Raccolta Normativa
PARTE TERZA
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
SEZIONE I NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
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ART. 53
(finalita)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad
assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il
risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei
fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a
rischio e la lotta alla desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la
pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere
conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi,
nonche' preordinata alla loro esecuzione, in conformita' alle
disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attivita' previste al comma 1
concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a
statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane e i consorzi di
bonifica e di irrigazione.
ART. 54
(definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e
sotterranee come di seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole
acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere,
tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale
sono incluse anche le acque territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la
superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto
con il suolo o il sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o
stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di
base che serve da riferimento per definire il limite delle acque
territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie, ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura
salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma
sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di
base che serve da riferimento per definire il limite delle acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino
artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente,
fiume o canale, nonche' di acque di transizione o un tratto di acque
costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato
da un'attivita' umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di roccia o
altri strati geologici di porosita' e permeabilita' sufficiente da
consentire un flusso significativo di acque sotterranee o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi
ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso
d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da
uno o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee e costiere che costituisce la principale unita' per la
gestione dei bacini idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attivita'
riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei
canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della
fascia costiera, delle acque sotterranee, nonche' del territorio a
questi connessi, aventi le finalita' di ridurre il rischio idraulico,
stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la
gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche
ambientali e paesaggistiche collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree
ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi
idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio
sul territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il
sistema drenante alveato del bacino idrografico.
ART. 55
(attivita' conoscitiva)
1. Nell'attivita' conoscitiva, svolta per le finalita' di cui
all'articolo 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si
intendono comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del
territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione
dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla
presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta
necessaria per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo
53.
2. L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta,
sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 57, comma 1,
secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e
consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione
tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che
garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la
costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico
sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi
regionali e quelli delle province autonome.
3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici,
anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della
difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente
interessata ed al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del suolo dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale)) (((ISPRA))), secondo le modalita' definite ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
4. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce
allo svolgimento dell'attivita' conoscitiva di cui al presente
articolo, in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettera e), nonche' ai fini della diffusione
dell'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003,
e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e altresi' con riguardo a:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo
idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4
attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al
monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in
regime di convenzione con il ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)). Con decreto del ((Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare)) sono definiti i criteri e
le modalita' di esercizio delle suddette attivita'. Per lo
svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle
previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non
inferiore all'uno e cinquanta per cento dell'ammontare della massa
spendibile annualmente delle spese d'investimento previste per il
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)).
Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede
a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela
ambientale.
ART. 56
(attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione)
1. Le attivita' di programmazione, di pianificazione e di
attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalita' di
cui all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le
attivita' istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione
civile, in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei
bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici,
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di
forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua,
dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonche'
delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso,
vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori,
diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli
allagamenti;
d) la disciplina delle attivita' estrattive nei corsi d'acqua,
nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto
del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle
coste; e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree
instabili, nonche' la difesa degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di
risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche,
anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti
condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e
dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili,
anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali
e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica,
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi
il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonche' la polizia
delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di
navigazione interna, nonche' della gestione dei relativi impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli
impianti nel settore e la conservazione dei beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi
di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale,
anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi
fluviali e lacuali e di aree protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri,
metodi e standard, nonche' modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti,
preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneita' di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio,
ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalita' di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di
gestione dei servizi connessi.
ART. 57
(Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri
per gli interventi nel settore della difesa del suolo)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)):
1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche
tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 55 e
56, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei
programmi di intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa
diffida, in caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali
sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore
disciplinato dalla presente sezione;
b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il
programma nazionale di intervento. (24)
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della
difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)), e' composto da quest'ultimo e dai
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le attivita' culturali, nonche' dal delegato
del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione
civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed
adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attivita'.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di
programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle
regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale,
verificandone l'attuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le
diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone
gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o
indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della
pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di
approvazione dei relativi atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il
Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni
statali competenti.
6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1, lettera b), del presente articolo "nella
parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia
approvato con il previo parere della Conferenza unificata".
ART. 58
(competenze del ((Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare)))
1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle
materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le
competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
2. In particolare, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)):
a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini
dell'adozione, ai sensi dell'articolo 57, degli indirizzi e dei
criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di
navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione
delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio
1986, n. 349, nonche' la relazione sullo stato di attuazione dei
programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui
all'articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e
programmatica. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente
sono redatte avvalendosi del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell' ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA)));
c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8
luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello
di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli
interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la
tutela dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il ((Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ))svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in
materia di difesa del suolo;(24)
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni
e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo
termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed
omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della
protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti
del Ministero in seno alle Autorita' di bacino distrettuale di cui
all'articolo 63;
d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali
e alla difesa del suolo, nonche' con riguardo all'impatto ambientale
dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle
opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;(24)
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta,
elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa del suolo dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale)) (((ISPRA))), e di consultazione dei dati,
definizione di modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i
soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' definizione degli
indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei
piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 3, lettera a), "nella
parte in cui non prevede che le funzioni di programmazione e
finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo siano
esercitate previo parere della Conferenza unificata"; comma 3,
lettera d), "nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso
indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata".
ART. 59
(competenze della Conferenza Stato-regioni)
1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed
osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 57, in ordine alle
attivita' ed alle finalita' di cui alla presente sezione, ed ogni
qualvolta ne e' richiesta dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)). In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e
dei criteri di cui al predetto articolo 57;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed
organizzativo del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del suolo dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale)) (((ISPRA))) e per il suo coordinamento con i servizi,
gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono
attivita' di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti,
direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro
conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti
autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti
all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani
di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza
statale.
ART. 60
(competenze dell' ((Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale)) - ((ISPRA)))
1. Ferme restando le competenze e le attivita' istituzionali
proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l' ((Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPAR)))
esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia Dipartimento difesa
del suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita
all'articolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e
consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono
stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle
prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
ART. 61
(competenze delle regioni)
1. Le regioni, ferme restando le attivita' da queste svolte
nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione
civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i
compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze
costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni
statali, ed in particolare:
a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di
bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla
Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,
ed adottano gli atti di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed
attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e
provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli
interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici,
istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza,
all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia
idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e
degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della
navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e
sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di
competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in
corso e la trasmettono al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)) entro il mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia
di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo
e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza
ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva,
anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei
progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o
traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume
di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza
del Ministero delle attivita' produttive tutte le opere di
sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito
o decantazione o lavaggio di residui industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli
sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano
un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali
sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID)
fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla
progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi
altezza e capacita' di invaso.
5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate
dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative gia'
trasferite o delegate alle regioni.
ART. 62
(competenze degli enti locali e di altri soggetti)
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le
comunita' montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i
consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di
diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano
all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo
nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o
d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle
autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa del suolo dell'((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) e sono tenuti a collaborare con la
stessa.
ART. 63
(Autorita' di bacino distrettuale)
1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito Autorita' di
bacino, ente pubblico non economico che opera in conformita' agli
obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attivita' a
criteri di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la Conferenza
istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria
tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza permanente
Stato - regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle
risorse patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli
occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa
consultazione dei sindacati.
3. Le autorita' di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n.
183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative
funzioni sono esercitate dalle Autorita' di bacino distrettuale di
cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma
2 disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo
transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle
Autorita' di bacino vengono adottati in sede di Conferenza
istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta
delle amministrazioni partecipanti, dal ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ))su richiesta del Segretario
generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza
istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle
attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, per la
funzione pubblica, per i beni e le attivita' culturali o i
Sottosegretari dai medesimi delegati, nonche' i Presidenti delle
regioni e delle province autonome il cui territorio e' interessato
dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati,
oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle
conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico della
Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia partecipa no,
oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due
rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai
Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera
a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di
bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui
all'articolo 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano di
bacino, che potra' eventualmente articolarsi in piani riferiti a
sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse
esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi
comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque
l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in
caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza
statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida
l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per
l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine,
all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori
provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi decentrati e
periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi e' composta dai
rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle
province autonome interessate, nonche' da un rappresentante del
Dipartimento della protezione civile; e' convocata dal Segretario
Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di
quanto disposto ai sensi del comma 5, nonche' al compimento degli
atti gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a
maggioranza.
7. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui
all'articolo 65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano
di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e
locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla
desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle
risorse idriche;
c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano
negli allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi
delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle
attivita' umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque
sotterranee, nonche' di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 62, le Autorita' di bacino coordinano e sovraintendono
le attivita' e le funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica
integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche'
del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore,
del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e
del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como,
con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di
salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine
della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua ed alla fitodepurazione.
TITOLO II
I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI
CAPO I
I DISTRETTI IDROGRAFICI
|
ART. 64
(distretti idrografici)
1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, e'
ripartito nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, con superficie di
circa 39.385 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Adige, gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
3) Lemene, Fissaro Tartaro Canalbianco, gia' bacini
interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, gia' bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
b) distretto idrografico Padano, con superficie di circa
74.115Kmq, comprendente il bacino del Po, gia' bacino nazionale ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, con
superficie di circa 39.000 Kmq, comprendente i seguenti bacini
idrografici:
1) Arno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
2) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
3) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
4) Conca Marecchia, gia' bacino interregionale ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
5) Reno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
6) bacini della Liguria, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
7) bacini della Toscana, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
8) fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, gia'
bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri
bacini minori, gia' bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
10) Lamone, gia' bacino regionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
11) bacini minori afferenti alla costa Romagnola, gia' bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
d) distretto idrografico pilota del Serchio, con superficie di
circa 1.600 Kmq, comprendente il bacino idrografico del Serchio;
e) distretto idrografico dell'Appennino centrale, con superficie
di circa 35.800 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
2) Tronto, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
3) Sangro, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
4) bacini dell'Abruzzo, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
5) bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini
minori delle Marche, gia' bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, con
superficie di circa 68.200 Kmq, comprendente i seguenti bacini
idrografici:
1) Liri-Garigliano, gia' bacino nazionale ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
2) Volturno, gia' bacino nazionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
3) Sele, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
4) Sinni e Noce, gia' bacini interregionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
5) Bradano, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
6) Saccione, Fortore e Biferno, gia' bacini interregionali ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
7) Ofanto, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
8) Lao, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
9) Trigno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
10) bacini della Campania, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
11) bacini della Puglia, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
12) bacini della Basilicata, gia' bacini regionali ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
13) bacini della Calabria, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
14) bacini del Molise, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
g) distretto idrografico della Sardegna, con superficie di circa
24.000 Kmq, comprendente i bacini della Sardegna, gia' bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
h) distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa
26.000 Kmq, comprendente i bacini della Sicilia, gia' bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989.
ART. 65
(valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale)
1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha
valore di piano territoriale di settore ed e' lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla
corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorita' di bacino in base
agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi
ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini
montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di
fondo-valle.
3. Il Piano di bacino, in conformita' agli indirizzi, ai metodi e
ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4, realizza le finalita' indicate all'articolo
56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui
all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema
fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti
urbanistici comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi
al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in
atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle
relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del
suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione
delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione
del dissesto;
2) dei pericoli di siccita';
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed
economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario
per assicurare l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche,
agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle
opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di
forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e
consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o
vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela
dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla
lettera f), qualora siano gia' state intraprese con stanziamenti
disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito
dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei
litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone
agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire
fenomeni di dissesto idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra
ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto
costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie
per i principali interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione
dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le
relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche,
ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi
antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di
desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a
garantire maggiore disponibilita' della risorsa idrica ed il riuso
della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri
e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la
navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le
derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e
secondo le quantita';
s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel
tempo, in relazione alla gravita' del dissesto;
t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere
immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici,
nonche' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni
dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In
particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di
assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque
non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione
del Piano di bacino le autorita' competenti provvedono ad adeguare i
rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in
particolare, quelli relativi alle attivita' agricole, zootecniche ed
agroforestali, alla tutela della qualita' delle acque, alla gestione
dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi
Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le
disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore
urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente
interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non
provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri
strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione
delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla
pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le regioni.
7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorita'
di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento
ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di
fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n)
del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti
e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e
comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata
attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province
e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da cio' possa
derivare un grave danno al territorio, il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), previa diffida ad adempiere
entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con
ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia,
anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attivita'
antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni
competenti. Se la m ancata attuazione o l'inosservanza di cui al
presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio
dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare
l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare
per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di
concerto con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), adotta l'ordinanza cautelare di cui al
presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni
caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la
considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai
sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in
relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 66
(adozione ed approvazione dei piani di bacino)
1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale,
secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente
decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
ai fini di cui al comma 1, e' adottato a maggioranza dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con
propria deliberazione, contestualmente stabilisce:
a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei
provvedimenti conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo
delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o
piu' regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
di cui al comma 2, e' inviato ai componenti della Conferenza
istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata
per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di
adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto
alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), previa
diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione
interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina
di un commissario "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento
delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione
del piano.
5. Dell'adozione del piano e' data notizia secondo le forme e con
le modalita' previste dalla parte seconda del presente decreto ai
fini dell'esperimento della procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS), sulla base del giudizio di compatibilita' ambientale espresso
dall'autorita' competente, i piani di bacino sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalita'
di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle
regioni territorialmente competenti.
7. Le Autorita' di bacino promuovono la partecipazione attiva di
tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e
all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinche', per
ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili
per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti,
concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di
osservazioni scritte, i seguenti documenti:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione
del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di
gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due
anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
ART. 67
(i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
e le misure di prevenzione per le aree a rischio)
1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorita'
di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani
stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che
contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
2. Le Autorita' di bacino, anche in deroga alle procedure di cui
all'articolo 66, approvano altresi' piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, redatti
anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I
piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree a
rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225. I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione
e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato
per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree
sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65,
comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma 3,
lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di inerzia da parte
delle Autorita' di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma
2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e
alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di
salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui al
comma 1, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti
piani. I piani straordinari approvati possono essere integrati e
modificati con le stesse modalita' di cui al presente comma, in
particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2,
tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte delle Autorita' di
bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente
articolo, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di
manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio
idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilita' del
territorio e' connessa con piu' elevati pericoli per le persone, le
cose ed il patrimonio ambientale, con priorita' per le aree ove e'
stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli
interventi possono essere adottate, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le
regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai
commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della
protezione civile, nonche' della collaborazione del Corpo forestale
dello Stato, delle regioni, delle Autorita' di bacino, del Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio
geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell' ((Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))),
per quanto di rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a
predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorita'
assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio
e' connessa con piu' elevati pericoli per le persone, le cose e il
patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le
misure per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni
interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in
salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le
infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio
idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari
possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di
rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attivita' produttive e le
abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli
enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorita'
connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture, determinandone altresi' un congruo termine, e per la
concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle
attivita' produttive e delle abitazioni private realizzate in
conformita' alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli
incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati
ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demo lizione dei
manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio
indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede
con le modalita' previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati non si avvalgano della facolta' di usufruire delle
predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi
ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprieta' in
conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono
contenere l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della
relativa copertura finanziaria.
ART. 68
(procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio)
1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti
a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le
modalita' di cui all'articolo 66.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve
avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non
oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della
necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione
territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica,
articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale
deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province
ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un
rappresentante dell'Autorita' di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto
di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala
provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le
necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
ART. 69
(programmi di intervento)
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali
di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle
finalita' dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per
farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore
al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli
impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei
cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento
di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del
suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita',
dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto
ambientale delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono
provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di
interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della
predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti
pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con
propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti
dai piani di bacino.
ART. 70
(adozione dei programmi)
1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali
programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno
venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale e' stabilita al 31
dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per
l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora
impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo
del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale
in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio
successivo, adottati secondo le modalita' di cui al comma 1, sono
trasmessi al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)), affinche', entro il successivo 3 giugno, sulla base delle
previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza
Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze
l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio,
ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma
attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in
base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ART. 71
(attuazione degli interventi)
1. Le funzioni di studio e di progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorita' di bacino possono
essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad
istituzioni universitarie, liberi professionisti o organizzazioni
tecnico-professionali specializzate, in conformita' ad apposite
direttive impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4.
2. L'esecuzione di opere di pronto intervento puo' avere carattere
definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai
sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione a tassa
fissa.
ART. 72
(finanziamento)
1. Ferme restando le entrate connesse alle attivita' di
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di
miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione
sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi
triennali di cui all'articolo 69.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze fino all'espletamento
della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo sulla cui base il Ministro dell'economia e delle finanze
apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, sentita la
Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale
di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti
tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle
priorita' indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove
necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo
stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri
propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al
finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento
funzionale, tecnico e scientifico dell' ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))).
4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli
stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell'
((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 57.
5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale
nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con
proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono
grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo
idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono
essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
SEZIONE II
TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
|
ART. 73
(finalita)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la
disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e
sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed
adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorita' per quelle potabili;
d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi
idrici, nonche' la capacita' di sostenere comunita' animali e
vegetali ampie e ben diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccita'
contribuendo quindi a:
1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e
sotterranee di buona qualita' per un utilizzo idrico sostenibile,
equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque
sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli
obiettivi degliaccordi internazionali in materia, compresi quelli
miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino,
allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le
emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine
ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai
valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine
allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare
lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e
delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema
di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo
Stato, nonche' la definizione di valori limite in relazione agli
obiettivi di qualita' del corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e
depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico
integrato;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al
risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi,
delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso
contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli
stessi allorche' contenenti sostanze pericolose prioritarie,
contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine
ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e
vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e
delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio
combinato.
3. Il perseguimento delle finalita' e l'utilizzo degli strumenti
di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste
dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque
territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi
internazionali in materia.
Art. 74
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente
una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60
grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,
i pesci persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di
base che serve da riferimento per definire il limite delle acque
territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque
costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; in via transitoria tali limiti sono
fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una
concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita'
commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio
di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero
meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate, e provenienti da agglomerato;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto
della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
utilizzate per le finalita' consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita'
produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile,
sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici
ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque
reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di
recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno
mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali,
iniezione, interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di
allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle
olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al
terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati
all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi
contenute;
q) autorita' d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e
province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che
gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale
ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto
fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso
quello allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una
miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di
prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivita'
di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in
particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca
una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita
vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi
presenti nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19
ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o piu' composti
azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli
allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la
crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito
di attivita' umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o
nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualita'
degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o
deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due
canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al
convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o
meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di
prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al
convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali
acque di prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente
tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il
corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in
rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i
rilasci di acque previsti all'articolo 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che
alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime
autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di
acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano gia' state
completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e
all'affidamento dei lavori, nonche' gli scarichi di acque reflue
domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e
conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque
reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in
esercizio e gia' autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue
urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che,
dopo lo scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori
ai relativi obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle
disposizioni della parte terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che
comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi
fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello
scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20
per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue
mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico
con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui
vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area
sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono
attivita' commerciali o industriali che comportano la produzione, la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato
8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro
processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello
scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilita' di una
sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in
concentrazione, oppure in massa per unita' di prodotto o di materia
prima lavorata, o in massa per unita' di tempo. I valori limite di
emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi,
famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere
preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di
emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non
portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o
zootecnica in acque gia' inquinate o che potrebbero esserlo in
conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per
quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse
anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o
stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di
base che serve da riferimento per definire il limite delle acque
territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura
salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma
sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato
da un'attivita' umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata, come risulta dalla
designazione fattane dall'autorita' competente in base alle
disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino
artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume
o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
i) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di roccia o
altri strati geologici di porosita' e permeabilita' sufficiente da
consentire un flusso significativo di acque sotterranee o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee; (22)
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e
laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di
solito un lago o la confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita
da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee e costiere che costituisce la principale unita' per la
gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva
dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore
piu' basso del suo stato ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un
corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il
profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito
almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello
stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore piu'
basso del suo stato quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un
corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito
almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della struttura
e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque
superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico
artificiale o fortemente modificato, cosi' classificato in base alle
disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
((z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico
richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi
ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione
ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualita'
ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorita' di cui
alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte
terza;))
aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico
di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di
cui alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto; (22)
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo
idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della
velocita' annua media di ravvenamento globale a lungo termine del
corpo idrico sotterraneo meno la velocita' annua media a lungo
termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di
qualita' ecologica per le acque superficiali connesse, di cui
all'articolo 76, al fine di evitare un impoverimento significativo
dello stato ecologico di tali acque, nonche' danni rilevanti agli
ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; (22)
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze
tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di
sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le
sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in
particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del
presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di
inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il
suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II
della parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualita' ambientale: la concentrazione di un
particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei
sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la
salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o
realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito
citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi
nelle acque superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni
basati sulle migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti
valori limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli
comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali
controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque
reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che
presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso
l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla
produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP,
aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di
carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie,
agli enti pubblici o a qualsiasi attivita' economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e
distribuzione, di acque superficiali o sotterranee,
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque
reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri
usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'articolo 118 che
incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione
si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto;
qq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una
limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite
delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o
condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre
caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che
influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo
stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a
coloro che usano l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunita'
imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo
delle risorse al di la' del loro livello di ripristino e ricambio
naturale;
uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una
o piu' attivita' di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto, e qualsiasi altra attivita' accessoria,
che siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte in uno
stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
nel caso di attivita' non rientranti nel campo di applicazione del
Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, l'impianto
si identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui
all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il
complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo
integrati dell'inquinamento.
((uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o il valore
di concentrazione al di sopra del quale si puo' affermare, con un
livello di fiducia dichiarato, che un dato campione e' diverso da un
bianco che non contiene l'analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del
limite di rivelabilita' a una concentrazione dell'analita che puo'
ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e
precisione. Il limite di quantificazione puo' essere calcolato
servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e
puo' essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla curva di
taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che
caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale
sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprieta'
specificate, che si e' stabilito essere idonee per un determinato
utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali.))
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 ha disposto (con l'art. 9, comma 1,
lettera a)) che "le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'articolo
74 sono rispettivamente sostituite dalle lettere m), c) e d)
dell'articolo 2 del presente decreto".
ART. 75
(competenze)
1 Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente
sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), fatte salve
le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro
della salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i
compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze
costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni
statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle
regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o
all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere,
decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via
sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attivita' di
sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i
poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente
necessita' e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente, nonche' quanto disposto
dall'articolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte
terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto
stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i
medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati
alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede
alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto
per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione
europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea
recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la piu' ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato di qualita' delle acque e trasmettono al
Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell' ((Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) i
dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della
parte terza del presente decreto, nonche' quelli prescritti dalla
disciplina comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque
interne e marine dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale)) (((ISPRA))) elabora a livello nazionale,
nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA),
le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto
sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute
a trasmettere al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare))i provvedimenti adottati ai fini delle
comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi
internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le
parti interessate all'attuazione della parte terza del presente
decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e
aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
7. Le regioni provvedono affinche' gli obiettivi di qualita' di
cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano
perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici
internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri
interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti
da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della
Comunita' europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie
competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con
gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui
alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto
idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono
alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione
irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della
filodepurazione.
TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITA'
CAPO I OBIETTIVO DI QUALITA' AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITA' PER SPECIFICA DESTINAZIONE
|
ART. 76
(disposizioni generali)
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali
e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli
obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici
significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il
territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione
della capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e
ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo
stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da
parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono
adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo
121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22
dicembre 2015;
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale
corrispondente allo stato di "buono";
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita'
ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a
specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di
qualita' per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti
dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di
qualita' ambientale e per specifica destinazione che prevedono per
gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati
quelli piu' cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale; l'obbligo di rispetto di tali
valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica
destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualita' ambientale
piu' elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi
idrici e relativi obiettivi di qualita'.
ART. 77
(individuazione e perseguimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei
risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli
118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per
ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di
qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al
mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui
all'articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico
massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle
Autorita' di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi
idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il
raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente
allo stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico
superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i
requisiti dello stato di "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi
agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati nell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali
ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore
a norma della quale le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente
modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate
nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni
possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato
quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale
corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico,
abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
3) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la
fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o
l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle
inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali
o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita'
tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con
altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore
sul piano ambientale.
((6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23
dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento
dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti
condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono
stato di qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i
termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono
espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a
due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il
miglioramento progressivo entro il termine previsto, la
giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella
attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione
delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera
b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.))
((7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di
conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di
cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto
antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni
naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di
prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano
ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non
potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun
ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative
motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino
idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e
tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione
di detti piani.))
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la
definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi non
comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e,
fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7,
purche' non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici
compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono
comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi
compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina
degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi,
nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico
dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita'
prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,
non da' luogo una violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire
l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e
la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non
interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in
cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente
imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori
appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non
compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico una volta
conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano
sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui
all'articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile
per ripristinare nel corpo idrico, non appena cio' sia
ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure
adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del
Piano di tutela.
((10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente
decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque
sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o,
ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di
impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e
sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche
fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato
elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto
a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le
seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui
agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui
alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi
per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana,
per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo
sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati,
i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo
idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono
soluzioni ambientali migliori.))
ART. 78
((Standard di qualita' ambientale per le acque superficiali
1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui
all'articolo 74, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici
superficiali gli standard di qualita' ambientale, di seguito
denominati: "SQA", di cui alla lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte terza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna d'acqua gli
SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte terza, secondo le modalita' riportate alla lettera A.2.8 del
medesimo allegato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare
il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di
transizione, utilizzando le matrici sedimenti e biota limitatamente
alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici.
In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) applicano per il biota gli SQA riportati alla tabella 3/A
della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza;
b) applicano per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A
della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;
c) rispettano le disposizioni di cui alla lettera A.2.6.1
dell'allegato 1 alla parte terza concernenti modalita' di
monitoraggio e classificazione;
d) trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le motivazioni della scelta, al fine di
fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea
e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21
della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme
comunitarie.
4. Per le sostanze per le quali non sono definiti SQA per le
matrici sedimenti e biota nelle acque marino-costiere e nelle acque
di transizione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i
relativi SQA di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte
terza.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
effettuano l'analisi della tendenza a lungo termine delle
concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorita' di cui alla
tabella 1/A, lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza che
tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una sola
delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze
riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto A.3.2.4 dell'allegato
1 alla parte terza.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano misure atte a garantire che tali concentrazioni non
aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti e/o
nel biota.
7. Le disposizioni del presente articolo concorrono al
raggiungimento entro il 20 novembre 2021 dell'obiettivo di eliminare
le sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A
della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi,
nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonche' al
raggiungimento dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le
sostanze prioritarie individuate come P nella medesima tabella. Per
le sostanze indicate come E l'obiettivo e' di eliminare
l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte
diffusa e perdite.))
ART. 78-bis.
((Zone di mescolamento
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque
reflue contenenti sostanze dell'elenco di priorita' nel rispetto dei
criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida
definite a livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
4, della direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o piu'
sostanze di detto elenco possono superare, nell'ambito di tali zone
di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento
non abbia conseguenze sulla conformita' agli SQA del resto del corpo
idrico superficiale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
designano le zone di mescolamento assicurando che l'estensione di
ciascuna di tali zone:
a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti
nel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia
di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e
dell'adozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le
autorita' di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di
tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate
indicando:
a) l'ubicazione e l'estensione;
b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali
zone;
c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro
l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla
riduzione ed all'eliminazione dell'inquinamento delle acque
superficiali causato dalle sostanze dell'elenco di priorita' o le
misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive
modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi
del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
nelle aree protette elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii),
iii), v).))
Art. 78-ter.
((Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle
perdite
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in
ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il
sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali
riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla
base dell'attivita' di monitoraggio e dell'attivita' conoscitiva
delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1
e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza.
2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di
seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i
formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate
a livello comunitario, nonche' i servizi per la messa a disposizione
delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci
derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di
seguito "l'inventario", distinto in due sezioni: sezione A per le
sostanze appartenenti all'elenco di priorita' e sezione B per le
sostanze non appartenenti a detto elenco di priorita'. L'ISPRA
effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L'inventario e' redatto sulla base della elaborazione delle
informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del
regolamento (CE) n. 166/2006, nonche' sulla base di altri dati
ufficiali. Nell'inventario sono altresi' riportate, ove disponibili,
le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali
sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.
5. L'inventario e' finalizzato a verificare il raggiungimento
dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 78, ed e'
sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2.
6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione
di ciascuna autorita' di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli
inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell'inserimento
della sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da
pubblicare.))
Art. 78-quater.
((Inquinamento transfrontaliero
1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini
idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se
possono dimostrare che:
a) il superamento dell'SQA e' dovuto ad una fonte di inquinamento
al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e' verificata
l'impossibilita' di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in
questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da
inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai
sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato
fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10
dell'articolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita'
di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una
relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento
transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e
nel piano di gestione.))
Art. 78-quinquies.
((Metodi di analisi per le acque
superficiali e sotterranee
1. L'ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di
laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie
provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai
fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi
dell'allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai
sensi della norma UNI-EN ISO/CEI - 17025:2005 o di altre norme
equivalenti internazionalmente accettate.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio e' effettuato applicando
le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere
A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli
78-sexies, 78-septies e 78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della
sezione A "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita'
per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi
idrici"dell'allegato 1 alla parte terza si applicano per l'analisi
chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.))
Art. 78-sexies.
((Requisiti minimi di prestazione
per i metodi di analisi
1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti
i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita
conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza.
2. In mancanza di standard di qualita' ambientali per un dato
parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi
di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il
monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a
costi sostenibili.))
Art. 78-septies.
((Calcolo dei valori medi
1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri
tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle
acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte
terza.))
Art. 78-octies.
((Garanzia e controllo di qualita'
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente
(ARPA), e delle agenzie provinciali per l'ambiente (APPA), o degli
enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della
qualita' conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN
ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme
equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. L'ISPRA assicura la comparabilita' dei risultati analitici dei
laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla
base:
a) della promozione di programmi di prove valutative delle
competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all'articolo
78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione
rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche
svolti ai sensi del presente decreto;
b) dell'analisi di materiali di riferimento rappresentativi di
campioni prelevati nelle attivita' di monitoraggio e che contengono
livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualita'
ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1.
3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a),
vengono organizzati dall'ISPRA o da altri organismi accreditati a
livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri
stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme
equivalenti accettate a livello internazionale. L'esito della
partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi
di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla
norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente
accettate.))
ART. 79
(obiettivo di qualita' per specifica destinazione)
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5,
per le acque indicate al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo di qualita' per specifica destinazione stabilito
nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, fatta
eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente
idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel Piano di
tutela, per mantenere o adeguare la qualita' delle acque di cui al
comma 1 all'obiettivo di qualita' per specifica destinazione. Le
regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle
acque di cui al comma 1.
CAPO II
ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
|
ART. 80
(acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)
1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate
alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni
nelle categorie Al, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche,
chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci
superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti
seguenti:
a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e
disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento
e disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla
classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della
salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche
fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai
valori limite imperativi della categoria A3 possono essere
utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile
ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le
acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di
rispettare le norme di qualita' delle acque destinate al consumo
umano.
ART. 81
(deroghe)
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui
alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o),
qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di
talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie
Al, A2 e A3;
d) nel caso di laghi che abbiano una profondita' non superiore ai
20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piu' di un anno
e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai
parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi
concreto pericolo per la salute pubblica.
ART. 82
(acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)
1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno
del distretto idrografico di appartenenza, individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono
in media oltre 10 m3 al giorno o servono piu' di 50 persone, e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L'autorita' competente provvede al monitoraggio, a norma
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, dei corpi
idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito
l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
ART. 83
(acque di balneazione)
1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i
requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione
ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto e,
successivamente, con periodicita' annuale prima dell'inizio della
stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della
non balneabilita' ed alle misure che intendono adottare, secondo le
modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
ART. 84
(acque dolci idonee alla vita dei pesci)
1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei
pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi
nazionali e riserve naturali dello Stato nonche' di parchi e riserve
naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi
idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide
dichiarate "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione
di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione
delle zone umide, nonche' quelle comprese nelle "oasi di protezione
della fauna", istituite dalle regioni e province autonome ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle
precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico,
naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat
di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in
quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di
conservazione o, altresi', sede di antiche e tradizionali forme di
produzione ittica che presentino un elevato grado di sostenibilita'
ecologica ed economica.
2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione,
classificano le acque dolci superficiali che presentino valori dei
parametri di qualita' conformi con quelli imperativi previsti dalla
Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto
come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2
devono essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo
idrico, ferma restando la possibilita' di designare e classificare,
nell'ambito del medesimo, alcuni tratti come "acqua salmonicola" e
alcuni tratti come "acqua ciprinicola". La designazione e la
classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi
imprevisti o sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela della qualita' delle acque dolci idonee alla vita dei pesci,
il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta
provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano
provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli
scarichi ovvero degli usi delle acque.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli
articoli 85 e 86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o
artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie
ittiche nonche' i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo
o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei
liquami e di acque reflue industriali.
ART. 85
(accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci)
1. Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si
considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti
riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu'
valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla
parte terza del presente decreto, le autorita' competenti al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e
propongono all'autorita' competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle
acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di
analisi biologica delle acque designate e classificate.
ART. 86
(deroghe)
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per
essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al
rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di
circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni
geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella
medesima Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico
da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
ART. 87
(acque destinate alla vita dei molluschi)
1. Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricole
e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e
salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di
molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e
miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per
contribuire alla buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura
direttamente commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari,
oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione
dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi,
il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta
provinciale e il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze,
adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
ART. 88
(accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei
molluschi)
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere
ai requisiti di qualita' di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla
parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni
stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori dei
parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza
del presente decreto non sono rispettati, le autorita' competenti al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni
adottano misure appropriate.
ART. 89
(deroghe)
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni
possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni
meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
ART. 90
(norme sanitarie)
1. Le attivita' di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano
impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla
classificzione delle zone di produzione e di stabulazione dei
molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 530.
TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CAPO I AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO
|
ART. 91
(aree sensibili)
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri
dell'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque
aree sensibili:
a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente
decreto, nonche' i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10
chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le
Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar
del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi
d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea
di costa;
e) il lago di Garda e il lago d'Idro;
f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e
Ticino;
g) il fiume Amo a valle di Firenze e i relativi affluenti;
h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili
identificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza
del presente decreto.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente
relativamente alla tutela di Venezia.
4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorita' di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due
anni, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare
all'interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non
costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorita' di bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree
sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
6. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, alla reidentificazione
delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che
contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e
6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni
dall'identificazione.
8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle
aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle
disposizioni di cui all'articolo 106.
ART. 92
(zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone
vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza
del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto,
dopo quattro anni da tale data il ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) con proprio decreto, sentita la
Conferenza Stato-regioni, puo' modificare i criteri di cui al comma
1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e
tenendo conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla
parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorita' di
bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure,
all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III alla parte
terza del presente decreto, le parti che non costituiscono zone
vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al
momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le
regioni, sentite le Autorita' di bacino, possono rivedere o
completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le
regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di
controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque
dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, nonche'
riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci
superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine
costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono
essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonche' le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al
decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile
1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
102 del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4,
ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di
cui al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle
misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente
decreto, definiscono, o rivedono se gia' posti in essere, i programmi
d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e
provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone
vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per
le zone di cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il
codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalita' di
applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di
informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice
di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla
definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari
strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi
sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o
integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure
possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di
attuazione delle misure stesse.
9. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di
azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le
revisioni effettuate sono comunicati al ((Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), secondo le modalita'
indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 6. Al Ministero
per le politiche agricole e forestali e' data tempestiva notizia
delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di
cui al comma 8, lettera a), nonche' degli interventi di formazione e
informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle
acque e' raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica
agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.
ART. 93
(zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
e zone vulnerabili alla desertificazione)
1. Con le modalita' previste dall'articolo 92, e sulla base delle
indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente
decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere
le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento
derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccita', degrado del suolo e processi di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione
di distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure
di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di
cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
ART. 94
(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano)
1. Su proposta delle Autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere
e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,
nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree
di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di
rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1,
le Autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni
necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il
controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al
consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso
di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali,
deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di
captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.
4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e
destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata e puo' essere suddivisa
in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In
particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei
seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti
attivita':
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi,
salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la
falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione
dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto
delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 4,
preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in
ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano,
all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o
attivita':
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di
servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di
cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle
province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le
indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la
protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure
relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici
comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di
quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le
province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone
di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
CAPO II
TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO
|
ART. 95
(pianificazione del bilancio idrico)
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento
degli obiettivi di qualita' attraverso una pianificazione delle
utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla
qualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare
l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorita' di
bacino, nel rispetto delle priorita' stabilite dalla normativa
vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilita', del
minimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento della falda e
delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base
delle linee guida adottate dal ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) con proprio decreto, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' sulla base dei
criteri gia' adottati dalle Autorita' di bacino, gli obblighi di
installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di
idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi
d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e,
ove presente, di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di
trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorita'
concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle
Autorita' di bacino competenti. Le Autorita' di bacino provvedono a
trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia
- Dipartimento difesa del suolo dell' ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) secondo le modalita'
di cui all'articolo 75, comma 6.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua
comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto sono regolate dall'Autorita' concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei
corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con apposito
decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che
cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, le Autorita' concedenti
effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel
medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))con proprio
decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; le medesime Autorita' provvedono successivamente, ove
necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo
prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che cio'
possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai
sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire
il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonche' le prescrizioni
necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
Art. 96
Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle
disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle
piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino
territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di
quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande
relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere
vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla
compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del Piano di
tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto.
Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine
per la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni
dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti
termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))nomina un
Commissario "ad acta" che provvede entro i medesimi termini
decorrenti dalla data della nomina.".
2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti: "1. Tra piu' domande
concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e'
preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze
concesse o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle
risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali
dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse
qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico
oggetto di prelievo;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a
quella prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per
usi produttivi e' altresi' preferita quella del richiedente che
aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
(CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
1-ter. Per lo stesso tipo di uso e' preferita la domanda che
garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi
idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo.".
3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
e' sostituito dal seguente:
"Articolo 12-bis.
1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato;
b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del
bilancio idrico;
c) non sussistono possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur
sussistendo tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico.
2. I volumi di acqua concessi sono altresi' commisurati alle
possibilita' di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il
disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile,
la quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.
Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito
l'equilibrio tra il prelievo e la capacita' di ricarica
dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di
acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del
controllo del miglior regime delle acque.
3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o
comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito per usi
diversi da quello potabile se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio
idrico per ogni singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove
sussistano tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico;
c) sussiste adeguata disponibilita' delle risorse predette e vi
e' una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti
alternative di approvvigionamento.
4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso
diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni
ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli
impianti di acquedotto.".
4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 17.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, e'
vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento
autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede
licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei
relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1,
l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza
abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o
comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione
prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.
L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono
stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la
continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari
ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non
risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon
regime delle acque.".
5. Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, gia' abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o
utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto e' ammessa la presentazione di domanda di concessione in
sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di
cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni
o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre
1933 n. 1775. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto
della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In
pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,
l'utilizzazione puo' proseguire fermo restando l'obbligo del
pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita'
concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora
in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento deg li obiettivi di qualita' e dell'equilibrio del
bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui
all'articolo 95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che
hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle
denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007 . In tali
casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel
provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le
prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso
vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad
assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
8. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: "Tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo
quanto disposto dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni
ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione
di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta
ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 e' inserito il seguente: "Le concessioni di
derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle
colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della
quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se
necessario specifiche modalita' di irrigazione; le stesse sono
assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare
la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti
sul territorio.".
10. Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive, tutto il
territorio nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo
94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle
concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle
direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate
anche le possibilita' di libero utilizzo di acque superficiali
scolanti su suoli o in fossi di canali di proprieta' privata. Le
regioni, sentite le Autorita' di bacino, disciplinano forme di
regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi
domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio
del bilancio idrico.
ART. 97
(acque minerali naturali e di sorgenti)
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e
delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze
di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle
previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.
ART. 98
(risparmio idrico)
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano
le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione
dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Le regioni, sentite le Autorita' di bacino, approvano
specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla
pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei
fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
ART. 99
(riutilizzo dell'acqua)
1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)) con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche
agricole e forestali, della salute e delle attivita' produttive,
detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione
statale, e sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
CAPO III
TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
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ART. 100
(reti fognarie)
1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore
a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane.
2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e
che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in
particolare:
a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche
delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che
comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono
acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o
altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso
livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento
degli scarichi a detti sistemi.
ART. 101
(criteri generali della disciplina degli scarichi)
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto
degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e devono comunque
rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto. L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire
specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i
periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualita' di guasti
nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno
alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della
loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle
migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di
emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia
in quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza
inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non
possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella
Tabella 5 del medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di
quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono
essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita'
competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4,
va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in
tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee,
interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad
effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi. Essa puo' richiedere che scarichi parziali contenenti le
sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16,
17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro
confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere
conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente
allo scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli
stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal
presente decreto. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione
prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio,
ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli
scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale
presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di
emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura
delle alterazioni e agli obiettivi di qualita' del corpo idrico
ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con
caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza
maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono
state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della
disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate
alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione
del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui alle
lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di
normalita' e complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo
aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura
prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia
a qualunque titolo la disponibilita';
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che
diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densita' di
allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio
d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o
inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attivita' termali, fatte salve le discipline
regionali di settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le
regioni trasmettono al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), al Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell' ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) e all'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni
relative alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento
dei relativi fanghi, secondo le modalita' di cui all'articolo 75,
comma 5.
9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due
anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali,
una relazione sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue
urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.
10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi
e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine
di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico
e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la
possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare,
per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.
ART. 102
(scarichi di acque termali)
1. Per le acque termali che presentano all'origine parametri
chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, e' ammessa
la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite
con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle
prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento,
rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le
sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina
delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi dell'articolo
124, comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purche' la loro immissione nel
corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non
causi danni alla salute ed all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa
verifica delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purche' vengano osservati i regolamenti
emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano
autorizzati dalle Autorita' di ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque
meteoriche.
ART. 103
(scarichi sul suolo)
1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i
quali sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva
onerosita', a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a
recapitare in corpi idrici superficiali, purche' gli stessi siano
conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal
fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino
all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite
di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di
rocce naturali nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze
minerali, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle
falde acquifere o instabilita' dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti
fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle
operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla
manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul
suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici
superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in
conformita' alle prescrizioni fissate con il decreto di cui
all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti
gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul
suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.
Art. 104
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente,
dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa
falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di
determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli
impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i
giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo
scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle
unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati
estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che
contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita'
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o
altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da
quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative
autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente,
dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza
di sostanze estranee, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa
falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli
inerti, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da
acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti
danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a
spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le
caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di
possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante
sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto
in mare avviene secondo le modalita' previste dal ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))con proprio
decreto, purche' la concentrazione di olii minerali sia inferiore a
40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e' progressivamente sostituito
dalla iniezione o reiniezione in unita' geologiche profonde, non
appena disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei all'iniezione
o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2 e 3.
6. Il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), in sede di autorizzazione allo scarico in unita' geologiche
profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a
mare, secondo le modalita' previste dai commi 5 e 7, per i seguenti
casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacita' del
pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la
ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione,
ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta
funzionalita' e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e
dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 e'
autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a
verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi
acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e
debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici
superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al
riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e'
revocata.
ART. 105
(scarichi in acque superficiali)
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi
dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualita'.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti
equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione,
e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti
equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad
un trattamento appropriato, in conformita' con le indicazioni
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
in conformita' con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i
valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi
1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di
reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2
e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone
d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del
mare, dove, a causa delle basse temperature, e' difficile effettuare
un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un
trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purche'
appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.
ART. 106
(scarichi di acque reflue urbane
in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2,
le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000
abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate
quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu'
spinto di quello previsto dall'articolo 105, comma 3, secondo i
requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree
sensibili in cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima di
riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane e' pari almeno al
settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il
settantacinque per cento per l'azoto totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno
dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che,
contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al
trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori.
Art. 107
Scarichi in reti fognarie
1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione
di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della
Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di
acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono
sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai
valori-limite adottati dall'Autorita' d'ambito competente in base
alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la
tutela del corpo idrico ricettore nonche' il rispetto della
disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi
dell'articolo 101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati
dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati
dall'Autorita' d'ambito competente.
((3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli
scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di
rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili,
previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da
parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura
adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria
delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle
apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del
servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.))
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme
integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili
e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la
funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei
limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
19) che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 182, commi 6 e 8,
l'art. 107, comma 3, e' cosi' sostituito "3. Non e' ammesso lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.".
ART. 108
(scarichi di sostanze pericolose)
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose
si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che
comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di
tali sostanze in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilita' consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere
alla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilita'
consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai
sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto.
2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della
bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui e'
effettuato lo scarico, l'autorita' competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i
valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2,
impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di
qualita' previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche
per la compre senza di altri scarichi di sostanze pericolose,
valori-limite di emissione piu' restrittivi di quelli fissati ai
sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30
ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli
scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni ((del Titolo
III-bis della parte seconda del presente decreto)). Dette
prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e
misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza
obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione,
della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali
dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi
indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono
altresi' la quantita' massima della sostanza espressa in unita' di
peso per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante
e cioe' per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita'
con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le
sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle
prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della
Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il
punto di misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attivita' non
rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito
dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che
serve lo stabilimento medesimo. L'autorita' competente puo'
richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della
tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico
generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso
dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di
trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze
pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,
tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti
industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non
utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in
sede di autorizzazione l'autorita' competente ridurra' opportunamente
i valori limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo
Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate
in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla
miscelazione delle diverse acque reflue.
6. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione per le
sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella
tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del
successivo inoltro alla Commissione europea.
CAPO IV
ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI
|
ART. 109
(immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo
e attivita' di posa in mare di cavi e condotte)
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformita' alle
disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, e'
consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili
e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso
contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni
costieri, dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo
fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e
l'innocuita' ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,
prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata in mare o laguna o
stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al
comma 1, lettera a), e' rilasciata dall'autorita' competente solo
quando e' dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria,
l'impossibilita' tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di
ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in
conformita' alle modalita' stabilite con decreto del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), di concerto
con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche
agricole e forestali, delle attivita' produttive previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera
b), e' soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi manufatti
soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di
ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere
preesistenti, e' dovuta la sola comunicazione all'autorita'
competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera
c), non e' soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attivita'
di posa in mare di cavi e condotte e' soggetta ad autorizzazione
regionale rilasciata, in conformita' alle modalita' tecniche
stabilite con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche
agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto. Nel caso di condotte o cavi facenti parte di
reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti
energetiche di altri stati, l'autorizzazione e' rilasciata dal
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di
autorizzazione delle stesse reti.
ART. 110
(trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento
delle acque reflue urbane)
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, e' vietato l'utilizzo
degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo
smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorita' competente, d'intesa con
l'Autorita' d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei
limiti della capacita' residua di trattamento, autorizza il gestore
del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento
di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie
compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione
all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 124, e' comunque
autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacita'
depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui
all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali,
purche' provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure
da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti
adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori
limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla
manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue
domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete
fognaria nonche' quelli derivanti da altri impianti di trattamento
delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei
medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4. L'attivita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere consentita
purche' non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque
reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio
idrico integrato deve indicare la capacita' residua dell'impianto e
le caratteristiche e quantita' dei rifiuti che intende trattare.
L'autorita' competente puo' indicare quantita' diverse o vietare il
trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorita'
competente provvede altresi' all'iscrizione in appositi elenchi dei
gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la
comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica
l'apposita tariffa determinata dall'Autorita' d'ambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al
rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per
il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che e'
tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla
vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio
idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti e'
soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
rifiuti.
ART. 111
(impianti di acquacoltura e piscicoltura)
1. Con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), di concerto con i Ministri delle politiche
agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle
attivita' produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento
dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura
e di piscicoltura.
ART. 112
(utilizzazione agronomica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone
vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per
gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6
dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi
oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996,
n. 574, nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende
agroalimentari, cosi' come individuate in base al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e'
soggetta a comunicazione all'autorita' competente ai sensi
all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione
agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme
tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute
e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo
nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed
in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualita' di cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono
disciplinati in particolare:
a) le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della
legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,
prevedendo procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero
dall'obbligo di comunicazione per le attivita' di minor impatto
ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di
utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle
inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorita'
competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo
determinato dell'attivita' di cui al comma 1 nel caso di mancata
comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle
prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto
disposto dall'articolo 137, comma 15.
ART. 113
(acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le
regioni, previo parere del ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)), disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle
acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte
separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non
sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza
del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere
richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle
attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici.
4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque
meteoriche nelle acque sotterranee.
ART. 114
(dighe)
1. Le regioni, previo parere del ((Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)), adottano apposita disciplina in
materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione
idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione,
nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da
quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di
garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso
e la salvaguardia sia della qualita' dell'acqua invasata sia del
corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di
ciascun invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire sia
il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita'
di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di
prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico,
delle attivita' di pesca e delle risorse idriche invasate e
rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita'
di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la
tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le
disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e
cose.
4. Il progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base
dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con quello
delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle regioni, con
eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione,
previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89
e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente
interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato e' trasmesso
al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma
sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per
l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative
disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende
approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di
presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte
della regione competente, fermo restando il pote re di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e' autorizzato ad
eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in
conformita' ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative
prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le
amministrazioni determinano specifiche modalita' ed importi per
favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto
meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano
ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) 30 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre
2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro
sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino
all'approvazione o alla operativita' del progetto di gestione, e
comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalita' degli
organi di scarico, sono svolte in conformita' ai fogli di condizione
per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi
non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il
rispetto degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
ART. 115
(tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)
1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della
vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi
idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti
di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di
conservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze di
funzionalita' dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano
gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del
soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di
fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei
corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica
incolumita' e la realizzazione di impianti di smaltimento dei
rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della
pubblica incolumita'.
3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere
date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a
parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e
recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in
aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco
ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione e'
gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della
legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di
sdemanializzazione.
ART. 116
(programmi di misure)
1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i
Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure
costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte
terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure
supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure
sono sottoposti per l'approvazione all'Autorita' di bacino. Qualora
le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento
degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause
e indica alle regioni le modalita' per il riesame dei programmi,
invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il
limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e
supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi
aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali.
I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni
entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e
dev'essere aggiornato ogni sei anni .
TITOLO IV STRUMENTI DI TUTELA
CAPO I
PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
|
ART. 117
(piani di gestione e registro delle aree protette)
1. Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di
gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino
distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce
pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e
approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo
dall'articolo 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della
predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello
specifico settore.
2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati nella
parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
3. L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito del
servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse
dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9
alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorita'
competenti ai sensi della normativa vigente.
ART. 118
(rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi
dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica)
1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione
del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le regioni attuano
appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto
antropico esercitato sul medesimo, nonche' alla raccolta dei dati
necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo
quanto previsto dall'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto. Le risultanze delle attivita' di cui sopra sono trasmesse al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell' Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente
decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
((sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni
sei anni)).
3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1,
le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia'
acquisite.
ART. 119
(principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le
Autorita' competenti tengono conto del principio del recupero dei
costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla
risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata
in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in
particolare, secondo il principio "chi inquina paga".
2. Entro il 2010 le Autorita' competenti provvedono ad attuare
politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente
gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a
contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di
qualita' ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonche' di cui
agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un
adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico
dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in
industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque
essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed
economiche del recupero dei suddetti costi, nonche' delle condizioni
geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.
In particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque
pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della
risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di
impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo,
contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base
dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte
terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le
fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
alla parte terza del presente decreto.
ART. 120
(rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici)
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e
la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli gia'
esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in
conformita' all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto,
nonche' con quelli delle acque inserite nel registro delle aree
protette. Le risultanze delle attivita' di cui al comma 1 sono
trasmesse al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare)) ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso
delle informazioni raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema
informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono
promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di
programma con l' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale)) (((ISPRA))), le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le
province, le Autorita' d'ambito, i consorzi di bonifica e di
irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi
devono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei
dati e di interscambio delle informazioni.
Art. 121
Piani di tutela delle acque
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano
di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente
articolo, nonche' secondo le specifiche indicate nella parte B
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel contesto
delle attivita' di pianificazione o mediante appositi atti di
indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorita'
d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono
attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli
interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le
province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia,
adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))nonche' alle competenti Autorita' di bacino, per le verifiche
di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a
garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui
alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene
in particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e
di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro
integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi
previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie competenti
rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate
e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e
periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente,
da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza
del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione
alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei
costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela
le Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli atti
di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela e'
approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
ART. 122
(informazione e consultazione pubblica)
1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le
parti interessate all'attuazione della parte terza del presente
decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e
all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le
regioni autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento e alle
informazioni in base ai quali e' stato elaborato il progetto del
Piano di tutela. Le regioni provvedono affinche', per il territorio
di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza,
siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da
parte del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione
del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il Piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari
per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di
appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il
Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le
regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione
di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani
di tutela.
Art. 123
(trasmissione delle informazioni e delle relazioni)
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le
regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti
successivi al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare)) al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo
inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni
dettate, in materia di modalita' di trasmissione delle informazioni
sullo stato di qualita' dei corpi idrici e sulla classificazione
delle acque, dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)) con apposito decreto, relazioni sintetiche
concernenti:
a) l'attivita' conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a
partire dal febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto
all'articolo 120 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza
annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o
dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure
di base o supplementari di cui all'articolo 116.
CAPO II AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
|
ART. 124
(criteri generali)
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
((2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da
cui origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano,
tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico
finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita', oppure
qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue
provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e'
rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio
medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli titolari
delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di
depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte
terza del presente decreto.))
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue
domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
depurazione delle acque reflue urbane, e' definito dalle regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche
in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti
fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati
dall'Autorita' d'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali
e' definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti
fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del
servizio idrico integrato ed in conformita' all'autorizzazione
rilasciata dall'Autorita' di ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il
tempo necessario al loro avvio.
((7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di
autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero all'Autorita'
d'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita'
competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della
domanda.))
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del
rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il
rinnovo. Lo scarico puo' essere provvisoriamente mantenuto in
funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la
domanda di rinnovo e' stata tempestivamente presentata. Per gli
scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il
rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo
scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui
al comma 3 puo' prevedere per specifiche tipologie di scarichi di
acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata
una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure
in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto
del periodo di portata nulla e della capacita' di diluizione del
corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti
al fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo ricettore
e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla
sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente
interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni
tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni
ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformita' alle
disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che
consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute
pubblica e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi,
accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria
delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte
terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita'
competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via
provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a
titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.
La medesima Autorita', completata l'istruttoria, provvede alla
liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un
tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita' sia
trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi
uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o
quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve
essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove
quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non
abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere
data comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata la
compatibilita' dello scarico con il corpo recettore, adotta i
provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.
ART. 125
(domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue
industriali deve essere corredata dall'indicazione delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume
annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla
individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di
controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico
ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,
dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove
richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel
processo produttivo e nei sistemi di scarico nonche' dei sistemi di
depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite
di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai
cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di
cui al comma 1 deve altresi' indicare:
a) la capacita' di produzione del singolo stabilimento
industriale che comporta la produzione o la trasformazione o
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure
la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacita' di
produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacita'
oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo
produttivo.
ART. 126
(approvazione dei progetti degli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane)
1. Le regioni disciplinano le modalita' di approvazione dei
progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la
capacita' di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree
asservite, nonche' delle modalita' della gestione che deve assicurare
il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano
altresi' le modalita' di autorizzazione provvisoria necessaria
all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti
funzionali.
ART. 127
(fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque
reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile
((e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato
nell'impianto di depurazione)). I fanghi devono essere riutilizzati
ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali
dolci e salmastre.
CAPO III
CONTROLLO DEGLI SCARICHI
|
ART. 128
(soggetti tenuti al controllo)
1. L'autorita' competente effettua il controllo degli scarichi
sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza
un adeguato servizio di controllo secondo le modalita' previste nella
convenzione di gestione.
ART. 129
(accessi ed ispezioni)
1. L'autorita' competente al controllo e' autorizzata a effettuare
le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del
rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute
nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni
che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello
scarico e' tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire
l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
ART. 130
(inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di
inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico
l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente.
ART. 131
(controllo degli scarichi di sostanze pericolose)
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione puo' prescrivere, a carico
del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo
in automatico, nonche' le modalita' di gestione degli stessi e di
conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a
disposizione dell'autorita' competente al controllo per un periodo
non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli
controlli.
ART. 132
(interventi sostitutivi)
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla
parte terza del presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) diffida la regione a provvedere
entro il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor
termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di
persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), previa
delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell'Ente
inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari
agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle
regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.
TITOLO V
SANZIONI
CAPO I
SANZIONI AMMINISTRATIVE
|
ART. 133
(sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato,
nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione
fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle
regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati
dall'autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o
dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori
limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94,
oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente
normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a
ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure
continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con la
sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso
abitativo la sanzione e' da seicento euro a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori
delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico
senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento
euro a quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui
l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma
1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attivita' di posa in mare cui al
comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della
disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non
osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila
euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il
divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma
2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila
euro a sessantamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o
sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre
prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del
progetto di gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei
volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle
misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila
euro. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta ad un
quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
quindicimila euro.
ART. 134
(sanzioni in materia di aree di salvaguardia)
1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e
destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo
94 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento
euro a seimila euro.
ART. 135
(competenza e giurisdizione)
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi,
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede,
con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma
nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione
delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali e'
competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla
legge ad altre pubbliche autorita'.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli
illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.); puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato
e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il
Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla
sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte
terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni
o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, l'autorita'
giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o
sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli
enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte
terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
ART. 136
(proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste dalla parte terza del presente decreto sono versate
all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita'
previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di
riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono
alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di
prevenzione e di risanamento.
ART. 137
(sanzioni penali)
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque
reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia
stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi
di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui
uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le
altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli
107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due
anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena
di cui al comma 3.
5. ((Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi
i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul
suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o
dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma
dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e
con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro)). Se sono superati
anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella
3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre
anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore
di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che
nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti
dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera
all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5,
si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini
di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino
a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti
incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge
n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura
penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui
all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero
dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli
articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il
raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualita' delle
acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai
provvedimenti adottati dall'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni
se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle
convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate
dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi
rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si
verificano naturalmente in mare e purche' in presenza di preventiva
autorizzazione da parte dell'autorita' competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di
acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle
procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine
di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo, e'
punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con
l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque
effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente.
ART. 138
(ulteriori provvedimenti sanzionatori
per l'attivita' di molluschicoltura)
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro
della salute, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)) , nonche' la regione e la provincia autonoma
competente, ai quali e' inviata copia delle notizie di reato, possono
disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del
giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell'attivita' di
molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravita'
dei fatti, la chiusura degli impianti.
ART. 139
(obblighi del condannato)
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte
terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato al
risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino.
ART. 140
(circostanza attenuante)
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o
dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le
sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono
diminuite dalla meta' a due terzi.
SEZIONE III
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
|
ART. 141
(ambito di applicazione)
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione e'
la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio
idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente
e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato e' costituito dall'insieme dei
servizi pubblici +di captazione, adduzione e distribuzione di acqua
ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e
deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed
economicita', nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le
presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle
acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.
ART. 142
(competenze)
1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme
costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ))esercita le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate
dalla presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti
nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel
rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in
particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo
territorio.
3. Gli enti locali, attraverso l'Autorita' d'ambito di cui
all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del
servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di
determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della
parte terza del presente decreto.
ART. 143
(proprieta' delle infrastrutture)
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le
altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto di
consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli
articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche all'Autorita' d'ambito la tutela dei beni di cui
al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice
civile.
ART. 144
(tutela e uso delle risorse idriche)
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non
estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed
utilizzata secondo criteri di solidarieta'; qualsiasi loro uso e'
effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque e' finalizzata alla loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il
rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e
la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri
idrologici. br;
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti
nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non
ne pregiudichino la qualita'.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle
competenze costituzionalmente determinato.
ART. 145
(equilibrio del bilancio idrico)
1. L'Autorita' di bacino competente definisce ed aggiorna
periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio
fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di
riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni,
l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le
misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli
usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o
da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le
derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso
necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare
gli equilibri degli ecosistemi interessati.
ART. 146
(risparmio idrico)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della
legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare
i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre
le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti
di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni,
l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle
condotte di materiale metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di
adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili;
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche
di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza
accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove
opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita' abitativa nonche' contatori differenziati per le attivita'
produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e
tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali,
sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le
acque reflue e di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di
protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica
quantitativamente e qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto
urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili,
devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate
utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso
di costruire e' subordinato alla previsione, nel progetto,
dell'installazione di contatori per ogni singola unita' abitativa,
nonche' del collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), sentita l'Autorita' di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque
interne e marine dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale)) (((ISPRA))), adotta un regolamento per la
definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le
perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio
di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed
all'Autorita' d'ambito competente i risultati delle rilevazioni
eseguite con i predetti metodi.
TITOLO II
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
|
ART. 147
(organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti
territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti
territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico
integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare,
dei seguenti principi:
a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione,
anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati
interessati;
b) ((unitarieta' della gestione)) e, comunque, superamento della
frammentazione verticale delle gestioni;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base
di parametri fisici, demografici, tecnici.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative
per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e
produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita'
degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
ART. 148
(autorita' d'ambito territoriale ottimale)
1. L'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di personalita'
giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale
delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali
partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio
delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture
idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme
ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le
Autorita' d'ambito di cui al comma 1, cui e' demandata
l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del
servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita' d'ambito e
loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo,
istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al ((Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) entro
quindici giorni dall'adozione delle relative delibere. (25)
4. I costi di funzionamento della struttura operativa
dell'Autorita' d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle
quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorita' d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorita'
d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione
alla gestione unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per
i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio
delle comunita' montane, a condizione che gestiscano l'intero
servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita' d'ambito
competente. (35)
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 246
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3,del presente articolo, nella parte in cui
prevede che "I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita'
d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad
apposito albo, istituito presso la sede dell'ente".
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio
2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n.
42, ha disposto (con l'art. 2, comma 186-bis) che "Decorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse
le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle
Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita',
nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del
citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna
regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati
decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
ART. 149
(piano d'ambito)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, l'Autorita' d'ambito provvede alla
predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano
d'ambito e' costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate
dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale,
individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al
gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di
funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi
gli interventi di adeguamento di infrastrutture gia' esistenti,
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,
nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il
programma degli interventi, commisurato all'intera gestione,
specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a
tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato
patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario,
prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di
investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo
perduto. Esso e' integrato dalla previsione annuale dei proventi da
tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi'
come redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di
efficacia, efficienza ed economicita' della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura
operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio
all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito e' trasmesso entro dieci giorni dalla
delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al ((Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). L'Autorita'
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti puo' notificare
all'Autorita' d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal
ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando,
ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli
interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli
investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio
individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con
particolare riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria di
garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati.
ART. 150
(scelta della forma di gestione e procedure di affidamento)
1. L'Autorita' d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del
principio di unitarieta' della gestione per ciascun ambito, delibera
la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ((41))
2. L'Autorita' d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico
integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle
disposizioni comunitarie, in conformita' ai criteri di cui
all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto
delle competenze regionali in materia.
3. La gestione puo' essere altresi' affidata a societa'
partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti
locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano
obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del
comma 5, lettera c), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o a societa' solo parzialmente partecipate da
tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b),
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
purche' il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento,
con gara da espletarsi con le modalita' di cui al comma 2.
4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio
idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti
nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto
dall'articolo 148, comma 5.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 ha disposto (con l'art. 12,
comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'articolo 150, comma 1 "ad
eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorita'
d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione".
ART. 151
(rapporti tra autorita' d'ambito e soggetti gestori
del servizio idrico integrato)
1. I rapporti fra Autorita' d'ambito e gestori del servizio idrico
integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorita'
d'ambito.
2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano
convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in
particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta
anni;
c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
e) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe
determinate dall'Autorita' d'ambito e del loro aggiornamento annuale,
anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli
atti d'indirizzo vigenti;
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli
interventi;
h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio
e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine,
come previsto dall'articolo 165;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione
e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorita'
d'ambito ha facolta' di disporre durante tutto il periodo di
affidamento;
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorita'
d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano
prevedere irregolarita' nell'erogazione del servizio, nonche'
l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle
irregolarita', in conformita' con le prescrizioni dell'Autorita'
medesima;
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento,
delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio
idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di
conservazione;
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e
assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore.
3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorita'
d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo
disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la
provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione delle
convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorita'
predispone lo schema sulla base della normativa vigente. Le
convenzioni esistenti devono essere integrate in conformita' alle
previsioni di cui al comma 2.
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono
essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le
opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale
e finanziario di esecuzione.
5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla prestazione da
parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve
coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di
gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli
interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro
i termini stabiliti dalla convenzione.
7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso
dell'Autorita' d'ambito, puo' gestire altri servizi pubblici, oltre a
quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi
all'intero ambito territoriale ottimale.
8. Le societa' concessionarie del servizio idrico integrato,
nonche' le societa' miste costituite a seguito dell'individuazione
del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio
medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili
esclusivamente dagli utenti con facolta' di conversione in azioni
semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale,
una quota non inferiore al dieci per cento e' offerta in
sottoscrizione agli utenti del servizio.
ART. 152
(poteri di controllo e sostitutivi)
1. L'Autorita' d'ambito ha facolta' di accesso e verifica alle
infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che
derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la
risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei
livelli minimi di servizio, l'Autorita' d'ambito interviene
tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore,
esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di
legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e
ferme restando le conseguenti penalita' a suo carico, nonche' il
potere di risoluzione e di revoca, l'Autorita' d'ambito, previa
diffida, puo' sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi
le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
appalti pubblici.
3. Qualora l'Autorita' d'ambito non intervenga, o comunque ritardi
il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita
l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti,
esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un
commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro
quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati,
previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
mediante nomina di un commissario "ad acta".
4. L'Autorita' d'ambito con cadenza annuale comunica al ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) ed
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i
risultati dei controlli della gestione.
ART. 153
(dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)
1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli enti locali ai
sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita,
per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico
integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti
dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative al
servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi
all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli
eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto
interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei
relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella
determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli
oneri per la finanza pubblica.
ART. 154
(tariffa del servizio idrico integrato)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico
integrato ed e' determinata tenendo conto della qualita' della
risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di gestione delle
opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e
dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche' di una
quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorita' d'ambito, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei
costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della
tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche
e sui rifiuti, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi
ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce
con decreto le componenti di costo per la determinazione della
tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego
dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)), sono stabiliti i criteri generali per la
determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per
l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei
costi della risorsa e prevedendo altresi' riduzioni del canone
nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di
una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con
le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. L'Autorita' d'ambito, al fine della predisposizione del Piano
finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina
la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel
decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)).
5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto
della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante
compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli
domestici essenziali, nonche' per i consumi di determinate categorie,
secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di
equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa
per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali,
nonche' per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto
degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni
medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio
idrico integrato.
ART. 155
(tariffa del servizio di fognatura e depurazione)
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e
di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui
manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi. Il gestore e' tenuto a versare i relativi proventi,
risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi
dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorita'
d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione
degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di
depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non e' dovuta se
l'utente e' dotato di sistemi di collettamento e di depurazione
propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica
approvazione da parte dell'Autorita' d'ambito.((15))
2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici
locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni gia'
provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino
in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone
di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli
impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al
servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal
pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al
medesimo titolo ad altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al
presente articolo, il volume dell'acqua scaricata e' determinato in
misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al
presente articolo e' determinata sulla base della qualita' e della
quantita' delle acque reflue scaricate e sulla base del principio
"chi inquina paga". E' fatta salva la possibilita' di determinare una
quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente
alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i
relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica
approvazione da parte dell'Autorita' d'ambito.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia'
usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e'
ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua
reflua o gia' usata. La riduzione si determina applicando alla
tariffa un correttivo, che tiene conto della quantita' di acqua
riutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate.
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AGGIORNAMENTO (15)
La Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335 (in
G.U. 1a s.s. 15/10/2008, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, nella parte in
cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di
depurazione e' dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino
impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
ART. 156
(riscossione della tariffa)
1. La tariffa e' riscossa dal gestore del servizio idrico
integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per
effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa
e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede
al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta
giorni dalla riscossione.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della
regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il
riparto delle spese di riscossione.
((3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere
effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia
delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della
tariffa puo' altresi' essere affidata ai soggetti iscritti all'albo
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.))
ART. 157
(opere di adeguamento del servizio idrico)
1. Gli enti locali hanno facolta' di realizzare le opere
necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in
relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in
zone gia' urbanizzate, previo parere di compatibilita' con il piano
d'ambito reso dall'Autorita' d'ambito e a seguito di convenzione con
il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una
volta realizzate, sono affidate in concessione.
ART. 158
(opere e interventi per il trasferimento di acqua)
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche,
laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di
riferimento dei distretti idrografici, le Autorita' di bacino,
sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra
le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le
finalita' di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la
parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune
iniziative anche su richiesta di una Autorita' di bacino o di una
regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da
altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando
un termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo
delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso,
provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un
congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)).
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di cui al
presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro
realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere
poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione
dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di
rispettiva competenza. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)) esperisce le procedure per la concessione
d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa
convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
compete la determinazione dei criteri e delle modalita' per
l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonche' l'affidamento
per la realizzazione e la gestione degli impianti.
TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
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Art. 159
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni."
Art. 160
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni".
Art. 161
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di
cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma
5, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi
di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo,
con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al
regolare adeguamento delle tariffe, nonche' alla tutela
dell'interesse degli utenti.
2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e
tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il
medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico
e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il
presidente e' scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di
cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle
attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. I componenti non possono
essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel
settore, ne' possono avere interessi diretti e indiretti nei
medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati
fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita' previste all'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalita'
di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio
decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo
osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli atti che regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i
gestori in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli
esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui
all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la
tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi da
prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei
consumatori;
f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche al fine di individuare situazioni di criticita' e di
irregolarita' funzionali dei servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee
guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita'
di trattamento degli utenti, garantire la continuita' della
prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualita' e
l'efficacia delle prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di
organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle
prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la
qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle regioni, degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle
associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico
integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma
il Comitato promuove studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato
dei servizi idrici e sull'attivita' svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261, articolo 3, comma 1, lettera o). Esso puo' richiedere di
avvalersi, altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica
dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. La Commissione svolge
funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici
e conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi
dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio
dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo
e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi.
6-bis. Le attivita' della Segreteria tecnica . . . sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31
dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al
comma 6. L'Osservatorio ha, altresi', facolta' di acquisire
direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della
proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in
violazione del presente decreto legislativo, nonche' dell'azione di
responsabilita' nei confronti degli amministratori e di risarcimento
dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la
tutela degli interessi degli utenti.((30))
----------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma
4) che "Gli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
uglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei
rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in
attuazione delle norme di cui al presente periodo."
ART. 162
(partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)
1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura
l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione
della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle
informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale
ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al
funzionamento degli impianti, alla quantita' e qualita' delle acque
fornite e trattate.
2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), le regioni e le province autonome, nell'ambito delle
rispettive competenze, assicurano la pubblicita' dei progetti
concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e
piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione,
nonche' la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni
competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione,
contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme
previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi
derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
3. Chiunque puo' prendere visione presso i competenti uffici del
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti,
studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma
2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di pubblicita' degli atti delle amministrazioni pubbliche.
ART. 163
(gestione delle aree di salvaguardia)
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio
idrico integrato puo' stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,
gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie titolari di
demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o
collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto
della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso
civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle
aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito
territoriale ottimale all'altro, e' versata alla comunita' montana,
ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela
e del recupero delle risorse ambientali.
ART. 164
(disciplina delle acque nelle aree protette)
1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali,
l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorita' di bacino,
definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque
superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per
effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' le
concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore
dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette
verificano le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno
delle aree medesime e richiedono all'autorita' competente la modifica
delle quantita' di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli
equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza
che cio' possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte
della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
ART. 165
(controlli)
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita' e per il
controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di
servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo
territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di
qualita' delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di
distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula
apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.
Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo
sulla qualita' delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici
stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici
preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da
fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare
annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo
prelevato nei termini e secondo le modalita' previste dalla normativa
per la tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, si applicano al responsabile della gestione
dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione
dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le
misure idonee ad adeguare la qualita' dell'acqua o a prevenire il
consumo o l'erogazione di acqua non idonea.
TITOLO IV
USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE
|
ART. 166
(usi delle acque irrigue e di bonifica)
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro
competenze, hanno facolta' di realizzare e gestire le reti a
prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in
agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri
impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa
domanda alle competenti autorita' corredata dal progetto delle opere
da realizzare, hanno facolta' di utilizzare le acque fluenti nei
canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione
delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi
compresi la produzione di energia idroelettrica e
l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorita' di bacino
esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso
tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i
consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi
le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del te sto
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i
soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle
disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8
maggio 1904, n. 368.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualita'
delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente
decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed
irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito
di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo,
provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire
alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di
acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' determinato dal consorzio
interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle
modalita' di versamento.
ART. 167
(usi agricoli delle acque)
1. Nei periodi di siccita' e comunque nei casi di scarsita' di
risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle
derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano,
la priorita' dell'uso agricolo ivi compresa l'attivita' di
acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si
proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione
competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di
derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o
concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi
manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici,
come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta
disciplinata dalla medesima disposizione, purche' non comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente
decreto.
ART. 168
(utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)
1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente
decreto e del piano energetico nazionale, nonche' degli indirizzi per
gli usi plurimi delle risorse idriche, il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, sentite le Autorita' di bacino, nonche'
le regioni e le province autonome, disciplina, senza che cio' possa
dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone
di concessione:
a)la produzione al fine della cessione di acqua dissalata
conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche
costiere;
b)l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
c)la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e
della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
ART. 169
(piani, studi e ricerche)
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle
Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza
nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente decreto
sono comunicati alle Autorita' di bacino competenti per territorio ai
fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
|
Art. 170
Norme transitorie
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle
procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla
data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto,
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei
piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 12
ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'articolo 1
del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi
riferiti all'articolo 66 del presente decreto; i riferimenti alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione
prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di
cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della
eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono
prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,
dell'articolo 63 del presente decreto. (2)(20)
3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente
decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi
4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma
1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n.
185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma
4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma
2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma
4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma
2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002
e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma
3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n.
99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma
2, all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico
integrato nonche' all'affidamento a societa' miste continuano ad
applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre 2001, nonche' le
circolari del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare)) del 6 dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di
recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla
frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle
acque destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/ 156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi
di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori
diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di
qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'Allegato 11
della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose
che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita'
per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano
nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE
per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i
tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate
ai sensi dell'articolo 101, comma 2, contenute nella legislazione
regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei
piani di tutela di cui all'articolo 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 della legge 24
aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di attuazione della
direttiva 96/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui
all'articolo 112, le attivita' di utilizzazione agronomica sono
effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico
della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al
quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni
statali di finanziamento e' riservata alle attivita' di monitoraggio
e studio destinati all'attuazione della parte terza del presente
decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in
attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed
efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle
disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si
provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22,
comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni
di cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto che "fino alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al
comma 2-bis del presente articolo, sono fatti salvi gli atti posti in
essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006".
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n.208, convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma
1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita' di
bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006".
ART. 171
(canoni per le utenze di acqua pubblica)
1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio
idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui
all'articolo 96, comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione,
si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2002, i
seguenti canoni annui:
a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00
euro, ridotte alla meta' se le colature ed i residui di acqua sono
restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con
derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40
euro;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano,
1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale,
12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. Il canone e' ridotto del
cinquanta per cento se il concessionario attua un riuso delle acque
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di
una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico
con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le
disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;
e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura,
l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde
pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le
concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo
100,00 euro;
g) per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed
assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e
servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti
sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi
solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f),
900,00 euro.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere
inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a
1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.
ART. 172
(gestioni esistenti)
1. Le Autorita' d'ambito che alla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto abbiano gia' provveduto alla
redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione
ed avviato la procedura di affidamento, sono tenute, nei sei mesi
decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'Autorita' d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della
parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti
tale scadenza.
3. Qualora l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di
cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, la regione, entro
trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i
poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese
sono a carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni
le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli
adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non
provveda nei termini cosi' stabiliti, spettano al Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)) , i poteri sostitutivi
preordinati al completamento della procedura di affidamento.
4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorita' d'ambito
ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la regione
esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il
termine di trenta giorni e dandone comunicazione all'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi,
nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a carico
dell'ente inadempiente.
5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle
gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle
imprese gia' concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente
locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla
convenzione.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai
consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui
all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto
dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in
concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato
dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per
la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
sentite le regioni, le province e gli enti interessati.
ART. 173
(personale)
1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il
personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi
prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni
comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese
private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi
idrici sara' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di
lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del
servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni
contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di
passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi
dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo
2112 del codice civile.
ART. 174
(disposizioni di attuazione e di esecuzione)
1. Sino all'adozione da parte del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare))di nuove disposizioni attuative
della sezione terza della parte terza del presente decreto, si
applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno
specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a
carico del Ministero, dei livelli di depurazione, cosi' come definiti
dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano
agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per
violazione della citata direttiva.
ART. 175
(abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o
incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
a) l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
c) la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
e) la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.
515;
g) la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
h) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985,
n. 667;
i) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.
16;
n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.
408;
u) la legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo
22, comma 6;
v) l'articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552;
z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
aa) l'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
cc) l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.
ART. 176
(norma finale)
1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto
che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province
autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere
idrauliche previste dallo statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.