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Codice dell'ambiente: parte terza - norme a tutela del suolo e delle acque

Raccolta Normativa

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)


PARTE TERZA

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE


SEZIONE I
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE


CAPO I

PRINCIPI GENERALI


                               ART. 53
                             (finalita)

   1.  Le  disposizioni  di  cui  alla presente sezione sono volte ad
assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il
risanamento  idrogeologico  del territorio tramite la prevenzione dei
fenomeni  di  dissesto,  la  messa  in  sicurezza  delle situazioni a
rischio e la lotta alla desertificazione.
   2.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui al comma 1, la
pubblica  amministrazione  svolge  ogni opportuna azione di carattere
conoscitivo,  di  programmazione  e  pianificazione degli interventi,
nonche'   preordinata  alla  loro  esecuzione,  in  conformita'  alle
disposizioni che seguono.
   3.   Alla  realizzazione  delle  attivita'  previste  al  comma  1
concorrono,  secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a
statuto  speciale  ed  ordinario, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane e i consorzi di
bonifica e di irrigazione.
 
	        
	      
                               ART. 54
                            (definizioni)

   1. Ai fini della presente sezione si intende per:
    a)  suolo:  il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
    b)   acque:  le  acque  meteoriche  e  le  acque  superficiali  e
sotterranee come di seguito specificate;
    c)  acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole
acque  sotterranee,  le  acque  di  transizione  e le acque costiere,
tranne  per  quanto  riguarda lo stato chimico, in relazione al quale
sono incluse anche le acque territoriali;
    d)  acque  sotterranee:  tutte  le  acque che si trovano sotto la
superficie  del  suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto
con il suolo o il sottosuolo;
    e)   acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti  o
stagnanti  e  tutte  le  acque sotterranee all'interno della linea di
base  che  serve  da  riferimento  per definire il limite delle acque
territoriali;
    f)  fiume:  un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie, ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;
    g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
    h)   acque   di  transizione:  i  corpi  idrici  superficiali  in
prossimita'  della  foce di un fiume, che sono parzialmente di natura
salina   a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,  ma
sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
    i)  acque  costiere:  le  acque  superficiali situate all'interno
rispetto  a  una  retta  immaginaria  distante, in ogni suo punto, un
miglio  nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di
base  che  serve  da  riferimento  per definire il limite delle acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
    l)   corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto  e
significativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacino
artificiale,  un  torrente,  un fiume o canale, parte di un torrente,
fiume  o canale, nonche' di acque di transizione o un tratto di acque
costiere;
    m)  corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato
da un'attivita' umana;
    n)   corpo   idrico   fortemente   modificato:  un  corpo  idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata;
    o)   corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di  acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
    p)  falda  acquifera:  uno  o piu' strati sotterranei di roccia o
altri  strati  geologici  di porosita' e permeabilita' sufficiente da
consentire   un   flusso   significativo   di   acque  sotterranee  o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee;
    q)   reticolo   idrografico:   l'insieme   degli   elementi   che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
    r)  bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta;
    s)  sottobacino  o  sub-bacino:  il territorio nel quale scorrono
tutte  le  acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi
ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso
d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
    t)  distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da
uno  o  piu'  bacini  idrografici  limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee  e  costiere  che costituisce la principale unita' per la
gestione dei bacini idrografici;
    u)  difesa  del  suolo:  il  complesso  delle azioni ed attivita'
riferibili  alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei
canali  e  collettori,  degli  specchi  lacuali,  delle lagune, della
fascia  costiera,  delle  acque sotterranee, nonche' del territorio a
questi connessi, aventi le finalita' di ridurre il rischio idraulico,
stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la
gestione   del  patrimonio  idrico,  valorizzare  le  caratteristiche
ambientali e paesaggistiche collegate;
    v)  dissesto  idrogeologico:  la condizione che caratterizza aree
ove  processi  naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi
idrici,  del  suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio
sul territorio;
    z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il
sistema drenante alveato del bacino idrografico.
 
	        
	      
                               ART. 55
                       (attivita' conoscitiva)

   1.  Nell'attivita'  conoscitiva,  svolta  per  le finalita' di cui
all'articolo  53  e  riferita  all'intero  territorio  nazionale,  si
intendono comprese le azioni di:
    a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
    b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
    c)   formazione   ed  aggiornamento  delle  carte  tematiche  del
territorio;
    d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione
dei  piani,  dei  programmi  e  dei  progetti di opere previsti dalla
presente sezione;
    e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta
necessaria  per  il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo
53.
   2.  L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta,
sulla  base  delle  deliberazioni  di  cui  all'articolo 57, comma 1,
secondo  criteri,  metodi  e  standard  di  raccolta,  elaborazione e
consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione
tra   i   soggetti   pubblici  comunque  operanti  nel  settore,  che
garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la
costituzione  e  gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'((Istituto  superiore  per  la
protezione  e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) di cui all'articolo
38  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, di un unico
sistema  informativo,  cui  vanno  raccordati  i  sistemi informativi
regionali e quelli delle province autonome.
   3.  E'  fatto  obbligo  alle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici,
anche  economici,  che  comunque  raccolgano  dati  nel settore della
difesa  del  suolo,  di  trasmetterli  alla  regione territorialmente
interessata  ed  al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale))  (((ISPRA))), secondo le modalita' definite ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
   4.  L'Associazione  nazionale  Comuni italiani (ANCI) contribuisce
allo  svolgimento  dell'attivita'  conoscitiva  di  cui  al  presente
articolo,  in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di
cui  al  comma  1,  lettera  e),  nonche'  ai  fini  della diffusione
dell'informazione  ambientale  di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo  19  agosto  2005, n. 195, di recepimento della direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003,
e  in  attuazione  di  quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e altresi' con riguardo a:
    a) inquinamento dell'aria;
    b)  inquinamento  delle  acque, riqualificazione fluviale e ciclo
idrico integrato;
    c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
    d) tutela del territorio;
    e) sviluppo sostenibile;
    f) ciclo integrato dei rifiuti;
    g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
    h) parchi e aree protette.
   5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4
attraverso  la  raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  necessari  al
monitoraggio  della  spesa  ambientale  sul  territorio  nazionale in
regime di convenzione con il ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)). Con decreto del ((Ministro dell'ambiente
e  della tutela del territorio e del mare)) sono definiti i criteri e
le   modalita'   di   esercizio  delle  suddette  attivita'.  Per  lo
svolgimento  di  queste  ultime  viene  destinata,  nei  limiti delle
previsioni  di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non
inferiore  all'uno  e  cinquanta per cento dell'ammontare della massa
spendibile  annualmente  delle  spese  d'investimento previste per il
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)).
Per  l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede
a  valere  sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela
ambientale.
 
	        
	      
                               ART. 56
  (attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

   1.   Le  attivita'  di  programmazione,  di  pianificazione  e  di
attuazione  degli  interventi  destinati a realizzare le finalita' di
cui  all'articolo  53  riguardano,  ferme restando le competenze e le
attivita'  istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione
civile, in particolare:
    a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei
bacini   idrografici,   con   interventi   idrogeologici,  idraulici,
idraulico-forestali,     idraulico-agrari,     silvo-pastorali,    di
forestazione  e  di  bonifica,  anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
    b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua,
dei  rami  terminali  dei  fiumi  e delle loro foci nel mare, nonche'
delle zone umide;
    c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso,
vasche  di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori,
diversivi   o   altro,  per  la  difesa  dalle  inondazioni  e  dagli
allagamenti;
    d)  la  disciplina  delle attivita' estrattive nei corsi d'acqua,
nei  laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto
del  territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle
coste;  e)  la  difesa  e il consolidamento dei versanti e delle aree
instabili,  nonche'  la  difesa  degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
    f)  il  contenimento  dei  fenomeni  di subsidenza dei suoli e di
risalita  delle  acque  marine  lungo  i fiumi e nelle falde idriche,
anche   mediante  operazioni  di  ristabilimento  delle  preesistenti
condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
    g)  la  protezione  delle  coste e degli abitati dall'invasione e
dall'erosione  delle  acque  marine ed il ripascimento degli arenili,
anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
    h)  la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali
e  profonde,  con  una  efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica,
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi
il  minimo  deflusso  vitale  negli  alvei sottesi nonche' la polizia
delle acque;
    i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di
navigazione interna, nonche' della gestione dei relativi impianti;
    l)  la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli
impianti nel settore e la conservazione dei beni;
    m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi
di  cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale,
anche  mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione  delle  aree  demaniali  e  la  costituzione  di parchi
fluviali e lacuali e di aree protette;
    n) il riordino del vincolo idrogeologico.
   2.  Le  attivita'  di  cui al comma 1 sono svolte secondo criteri,
metodi   e   standard,   nonche'  modalita'  di  coordinamento  e  di
collaborazione   tra   i   soggetti   pubblici  comunque  competenti,
preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneita' di:
    a)  condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio,
ivi compresi gli abitati ed i beni;
    b)  modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse e dei beni, e di
gestione dei servizi connessi.
 
	        
	      
CAPO II

COMPETENZE


                               ART. 57
    (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri
       per gli interventi nel settore della difesa del suolo)

   1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
    a)  su  proposta  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)):
     1)  le  deliberazioni  concernenti  i metodi ed i criteri, anche
tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 55 e
56, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei
programmi di intervento;
     2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
     3)  gli  atti  volti  a  provvedere  in  via sostitutiva, previa
diffida,  in  caso  di  persistente inattivita' dei soggetti ai quali
sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;
     4)  ogni  altro  atto  di  indirizzo e coordinamento nel settore
disciplinato dalla presente sezione;
    b)  su  proposta  del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il
programma nazionale di intervento. (24)
   2.  Il  Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della
difesa  del  suolo  opera  presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri.  Il  Comitato  presieduto  dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  o,  su  sua  delega,  dal  ((Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)), e' composto da quest'ultimo e dai
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  attivita'
produttive,  delle  politiche  agricole  e  forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le attivita' culturali, nonche' dal delegato
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia di protezione
civile.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  ha  funzioni di alta vigilanza ed
adotta  gli  atti  di  indirizzo  e di coordinamento delle attivita'.
Propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  lo  schema di
programma  nazionale  di  intervento,  che  coordina con quelli delle
regioni   e   degli   altri  enti  pubblici  a  carattere  nazionale,
verificandone l'attuazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  coordinamento tra le
diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone
gli    indirizzi    delle   politiche   settoriali   direttamente   o
indirettamente  connesse  con  gli  obiettivi  e  i  contenuti  della
pianificazione  di  distretto e ne verifica la coerenza nella fase di
approvazione dei relativi atti.
   5.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni di segreteria tecnica, il
Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni
statali competenti.
   6.  I  principi  degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
presente  articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 1, lettera b), del presente articolo "nella
parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia
approvato con il previo parere della Conferenza unificata".
 
	        
	      
                               ART. 58
              (competenze del ((Ministro dell'ambiente
             e della tutela del territorio e del mare)))

   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  esercita  le  funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle
materie  disciplinate  dalla  presente  sezione,  ferme  restando  le
competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
   2.  In particolare, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)):
    a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini
dell'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  57,  degli  indirizzi e dei
criteri  per  lo  svolgimento  del  servizio di polizia idraulica, di
navigazione  interna  e per la realizzazione, gestione e manutenzione
delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
    b)  predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto  idrogeologico,  da  allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente  di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio
1986,  n.  349,  nonche'  la  relazione sullo stato di attuazione dei
programmi  triennali  di  intervento  per la difesa del suolo, di cui
all'articolo   69,   da   allegare   alla  relazione  previsionale  e
programmatica.  La  relazione  sull'uso  del suolo e sulle condizioni
dell'assetto  idrogeologico  e la relazione sullo stato dell'ambiente
sono   redatte   avvalendosi   del   Servizio  geologico  d'Italia  -
Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'  ((Istituto  superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA)));
    c)  opera,  ai  sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8
luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello
di  pianificazione,  delle  funzioni  di  difesa  del  suolo  con gli
interventi  per  la  tutela  e  l'utilizzazione  delle acque e per la
tutela dell'ambiente.
   3. Ai fini di cui al comma 2, il ((Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ))svolge le seguenti funzioni:
    a)  programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in
materia di difesa del suolo;(24)
    b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni
e  altri  fenomeni  di  dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo
termine  al  fine  di  garantire  condizioni ambientali permanenti ed
omogenee,   ferme  restando  le  competenze  del  Dipartimento  della
protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza;
    c)  indirizzo  e  coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti
del  Ministero  in  seno alle Autorita' di bacino distrettuale di cui
all'articolo 63;
    d)  identificazione  delle  linee  fondamentali  dell'assetto del
territorio  nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali
e  alla difesa del suolo, nonche' con riguardo all'impatto ambientale
dell'articolazione  territoriale  delle  reti infrastrutturali, delle
opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;(24)
    e)  determinazione  di  criteri,  metodi  e standard di raccolta,
elaborazione, da parte del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa  del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca  ambientale))  (((ISPRA))),  e  di  consultazione  dei  dati,
definizione  di  modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i
soggetti  pubblici  operanti  nel  settore, nonche' definizione degli
indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente
fisico e delle condizioni generali di rischio;
    f)  valutazione  degli  effetti  conseguenti  all'esecuzione  dei
piani,  dei  programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
    g) coordinamento dei sistemi cartografici.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 15 - 23 luglio 2009, n. 232
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo,  comma 3, lettera a), "nella
parte  in  cui  non  prevede  che  le  funzioni  di  programmazione e
finanziamento  degli  interventi in materia di difesa del suolo siano
esercitate  previo  parere  della  Conferenza  unificata";  comma  3,
lettera  d),  "nella parte in cui non prevede che le funzioni in esso
indicate siano esercitate previo parere della Conferenza unificata".
 
	        
	      
                               ART. 59
             (competenze della Conferenza Stato-regioni)

   1.   La  Conferenza  Stato-regioni  formula  pareri,  proposte  ed
osservazioni,   anche   ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  all'articolo 57, in ordine alle
attivita'  ed  alle  finalita'  di cui alla presente sezione, ed ogni
qualvolta ne e' richiesta dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)). In particolare:
    a)  formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e
dei criteri di cui al predetto articolo 57;
    b)  formula  proposte  per il costante adeguamento scientifico ed
organizzativo  del  Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa
del  suolo  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale))  (((ISPRA)))  e  per il suo coordinamento con i servizi,
gli  istituti,  gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono
attivita'  di  rilevazione,  studio e ricerca in materie riguardanti,
direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
    c)  formula  osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro
conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
    d)   esprime   pareri   sulla   ripartizione  degli  stanziamenti
autorizzati  da  ciascun  programma triennale tra i soggetti preposti
all'attuazione  delle  opere e degli interventi individuati dai piani
di bacino;
    e)  esprime  pareri  sui  programmi  di  intervento di competenza
statale.
 
	        
	      
                               ART. 60
               (competenze dell' ((Istituto superiore
      per la protezione e la ricerca ambientale)) - ((ISPRA)))

   1.  Ferme  restando  le  competenze  e  le attivita' istituzionali
proprie  del  Servizio  nazionale di protezione civile, l' ((Istituto
superiore  per  la  protezione  e la ricerca ambientale)) (((ISPAR)))
esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia Dipartimento difesa
del suolo, le seguenti funzioni:
    a)   svolgere   l'attivita'   conoscitiva,   qual   e'   definita
all'articolo 55;
    b)  realizzare  il  sistema informativo unico e la rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza;
    c)  fornire,  a  chiunque  ne  formuli  richiesta, dati, pareri e
consulenze,  secondo  un  tariffario fissato ogni biennio con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le tariffe sono
stabilite  in  base  al principio della partecipazione al costo delle
prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
 
	        
	      
                               ART. 61
                     (competenze delle regioni)

   1.  Le  regioni,  ferme  restando  le  attivita'  da queste svolte
nell'ambito  delle  competenze  del  Servizio nazionale di protezione
civile,  ove  occorra  d'intesa  tra loro, esercitano le funzioni e i
compiti    ad    esse   spettanti   nel   quadro   delle   competenze
costituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzioni
statali, ed in particolare:
    a)  collaborano  nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di
bacino  dei  distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla
Conferenza  istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,
ed adottano gli atti di competenza;
    b)  formulano  proposte  per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
    c)   provvedono  alla  elaborazione,  adozione,  approvazione  ed
attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121;
    d)  per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e
provvedono  all'approvazione  e  all'esecuzione  dei  progetti, degli
interventi  e  delle  opere  da realizzare nei distretti idrografici,
istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
    e)    provvedono,   per   la   parte   di   propria   competenza,
all'organizzazione   e  al  funzionamento  del  servizio  di  polizia
idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e
degli impianti e la conservazione dei beni;
    f)   provvedono   all'organizzazione  e  al  funzionamento  della
navigazione  interna,  ferme restando le residue competenze spettanti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    g)  predispongono  annualmente  la relazione sull'uso del suolo e
sulle   condizioni   dell'assetto  idrogeologico  del  territorio  di
competenza  e  sullo  stato  di attuazione del programma triennale in
corso e la trasmettono al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)) entro il mese di dicembre;
    h)  assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia
di  conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo
e  di  tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza
ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
   2.  Il  Registro  italiano  dighe (RID) provvede in via esclusiva,
anche  nelle  zone  sismiche, alla identificazione e al controllo dei
progetti  delle  opere  di  sbarramento,  delle  dighe  di ritenuta o
traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume
di  invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza
del   Ministero   delle   attivita'  produttive  tutte  le  opere  di
sbarramento  che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito
o decantazione o lavaggio di residui industriali.
   3.  Rientrano  nella  competenza  delle  regioni  e delle province
autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  1°  novembre  1959,  n.  1363, per gli
sbarramenti  che non superano i 15 metri di altezza e che determinano
un  invaso  non  superiore  a  1.000.000  di  metri  cubi.  Per  tali
sbarramenti,  ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Registro italiano dighe (RID)
fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
   4.  Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla
progettazione  e  costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi
altezza e capacita' di invaso.
   5.  Le  funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto-legge  30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate
dalle regioni.
   6.  Restano  ferme  tutte  le  altre  funzioni amministrative gia'
trasferite o delegate alle regioni.
 
	        
	      
                               ART. 62
         (competenze degli enti locali e di altri soggetti)

   1.  I  comuni,  le  province,  i  loro consorzi o associazioni, le
comunita'  montane,  i  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione, i
consorzi  di  bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di
diritto  pubblico  con  sede  nel  distretto  idrografico partecipano
all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo
nei  modi  e  nelle  forme  stabilite  dalle  regioni singolarmente o
d'intesa  tra  loro,  nell'ambito  delle competenze del sistema delle
autonomie locali.
   2.  Gli  enti  di  cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di
apposite  convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa  del  suolo  dell'((Istituto  superiore per la protezione e la
ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) e sono tenuti a collaborare con la
stessa.
 
	        
	      
                               ART. 63
                 (Autorita' di bacino distrettuale)

   1.  In  ciascun  distretto  idrografico  di cui all'articolo 64 e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito Autorita' di
bacino,  ente  pubblico  non  economico che opera in conformita' agli
obiettivi  della  presente sezione ed uniforma la propria attivita' a
criteri di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.
   2.   Sono   organi   dell'Autorita'   di   bacino:  la  Conferenza
istituzionale  permanente,  il  Segretario  generale,  la  Segreteria
tecnico-operativa  e  la Conferenza operativa di servizi. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare)) di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la  funzione  pubblica,  da emanarsi sentita la Conferenza permanente
Stato  -  regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della  parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle
risorse   patrimoniali   e   finanziarie,  salvaguardando  i  livelli
occupazionali,  definiti  alla  data  del  31 dicembre 2005, e previa
consultazione dei sindacati.
   3.  Le autorita' di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n.
183,  sono  soppresse  a  far  data  dal 30 aprile 2006 e le relative
funzioni  sono  esercitate  dalle Autorita' di bacino distrettuale di
cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma
2  disciplina  il  trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo
transitorio.
   4.  Gli  atti  di  indirizzo, coordinamento e pianificazione delle
Autorita'   di   bacino   vengono  adottati  in  sede  di  Conferenza
istituzionale  permanente  presieduta  e convocata, anche su proposta
delle  amministrazioni  partecipanti,  dal ((Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare ))su richiesta del Segretario
generale,  che  vi  partecipa  senza diritto di voto. Alla Conferenza
istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  delle infrastrutture e dei trasporti, delle
attivita'  produttive,  delle  politiche agricole e forestali, per la
funzione   pubblica,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  o  i
Sottosegretari  dai  medesimi  delegati,  nonche'  i Presidenti delle
regioni  e  delle  province autonome il cui territorio e' interessato
dal  distretto  idrografico  o  gli  Assessori dai medesimi delegati,
oltre  al  delegato  del  Dipartimento  della protezione civile. Alle
conferenze  istituzionali  permanenti del distretto idrografico della
Sardegna  e  del  distretto  idrografico  della Sicilia partecipa no,
oltre   ai   Presidenti   delle   rispettive   regioni,   altri   due
rappresentanti  per  ciascuna  delle  predette  regioni, nominati dai
Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera
a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente.
   5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:
    a)  adotta  criteri  e  metodi  per  la elaborazione del Piano di
bacino   in   conformita'   agli  indirizzi  ed  ai  criteri  di  cui
all'articolo 57;
    b)  individua  tempi  e  modalita'  per  l'adozione  del Piano di
bacino,  che  potra'  eventualmente  articolarsi  in piani riferiti a
sub-bacini;
    c)  determina  quali componenti del piano costituiscono interesse
esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono interessi
comuni a piu' regioni;
    d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  garantire  comunque
l'elaborazione del Piano di bacino;
    e) adotta il Piano di bacino;
    f)   controlla   l'attuazione   degli   schemi   previsionali   e
programmatici  del  Piano  di  bacino e dei programmi triennali e, in
caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza
statale   rispetto   ai   tempi   fissati   nel   programma,  diffida
l'amministrazione  inadempiente,  fissando  il  termine  massimo  per
l'inizio   dei   lavori.   Decorso   infruttuosamente  tale  termine,
all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori
provvede,  in  via  sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi decentrati e
periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    g) nomina il Segretario generale.
   6.   La   Conferenza   operativa   di   servizi  e'  composta  dai
rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle
province  autonome  interessate,  nonche'  da  un  rappresentante del
Dipartimento  della  protezione  civile;  e' convocata dal Segretario
Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di
quanto  disposto  ai  sensi  del comma 5, nonche' al compimento degli
atti  gestionali.  La  conferenza  operativa  di  servizi  delibera a
maggioranza.
   7.  Le  Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente:
    a)  all'elaborazione  del  Piano  di  bacino  distrettuale di cui
all'articolo 65;
    b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano
di  bacino  dei  piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e
locali   relativi   alla   difesa   del   suolo,   alla   lotta  alla
desertificazione,  alla  tutela  delle  acque  e  alla gestione delle
risorse idriche;
    c)  all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano
negli  allegati  alla parte terza del presente decreto, di un'analisi
delle  caratteristiche  del distretto, di un esame sull'impatto delle
attivita'  umane  sullo  stato delle acque superficiali e sulle acque
sotterranee, nonche' di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
   8.  Fatte  salve  le  discipline  adottate  dalle regioni ai sensi
dell'articolo  62, le Autorita' di bacino coordinano e sovraintendono
le  attivita'  e  le funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica
integrale  di  cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche'
del  consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,
manutenzione  ed  esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore,
del   consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,
manutenzione  ed  esercizio  dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e
del   consorzio   dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,
manutenzione  ed  esercizio  dell'opera regolatrice del lago di Como,
con  particolare  riguardo  all'esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di
salvaguardia  ambientale  e di risanamento delle acque, anche al fine
della  loro  utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua ed alla fitodepurazione.
 
	        
	      
TITOLO II

I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI


CAPO I

I DISTRETTI IDROGRAFICI


                               ART. 64
                       (distretti idrografici)

   1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, e'
ripartito nei seguenti distretti idrografici:
    a)  distretto idrografico delle Alpi orientali, con superficie di
circa 39.385 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
     1)  Adige,  gia' bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
     2) Alto Adriatico, gia' bacino nazionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     3)    Lemene,   Fissaro   Tartaro   Canalbianco,   gia'   bacini
interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
     4)  bacini  del  Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, gia' bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
    b)   distretto   idrografico  Padano,  con  superficie  di  circa
74.115Kmq,  comprendente  il  bacino del Po, gia' bacino nazionale ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
    c)   distretto  idrografico  dell'Appennino  settentrionale,  con
superficie  di  circa  39.000  Kmq,  comprendente  i  seguenti bacini
idrografici:
     1)  Arno,  gia' bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
     2) Magra, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     3) Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     4)  Conca  Marecchia,  gia' bacino interregionale ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     5)  Reno, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     6)  bacini  della  Liguria, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     7)  bacini  della  Toscana, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     8)  fiumi  Uniti,  Montone,  Ronco,  Savio, Rubicone e Uso, gia'
bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
     9) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri
bacini  minori, gia' bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del
1989;
     10)  Lamone,  gia'  bacino regionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     11)  bacini  minori  afferenti alla costa Romagnola, gia' bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
    d)  distretto  idrografico  pilota del Serchio, con superficie di
circa 1.600 Kmq, comprendente il bacino idrografico del Serchio;
    e)  distretto idrografico dell'Appennino centrale, con superficie
di circa 35.800 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
     1) Tevere, gia' bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
     2)  Tronto,  gia'  bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     3)  Sangro,  gia'  bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     4)  bacini  dell'Abruzzo,  gia'  bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     5)  bacini del Lazio, gia' bacini regionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
     6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini
minori  delle  Marche,  gia' bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
    f)   distretto   idrografico   dell'Appennino   meridionale,  con
superficie  di  circa  68.200  Kmq,  comprendente  i  seguenti bacini
idrografici:
     1)  Liri-Garigliano,  gia' bacino nazionale ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
     2)  Volturno,  gia' bacino nazionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     3)  Sele, gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     4) Sinni e Noce, gia' bacini interregionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
     5)  Bradano,  gia' bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     6)  Saccione,  Fortore  e Biferno, gia' bacini interregionali ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
     7)  Ofanto,  gia'  bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     8)  Lao,  gia' bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
     9)  Trigno,  gia'  bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
     10)  bacini della Campania, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     11)  bacini  della  Puglia, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     12)  bacini  della  Basilicata,  gia'  bacini regionali ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
     13)  bacini della Calabria, gia' bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
     14)  bacini  del  Molise,  gia'  bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
    g)  distretto idrografico della Sardegna, con superficie di circa
24.000  Kmq,  comprendente  i  bacini  della  Sardegna,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
    h)  distretto  idrografico della Sicilia, con superficie di circa
26.000   Kmq,  comprendente  i  bacini  della  Sicilia,  gia'  bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989.
 
	        
	      
CAPO II

GLI STRUMENTI


                               ART. 65
  (valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale)

   1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha
valore   di   piano  territoriale  di  settore  ed  e'  lo  strumento
conoscitivo,  normativo  e  tecnico-operativo  mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione,  alla  difesa  e alla valorizzazione del suolo ed alla
corretta  utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato.
   2.  Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorita' di bacino in base
agli  indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi
ed  interventi  sono  condotti  con particolare riferimento ai bacini
montani,   ai   torrenti  di  alta  valle  ed  ai  corsi  d'acqua  di
fondo-valle.
   3.  Il Piano di bacino, in conformita' agli indirizzi, ai metodi e
ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4, realizza le finalita' indicate all'articolo
56  e,  in  particolare,  contiene,  unitamente  agli elementi di cui
all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
    a)  il  quadro  conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema
fisico,  delle  utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti
urbanistici  comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi
al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    b)  la  individuazione  e la quantificazione delle situazioni, in
atto  e  potenziali,  di  degrado  del  sistema fisico, nonche' delle
relative cause;
    c)  le  direttive  alle  quali  devono  uniformarsi la difesa del
suolo,  la  sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione
delle acque e dei suoli;
    d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
     1)  dei  pericoli  di inondazione e della gravita' ed estensione
del dissesto;
     2) dei pericoli di siccita';
     3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
     4)  del  perseguimento  degli  obiettivi  di sviluppo sociale ed
economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario
per assicurare l'efficacia degli interventi;
    e)  la  programmazione  e  l'utilizzazione delle risorse idriche,
agrarie, forestali ed estrattive;
    f)  la  individuazione  delle  prescrizioni,  dei vincoli e delle
opere    idrauliche,   idraulico-agrarie,   idraulico-forestali,   di
forestazione,   di   bonifica   idraulica,   di   stabilizzazione   e
consolidamento  dei  terreni  e  di ogni altra azione o norma d'uso o
vincolo  finalizzati  alla  conservazione  del  suolo  ed alla tutela
dell'ambiente;
    g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla
lettera  f),  qualora  siano  gia'  state intraprese con stanziamenti
disposti  da  leggi  speciali,  da  leggi ordinarie, oppure a seguito
dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;
    h)  le  opere  di  protezione,  consolidamento e sistemazione dei
litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
    i)  i  meccanismi  premiali  a  favore dei proprietari delle zone
agricole  e  boschive  che  attuano  interventi  idonei  a  prevenire
fenomeni di dissesto idrogeologico;
    l)  la  valutazione  preventiva,  anche  al fine di scegliere tra
ipotesi  di  governo  e  gestione  tra  loro  diverse,  del  rapporto
costi-benefici,  dell'impatto  ambientale e delle risorse finanziarie
per i principali interventi previsti;
    m)  la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione
dei  materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le
relative  fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
    n)  l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni  in  rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche,
ai  fini  della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
della  prevenzione  contro  presumibili effetti dannosi di interventi
antropici;
    o)  le  misure  per  contrastare  i  fenomeni  di subsidenza e di
desertificazione,  anche  mediante  programmi  ed  interventi utili a
garantire  maggiore  disponibilita'  della risorsa idrica ed il riuso
della stessa;
    p)   il   rilievo  conoscitivo  delle  derivazioni  in  atto  con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri
e delle portate;
    q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per  la pesca, la
navigazione od altre;
    r)  il  piano  delle  possibili  utilizzazioni  future sia per le
derivazioni  che  per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e
secondo le quantita';
    s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel
tempo, in relazione alla gravita' del dissesto;
    t)   l'indicazione   delle   risorse   finanziarie   previste   a
legislazione vigente.
   4.  Le  disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere
immediatamente  vincolante  per  le amministrazioni ed enti pubblici,
nonche'   per  i  soggetti  privati,  ove  trattasi  di  prescrizioni
dichiarate  di  tale  efficacia  dallo  stesso  Piano  di  bacino. In
particolare,  i  piani  e  programmi di sviluppo socio-economico e di
assetto  ed  uso  del territorio devono essere coordinati, o comunque
non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
   5.  Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione
del  Piano di bacino le autorita' competenti provvedono ad adeguare i
rispettivi   piani  territoriali  e  programmi  regionali  quali,  in
particolare,  quelli relativi alle attivita' agricole, zootecniche ed
agroforestali,  alla tutela della qualita' delle acque, alla gestione
dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
   6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  Piano  di  bacino sui rispettivi
Bollettini   Ufficiali   regionali,   emanano   ove   necessario   le
disposizioni  concernenti  l'attuazione  del piano stesso nel settore
urbanistico.   Decorso   tale   termine,  gli  enti  territorialmente
interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni  nel  settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non
provvedano  ad  adottare  i  necessari adempimenti relativi ai propri
strumenti  urbanistici  entro  sei  mesi  dalla data di comunicazione
delle  predette  disposizioni,  e  comunque  entro  nove  mesi  dalla
pubblicazione  dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le regioni.
   7.  In  attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorita'
di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento
ai  bacini  montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di
fondo  valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n)
del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti
e  restano  in  vigore  sino  all'approvazione  del Piano di bacino e
comunque  per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata
attuazione  o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province
e  dei  comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da cio' possa
derivare  un grave danno al territorio, il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), previa diffida ad adempiere
entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con
ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia,
anche  con  efficacia  inibitoria  di opere, di lavori o di attivita'
antropiche,  dandone  comunicazione  preventiva  alle amministrazioni
competenti.  Se  la  m  ancata  attuazione o l'inosservanza di cui al
presente  comma  riguarda  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
informa  senza  indugio  il  Ministro  competente  da  cui  l'ufficio
dipende,   il  quale  assume  le  misure  necessarie  per  assicurare
l'adempimento.  Se  permane  la necessita' di un intervento cautelare
per  evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di
concerto   con   il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare)),  adotta  l'ordinanza  cautelare di cui al
presente comma.
   8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni
caso,  devono  costituire  fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti  di  cui  al  comma  3.  Deve  comunque essere garantita la
considerazione  sistemica del territorio e devono essere disposte, ai
sensi  del  comma  7,  le  opportune misure inibitorie e cautelari in
relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
   9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
	        
	      
                               ART. 66
           (adozione ed approvazione dei piani di bacino)

   1.  I  piani  di  bacino,  prima  della  loro  approvazione,  sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale,
secondo  la  procedura  prevista  dalla  parte  seconda  del presente
decreto.
   2.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
ai fini di cui al comma 1, e' adottato a maggioranza dalla Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4 che, con
propria deliberazione, contestualmente stabilisce:
    a)   i   termini  per  l'adozione  da  parte  delle  regioni  dei
provvedimenti conseguenti;
    b)  quali  componenti del piano costituiscono interesse esclusivo
delle  singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o
piu' regioni.
   3.  Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale
di  cui  al  comma  2,  e'  inviato  ai  componenti  della Conferenza
istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata
per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di
adozione  deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto
alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
   4.  In  caso  di  inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare)), previa
diffida  ad  adempiere  entro un congruo termine e sentita la regione
interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina
di  un  commissario  "ad acta", per garantire comunque lo svolgimento
delle  procedure  e l'adozione degli atti necessari per la formazione
del piano.
   5.  Dell'adozione del piano e' data notizia secondo le forme e con
le  modalita'  previste  dalla  parte seconda del presente decreto ai
fini  dell'esperimento  della  procedura  di  valutazione  ambientale
strategica (VAS) in sede statale.
   6.  Conclusa  la  procedura  di  valutazione ambientale strategica
(VAS),  sulla base del giudizio di compatibilita' ambientale espresso
dall'autorita'  competente,  i  piani  di  bacino  sono approvati con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalita'
di  cui  all'articolo  57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle
regioni territorialmente competenti.
   7.  Le  Autorita' di bacino promuovono la partecipazione attiva di
tutte   le   parti   interessate   all'elaborazione,   al  riesame  e
all'aggiornamento  dei  piani  di  bacino, provvedendo affinche', per
ciascun  distretto  idrografico,  siano pubblicati e resi disponibili
per   eventuali   osservazioni  del  pubblico,  inclusi  gli  utenti,
concedendo  un  periodo  minimo  di  sei mesi per la presentazione di
osservazioni scritte, i seguenti documenti:
    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazione
del  piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il piano si riferisce;
    b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di
gestione  delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due
anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
    c)  copie  del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
 
	        
	      
                               ART. 67
      (i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
          e le misure di prevenzione per le aree a rischio)

   1.  Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorita'
di  bacino  adottano,  ai  sensi  dell'articolo  65,  comma  8, piani
stralcio   di   distretto  per  l'assetto  idrogeologico  (PAI),  che
contengano  in  particolare  l'individuazione  delle  aree  a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
   2.  Le  Autorita' di bacino, anche in deroga alle procedure di cui
all'articolo  66,  approvano  altresi'  piani  straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, redatti
anche  sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I
piani  straordinari  devono  ricomprendere prioritariamente le aree a
rischio  idrogeologico  per  le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza,  ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225.  I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione
e  la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato
per   l'incolumita'   delle   persone   e   per  la  sicurezza  delle
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree
sono  adottate  le  misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65,
comma  7,  anche  con  riferimento  ai  contenuti  di cui al comma 3,
lettera  d),  del  medesimo  articolo 65. In caso di inerzia da parte
delle  Autorita' di bacino, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su  proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma
2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e
alla   salvaguardia   delle  predette  aree.  Qualora  le  misure  di
salvaguardia  siano  adottate in assenza dei piani stralcio di cui al
comma  1,  esse  rimangono  in  vigore sino all'approvazione di detti
piani.  I  piani  straordinari  approvati  possono essere integrati e
modificati  con  le  stesse  modalita'  di  cui al presente comma, in
particolare  con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri  di  cui all'articolo 57, comma 2,
tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte delle Autorita' di
bacino  e  dei  piani  straordinari  di  cui  al comma 2 del presente
articolo,   definisce,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,
programmi   di   interventi   urgenti,  anche  attraverso  azioni  di
manutenzione  dei distretti idrografici, per la riduzione del rischio
idrogeologico  nelle  zone  in  cui  la  maggiore  vulnerabilita' del
territorio  e'  connessa con piu' elevati pericoli per le persone, le
cose  ed  il  patrimonio ambientale, con priorita' per le aree ove e'
stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza, ai sensi dell'articolo 5
della  legge  24  febbraio  1992,  n. 225. Per la realizzazione degli
interventi  possono  essere  adottate,  su  proposta  del  ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare)) e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, e d'intesa con le
regioni  interessate,  le  ordinanze  di cui all'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
   4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai
commi  1,  2  e  3, i Ministri competenti si avvalgono, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  del  Dipartimento della
protezione  civile,  nonche' della collaborazione del Corpo forestale
dello  Stato,  delle  regioni,  delle Autorita' di bacino, del Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale  delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del Servizio
geologico  d'Italia  - Dipartimento difesa del suolo dell' ((Istituto
superiore  per  la  protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))),
per quanto di rispettiva competenza.
   5.  Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi
1,   2,  3  e  4,  gli  organi  di  protezione  civile  provvedono  a
predisporre,  per  le  aree  a  rischio  idrogeologico, con priorita'
assegnata  a  quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio
e'  connessa  con  piu' elevati pericoli per le persone, le cose e il
patrimonio  ambientale,  piani  urgenti  di  emergenza  contenenti le
misure   per   la  salvaguardia  dell'incolumita'  delle  popolazioni
interessate,  compreso  il  preallertamento,  l'allarme e la messa in
salvo preventiva.
   6.  Nei  piani  stralcio  di  cui  al  comma 1 sono individuati le
infrastrutture   e   i   manufatti   che   determinano   il   rischio
idrogeologico.   Sulla   base  di  tali  individuazioni,  le  regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari
possono   accedere  al  fine  di  adeguare  le  infrastrutture  e  di
rilocalizzare  fuori dall'area a rischio le attivita' produttive e le
abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli
enti  locali  interessati,  predispongono,  con  criteri di priorita'
connessi  al  livello  di  rischio,  un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture,  determinandone altresi' un congruo termine, e per la
concessione  di  incentivi  finanziari  per la rilocalizzazione delle
attivita'   produttive  e  delle  abitazioni  private  realizzate  in
conformita'  alla  normativa  urbanistica  edilizia  o condonate. Gli
incentivi  sono  attivati nei limiti della quota dei fondi introitati
ai  sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  e riguardano anche gli oneri per la demo lizione dei
manufatti;  il  terreno  di  risulta  viene  acquisito  al patrimonio
indisponibile  dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede
con  le  modalita'  previste  dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati  non  si  avvalgano  della  facolta'  di  usufruire delle
predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi
ai   danni   derivanti   agli  insediamenti  di  loro  proprieta'  in
conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.
   7.  Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono
contenere  l'indicazione  dei mezzi per la loro realizzazione e della
relativa copertura finanziaria.
 
	        
	      
                               ART. 68
      (procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio)

   1.  I  progetti  di  piano  stralcio  per  la  tutela  dal rischio
idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti
a  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  e sono adottati con le
modalita' di cui all'articolo 66.
   2.  L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve
avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non
oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.
   3.  Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della
necessaria  coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione
territoriale,  le  regioni  convocano  una  conferenza programmatica,
articolata  per  sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale
deliberato  dalle  regioni stesse, alla quale partecipano le province
ed   i   comuni   interessati,   unitamente  alla  regione  e  ad  un
rappresentante dell'Autorita' di bacino.
   4.  La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto
di  piano  con  particolare  riferimento  alla  integrazione su scala
provinciale  e  comunale  dei  contenuti  del  piano,  prevedendo  le
necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
 
	        
	      
CAPO III

GLI INTERVENTI
                               ART. 69
                      (programmi di intervento)

   1.  I  piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali
di  intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle
finalita' dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per
farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
   2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore
al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
    a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  opere,  degli
impianti  e  dei  beni,  compresi mezzi, attrezzature e materiali dei
cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
    b)  svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
    c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento
di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del
suolo,  redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita',
dei  progetti  di  opere  e  degli  studi di valutazione dell'impatto
ambientale delle opere principali.
   3.  Le  regioni,  conseguito il parere favorevole della Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possono
provvedere  con  propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di
interventi  previsti  dai  piani  di bacino, sotto il controllo della
predetta conferenza.
   4.  Le  province,  i comuni, le comunita' montane e gli altri enti
pubblici,   previa   autorizzazione  della  Conferenza  istituzionale
permanente  di  cui  all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con
propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti
dai piani di bacino.
 
	        
	      
                               ART. 70
                      (adozione dei programmi)

   1.  I  programmi  di  intervento  sono  adottati  dalla Conferenza
istituzionale  permanente  di  cui  all'articolo  63,  comma  4; tali
programmi  sono  inviati ai componenti della conferenza stessa almeno
venti  giorni  prima della data fissata per la conferenza; in caso di
decisione  a  maggioranza,  la  delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espresse in seno alla conferenza.
   2.  La  scadenza  di  ogni  programma triennale e' stabilita al 31
dicembre  dell'ultimo  anno  del  triennio e le somme autorizzate per
l'attuazione  del  programma  per  la  parte eventualmente non ancora
impegnata  alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo
del  programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
   3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale
in  corso,  i  nuovi  programmi  di  intervento  relativi al triennio
successivo,  adottati  secondo  le  modalita' di cui al comma 1, sono
trasmessi al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare)), affinche', entro il successivo 3 giugno, sulla base delle
previsioni   contenute   nei   programmi   e  sentita  la  Conferenza
Stato-regioni,  trasmetta  al  Ministro dell'economia e delle finanze
l'indicazione  del fabbisogno finanziario per il successivo triennio,
ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
   4.  Gli  interventi previsti dai programmi triennali sono di norma
attuati  in  forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in
base  ad  accordi  di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
	        
	      
                               ART. 71
                    (attuazione degli interventi)

   1.    Le    funzioni    di    studio    e   di   progettazione   e
tecnico-organizzative  attribuite  alle  Autorita'  di bacino possono
essere   esercitate   anche  mediante  affidamento  di  incarichi  ad
istituzioni  universitarie,  liberi  professionisti  o organizzazioni
tecnico-professionali   specializzate,  in  conformita'  ad  apposite
direttive  impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4.
   2. L'esecuzione di opere di pronto intervento puo' avere carattere
definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
   3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai
sensi  della  presente  sezione sono soggetti a registrazione a tassa
fissa.
 
	        
	      
                               ART. 72
                           (finanziamento)

   1.   Ferme   restando   le  entrate  connesse  alle  attivita'  di
manutenzione  ed  esercizio  delle opere idrauliche, di bonifica e di
miglioria  fondiaria,  gli interventi previsti dalla presente sezione
sono  a  totale  carico dello Stato e si attuano mediante i programmi
triennali di cui all'articolo 69.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1, si provvede ai sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468.  I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze fino all'espletamento
della  procedura  di  ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo  sulla  cui  base  il Ministro dell'economia e delle finanze
apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
   3.  Il  Comitato  dei  Ministri di cui all'articolo 57, sentita la
Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale
di  intervento  per  il triennio e la ripartizione degli stanziamenti
tra  le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle
priorita'   indicate   nei  singoli  programmi  ed  assicurando,  ove
necessario,   il  coordinamento  degli  interventi.  A  valere  sullo
stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri
propone   l'ammontare  di  una  quota  di  riserva  da  destinare  al
finanziamento  dei  programmi  per  l'adeguamento ed il potenziamento
funzionale,  tecnico  e scientifico dell' ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))).
   4.  Il  programma  nazionale di intervento e la ripartizione degli
stanziamenti,  ivi  inclusa  la  quota  di  riserva  a  favore  dell'
((Istituto  superiore  per  la  protezione  e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))),   sono   approvati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 57.
   5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale
nazionale,  su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con
proprio  decreto  le  opere  di  competenza  regionale, che rivestono
grande  rilevanza  tecnico-idraulica  per  la  modifica  del reticolo
idrografico  principale  e  del demanio idrico, i cui progetti devono
essere  sottoposti  al  parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori
pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
 
	        
	      
SEZIONE II

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO


TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE


                               ART. 73
                             (finalita)

   1.  Le  disposizioni  di  cui alla presente sezione definiscono la
disciplina  generale per la tutela delle acque superficiali, marine e
sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
    a)  prevenire  e  ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;
    b)  conseguire  il  miglioramento  dello  stato  delle  acque  ed
adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
    c)  perseguire  usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorita' per quelle potabili;
    d)  mantenere  la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi
idrici,  nonche'  la  capacita'  di  sostenere  comunita'  animali  e
vegetali ampie e ben diversificate;
    e)  mitigare  gli  effetti  delle  inondazioni  e  della siccita'
contribuendo quindi a:
     1)  garantire  una fornitura sufficiente di acque superficiali e
sotterranee  di  buona  qualita'  per un utilizzo idrico sostenibile,
equilibrato ed equo;
     2)  ridurre  in  modo  significativo  l'inquinamento delle acque
sotterranee;
     3)  proteggere  le  acque territoriali e marine e realizzare gli
obiettivi  degliaccordi  internazionali  in  materia, compresi quelli
miranti  a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino,
allo  scopo  di  arrestare  o eliminare gradualmente gli scarichi, le
emissioni  e  le  perdite  di sostanze pericolose prioritarie al fine
ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai
valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine
allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
    f)  impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare
lo  stato  degli  ecosistemi  acquatici, degli ecosistemi terrestri e
delle  zone  umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico.
   2.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  al  comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
    a)  l'individuazione  di  obiettivi  di qualita' ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
    b)  la  tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito  di  ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema
di controlli e di sanzioni;
    c)  il  rispetto  dei  valori  limite agli scarichi fissati dallo
Stato,  nonche'  la  definizione  di  valori limite in relazione agli
obiettivi di qualita' del corpo recettore;
    d)  l'adeguamento  dei  sistemi  di  fognatura,  collettamento  e
depurazione  degli  scarichi  idrici, nell'ambito del servizio idrico
integrato;
    e)  l'individuazione  di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
    f)   l'individuazione  di  misure  tese  alla  conservazione,  al
risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
    g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi,
delle  emissioni  e  di  ogni  altra  fonte  di  inquinamento diffuso
contenente  sostanze  pericolose o per la graduale eliminazione degli
stessi   allorche'   contenenti   sostanze   pericolose  prioritarie,
contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine
ai  valori  del  fondo  naturale per le sostanze presenti in natura e
vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
    h)  l'adozione  delle  misure volte al controllo degli scarichi e
delle   emissioni  nelle  acque  superficiali  secondo  un  approccio
combinato.
   3.  Il  perseguimento delle finalita' e l'utilizzo degli strumenti
di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie previste
dalla  legislazione  vigente,  contribuiscono  a  proteggere le acque
territoriali  e  marine  e  a  realizzare gli obiettivi degli accordi
internazionali in materia.
 
	        
	      
                               Art. 74
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente sezione si intende per:
    a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente
una  richiesta  biochimica  di  ossigeno  a 5 giorni (BOD5) pari a 60
grammi di ossigeno al giorno;
    b)  acque  ciprinicole:  le  acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,
i pesci persici e le anguille;
    c)  acque  costiere:  le  acque  superficiali situate all'interno
rispetto  a  una  retta  immaginaria  distante, in ogni suo punto, un
miglio  nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di
base  che  serve  da  riferimento  per definire il limite delle acque
territoriali  e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
    d)  acque  salmonicole:  le  acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
    e)  estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque
costiere  alla  foce  di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare
sono  definiti  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare;  in  via  transitoria tali limiti sono
fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
    f)  acque  dolci:  le  acque  che si presentano in natura con una
concentrazione  di  sali  tale  da essere considerate appropriate per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
    g)   acque   reflue   domestiche:  acque  reflue  provenienti  da
insediamenti   di   tipo   residenziale  e  da  servizi  e  derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche;
    h)  "acque  reflue  industriali":  qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate  da  edifici  od  impianti  in  cui  si  svolgono attivita'
commerciali  o  di  produzione  di  beni,  diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
    i)  "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio
di  acque  reflue  domestiche,  di  acque  reflue  industriali ovvero
meteoriche   di  dilavamento  convogliate  in  reti  fognarie,  anche
separate, e provenienti da agglomerato;
    l)  acque  sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto
della  superficie  del  suolo, nella zona di saturazione e in diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo;
    m)  acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo
2,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  24  ottobre  2000, n. 323,
utilizzate per le finalita' consentite dalla stessa legge;
    n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita'
produttive,  sono  concentrate in misura tale da rendere ammissibile,
sia  tecnicamente  che  economicamente  in rapporto anche ai benefici
ambientali  conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque
reflue  urbane  verso  un  sistema di trattamento o verso un punto di
recapito finale;
    o)  applicazione  al  terreno:  l'apporto di materiale al terreno
mediante  spandimento  e/o  mescolamento con gli strati superficiali,
iniezione, interramento;
    p)   utilizzazione   agronomica:  la  gestione  di  effluenti  di
allevamento,  acque  di vegetazione residuate dalla lavorazione delle
olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari,  dalla  loro  produzione  fino  all'applicazione  al
terreno  ovvero  al  loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati
all'utilizzo  delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti  nei medesimi
contenute;
    q)  autorita'  d'ambito:  la  forma  di cooperazione tra comuni e
province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
    r)  gestore  del  servizio  idrico  integrato:  il  soggetto  che
gestisce  il  servizio  idrico  integrato  in  un ambito territoriale
ottimale  ovvero  il gestore esistente del servizio pubblico soltanto
fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato;
    s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
    t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso
quello allo stato molecolare gassoso;
    u)  concimi  chimici:  qualsiasi  fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
    v)  effluente  di  allevamento:  le  deiezioni del bestiame o una
miscela  di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di
prodotto  trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivita'
di piscicoltura;
    z)  eutrofizzazione:  arricchimento  delle acque di nutrienti, in
particolare  modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca
una  abnorme  proliferazione  di alghe e/o di forme superiori di vita
vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi
presenti nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
    aa)  fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19
ottobre  1984,  n.  748,  le  sostanze contenenti uno o piu' composti
azotati,  compresi  gli  effluenti  di  allevamento,  i residui degli
allevamenti  ittici  e  i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la
crescita della vegetazione;
    bb)   fanghi:   i   fanghi  residui,  trattati  o  non  trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
    cc)  inquinamento:  l'introduzione diretta o indiretta, a seguito
di  attivita'  umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o
nel  terreno  che  possono  nuocere alla salute umana o alla qualita'
degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente  da  ecosistemi  acquatici,  perturbando,  deturpando  o
deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
    dd)  "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
    ee)  fognatura  separata:  la  rete  fognaria  costituita  da due
canalizzazioni,  la  prima  delle  quali  adibita alla raccolta ed al
convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o
meno  di  dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di
prima   pioggia,   e   la   seconda   adibita  alla  raccolta  ed  al
convogliamento  delle  acque  reflue urbane unitamente alle eventuali
acque di prima pioggia;
    ff)   scarico:  qualsiasi  immissione  effettuata  esclusivamente
tramite  un  sistema  stabile  di  collettamento  che  collega  senza
soluzione  di  continuita'  il  ciclo di produzione del refluo con il
corpo  ricettore  acque  superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in
rete  fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte  a  preventivo  trattamento di depurazione. Sono esclusi i
rilasci di acque previsti all'articolo 114;
    gg)  acque  di  scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico;
    hh)  scarichi  esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che
alla  data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime
autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di
acque  reflue  urbane  per  i quali alla stessa data erano gia' state
completate  tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto e
all'affidamento  dei  lavori,  nonche'  gli  scarichi di acque reflue
domestiche  che  alla  data  del  13 giugno 1999 erano in esercizio e
conformi  al  previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque
reflue  industriali  che  alla  data  del  13  giugno  1999  erano in
esercizio e gia' autorizzati;
    ii)  trattamento  appropriato:  il trattamento delle acque reflue
urbane  mediante  un  processo  ovvero un sistema di smaltimento che,
dopo lo scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori
ai   relativi   obiettivi   di  qualita'  ovvero  sia  conforme  alle
disposizioni della parte terza del presente decreto;
    ll)  trattamento  primario: il trattamento delle acque reflue che
comporti  la  sedimentazione  dei  solidi  sospesi  mediante processi
fisici  e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello
scarico  il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20
per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
    mm)  trattamento  secondario:  il  trattamento delle acque reflue
mediante  un processo che in genere comporta il trattamento biologico
con  sedimentazione  secondaria,  o  mediante  altro  processo in cui
vengano  comunque  rispettati  i  requisiti  di  cui  alla  tabella 1
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
    nn)   stabilimento   industriale,   stabilimento:   tutta  l'area
sottoposta  al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono
attivita'  commerciali o industriali che comportano la produzione, la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato
8  alla  parte  terza  del  presente  decreto, ovvero qualsiasi altro
processo  produttivo  che comporti la presenza di tali sostanze nello
scarico;
    oo)  valore  limite di emissione: limite di accettabilita' di una
sostanza   inquinante   contenuta   in   uno   scarico,  misurata  in
concentrazione,  oppure  in massa per unita' di prodotto o di materia
prima  lavorata,  o  in massa per unita' di tempo. I valori limite di
emissione  possono  essere  fissati  anche  per  determinati  gruppi,
famiglie  o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle
sostanze  si  applicano  di  norma  nel  punto  di  fuoriuscita delle
emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
l'effetto  di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere
preso  in  considerazione  nella  determinazione dei valori limite di
emissione   dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un  livello
equivalente  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo insieme e di non
portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
    pp)   zone   vulnerabili:   zone   di  territorio  che  scaricano
direttamente  o indirettamente composti azotati di origine agricola o
zootecnica  in  acque  gia'  inquinate  o  che  potrebbero esserlo in
conseguenza di tali tipi di scarichi.
  2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
    a)  acque  superficiali:  le acque interne ad eccezione di quelle
sotterranee,  le acque di transizione e le acque costiere, tranne per
quanto  riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse
anche le acque territoriali;
    b)   acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti  o
stagnanti,  e  tutte  le acque sotterranee all'interno della linea di
base  che  serve  da  riferimento  per definire il limite delle acque
territoriali;
    c)  fiume:  un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;
    d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
    e)   acque   di  transizione:  i  corpi  idrici  superficiali  in
prossimita'  della  foce di un fiume, che sono parzialmente di natura
salina   a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,  ma
sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
    f)  corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato
da un'attivita' umana;
    g)   corpo   idrico   fortemente   modificato:  un  corpo  idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata, come risulta dalla
designazione   fattane   dall'autorita'   competente   in  base  alle
disposizioni degli articoli 118 e 120;
    h)   corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto  e
significativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacino
artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume
o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
    i)  falda  acquifera:  uno  o piu' strati sotterranei di roccia o
altri  strati  geologici  di porosita' e permeabilita' sufficiente da
consentire   un   flusso   significativo   di   acque  sotterranee  o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee; (22)
    l)   corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di  acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
    m)  bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta;
    n)  sotto-bacino  idrografico:  il  territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e
laghi  per  sfociare  in  un  punto specifico di un corso d'acqua, di
solito un lago o la confluenza di un fiume;
    o)  distretto  idrografico: l'area di terra e di mare, costituita
da  uno  o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee  e  costiere  che costituisce la principale unita' per la
gestione dei bacini idrografici;
    p)  stato  delle  acque  superficiali:  l'espressione complessiva
dello  stato  di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore
piu' basso del suo stato ecologico e chimico;
    q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un
corpo  idrico  superficiale  qualora  il  suo  stato,  tanto sotto il
profilo  ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito
almeno "buono";
    r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello
stato  di  un  corpo  idrico sotterraneo, determinato dal valore piu'
basso del suo stato quantitativo e chimico;
    s)  buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un
corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
quantitativo  quanto  sotto  quello  chimico,  possa  essere definito
almeno "buono";
    t)  stato ecologico: l'espressione della qualita' della struttura
e  del  funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque
superficiali,  classificato  a norma dell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
    u)   buono   stato   ecologico:  lo  stato  di  un  corpo  idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto;
    v)  buon  potenziale  ecologico:  lo  stato  di  un  corpo idrico
artificiale  o fortemente modificato, cosi' classificato in base alle
disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
  ((z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico
richiesto  per  conseguire,  entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi
ambientali  per  le acque superficiali fissati dalla presente sezione
ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione  degli  inquinanti non superi gli standard di qualita'
ambientali  fissati  per  le sostanze dell'elenco di priorita' di cui
alla  tabella  1/A  della  lettera  A.2.6  dell'allegato 1 alla parte
terza;))
    aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico
di  un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di
cui  alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto; (22)
    bb)  stato  quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo
idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette;
    cc)  risorse  idriche sotterranee disponibili: il risultato della
velocita'  annua  media  di  ravvenamento globale a lungo termine del
corpo  idrico  sotterraneo  meno  la  velocita'  annua  media a lungo
termine  del  flusso  necessario  per  raggiungere  gli  obiettivi di
qualita'  ecologica  per  le  acque  superficiali  connesse,  di  cui
all'articolo  76,  al  fine di evitare un impoverimento significativo
dello  stato  ecologico  di  tali acque, nonche' danni rilevanti agli
ecosistemi terrestri connessi;
    dd)  buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; (22)
    ee)  sostanze  pericolose:  le  sostanze  o  gruppi  di  sostanze
tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di
sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
    ff)  sostanze  prioritarie  e sostanze pericolose prioritarie: le
sostanze   individuate   con   disposizioni   comunitarie   ai  sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;
    gg)  inquinante:  qualsiasi  sostanza  che  possa  inquinare,  in
particolare  quelle  elencate  nell'Allegato  8  alla parte terza del
presente decreto;
    hh)  immissione  diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di
inquinanti  nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il
suolo o il sottosuolo;
    ii)  obiettivi  ambientali:  gli  obiettivi fissati dal titolo II
della parte terza del presente decreto;
    ll)  standard  di  qualita'  ambientale:  la concentrazione di un
particolare  inquinante  o  gruppo  di  inquinanti  nelle  acque, nei
sedimenti  e  nel  biota che non deve essere superata per tutelare la
salute umana e l'ambiente;
    mm)  approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o
realizzare,  salvo  diversa  indicazione  delle  normative di seguito
citate,  entro  il  22  dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi
nelle  acque  superficiali,  comprendenti i controlli sulle emissioni
basati  sulle  migliori  tecniche  disponibili, quelli sui pertinenti
valori  limite  di  emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli
comprendenti,  eventualmente,  le  migliori  prassi  ambientali; tali
controlli sono quelli stabiliti:
     1)  nel  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n. 59, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
     2)  nella  parte  terza del presente decreto in materia di acque
reflue  urbane,  nitrati  provenienti da fonti agricole, sostanze che
presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso
l'ambiente  acquatico,  inclusi  i rischi per le acque destinate alla
produzione  di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP,
aldrin,  dieldrin,  endrin,  HCB,  HCBD, cloroformio, tetracloruro di
carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
    nn)  acque  destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
    oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie,
agli enti pubblici o a qualsiasi attivita' economica:
     1)    estrazione,   arginamento,   stoccaggio,   trattamento   e
distribuzione, di acque superficiali o sotterranee,
     2)  strutture  per  la  raccolta  e  il  trattamento delle acque
reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
    pp)  utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri
usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'articolo 118 che
incidono  in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione
si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto;
    qq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;
    rr)  controlli  delle  emissioni:  i controlli che comportano una
limitazione  specifica  delle  emissioni, ad esempio un valore limite
delle   emissioni,   oppure   che  definiscono  altrimenti  limiti  o
condizioni   in   merito   agli  effetti,  alla  natura  o  ad  altre
caratteristiche   di   un'emissione   o   condizioni   operative  che
influiscono sulle emissioni;
    ss)  costi  ambientali:  i  costi  legati ai danni che l'utilizzo
stesso  delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a
coloro che usano l'ambiente;
    tt)  costi  della  risorsa:  i  costi  delle mancate opportunita'
imposte  ad  altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo
delle  risorse  al  di  la' del loro livello di ripristino e ricambio
naturale;
    uu)  impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una
o piu' attivita' di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto, e qualsiasi altra attivita' accessoria,
che  siano  tecnicamente  connesse  con  le  attivita'  svolte in uno
stabilimento  e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
nel  caso  di  attivita' non rientranti nel campo di applicazione del
Titolo  III-bis  della parte seconda del presente decreto, l'impianto
si  identifica  nello  stabilimento.  Nel  caso  di  attivita' di cui
all'Allegato  I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il
complesso  assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo
integrati dell'inquinamento.
  ((uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o il valore
di  concentrazione  al  di  sopra del quale si puo' affermare, con un
livello  di fiducia dichiarato, che un dato campione e' diverso da un
bianco che non contiene l'analita;
    uu-ter)  limite  di  quantificazione:  un multiplo dichiarato del
limite  di  rivelabilita'  a una concentrazione dell'analita che puo'
ragionevolmente  essere  determinata  con  accettabile  accuratezza e
precisione.  Il  limite  di  quantificazione  puo'  essere  calcolato
servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e
puo'  essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla curva di
taratura, dopo la sottrazione del bianco;
    uu-quater)  incertezza  di  misura: un parametro non negativo che
caratterizza  la  dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
    uu-quinquies)     materiale     di     riferimento:     materiale
sufficientemente   omogeneo   e   stabile   rispetto   a   proprieta'
specificate,  che  si  e'  stabilito essere idonee per un determinato
utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali.))

-------------
AGGIORNAMENTO (22)
  Il  D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 ha disposto (con l'art. 9, comma 1,
lettera  a))  che "le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'articolo
74  sono  rispettivamente  sostituite  dalle  lettere  m),  c)  e  d)
dell'articolo 2 del presente decreto".
 
	        
	      
                               ART. 75
                            (competenze)

   1  Nelle  materie  disciplinate  dalle disposizioni della presente
sezione:
    a)  lo  Stato  esercita  le  competenze  ad esso spettanti per la
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  attraverso  il  ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), fatte salve
le  competenze  in  materia  igienico-sanitaria spettanti al Ministro
della salute;
    b)  le  regioni  e  gli  enti  locali  esercitano le funzioni e i
compiti    ad    essi   spettanti   nel   quadro   delle   competenze
costituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzioni
statali.
   2.  Con  riferimento  alle  funzioni  e  ai compiti spettanti alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in caso di accertata inattivita' che
comporti  inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea,  pericolo  di  grave  pregiudizio  alla salute o
all'ambiente  oppure  inottemperanza  ad obblighi di informazione, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))per materia,
assegna  all'ente  inadempiente  un  congruo  termine per provvedere,
decorso  inutilmente  il  quale il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto  inadempiente,  nomina  un  commissario  che provvede in via
sostitutiva.   Gli   oneri   economici   connessi   all'attivita'  di
sostituzione  sono  a  carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i
poteri  di  ordinanza  previsti  dall'ordinamento  in caso di urgente
necessita'  e  le  disposizioni  in  materia  di  poteri  sostitutivi
previste   dalla   legislazione   vigente,  nonche'  quanto  disposto
dall'articolo 132.
   3.  Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte
terza  del  presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto
stesso  e  con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
((Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare))previa  intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni; attraverso i
medesimi  regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati
alla  parte  terza  del presente decreto per adeguarli a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
   4.  Con  decreto  dei  Ministri competenti per materia si provvede
alla  modifica  degli  Allegati alla parte terza del presente decreto
per  dare  attuazione  alle direttive che saranno emanate dall'Unione
europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea
recepite  dalla  parte  terza  del  presente  decreto, secondo quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
   5.   Le  regioni  assicurano  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni  sullo  stato  di  qualita' delle acque e trasmettono al
Dipartimento  tutela  delle  acque  interne e marine dell' ((Istituto
superiore  per  la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) i
dati  conoscitivi  e  le  informazioni  relative all'attuazione della
parte  terza  del  presente  decreto, nonche' quelli prescritti dalla
disciplina comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto del
((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
di  concerto  con  i  Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque
interne  e  marine  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca   ambientale))   (((ISPRA)))  elabora  a  livello  nazionale,
nell'ambito  del  Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA),
le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
anche  per  l'invio  alla  Commissione europea. Con lo stesso decreto
sono  individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute
a  trasmettere  al  ((Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare))i  provvedimenti  adottati  ai  fini  delle
comunicazioni   all'Unione   europea  o  in  ragione  degli  obblighi
internazionali assunti.
   6.  Le  regioni  favoriscono  l'attiva  partecipazione di tutte le
parti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presente
decreto   in   particolare  in  sede  di  elaborazione,  revisione  e
aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
   7.  Le  regioni  provvedono affinche' gli obiettivi di qualita' di
cui  agli  articoli  76  e 77 ed i relativi programmi di misure siano
perseguiti   nei   corpi  idrici  ricadenti  nei  bacini  idrografici
internazionali   in  attuazione  di  accordi  tra  gli  stati  membri
interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti
da accordi internazionali.
   8.  Qualora  il  distretto  idrografico  superi  i  confini  della
Comunita'  europea,  lo  Stato  e  le  regioni  esercitano le proprie
competenze  adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con
gli  Stati  terzi  coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui
alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  tutto  il  distretto
idrografico.
   9.  I  consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione, anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono
alla   realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia  ambientale  e  di
risanamento  delle  acque  anche  al  fine  della  loro utilizzazione
irrigua,   della   rinaturalizzazione   dei  corsi  d'acqua  e  della
filodepurazione.
 
	        
	      
TITOLO II

OBIETTIVI DI QUALITA'


CAPO I
OBIETTIVO DI QUALITA' AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITA' PER
SPECIFICA DESTINAZIONE


                               ART. 76
                       (disposizioni generali)

   1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali
e  sotterranee,  la  parte  terza  del presente decreto individua gli
obiettivi   minimi   di   qualita'  ambientale  per  i  corpi  idrici
significativi  e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione
per  i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il
territorio nazionale.
   2.  L'obiettivo  di  qualita'  ambientale  e' definito in funzione
della  capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione  e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e
ben diversificate.
   3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo
stato  dei  corpi  idrici  idoneo ad una particolare utilizzazione da
parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
   4.  In  attuazione  della  parte  terza  del presente decreto sono
adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo
121,  misure  atte  a  conseguire  gli obiettivi seguenti entro il 22
dicembre 2015;
    a)  sia  mantenuto  o  raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali   e   sotterranei  l'obiettivo  di  qualita'  ambientale
corrispondente allo stato di "buono";
    b)  sia  mantenuto,  ove  gia'  esistente,  lo  stato di qualita'
ambientale  "elevato"  come definito nell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
    c)  siano  mantenuti  o  raggiunti  altresi' per i corpi idrici a
specifica  destinazione  di  cui  all'articolo  79  gli  obiettivi di
qualita'  per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte
terza  del  presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti
dalla normativa previgente.
   5.  Qualora  per  un  corpo  idrico  siano  designati obiettivi di
qualita'  ambientale  e  per specifica destinazione che prevedono per
gli  stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati
quelli  piu'  cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento
dell'obiettivo  di qualita' ambientale; l'obbligo di rispetto di tali
valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
   6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di
qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica
destinazione.
   7.  Le  regioni  possono definire obiettivi di qualita' ambientale
piu'  elevati,  nonche'  individuare ulteriori destinazioni dei corpi
idrici e relativi obiettivi di qualita'.
 
	        
	      
                               ART. 77
                   (individuazione e perseguimento
               dell'obiettivo di qualita' ambientale)

   1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza  del presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei
risultati  del  primo  rilevamento effettuato ai sensi degli articoli
118  e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per
ciascun  corpo  idrico  significativo,  o parte di esso, la classe di
qualita'  corrispondente  ad  una  di quelle indicate nell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto.
   2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni
stabiliscono  e  adottano le misure necessarie al raggiungimento o al
mantenimento   degli   obiettivi   di   qualita'  ambientale  di  cui
all'articolo  76,  comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico
massimo  ammissibile,  ove fissato sulla base delle indicazioni delle
Autorita'  di  bacino,  e  assicurando in ogni caso per tutti i corpi
idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
   3.   Al   fine   di  assicurare  entro  il  22  dicembre  2015  il
raggiungimento  dell'obiettivo  di qualita' ambientale corrispondente
allo  stato  di  "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico
superficiale  classificato  o tratto di esso deve conseguire almeno i
requisiti  dello  stato  di  "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto.
   4.  Le  acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi
agli  obiettivi  e  agli standard di qualita' fissati nell'Allegato 1
alla  parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali
ivi  stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore
a norma della quale le singole aree sono state istituite.
   5.  La  designazione  di  un corpo idrico artificiale o fortemente
modificato  e  la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate
nei  piani  di  bacino  e  sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni
possono  definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato
quando:
    a)  le  modifiche  delle caratteristiche idromorfologiche di tale
corpo,  necessarie  al  raggiungimento  di  un buono stato ecologico,
abbiano conseguenze negative rilevanti:
     1) sull'ambiente in senso ampio;
     2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
     3)  sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la
fornitura   di   acqua   potabile,   la   produzione   di  energia  o
l'irrigazione;
     4)   sulla   regolazione   delle   acque,  la  protezione  dalle
inondazioni o il drenaggio agricolo;
     5)  su  altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
    b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali
o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilita'
tecnica  o  a  causa  dei  costi sproporzionati, essere raggiunti con
altri  mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore
sul piano ambientale.
   ((6.  Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23
dicembre  2015  per  poter  conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi  idrici  purche'  non  si verifichi un ulteriore deterioramento
dello   stato  dei  corpi  idrici  e  sussistano  tutte  le  seguenti
condizioni:
    a)  i  miglioramenti  necessari  per  il raggiungimento del buono
stato  di  qualita'  ambientale  non possono essere raggiunti entro i
termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
     1)  i  miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti  per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
     2)  il  completamento  dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionalmente costoso;
     3)  le  condizioni  naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;
    b)  la  proroga  dei  termini  e  le  relative  motivazioni  sono
espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
    c)  le  proroghe non possono superare il periodo corrispondente a
due  ulteriori  aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione  per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
    d)  l'elenco  delle  misure,  la  necessita'  delle stesse per il
miglioramento    progressivo    entro   il   termine   previsto,   la
giustificazione   di   ogni  eventuale  significativo  ritardo  nella
attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione
delle  misure  devono  essere riportati nei piani di cui alla lettera
b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.))
   ((7.  Le  regioni,  per  alcuni corpi idrici, possono stabilire di
conseguire  obiettivi  ambientali  meno rigorosi rispetto a quelli di
cui  al  comma  4,  qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto
antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni
naturali,  non  sia  possibile  o  sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento.   Devono,   in   ogni  caso,  ricorrere  le  seguenti
condizioni:
    a)  la  situazione  ambientale  e  socioeconomica non consente di
prevedere   altre   opzioni  significativamente  migliori  sul  piano
ambientale ed economico;
    b) la garanzia che:
     1)  per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico  e  chimico  possibile,  tenuto conto degli impatti che non
potevano  ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
     2)  per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro  stato  di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente  essere  evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
     c)  per  lo  stato  del  corpo  idrico  non  si  verifichi alcun
ulteriore deterioramento;
     d)   gli  obiettivi  ambientali  meno  rigorosi  e  le  relative
motivazioni  figurano  espressamente nel piano di gestione del bacino
idrografico  e  del  piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e
tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione
di detti piani.))
   8.   Quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  7,  la
definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi non
comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e,
fatto  salvo  il  caso  di  cui alla lettera b) del medesimo comma 7,
purche'  non  sia  pregiudicato  il  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati  dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici
compresi nello stesso bacino idrografico.
   9.  Nei  casi  previsti  dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono
comprendere  le  misure  volte  alla  tutela  del  corpo  idrico, ivi
compresi  i  provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina
degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi,
nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
   10.  Il  deterioramento  temporaneo  dello  stato del corpo idrico
dovuto  a  circostanze  naturali  o  di  forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente  imprevedibili,  come  alluvioni  violente e siccita'
prolungate,  o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili,
non da' luogo una violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    a)   che  siano  adottate  tutte  le  misure  volte  ad  impedire
l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e
la   compromissione   del   raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo  76  ed  al  presente articolo in altri corpi idrici non
interessati alla circostanza;
    b)  che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in
cui   detti   eventi   possano   essere   dichiarati  ragionevolmente
imprevedibili   o   eccezionali,   anche   adottando  gli  indicatori
appropriati;
    c)   che   siano   previste  ed  adottate  misure  idonee  a  non
compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico una volta
conclusisi gli eventi in questione;
    d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano
sottoposti  a  un  riesame  annuale  e, con riserva dei motivi di cui
all'articolo  76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile
per   ripristinare   nel   corpo   idrico,   non   appena   cio'  sia
ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
    e)  che  una  sintesi  degli  effetti degli eventi e delle misure
adottate  o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del
Piano di tutela.
   ((10-bis.  Le  regioni  non  violano  le disposizioni del presente
decreto nei casi in cui:
    a)   il   mancato  raggiungimento  del  buon  stato  delle  acque
sotterranee,  del  buono  stato ecologico delle acque superficiali o,
ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di
impedire   il   deterioramento   del   corpo  idrico  superficiale  e
sotterraneo  sono  dovuti  a  nuove  modifiche  delle caratteristiche
fisiche   di   un   corpo   idrico   superficiale  o  ad  alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
    b)  l'incapacita'  di  impedire  il  deterioramento  da uno stato
elevato  ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto
a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le
seguenti condizioni:
     1)   siano  state  avviate  le  misure  possibili  per  mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
     2)  siano  indicate  puntualmente ed illustrate nei piani di cui
agli  articoli  117  e  121  le  motivazioni  delle modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
     3)  le  motivazioni  delle  modifiche o delle alterazioni di cui
alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi
per  l'ambiente  e  la  societa',  risultanti dal conseguimento degli
obiettivi  di  cui  al  comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti  dalle  modifiche  o dalle alterazioni per la salute umana,
per   il  mantenimento  della  sicurezza  umana  o  per  lo  sviluppo
sostenibile;
     4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati,
i  vantaggi  derivanti  dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo
idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono
soluzioni ambientali migliori.))
 
	        
	      
                               ART. 78
     ((Standard di qualita' ambientale per le acque superficiali

  1.  Ai  fini  della identificazione del buono stato chimico, di cui
all'articolo  74,  comma  2, lettera z), si applicano ai corpi idrici
superficiali   gli   standard  di  qualita'  ambientale,  di  seguito
denominati:  "SQA",  di  cui  alla lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte terza.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano adottano per la colonna d'acqua gli
SQA  di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte  terza,  secondo  le modalita' riportate alla lettera A.2.8 del
medesimo allegato.
  3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, in
alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare
il  buono  stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di
transizione,  utilizzando  le matrici sedimenti e biota limitatamente
alle  sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici.
In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
    a)  applicano  per  il  biota  gli SQA riportati alla tabella 3/A
della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza;
    b)  applicano  per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A
della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;
    c)  rispettano  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  A.2.6.1
dell'allegato   1   alla   parte   terza   concernenti  modalita'  di
monitoraggio e classificazione;
    d)  trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare,  le  motivazioni  della  scelta, al fine di
fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea
e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21
della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme
comunitarie.
  4.  Per  le  sostanze  per  le  quali  non sono definiti SQA per le
matrici  sedimenti  e biota nelle acque marino-costiere e nelle acque
di  transizione,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i
relativi  SQA  di  cui  alla  tabella  1/A dell'allegato 1 alla parte
terza.
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
effettuano   l'analisi   della   tendenza   a   lungo  termine  delle
concentrazioni  delle  sostanze  dell'elenco di priorita' di cui alla
tabella  1/A,  lettera  A.2.6  dell'allegato  1  alla parte terza che
tendono  ad accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una sola
delle  due  matrici,  con  particolare  attenzione  per  le  sostanze
riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto A.3.2.4 dell'allegato
1 alla parte terza.
  6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
adottano   misure  atte  a  garantire  che  tali  concentrazioni  non
aumentino  in  maniera significativamente rilevante nei sedimenti e/o
nel biota.
  7.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   concorrono  al
raggiungimento  entro il 20 novembre 2021 dell'obiettivo di eliminare
le  sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A
della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi,
nei   rilasci   da   fonte   diffusa  e  nelle  perdite,  nonche'  al
raggiungimento dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le
sostanze  prioritarie  individuate come P nella medesima tabella. Per
le   sostanze   indicate   come   E   l'obiettivo   e'  di  eliminare
l'inquinamento  delle  acque  causato  da  scarichi, rilasci da fonte
diffusa e perdite.))
 
	        
	      
                            ART. 78-bis.
                       ((Zone di mescolamento

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque
reflue  contenenti sostanze dell'elenco di priorita' nel rispetto dei
criteri  tecnici  stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida
definite  a  livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
4,  della  direttiva  2008/105/CE.  Le  concentrazioni  di una o piu'
sostanze  di  detto elenco possono superare, nell'ambito di tali zone
di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento
non  abbia conseguenze sulla conformita' agli SQA del resto del corpo
idrico superficiale.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
designano  le  zone  di  mescolamento assicurando che l'estensione di
ciascuna di tali zone:
    a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
    b)  sia  calibrata  sulla base delle concentrazioni di inquinanti
nel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia
di  disciplina  degli  scarichi  di  cui  alla  normativa  vigente  e
dell'adozione  delle  migliori  tecniche disponibili, in funzione del
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.
  3.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e le
autorita'  di  distretto  riportano,  rispettivamente,  nei  piani di
tutela  e  nei  piani  di  gestione le zone di mescolamento designate
indicando:
    a) l'ubicazione e l'estensione;
    b)  gli  approcci  e  le  metodologie applicati per definire tali
zone;
    c)   le   misure  adottate  allo  scopo  di  limitare  in  futuro
l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla
riduzione   ed   all'eliminazione   dell'inquinamento   delle   acque
superficiali  causato  dalle  sostanze  dell'elenco di priorita' o le
misure  consistenti  nel  riesame  delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi  del  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive
modificazioni,  o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi
del presente decreto.
  4.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
nelle  aree  protette  elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii),
iii), v).))
 
	        
	      
                            Art. 78-ter.
  ((Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle
                               perdite

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
ciascuna  per  la  parte  di  territorio  di  competenza ricadente in
ciascun  distretto  idrografico, mettono a disposizione attraverso il
sistema  SINTAI  le  informazioni  di  cui  alla  lettera A.2.8.-ter,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione   dello   stato   di   qualita'   dei  corpi  idrici"
dell'allegato  1  alla  parte  terza,  secondo  le scadenze temporali
riportate  nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla
base  dell'attivita'  di  monitoraggio  e  dell'attivita' conoscitiva
delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1
e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza.
  2.  L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di
seguito:  ISPRA,  rende  disponibili  attraverso  il sistema SINTAI i
formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate
a  livello comunitario, nonche' i servizi per la messa a disposizione
delle  informazioni  da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
  3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci
derivanti  da  fonte  diffusa,  degli  scarichi  e  delle perdite, di
seguito  "l'inventario",  distinto  in  due sezioni: sezione A per le
sostanze  appartenenti  all'elenco  di  priorita'  e sezione B per le
sostanze  non  appartenenti  a  detto  elenco  di  priorita'. L'ISPRA
effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4.  L'inventario  e'  redatto  sulla  base della elaborazione delle
informazioni  di  cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del
regolamento  (CE)  n.  166/2006,  nonche'  sulla  base  di altri dati
ufficiali.  Nell'inventario sono altresi' riportate, ove disponibili,
le  carte  topografiche  e,  ove  rilevate, le concentrazioni di tali
sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.
  5.  L'inventario  e'  finalizzato  a  verificare  il raggiungimento
dell'obiettivo  di  cui  ai  commi  1  e  7  dell'articolo  78, ed e'
sottoposto  a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2.
  6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e
delle  province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione
di  ciascuna  autorita'  di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli
inventari  aggiornati  su scala distrettuale ai fini dell'inserimento
della  sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da
pubblicare.))
 
	        
	      
                           Art. 78-quater.
                   ((Inquinamento transfrontaliero

  1.  Qualora  si  verifichi  un  superamento  di  un  SQA nei bacini
idrografici  transfrontalieri,  le  regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  interessate  non si ritengono inadempienti se
possono dimostrare che:
    a) il superamento dell'SQA e' dovuto ad una fonte di inquinamento
al di fuori della giurisdizione nazionale;
    b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e' verificata
l'impossibilita'  di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in
questione;
    c)   sia   stato   applicato,  per  i  corpi  idrici  colpiti  da
inquinamento  transfrontaliero,  il  meccanismo  di  coordinamento ai
sensi  dei  commi  7  e  8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato
fatto   ricorso  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e  10
dell'articolo 77.
  2.  Qualora  si  verifichino  le  circostanze di cui al comma 1, le
regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita'
di  distretto  competenti  forniscono  le  informazioni necessarie al
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
il  successivo  inoltro  alla Commissione europea e predispongono una
relazione  sintetica  delle misure adottate riguardo all'inquinamento
transfrontaliero  da  inserire  rispettivamente nel piano di tutela e
nel piano di gestione.))
 
	        
	      
                         Art. 78-quinquies.
                  ((Metodi di analisi per le acque
                     superficiali e sotterranee

  1.  L'ISPRA  assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di
laboratorio,  sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie
provinciali  per  la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai
fini   del   programma   di  monitoraggio  chimico  svolto  ai  sensi
dell'allegato  1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai
sensi  della  norma  UNI-EN  ISO/CEI  -  17025:2005  o di altre norme
equivalenti internazionalmente accettate.
  2.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
78,  commi  1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio e' effettuato applicando
le  metodiche  di  campionamento  e di analisi riportati alle lettere
A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, agli articoli
78-sexies,  78-septies  e  78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della
sezione  A  "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita'
per   la   classificazione   dello   stato   di  qualita'  dei  corpi
idrici"dell'allegato  1  alla  parte terza si applicano per l'analisi
chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.))
 
	        
	      
                           Art. 78-sexies.
                  ((Requisiti minimi di prestazione
                       per i metodi di analisi

  1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti
i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita
conformemente  ai  criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione   dello   stato   di   qualita'   dei  corpi  idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza.
  2.  In  mancanza  di  standard  di  qualita' ambientali per un dato
parametro  o  di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi
di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il
monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a
costi sostenibili.))
 
	        
	      
                          Art. 78-septies.
                      ((Calcolo dei valori medi

  1.  Ai  fini  del  calcolo  dei  valori medi si applicano i criteri
tecnici  riportati  alla  lettera  A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle
acque  superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello
stato  di  qualita'  dei  corpi  idrici"  dell'allegato  1 alla parte
terza.))
 
	        
	      
                           Art. 78-octies.
                 ((Garanzia e controllo di qualita'

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
assicurano  che  i  laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente
(ARPA),  e  delle  agenzie provinciali per l'ambiente (APPA), o degli
enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della
qualita'    conformi   a   quanto   previsto   dalla   norma   UNI-EN
ISO/CEI-17025:2005  e  successive  modificazioni  o  da  altre  norme
equivalenti internazionalmente riconosciute.
  2.  L'ISPRA  assicura la comparabilita' dei risultati analitici dei
laboratori  ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla
base:
    a)  della  promozione  di  programmi  di  prove  valutative delle
competenze  che  comprendono  i metodi di analisi di cui all'articolo
78-quinquies   per   i   misurandi   a   livelli   di  concentrazione
rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche
svolti ai sensi del presente decreto;
    b)  dell'analisi  di  materiali di riferimento rappresentativi di
campioni  prelevati  nelle attivita' di monitoraggio e che contengono
livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualita'
ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1.
  3.  I  programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a),
vengono  organizzati  dall'ISPRA  o  da altri organismi accreditati a
livello   nazionale   o  internazionale,  che  rispettano  i  criteri
stabiliti  dalla  norma  UNI  EN  ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme
equivalenti   accettate   a  livello  internazionale.  L'esito  della
partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi
di  punteggio  definiti  dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla
norma  ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente
accettate.))
 
	        
	      
                               ART. 79
         (obiettivo di qualita' per specifica destinazione)

   1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
    a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
    b) le acque destinate alla balneazione;
    c)  le  acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
    d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
   2.  Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 76, commi 4 e 5,
per  le  acque  indicate  al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo   di   qualita'   per  specifica  destinazione  stabilito
nell'Allegato   2  alla  parte  terza  del  presente  decreto,  fatta
eccezione per le acque di balneazione.
   3.  Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente
idrico,  stabiliscono  programmi,  che  vengono recepiti nel Piano di
tutela,  per  mantenere  o adeguare la qualita' delle acque di cui al
comma  1  all'obiettivo  di  qualita'  per specifica destinazione. Le
regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle
acque di cui al comma 1.
 
	        
	      
CAPO II

ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE


                               ART. 80
  (acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)

   1.  Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate
alla  produzione  di  acqua potabile, sono classificate dalle regioni
nelle  categorie  Al,  A2  e  A3, secondo le caratteristiche fisiche,
chimiche  e  microbiologiche  di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto.
   2.  A  seconda  della  categoria  di  appartenenza, le acque dolci
superficiali  di  cui  al  comma  1  sono  sottoposte  ai trattamenti
seguenti:
    a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione;
    b)   Categoria   A2:  trattamento  fisico  e  chimico  normale  e
disinfezione;
    c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento
e disinfezione.
   3.  Le  regioni  inviano  i  dati  relativi al monitoraggio e alla
classificazione  delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della
salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
   4.  Le  acque  dolci  superficiali  che presentano caratteristiche
fisiche,  chimiche  e  microbiologiche  qualitativamente inferiori ai
valori   limite   imperativi   della   categoria  A3  possono  essere
utilizzate,  in  via  eccezionale,  solo  qualora  non  sia possibile
ricorrere  ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le
acque  siano  sottoposte  ad  opportuno  trattamento  che consenta di
rispettare  le  norme  di  qualita'  delle acque destinate al consumo
umano.
 
	        
	      
                               ART. 81
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile,  le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui
alla  Tabella  1/A  dell'Allegato  2  alla  parte  terza del presente
decreto:
    a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
    b)  limitatamente  ai  parametri  contraddistinti nell'Allegato 2
alla  parte  terza  del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o),
qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
    c)  quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di
talune  sostanze  con superamento dei valori fissati per le categorie
Al, A2 e A3;
    d) nel caso di laghi che abbiano una profondita' non superiore ai
20  metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piu' di un anno
e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai
parametri  contraddistinti  nell'Allegato  2  alla  parte  terza  del
presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).
   2.  Le  deroghe  di  cui  al comma 1 non sono ammesse se ne derivi
concreto pericolo per la salute pubblica.
 
	        
	      
                               ART. 82
        (acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)

   1.  Fatte  salve  le  disposizioni per le acque dolci superficiali
destinate  alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno
del distretto idrografico di appartenenza, individuano:
    a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono
in media oltre 10 m3 al giorno o servono piu' di 50 persone, e
    b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
   2.  L'autorita'  competente  provvede  al  monitoraggio,  a  norma
dell'Allegato  1  alla  parte  terza  del presente decreto, dei corpi
idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
   3.  Per  i  corpi  idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito
l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
 
	        
	      
                               ART. 83
                       (acque di balneazione)

   1.  Le  acque  destinate  alla  balneazione  devono  soddisfare  i
requisiti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470.
   2.  Per  le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione
ai  sensi  del  decreto  di  cui al comma 1, le regioni comunicano al
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
entro  l'inizio  della  stagione  balneare  successiva  alla  data di
entrata   in  vigore  della  parte  terza  del  presente  decreto  e,
successivamente,  con  periodicita'  annuale  prima dell'inizio della
stagione  balneare,  tutte  le informazioni relative alle cause della
non  balneabilita'  ed alle misure che intendono adottare, secondo le
modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
 
	        
	      
                               ART. 84
              (acque dolci idonee alla vita dei pesci)

   1.  Le  regioni  effettuano  la designazione delle acque dolci che
richiedono  protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei
pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
    a)  i  corsi  d'acqua  che  attraversano  il territorio di parchi
nazionali  e riserve naturali dello Stato nonche' di parchi e riserve
naturali regionali;
    b)  i  laghi  naturali  ed artificiali, gli stagni ed altri corpi
idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
    c)   le  acque  dolci  superficiali  comprese  nelle  zone  umide
dichiarate  "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione
di  Ramsar  del  2  febbraio  1971, resa esecutiva con il decreto del
Presidente  della  Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione
delle  zone  umide, nonche' quelle comprese nelle "oasi di protezione
della  fauna",  istituite  dalle regioni e province autonome ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
    d)  le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle
precedenti  categorie, presentino un rilevante interesse scientifico,
naturalistico,  ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat
di  specie  animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in
quanto   sede   di   complessi  ecosistemi  acquatici  meritevoli  di
conservazione  o,  altresi',  sede di antiche e tradizionali forme di
produzione  ittica  che presentino un elevato grado di sostenibilita'
ecologica ed economica.
   2.   Le   regioni,   entro   quindici   mesi  dalla  designazione,
classificano  le  acque  dolci superficiali che presentino valori dei
parametri  di  qualita' conformi con quelli imperativi previsti dalla
Tabella  1/B  dell'Allegato  2  alla parte terza del presente decreto
come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
   3.  La  designazione  e  la  classificazione di cui ai commi 1 e 2
devono  essere  gradualmente  estese  sino  a  coprire l'intero corpo
idrico,  ferma  restando la possibilita' di designare e classificare,
nell'ambito  del  medesimo,  alcuni tratti come "acqua salmonicola" e
alcuni   tratti  come  "acqua  ciprinicola".  La  designazione  e  la
classificazione  sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi
imprevisti o sopravvenuti.
   4.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della  qualita' delle acque dolci idonee alla vita dei pesci,
il  Presidente  della  Giunta  regionale o il Presidente della Giunta
provinciale,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  adottano
provvedimenti  specifici  e motivati, integrativi o restrittivi degli
scarichi ovvero degli usi delle acque.
   5.  Sono  escluse  dall'applicazione del presente articolo e degli
articoli  85  e  86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o
artificiali  utilizzati  per  l'allevamento  intensivo  delle  specie
ittiche  nonche' i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo
o  irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei
liquami e di acque reflue industriali.
 
	        
	      
                               ART. 85
(accertamento della qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci)

   1.  Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84 si
considerano  idonee  alla  vita  dei pesci se rispondono ai requisiti
riportati  nella  Tabella  1/B  dell'Allegato  2 alla parte terza del
presente decreto.
   2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu'
valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla
parte   terza  del  presente  decreto,  le  autorita'  competenti  al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a  causa  fortuita,  ad  apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e
propongono all'autorita' competente le misure appropriate.
   3.  Ai  fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle
acque,  le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di
analisi biologica delle acque designate e classificate.
 
	        
	      
                               ART. 86
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque dolci superficiali designate o classificate per
essere  idonee  alla  vita  dei pesci, le regioni possono derogare al
rispetto  dei  parametri  indicati  nella Tabella 1/B dell'Allegato 2
alla  parte  terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di
circostanze   meteorologiche   eccezionali   o   speciali  condizioni
geografiche  e,  quanto  al  rispetto  dei  parametri riportati nella
medesima  Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico
da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
 
	        
	      
                               ART. 87
              (acque destinate alla vita dei molluschi)

   1.  Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche agricole
e  forestali,  designano,  nell'ambito  delle acque marine costiere e
salmastre  che  sono  sede  di  banchi  e  di popolazioni naturali di
molluschi  bivalvi  e  gasteropodi,  quelle  richiedenti protezione e
miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per
contribuire  alla  buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura
direttamente commestibili per l'uomo.
   2.  Le  regioni  possono  procedere  a designazioni complementari,
oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione
dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
   3.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi,
il  Presidente  della  Giunta  regionale,  il Presidente della Giunta
provinciale  e  il  Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze,
adottano   provvedimenti   specifici   e   motivati,   integrativi  o
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.
 
	        
	      
                               ART. 88
  (accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei
                             molluschi)

   1.  Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere
ai requisiti di qualita' di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla
parte  terza  del  presente  decreto.  In  caso contrario, le regioni
stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.
   2.  Se  da  un  campionamento  risulta  che  uno o piu' valori dei
parametri  di  cui  alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza
del  presente decreto non sono rispettati, le autorita' competenti al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali,
a  causa  fortuita  o  ad  altri fattori di inquinamento e le regioni
adottano misure appropriate.
 
	        
	      
                               ART. 89
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque  destinate  alla vita dei molluschi, le regioni
possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2
alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  caso  di  condizioni
meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
 
	        
	      
                               ART. 90
                          (norme sanitarie)

   1.  Le  attivita'  di  cui  agli  articoli  87,  88  e 89 lasciano
impregiudicata  l'attuazione  delle  norme  sanitarie  relative  alla
classificzione  delle  zone  di  produzione  e  di  stabulazione  dei
molluschi  bivalvi  vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 530.
 
	        
	      
TITOLO III

TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI


CAPO I
AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE
DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO


                               ART. 91
                          (aree sensibili)

   1.   Le   aree   sensibili  sono  individuate  secondo  i  criteri
dell'Allegato  6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque
aree sensibili:
    a)  i  laghi  di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente
decreto, nonche' i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10
chilometri dalla linea di costa;
    b)  le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le
Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
    c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar
del  2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    d)  le  aree  costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige  al  confine  meridionale  del  comune di Pesaro e i corsi
d'acqua  ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea
di costa;
    e) il lago di Garda e il lago d'Idro;
    f)  i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e
Ticino;
    g) il fiume Amo a valle di Firenze e i relativi affluenti;
    h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
    i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto  individua  con  proprio  decreto  ulteriori  aree  sensibili
identificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza
del presente decreto.
   3.   Resta   fermo  quanto  disposto  dalla  legislazione  vigente
relativamente alla tutela di Venezia.
   4.  Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorita'  di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della  parte  terza  del presente decreto, e successivamente ogni due
anni,  possono  designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare
all'interno  delle  aree  indicate nel comma 2 i corpi idrici che non
costituiscono aree sensibili.
   5.  Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita
l'Autorita'  di  bacino,  delimitano  i  bacini  drenanti  nelle aree
sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
   6. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  provvede  con  proprio  decreto, da emanare ogni quattro anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto,  sentita la Conferenza Stato-regioni, alla reidentificazione
delle   aree   sensibili   e   dei  rispettivi  bacini  drenanti  che
contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.
   7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e
6  devono  soddisfare  i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni
dall'identificazione.
   8.  Gli  scarichi  recapitanti  nei bacini drenanti afferenti alle
aree  sensibili  di  cui  ai  commi  2  e  6  sono  assoggettate alle
disposizioni di cui all'articolo 106.
 
	        
	      
                               ART. 92
          (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

   1.  Le  zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
   2.   Ai  fini  della  prima  individuazione  sono  designate  zone
vulnerabili  le  aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza
del presente decreto.
   3.  Per  tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla
data  di  entrata  in  vigore della parte terza del presente decreto,
dopo  quattro  anni  da tale data il ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare)) con proprio decreto, sentita la
Conferenza  Stato-regioni,  puo' modificare i criteri di cui al comma
1.
   4.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte  terza  del presente decreto, sulla base dei dati disponibili e
tenendo  conto  delle  indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla
parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorita' di
bacino,   possono  individuare  ulteriori  zone  vulnerabili  oppure,
all'interno  delle  zone  indicate  nell'Allegato  7/A-III alla parte
terza  del  presente  decreto,  le  parti  che non costituiscono zone
vulnerabili.
   5.  Per  tener  conto  di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al
momento  della  precedente  designazione, almeno ogni quattro anni le
regioni,   sentite   le  Autorita'  di  bacino,  possono  rivedere  o
completare  le  designazioni  delle  zone  vulnerabili. A tal fine le
regioni  predispongono  e attuano, ogni quattro anni, un programma di
controllo  per  verificare  le concentrazioni dei nitrati nelle acque
dolci  per  il  periodo  di  un  anno, secondo le prescrizioni di cui
all'Allegato  7/A-I  alla  parte  terza del presente decreto, nonche'
riesaminano  lo  stato  eutrofico  causato da azoto delle acque dolci
superficiali,  delle  acque  di  transizione  e  delle  acque  marine
costiere.
   6.  Nelle  zone  individuate  ai  sensi  dei commi 2, 4 e 5 devono
essere  attuati  i  programmi di azione di cui al comma 7, nonche' le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al
decreto  del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile
1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
102 del 4 maggio 1999.
   7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4,
ed  entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di
cui  al  comma  5,  le  regioni, sulla base delle indicazioni e delle
misure  di  cui  all'Allegato  7/A-IV  alla  parte terza del presente
decreto, definiscono, o rivedono se gia' posti in essere, i programmi
d'azione  obbligatori  per  la  tutela  e  il risanamento delle acque
dall'inquinamento   causato   da   nitrati  di  origine  agricola,  e
provvedono  alla  loro  attuazione  nell'anno  successivo per le zone
vulnerabili  di  cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per
le zone di cui al comma 5.
   8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
    a)  integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il
codice  di  buona  pratica  agricola,  stabilendone  le  modalita' di
applicazione;
    b)   predisporre   ed  attuare  interventi  di  formazione  e  di
informazione  degli  agricoltori sul programma di azione e sul codice
di buona pratica agricola;
    c)  elaborare  ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla
definizione  o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari
strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi
sulla  base  dei  risultati  ottenuti;  ove  necessario, modificare o
integrare  tali  programmi  individuando,  tra  le  ulteriori  misure
possibili,  quelle  maggiormente  efficaci, tenuto conto dei costi di
attuazione delle misure stesse.
   9.  Le  variazioni  apportate  alle  designazioni,  i programmi di
azione,  i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le
revisioni  effettuate  sono comunicati al ((Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare)),  secondo le modalita'
indicate  nel  decreto  di cui all'articolo 75, comma 6. Al Ministero
per  le  politiche  agricole  e  forestali e' data tempestiva notizia
delle  integrazioni  apportate al codice di buona pratica agricola di
cui  al comma 8, lettera a), nonche' degli interventi di formazione e
informazione.
   10.  Al  fine di garantire un generale livello di protezione delle
acque  e'  raccomandata  l'applicazione  del  codice di buona pratica
agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.
 
	        
	      
                               ART. 93
             (zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
              e zone vulnerabili alla desertificazione)

   1.  Con le modalita' previste dall'articolo 92, e sulla base delle
indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del presente
decreto,  le  regioni  identificano  le  aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari  secondo  i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del
decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere
le  risorse  idriche  o  altri  comparti ambientali dall'inquinamento
derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
   2.  Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccita',  degrado  del  suolo  e  processi  di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
   3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione
di  distretto e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure
di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di
cui  alla  delibera  CIPE  del  22  dicembre  1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
 
	        
	      
                               ART. 94
   (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali
              e sotterranee destinate al consumo umano)

   1. Su proposta delle Autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere
e  migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali
e  sotterranee  destinate  al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto  di  acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,
nonche'  per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree
di  salvaguardia  distinte  in  zone  di  tutela  assoluta  e zone di
rispetto,  nonche',  all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica della falda, le zone di protezione.
   2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1,
le  Autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni
necessarie  per  la  conservazione e la tutela della risorsa e per il
controllo  delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al
consumo umano.
   3.   La   zona   di   tutela   assoluta  e'  costituita  dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso
di  acque  sotterranee  e,  ove possibile, per le acque superficiali,
deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di
captazione,  deve  essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita
esclusivamente  a  opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.
   4.  La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio
circostante  la  zona  di  tutela  assoluta da sottoporre a vincoli e
destinazioni    d'uso    tali    da   tutelare   qualitativamente   e
quantitativamente  la  risorsa idrica captata e puo' essere suddivisa
in  zona  di  rispetto  ristretta  e  zona  di rispetto allargata, in
relazione  alla  tipologia  dell'opera  di  presa o captazione e alla
situazione  locale  di  vulnerabilita'  e  rischio  della risorsa. In
particolare,  nella  zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei
seguenti   centri   di  pericolo  e  lo  svolgimento  delle  seguenti
attivita':
    a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
    b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
    c)  spandimento  di  concimi  chimici, fertilizzanti o pesticidi,
salvo  che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle
indicazioni  di  uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della  natura  dei  suoli,  delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
    d)  dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;
    e) aree cimiteriali;
    f)  apertura  di  cave  che  possono essere in connessione con la
falda;
    g)  apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate  al  consumo  umano e di quelli finalizzati alla variazione
dell'estrazione    ed    alla    protezione   delle   caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;
    h) gestione di rifiuti;
    i)  stoccaggio  di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
    l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    m) pozzi perdenti;
    n)   pascolo   e  stabulazione  di  bestiame  che  ecceda  i  170
chilogrammi  per  ettaro  di azoto presente negli effluenti, al netto
delle  perdite  di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
   5.  Per  gli  insediamenti  o  le  attivita'  di  cui  al comma 4,
preesistenti,  ove  possibile,  e  comunque  ad  eccezione delle aree
cimiteriali,  sono  adottate le misure per il loro allontanamento; in
ogni  caso  deve  essere  garantita la loro messa in sicurezza. Entro
centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano,
all'interno   delle   zone  di  rispetto,  le  seguenti  strutture  o
attivita':
    a) fognature;
    b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
    c)  opere  viarie,  ferroviarie  e  in  genere  infrastrutture di
servizio;
    d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di
cui alla lettera c) del comma 4.
   6.  In  assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle
province  autonome  della  zona  di rispetto ai sensi del comma 1, la
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione.
   7.  Le  zone  di  protezione  devono  essere delimitate secondo le
indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la
protezione  del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure
relative  alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni  per  gli  insediamenti  civili,  produttivi, turistici,
agro-forestali  e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici
comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
   8.  Ai  fini  della  protezione  delle acque sotterranee, anche di
quelle  non  ancora  utilizzate  per  l'uso  umano,  le  regioni e le
province  autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone
di protezione, le seguenti aree:
    a) aree di ricarica della falda;
    b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
    c) zone di riserva.
 
	        
	      
CAPO II

TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO


                               ART. 95
                (pianificazione del bilancio idrico)

   1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento
degli  obiettivi  di  qualita'  attraverso  una  pianificazione delle
utilizzazioni  delle  acque  volta  ad  evitare  ripercussioni  sulla
qualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
   2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare
l'equilibrio  del  bilancio  idrico  come definito dalle Autorita' di
bacino,  nel  rispetto  delle  priorita'  stabilite  dalla  normativa
vigente  e  tenendo  conto  dei fabbisogni, delle disponibilita', del
minimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento della falda e
delle  destinazioni  d'uso  della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
   3.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte  terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base
delle  linee  guida  adottate  dal  ((Ministro  dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare)) con proprio decreto, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' sulla base dei
criteri  gia'  adottati  dalle  Autorita'  di bacino, gli obblighi di
installazione  e  manutenzione  in regolare stato di funzionamento di
idonei  dispositivi  per  la  misurazione  delle portate e dei volumi
d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e,
ove presente, di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di
trasmissione   dei   risultati   delle   misurazioni   dell'Autorita'
concedente  per  il  loro  successivo  inoltro  alla  regione ed alle
Autorita'  di  bacino competenti. Le Autorita' di bacino provvedono a
trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia
-  Dipartimento  difesa  del  suolo dell' ((Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) secondo le modalita'
di cui all'articolo 75, comma 6.
   4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua
comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente  decreto sono regolate dall'Autorita' concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei
corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con apposito
decreto,  previa  intesa  con  la Conferenza Stato-regioni, senza che
cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  relativa  riduzione del
canone demaniale di concessione.
   5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, le Autorita' concedenti
effettuano  il  censimento  di  tutte  le  utilizzazioni  in atto nel
medesimo  corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal ((Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare))con proprio
decreto,  previa  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;   le  medesime  Autorita'  provvedono  successivamente,  ove
necessario,   alla   revisione   di   tale   censimento,   disponendo
prescrizioni  o  limitazioni temporali o quantitative, senza che cio'
possa  dar  luogo  alla  corresponsione  di indennizzi da parte della
pubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  relativa  riduzione del
canone demaniale di concessione.
   6.  Nel  provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai
sensi  dell'articolo  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono  contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire
il  minimo  deflusso  vitale nei corpi idrici nonche' le prescrizioni
necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
 
	        
	      
                               Art. 96
        Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

  1.   Il  secondo  comma  dell'articolo  7  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulle  acque  e impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:
"Le  domande  di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle
piccole  derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino
territorialmente  competenti  che,  entro  il  termine  perentorio di
quaranta  giorni  dalla  data  di  ricezione ove si tratti di domande
relative   a   piccole  derivazioni,  comunicano  il  proprio  parere
vincolante   al   competente   Ufficio   Istruttore  in  ordine  alla
compatibilita'  della  utilizzazione  con  le previsioni del Piano di
tutela,  ai  fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o
idrologico,  anche  in  attesa  di  approvazione del Piano anzidetto.
Qualora  le  domande  siano relative a grandi derivazioni, il termine
per  la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni
dalla  data  di  ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti
termini  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia, il ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare))nomina un
Commissario   "ad   acta"  che  provvede  entro  i  medesimi  termini
decorrenti dalla data della nomina.".
  2. I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  sono  sostituiti dai seguenti: "1. Tra piu' domande
concorrenti,  completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e'
preferita  quella  che  da  sola,  o  in connessione con altre utenze
concesse  o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle
risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
    a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali
dei  concorrenti  anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di   irrigazione   e   la   prioritaria  destinazione  delle  risorse
qualificate all'uso potabile;
    b)  le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
    c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico
oggetto di prelievo;
    d)  la  quantita'  e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a
quella prelevata.
  1-bis.  E'  preferita  la  domanda  che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per
usi  produttivi  e'  altresi'  preferita  quella  del richiedente che
aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
(CEE)  n.  761/2001  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19
marzo  2001,  sull'adesione  volontaria  delle  organizzazioni  a  un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
  1-ter.  Per  lo  stesso  tipo  di  uso  e' preferita la domanda che
garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi
idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo.".
  3.  L'articolo  12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
e' sostituito dal seguente:
    "Articolo 12-bis.
    1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se:
      a)  non  pregiudica  il  mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato;
      b)  e'  garantito  il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del
bilancio idrico;
      c)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate  o  provenienti  dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur
sussistendo  tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico.
    2.  I  volumi  di  acqua  concessi sono altresi' commisurati alle
possibilita'  di  risparmio,  riutilizzo  o riciclo delle risorse. Il
disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile,
la  quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.
Analogamente,  nei  casi  di  prelievo da falda deve essere garantito
l'equilibrio   tra   il   prelievo   e   la   capacita'  di  ricarica
dell'acquifero,  anche  al  fine di evitare pericoli di intrusione di
acque  salate  o  inquinate,  e quant'altro sia utile in funzione del
controllo del miglior regime delle acque.
    3.  L'utilizzo  di  risorse  prelevate  da  sorgenti  o  falde, o
comunque  riservate  al  consumo umano, puo' essere assentito per usi
diversi da quello potabile se:
      a)  viene  garantita  la  condizione di equilibrio del bilancio
idrico per ogni singolo fabbisogno;
      b)  non  sussistono  possibilita' di riutilizzo di acque reflue
depurate  o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove
sussistano  tali  possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile
sotto il profilo economico;
      c) sussiste adeguata disponibilita' delle risorse predette e vi
e'   una  accertata  carenza  qualitativa  e  quantitativa  di  fonti
alternative di approvvigionamento.
    4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3, il canone di utenza per uso
diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni
ad  uso  idroelettrico  i  cui  impianti  sono posti in serie con gli
impianti di acquedotto.".
  4.  L'articolo  17  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e'
sostituito dal seguente:
    "Articolo 17.
    1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  93  e dal comma 2, e'
vietato  derivare  o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento
autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente.
    2.  La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di  fondi  agricoli  o  di  singoli  edifici e' libera e non richiede
licenza  o  concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei
relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
    3.  Nel  caso  di  violazione  delle  norme  di  cui  al comma 1,
l'Amministrazione   competente   dispone  la  cessazione  dell'utenza
abusiva  ed  il  contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o
comminatoria  previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di
una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
Nei   casi   di   particolare   tenuita'   si   applica  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  300  euro a 1.500 euro. Alla sanzione
prevista  dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
E'  in  ogni  caso  dovuta  una somma pari ai canoni non corrisposti.
L'autorita'  competente,  con  espresso  provvedimento nel quale sono
stabilite  le  necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la
continuazione  provvisoria  del  prelievo  in presenza di particolari
ragioni  di  interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non
risulti  in  palese  contrasto  con  i diritti di terzi e con il buon
regime delle acque.".
  5.  Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, gia' abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.
  6.  Fatto  salvo  quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o
utilizzazioni  di  acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto  e'  ammessa  la  presentazione  di  domanda  di  concessione in
sanatoria  entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di
cui  all'articolo  17  del  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni
o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in
atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre
1933  n. 1775. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto
della  legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In
pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,
l'utilizzazione   puo'   proseguire   fermo  restando  l'obbligo  del
pagamento  del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita'
concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora
in  contrasto  con  i  diritti  di terzi o con il raggiungimento o il
mantenimento  deg  li  obiettivi  di  qualita'  e dell'equilibrio del
bilancio  idrico.  Restano  comunque  ferme  le  disposizioni  di cui
all'articolo 95, comma 5.
  7.  I  termini  entro  i  quali far valere, a pena di decadenza, ai
sensi  degli  articoli  3  e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775,  il  diritto  al riconoscimento o alla concessione di acque che
hanno  assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della
legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  nonche' per la presentazione delle
denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio  1993,  n.  275,  sono prorogati al 31 dicembre 2007 . In tali
casi   i   canoni   demaniali  decorrono  dal  10  agosto  1999.  Nel
provvedimento   di   concessione   preferenziale  sono  contenute  le
prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso
vitale   nei   corpi  idrici  e  quelle  prescrizioni  necessarie  ad
assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
  8.  Il  primo  comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775, e' sostituito dal seguente: "Tutte le concessioni di
derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo
quanto  disposto  dal  secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni
ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione
di  quelle  di  grande  derivazione idroelettrica, per le quali resta
ferma  la  disciplina  di  cui  all'articolo  12,  commi 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".
  9.  Dopo  il  terzo  comma  dell'articolo  21  del regio decreto 11
dicembre  1933,  n.  1775 e' inserito il seguente: "Le concessioni di
derivazioni  per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle
colture  in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della
quantita'  minima  necessaria  alla  coltura  stessa,  prevedendo  se
necessario  specifiche  modalita'  di  irrigazione;  le  stesse  sono
assentite  o  rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare
la  domanda  d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti
sul territorio.".
  10.  Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive, tutto il
territorio  nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo
94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  11.  Le  regioni  disciplinano  i  procedimenti  di  rilascio delle
concessioni  di  derivazione  di  acque  pubbliche nel rispetto delle
direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate
anche  le  possibilita'  di  libero  utilizzo  di  acque superficiali
scolanti  su  suoli  o  in  fossi di canali di proprieta' privata. Le
regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,  disciplinano  forme di
regolazione   dei  prelievi  delle  acque  sotterranee  per  gli  usi
domestici,  come  definiti  dall'articolo  93  del  regio  decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio
del bilancio idrico.
 
	        
	      
                               ART. 97
               (acque minerali naturali e di sorgenti)

   1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e
delle  acque  di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze
di  approvvigionamento  e  distribuzione delle acque potabili e delle
previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.
 
	        
	      
                               ART. 98
                         (risparmio idrico)

   1.  Coloro  che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano
le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione
dei  consumi  e  ad  incrementare  il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
   2.   Le   regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,  approvano
specifiche  norme  sul  risparmio idrico in agricoltura, basato sulla
pianificazione   degli   usi,   sulla   corretta  individuazione  dei
fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
 
	        
	      
                               ART. 99
                       (riutilizzo dell'acqua)

   1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare))  con  proprio  decreto,  sentiti  i  Ministri  delle politiche
agricole  e  forestali,  della  salute  e delle attivita' produttive,
detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
   2.  Le  regioni,  nel  rispetto  dei  principi  della legislazione
statale,  e  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui  rifiuti,  adottano  norme  e  misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
 
	        
	      
CAPO III

TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI


                              ART. 100
                           (reti fognarie)

   1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore
a  2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane.
   2.  La  progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie  si  effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e
che  comportino  costi  economicamente ammissibili, tenendo conto, in
particolare:
    a)  della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche
delle acque reflue urbane;
    b)  della  prevenzione  di  eventuali  fenomeni  di rigurgito che
comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
    c)  della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
   3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono
acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o
altri  sistemi  pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso
livello  di  protezione  ambientale, indicando i tempi di adeguamento
degli scarichi a detti sistemi.
 
	        
	      
                              ART. 101
         (criteri generali della disciplina degli scarichi)

   1.  Tutti  gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto
degli  obiettivi  di  qualita'  dei  corpi  idrici  e devono comunque
rispettare  i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza
del  presente  decreto.  L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire
specifiche  deroghe  ai  suddetti  limiti e idonee prescrizioni per i
periodi  di  avviamento  e  di arresto e per l'eventualita' di guasti
nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno
alle condizioni di regime.
   2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della
loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle
migliori   tecniche   disponibili,  definiscono  i  valori-limite  di
emissione,  diversi  da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza
del  presente  decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia
in  quantita'  massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza
inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non
possono  stabilire  valori  limite meno restrittivi di quelli fissati
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
    a)  nella  Tabella  1, relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali;
    b)  nella  Tabella  2, relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
    c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
    d)  nelle  Tabelle  3  e  4,  per  quelle sostanze indicate nella
Tabella 5 del medesimo Allegato.
   3.  Tutti  gli  scarichi,  ad  eccezione  di quelli domestici e di
quelli  ad  essi  assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono
essere  resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita'
competente  per  il  controllo nel punto assunto a riferimento per il
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4,
va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in
tutti  gli  impluvi  naturali,  le  acque superficiali e sotterranee,
interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
   4.  L'autorita'  competente  per  il  controllo  e' autorizzata ad
effettuare   tutte   le   ispezioni   che   ritenga   necessarie  per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi.  Essa  puo'  richiedere che scarichi parziali contenenti le
sostanze  di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16,
17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto   subiscano  un  trattamento  particolare  prima  della  loro
confluenza nello scarico generale.
   5.  I  valori limite di emissione non possono in alcun caso essere
conseguiti  mediante  diluizione  con  acque prelevate esclusivamente
allo   scopo.  Non  e'  comunque  consentito  diluire  con  acque  di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi  parziali  di  cui  al  comma 4, prima del trattamento degli
stessi  per  adeguarli  ai  limiti  previsti  dalla  parte  terza dal
presente  decreto.  L'autorita' competente, in sede di autorizzazione
prescrive  che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio,
ovvero  impiegate  per  la  produzione di energia, sia separato dagli
scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.
   6.  Qualora  le  acque  prelevate  da un corpo idrico superficiale
presentino   parametri  con  valori  superiori  ai  valori-limite  di
emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura
delle  alterazioni  e  agli  obiettivi  di  qualita' del corpo idrico
ricettore.  In  ogni  caso  le  acque  devono  essere  restituite con
caratteristiche  qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza
maggiorazioni  di  portata  allo  stesso  corpo idrico dal quale sono
state prelevate.
   7.   Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  112,  ai  fini  della
disciplina  degli  scarichi  e  delle autorizzazioni, sono assimilate
alle acque reflue domestiche le acque reflue:
    a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione
del terreno e/o alla silvicoltura;
    b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
    c)  provenienti  da  imprese  dedite  alle  attivita' di cui alle
lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di
valorizzazione  della  produzione agricola, inserita con carattere di
normalita'   e  complementarieta'  funzionale  nel  ciclo  produttivo
aziendale   e  con  materia  prima  lavorata  proveniente  in  misura
prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia
a qualunque titolo la disponibilita';
    d)  provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che
diano  luogo  a  scarico  e che si caratterizzino per una densita' di
allevamento  pari  o  inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio
d'acqua  o  in  cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari o
inferiore a 50 litri al minuto secondo;
    e)   aventi  caratteristiche  qualitative  equivalenti  a  quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale;
    f)  provenienti  da  attivita' termali, fatte salve le discipline
regionali di settore.
   8.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della parte
terza  del  presente  decreto,  e  successivamente  ogni due anni, le
regioni  trasmettono  al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio   e   del   mare)),   al  Servizio  geologico  d'Italia  -
Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'  ((Istituto  superiore per la
protezione  e  la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) e all'Autorita' di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  le  informazioni
relative  alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento
dei  relativi  fanghi,  secondo  le modalita' di cui all'articolo 75,
comma 5.
   9.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due
anni,  sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali,
una  relazione  sulle  attivita'  di  smaltimento  delle acque reflue
urbane  nelle  aree di loro competenza, secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.
   10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi
e  contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine
di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico
e  il  recupero  come materia prima dei fanghi di depurazione, con la
possibilita'   di  ricorrere  a  strumenti  economici,  di  stabilire
agevolazioni  in  materia di adempimenti amministrativi e di fissare,
per  le  sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina  generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.
 
	        
	      
                              ART. 102
                     (scarichi di acque termali)

   1.  Per  le  acque  termali  che  presentano all'origine parametri
chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, e' ammessa
la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite
con  caratteristiche  qualitative  non  superiori  rispetto  a quelle
prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento,
rispettino  i  parametri  batteriologici  e  non  siano  presenti  le
sostanze  pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto.
   2.  Gli  scarichi  termali sono ammessi, fatta salva la disciplina
delle  autorizzazioni  adottata  dalle regioni ai sensi dell'articolo
124, comma 5:
    a)  in  corpi idrici superficiali, purche' la loro immissione nel
corpo  ricettore  non comprometta gli usi delle risorse idriche e non
causi danni alla salute ed all'ambiente;
    b)  sul  suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa
verifica delle situazioni geologiche;
    c)  in  reti  fognarie,  purche'  vengano osservati i regolamenti
emanati   dal   gestore  del  servizio  idrico  integrato  e  vengano
autorizzati dalle Autorita' di ambito;
    d)  in  reti  fognarie  di  tipo  separato  previste per le acque
meteoriche.
 
	        
	      
                              ART. 103
                        (scarichi sul suolo)

   1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione:
    a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
    b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
    c)  per  gli  scarichi di acque reflue urbane e industriali per i
quali   sia   accertata   l'impossibilita'   tecnica   o  l'eccessiva
onerosita',   a   fronte  dei  benefici  ambientali  conseguibili,  a
recapitare  in  corpi  idrici  superficiali, purche' gli stessi siano
conformi  ai  criteri  ed ai valori-limite di emissione fissati a tal
fine  dalle  regioni  ai  sensi  dell'articolo  101,  comma  2.  Sino
all'emanazione  di nuove norme regionali si applicano i valori limite
di  emissione  della  Tabella  4 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto;
    d)  per  gli  scarichi  di acque provenienti dalla lavorazione di
rocce  naturali  nonche'  dagli  impianti  di lavaggio delle sostanze
minerali,  purche'  i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da  acqua  e  inerti  naturali  e non comportino danneggiamento delle
falde acquifere o instabilita' dei suoli;
    e)  per  gli  scarichi  di  acque  meteoriche convogliate in reti
fognarie separate;
    f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle
operazioni   di   manutenzione   delle   reti  idropotabili  e  dalla
manutenzione dei pozzi di acquedotto.
   2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul
suolo   esistenti   devono   essere   convogliati   in  corpi  idrici
superficiali,  in  reti  fognarie  ovvero  destinati al riutilizzo in
conformita'   alle   prescrizioni  fissate  con  il  decreto  di  cui
all'articolo  99,  comma  1.  In  caso  di  mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti
gli effetti revocata.
   3.  Gli  scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
conformi  ai  limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza
del  presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul
suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.
 
	        
	      
                              Art. 104
          Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

  1.  E'  vietato  lo  scarico  diretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo.
  2.  In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente,
dopo  indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa
falda  delle  acque  utilizzate  per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione  di  miniere  o cave o delle acque pompate nel corso di
determinati  lavori  di  ingegneria civile, ivi comprese quelle degli
impianti di scambio termico.
  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare,
il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa   con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e,  per  i
giacimenti  a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo   economico   in   materia  di  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi  liquidi  e  gassosi,  le  regioni possono autorizzare lo
scarico  di  acque  risultanti  dall'estrazione  di idrocarburi nelle
unita'  geologiche  profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati
estratti  ovvero  in  unita'  dotate delle stesse caratteristiche che
contengano,  o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita'
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o
altre  sostanze  pericolose  diverse,  per  qualita'  e quantita', da
quelle  derivanti  dalla  separazione  degli idrocarburi. Le relative
autorizzazioni  sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche  necessarie  a garantire che le acque di scarico non possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
  4.  In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente,
dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza
di  sostanze  estranee,  puo'  autorizzare  gli scarichi nella stessa
falda  delle  acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli
inerti,  purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da
acqua   ed   inerti   naturali   ed  il  loro  scarico  non  comporti
danneggiamento  alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale
per  la  protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a
spese   del   soggetto   richiedente   l'autorizzazione,  accerta  le
caratteristiche  quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di
possibili  danni  per  la  falda,  esprimendosi con parere vincolante
sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
  5.  Per  le  attivita'  di  prospezione,  ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto
in   mare  avviene  secondo  le  modalita'  previste  dal  ((Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare))con proprio
decreto,  purche'  la concentrazione di olii minerali sia inferiore a
40  mg/l.  Lo  scarico  diretto a mare e' progressivamente sostituito
dalla  iniezione  o  reiniezione  in  unita' geologiche profonde, non
appena  disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei all'iniezione
o  reiniezione,  e  deve  avvenire  comunque  nel  rispetto di quanto
previsto dai commi 2 e 3.
  6. Il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  in  sede di autorizzazione allo scarico in unita' geologiche
profonde  di  cui  al  comma  3, autorizza anche lo scarico diretto a
mare,  secondo  le modalita' previste dai commi 5 e 7, per i seguenti
casi:
    a)  per  la frazione di acqua eccedente, qualora la capacita' del
pozzo  iniettore  o  reiniettore  non  sia sufficiente a garantire la
ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
    b)  per  il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione,
ordinaria   e   straordinaria,   volta   a   garantire   la  corretta
funzionalita'   e  sicurezza  del  sistema  costituito  dal  pozzo  e
dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
  7.  Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 e'
autorizzato  previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a
verificare  l'assenza  di  pericoli per le acque e per gli ecosistemi
acquatici.
  8.  Al  di  fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli
scarichi  nel  sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee,  esistenti e
debitamente  autorizzati,  devono  essere convogliati in corpi idrici
superficiali   ovvero   destinati,  ove  possibile,  al  riciclo,  al
riutilizzo   o  all'utilizzazione  agronomica.  In  caso  di  mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e'
revocata.
 
	        
	      
                              ART. 105
                  (scarichi in acque superficiali)

   1.  Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono  rispettare  i  valori-limite  di  emissione  fissati ai sensi
dell'articolo  101,  commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualita'.
   2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie,  provenienti  da  agglomerati  con  meno  di 2.000 abitanti
equivalenti  e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione,
e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti
equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad
un   trattamento  appropriato,  in  conformita'  con  le  indicazioni
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
   3.  Le  acque  reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
in  conformita'  con  le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
   4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i
valori-limite  di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi
1 e 2.
   5.  Le  regioni  dettano  specifica disciplina per gli scarichi di
reti   fognarie  provenienti  da  agglomerati  a  forte  fluttuazione
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2
e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.
   6.  Gli  scarichi  di acque reflue urbane in acque situate in zone
d'alta  montagna,  ossia  al  di sopra dei 1500 metri sul livello del
mare,  dove, a causa delle basse temperature, e' difficile effettuare
un  trattamento  biologico  efficace, possono essere sottoposti ad un
trattamento  meno  spinto  di  quello  previsto  al  comma 3, purche'
appositi  studi  comprovino  che  i  suddetti  scarichi  non  avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.
 
	        
	      
                              ART. 106
                  (scarichi di acque reflue urbane
            in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)

   1.  Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2,
le  acque  reflue  urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000
abitanti  equivalenti,  che scaricano in acque recipienti individuate
quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu'
spinto  di  quello  previsto  dall'articolo  105,  comma 3, secondo i
requisiti  specifici  indicati  nell'Allegato  5 alla parte terza del
presente decreto.
   2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree
sensibili  in cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima di
riduzione  del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento   delle   acque   reflue   urbane   e'   pari  almeno  al
settantacinque  per  cento per il fosforo totale oppure per almeno il
settantacinque per cento per l'azoto totale.
   3.  Le  regioni  individuano,  tra  gli scarichi provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno
dei  bacini  drenanti  afferenti  alle  aree  sensibili,  quelli che,
contribuendo  all'inquinamento  di tali aree, sono da assoggettare al
trattamento  di  cui  ai  commi  1 e 2 in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori.
 
	        
	      
                              Art. 107
                      Scarichi in reti fognarie

  1.  Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione
di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto  e,  limitatamente  ai  parametri  di  cui  alla nota 2 della
Tabella  5  del  medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di
acque  reflue  industriali  che  recapitano  in  reti  fognarie  sono
sottoposti  alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai
valori-limite  adottati  dall'Autorita'  d'ambito  competente in base
alle  caratteristiche  dell'impianto, e in modo che sia assicurata la
tutela   del   corpo  idrico  ricettore  nonche'  il  rispetto  della
disciplina  degli  scarichi  di acque reflue urbane definita ai sensi
dell'articolo 101, commi 1 e 2.
  2.  Gli  scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie  sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati
dal  soggetto  gestore  del  servizio  idrico  integrato ed approvati
dall'Autorita' d'ambito competente.
  ((3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in  fognatura,  ad  eccezione  di  quelli  organici provenienti dagli
scarti  dell'alimentazione  trattati  con  apparecchi  dissipatori di
rifiuti  alimentari  che  ne riducano la massa in particelle sottili,
previo  accertamento  dell'esistenza  di un sistema di depurazione da
parte  dell'ente  gestore del servizio idrico integrato, che assicura
adeguata  informazione  al  pubblico anche in merito alla planimetria
delle   zone   servite   da   tali   sistemi.  L'installazione  delle
apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del
servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.))
  4.  Le  regioni,  sentite  le  province,  possono  stabilire  norme
integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili
e   produttivi   allacciati   alle   pubbliche   fognature,   per  la
funzionalita'  degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei
limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.Lgs.  16  gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
19)  che,  per  effetto  dell'abrogazione dell'art. 182, commi 6 e 8,
l'art.  107,  comma  3,  e'  cosi'  sostituito  "3. Non e' ammesso lo
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.".
 
	        
	      
                              ART. 108
                  (scarichi di sostanze pericolose)

   1.  Le  disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose
si  applicano  agli  stabilimenti nei quali si svolgono attivita' che
comportano  la  produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di
tali  sostanze  in  quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di
rilevabilita'  consentiti  dalle  metodiche  di rilevamento in essere
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte  terza del presente
decreto,  o,  successivamente,  superiori  ai limiti di rilevabilita'
consentiti  dagli  aggiornamenti  a  tali  metodiche messi a punto ai
sensi  del  punto  4  dell'Allegato  5  alla parte terza del presente
decreto.
   2.  Tenendo  conto  della  tossicita',  della  persistenza e della
bioaccumulazione  della  sostanza considerata nell'ambiente in cui e'
effettuato  lo  scarico,  l'autorita'  competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione  fissa,  nei  casi in cui risulti accertato che i
valori  limite  definiti  ai  sensi  dell'articolo  101, commi 1 e 2,
impediscano  o  pregiudichino  il  conseguimento  degli  obiettivi di
qualita'  previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche
per  la  compre  senza  di  altri  scarichi  di  sostanze pericolose,
valori-limite  di  emissione  piu'  restrittivi  di quelli fissati ai
sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
   3.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo  107  e  del comma 2 del presente articolo, entro il 30
ottobre  2007  devono  essere attuate le prescrizioni concernenti gli
scarichi  delle  imprese  assoggettate alle disposizioni ((del Titolo
III-bis   della   parte   seconda   del   presente  decreto)).  Dette
prescrizioni,  concernenti  valori  limite  di emissione, parametri e
misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza
obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto  delle  caratteristiche  tecniche  dell'impianto  in questione,
della   sua   ubicazione   geografica   e   delle  condizioni  locali
dell'ambiente.
   4.  Per  le  sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte  terza  del  presente  decreto,  derivanti dai cicli produttivi
indicati  nella  medesima  tabella,  le  autorizzazioni  stabiliscono
altresi'  la  quantita'  massima della sostanza espressa in unita' di
peso  per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante
e  cioe'  per  materia prima o per unita' di prodotto, in conformita'
con  quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le
sostanze  pericolose  di  cui  al  comma  1  sono  assoggettati  alle
prescrizioni  di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
   5.  Per  le  acque reflue industriali contenenti le sostanze della
Tabella  5  dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il
punto di misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione   integrata   ambientale   di   cui   al  decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n. 59, e, nel caso di attivita' non
rientranti  nel  campo  di  applicazione del suddetto decreto, subito
dopo  l'uscita  dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che
serve   lo   stabilimento   medesimo.   L'autorita'  competente  puo'
richiedere  che  gli  scarichi  parziali contenenti le sostanze della
tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico
generale   e  disciplinati  come  rifiuti.  Qualora,  come  nel  caso
dell'articolo   124,   comma   2,   secondo  periodo,  l'impianto  di
trattamento  di  acque  reflue  industriali  che  tratta  le sostanze
pericolose,  di  cui  alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva,
tramite  condotta,  acque  reflue  provenienti  da altri stabilimenti
industriali  o  acque  reflue urbane, contenenti sostanze diverse non
utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in
sede di autorizzazione l'autorita' competente ridurra' opportunamente
i  valori  limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo
Allegato  5  per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate
in   Tabella   5,   tenendo  conto  della  diluizione  operata  dalla
miscelazione delle diverse acque reflue.
   6.  L'autorita'  competente al rilascio dell'autorizzazione per le
sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente  decreto,  derivanti  dai  cicli  produttivi  indicati nella
tabella  medesima,  redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate,
degli  scarichi  esistenti  e  dei  controlli effettuati, ai fini del
successivo inoltro alla Commissione europea.
 
	        
	      
CAPO IV

ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI


                              ART. 109
  (immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo
           e attivita' di posa in mare di cavi e condotte)

   1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformita' alle
disposizioni  delle convenzioni internazionali vigenti in materia, e'
consentita  l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili
e  da  strutture  ubicate  nelle  acque  del mare o in ambiti ad esso
contigui,  quali  spiagge,  lagune  e  stagni  salmastri e terrapieni
costieri, dei materiali seguenti:
    a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni
litoranei emersi;
    b)  inerti,  materiali  geologici  inorganici e manufatti al solo
fine   di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la  compatibilita'  e
l'innocuita' ambientale;
    c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra,
prodotto  durante  l'attivita' di pesca effettuata in mare o laguna o
stagni salmastri.
   2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al
comma  1,  lettera  a),  e' rilasciata dall'autorita' competente solo
quando   e'   dimostrata,  nell'ambito  della  relativa  istruttoria,
l'impossibilita'  tecnica  o  economica  del loro utilizzo ai fini di
ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in
conformita'  alle  modalita'  stabilite  con  decreto  del ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), di concerto
con  i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche
agricole e forestali, delle attivita' produttive previa intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da  emanarsi  entro
centoventi  giorni  dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto.
   3.  L'immersione  in  mare di materiale di cui al comma 1, lettera
b), e' soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi manufatti
soggetti  alla  valutazione  di  impatto  ambientale. Per le opere di
ripristino,  che  non  comportino  aumento della cubatura delle opere
preesistenti,   e'   dovuta   la   sola  comunicazione  all'autorita'
competente.
   4.  L'immersione  in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera
c), non e' soggetta ad autorizzazione.
   5.  La  movimentazione dei fondali marini derivante dall'attivita'
di  posa  in  mare  di  cavi e condotte e' soggetta ad autorizzazione
regionale   rilasciata,   in   conformita'  alle  modalita'  tecniche
stabilite con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare)), di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive,  delle  infrastrutture  e dei trasporti e delle politiche
agricole  e  forestali,  per  quanto di competenza, da emanarsi entro
centoventi  giorni  dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente  decreto.  Nel caso di condotte o cavi facenti parte di
reti  energetiche  di  interesse nazionale, o di connessione con reti
energetiche  di  altri  stati,  l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di
autorizzazione delle stesse reti.
 
	        
	      
                              ART. 110
       (trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento
                     delle acque reflue urbane)

   1.  Salvo  quanto  previsto  ai commi 2 e 3, e' vietato l'utilizzo
degli   impianti  di  trattamento  di  acque  reflue  urbane  per  lo
smaltimento di rifiuti.
   2.  In  deroga  al  comma  1, l'autorita' competente, d'intesa con
l'Autorita'  d'ambito,  in  relazione  a  particolari  esigenze e nei
limiti  della  capacita' residua di trattamento, autorizza il gestore
del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento
di  acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie
compatibili con il processo di depurazione.
   3.  Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione
all'autorita'  competente  ai  sensi  dell'articolo  124, e' comunque
autorizzato  ad accettare in impianti con caratteristiche e capacita'
depurative   adeguate,   che   rispettino  i  valori  limite  di  cui
all'articolo  101,  commi  1  e  2,  i  seguenti rifiuti e materiali,
purche'  provenienti  dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure
da   altro   Ambito  territoriale  ottimale  sprovvisto  di  impianti
adeguati:
    a)  rifiuti  costituiti  da  acque reflue che rispettino i valori
limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
    b)   rifiuti   costituiti   dal   materiale   proveniente   dalla
manutenzione  ordinaria  di  sistemi  di  trattamento di acque reflue
domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
    c)  materiali  derivanti  dalla manutenzione ordinaria della rete
fognaria  nonche'  quelli  derivanti da altri impianti di trattamento
delle  acque  reflue  urbane,  nei  quali l'ulteriore trattamento dei
medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
   4.  L'attivita'  di  cui  ai  commi  2  e 3 puo' essere consentita
purche'  non  sia  compromesso  il  possibile  riutilizzo delle acque
reflue e dei fanghi.
   5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio
idrico  integrato  deve indicare la capacita' residua dell'impianto e
le  caratteristiche  e  quantita'  dei  rifiuti che intende trattare.
L'autorita'  competente  puo' indicare quantita' diverse o vietare il
trattamento   di   specifiche   categorie   di  rifiuti.  L'autorita'
competente  provvede  altresi' all'iscrizione in appositi elenchi dei
gestori   di   impianti   di  trattamento  che  hanno  effettuato  la
comunicazione di cui al comma 3.
   6.  Allo  smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica
l'apposita tariffa determinata dall'Autorita' d'ambito.
   7.  Il  produttore  ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al
rispetto  della  normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per
il  produttore  dei  rifiuti  di  cui  al comma 3, lettera b), che e'
tenuto  al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla
vigente  normativa  in  materia  di  rifiuti. Il gestore del servizio
idrico  integrato  che,  ai  sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti e'
soggetto  all'obbligo  di  tenuta  del  registro  di carico e scarico
secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
rifiuti.
 
	        
	      
                              ART. 111
              (impianti di acquacoltura e piscicoltura)

   1.  Con  decreto  del  ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare)), di concerto con i Ministri delle politiche
agricole  e  forestali,  delle infrastrutture e dei trasporti e delle
attivita' produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  sono  individuati  i  criteri  relativi al contenimento
dell'impatto  sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura
e di piscicoltura.
 
	        
	      
                              ART. 112
                     (utilizzazione agronomica)

   1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 92 per le zone
vulnerabili  e  dal  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per
gli   impianti   di   allevamento  intensivo  di  cui  al  punto  6.6
dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli
effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di vegetazione dei frantoi
oleari,  sulla  base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996,
n.  574,  nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all'articolo  101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende
agroalimentari,  cosi'  come  individuate  in  base  al  decreto  del
Ministro  delle  politiche agricole e forestali di cui al comma 2, e'
soggetta   a   comunicazione   all'autorita'   competente   ai  sensi
all'articolo 75 del presente decreto.
   2.   Le   regioni   disciplinano  le  attivita'  di  utilizzazione
agronomica  di  cui  al  comma 1 sulla base dei criteri e delle norme
tecniche  generali  adottati con decreto del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  di  concerto  con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute
e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo
nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed
in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualita' di cui alla parte terza del presente decreto.
   3.   Nell'ambito   della   normativa  di  cui  al  comma  2,  sono
disciplinati in particolare:
    a)  le  modalita'  di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della
legge 11 novembre 1996, n. 574;
    b)  i  tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,
prevedendo  procedure  semplificate nonche' specifici casi di esonero
dall'obbligo  di  comunicazione  per  le  attivita'  di minor impatto
ambientale;
    c)  le  norme  tecniche  di  effettuazione  delle  operazioni  di
utilizzo agronomico;
    d)  i  criteri  e  le procedure di controllo, ivi comprese quelle
inerenti   l'imposizione  di  prescrizioni  da  parte  dell'autorita'
competente,  il  divieto  di  esercizio ovvero la sospensione a tempo
determinato  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1 nel caso di mancata
comunicazione  o  mancato  rispetto  delle  norme  tecniche  e  delle
prescrizioni impartite;
    e)  le  sanzioni  amministrative pecuniarie fermo restando quanto
disposto dall'articolo 137, comma 15.
 
	        
	      
                              ART. 113
     (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

   1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le
regioni,  previo  parere del ((Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare)), disciplinano e attuano:
    a)  le  forme  di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
    b)  i  casi  in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle
acque  meteoriche  di  dilavamento, effettuate tramite altre condotte
separate,  siano  sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l'eventuale autorizzazione.
   2.  Le  acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non
sono  soggette  a  vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza
del presente decreto.
   3.  Le  regioni  disciplinano  altresi'  i casi in cui puo' essere
richiesto  che  le  acque  di  prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne  siano  convogliate  e opportunamente trattate in impianti di
depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle
attivita'  svolte,  vi  sia  il  rischio  di dilavamento da superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici.
   4.  E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque
meteoriche nelle acque sotterranee.
 
	        
	      
                              ART. 114
                               (dighe)

   1. Le regioni, previo parere del ((Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare)), adottano apposita disciplina in
materia  di  restituzione  delle  acque  utilizzate per la produzione
idroelettrica,  per  scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione,
nonche'  delle  acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da
quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di
garantire  il  mantenimento  o  il  raggiungimento degli obiettivi di
qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
   2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso
e  la  salvaguardia  sia  della  qualita' dell'acqua invasata sia del
corpo  ricettore,  le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
delle  dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di
ciascun invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire sia
il  quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita'
di   manutenzione   da  eseguire  sull'impianto,  sia  le  misure  di
prevenzione  e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico,
delle   attivita'  di  pesca  e  delle  risorse  idriche  invasate  e
rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
   3.  Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita'
di  manovra  degli  organi di scarico, anche al fine di assicurare la
tutela   del   corpo  ricettore.  Restano  valide  in  ogni  caso  le
disposizioni  fissate  dal decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre  1959,  n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e
cose.
   4.  Il  progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base
dei  criteri  fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio di
concerto  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive e con quello
delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto.
   5.  Il  progetto  di  gestione  e'  approvato  dalle  regioni, con
eventuali  prescrizioni,  entro  sei  mesi  dalla  sua presentazione,
previo  parere  dell'amministrazione  competente alla vigilanza sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89
e  91  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario,   gli  enti  gestori  delle  aree  protette  direttamente
interessate;  per  le  dighe di cui al citato articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato e' trasmesso
al  Registro  italiano  dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma
sintetica,   come   parte   integrante   del  foglio  condizioni  per
l'esercizio  e  la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  1°  novembre 1959, n. 1363, e relative
disposizioni  di  attuazione.  Il  progetto  di  gestione  si intende
approvato  e  diviene  operativo  trascorsi  sei  mesi  dalla data di
presentazione  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia da parte
della  regione  competente, fermo restando il pote re di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
   6.  Con  l'approvazione  del progetto il gestore e' autorizzato ad
eseguire  le  operazioni  di  svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento in
conformita'  ai  limiti  indicati nel progetto stesso e alle relative
prescrizioni.
   7.  Nella  definizione  dei  canoni  di  concessione  di inerti le
amministrazioni  determinano  specifiche  modalita'  ed  importi  per
favorire  lo  sghiaiamento  e  sfangamento  degli  invasi per asporto
meccanico.
   8.  I  gestori  degli  invasi  esistenti,  che  ancora non abbiano
ottemperato   agli  obblighi  previsti  dal  decreto  del  ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare)) 30 giugno
2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 269 del 16 novembre
2004,  sono  tenuti  a presentare il progetto di cui al comma 2 entro
sei  mesi  dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  4. Fino
all'approvazione  o  alla  operativita'  del  progetto di gestione, e
comunque  non  oltre  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
predetto  decreto,  le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre  1959,  n.  1363, volte a controllare la funzionalita' degli
organi  di scarico, sono svolte in conformita' ai fogli di condizione
per l'esercizio e la manutenzione.
   9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi
non  devono  pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il
rispetto  degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
 
	        
	      
                              ART. 115
         (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

   1.  Al  fine  di  assicurare il mantenimento o il ripristino della
vegetazione  spontanea  nella fascia immediatamente adiacente i corpi
idrici,  con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti
di   origine   diffusa,   di   stabilizzazione   delle  sponde  e  di
conservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze di
funzionalita'  dell'alveo,  entro  un  anno  dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano
gli  interventi  di  trasformazione  e  di  gestione  del suolo e del
soprassuolo  previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di
fiumi,  laghi,  stagni  e  lagune, comunque vietando la copertura dei
corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica
incolumita'  e  la  realizzazione  di  impianti  di  smaltimento  dei
rifiuti.
   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
salvo  quanto  previsto  per  gli  interventi  a  salvaguardia  della
pubblica incolumita'.
   3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere
date  in  concessione  allo scopo di destinarle a riserve naturali, a
parchi  fluviali  o  lacuali  o comunque a interventi di ripristino e
recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in
aree  naturali  protette  statali  o  regionali  inserite nell'elenco
ufficiale   previsto  dalla  vigente  normativa,  la  concessione  e'
gratuita.
   4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della
legge   5  gennaio  1994,  n.  37,  non  possono  essere  oggetto  di
sdemanializzazione.
 
	        
	      
                              ART. 116
                        (programmi di misure)

   1.  Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i
Piani  di  tutela  di  cui all'articolo 121 con i programmi di misure
costituiti  dalle  misure  di  base di cui all'Allegato 11 alla parte
terza   del   presente   decreto  e,  ove  necessarie,  dalle  misure
supplementari  di  cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure
sono  sottoposti  per l'approvazione all'Autorita' di bacino. Qualora
le  misure  non  risultino  sufficienti a garantire il raggiungimento
degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause
e  indica  alle  regioni  le  modalita' per il riesame dei programmi,
invitandole  ad  apportare le necessarie modifiche, fermo restando il
limite  costituito  dalle  risorse  disponibili.  Le misure di base e
supplementari  devono  essere  comunque  tali  da  evitare  qualsiasi
aumento  di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali.
I  programmi  sono  approvati  entro il 2009 ed attuati dalle regioni
entro  il  2012;  il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e
dev'essere aggiornato ogni sei anni .
 
	        
	      
TITOLO IV
STRUMENTI DI TUTELA


CAPO I

PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE


                              ART. 117
         (piani di gestione e registro delle aree protette)

   1.  Per  ciascun  distretto  idrografico  e'  adottato un Piano di
gestione,  che  rappresenta articolazione interna del Piano di bacino
distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce
pertanto  piano  stralcio  del  Piano  di  bacino  e viene adottato e
approvato   secondo   le   procedure   stabilite   per   quest'ultimo
dall'articolo   66.   Le   Autorita'   di   bacino,   ai  fini  della
predisposizione   dei   Piani   di   gestione,  devono  garantire  la
partecipazione  di  tutti  i  soggetti istituzionali competenti nello
specifico settore.
   2.  Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati nella
parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
   3.  L'Autorita'  di  bacino,  sentite  le  Autorita'  d'ambito del
servizio  idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in
vigore  della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse
dalle  regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9
alla  parte  terza  del  presente  decreto, designate dalle autorita'
competenti ai sensi della normativa vigente.
 
	        
	      
                              ART. 118
(rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi
          dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica)

  1.  Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione
del  Piano  di  tutela  di  cui  all'articolo 121, le regioni attuano
appositi  programmi  di  rilevamento  dei  dati utili a descrivere le
caratteristiche   del  bacino  idrografico  e  a  valutare  l'impatto
antropico  esercitato  sul  medesimo,  nonche' alla raccolta dei dati
necessari  all'analisi  economica  dell'utilizzo delle acque, secondo
quanto  previsto  dall'Allegato  10  alla  parte  terza  del presente
decreto. Le risultanze delle attivita' di cui sopra sono trasmesse al
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare ed
al  Dipartimento  tutela  delle acque interne e marine dell' Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
  2.  I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni  di  cui  all'Allegato  3  alla  parte terza del presente
decreto  e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare e
((sono  aggiornati  entro  il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni
sei anni)).
  3.  Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1,
le  regioni  sono  tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia'
acquisite.
 
	        
	      
                              ART. 119
    (principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)

   1.  Ai  fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
al  Capo  I  del titolo II della parte terza del presente decreto, le
Autorita'  competenti  tengono  conto  del principio del recupero dei
costi  dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla
risorsa,  prendendo  in considerazione l'analisi economica effettuata
in  base  all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in
particolare, secondo il principio "chi inquina paga".
   2.  Entro  il  2010  le Autorita' competenti provvedono ad attuare
politiche  dei  prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente
gli  utenti  a  usare  le  risorse  idriche  in  modo efficiente ed a
contribuire  al  raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di
qualita'  ambientali  di cui alla direttiva 2000/60/CE nonche' di cui
agli  articoli  76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un
adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico
dei   vari   settori  di  impiego  dell'acqua,  suddivisi  almeno  in
industria,  famiglie  e  agricoltura.  Al  riguardo dovranno comunque
essere  tenute  in  conto  le  ripercussioni  sociali,  ambientali ed
economiche  del recupero dei suddetti costi, nonche' delle condizioni
geografiche  e climatiche della regione o delle regioni in questione.
In particolare:
    a)  i  canoni  di  concessione  per  le  derivazioni  delle acque
pubbliche  tengono  conto  dei  costi  ambientali  e  dei costi della
risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;
    b)  le  tariffe  dei  servizi idrici a carico dei vari settori di
impiego  dell'acqua,  quali  quelli  civile,  industriale e agricolo,
contribuiscono   adeguatamente  al  recupero  dei  costi  sulla  base
dell'analisi  economica  effettuata  secondo l'Allegato 10 alla parte
terza del presente decreto.
   3.  Nei  Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le
fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2  necessarie  al  raggiungimento  degli obiettivi di qualita' di cui
alla parte terza del presente decreto.
 
	        
	      
                              ART. 120
       (rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici)

   1.  Le  regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e
la  verifica  dello  stato  qualitativo  e  quantitativo  delle acque
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
   2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle
indicazioni  di  cui  all'Allegato  1  alla  parte terza del presente
decreto.  Tali  programmi  devono  essere  integrati  con quelli gia'
esistenti  per  gli  obiettivi  a specifica destinazione stabiliti in
conformita'  all'Allegato  2  alla  parte terza del presente decreto,
nonche'  con  quelli  delle  acque  inserite  nel registro delle aree
protette.  Le  risultanze  delle  attivita'  di  cui  al comma 1 sono
trasmesse  al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare)) ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale))
(((ISPRA))).
   3.  Al  fine  di  evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso
delle  informazioni  raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema
informativo   nazionale  dell'ambiente  (SINA),  le  regioni  possono
promuovere,  nell'esercizio  delle  rispettive competenze, accordi di
programma  con l' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale))  (((ISPRA))),  le  Agenzie  regionali  per la protezione
dell'ambiente  di  cui  al  decreto-legge  4  dicembre  1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le
province,  le  Autorita'  d'ambito,  i  consorzi  di  bonifica  e  di
irrigazione  e  gli  altri  enti  pubblici interessati. Nei programmi
devono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei
dati e di interscambio delle informazioni.
 
	        
	      
                              Art. 121
                     Piani di tutela delle acque

  1.  Il  Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano
di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente
articolo,  nonche'  secondo  le  specifiche  indicate  nella  parte B
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
  2.  Entro  il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel contesto
delle  attivita'  di  pianificazione  o  mediante  appositi  atti  di
indirizzo  e  coordinamento,  sentite  le  province  e  le  Autorita'
d'ambito,  definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono
attenersi  i  piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli
interventi.  Entro  il  31  dicembre  2007,  le  regioni,  sentite le
province  e  previa  adozione delle eventuali misure di salvaguardia,
adottano  il  Piano  di  tutela  delle  acque  e  lo  trasmettono  al
((Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare))nonche'  alle  competenti Autorita' di bacino, per le verifiche
di competenza.
  3.  Il  Piano  di  tutela  contiene,  oltre agli interventi volti a
garantire  il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui
alla  parte  terza  del  presente  decreto, le misure necessarie alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
  4.  Per  le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene
in particolare:
    a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
    b)  l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione;
    c)  l'elenco  dei  corpi  idrici a specifica destinazione e delle
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e
di risanamento;
    d)  le  misure  di  tutela  qualitative  e  quantitative tra loro
integrate e coordinate per bacino idrografico;
    e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorita';
    f)  il  programma  di  verifica  dell'efficacia  degli interventi
previsti;
    g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
    g-bis)  i  dati  in possesso delle autorita' e agenzie competenti
rispetto  al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate
e   delle   acque   potabili   dei  comuni  interessati,  rilevati  e
periodicamente  aggiornati  presso la rete di monitoraggio esistente,
da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
    h)  l'analisi  economica  di cui all'Allegato 10 alla parte terza
del  presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione
alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei
costi dei servizi idrici;
    i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
  5.  Entro  centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela
le  Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli atti
di  pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
comma  2,  esprimendo  parere  vincolante.  Il  Piano  di  tutela  e'
approvato  dalle  regioni  entro i successivi sei mesi e comunque non
oltre   il   31   dicembre   2008.  Le  successive  revisioni  e  gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
 
	        
	      
                              ART. 122
               (informazione e consultazione pubblica)

   1.  Le  regioni  promuovono  la  partecipazione attiva di tutte le
parti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presente
decreto,    in    particolare    all'elaborazione,   al   riesame   e
all'aggiornamento  dei  Piani  di  tutela.  Su richiesta motivata, le
regioni  autorizzano  l'accesso  ai  documenti  di riferimento e alle
informazioni  in  base  ai  quali  e' stato elaborato il progetto del
Piano  di  tutela. Le regioni provvedono affinche', per il territorio
di  competenza  ricadente  nel distretto idrografico di appartenenza,
siano  pubblicati  e  resi  disponibili per eventuali osservazioni da
parte del pubblico:
    a)  il  calendario  e il programma di lavoro per la presentazione
del  Piano,  inclusa  una  dichiarazione  delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui
il Piano si riferisce;
    b)  una  valutazione  globale provvisoria dei problemi prioritari
per  la  gestione  delle  acque nell'ambito del bacino idrografico di
appartenenza,  almeno  due  anni prima dell'inizio del periodo cui il
Piano si riferisce;
    c)  copia  del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
   2.  Per  garantire  l'attiva partecipazione e la consultazione, le
regioni  concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione
di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
   3.  I  commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani
di tutela.
 
	        
	      
                              Art. 123
         (trasmissione delle informazioni e delle relazioni)

   1.  Contestualmente  alla  pubblicazione  dei  Piani  di tutela le
regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti
successivi al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare)) al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
   2.  Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo
inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni
dettate,  in  materia di modalita' di trasmissione delle informazioni
sullo  stato  di  qualita'  dei  corpi idrici e sulla classificazione
delle   acque,  dal  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare)) con apposito decreto, relazioni sintetiche
concernenti:
    a)  l'attivita'  conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici
mesi  dalla  data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.  I  successivi  aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a
partire dal febbraio 2010;
    b)   i   programmi   di   monitoraggio  secondo  quanto  previsto
all'articolo  120  entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della  parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza
annuale.
   3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o
dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al
((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
una  relazione  sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure
di base o supplementari di cui all'articolo 116.
 
	        
	      
CAPO II
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI


                              ART. 124
                         (criteri generali)

  1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
   ((2.  L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da
cui  origina  lo  scarico.  Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano,
tramite  condotta,  ad  un  terzo  soggetto,  titolare  dello scarico
finale,  le  acque  reflue  provenienti  dalle loro attivita', oppure
qualora  tra  piu'  stabilimenti  sia  costituito  un  consorzio  per
l'effettuazione   in   comune   dello   scarico  delle  acque  reflue
provenienti  dalle  attivita'  dei  consorziati,  l'autorizzazione e'
rilasciata  in  capo  al titolare dello scarico finale o al consorzio
medesimo,  ferme  restando  le  responsabilita'  dei singoli titolari
delle  attivita'  suddette  e  del  gestore  del relativo impianto di
depurazione  in  caso  di  violazione  delle disposizioni della parte
terza del presente decreto.))
   3.  Il  regime  autorizzatorio  degli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche  e  di  reti  fognarie,  servite  o  meno  da  impianti di
depurazione  delle  acque  reflue  urbane,  e' definito dalle regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.
   4.  In  deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche
in  reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti
fissati  dal  gestore  del  servizio  idrico  integrato  ed approvati
dall'Autorita' d'ambito.
   5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali
e'  definito  dalle  regioni;  tali  scarichi  sono  ammessi  in reti
fognarie  nell'osservanza  dei  regolamenti  emanati  dal gestore del
servizio   idrico  integrato  ed  in  conformita'  all'autorizzazione
rilasciata dall'Autorita' di ambito.
   6.  Le  regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il
tempo necessario al loro avvio.
   ((7.   Salvo   diversa   disciplina   regionale,   la  domanda  di
autorizzazione  e'  presentata  alla  provincia  ovvero all'Autorita'
d'ambito   se  lo  scarico  e'  in  pubblica  fognatura.  L'autorita'
competente  provvede  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  della
domanda.))
   8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n.  59,  l'autorizzazione  e' valida per quattro anni dal momento del
rilascio.  Un  anno  prima  della  scadenza ne deve essere chiesto il
rinnovo.   Lo  scarico  puo'  essere  provvisoriamente  mantenuto  in
funzione  nel  rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente
autorizzazione,  fino  all'adozione  di un nuovo provvedimento, se la
domanda  di  rinnovo  e'  stata  tempestivamente  presentata. Per gli
scarichi  contenenti  sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il
rinnovo  deve  essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei
mesi  dalla  data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo
scarico dovra' cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui
al  comma  3  puo'  prevedere per specifiche tipologie di scarichi di
acque  reflue  domestiche,  ove  soggetti ad autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della medesima.
   9.  Per  gli  scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata
una  portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure
in  un  corpo  idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto
del  periodo  di  portata  nulla  e della capacita' di diluizione del
corpo  idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti
al  fine di garantire le capacita' autodepurative del corpo ricettore
e la difesa delle acque sotterranee.
   10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla
sua   localizzazione   e   alle   condizioni   locali   dell'ambiente
interessato,  l'autorizzazione  contiene  le  ulteriori  prescrizioni
tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni
ad   esso   funzionalmente  connesse,  avvenga  in  conformita'  alle
disposizioni  della  parte  terza  del  presente  decreto e senza che
consegua  alcun  pregiudizio  per  il  corpo ricettore, per la salute
pubblica e l'ambiente.
   11.   Le   spese   occorrenti   per  l'effettuazione  di  rilievi,
accertamenti,  controlli  e  sopralluoghi necessari per l'istruttoria
delle  domande  di  autorizzazione  allo scarico previste dalla parte
terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita'
competente   determina,  preliminarmente  all'istruttoria  e  in  via
provvisoria,  la  somma  che  il  richiedente  e' tenuto a versare, a
titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda.
La   medesima  Autorita',  completata  l'istruttoria,  provvede  alla
liquidazione  definitiva  delle  spese  sostenute  sulla  base  di un
tariffario dalla stessa approntato.
   12.  Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivita' sia
trasferita  in  altro  luogo,  ovvero  per  quelli soggetti a diversa
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi
uno    scarico    avente    caratteristiche    qualitativamente   e/o
quantitativamente  diverse da quelle dello scarico preesistente, deve
essere   richiesta   una   nuova  autorizzazione  allo  scarico,  ove
quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non
abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere
data  comunicazione all'autorita' competente, la quale, verificata la
compatibilita'  dello  scarico  con  il  corpo  recettore,  adotta  i
provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.
 
	        
	      
                              ART. 125
(domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)

   1.  La  domanda  di  autorizzazione  agli scarichi di acque reflue
industriali    deve    essere    corredata   dall'indicazione   delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume
annuo  di  acqua  da  scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla
individuazione  del  punto  previsto  per  effettuare  i  prelievi di
controllo,  dalla  descrizione  del sistema complessivo dello scarico
ivi   comprese   le   operazioni  ad  esso  funzionalmente  connesse,
dall'eventuale  sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove
richiesto,  e  dalla  indicazione delle apparecchiature impiegate nel
processo  produttivo  e nei sistemi di scarico nonche' dei sistemi di
depurazione  utilizzati  per conseguire il rispetto dei valori limite
di emissione.
   2.  Nel  caso  di  scarichi  di  sostanze  di cui alla tabella 3/A
dell'Allegato  5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai
cicli  produttivi  indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di
cui al comma 1 deve altresi' indicare:
    a)   la   capacita'   di   produzione  del  singolo  stabilimento
industriale   che  comporta  la  produzione  o  la  trasformazione  o
l'utilizzazione  delle  sostanze di cui alla medesima tabella, oppure
la   presenza  di  tali  sostanze  nello  scarico.  La  capacita'  di
produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacita'
oraria   moltiplicata   per  il  numero  massimo  di  ore  lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
    b)  il  fabbisogno  orario  di  acque per ogni specifico processo
produttivo.
 
	        
	      
                              ART. 126
              (approvazione dei progetti degli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane)

   1.  Le  regioni  disciplinano  le  modalita'  di  approvazione dei
progetti  degli  impianti  di  trattamento delle acque reflue urbane.
Tale  disciplina  deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5
alla  parte  terza del presente decreto e della corrispondenza tra la
capacita'  di  trattamento  dell'impianto  e  le  esigenze delle aree
asservite, nonche' delle modalita' della gestione che deve assicurare
il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano
altresi'   le  modalita'  di  autorizzazione  provvisoria  necessaria
all'avvio  dell'impianto  anche  in  caso  di realizzazione per lotti
funzionali.
 
	        
	      
                              ART. 127
        (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)

   1.  Ferma  restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque
reflue  sono  sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile
((e  alla  fine  del  complessivo  processo di trattamento effettuato
nell'impianto  di  depurazione)). I fanghi devono essere riutilizzati
ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
   2.  E'  vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali
dolci e salmastre.
 
	        
	      
CAPO III

CONTROLLO DEGLI SCARICHI


                              ART. 128
                   (soggetti tenuti al controllo)

   1.  L'autorita'  competente  effettua  il controllo degli scarichi
sulla  base  di  un  programma  che  assicuri  un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli.
   2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza
un adeguato servizio di controllo secondo le modalita' previste nella
convenzione di gestione.
 
	        
	      
                              ART. 129
                       (accessi ed ispezioni)

   1. L'autorita' competente al controllo e' autorizzata a effettuare
le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del
rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute
nei  provvedimenti  autorizzatori  o regolamentari e delle condizioni
che  danno  luogo  alla  formazione degli scarichi. Il titolare dello
scarico  e' tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire
l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
 
	        
	      
                              ART. 130
 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)

   1.  Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui
al  titolo  V  della  parte  terza  del  presente decreto, in caso di
inosservanza  delle  prescrizioni  dell'autorizzazione  allo  scarico
l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
    a)  alla  diffida,  stabilendo  un  termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
    b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per
un  tempo  determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente;
    c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento
alle  prescrizioni  imposte  con  la  diffida  e in caso di reiterate
violazioni  che  determinino  situazione  di  pericolo  per la salute
pubblica e per l'ambiente.
 
	        
	      
                              ART. 131
          (controllo degli scarichi di sostanze pericolose)

   1.  Per  gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5
dell'Allegato  5  alla  parte terza del presente decreto, l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione puo' prescrivere, a carico
del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo
in  automatico,  nonche'  le  modalita' di gestione degli stessi e di
conservazione   dei   relativi   risultati,  che  devono  rimanere  a
disposizione  dell'autorita'  competente  al controllo per un periodo
non  inferiore  a  tre  anni  dalla data di effettuazione dei singoli
controlli.
 
	        
	      
                              ART. 132
                      (interventi sostitutivi)

   1.  Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla
parte terza del presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare)) diffida la regione a provvedere
entro  il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor
termine  imposto  dalle  esigenze  di  tutela  ambientale. In caso di
persistente  inadempienza provvede, in via sostitutiva, il ((Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare)), previa
delibera  del  Consiglio  dei  Ministri, con oneri a carico dell'Ente
inadempiente.
   2.  Nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi di cui al comma 1, il
((Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))
nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari
agli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente a carico delle
regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.
 
	        
	      
TITOLO V

SANZIONI


CAPO I

SANZIONI AMMINISTRATIVE


                              ART. 133
                      (sanzioni amministrative)

   1.    Chiunque,    salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,
nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione
fissati  nelle  tabelle  di  cui  all'Allegato 5 alla parte terza del
presente  decreto,  oppure  i  diversi  valori limite stabiliti dalle
regioni  a  norma  dell'articolo  101,  comma  2,  o  quelli  fissati
dall'autorita'  competente  a  norma  dell'articolo  107,  comma 1, o
dell'articolo  108, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
da  tremila  euro  a  trentamila  euro.  Se l'inosservanza dei valori
limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse  idriche  destinate  al consumo umano di cui all'articolo 94,
oppure  in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente
normativa,  si  applica  la  sanzione  amministrativa non inferiore a
ventimila euro.
   2.  Chiunque  apra  o  comunque  effettui scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione,  senza  l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure
continui   ad   effettuare   o  mantenere  detti  scarichi  dopo  che
l'autorizzazione  sia  stata  sospesa  o  revocata,  e' punito con la
sanzione   amministrativa   da  seimila  euro  a  sessantamila  euro.
Nell'ipotesi  di  scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso
abitativo la sanzione e' da seicento euro a tremila euro.
   3.  Chiunque,  salvo  che  il fatto costituisca reato, al di fuori
delle  ipotesi  di  cui  al  comma 1, effettui o mantenga uno scarico
senza   osservare  le  prescrizioni  indicate  nel  provvedimento  di
autorizzazione  o  fissate  ai  sensi  dell'articolo 107, comma 1, e'
punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento
euro a quindicimila euro.
   4.  Chiunque,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, effettui
l'immersione  in  mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma
1,  lettere a) e b), ovvero svolga l'attivita' di posa in mare cui al
comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la
sanzione   amministrativa   pecuniaria  da  millecinquecento  euro  a
quindicimila euro.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della
disciplina  regionale  di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non
osservi  le  disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, e' punito
con  la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila
euro.
   6.  Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il
divieto  di  smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma
2,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila
euro a sessantamila euro.
   7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
    a)  nell'effettuazione  delle operazioni di svaso, sghiaiamento o
sfangamento  delle  dighe,  superi  i  limiti  o non osservi le altre
prescrizioni   contenute   nello   specifico   progetto  di  gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
    b)  effettui  le  medesime operazioni prima dell'approvazione del
progetto di gestione.
   8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
manutenzione  dei  dispositivi per la misurazione delle portate e dei
volumi,   oppure   l'obbligo  di  trasmissione  dei  risultati  delle
misurazioni  di  cui  all'articolo  95,  comma  3,  e'  punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila
euro.  Nei  casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta ad un
quinto.
   9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi  dell'articolo  113,  comma  1,  lettera  b),  e' punito con la
sanzione   amministrativa   pecuniaria  da  millecinquecento  euro  a
quindicimila euro.
 
	        
	      
                              ART. 134
            (sanzioni in materia di aree di salvaguardia)

   1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  relative alle attivita' e
destinazioni  vietate  nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo
94  e'  punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento
euro a seimila euro.
 
	        
	      
                              ART. 135
                    (competenza e giurisdizione)

   1.  In  materia  di  accertamento  degli  illeciti amministrativi,
all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie provvede,
con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della
legge  24  novembre  1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma
nel  cui  territorio  e'  stata  commessa la violazione, ad eccezione
delle  sanzioni  previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali e'
competente  il  comune,  fatte  salve  le attribuzioni affidate dalla
legge ad altre pubbliche autorita'.
   2.  Fatto  salvo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli
illeciti  in  violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento  provvede  il  Comando  carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.);  puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato
e  possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il
Corpo  delle  capitanerie  di  porto, Guardia costiera, provvede alla
sorveglianza  e  all'accertamento  delle violazioni di cui alla parte
terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni
o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.
   3.  Per  i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in
vigore   della   parte   terza   del  presente  decreto,  l'autorita'
giudiziaria,  se  non  deve  pronunziare  decreto  di archiviazione o
sentenza  di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli
enti  indicati  al  comma  1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
   4.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste dalla parte
terza  del  presente  decreto  non  si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
	        
	      
                              ART. 136
         (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

   1.  Le  somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste   dalla  parte  terza  del  presente  decreto  sono  versate
all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unita'
previsionali  di  base  destinate  alle  opere  di  risanamento  e di
riduzione  dell'inquinamento  dei corpi idrici. Le regioni provvedono
alla   ripartizione  delle  somme  riscosse  fra  gli  interventi  di
prevenzione e di risanamento.
 
	        
	      
CAPO II

SANZIONI PENALI


                              ART. 137
                          (sanzioni penali)

   1.  Chiunque  apra  o  comunque  effettui  nuovi scarichi di acque
reflue   industriali,   senza   autorizzazione,  oppure  continui  ad
effettuare  o  mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia
stata  sospesa  o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
   2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi
di   acque  reflue  industriali  contenenti  le  sostanze  pericolose
comprese  nelle  famiglie  e  nei  gruppi  di sostanze indicate nelle
tabelle  5  e  3/A  dell'Allegato  5  alla  parte  terza del presente
decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
   3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui
uno  scarico  di  acque  reflue  industriali  contenenti  le sostanze
pericolose  comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle  tabelle  5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto  senza  osservare  le  prescrizioni dell'autorizzazione, o le
altre  prescrizioni  dell'autorita' competente a norma degli articoli
107,  comma  1,  e  108,  comma 4, e' punito con l'arresto fino a due
anni.
   4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati  degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena
di cui al comma 3.
   5. ((Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell'Allegato    5   alla   parte   terza   del   presente   decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi
i  valori  limite  fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul
suolo,  nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto,  oppure  i  limiti  piu' restrittivi fissati dalle regioni o
dalle   province   autonome   o  dall'Autorita'  competente  a  norma
dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e
con  l'ammenda  da tremila euro a trentamila euro)). Se sono superati
anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella
3/A  del  medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre
anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
   6.  Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore
di   impianti   di   trattamento   delle   acque  reflue  urbane  che
nell'effettuazione  dello  scarico  supera  i  valori-limite previsti
dallo stesso comma.
   7.  Al  gestore  del  servizio  idrico integrato che non ottempera
all'obbligo  di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5,
si  applica  la  pena  dell'arresto  da  tre  mesi  ad  un anno o con
l'ammenda  da  tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti
non  pericolosi  e  con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con  l'ammenda  da  tremila  euro  a  trentamila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
   8.  Il  titolare  di  uno  scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti  da  parte del soggetto incaricato del controllo ai fini
di  cui  all'articolo  101,  commi  3  e  4,  salvo  che il fatto non
costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino
a  due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti
incaricati  del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge
n.  689  del  1981  e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura
penale.
   9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi  dell'articolo  113,  comma 3, e' punito con le sanzioni di cui
all'articolo 137, comma 1.
   10.    Chiunque    non   ottempera   al   provvedimento   adottato
dall'autorita'  competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero
dell'articolo   85,   comma   2,   e'   punito   con   l'ammenda   da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
   11.  Chiunque  non  osservi  i  divieti  di scarico previsti dagli
articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
   12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo   88,   commi   1   e   2,  dirette  ad  assicurare  il
raggiungimento  o  il  ripristino  degli  obiettivi di qualita' delle
acque  designate  ai  sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai
provvedimenti    adottati    dall'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo  87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
   13.  Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni
se  lo  scarico  nelle  acque del mare da parte di navi od aeromobili
contiene  sostanze  o  materiali  per  i  quali e' imposto il divieto
assoluto  di  sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle
convenzioni   internazionali   vigenti   in   materia   e  ratificate
dall'Italia,  salvo  che  siano  in  quantita'  tali  da  essere resi
rapidamente  innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si
verificano  naturalmente  in mare e purche' in presenza di preventiva
autorizzazione da parte dell'autorita' competente.
   14.  Chiunque  effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento,  di  acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di
acque  reflue  provenienti  da  aziende  agricole  e  piccole aziende
agroalimentari  di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle
procedure  ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine
di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo, e'
punito  con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con
l'arresto  fino  ad  un  anno.  La  stessa pena si applica a chiunque
effettui  l'utilizzazione  agronomica  al  di  fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente.
 
	        
	      
                              ART. 138
                (ulteriori provvedimenti sanzionatori
per l'attivita' di molluschicoltura)

   1.  Nei  casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro
della   salute,  il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e del mare)) , nonche' la regione e la provincia autonoma
competente, ai quali e' inviata copia delle notizie di reato, possono
disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del
giudizio  penale,  la  sospensione in via cautelare dell'attivita' di
molluschicoltura;  a  seguito  di sentenza di condanna o di decisione
emessa  ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura penale
divenute  definitive,  possono inoltre disporre, valutata la gravita'
dei fatti, la chiusura degli impianti.
 
	        
	      
                              ART. 139
                      (obblighi del condannato)

   1.  Con  la  sentenza di condanna per i reati previsti nella parte
terza  del  presente  decreto,  o  con  la  decisione emessa ai sensi
dell'articolo  444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato  al
risarcimento  del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino.
 
	        
	      
                              ART. 140
                      (circostanza attenuante)

   1.   Nei   confronti   di   chi,   prima  del  giudizio  penale  o
dell'ordinanza-ingiunzione,  ha  riparato  interamente  il  danno, le
sanzioni  penali  e  amministrative previste nel presente titolo sono
diminuite dalla meta' a due terzi.
 
	        
	      
SEZIONE III

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE


TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE


                              ART. 141
                      (ambito di applicazione)

   1.  Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione e'
la  disciplina  della  gestione  delle risorse idriche e del servizio
idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente
e  della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni  del  servizio idrico integrato e delle relative funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane.
   2.  Il  servizio  idrico  integrato e' costituito dall'insieme dei
servizi  pubblici  +di captazione, adduzione e distribuzione di acqua
ad  usi  civili  di  fognatura e di depurazione delle acque reflue, e
deve  essere  gestito  secondo  principi  di efficienza, efficacia ed
economicita',  nel  rispetto  delle norme nazionali e comunitarie. Le
presenti  disposizioni  si applicano anche agli usi industriali delle
acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.
 
	        
	      
                              ART. 142
                            (competenze)

   1.    Nel   quadro   delle   competenze   definite   dalle   norme
costituzionali,   e  fatte  salve  le  competenze  dell'Autorita'  di
vigilanza   sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti,  il  ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare ))esercita le
funzioni  e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate
dalla presente sezione.
   2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti
nel  quadro  delle  competenze  costituzionalmente  determinate e nel
rispetto  delle  attribuzioni  statali  di  cui  al  comma  1,  ed in
particolare  provvedono  a  disciplinare  il  governo  del rispettivo
territorio.
   3.  Gli  enti  locali,  attraverso  l'Autorita'  d'ambito  di  cui
all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del
servizio  idrico  integrato,  di  scelta  della forma di gestione, di
determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento
della  gestione  e  relativo controllo, secondo le disposizioni della
parte terza del presente decreto.
 
	        
	      
                              ART. 143
                  (proprieta' delle infrastrutture)

   1.  Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le
altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto di
consegna  e/o  misurazione,  fanno  parte  del demanio ai sensi degli
articoli  822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
   2.  Spetta  anche all'Autorita' d'ambito la tutela dei beni di cui
al  comma  1,  ai  sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice
civile.
 
	        
	      
                              ART. 144
                (tutela e uso delle risorse idriche)

   1.  Tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche' non
estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
   2.   Le  acque  costituiscono  una  risorsa  che  va  tutelata  ed
utilizzata  secondo  criteri  di  solidarieta'; qualsiasi loro uso e'
effettuato   salvaguardando   le   aspettative  ed  i  diritti  delle
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
   3.  La  disciplina  degli usi delle acque e' finalizzata alla loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il
rinnovo  delle  risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e
la  flora  acquatiche,  i  processi  geomorfologici  e  gli equilibri
idrologici. br;
   4.  Gli  usi  diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti
nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non
ne pregiudichino la qualita'.
   5.   Le   acque  termali,  minerali  e  per  uso  geotermico  sono
disciplinate  da  norme  specifiche,  nel  rispetto del riparto delle
competenze costituzionalmente determinato.
 
	        
	      
                              ART. 145
                  (equilibrio del bilancio idrico)

   1.   L'Autorita'   di  bacino  competente  definisce  ed  aggiorna
periodicamente  il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio
fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di
riferimento  ed  i  fabbisogni  per  i  diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
   2.   Per   assicurare   l'equilibrio  tra  risorse  e  fabbisogni,
l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le
misure  per  la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli
usi cui sono destinate le risorse.
   3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o
da  trasferimenti,  sia  a  valle che oltre la linea di displuvio, le
derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso
necessario  alla  vita  negli alvei sottesi e tale da non danneggiare
gli equilibri degli ecosistemi interessati.
 
	        
	      
                              ART. 146
                         (risparmio idrico)

   1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente  decreto,  le regioni, sentita l'Autorita' di vigilanza
sulle  risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della
legislazione  statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare
i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
    a)  migliorare  la  manutenzione  delle  reti  di  adduzione e di
distribuzione  di  acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre
le perdite;
    b)  prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti
di  trasporto  e  distribuzione  dell'acqua  sia interni che esterni,
l'obbligo  di  utilizzo  di sistemi anticorrosivi di protezione delle
condotte di materiale metallico;
    c)  realizzare,  in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali  e  produttivi  di  rilevanti  dimensioni,  reti duali di
adduzione  al  fine  dell'utilizzo  di  acque  meno  pregiate per usi
compatibili;
    d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche
di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo;
    e)   adottare   sistemi   di   irrigazione   ad  alta  efficienza
accompagnati  da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove
opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
    f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita'  abitativa  nonche'  contatori  differenziati per le attivita'
produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
    g)  realizzare  nei  nuovi  insediamenti, quando economicamente e
tecnicamente  conveniente  anche  in  relazione  ai  recapiti finali,
sistemi  di  collegamento differenziati per le acque piovane e per le
acque reflue e di prima pioggia;
    h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di
protezione  e  gestione  atte  a  garantire  un  processo di ricarica
quantitativamente e qualitativamente idoneo.
   2.   Gli  strumenti  urbanistici,  compatibilmente  con  l'assetto
urbanistico  e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili,
devono  prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate
utilizzazioni  di  acque anche non potabili. Il rilascio del permesso
di   costruire   e'   subordinato   alla  previsione,  nel  progetto,
dell'installazione  di  contatori  per ogni singola unita' abitativa,
nonche' del collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.
   3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente decreto, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare)),  sentita  l'Autorita'  di vigilanza sulle
risorse  idriche  e  sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque
interne  e  marine  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca  ambientale))  (((ISPRA))),  adotta  un  regolamento  per  la
definizione  dei  criteri  e  dei metodi in base ai quali valutare le
perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio
di  ciascun  anno,  i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse idriche e sui rifiuti ed
all'Autorita'  d'ambito  competente  i  risultati  delle  rilevazioni
eseguite con i predetti metodi.
 
	        
	      
TITOLO II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


                              ART. 147
     (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)

   1.  I  servizi  idrici  sono  organizzati  sulla base degli ambiti
territoriali  ottimali  definiti  dalle  regioni  in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
   2.  Le  regioni  possono  modificare le delimitazioni degli ambiti
territoriali  ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico
integrato,  assicurandone  comunque lo svolgimento secondo criteri di
efficienza,  efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare,
dei seguenti principi:
    a)  unita'  del  bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della
localizzazione  delle  risorse  e  dei  loro vincoli di destinazione,
anche  derivanti  da  consuetudine,  in  favore  dei  centri  abitati
interessati;
    b)  ((unitarieta' della gestione)) e, comunque, superamento della
frammentazione verticale delle gestioni;
    c)  adeguatezza  delle dimensioni gestionali, definita sulla base
di parametri fisici, demografici, tecnici.
   3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative
per   il   controllo  degli  scarichi  degli  insediamenti  civili  e
produttivi  allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita'
degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
 
	        
	      
                              ART. 148
             (autorita' d'ambito territoriale ottimale)

   1.  L'Autorita'  d'ambito  e' una struttura dotata di personalita'
giuridica   costituita   in   ciascun  ambito  territoriale  ottimale
delimitato  dalla  competente  regione,  alla  quale  gli enti locali
partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio
delle  competenze  ad  essi  spettanti  in  materia di gestione delle
risorse  idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture
idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
   2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme
ed  i  modi  della  cooperazione  tra  gli  enti locali ricadenti nel
medesimo  ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le
Autorita'   d'ambito   di   cui   al   comma   1,  cui  e'  demandata
l'organizzazione,  l'affidamento  e  il  controllo della gestione del
servizio idrico integrato.
   3.  I  bilanci  preventivi  e consuntivi dell'Autorita' d'ambito e
loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo,
istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e al ((Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare)) entro
quindici giorni dall'adozione delle relative delibere. (25)
   4.   I   costi   di   funzionamento   della   struttura  operativa
dell'Autorita'  d'ambito,  determinati annualmente, fanno carico agli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle
quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorita' d'ambito.
   5.  Ferma  restando  la  partecipazione obbligatoria all'Autorita'
d'ambito  di  tutti  gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione
alla  gestione unica del servizio idrico integrato e' facoltativa per
i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio
delle   comunita'  montane,  a  condizione  che  gestiscano  l'intero
servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorita' d'ambito
competente. (35)
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 246
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 3,del presente articolo, nella parte in cui
prevede   che  "I  bilanci  preventivi  e  consuntivi  dell'Autorita'
d'ambito  e  loro  variazioni  sono pubblicati mediante affissione ad
apposito albo, istituito presso la sede dell'ente".
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio
2010,  n.  2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n.
42,  ha  disposto  (con l'art. 2, comma 186-bis) che "Decorso un anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse
le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,  e  successive
modificazioni.  Decorso  lo  stesso termine, ogni atto compiuto dalle
Autorita'  d'ambito  territoriale  e' da considerarsi nullo. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
attribuiscono  con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita',
nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',  differenziazione e
adeguatezza.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 148 e 201 del
citato  decreto  legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna
regione  fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati
decorso  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge".
 
	        
	      
                              ART. 149
                          (piano d'ambito)

   1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza  del  presente  decreto,  l'Autorita'  d'ambito  provvede  alla
predisposizione  e/o  aggiornamento  del  piano  d'ambito.  Il  piano
d'ambito e' costituito dai seguenti atti:
    a) ricognizione delle infrastrutture;
    b) programma degli interventi;
    c) modello gestionale ed organizzativo;
    d) piano economico finanziario.
   2.  La  ricognizione,  anche sulla base di informazioni asseverate
dagli   enti  locali  ricadenti  nell'ambito  territoriale  ottimale,
individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al
gestore  del  servizio  idrico  integrato,  precisandone  lo stato di
funzionamento.
   3.   Il   programma   degli   interventi  individua  le  opere  di
manutenzione  straordinaria  e le nuove opere da realizzare, compresi
gli  interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture  gia' esistenti,
necessarie  al  raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,
nonche'  al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il
programma   degli   interventi,   commisurato   all'intera  gestione,
specifica  gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a
tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
   4.   Il   piano  economico  finanziario,  articolato  nello  stato
patrimoniale,  nel  conto  economico  e  nel  rendiconto finanziario,
prevede,  con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di
investimento  al  netto  di  eventuali finanziamenti pubblici a fondo
perduto.  Esso  e' integrato dalla previsione annuale dei proventi da
tariffa,  estesa  a  tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi'
come  redatto,  dovra'  garantire  il  raggiungimento dell'equilibrio
economico  finanziario  e,  in ogni caso, il rispetto dei principi di
efficacia,  efficienza  ed  economicita'  della  gestione,  anche  in
relazione agli investimenti programmati.
   5.  Il  modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura
operativa   mediante   la  quale  il  gestore  assicura  il  servizio
all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
   6.  Il  piano  d'ambito  e'  trasmesso  entro  dieci  giorni dalla
delibera  di  approvazione  alla regione competente, all'Autorita' di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e al ((Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). L'Autorita'
di  vigilanza  sulle  risorse  idriche  e sui rifiuti puo' notificare
all'Autorita'   d'ambito,   entro   novanta   giorni  decorrenti  dal
ricevimento  del  piano,  i propri rilievi od osservazioni, dettando,
ove   necessario,   prescrizioni   concernenti:  il  programma  degli
interventi,   con   particolare   riferimento  all'adeguatezza  degli
investimenti  programmati  in relazione ai livelli minimi di servizio
individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con
particolare  riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria di
garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati.
 
	        
	      
                              ART. 150
     (scelta della forma di gestione e procedure di affidamento)

   1.  L'Autorita'  d'ambito,  nel  rispetto del piano d'ambito e del
principio  di unitarieta' della gestione per ciascun ambito, delibera
la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ((41))
   2.  L'Autorita' d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico
integrato   mediante   gara   disciplinata   dai   principi  e  dalle
disposizioni   comunitarie,   in   conformita'   ai  criteri  di  cui
all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  secondo  modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare nel rispetto
delle competenze regionali in materia.
   3.   La   gestione   puo'  essere  altresi'  affidata  a  societa'
partecipate  esclusivamente  e  direttamente  da  comuni o altri enti
locali  compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano
obiettive  ragioni  tecniche od economiche, secondo la previsione del
comma  5,  lettera  c),  dell'articolo 113 del decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267, o a societa' solo parzialmente partecipate da
tali   enti,   secondo   la  previsione  del  comma  5,  lettera  b),
dell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
purche'  il  socio  privato sia stato scelto, prima dell'affidamento,
con gara da espletarsi con le modalita' di cui al comma 2.
   4.  I  soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio
idrico  integrato  su tutto il territorio degli enti locali ricadenti
nell'ambito    territoriale    ottimale,    salvo   quanto   previsto
dall'articolo 148, comma 5.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
  Il  D.P.R.  7  settembre  2010,  n. 168 ha disposto (con l'art. 12,
comma  1,  lettera  b))  l'abrogazione dell'articolo 150, comma 1 "ad
eccezione  della  parte in cui individua la competenza dell'Autorita'
d'ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione".
 
	        
	      
                              ART. 151
         (rapporti tra autorita' d'ambito e soggetti gestori
                   del servizio idrico integrato)

   1. I rapporti fra Autorita' d'ambito e gestori del servizio idrico
integrato  sono  regolati  da  convenzioni predisposte dall'Autorita'
d'ambito.
   2.  A  tal  fine,  le  regioni  e  le  province  autonome adottano
convenzioni  tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere in
particolare:
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
    b)  la  durata  dell'affidamento, non superiore comunque a trenta
anni;
    c)      l'obbligo      del     raggiungimento     dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
    d)  il  livello  di efficienza e di affidabilita' del servizio da
assicurare  all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli
impianti;
    e)  i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle tariffe
determinate dall'Autorita' d'ambito e del loro aggiornamento annuale,
anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
    f)  l'obbligo  di  adottare la carta di servizio sulla base degli
atti d'indirizzo vigenti;
    g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli
interventi;
    h)  le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio
e  l'obbligo  di  predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine,
come previsto dall'articolo 165;
    i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione
e  l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorita'
d'ambito  ha  facolta'  di  disporre  durante  tutto  il  periodo  di
affidamento;
    l)  l'obbligo  di  dare  tempestiva  comunicazione  all'Autorita'
d'ambito  del  verificarsi  di  eventi  che comportino o che facciano
prevedere   irregolarita'   nell'erogazione   del  servizio,  nonche'
l'obbligo  di  assumere  ogni  iniziativa  per  l'eliminazione  delle
irregolarita',  in  conformita'  con  le  prescrizioni dell'Autorita'
medesima;
    m)  l'obbligo  di  restituzione,  alla scadenza dell'affidamento,
delle  opere,  degli  impianti  e  delle  canalizzazioni del servizio
idrico  integrato  in  condizioni  di efficienza ed in buono stato di
conservazione;
    n)   l'obbligo   di   prestare   idonee  garanzie  finanziarie  e
assicurative;
    o)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
    p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore.
   3.  Sulla  base  della  convenzione di cui al comma 2, l'Autorita'
d'ambito   predispone   uno   schema   di  convenzione  con  relativo
disciplinare,  da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o la
provincia   autonoma   non   abbiano  provveduto  all'adozione  delle
convenzioni  e  dei  disciplinari tipo di cui al comma 2, l'Autorita'
predispone   lo   schema  sulla  base  della  normativa  vigente.  Le
convenzioni  esistenti  devono  essere  integrate in conformita' alle
previsioni di cui al comma 2.
   4.  Nel  Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono
essere  anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le
opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale
e finanziario di esecuzione.
   5.  L'affidamento  del servizio e' subordinato alla prestazione da
parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve
coprire  gli  interventi  da  realizzare  nei  primi  cinque  anni di
gestione  e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli
interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
   6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro
i termini stabiliti dalla convenzione.
   7.  L'affidatario  del  servizio idrico integrato, previo consenso
dell'Autorita' d'ambito, puo' gestire altri servizi pubblici, oltre a
quello  idrico,  ma  con  questo  compatibili,  anche  se  non estesi
all'intero ambito territoriale ottimale.
   8.  Le  societa'  concessionarie  del  servizio  idrico integrato,
nonche'  le  societa'  miste costituite a seguito dell'individuazione
del  socio  privato  mediante  gara  europea affidatarie del servizio
medesimo,  possono  emettere  prestiti obbligazionari sottoscrivibili
esclusivamente  dagli  utenti  con  facolta' di conversione in azioni
semplici  o  di  risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale,
una   quota   non   inferiore  al  dieci  per  cento  e'  offerta  in
sottoscrizione agli utenti del servizio.
 
	        
	      
                              ART. 152
                 (poteri di controllo e sostitutivi)

   1.  L'Autorita'  d'ambito  ha  facolta' di accesso e verifica alle
infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
   2.  Nell'ipotesi  di  inadempienze  del  gestore agli obblighi che
derivano  dalla  legge  o  dalla  convenzione, e che compromettano la
risorsa  o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei
livelli   minimi   di   servizio,   l'Autorita'  d'ambito  interviene
tempestivamente  per  garantire  l'adempimento  da parte del gestore,
esercitando  tutti  i  poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di
legge  e  dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e
ferme  restando  le  conseguenti  penalita'  a suo carico, nonche' il
potere  di  risoluzione  e  di  revoca,  l'Autorita' d'ambito, previa
diffida,  puo' sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi
le  opere,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni in materia di
appalti pubblici.
   3. Qualora l'Autorita' d'ambito non intervenga, o comunque ritardi
il   proprio   intervento,  la  regione,  previa  diffida  e  sentita
l'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti,
esercita  i  necessari  poteri  sostitutivi,  mediante  nomina  di un
commissario   "ad   acta".  Qualora  la  regione  non  adempia  entro
quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati,
previa  diffida  ad  adempiere  nel  termine  di  venti  giorni,  dal
((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
mediante nomina di un commissario "ad acta".
   4. L'Autorita' d'ambito con cadenza annuale comunica al ((Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  ed
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse  idriche e sui rifiuti i
risultati dei controlli della gestione.
 
	        
	      
                              ART. 153
   (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

   1.  Le  infrastrutture  idriche di proprieta' degli enti locali ai
sensi  dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita,
per  tutta  la  durata della gestione, al gestore del servizio idrico
integrato,  il  quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti
dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
   2.  Le  immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative al
servizio   idrico   integrato,   ivi   compresi  gli  oneri  connessi
all'ammortamento  dei  mutui  oppure  i  mutui stessi, al netto degli
eventuali  contributi  a fondo perduto in conto capitale e/o in conto
interessi,  sono  trasferite  al  soggetto  gestore, che subentra nei
relativi  obblighi.  Di  tale  trasferimento  si  tiene  conto  nella
determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli
oneri per la finanza pubblica.
 
	        
	      
                              ART. 154
               (tariffa del servizio idrico integrato)

   1.  La  tariffa  costituisce  il corrispettivo del servizio idrico
integrato  ed  e'  determinata  tenendo  conto  della  qualita' della
risorsa   idrica   e  del  servizio  fornito,  delle  opere  e  degli
adeguamenti  necessari,  dell'entita'  dei  costi  di  gestione delle
opere,  dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e
dei  costi  di  gestione  delle  aree di salvaguardia, nonche' di una
quota  parte  dei  costi di funzionamento dell'Autorita' d'ambito, in
modo   che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di
investimento  e  di  esercizio  secondo il principio del recupero dei
costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della
tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)), su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche
e  sui  rifiuti,  tenuto conto della necessita' di recuperare i costi
ambientali  anche  secondo il principio "chi inquina paga", definisce
con  decreto  le  componenti  di  costo  per  la determinazione della
tariffa  relativa  ai  servizi  idrici  per i vari settori di impiego
dell'acqua.
   3.  Al  fine  di  assicurare un'omogenea disciplina sul territorio
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto   con   il  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare)),  sono stabiliti i criteri generali per la
determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per
l'utenza  di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei
costi  della  risorsa  e  prevedendo  altresi'  riduzioni  del canone
nell'ipotesi  in  cui  il  concessionario  attui un riuso delle acque
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di
una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con
le   medesime   caratteristiche   qualitative  di  quelle  prelevate.
L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
   4.  L'Autorita'  d'ambito, al fine della predisposizione del Piano
finanziario  di  cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina
la  tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel
decreto  di  cui al comma 2, comunicandola all'Autorita' di vigilanza
sulle  risorse idriche e sui rifiuti ed al ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)).
   5.  La  tariffa  e'  applicata  dai soggetti gestori, nel rispetto
della Convenzione e del relativo disciplinare.
   6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante
compensazioni  per  altri  tipi  di  consumi, agevolazioni per quelli
domestici essenziali, nonche' per i consumi di determinate categorie,
secondo  prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di
equa  redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa
per  le  residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali,
nonche' per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
   7.  L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto
degli  investimenti  pro  capite  per residente effettuati dai comuni
medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio
idrico integrato.
 
	        
	      
                              ART. 155
          (tariffa del servizio di fognatura e depurazione)

   1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e
di  depurazione  sono  dovute  dagli  utenti  anche  nel  caso in cui
manchino  impianti  di  depurazione  o  questi  siano temporaneamente
inattivi.  Il  gestore  e'  tenuto  a  versare  i  relativi proventi,
risultanti   dalla   formulazione   tariffaria   definita   ai  sensi
dell'articolo  154,  a  un  fondo  vincolato  intestato all'Autorita'
d'ambito,  che  lo  mette a disposizione del gestore per l'attuazione
degli  interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di
depurazione  previsti dal piano d'ambito. La tariffa non e' dovuta se
l'utente  e'  dotato  di  sistemi  di  collettamento e di depurazione
propri,   sempre   che   tali   sistemi  abbiano  ricevuto  specifica
approvazione da parte dell'Autorita' d'ambito.((15))
   2.  In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici
locali  al  gestore  del  servizio  idrico  integrato,  i comuni gia'
provvisti  di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino
in  condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone
di  depurazione  e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli
impianti medesimi.
   3.  Gli  utenti  tenuti  al  versamento  della tariffa riferita al
servizio  di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal
pagamento  di  qualsivoglia  altra  tariffa  eventualmente  dovuta al
medesimo titolo ad altri enti pubblici.
   4.  Al  fine della determinazione della quota tariffaria di cui al
presente  articolo,  il volume dell'acqua scaricata e' determinato in
misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
   5.  Per  le  utenze  industriali  la  quota  tariffaria  di cui al
presente  articolo  e'  determinata sulla base della qualita' e della
quantita'  delle  acque  reflue  scaricate e sulla base del principio
"chi inquina paga". E' fatta salva la possibilita' di determinare una
quota  tariffaria  ridotta  per le utenze che provvedono direttamente
alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i
relativi   sistemi   di   depurazione   abbiano   ricevuto  specifica
approvazione da parte dell'Autorita' d'ambito.
   6.  Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia'
usata  nel  ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e'
ridotta  in  funzione  dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua
reflua  o  gia'  usata.  La  riduzione  si  determina applicando alla
tariffa  un  correttivo,  che  tiene  conto  della quantita' di acqua
riutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate.
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AGGIORNAMENTO (15)
  La  Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335 (in
G.U.  1a  s.s.  15/10/2008,  n.  43)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 155, comma 1, primo periodo, nella parte in
cui  prevede  che  la  quota  di  tariffa  riferita  al  servizio  di
depurazione  e'  dovuta  dagli  utenti anche nel caso in cui manchino
impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
 
	        
	      
                              ART. 156
                     (riscossione della tariffa)

   1.  La  tariffa  e'  riscossa  dal  gestore  del  servizio  idrico
integrato.  Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per
effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa
e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede
al  successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta
giorni dalla riscossione.
   2.   Con  apposita  convenzione,  sottoposta  al  controllo  della
regione,  sono  definiti  i  rapporti  tra  i  diversi gestori per il
riparto delle spese di riscossione.
   ((3.   La   riscossione   volontaria  della  tariffa  puo'  essere
effettuata   con  le  modalita'  di  cui  al  capo  III  del  decreto
legislativo  9  luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia
delle  entrate.  La  riscossione,  sia volontaria sia coattiva, della
tariffa  puo'  altresi' essere affidata ai soggetti iscritti all'albo
previsto  dall'articolo  53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.))
 
	        
	      
                              ART. 157
             (opere di adeguamento del servizio idrico)

   1.   Gli  enti  locali  hanno  facolta'  di  realizzare  le  opere
necessarie  per  provvedere  all'adeguamento  del  servizio idrico in
relazione  ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in
zone  gia'  urbanizzate, previo parere di compatibilita' con il piano
d'ambito  reso dall'Autorita' d'ambito e a seguito di convenzione con
il  soggetto  gestore  del  servizio medesimo, al quale le opere, una
volta realizzate, sono affidate in concessione.
 
	        
	      
                              ART. 158
         (opere e interventi per il trasferimento di acqua)

   1.  Ai  fini  di  pianificare  l'utilizzo  delle  risorse idriche,
laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua  tra  regioni  diverse  e  cio'  travalichi  i  comprensori  di
riferimento  dei  distretti  idrografici,  le  Autorita'  di  bacino,
sentite  le  regioni interessate, promuovono accordi di programma tra
le   regioni   medesime,   ai  sensi  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le
finalita' di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il
((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e
il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, ciascuno per la
parte  di  propria  competenza,  assumono  di  concerto  le opportune
iniziative  anche  su  richiesta  di una Autorita' di bacino o di una
regione  interessata  od  anche  in presenza di istanza presentata da
altri  soggetti  pubblici o da soggetti privati interessati, fissando
un termine per definire gli accordi.
   2.  In  caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo
delle  risorse  idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso,
provvede  in  via  sostitutiva,  previa diffida ad adempiere entro un
congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del  ((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del
mare)).
   3.  Le  opere  e gli impianti necessari per le finalita' di cui al
presente  articolo  sono  dichiarati  di interesse nazionale. La loro
realizzazione  e  gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere
poste  anche  a  totale  carico  dello Stato mediante quantificazione
dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta  dei  Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ciascuno  per  la parte di
rispettiva competenza. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare))  esperisce le procedure per la concessione
d'uso  delle  acque  ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa
convenzione  tipo;  al  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
compete   la   determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per
l'esecuzione  e  la  gestione degli interventi, nonche' l'affidamento
per la realizzazione e la gestione degli impianti.
 
	        
	      
TITOLO III

VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE


                              Art. 159
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni."
 
	        
	      
                              Art. 160
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2006, N. 284)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che "il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano
le relative funzioni".
 
	        
	      
                              Art. 161
      Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

  1.  Il  Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di
cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma
5,  e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi
di  cui  all'articolo  141, comma 2 del presente decreto legislativo,
con  particolare  riferimento  alla  regolare  determinazione  ed  al
regolare    adeguamento    delle   tariffe,   nonche'   alla   tutela
dell'interesse degli utenti.
  2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decreto
del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
che  durano  in  carica  tre  anni,  due  dei  quali  designati dalla
Conferenza  dei  presidenti delle regioni e delle province autonome e
tre,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente  individuato con il
medesimo  decreto,  scelti  tra  persone  di  elevata  qualificazione
giuridico-amministrativa  o tecnico-scientifica, nel settore pubblico
e  privato,  nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il
presidente   e'   scelto   nell'ambito   degli  esperti  con  elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  disposizione,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,
in  modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di
cui  al  presente  comma.  Fino  alla  data  di entrata in vigore del
decreto   di  nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento  delle
attivita'  e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
  3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI  CON L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. I componenti non possono
essere  dipendenti  di  soggetti  di  diritto  privato  operanti  nel
settore,   ne'  possono  avere  interessi  diretti  e  indiretti  nei
medesimi;  qualora  siano  dipendenti  pubblici,  essi sono collocati
fuori   ruolo  o,  se  professori  universitari,  sono  collocati  in
aspettativa   per  l'intera  durata  del  mandato.  Con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
  4.  Il  Comitato, nell'ambito delle attivita' previste all'articolo
6,  comma  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, in particolare:
    a)   predispone   con   delibera  il  metodo  tariffario  per  la
determinazione  della  tariffa di cui all'articolo 154 e le modalita'
di  revisione  periodica,  e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare, che lo adotta con proprio
decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    b)  verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo
osservazioni,  rilievi  e  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici  ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli  atti  che  regolano  il  rapporto  tra le Autorita' d'ambito e i
gestori  in  particolare  quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli
esigenze degli utenti;
    c)  predispone  con  delibera  una o piu' convenzioni tipo di cui
all'articolo  151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la
tutela  del  territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    d)  emana  direttive  per la trasparenza della contabilita' delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;
    e)  definisce  i  livelli  minimi  di  qualita'  dei  servizi  da
prestare,  sentite  le  regioni,  i  gestori  e  le  associazioni dei
consumatori;
    f)  controlla  le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo
informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico,
anche   al   fine  di  individuare  situazioni  di  criticita'  e  di
irregolarita' funzionali dei servizi idrici;
    g)  tutela  e  garantisce  i  diritti degli utenti emanando linee
guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parita'
di   trattamento   degli   utenti,  garantire  la  continuita'  della
prestazione  dei  servizi  e  verificare periodicamente la qualita' e
l'efficacia delle prestazioni;
    h)  predispone  periodicamente  rapporti  relativi  allo stato di
organizzazione  dei  servizi al fine di consentire il confronto delle
prestazioni dei gestori;
    i)  esprime  pareri  in  ordine a problemi specifici attinenti la
qualita'  dei  servizi  e la tutela dei consumatori, su richiesta del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
delle  regioni,  degli  enti  locali, delle Autorita' d'ambito, delle
associazioni  dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico
integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma
il Comitato promuove studi e ricerche di settore;
    l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato
dei servizi idrici e sull'attivita' svolta.
  5.  Per  l'espletamento  dei propri compiti e per lo svolgimento di
funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261,  articolo  3,  comma  1,  lettera  o).  Esso  puo' richiedere di
avvalersi,   altresi',   dell'attivita'   ispettiva   e  di  verifica
dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
  6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI  CON  L.  24  GIUGNO 2009, N. 77. La Commissione svolge
funzioni  di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici
e conoscitivi, in particolare, in materia di:
    a)  censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi
dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
    b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio
dei servizi idrici;
    c)  modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo
e di programmazione dei servizi e degli impianti;
    d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
    e) tariffe applicate;
    f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo
sviluppo dei servizi.
  6-bis.  Le  attivita'  della  Segreteria  tecnica . . . sono svolte
nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie gia'
operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.
  7.  I  soggetti  gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31
dicembre  di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province
autonome  di  Trento  e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al
comma   6.   L'Osservatorio   ha,  altresi',  facolta'  di  acquisire
direttamente  le  notizie  relative  ai  servizi idrici ai fini della
proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
del  Comitato,  dell'azione  avverso  gli  atti  posti  in  essere in
violazione  del  presente decreto legislativo, nonche' dell'azione di
responsabilita'  nei confronti degli amministratori e di risarcimento
dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
  8.  L'Osservatorio  assicura l'accesso generalizzato, anche per via
informatica,  ai  dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la
tutela degli interessi degli utenti.((30))
----------------
AGGIORNAMENTO (30)
  Il  D.P.R.  3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma
4)  che  "Gli  organismi  di  cui all'articolo 7 del decreto-legge 23
maggio  2008,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14
uglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  e  all'articolo  161  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152,  come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile
2009,  n.  39,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei
rispettivi  decreti  di  nomina  dei  nuovi  componenti  adottati  in
attuazione delle norme di cui al presente periodo."
 
	        
	      
                              ART. 162
       (partecipazione, garanzia e informazione degli utenti)

   1.   Il   gestore   del   servizio   idrico   integrato   assicura
l'informazione  agli  utenti,  promuove  iniziative per la diffusione
della  cultura  dell'acqua  e garantisce l'accesso dei cittadini alle
informazioni  inerenti  ai  servizi  gestiti nell'ambito territoriale
ottimale   di  propria  competenza,  alle  tecnologie  impiegate,  al
funzionamento  degli  impianti, alla quantita' e qualita' delle acque
fornite e trattate.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),   le  regioni  e  le  province  autonome,  nell'ambito  delle
rispettive   competenze,   assicurano  la  pubblicita'  dei  progetti
concernenti  opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e
piccole  derivazioni,  opere  di  sbarramento  o  di  canalizzazione,
nonche'  la  perforazione  di  pozzi.  A tal fine, le amministrazioni
competenti  curano  la  pubblicazione  delle  domande di concessione,
contestualmente  all'avvio  del  procedimento,  oltre che nelle forme
previste  dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle  acque  e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11  dicembre  1933,  n.  1775,  su  almeno un quotidiano a diffusione
nazionale  e  su  un  quotidiano  a  diffusione  locale per le grandi
derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine.
   3.  Chiunque  puo' prendere visione presso i competenti uffici del
((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
delle  regioni  e delle province autonome di tutti i documenti, atti,
studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma
2  del  presente  articolo,  ai  sensi  delle vigenti disposizioni in
materia di pubblicita' degli atti delle amministrazioni pubbliche.
 
	        
	      
                              ART. 163
                (gestione delle aree di salvaguardia)

   1.  Per  assicurare  la  tutela  delle  aree di salvaguardia delle
risorse  idriche  destinate al consumo umano, il gestore del servizio
idrico integrato puo' stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,
gli enti locali, le associazioni e le universita' agrarie titolari di
demani  collettivi,  per  la  gestione  diretta dei demani pubblici o
collettivi  ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto
della  protezione  della  natura  e  tenuto  conto dei diritti di uso
civico esercitati.
   2.  La  quota  di  tariffa riferita ai costi per la gestione delle
aree  di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito
territoriale  ottimale  all'altro, e' versata alla comunita' montana,
ove  costituita,  o  agli  enti locali nel cui territorio ricadono le
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela
e del recupero delle risorse ambientali.
 
	        
	      
                              ART. 164
            (disciplina delle acque nelle aree protette)

   1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali,
l'ente  gestore  dell'area  protetta,  sentita l'Autorita' di bacino,
definisce  le  acque  sorgive,  fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
   2.  Il  riconoscimento  e la concessione preferenziale delle acque
superficiali  o  sorgentizie  che  hanno  assunto natura pubblica per
effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' le
concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore
dell'area  naturale  protetta.  Gli  enti  gestori  di  aree protette
verificano  le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno
delle aree medesime e richiedono all'autorita' competente la modifica
delle  quantita'  di  rilascio  qualora riconoscano alterazioni degli
equilibri  biologici  dei  corsi d'acqua oggetto di captazione, senza
che  cio' possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte
della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
 
	        
	      
                              ART. 165
                             (controlli)

   1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita' e per il
controllo  degli  scarichi  nei  corpi  ricettori, ciascun gestore di
servizio  idrico  si  dota  di  un  adeguato  servizio  di  controllo
territoriale  e  di  un  laboratorio  di  analisi  per i controlli di
qualita'  delle  acque  alla  presa,  nelle  reti  di  adduzione e di
distribuzione,  nei  potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula
apposita  convenzione  con  altri soggetti gestori di servizi idrici.
Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo
sulla  qualita'  delle  acque  e  sugli  scarichi  nei  corpi  idrici
stabilite  dalla  normativa  vigente e quelle degli organismi tecnici
preposti a tali funzioni.
   2.  Coloro  che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da
fonti  diverse  dal  pubblico  acquedotto  sono  tenuti  a denunciare
annualmente  al  soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo
prelevato nei termini e secondo le modalita' previste dalla normativa
per la tutela delle acque dall'inquinamento.
   3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 2
febbraio  2001,  n.  31,  si applicano al responsabile della gestione
dell'acquedotto  soltanto  nel  caso  in  cui,  dopo la comunicazione
dell'esito  delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le
misure  idonee  ad  adeguare  la qualita' dell'acqua o a prevenire il
consumo o l'erogazione di acqua non idonea.
 
	        
	      
TITOLO IV

USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE


                              ART. 166
               (usi delle acque irrigue e di bonifica)

   1.  I  consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro
competenze,  hanno  facolta'  di  realizzare  e  gestire  le  reti  a
prevalente   scopo  irriguo,  gli  impianti  per  l'utilizzazione  in
agricoltura  di  acque  reflue,  gli  acquedotti  rurali  e gli altri
impianti  funzionali  ai  sistemi  irrigui  e  di  bonifica e, previa
domanda  alle competenti autorita' corredata dal progetto delle opere
da  realizzare,  hanno  facolta'  di  utilizzare le acque fluenti nei
canali  e  nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione
delle  acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi
compresi     la     produzione    di    energia    idroelettrica    e
l'approvvigionamento  di  imprese  produttive.  L'Autorita' di bacino
esprime  entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso
tale  termine,  la  domanda  si  intende  accettata.  Per  tali usi i
consorzi  sono  obbligati  al  pagamento  dei  relativi canoni per le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi
le  disposizioni  di cui al secondo comma dell'articolo 36 del te sto
unico  delle  disposizioni  di  legge  sulle  acque  e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
   2.  I  rapporti  tra  i  consorzi  di bonifica ed irrigazione ed i
soggetti  che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle
disposizioni  di  cui  al  capo  I  del titolo VI del regio decreto 8
maggio 1904, n. 368.
   3.  Fermo  restando  il  rispetto  della disciplina sulla qualita'
delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente
decreto,   chiunque,   non  associato  ai  consorzi  di  bonifica  ed
irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito
di  scarichi,  anche  se  depurati  e  compatibili con l'uso irriguo,
provenienti  da  insediamenti  di  qualsiasi natura, deve contribuire
alle  spese  sostenute  dal  consorzio tenendo conto della portata di
acqua scaricata.
   4.  Il  contributo  di cui al comma 3 e' determinato dal consorzio
interessato  e  comunicato  al soggetto utilizzatore, unitamente alle
modalita' di versamento.
 
	        
	      
                              ART. 167
                     (usi agricoli delle acque)

   1.  Nei  periodi  di  siccita' e comunque nei casi di scarsita' di
risorse  idriche,  durante  i quali si procede alla regolazione delle
derivazioni  in  atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano,
la   priorita'   dell'uso   agricolo   ivi  compresa  l'attivita'  di
acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
   2.  Nell'ipotesi  in  cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si
proceda   alla   regolazione   delle  derivazioni,  l'amministrazione
competente,   sentiti   i  soggetti  titolari  delle  concessioni  di
derivazione, assume i relativi provvedimenti.
   3.  La  raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.
   4.  La  raccolta  di  cui  al  comma  3  non  richiede  licenza  o
concessione  di  derivazione  di acque; la realizzazione dei relativi
manufatti  e'  regolata  dalle  leggi  in  materia  di  edilizia,  di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
   5.  L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici,
come  definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici,
approvato  con  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  resta
disciplinata  dalla  medesima  disposizione,  purche' non comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente
decreto.
 
	        
	      
                              ART. 168
     (utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)

   1.  Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente
decreto e del piano energetico nazionale, nonche' degli indirizzi per
gli  usi plurimi delle risorse idriche, il ((Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare)), di concerto con il Ministro
delle  attivita'  produttive, sentite le Autorita' di bacino, nonche'
le  regioni  e le province autonome, disciplina, senza che cio' possa
dare  luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione,  fatta  salva la corrispondente riduzione del canone
di concessione:
    a)la  produzione  al  fine  della  cessione  di  acqua  dissalata
conseguita   nei   cicli  di  produzione  delle  centrali  elettriche
costiere;
    b)l'utilizzazione  dell'acqua  invasata a scopi idroelettrici per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
    c)la  difesa  e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e
della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
 
	        
	      
                              ART. 169
                      (piani, studi e ricerche)

   1.   I   piani,   gli   studi   e  le  ricerche  realizzati  dalle
Amministrazioni  dello  Stato  e  da  enti pubblici aventi competenza
nelle  materie  disciplinate  dalla  parte terza del presente decreto
sono comunicati alle Autorita' di bacino competenti per territorio ai
fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.
 
	        
	      
SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


                              Art. 170
                          Norme transitorie

  1.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle
procedure  di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla
data  di  entrata in vigore della parte seconda del presente decreto,
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei
piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
  2.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 12
ottobre  2000,  n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, i riferimenti in esso contenuti all'articolo 1
del   decreto-legge   11   giugno   1998,  n.  180,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1998, n. 267, devono intendersi
riferiti  all'articolo  66  del  presente decreto; i riferimenti alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione
prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.
  2-bis.  Nelle  more della costituzione dei distretti idrografici di
cui  al  Titolo  II  della  Parte  terza del presente decreto e della
eventuale   revisione   della  relativa  disciplina  legislativa,  le
Autorita'  di  bacino  di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono
prorogate,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico della finanza
pubblica,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  di  cui  al  comma  2,
dell'articolo 63 del presente decreto. (2)(20)
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  della  parte  terza  del  presente
decreto:
    a)  fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi
4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
    b)  fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma
1,  continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n.
185;
    c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104, comma
4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
    d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112, comma
2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio 2005;
    e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114, comma
4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
    f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma
2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002
e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
    g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
    h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146, comma
3,  continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n.
99;
    i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150, comma
2,  all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico
integrato  nonche'  all'affidamento  a  societa'  miste continuano ad
applicarsi  il  decreto  ministeriale  22  novembre  2001, nonche' le
circolari  del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare)) del 6 dicembre 2004;
    l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma
2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
  4.  La  parte  terza  del  presente  decreto  contiene  le norme di
recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
    a)  direttiva  75/440/CEE  relativa  alla  qualita'  delle  acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
    b)  direttiva  76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
    c)  direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita
dei pesci;
    d)  direttiva  79/869/CEE  relativa  ai  metodi  di  misura, alla
frequenza  dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
    e)  direttiva  79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle
acque destinate alla molluschicoltura;
    f)  direttiva  80/68/CEE  relativa  alla  protezione  delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
    g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita'  per  gli  scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;
    h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di
qualita' per gli scarichi di cadmio;
    i)  direttiva  84/ 156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi
di  qualita'  per  gli  scarichi  di  mercurio provenienti da settori
diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
    l)  direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di
qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano;
    m)  direttiva  88/347/CEE relativa alla modifica dell'Allegato 11
della   direttiva  86/280/CEE  concernente  i  valori  limite  e  gli
obiettivi  di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose
che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE;
    n)  direttiva  90/415/CEE  relativa alla modifica della direttiva
86/280/CEE  concernente  i  valori limite e gli obiettivi di qualita'
per   gli   scarichi  di  talune  sostanze  pericolose  che  figurano
nell'elenco 1 della direttiva 76/464/CEE;
    o)  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento delle acque
reflue urbane;
    p)  direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
    q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE
per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;
    r)  direttiva  2000/60/CE,  che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
  5.  Le  regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i
tempi  di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate
ai  sensi  dell'articolo  101,  comma 2, contenute nella legislazione
regionale  attuativa  della  parte  terza  del presente decreto e nei
piani di tutela di cui all'articolo 121.
  6.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 36 della legge 24
aprile  1998,  n.  128, e dai decreti legislativi di attuazione della
direttiva 96/92/CE.
  7.   Fino   all'emanazione   della   disciplina  regionale  di  cui
all'articolo  112,  le  attivita'  di  utilizzazione  agronomica sono
effettuate  secondo  le  disposizioni  regionali vigenti alla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
  8.  Dall'attuazione  della  parte  terza  del  presente decreto non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri o minori entrate a carico
della finanza pubblica.
  9.  Una  quota  non inferiore al dieci per cento e non superiore al
quindici  per  cento  degli  stanziamenti  previsti  da  disposizioni
statali  di finanziamento e' riservata alle attivita' di monitoraggio
e  studio  destinati  all'attuazione  della  parte terza del presente
decreto.
  10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
  11.   Fino   all'emanazione  di  corrispondenti  atti  adottati  in
attuazione  della parte terza del presente decreto, restano validi ed
efficaci  i  provvedimenti  e  gli  atti  emanati in attuazione delle
disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.
  12.  All'onere  derivante  dalla  costituzione  e dal funzionamento
della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si
provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di cui all'articolo 22,
comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
  13. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
  14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni
di  cui  all'articolo  112, comma 2, decorre dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs.  8 novembre 2006, n. 284 ha disposto che "fino alla data
di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo correttivo di cui al
comma 2-bis del presente articolo, sono fatti salvi gli atti posti in
essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il D.L. 30 dicembre 2008, n.208, convertito con modificazioni dalla
L.  27  febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Fino  alla  data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di  cui  all'articolo 170, comma 2-bis, del
decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma
1,  sono  fatti  salvi  gli  atti  posti in essere dalle Autorita' di
bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006".
 
	        
	      
                              ART. 171
              (canoni per le utenze di acqua pubblica)

   1.  Nelle  more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio
idrico,  per  le  grandi  derivazioni  in  corso  di sanatoria di cui
all'articolo  96,  comma 6, ricadenti nel territorio di tale regione,
si  applicano  retroattivamente,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2002, i
seguenti canoni annui:
    a)  per  ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00
euro,  ridotte  alla  meta' se le colature ed i residui di acqua sono
restituiti anche in falda;
    b)  per  ogni  ettaro  del  comprensorio  irriguo  assentito, con
derivazione  non  suscettibile  di essere fatta a bocca tassata, 0,40
euro;
    c)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito per il consumo umano,
1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;
    d)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  ad  uso industriale,
12.600,00  euro,  minimo  1.750,00  euro.  Il  canone  e' ridotto del
cinquanta  per  cento se il concessionario attua un riuso delle acque
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di
una  parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico
con  le  medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le
disposizioni  di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27
aprile  1990,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 1651, non si applicano per l'uso industriale;
    e)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  per la piscicoltura,
l'irrigazione  di  attrezzature  sportive e di aree destinate a verde
pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
    f)  per  ogni  kilowatt  di  potenza  nominale  assentita, per le
concessioni  di  derivazione  ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo
100,00 euro;
    g)  per  ogni  modulo  di  acqua  assentita  ad  uso  igienico ed
assimilati,  concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e
servizi   antincendio,  ivi  compreso  quello  relativo  ad  impianti
sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi
solo  tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
comunque  per  tutti  gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f),
900,00 euro.
   2.  Gli  importi  dei  canoni di cui al comma 1 non possono essere
inferiori  a  250,00  euro  per  derivazioni per il consumo umano e a
1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.
 
	        
	      
                              ART. 172
                        (gestioni esistenti)

   1.  Le Autorita' d'ambito che alla data di entrata in vigore della
parte  terza  del  presente  decreto  abbiano  gia'  provveduto  alla
redazione  del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di gestione
ed  avviato  la  procedura  di affidamento, sono tenute, nei sei mesi
decorrenti da tale data, a deliberare i predetti provvedimenti.
   2.  In  relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis
dell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'Autorita'  d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della
parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni antecedenti
tale scadenza.
   3.  Qualora  l'Autorita' d'ambito non provveda agli adempimenti di
cui  ai  commi  1  e  2  nei termini ivi stabiliti, la regione, entro
trenta   giorni,   esercita,   dandone  comunicazione  al  ((Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare))  e
all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse idriche e sui rifiuti, i
poteri  sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese
sono  a  carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta giorni
le  procedure  di  affidamento,  determinando le scadenze dei singoli
adempimenti  procedimentali.  Qualora  il  commissario  regionale non
provveda  nei  termini  cosi'  stabiliti,  spettano al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del ((Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare)) , i poteri sostitutivi
preordinati al completamento della procedura di affidamento.
   4.  Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorita' d'ambito
ai  sensi  dell'articolo  148  entro  sessanta  giorni  dalla data di
entrata  in vigore della parte terza del presente decreto, la regione
esercita,  previa  diffida  all'ente  locale  ad  adempiere  entro il
termine  di  trenta  giorni  e dandone comunicazione all'Autorita' di
vigilanza  sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi,
nominando  un  commissario  "ad  acta",  le  cui  spese sono a carico
dell'ente inadempiente.
   5.  Alla  scadenza,  ovvero  alla  anticipata  risoluzione,  delle
gestioni  in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti delle
imprese  gia'  concessionarie  sono  trasferiti direttamente all'ente
locale  concedente  nei  limiti e secondo le modalita' previsti dalla
convenzione.
   6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai
consorzi  per  le  aree  ed  i  nuclei di sviluppo industriale di cui
all'articolo  50  del  testo  unico  delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo  1978,  n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto
dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in
concessione   d'uso   al   gestore   del  servizio  idrico  integrato
dell'Ambito  territoriale  ottimale nel quale ricadono in tutto o per
la  maggior  parte i territori serviti, secondo un piano adottato con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
sentite le regioni, le province e gli enti interessati.
 
	        
	      
                              ART. 173
                             (personale)

   1.  Fatta  salva  la  legislazione  regionale  adottata  ai  sensi
dell'articolo  12,  comma  3,  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, il
personale  che,  alla  data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi
prima  dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni
comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese
private,  anche  cooperative,  che  operano  nel  settore dei servizi
idrici  sara' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di
lavoro,  al  passaggio  diretto  ed  immediato  al  nuovo gestore del
servizio  idrico  integrato,  con  la  salvaguardia  delle condizioni
contrattuali,   collettive  e  individuali,  in  atto.  Nel  caso  di
passaggio   di   dipendenti   di   enti  pubblici  e  di  ex  aziende
municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative,
al  gestore  del  servizio  idrico  integrato,  si  applica, ai sensi
dell'articolo  31  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
disciplina  del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo
2112 del codice civile.
 
	        
	      
                              ART. 174
            (disposizioni di attuazione e di esecuzione)

   1. Sino all'adozione da parte del ((Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del mare))di nuove disposizioni attuative
della  sezione  terza  della  parte  terza  del  presente decreto, si
applica  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
   2. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)),  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti  e  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno
specifico  programma  per  il raggiungimento, senza ulteriori oneri a
carico del Ministero, dei livelli di depurazione, cosi' come definiti
dalla  direttiva  91/271/CEE,  attivando  i poteri sostitutivi di cui
all'articolo  152  negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano
agglomerati  a  carico  dei quali pendono procedure di infrazione per
violazione della citata direttiva.
 
	        
	      
                              ART. 175
                       (abrogazione di norme)

   1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza
del  presente  decreto  sono  o restano abrogate le norme contrarie o
incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
    a)  l'articolo  42,  comma  terzo,  del regio decreto 11 dicembre
1933,   n.   1775,   come  modificato  dall'articolo  8  del  decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
    b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
    c)  la  legge  8  ottobre  1976,  n.  690,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
    d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
    e)   la   legge   5  marzo  1982,  n.  62,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
    f)  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.
515;
    g)  la  legge  25  luglio  1984,  n.  381,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
    h)  gli  articoli  5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di
conversione,  con  modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985,
n. 667;
    i)  gli  articoli  4,  5,  6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
    l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
    m)  gli  articoli  4  e  5  della  legge 5 aprile 1990, n. 71, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.
16;
    n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
    p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
    q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
    r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
    s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
    t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.
408;
    u)  la  legge  5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo
22, comma 6;
    v)  l'articolo  9-bis  della  legge  20 dicembre 1996, n. 642, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552;
    z)  la  legge  17  maggio  1995,  n.  172,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
    aa)  l'articolo  1  del  decreto-legge  11  giugno  1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
    bb)  il  decreto  legislativo  11 maggio 1999, n. 152, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
    cc)  l'articolo  1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.
 
	        
	      
                              ART. 176
                           (norma finale)

   1.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decreto
che  concernono  materie  di  legislazione  concorrente costituiscono
principi  fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117, comma 3, della
Costituzione.
   2.  Le  disposizioni  di cui alla parte terza del presente decreto
sono  applicabili  nelle  regioni a statuto speciale e nelle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
   3.  Per  le  acque  appartenenti  al demanio idrico delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  restano  ferme le competenze in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere
idrauliche    previste   dallo   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
 
	        
	      

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