commercio o messi in servizio finche' non siano
resi conformi.
Art. 8.
Marcatura CE di conformita'
1. Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono
recare la marcatura CE di conformita' apposta da un organismo di uno
Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalita' di cui
all'allegato III;
a) unita' da diporto, moto d'acqua e componenti di cui
all'allegato I, considerati conformi ai corrispondenti requisiti
essenziali di cui all'allegato II;
b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali
di cui all'allegato II, paragrafi B e C;
c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato
considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II,
paragrafi B e C.
2. La marcatura CE di conformita', come indicato nell'allegato III,
deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulle
unita' da diporto e sulle moto d'acqua di cui al punto 2.2
dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all'allegato I o
sul loro imballaggio e sui motori fuoribordo ed entrobordo con
comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1
dell'allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata
dal numero di identificazione dell'organismo responsabile
dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII
e XIV.
3. E' vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati
dal presente capo che possano indurre in errore i terzi circa il
significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati
nel presente capo o sul loro imballaggio puo' essere apposto ogni
altro marchio, purche' questo non limiti la visibilita' e la
leggibilita' della marcatura CE.
4. Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati
da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedano
l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi
si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La
marcatura CE indica che il prodotto e' conforme alle direttive
applicabili o alle pertinenti parti delle stesse. In tale caso i
riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, devono
essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformita' o
istruzioni per l'uso che, in base a queste direttive, accompagnano
tali prodotti.
Art. 9.
Valutazione della conformita'
1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodotti
di cui all'articolo 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatario
stabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai commi
2, 3 e 4. Per le unita' da diporto, in caso di valutazione della
conformita' successiva alla costruzione, se ne' il costruttore ne' il
mandatario stabilito nella Comunita' assumono la responsabilita' per
la conformita' del prodotto al presente capo, questa puo' essere
assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita'
che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la
propria responsabilita'. In tale caso la persona che immette il
prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve presentare una
domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva
alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo
mette in servizio deve fornire all'organismo notificato tutti i
documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla prima
immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismo
notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre
valutazioni per assicurarne la conformita' equivalente ai pertinenti
requisiti di cui all'articolo 6. In tale caso la targhetta del
costruttore descritta all'allegato II, punto 2.2, deve contenere la
dizione «certificazione successiva alla costruzione». L'organismo
notificato redige la dichiarazione di conformita' concernente la
valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul
mercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta
persona redige la dichiarazione di conformita' di cui all'allegato
VIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero
distintivo del pertinente organismo notificato.
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il costruttore
di unita' o il suo mandatario stabilito nella Comunita' espletano le
seguenti procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D, di
cui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo A:
a) per le categorie A e B:
1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra
duevirgolacinque e dodici metri: controllo di fabbricazione interno e
prove (modulo AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (modulo
B) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo
(modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B
+ D, B + E, B + F, G, H;
2) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24
metri: esame CE del tipo (modulo B), di cui all'allegato VI,
completato dalla conformita' al tipo (modulo C), di cui all'allegato
VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
b) per la categoria C:
1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra
duevirgolacinque e dodici metri: in caso di rispetto delle norme
armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II, paragrafo
A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato
IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui
all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato
VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui
all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B +
F, G, H; in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai
punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II paragrafo A: controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o
esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla
conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno
dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
2) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24
metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI,
completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato
VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
c) per la categoria D:
1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra
duevirgolacinque e ventiquattro metri: controllo di fabbricazione
interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o
esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla
conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno
dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
d) per le moto d'acqua:
1) controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui
all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo
AA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui
all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di
cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B
+ F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
e) per i componenti di cui all'allegato I:
1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui
agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII.
3. Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per i
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il costruttore
dei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano
l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato
dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli
allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche:
a) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
numeri 1) e 2), il costruttore dell'unita' o il suo mandatario
stabilito nella Comunita' applicano:
1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate
per la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno
e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di un unico
prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII ovvero la garanzia
qualita' totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il
rapporto potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno
e prove (modulo A) di cui all'allegato IV, o il controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o la
verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII,
ovvero la garanzia qualita' totale (modulo H) di cui all'allegato
XIII;
3) se per la valutazione sono utilizzati dati certificati
relativi all'unita' di riferimento, stabiliti conformemente al numero
1): il controllo di fabbricazione interno, modulo A, di cui
all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti
supplementari, modulo AA, di cui all'allegato V o la verifica di un
unico prodotto, modulo G, di cui all'allegato XII o la garanzia
qualita' totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
b) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
numeri 3) e 4), il costruttore della moto d'acqua o del motore o il
suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano il controllo di
fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato
V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII.
5. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonche' la documentazione
relativa ai mezzi di attestazione di conformita', devono essere
redatte anche nella lingua italiana.
6. Gli organismi di cui all'articolo 10 trasmettono al Ministero
delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei
dinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 1.
7. Le spese per la valutazione della conformita' sono a carico del
richiedente.
Art. 10.
Organismi di certificazione
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di
valutazione di conformita' di cui all'articolo 9, nonche' i compiti
specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che
soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso regolamento e'
disciplinato il procedimento di autorizzazione.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero
delle attivita' produttive che provvede, d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, alla relativa istruttoria ed
alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza; decorso tale termine, si
intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo'
essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui
al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi
o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonche' all'aggiornamento
dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con
regolamento adottato con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
5. Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti vigilano sull'attivita' degli
organismi autorizzati. Il Ministero delle attivita' produttive, per
il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla
Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli
organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed
ogni successiva variazione.
6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli
organismi di cui al comma 1, l'interessato puo' rivolgersi alle
amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che, entro sessanta
giorni, procedono di intesa al riesame, comunicandone l'esito alle
parti, con conseguente addebito delle spese.
7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del
richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico
degli organismi autorizzati.
Art. 11.
Vigilanza e verifica della conformita'
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente
capo e' demandata al Ministero delle attivita' produttive e al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle
rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.
2. Al fine di verificare la conformita' dei prodotti di cui
all'articolo 4, comma 1, alle prescrizioni del presente capo, le
amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facolta' di
disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o
periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a
campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore,
i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli
utilizzatori. A tale fine e' consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo
campione per l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche le
amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi
tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie
EN 45000, specificatamente autorizzati con provvedimento del
Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, il
fabbricante, o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, predispongono e mantengono a disposizione degli organi
di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata
nell'allegato IX.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
56, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformita'
dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni del
presente capo, ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito
nel territorio comunitario, o al responsabile dell'immissione in
commercio, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la
situazione di non conformita', fissando un termine non superiore a
trenta giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le
amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal commercio
dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, a cura e spese del
soggetto destinatario dell'ordine.
8. Nel caso di mancato adeguamento, il Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione
del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a
spese del costruttore o del suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.
Art. 12.
Clausola di salvaguardia
1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualora
ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza
o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 10, che i
prodotti oggetto del presente capo, ancorche' recanti marcature CE ed
utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere
in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, i beni o
l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in
servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti
stessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, ed
adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne
l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone
immediatamente la Commissione europea.
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di
cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con le seguenti modalita':
a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), nonche' per i motori ad accensione per
compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.
Art. 14.
Rinvio
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si
applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice
della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione
marittima.
Titolo II REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO Capo I Iscrizione delle unita' da diporto
|
Art. 15.
Registri di iscrizione
1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle
Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in
registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici
circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Il modello dei registri e' approvato con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere
l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda.
3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato per
proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o
singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei
registri delle imbarcazioni da diporto, purche' munite di
attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai
sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314.
4. Il proprietario dell'unita' da diporto puo' richiedere
all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso
dell'unita' medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la
copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di
navigazione. Ove il possesso dell'unita' sia stato riacquistato, il
proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che
rilascia una nuova licenza di navigazione.
Art. 16.
Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo
di locazione finanziaria
1. Le unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione
finanziaria con facolta' di acquisto sono iscritte a nome del
locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla
licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data
di scadenza del relativo contratto.
Art. 17.
Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi
alle unita' da diporto
1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti
costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri
diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi
del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta
avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data
dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di
iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la
pubblicita', rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la
licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui al
comma 1, ne e' data immediata notizia all'ufficio di iscrizione
dell'unita' che, previa presentazione da parte dell'interessato della
nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge,
nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza
la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine
indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di
navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in
essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
Art. 18.
Iscrizione di unita' da diporto da parte
di cittadini stranieri o residenti all'estero
1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o
mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nei
registri di cui all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia,
devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale
appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello
Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio
in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
all'unita' iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non
costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e,
se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a
raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora
straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendano
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro
proprieta' nei registri di cui all'articolo 15 devono nominare un
proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le
autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in
caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
Art. 19.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
diporto il proprietario deve presentare all'autorita' competente il
titolo di proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciata
dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,
unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' la
dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo
installati a bordo.
2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro, dell'Unione
europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e'
aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita'
era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la
documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione
nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da
apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale
rappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro non
munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e'
sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un
organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e
successive modificazioni.
3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta
in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione
nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e'
sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro
comunitario dal quale risultino le generalita' del proprietario
stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.
4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi
costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli
Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno
1998, la documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
Art. 20.
Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto
1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere
l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima
immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici
detentori dei registri. Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti
adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e
contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale
dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' CE unitamente a copia
dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo
installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte
dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti
dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del
titolo di proprieta' di cui al comma 2.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina
l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione
del titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario
della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione
stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di
proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza
provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio
che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare
domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
Art. 21.
Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri
1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da
diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o
un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di
iscrizione dell'unita'.
2. La cancellazione delle unita' da diporto dai registri di
iscrizione puo' avvenire:
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei
natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
Capo II Abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto
|
Art. 22.
Documenti di navigazione e tipi di navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati
dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto
dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle
acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di
navigabilita'.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto,
rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto
dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione
consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate
nella dichiarazione di conformita', rilasciata dal costruttore o da
un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea,
ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di
navigabilita'.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti
tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza
alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di
cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa
fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione
B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa
fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione
C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza
4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la
categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
Art. 23.
Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le unita' da diporto e' redatta su
modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla
di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e
dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unita'
se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione
autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati
il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti
costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri
diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche'
l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono
mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la
navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei
documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la
vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione
provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di
trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza
dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti
di bordo possono essere inviati al competente ufficio su supporto
informatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione
non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai
rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui
validita' non puo' essere superiore a sei mesi.
Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di cambio del
numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche
del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e
dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari
per il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la durata
massima di venti giorni.
Art. 25.
Bandiera nazionale e sigle di individuazione
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri
espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla
dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione.
Dopo il numero di iscrizione e' apposta la lettera D nel caso di
imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da
diporto.
2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unita' da
diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione
o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da
ogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
4. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unita' da
diporto e' tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla
dismissione della bandiera.
Art. 26.
Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da
diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei
documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 27.
Natanti da diporto
1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono
esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui
all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23
e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei
registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il
regime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la
navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale
navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deve
essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con
relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di
idoneita' rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole,
pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela
con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonche' gli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui
all'allegato II.
5. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al
comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorita'
marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di
noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere
locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo
sportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' della
loro condotta, con ordinanza della competente autorita' marittima o
della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
Art. 28.
Potenza dei motori
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di
esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione
europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di
bordo.
Art. 29.
Apparati ricetrasmittenti di bordo
1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore
ai ventiquattro metri e' fatto obbligo di installare un impianto
ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le
norme stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o
inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore
alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno
di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche
portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unita' da
diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo
e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le
stazioni radioelettriche per mezzo delle quali e' effettuato il
servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale
rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita'
dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita'
proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli
Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono
soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente e
corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata
all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al
rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita
all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso
di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti,
corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata
all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente
giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria
residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un
indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente
dall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro
quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da
diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non
sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una
societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati
con le societa' concessionarie possono essere disdettati alla
scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata
all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita'
della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare
l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di
corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai
fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando io
ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione,
ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i
distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre
le dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazione
a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare
della posizione.
Art. 30.
Manifestazioni sportive
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente
comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalle federazioni
sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse
riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei
registri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi
possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai
natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei
natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali
e' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita'
marittima, nonche' alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a
manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla
Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una
dichiarazione del circolo di appartenenza, con validita' non
superiore al trimestre, vistata dall'autorita' competente nel cui
ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che
l'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si trova in
allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti
devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione
dell'attivita' sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
Art. 31.
Navigazione temporanea
1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla
scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai
singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo
all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici
internazionali.
2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio
provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento
marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o
secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione
temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei
prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di
bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed
assistenza.
3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita'
del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita
alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di
costruzione dell'unita' da diporto.
5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve
essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di
lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima
abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'.
6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono
essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di
navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone
presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario
dell'autorizzazione.
Art. 32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea
1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata
previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita'
civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti
la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori
marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto
o di motori marini per il diporto.
2. L'autorizzazione e' rinnovabile ogni due anni con annotazione
sul documento originale.
Art. 33.
Condizioni per la navigazione temporanea
1. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono
essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di
navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone
presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario
dell'autorizzazione.
2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non
deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche
dell'unita'.
Capo III Persone trasportabili ed equipaggio
|
Art. 34.
Numero massimo delle persone trasportabili
sulle unita' da diporto
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che
rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero
massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati
nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi piu' categorie di
progettazione il numero massimo delle persone trasportabili e' quello
previsto dal costruttore per la categoria di progettazione
corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone
trasportabili e' documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del
costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5
dell'allegato II;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e
dalla dichiarazione di conformita' del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui
all'articolo 65.
Art. 35.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
delle unita' da diporto
1. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita'
da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di
personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio
necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere,
anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla
distanza da porti sicuri.
Art. 36.
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo
delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle
persone imbarcate in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il
sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e
il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal
personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della
navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono
essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in
qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di
eta'.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della
navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di
navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non e'
riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali
previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di
esecuzione.
Art. 37.
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi
da diporto adibite a noleggio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le
qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di
imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di noleggio.
Art. 38.
Ruolino di equipaggio
1. Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto, quali
membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della
gente di mare o della navigazione interna, deve essere
preventivamente richiesto dal proprietario all'autorita' competente
apposito documento, redatto in conformita' al modello approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini
dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e
per gli altri dati indicati nello stesso documento.
Capo IV Obbligo di patente
|
Art. 39.
Patente nautica
1. La patente nautica per unita' da diporto di lunghezza non
superiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in
relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o,
comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione
nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo
dell'unita' sia installato un motore avente una cilindrata superiore
a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a
carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o
a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000
cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8
cv.
2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di lunghezza
superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della
patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto di
lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro
sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motore
di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1,
lettera b), e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza
obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i natanti a vela
con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonche' per
le unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma 3, per la
partecipazione all'attivita' di istruzione svolta dalle scuole di'
avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e
dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita'
agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la
responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano coperti
dall'assicurazione per responsabilita' civile per i danni causati
alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge
9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n.
1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle
unita' da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto
indicate per le rispettive categorie:
a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da
diporto;
b) Categoria B: comando di navi da diporto;
c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da
diporto.
Capo V Responsabilita' derivante dalla circolazione delle unita' da diporto
|
Art. 40.
Responsabilita' civile
1. La responsabilita' civile verso i terzi derivante dalla
circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3,
e' regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la
prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso
codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del
codice civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in
solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria,
l'utilizzatore dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con
il conducente in vece del proprietario.
Art. 41.
Assicurazione obbligatoria
1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni si applicano alle unita' da diporto come
definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela
non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di
qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono
applicati.
3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica
anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro
documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle
acque territoriali nazionali.
Titolo III DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE Capo I Locazione di unita' da diporto
|
Art. 42.
Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale
una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento
dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unita' da diporto locata, il conduttore esercita la
navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da
diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a
bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione
e' regolata dal comma 3.
Art. 43.
Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende
rinnovato ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttore
conservi la detenzione dell'unita' da diporto.
2. Salvo diversa volonta' delle parti, nel caso di ritardo nella
riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la
decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo
a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo
eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in
misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 44.
Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono
col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del
contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla
riconsegna dell'unita'.
Art. 45.
Obblighi del locatore
1. Il locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con le
relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le
dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la
navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Art. 46.
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita' da diporto secondo le
caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in
conformita' alle finalita' di diporto.
Art. 47.
Noleggio di unita' da diporto
1. Il noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui una
delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere
a disposizione dell'altra l'unita' da diporto per un determinato
periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque
interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni
stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella
disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e
delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' e
deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
Art. 48.
Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da
diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata
convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita
dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in
favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni
subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in
conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la
responsabilita' civile.
Art. 49.
Obblighi del noleggiatore
1. Nel noleggio di unita' da diporto, salvo che sia stato
diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile,
all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento
dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la
durata del contratto.
Capo III Mediatore per le unita' da diporto
|
Art. 50.
Ruoli dei mediatori per le unita' da diporto
1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalita' di iscrizione
nel ruolo dei mediatori per le unita' da diporto, la formazione e
conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme
disciplinari.
Art. 51.
Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore
1. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unita' da diporto
abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della
Repubblica; non e' ammessa l'iscrizione in piu' di un ruolo.
L'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della
professione, se non ad altro mediatore iscritto.
Titolo IV EDUCAZIONE MARINARA
|
Art. 52.
Cultura nautica
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, puo'
inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e
grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento
della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici
corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
collabora alla definizione di specifici progetti formativi,
avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana
della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonche'
attraverso gli istituti tecnici nautici.
Titolo V NORME SANZIONATORIE Illeciti amministrativi
|
Art. 53 (2)
Violazioni commesse con unita' da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di una unita' da diporto senza avere conseguito la
prescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a
ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi
assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica
di una unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche'
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e'
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
(( 1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la
direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o
sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva
l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica
di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29
luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e'
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. ))
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione nautica di una unita' da diporto con una abilitazione
scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito
all'articolo 17 in materia di trascrizione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a
milletrentatre euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unita' da diporto non
osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento
legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del
demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi
compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di
regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con
l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non
osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento
emanato dall'autorita' competente in base al presente decreto e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquanta euro a cinquecento euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione
che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria e' obbligato in solido con l'autore delle
violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova
che la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.
6. Per le violazioni di cui (( ai commi 1 e 1-bis )) si applica la
sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione
per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla
licenza di navigazione.
(( 6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato
di ubriachezza, nonche' i limiti di tolleranza del tasso alcolemico
sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. ))
Art. 54.
Abusivo utilizzo dell'autorizzazione
alla navigazione temporanea
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea
per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
Art. 55.
Esercizio abusivo delle attivita' di locazione, noleggio,
appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento
della navigazione da diporto
1. Chiunque esercita le attivita' di locazione, noleggio, appoggio
per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da
diporto senza l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 2,
comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attivita'
diverse da quelle a cui sono adibite, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei
a euro ottomiladuecentosessantatre.
2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque non presenta la
dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 56.
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione
di unita' da diporto
1. Il costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che
pongono in commercio o in servizio prodotti di cui all'articolo 4,
comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o di
cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12,
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro
centoventitremilanovecentoquarantanove.
2. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che non
ottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di cui
all'articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro venticinquemilaottocentoventidue a
euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga
indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni
dell'articolo 8, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro
centoventitremilanovecentoquarantanove.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non
conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui
sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro ventimilaseicentocinquantotto a euro
centoventitremilanovecentoquarantanove.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle
disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata
accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimilatrecentoventinove euro a
sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione
della documentazione di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre
euro. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11 possono
disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di
cui all'articolo 4, comma 1, fino alla produzione della
documentazione.
Art. 57 (1)
Rapporto delle violazioni
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in
materia di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevere
il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. 68, sono le Capitanerie di porto.
2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di
costruzione e progettazione di unita' da diporto, l'autorita'
competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazioni
vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini
supplementari.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del comma 1 del presente articolo a
seguito dell'errata-corrige in G.U. 9/9/2005, n. 210:
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in
materia di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevere
il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. (( 689 )), sono le Capitanerie di porto.
La suddetta modifica entra in vigore il 9/9/2005.
Art. 57-bis (2)
((Vendita e somministrazione dibevande alcoliche.
Inquinamento acustico ))
(( 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la
vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la
stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree
interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire
la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato
l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la
stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno
dell'inquinamento acustico. ))
Titolo VI DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
|
Art. 58.
Durata dei procedimenti
1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto
devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di
presentazione della documentazione prescritta.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di
rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di
apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda
inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a
60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il
predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di
unita' da diporto.
Art. 59.
Arrivi e partenze delle unita' da diporto
1. Le unita' da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazione
della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in
porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto
stesso.
Art. 60.
Denuncia di evento straordinario
1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si
sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o
alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne
denuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni
dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di
persone, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad
investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
Art. 61.
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unita' da
diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi
l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui
all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta soltanto ad
istanza degli interessati.
Art. 62.
Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamente
alla navigazione nelle acque interne
1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o
cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto
destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono
provvedere all'iscrizione delle proprie unita' entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine,
qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di
proprieta', puo' essere presentata una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a cio' autorizzato, comprensiva dell'attestazione
che l'unita' ha navigato esclusivamente in acque interne.
2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1
la documentazione tecnica puo' essere sostituita da un'attestazione
di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi
dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unita' sia stata immessa in
commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area
economica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, gia' iscritte e
cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere
nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della
documentazione di proprieta' e tecnica agli atti del predetto
ufficio. L'ufficio di iscrizione puo' disporre, a spese
dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unita' da parte di
un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
Art. 63.
Tariffe per prestazioni e servizi
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle
unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla
designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita',
alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei
controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal
comma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono
tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella
A contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti
dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,
come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella
3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive
modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi
diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono
aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei
due anni precedenti.
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella
tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per
cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette
risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 64.
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al
costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative
procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito annualmente con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 65.
Regolamento di attuazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un
decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di
seguito indicate:
a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi, delle
imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi
compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle
imbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio
dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita' relative alla
cancellazione dai registri delle unita' da diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle
unita' da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle
imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della
licenza provvisoria alle navi da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati
ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la
condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa
l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione
della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto
dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi
comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita'
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui
operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri
di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i
trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere
i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a
benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di rilascio
dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di
sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
Art. 66.
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice
della navigazione;
b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione
interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1949, n. 631;
c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e
538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni;
e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
65;
f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive
modificazioni;
i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis
dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono
abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 647.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice e' soppresso
il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.
Art. 67.
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
La Malfa, Ministro delle politiche
comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Storace, Ministro della salute
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
COMPONENTI
1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con
comando fuoribordo («sterndrive»).
2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con
marcia innestata.
3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando.
4. Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante.
5. Boccaporti e oblo' prefabbricati.
Allegato II
REQUISITI ESSENZIALI
Osservazione preliminare
Ai fini del presente allegato il termine «unita» designa le unita'
da diporto e le moto d'acqua.
A. Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la
costruzione delle unita'.
1. Categorie di progettazione delle unita'.
=====================================================================
| | Altezza significativa
| |delle onde da prendere
Categoria di |Forza del vento (Scala|in considerazione H1/3,
progettazione | Beaufort) | metri)
=====================================================================
A {In alto mare} | > 8 | > 4
---------------------------------------------------------------------
B {Al largo} | < = 8 | < = 4
---------------------------------------------------------------------
C {In prossimita' | |
della costa} | < = 6 | < = 2
---------------------------------------------------------------------
D {In acque protette} | < = 4 | < = 0,3
Definizioni:
A. In alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la
forza del vento puo' essere superiore ad 8 (Scala Beaufort) e
l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m, ma ad esclusione
di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti.
B. Al largo: progettate per crociere d'altura, in cui la forza
del vento puo' essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde
puo' raggiungere 4 m.
C. In prossimita' della costa: progettate per crociere in acque
costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del
vento puo' essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde puo'
raggiungere 2 m.
D. In acque protette: progettate per crociere in acque costiere
riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza del
vento puo' essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde puo'
raggiungere 0,3 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5
m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio.
Le unita' da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate
e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda
stabilita', galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti
essenziali elencati nel presente allegato II e per essere dotate di
buone caratteristiche di manovrabilita'.
2. Requisiti generali.
I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) devono essere
conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro
applicabili.
2.1. Identificazione dell'unita'.
Ogni unita' reca una marcatura con il numero di identificazione,
comprendente le seguenti informazioni:
codice del costruttore;
Paese di costruzione;
numero di serie unico;
anno di costruzione;
anno del modello.
La norma armonizzata pertinente fornisce i dettagli di tali
requisiti.
2.2. Targhetta del costruttore.
Ogni unita' da diporto: reca una targhetta fissata in modo
inamovibile, separata dal numero d'identificazione dello scafo,
contenente le seguenti informazioni:
nome del costruttore;
marcatura «CE» (vedi allegato III);
categoria di progettazione di cui al punto 1;
portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6
escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
numero di persone raccomandate dal fabbricante per il cui
trasporto l'unita' da diporto e' stata concepita.
2.3. Protezioni contro la caduta in mare e mezzi di rientro a
bordo.
A seconda della categoria di progettazione, le unita' da diporto
sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in
mare e da facilitare il rientro a bordo.
2.4. Visibilita' a partire dalla posizione principale di governo.
In condizioni normali di uso, (velocita' e carico), la posizione
principale di governo nelle unita' da diporto a motore consente al
timoniere una buona visibilita' a 360°.
2.5. Manuale del proprietario.
Ogni unita' da diporto e' fornita di un manuale del proprietario in
lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui e'
commercializzata. Detto manuale dovra' piu' particolarmente attirare
l'attenzione sui rischi di incendio e di allagamento e conterra' le
informazioni elencate ai punti 2.2, 3.6 e 4, nonche' i dati relativi
al peso a vuoto dell'unita' da diporto in chilogrammi.
3. Resistenza e requisiti strutturali.
3.1. Struttura.
La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione devono
assicurare all'unita' da diporto una resistenza adatta da tutti i
punti di vista. Particolare attenzione si prestera' alla categoria di
progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata
dal costruttore di cui al punto 3.6.
3.2. Stabilita' e bordo libero.
L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero adatti alla
categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima
consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6.
3.3. Galleggiabilita'.
L'unita' da diporto e' costruita in modo da garantire
caratteristiche di galleggiabilita' adeguate alla sua categoria di
progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliata
dal costruttore, di cui al punto 3.6. Tutte le unita' da diporto
multiscafo abitabili devono essere progettate in modo da avere una
sufficiente galleggiabilita' per restare a galla in posizione
rovesciata. Le unita' da diporto inferiori a 6 metri, sono munite di
una riserva di galleggiabilita' per consentire loro di galleggiare in
caso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro
categoria di progettazione.
3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura.
Le aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella
sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unita'
da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si
trovano in posizione chiusa. Finestrature, oblo' e portelli dei
boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro
posizione specifica, nonche' alle eventuali punte di carico applicate
dalla massa delle persone che si muovono in coperta. Le tubazioni
attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di
acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di
galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal
costruttore, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente
accessibili.
3.5. Allagamento.
Tutte le unita' da diporto sono progettate in modo da ridurre al
minimo il rischio di affondamento. Occorre riservare particolare
attenzione:
ai pozzetti e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre
di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare
all'interno dell'unita' da diporto;
agli impianti di ventilazione;
all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.
3.6. Portata massima consigliata dal costruttore.
La portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua,
provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale
l'unita' da diporto e' stata progettata, e' determinata in funzione
della categoria di progettazione (punto 1), della stabilita' e del
bordo libero (punto 3.2), della galleggiabilita' e del galleggiamento
(punto 3.3).
3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio.
Tutte le unita' da diporto delle categorie A e B, nonche' quelle
appartenenti alle categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri
sono munite di uno o piu' alloggiamenti per una o piu' zattere di
salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di
persone raccomandato dai fabbricanti che, secondo la progettazione,
possono trovarsi a bordo durante la navigazione. Gli alloggiamenti
sono di pronto accesso in qualsiasi momento.
3.8. Evacuazione.
Tutte le unita' da diporto multiscafo abitabili di lunghezza
superiore a 12 metri sono munite di un mezzo di evacuazione efficace
in caso di rovesciamento. Tutte le unita' da diporto multiscafo
abitabili sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di
incendio.
3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio.
A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche,
tutte le unita' da diporto sono munite di uno o piu' attacchi per
punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in
condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di
rimorchio.
4. Caratteristiche di manovra.
4.1. Il costruttore provvede affinche' le caratteristiche di
manovra dell'unita' da diporto con il motore piu' potente per il
quale l'unita' da diporto e' progettata e costruita siano
soddisfacenti. In conformita' della norma armonizzata la potenza
massima nominale di tutti i motori destinati alle unita' da diporto
deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario.
5. Requisiti relativi ai componenti e alla loro installazione.
5.1. Motori e compartimenti motore.
5.1.1. Motore entrobordo.
Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato
dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il
rischio di incendi o di propagazione di incendi nonche' i pericoli
derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali
alloggio. Le parti del motore e gli accessori che richiedono una
frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili. I
materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore sono
incombustibili.
5.1.2. Ventilazione.
Il vano motore deve essere ventilato. E' necessario evitare
l'ingresso di acqua nel vano motore attraverso le prese d'aria.
5.1.3. Parti esposte.
Le parti esposte del motore in movimento o calde che possono
causare lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, a
meno che il motore non sia gia' rinchiuso o comunque isolato nel suo
vano.
5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo.
Tutte le unita' da diporto munite di motori fuoribordo dispongono
di un dispositivo atto ad impedire l'avviamento del motore con marcia
inserita, tranne il caso in cui:
a) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;
b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che
limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.
5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente.
Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di
arresto del motore o con un dispositivo automatico che obbliga il
veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocita'
ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall'unita' o
cade in acqua.
5.2. Sistemi di alimentazione del carburante.
5.2.1. Considerazioni generali.
I dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio,
sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in
modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.
5.2.2. Serbatoi di carburante.
I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono
posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi
fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro
sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacita' e al tipo di
carburante. Tutti gli spazi contenenti i serbatoi debbono essere
ventilati. La benzina viene conservata in serbatoi che non formino
parte integrante dello scafo e siano:
a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione;
b) isolati dai locali di alloggio.
Il gasolio puo' essere conservato in serbatoi facenti parte
integrante dello scafo.
5.3. Impianto elettrico.
Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da
garantire un funzionamento corretto dell'unita' da diporto in
condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio
e di elettrocuzione. Particolare attenzione e' rivolta alla
protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le reti,
fatti salvi i circuiti di accensione del motore, alimentate da
batterie. Deve essere garantita una ventilazione per evitare
l'accumulo di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime
sono assicurate fermamente e protette dalle infiltrazioni d'acqua.
5.4. Sistema di governo.
5.4.1. Considerazioni generali.
I sistemi di governo sono progettati, costruiti ed installati in
modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in
condizioni di funzionamento prevedibili.
5.4.2. Dispositivi di emergenza.
Le unita' da diporto a vela e le unita' da diporto con un solo
motore entrobordo dotate di sistemi di governo con comando a distanza
sono munite di dispositivi di emergenza per il governo dell'unita' da
diporto a velocita' ridotta.
5.5. Impianto del gas.
Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di
vapore e vengono progettati ed installati in modo da evitare perdite
ed il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I
materiali ed i componenti sono adatti al tipo specifico di gas
utilizzato per resistere alle sollecitazioni ed agli agenti
incontrati in ambienti marino. Ciascun apparecchio e' munito di
dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma. Ogni
apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo
distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere
controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere
prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad
eventuali perdite di prodotti di combustione. Tutte le unita' da
diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un
compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il
compartimento e' isolato dai locali di alloggio, accessibile solo
dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga
di gas sia convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono
collaudati dopo l'installazione.
5.6. Protezione antincendio.
5.6.1. Considerazioni generali.
Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unita'
da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del
fuoco. E' riservata particolare attenzione all'ambiente circostante
gli apparecchi a fiamma libera, le zone calde o i motori e le
macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle
conduttore di olio e carburante non ricoperte ed e' evitata la
presenza di fili elettrici al di sopra delle parti calde delle
macchine.
5.6.2. Attrezzatura antincendio.
L'unita' e' fornita di un'attrezzatura antincendio adatta al tipo
di rischio o la posizione e la capacita' dell'attrezzatura
antincendio adatta al tipo di rischio sono indicate. Le imbarcazioni
non sono messe in servizio finche' non sia stata installata
l'appropriata attrezzatura antincendio. I vani dei motori a benzina
sono protetti con un sistema estintore che consenta di evitare
l'apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono
fissati in punti facilmente accessibili ed uno e' collocato in modo
da poter essere facilmente raggiunto dalla posizione principale di
governo dell'unita'.
5.7. Fanali di navigazione.
Laddove installati, i fanali di navigazione devono essere conformi
alla regolamentazione COL REG 1972, quale successivamente modificata
o CEVNI, a seconda dei casi.
5.8. Prevenzione dello scarico e impianti che consentono di
trasferire i rifiuti a terra.
Le unita' sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale
fuori bordo di sostanze inquinanti (olio, carburante, ecc.).
Le unita' fornite di servizi igienici devono essere munite:
a) di serbatoi, oppure
b) di dispositivi che consentono l'installazione di serbatoi.
Le unita' dotate di serbatoi installati permanentemente sono
fornite di una connessione di scarico standard per consentire ai tubi
degli impianti di scarico di essere collegati alla tubazione di
scarico dell'imbarcazione. Inoltre i tubi destinati all'evacuazione
dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotati di
valvole che ne consentano la chiusura a tenuta stagna.
B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei
motori di propulsione.
I motori di propulsione devono essere conformi ai seguenti
requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico.
1. Identificazione del motore.
1.1. Su ogni motore figurano chiaramente le informazioni seguenti:
marchio commerciale o nome commerciale del costruttore del
motore;
tipo del motore, famiglia del motore, se del caso;
un numero di identificazione unico del motore;
la marcatura CE, nei casi previsti dall'art. 8.
1.2. Le diciture suddette devono essere chiaramente leggibili ed
indelebili e rimanere tali per la durata normale d'esercizio del
motore. Se sono utilizzate etichette o targhette, esse devono essere
apposte in modo da rimanere fissate per la durata normale di
esercizio del motore e da non poter essere rimosse senza essere
distrutte o cancellate.
1.3. Le diciture suddette devono essere apposte in una parte del
motore necessaria per il suo normale funzionamento e che abitualmente
non richiedono una sostituzione per tutta la durata di esercizio del
motore.
1.4. Le diciture suddette devono essere collocate in modo da essere
immediatamente visibili da una persona normale dopo che il motore e'
stato assemblato con tutti i componenti necessari per il suo
funzionamento.
2. Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico.
I motori di propulsione devono essere progettati, costruiti e
assemblati in modo tale che, se correttamente installati e in uso
normale, le loro emissioni non superino i valori limite risultanti
dalla tabella seguente:
Tabella 1
----> Vedere tabella a pag. 26 <----
A, B e n sono valori costanti indicati nella tabella, PN e' la
potenza nominale del motore in kW e le emissioni di gas di scarico
sono misurate conformemente alla norma armonizzata EN ISO
8178-1:1996.
Per i motori di potenza superiore a 130 kW sono utilizzati i cicli
di funzionamento E3 (IMO) o ES (nautica da diporto).
I carburanti di riferimento da utilizzare per le prove di emissione
per i motori alimentati a benzina o a diesel sono specificati nella
direttiva 98/69/CE, (allegato IX, tabelle 1 e 2) e per i motori
alimentati con gas di petrolio liquefatto sono specificati nella
direttiva 98/77/CE.
3. Durata.
Il costruttore del motore fornisce istruzioni per l'installazione e
la manutenzione del motore che, se applicate, devono consentire al
motore di mantenersi conforme ai limiti di cui sopra per tutta la
durata normale di esercizio del motore e in condizioni d'uso normali.
Queste informazioni sono ottenute dal costruttore del motore
effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli
di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti; in
questo modo il costruttore potra' predisporre e pubblicare le
istruzioni per la manutenzione con tutti i nuovi motori immessi in
commercio per la prima volta.
La durata normale dei motori e' considerata la seguente:
a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o
senza scarico integrato: 480 ore o 10 anni (la prima di queste
eventualita' a verificarsi);
b) per i motori di moto d'acqua: 350 ore o cinque anni (la prima
di queste eventualita' a verificarsi);
c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste
eventualita' a verificarsi).
4. Manuale del proprietario.
Con ogni motore e' fornito un «manuale del proprietario» redatto in
lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui e'
commercializzato. Il manuale deve:
a) fornire istruzioni per l'installazione e la manutenzione
necessarie per il corretto funzionamento del motore secondo i
requisiti di cui al paragrafo 3 (durata);
b) specificare la potenza del motore misurata conformemente alla
norma armonizzata.
C. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.
Le unita' da diporto con motore entrobordo o motore entrobordo con
comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori
fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico
integrato devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali
relativi alle emissioni acustiche.
1. Livelli di emissione acustica.
1.1. Le unita' da diporto con motore entrobordo o entrobordo con
comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori
fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico
integrato sono progettati, costruiti e assemblati in modo che le
emissioni acustiche misurate conformemente alla prova definita nella
norma armonizzata EN ISO 14509, non superino i valori limite indicati
nella tabella seguente:
Tabella 2
=====================================================================
| Livello massimo di pressione
Potenza di ciascun motore in kW| sonora = LpASmax in dB
=====================================================================
PN < = 10 | 67
---------------------------------------------------------------------
10 < PN < = 40 | 72
---------------------------------------------------------------------
PN > 40 | 75
PN = potenza nominale del motore in kWh alla velocita' nominale e
LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB. Per le unita'
con due o piu' motori di qualsiasi tipo puo' essere applicata una
tolleranza di 3 dB.
1.2. In alternativa alle prove di misura del suono, le unita' da
diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza
scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi
alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a &60; 1,1
e un rapporto potenza/dislocamento pari a &60; 40 e se il motore e il
sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del
costruttore del motore.
1.3. Il «numero di Froude» e' calcolato dividendo la velocita'
massima dell'imbarcazione V (m/s) per la radice quadrata della
lunghezza della linea al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per la
costante gravitazionale (g = 9,8 m/s2).
Fn = V/ radice quadrata di (g.Lwl).
Il «rapporto potenza/dislocamento» e' calcolato dividendo la
potenza del motore P (kW) per il dislocamento dell'imbarcazione D (t)
= P/D.
1.4. Quale ulteriore alternativa alle prove di misura del suono, le
unita' da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a
poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai
requisiti relativi alle emissioni acustiche se i loro principali
parametri di progettazione sono identici o compatibili con quelli di
una unita' di riferimento certificata rispetto alle tolleranze
specificate nella norma armonizzata.
1.5. Per «unita' di riferimento certificata» s'intende una
specifica combinazione scafo/motore entrobordo o entrobordo con
comando a poppa, senza scarico integrato, di cui e' stata accertata
la conformita' ai requisiti relativi alle emissioni acustiche,
misurata conformemente al punto 1.1., e per la quale tutti i
principali parametri di progettazione e le misure di livello sonoro
appropriati sono stati inclusi successivamente nell'elenco pubblicato
delle unita' di riferimento certificate.
2. Manuale del proprietario.
Per le unita' da diporto con motore entrobordo o entrobordo con
comando a poppa con o senza scarico integrato e le moto d'acqua, il
manuale del proprietario di cui all'allegato II, paragrafo A, punto
2.5, comprende le informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il
dispositivo di scarico in una condizione che, nella misura del
possibile, garantira' la conformita' ai valori limite di rumore
specificati nell'uso normale.
Per i motori fuoribordo, il manuale del proprietario di cui
all'allegato II, paragrafo B, punto 4, fornisce le istruzioni
necessarie per mantenere il motore fuoribordo in una condizione che,
nella misura del possibile, garantira' la conformita' ai valori
limite di rumore specificati nell'uso normale.».
Allegato III
MARCATURA «CE»
La marcatura «CE» di conformita' e' costruita dalle iniziali «CE»
secondo il simbolo grafico che segue:
----> Vedere marchio a pag. 28 <----
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE»,
dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico di cui
sopra.
Le dimensioni verticali dei vari elementi della marcatura «CE»
devono essere sostanzialmente le stesse, comunque non inferiori a 5
mm.
La marcatura «CE» e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato, qualora esso intervenga nel controllo
della produzione.
Allegato IV
CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A)
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita',
che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara
che i prodotti soddisfano i requisiti del presente decreto. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la
marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta
di conformita' (vedi allegato VIII).
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al
punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a fini
ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del
prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario
siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione
la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile
dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve
comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,
la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della
dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla
documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti del
presente decreto.
Allegato V
CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo AA)
Questo modulo e' costituito dal modulo A, come indicato
nell'allegato IV, oltre che dai seguenti requisiti supplementari:
A. Progettazione e costruzione.
Su una o piu' unita' rappresentative della produzione del
costruttore vengono eseguite una o piu' delle seguenti prove, calcoli
equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o per suo
conto:
a) prova di stabilita' conformemente al punto 3.2 dei requisiti
essenziali (allegato II, paragrafo A);
b) prova delle caratteristiche di galleggiabilita' conformemente
al punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A).
Disposizioni comuni ad entrambi le varianti: queste prove o calcoli
o controlli devono essere eseguiti sotto la responsabilita' di un
organismo notificato a scelta del costruttore.
B. Emissioni acustiche.
Per le unita' da diporto dotate di motore entrobordo o motore
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto
d'acqua:
su una o piu' unita' rappresentative della produzione del
costruttore di unita', le prove d'emissione sonora definite
nell'allegato II C sono eseguite dal costruttore di unita', o in suo
nome, sotto la responsabilita' di un organismo notificato a scelta
del costruttore.
Per i motori fuoribordo e per i motori entrobordo con comando a
poppa con scarico integrato:
su una o piu' unita' rappresentative della produzione del
costruttore di motori, le prove d'emissione sonora definite
nell'allegato II, paragrafo C, sono eseguite dal costruttore di
motori, o per suo conto, sotto la responsabilita' di un organismo
notificato a scelta del costruttore.
Quando sono oggetto della prova piu' di un motore di una famiglia
di motori, e' applicato il metodo statistico descritto nell'allegato
XV per assicurare la conformita' del campione.
Allegato VI
ESAME «CE DEL TIPO»
(modulo B)
1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare,
rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le
disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di esame «CE del tipo» deve essere presentata dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' ad un
organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia
presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di
quest'ultimo;
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
la documentazione tecnica descritta al punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un
esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di
seguito denominato «tipo» (*). L'organismo notificato puo' chiedere
altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire
il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve
comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,
la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia
stato fabbricato in conformita' con tale documentazione ed individua
gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni delle norme
di cui all'art. 6, comma 4 nonche' gli elementi progettati senza
applicare le disposizioni previste da tali norme;
-----
(*) Uno stesso tipo puo' coprire piu' varianti di un
prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non
influiscano sul livello di sicurezza o su altri requisiti
in materia di prestazioni del prodotto.
4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove
necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante
soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II qualora non
siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
4.3. effettua e fa effettuare gli esami appropriati e le prove
necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di
conformarsi alle norme relative, tali norme siano state
effettivamente applicate;
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le
necessarie prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto,
l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo»
al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del
fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validita'
del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo
approvato.
All'attestato e' allegato un elenco dei fascicoli significativi
della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva
una copia.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame
del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per
tale rifiuto.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la
documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo»
di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere
un'ulteriore approvazione, qualora tali modifiche possano influire
sulla conformita' ai requisiti essenziali o modalita' di uso
prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata
sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «CE
del tipo».
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi
notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame
«CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli
attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli
allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri
organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la
documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo»
e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di
fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il
suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a
disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona
responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
Allegato VII
CONFORMITA' AL TIPO
(modulo C)
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' si
accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo
oggetto dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti
del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a
ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformita' (vedi
allegato VIII).
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione assicuri la conformita' dei prodotti al
tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del
presente decreto.
3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della
dichiarazione di conformita' per almeno dieci anni dall'ultima data
di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne'
il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di
tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona
responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario
(vedi allegato IX).
4. Per quanto riguarda la valutazione della conformita' ai
requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente
decreto e nell'eventualita' che un costruttore non operi a norma di
un pertinente sistema qualita' come quello di cui all'allegato XIII,
un organismo notificato scelto dal costruttore puo' eseguire o far
eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se il livello
qualitativo appare insoddisfacente o se appare necessario verificare
la validita' dei dati presentati dal costruttore, e' utilizzata la
procedura seguente:
un motore di serie e' sottoposto alla prova descritta
nell'allegato II, punto B. I motori di prova devono aver subito un
rodaggio, parziale o completo, conforme alle prescrizioni del
costruttore. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore
di serie eccedono i valori limite descritti alla tabella di cui al
punto 2 dell'allegato II, punto B, il costruttore puo' chiedere che
le misure siano effettuate su un campione di motori di serie
comprendente il motore sottoposto originariamente alla prova. Per
garantire la conformita' del campione di motori di cui sopra ai
requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico
descritto nell'allegato XV.
Allegato VIII
DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITA'
1. La dichiarazione scritta di conformita' alle disposizioni della
direttiva deve accompagnare:
a) le unita' da diporto e le moto d'acqua e deve essere allegata
al manuale del proprietario (allegato II, paragrafo A, punto 2.5);
b) i componenti di cui all'allegato I;
c) i motori di propulsione e deve essere allegata al manuale del
proprietario (allegato II, paragrafo B, punto 4).
2. La dichiarazione scritta di conformita' deve comprendere i
seguenti elementi, ed essere redatta nella lingua o nelle lingue di
cui all'allegato II, paragrafo A, punto 2.5:
a) nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario
stabilito nella Comunita', ragione sociale e indirizzo completo; il
mandatario deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del
costruttore;
b) descrizione del prodotto definito al punto 1 - descrizione del
prodotto di cui trattasi: marca, tipo, numero di serie (se del caso);
c) riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o
riferimenti alle specifiche in relazione alle quali e' dichiarata la
conformita';
d) se del caso, riferimento alle altre direttive comunitarie
applicate;
e) se del caso, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato
da un organismo notificato;
f) se del caso, nome e indirizzo dell'organismo notificato;
g) identificazione della persona autorizzata a firmare a nome del
costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunita'.
3. Per quanto riguarda:
i motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a
poppa senza scarico integrato;
i motori omologati a norma del provvedimento che recepisce la
direttiva 97/68/CE, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3
dell'allegato I della stessa;
i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE,
la dichiarazione scritta di conformita' include, oltre alle
informazioni di cui al punto 2, una dichiarazione del costruttore
attestante che il motore e' conforme ai requisiti relativi alle
emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente decreto, se
installato su un'unita' da diporto conformemente alle istruzioni
fornite dal costruttore, e che tale motore non deve essere messo in
servizio finche' l'imbarcazione da diporto in cui deve essere
installato non e' stata dichiarata conforme, ove previsto, con la
pertinente disposizione del decreto.
Allegato IX
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE
La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X, XII
e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal
costruttore per garantire che i componenti o l'unita' siano conformi
ai relativi requisiti essenziali.
La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del
progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto,
nonche' permettere di valutarne la conformita' ai requisiti del
presente decreto legislativo.
La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della
valutazione:
a) una descrizione generale del tipo;
b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi
dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti;
c) descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di
detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme di cui all'art. 6, comma 4, applicate
interamente o parzialmente, nonche' una descrizione delle soluzioni
adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano
state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
e) i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami
effettuati;
f) i risultati delle prove o specificamente i calcoli di
stabilita' secondo il punto 3.2 dei requisiti essenziali e di
galleggiabilita' secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali
(allegato II, punto A);
g) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di
scarico che dimostrano la conformita' con il punto 2 dei requisiti
essenziali (allegato II, punto B);
h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i
dati relativi all'unita' di riferimento che dimostrano la conformita'
con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato II, punto C).
Allegato X
GARANZIA QUALITA' PRODUZIONE
(modulo D)
1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle
operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il
costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore dei prodotti di cui
all'art. 4 che essi verificano, ne' il mandatario di una di queste
parti. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste di
mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o
manutenzione di tali prodotti. Cio' non esclude la possibilita' di
uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo
di controllo.
1.1 L'organismo notificato deve essere indipendente e non deve
essere controllato dai costruttori o dai fornitori.
2. Il fabbricante deve applicare un sistema di qualita' della
produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito
secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato
alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo
sistema qualita' per i prodotti interessati ad un organismo
notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti
prevista;
la documentazione relativa al sistema qualita';
se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato
(vedi allegato IX) e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' dei
prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai
requisiti del presente decreto. Tutti i criteri, i requisiti e le
disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in
modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e
istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema
qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi,
schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta
documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' dei prodotti;
dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e
delle tecniche di controllo e garanzia della qualita';
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si
intende effettuarli;
della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale;
dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della
qualita' richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema
qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso
presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nei gruppo incaricato
della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di
valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del
fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La
notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema qualita' approvato ed a fare in modo che esso rimanga
adeguato ed efficace. Il fabbricante o il mandatario tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato
valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se e'
necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica
la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
la documentazione relativa al sistema qualita';
altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le
tarature, le qualifiche del personale.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il
sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo
notificato puo' svolgere o far svolgere prove per verificare il buon
funzionamento del sistema qualita', se necessario. Esso fornisce al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali
per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino;
gli adeguamenti di cui ai paragrafo 3.4, secondo capoverso;
le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al
paragrafo 3.4, ultimo capoverso, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi
notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi
qualita' rilasciate o ritirate.
Allegato XI
VERIFICA SU PRODOTTO
(modulo F)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il
suo mandatario stabilito nella comunita', si accerta e dichiara che i
prodotti cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3
sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e
soddisfano i requisiti del presente decreto legislativo.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti al
tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti
della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura «CE» su
ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformita' (vedi
allegato VIII).
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso
per verificare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente
decreto legislativo, o mediante controllo e prova di ogni singolo
prodotto secondo quanto stabilito al paragrafo 4, o mediante
controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al
paragrafo 5, a scelta del fabbricante.
3.1 Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della
dichiarazione di conformita' per almeno dieci anni dall'ultima data
di fabbricazione del prodotto.
4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto.
4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi
vengono effettuate opportune prove, in conformita' alla norma o alle
norme relative all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti per
verificarne la conformita' al tipo oggetto dell'attestato di esame
«CE del tipo» e della direttiva ad essi applicabili.
4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di
identificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestato
di conformita' inerente alle prove effettuate.
4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di
esibire, a richiesta, gli attestati di conformita' dell'organismo
notificato.
5. Verifica statistica.
5.1. Il fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti
omogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di
fabbricazione garantisca l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto.
5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma
di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a
caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e
su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformita' alla
norma o alle norme relative all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti
per verificarne la conformita' ai corrispondenti requisiti del
presente decreto legislativo e per determinare se si debba accettare
o rifiutare il lotto.
5.3. La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti
elementi:
metodi statistici utilizzati;
programma di campionamento e sue caratteristiche operative.
Per la valutazione della conformita' ai requisiti relativi alle
emissioni dei gas di scarico si applica la procedura definita
nell'allegato XV.
5.4. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa
apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e
redige un attestato di conformita' relativo alle prove effettuate.
Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato ad
eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi. Se un
lotto e' rifiutato, l'organismo notificato o l'autorita' competente
prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato.
Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato
puo' decidere di sospendere la verifica statistica. Il fabbricante
puo' apporre, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il
numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della
fabbricazione.
5.5. Il fabbricante o il suo mandatario, deve essere in grado di
esibire, a richiesta, gli attestati di conformita' dell'organismo
notificato.
Allegato XII
VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO
(modulo G)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante
accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui e' stato
rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, e' conforme ai
requisiti del presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura «CE» sul
prodotto e redige una dichiarazione di conformita'.
2. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede alle
opportune prove, in conformita' della norma o delle norme di cui
all'art. 6, comma 4, o a prove equivalenti, per verificarne la
conformita' ai corrispondenti requisiti del presente decreto
legislativo. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio
numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un
attestato di conformita' relativo alle prove effettuate.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto
legislativo, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed
il suo funzionamento (vedi allegato IX).
Allegato XIII
GARANZIA QUALITA' TOTALE (modulo H)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i
prodotti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto
legislativo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunita' appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una
dichiarazione di conformita'. La marcatura «CE» deve essere
accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile della sorveglianza. di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante applica un sistema qualita' approvato per la
progettazione la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del
prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3, ed e' soggetto
alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo
sistema qualita' ad un organismo notificato. La domanda deve
contenere:
tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
la documentazione relativa al sistema qualita'.
3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti
ai requisiti del presente decreto legislativo. Tutti i criteri, i
requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere
documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al
sistema qualita' deve permettere una interpretazione uniforme di
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta
documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' di gestione in materia di qualita' di progettazione e
di qualita' dei prodotti;
delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si
intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme
di cui all'art. 6, comma 4, nonche' degli strumenti che permetteranno
di garantire l'osservanza dei requisiti essenziali di cui
all'allegato II;
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in
materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno
applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla
categoria in questione;
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che
si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualita' e
nella garanzia della qualita';
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si
intende effettuarli;
della documentazione in materia di qualita', ad esempio i
rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche
del personale;
dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualita' richiesta
e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso
presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN29001). Nel gruppo
incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto
nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura
di valutazione deve comprendere una visita valutativa agli impianti
del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La
notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti
dal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo che esso rimanga
adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'
di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato
valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se e'
necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica
la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilita' dell'organismo
notificato.
4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,
prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in
particolare:
la documentazione relativa al sistema qualita';
la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del
sistema di garanzia della qualita', ad esempio risultati di analisi,
calcoli, prove;
la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del
sistema garanzia della qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il
sistema qualita', e fornisce al fabbricante un rapporto sulle
verifiche effettuate.
4.4. L'organismo notificato puo' anche effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto
funzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un
rapporto sulla visita e, se vi e' stata prova, un rapporto sulla
prova stessa.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima
data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle
autorita' nazionali:
la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo capoverso,
secondo trattino;
le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo capoverso;
le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al
paragrafo 3.4, ultimo periodo, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi
notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di
sistemi qualita' rilasciate o ritirate.
Allegato XIV
GARANZIA QUALITA' DEL PRODOTTO
(modulo E)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i
prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato
«CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi
applicabili. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella
Comunita' appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una
dichiarazione scritta di conformita'. La marcatura CE deve essere
accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo
notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il costruttore deve applicare un sistema di qualita' approvato
per la verifica e le prove del prodotto finito, secondo quanto
specificato al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza
di cui al punto 4.
3. Sistema qualita'.
3.1. Il costruttore deve presentare una domanda di valutazione del
suo sistema qualita' per i prodotti interessati a un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti
considerata;
la documentazione relativa al sistema qualita';
se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato
e una copia dell attestato «CE del tipo».
3.2. In base al sistema qualita', ogni prodotto deve essere
esaminato e prove appropriate come stabilito nella norma o nelle
norme pertinenti di cui all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti,
devono essere eseguite per assicurarne la conformita' ai requisiti
pertinenti fissati dal presente decreto legislativo. Tutti i criteri,
i requisiti, le disposizioni adottati dal costruttore devono essere
documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure,
procedure ed istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualita'.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata
descrizione:
degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' e dei poteri della direzione in materia di qualita'
dei prodotti;
degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la
costruzione;
dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del
sistema qualita';
della documentazione in materia di qualita', quali rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale.
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita'
che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno
un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di
valutazione deve comprendere una visita degli impianti del
costruttore.
La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve
contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata
della decisione.
3.4. Il costruttore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
Il costruttore o il suo mandatario tengono informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi prevista
modifica del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto
3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La
comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la
motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi
tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
4.2. Il costruttore deve consentire all'organismo notificato di
accedere a fini ispettivi ai locali di verifica, prova e deposito
fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
la documentazione relativa al sistema qualita';
la documentazione tecnica;
altre documentazioni quali rapporti e i dati sulle prove, le
tarature, le qualifiche del personale.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere periodicamente verifiche
ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga ed utilizzi il
sistema qualita' e deve fornire al costruttore un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il costruttore. In tale occasione, l'organismo
notificato puo' svolgere o fa svolgere prove per verificare il buon
funzionamento del sistema qualita', se necessario. Esso fornisce al
costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione di prova.
5. Il costruttore deve tenere a disposizione delle autorita'
nazionali per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del
prodotto:
la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo
trattino;
gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al
punto 3.4, ultimo periodo ed ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi
notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi
qualita' rilasciate o ritirate.
Allegato XV
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA
LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE
1. La verifica della conformita' di una famiglia di motori e'
effettuata su un campione di motori di serie. Il costruttore decide
la dimensione (n) del campione, d'intesa con l'organismo notificato.
2. La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione e'
calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas
di scarico e acustiche. La produzione della serie e' considerata
conforme ai requisiti («decisione d'autorizzazione») se la condizione
seguente e' soddisfatta:
X + k. S < = L
S e' la deviazione standard, dove:
S al quadrato = (SIGMA)(x-X) ai quadrato/(n-1)
X = media aritmetica dei risultati
x = singoli risultati del campione
L = valore limite appropriato
n = numero di motori nel campione
k = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella)
n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
k | 0,973 | 0,613 | 0,489 |0,421 |0,376 |0,342 |0,317 |0,296 |0,279
n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
k | 0,265 | 0,253 | 0,242 |0,233 |0,224 |0,216 |0,210 |0,203 |0,198
Se N < = 20, K = 0,860 (radice quadrata di N)
Allegato XVI
Tabella A
DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA
DI NAUTICA DA DIPORTO
Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo |
non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di |
stazza |300 euro
---------------------------------------------------------------------
Visite periodiche ed occasionali navi da diporto |75 euro
---------------------------------------------------------------------
Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio |
certificazioni |25 euro
---------------------------------------------------------------------
Rilascio licenze di navigazione |25 euro
---------------------------------------------------------------------
Aggiornamento licenze di navigazione |15 euro
---------------------------------------------------------------------
Rilascio certificato d'uso motore |20 euro
---------------------------------------------------------------------
Aggiornamento certificato d'uso motore |10 euro
---------------------------------------------------------------------
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di |
categoria A e C |25 euro
---------------------------------------------------------------------
Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da|
diporto |100 euro
---------------------------------------------------------------------
Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi |30 euro
---------------------------------------------------------------------
Rinnovo licenze |25 euro
---------------------------------------------------------------------
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprieta' e|
di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione;|
iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto |
dai registri. |20 euro
---------------------------------------------------------------------
Copia di un documento |10 euro
---------------------------------------------------------------------
Rilascio di un duplicato |25 euro
---------------------------------------------------------------------
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza |
provvisoria di navigazione |20 euro