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Codice dell'ambiente: parte seconda - procedure valutazione ambientale

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)


PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS),
PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
E PER L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)


TITOLO I

NORME GENERALI


                               ART. 4
                              Finalita'

  1.  Le  norme  del  presente  decreto  costituiscono recepimento ed
attuazione:
    a)  della  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente  la valutazione degli
impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
    b)  della  direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
concernente  la  valutazione  di  impatto  ambientale  di determinati
progetti  pubblici  e  privati,  come  modificata ed integrata con la
direttiva  97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva
2003/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 maggio
2003.
  ((c)  della  direttiva  2008/1/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio  del  15  gennaio  2008,  concernente  la  prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.))
  2.  Il  presente  decreto individua, nell'ambito della procedura di
Valutazione  dell'impatto  ambientale  modalita' di semplificazione e
coordinamento  delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi
comprese  le  procedure ((di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del
presente decreto)).
  3.  La  valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la
finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con
le  condizioni  per  uno  sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto
della  capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia  della  biodiversita'  e  di  un'equa  distribuzione dei
vantaggi  connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si
affronta  la  determinazione  della  valutazione preventiva integrata
degli  impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative
e  amministrative,  di  informazione  ambientale, di pianificazione e
programmazione.
  4. In tale ambito:
    a)  la  valutazione  ambientale  di piani e programmi che possono
avere  un  impatto  significativo  sull'ambiente  ha  la finalita' di
garantire   un   elevato   livello   di  protezione  dell'ambiente  e
contribuire  all'integrazione  di  considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione,  dell'adozione  e  approvazione  di  detti piani e
programmi  assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano  alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
    b)  la  valutazione  ambientale  dei  progetti ha la finalita' di
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualita'  della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie e
conservare  la  capacita'  di  riproduzione dell'ecosistema in quanto
risorsa  essenziale  per  la  vita.  A  questo scopo, essa individua,
descrive  e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
      1) l'uomo, la fauna e la flora;
      2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
      3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
      4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
  ((c)  l'autorizzazione  integrata  ambientale  ha  per  oggetto  la
prevenzione  e  la  riduzione integrate dell'inquinamento proveniente
dalle  attivita'  di  cui all'allegato VIII e prevede misure intese a
evitare,   ove   possibile,  o  a  ridurre  le  emissioni  nell'aria,
nell'acqua  e  nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per
conseguire  un  livello  elevato di protezione dell'ambiente salve le
disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.))
 
	        
	      
                               ART. 5
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi, nel seguito
valutazione  ambientale  strategica,  di seguito VAS: il processo che
comprende,  secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda
parte  del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una  verifica di
assoggettabilita',   l'elaborazione   del   rapporto  ambientale,  lo
svolgimento   di  consultazioni,  la  valutazione  del  piano  o  del
programma,   del   rapporto   e   degli  esiti  delle  consultazioni,
l'espressione  di  un parere motivato, l'informazione sulla decisione
ed il monitoraggio;
    ((b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione
d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA: il procedimento mediante il
quale  vengono  preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente
di  un  progetto,  secondo le disposizioni di cui al titolo III della
seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle
soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);))
    c)    impatto    ambientale:    l'alterazione   qualitativa   e/o
quantitativa,  diretta  ed  indiretta,  a  breve  e  a lungo termine,
permanente  e  temporanea,  singola e cumulativa, positiva e negativa
dell'ambiente,  inteso  come  sistema  di  relazioni  fra  i  fattori
antropici,  naturalistici,  chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici,  culturali,  agricoli  ed  economici,  in conseguenza
dell'attuazione  sul  territorio  di  piani o programmi o di progetti
nelle  diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione,
nonche' di eventuali malfunzionamenti;
    d)  patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali
e   dai   beni  paesaggistici  in  conformita'  al  disposto  di  cui
all'articolo  2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
    e)  piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione
e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati
dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche:
      1)  che  sono  elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello
nazionale,  regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per
essere  approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa
o negoziale e
      2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative;
    f)  rapporto  ambientale:  il documento del piano o del programma
redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13;
    g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita'  all'articolo  93 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.  163,  nel  caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto
che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente
ai fini della valutazione ambientale;
    h)  progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita'  all'articolo  93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di
opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un
livello   informativo  e  di  dettaglio  equivalente  ai  fini  della
valutazione ambientale;
    i)  studio  di  impatto  ambientale:  elaborato  che  integra  il
progetto  definitivo,  redatto  in conformita' alle previsioni di cui
all'articolo 22;
    ((i-bis)  sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse
le  sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  230,  e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti
legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
    i-ter)   inquinamento:  l'introduzione  diretta  o  indiretta,  a
seguito  di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore
o  piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua
o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente,  causare  il deterioramento dei beni materiali, oppure
danni  o  perturbazioni  a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri
suoi legittimi usi;
    i-quater)  impianto:  l'unita'  tecnica  permanente  in  cui sono
svolte  una  o piu' attivita' elencate nell'allegato VIII e qualsiasi
altra  attivita'  accessoria,  che siano tecnicamente connesse con le
attivita'   svolte  nel  luogo  suddetto  e  possano  influire  sulle
emissioni e sull'inquinamento;
    i-quinquies)  impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre
1999,  aveva  ottenuto  tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
all'esercizio,   o   il   provvedimento  positivo  di  compatibilita'
ambientale,  o  per  il  quale  a  tale  data  erano state presentate
richieste  complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per  il  suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione
entro il 10 novembre 2000;
    i-sexies)  impianto  nuovo:  un  impianto  che  non  ricade nella
definizione di impianto esistente;
    i-septies)  emissione:  lo  scarico diretto o indiretto, da fonti
puntiformi  o  diffuse  dell'impianto,  opera  o  infrastruttura , di
sostanze,  vibrazioni,  calore  o  rumore,  agenti  fisici o chimici,
radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
    i-octies)  valori  limite  di  emissione:  la  massa  espressa in
rapporto  a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero
il  livello  di un'emissione che non possono essere superati in uno o
piu'  periodi  di  tempo. I valori limite di emissione possono essere
fissati  anche  per  determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di
sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle
sostanze  si  applicano,  tranne  i  casi diversamente previsti dalla
legge,  nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella
loro   determinazione   non   devono   essere  considerate  eventuali
diluizioni.  Per  quanto  concerne  gli  scarichi indiretti in acqua,
l'effetto  di  una  stazione  di  depurazione  puo'  essere  preso in
considerazione  nella  determinazione  dei valori limite di emissione
dall'impianto,  a  condizione  di garantire un livello equivalente di
protezione  dell'ambiente  nel suo insieme e di non portare a carichi
inquinanti  maggiori  nell'ambiente,  fatto  salvo  il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
    i-nonies)  norma  di  qualita' ambientale: la serie di requisiti,
inclusi  gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato momento
in  un  determinato  ambiente  o in una specifica parte di esso, come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;))
    ((l)  modifica:  la variazione di un piano, programma, impianto o
progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti,
le  variazioni  delle  loro caratteristiche o del loro funzionamento,
ovvero   un   loro   potenziamento,   che  possano  produrre  effetti
sull'ambiente;
    l-bis)  modifica  sostanziale  di  un  progetto,  opera  o  di un
impianto:  la  variazione  delle  caratteristiche o del funzionamento
ovvero     un     potenziamento     dell'impianto,    dell'opera    o
dell'infrastruttura   o   del   progetto   che,  secondo  l'autorita'
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
In  particolare,  con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione
integrata  ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII  indica  valori  di  soglia, e' sostanziale una modifica che dia
luogo  ad  un  incremento  del valore di una delle grandezze, oggetto
della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
    l-ter)  migliori  tecniche  disponibili:  la  piu'  efficiente  e
avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti  l'idoneita'  pratica di determinate tecniche a costituire,
in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare  oppure,  ove  cio'  si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale  le  emissioni  e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Nel  determinare  le  migliori  tecniche  disponibili, occorre tenere
conto  in  particolare  degli  elementi  di  cui  all'allegato XI. Si
intende per:
      1)  tecniche:  sia  le  tecniche  impiegate sia le modalita' di
progettazione,   costruzione,   manutenzione,  esercizio  e  chiusura
dell'impianto;
      2)  disponibili:  le  tecniche  sviluppate  su una scala che ne
consenta  l'applicazione  in condizioni economicamente e tecnicamente
idonee  nell'ambito  del  relativo comparto industriale, prendendo in
considerazione  i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano  o  meno  applicate  o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
      3)  migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;))
    m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo
di  valutare,  ove previsto, se ((. . .)) progetti ((possono avere un
impatto  significativo  e  negativo  sull'ambiente))  e devono essere
sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le disposizioni del
presente decreto;
    ((m-bis)  verifica  di assoggettabilita' di un piano o programma:
la  verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani,
programmi   ovvero   le   loro   modifiche,   possano   aver  effetti
significativi  sull'ambiente  e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione  secondo le disposizioni del presente decreto considerato
il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
    m-ter)   parere   motivato:  il  provvedimento  obbligatorio  con
eventuali   osservazioni   e  condizioni  che  conclude  la  fase  di
valutazione  di  VAS,  espresso  dall'autorita' competente sulla base
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;))
    n)  provvedimento  di  verifica:  il provvedimento obbligatorio e
vincolante  dell'autorita'  competente  che  conclude  la verifica di
assoggettabilita';
    o)  provvedimento  di  valutazione  dell'impatto  ambientale:  il
provvedimento  dell'autorita'  competente  che  conclude  la  fase di
valutazione  del  processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e
vincolante  che  sostituisce  o coordina, tutte le autorizzazioni, le
intese,  le  concessioni,  le  licenze,  i pareri, i nulla osta e gli
assensi  comunque  denominati  in  materia ambientale e di patrimonio
culturale ((secondo le previsioni di cui all'articolo 26));
    ((o-bis)  autorizzazione  integrata  ambientale: il provvedimento
che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui
all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate
condizioni  che  devono  garantire  che  l'impianto  sia  conforme ai
requisiti  di  cui  al  titolo  III  bis del presente decreto ai fini
dell'individuazione  delle  soluzioni  piu'  idonee  al perseguimento
degli   obiettivi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  lettera  c).
Un'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'  valere per uno o piu'
impianti  o  parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e
gestiti dal medesimo gestore;))
    p)  autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete
l'adozione   del  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita',
l'elaborazione  del parere motivato, nel caso di valutazione di piani
e  programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di
VIA,  nel  caso  di progetti ((ovvero il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, nel caso di impianti));
    q)  autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora
il  piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,
ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma
sia   un   diverso   soggetto   pubblico   o   privato,  la  pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
    r)  proponente:  il  soggetto  pubblico  o privato che elabora il
piano,  programma  o progetto soggetto alle disposizioni del presente
decreto;
    ((r-bis)  gestore:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che
detiene  o  gestisce  l'impianto  oppure  che  dispone  di  un potere
economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;))
    s)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche
amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  che,  per le loro specifiche
competenze  o  responsabilita'  in  campo  ambientale, possono essere
interessate  agli  impatti  sull'ambiente  dovuti  all'attuazione dei
piani, programmi o progetti;
    t)   consultazione:  l'insieme  delle  forme  di  informazione  e
partecipazione,  anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e
del  pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione
dei piani, programmi e progetti;
    u)  pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai
sensi  della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni
o i gruppi di tali persone;
    v)  pubblico  interessato:  il pubblico che subisce o puo' subire
gli  effetti  delle procedure decisionali in materia ambientale o che
ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione
le  organizzazioni  non  governative  che  promuovono  la  protezione
dell'ambiente  e  che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa
statale  vigente,  nonche'  le  organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
 
	        
	      
                               Art. 6
                      Oggetto della disciplina

  1.  La  valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i  piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.
  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto al comma 3, viene effettuata una
valutazione per tutti i piani e i programmi:
    a)  che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca,  energetico,  industriale,  dei  trasporti, della gestione dei
rifiuti  e  delle  acque,  delle  telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione  territoriale  o  della  destinazione dei suoli, e che
definiscono    il   quadro   di   riferimento   per   l'approvazione,
l'autorizzazione,    l'area   di   localizzazione   o   comunque   la
realizzazione  dei  progetti elencati negli allegati II, III e IV del
presente decreto;
    b)  per  i  quali,  in considerazione dei possibili impatti sulle
finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale  per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e quelli
classificati  come  siti  di importanza comunitaria per la protezione
degli  habitat  naturali  e  della  flora e della fauna selvatica, si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo
5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, e successive modificazioni.
  3.  Per  i  piani  e  i programmi di cui al comma 2 che determinano
l'uso  di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei
piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'
necessaria  qualora  l'autorita'  competente  valuti  ((che producano
impatti significativi sull'ambiente)), secondo le disposizioni di cui
all'articolo  12 ((e tenuto conto del diverso livello di sensibilita'
ambientale dell'area oggetto di intervento)).
  3-bis.  L'autorita'  competente  valuta, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 12, ((se i piani e i programmi, diversi da quelli di
cui  al  comma  2,  che  definiscono  il  quadro  di  riferimento per
l'autorizzazione   dei   progetti,  producano  impatti  significativi
sull'ambiente)).
  ((3-ter.   Per  progetti  di  opere  e  interventi  da  realizzarsi
nell'ambito  del  Piano  regolatore  portuale, gia' sottoposti ad una
valutazione  ambientale  strategica, e che rientrano tra le categorie
per  le  quali  e'  prevista  la  Valutazione  di impatto ambientale,
costituiscono  dati  acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di
VAS  o  comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il
Piano  regolatore  Portuale  ovvero  le  rispettive  varianti abbiano
contenuti   tali  da  essere  sottoposti  a  valutazione  di  impatto
ambientale  nella  loro  interezza secondo le norme comunitarie, tale
valutazione  e'  effettuata  secondo  le  modalita'  e  le competenze
previste  dalla  Parte  Seconda  del presente decreto ed e' integrata
dalla  valutazione  ambientale strategica per gli eventuali contenuti
di   pianificazione   del   Piano   e   si   conclude  con  un  unico
provvedimento.))
  4.  Sono  comunque  esclusi  dal campo di applicazione del presente
decreto:
    a)  i  piani  e  i  programmi destinati esclusivamente a scopi di
difesa  nazionale caratterizzati da somma urgenza o ((ricadenti nella
disciplina  di  cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni));
    b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
    c)  i  piani  di  protezione  civile  in  caso  di  pericolo  per
l'incolumita' pubblica;
    c-bis)  i  piani  di  gestione forestale o strumenti equivalenti,
riferiti  ad  un  ambito aziendale o sovraziendale di livello locale,
redatti  secondo  i  criteri  della  gestione forestale sostenibile e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
  5.  La  valutazione  d'impatto  ambientale, riguarda i progetti che
possono  avere  impatti  significativi ((e negativi)) sull'ambiente e
sul patrimonio culturale.
  6.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  7,  viene effettuata
altresi' una valutazione per:
    a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
    b)  i  progetti  di  cui  all'allegato  IV  al  presente decreto,
relativi  ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono,
anche  parzialmente,  all'interno  di  aree  naturali  protette  come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
((7.  La  valutazione  e'  inoltre  necessaria, qualora, in base alle
disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano
produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:
    a)   i   progetti   elencati   nell'allegato   II   che   servono
esclusivamente  o  essenzialmente  per  lo sviluppo ed il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
    b)  le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato
II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
    c) i progetti elencati nell'allegato IV;))
  8.  Per  i  progetti  di  cui  agli  allegati  III  e IV, ricadenti
all'interno  di  aree  naturali protette, le soglie dimensionali, ove
previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire,    per    determinate    tipologie   progettuali   o   aree
predeterminate,  sulla  base degli elementi indicati nell'allegato V,
un  incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento
delle  soglie  di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di
cui  all'allegato  IV,  qualora non ricadenti neppure parzialmente in
aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali
o  in  particolari  situazioni  ambientali e territoriali, sulla base
degli  elementi  di  cui  all'allegato  V,  criteri  o  condizioni di
esclusione dalla verifica di assoggettabilita'.
  10.  L'autorita'  competente in sede statale valuta caso per caso i
progetti  relativi  ad opere ed interventi destinati esclusivamente a
scopo di difesa nazionale ((non aventi i requisiti di cui al comma 4,
lettera   a)  )).  La  esclusione  di  tali  progetti  dal  campo  di
applicazione  del decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della
difesa  nazionale,  e'  determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
  11.  Sono  esclusi  in tutto in parte dal campo di applicazione del
presente  decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la
valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via
d'urgenza,  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  2 e 5 della legge 24
febbraio  1992,  n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita'
delle  persone  e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo
imminente  o  a  seguito  di  calamita'.  In  tale  caso  l'autorita'
competente,  sulla base della documentazione immediatamente trasmessa
dalle autorita' che dispongono tali interventi:
    a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
    b)  mette  a  disposizione del pubblico coinvolto le informazioni
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni  relative  alla  decisione di esenzione e le ragioni per
cui e' stata concessa;
    c)   informa   la   Commissione  europea,  tramite  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare nel caso di
interventi  di  competenza regionale, prima di consentire il rilascio
dell'autorizzazione,  delle motivazioni dell'esclusione accludendo le
informazioni messe a disposizione del pubblico.
  ((12.  Per  le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la
pianificazione   territoriale   o   della   destinazione   dei  suoli
conseguenti  a  provvedimenti  di autorizzazione di opere singole che
hanno  per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,
ferma  restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la
valutazione   ambientale   strategica   non   e'  necessaria  per  la
localizzazione delle singole opere.
  13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per:
    a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto;
    b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a)
del presente comma;
  14.   Per   gli  impianti  ove  e'  svolta  una  attivita'  di  cui
all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro modifiche
sostanziali  l'autorizzazione  integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  208,  commi 6 e 7, del
presente decreto.
  15.  Per  gli  impianti  di  cui  alla  lettera a) del comma 12 del
presente   articolo,  nonche'  per  le  loro  modifiche  sostanziali,
l'autorizzazione  integrata  ambientale  e'  rilasciata  nel rispetto
della  disciplina  di  cui  al  presente decreto e dei termini di cui
all'articolo 29-quater, comma 10.
  16.  L'autorita'  competente,  nel  determinare  le  condizioni per
l'autorizzazione  integrata  ambientale,  fermo  restando il rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali:
    a)  devono  essere  prese  le  opportune  misure  di  prevenzione
dell'inquinamento,  applicando  in  particolare  le migliori tecniche
disponibili;
    b)   non   si   devono   verificare   fenomeni   di  inquinamento
significativi;
    c)  deve  essere  evitata la produzione di rifiuti, a norma della
quarta  parte  del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono
recuperati   o,   ove   cio'   sia   tecnicamente  ed  economicamente
impossibile,   sono  eliminati  evitandone  e  riducendone  l'impatto
sull'ambiente,  secondo  le  disposizioni della medesima quarta parte
del presente decreto;
    d)   l'energia   deve  essere  utilizzata  in  modo  efficace  ed
efficiente;
    e)  devono  essere  prese  le misure necessarie per prevenire gli
incidenti e limitarne le conseguenze;
    f)  deve  essere  evitato  qualsiasi  rischio  di inquinamento al
momento  della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso
deve  essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia
di bonifiche e ripristino ambientale.
  17.  Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno
del  perimetro  delle  aree  marine  e  costiere  a  qualsiasi titolo
protette   per  scopi  di  tutela  ambientale,  in  virtu'  di  leggi
nazionali,   regionali   o   in  attuazione  di  atti  e  convenzioni
internazionali  sono  vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche'  di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di
cui  agli  articoli  4,  6  e  9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il
divieto  e'  altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici
miglia  marine  dal  perimetro  esterno  delle suddette aree marine e
costiere  protette,  oltre  che  per i soli idrocarburi liquidi nella
fascia  marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle
acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di
fuori  delle  medesime  aree,  le predette attivita' sono autorizzate
previa  sottoposizione  alla  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale  di  cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto,
sentito  il  parere  degli  enti  locali posti in un raggio di dodici
miglia  dalle  aree  marine e costiere interessate dalle attivita' di
cui  al  primo  periodo.  Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata
in  vigore  del  presente  comma.  Resta ferma l'efficacia dei titoli
abilitativi  gia' rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore
delle  disposizioni  di cui al presente comma e' abrogato il comma 81
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.))
 
	        
	      
TITOLO II

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS


CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VAS


                               ART. 7
                             Competenze

  1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi
dello Stato.
  2.  Sono  sottoposti  a  VAS  secondo  le  disposizioni delle leggi
regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4,
la  cui  approvazione compete alle regioni e province autonome o agli
enti locali.
  3.  Sono  sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti di cui
all'allegato II al presente decreto .
  4.  Sono  sottoposti  a  VIA  secondo  le  disposizioni delle leggi
regionali,  i  progetti  di  cui  agli  allegati III e IV al presente
decreto.
  ((4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi
alle  attivita'  di  cui  all'allegato XII al presente decreto e loro
modifiche sostanziali.
  4-ter.  Sono  sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi
regionali  e  provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non
risultano  ricompresi  anche  nell'allegato XII al presente decreto e
loro modifiche sostanziali.))
  5.   In   sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il  Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il
provvedimento di viae il parere motivato in sede di VAS sono espressi
di  concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, che
collabora  alla relativa attivita' istruttoria. ((Il provvedimento di
AIA  e'  rilasciato  dal  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro
del  lavoro  e  delle politiche sociali, il Ministro della salute, il
Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali.))
  6.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblica
amministrazione  con  compiti  di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale  individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali
o delle province autonome.
  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
disciplinano  con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e
quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
    a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali
interessati;
    b)   i   criteri  specifici  per  l'individuazione  dei  soggetti
competenti in materia ambientale;
    ((c)  fermo  il rispetto della legislazione comunitaria eventuali
ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
purche'  con  questo  compatibili,  per  l'individuazione dei piani e
programmi  o  progetti  da  sottoporre  a  VAS,  VIA  ed AIA e per lo
svolgimento della relative consultazione;))
    d)  le  modalita'  di  partecipazione  delle  regioni  e province
autonome  confinanti  al  processo  di  VAS,  in  coerenza con quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.
    ((e)  le  regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di
VIA  ed  AIA  e  dei  pareri  motivati  in  sede  di  VAS  di propria
competenza,  fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al
presente  decreto  ed  all'articolo  29 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.))
  8.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
informano,  ogni  dodici  mesi,  il  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i
procedimenti di valutazione in corso.
  ((9.  Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad
esse  assegnata  dai  commi  2,  4  e  7  nel  rispetto  dei principi
fondamentali dettati dal presente Titolo.))
 
	        
	      
                               Art. 8
      ((Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
                            - VIA e VAS))

  ((1.  La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di
cui  all'articolo  7  del  decreto  legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito  nella  legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto
tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente
Parte.))
  2.  Nel  caso  di  progetti  per  i quali la valutazione di impatto
ambientale   spetta   allo   Stato,  e  che  ricadano  nel  campo  di
applicazione  ((di  cui  all'allegato  VIII del presente decreto)) il
supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la
Commissione  istruttoria  per  l'autorizzazione  ambientale integrata
((di cui all'articolo 8-bis)).
  3.  I  componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del
principio   dell'equilibrio  di  genere,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente,  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  per un
triennio.
  4.  I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale   provenienti   dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel
rispetto  dei  rispettivi  ordinamenti,  conservando  il  diritto  al
trattamento  economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva
provenienza  rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa,
ai  componenti  della  Commissione  tecnica  di verifica dell'impatto
ambientale  provenienti  dalle  medesime amministrazioni pubbliche si
applica  quanto  previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  e,  per  il  personale  in  regime di diritto
pubblico,   quanto   stabilito   dai   rispettivi   ordinamenti.   Le
disposizioni   di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  ai
componenti  della  Commissione  nominati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
 
	        
	      
                           Articolo 8-bis
           ((Commissione istruttoria per l'autorizzazione
                     integrata ambientale - IPPC

  1.  La  Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28,
commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attivita'
di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al
titolo  III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti
di  cui  all'articolo  10,  comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
  2.  I  componenti  della  Commissione  sono  nominati  nel rispetto
dell'articolo  28,  commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.))
 
	        
	      
                               ART. 9
                     Norme procedurali generali

  ((1.  Alle  procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal
presente  decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della
legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi))
  2.  L'autorita'  competente,  ove ritenuto utile indice, cosi' come
disciplinato  dagli  articoli  che  seguono, una o piu' conferenze di
servizi  ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle
altre autorita' pubbliche interessate.
  3.  Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del
pubblico,   nell'ambito  delle  procedure  di  seguito  disciplinate,
l'autorita'   competente   puo'   concludere   con  il  proponente  o
l'autorita'   procedente   e   le   altre  amministrazioni  pubbliche
interessate  accordi  per disciplinare lo svolgimento delle attivita'
di  interesse  comune  ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
  4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del
proponente  presentare all'autorita' competente motivata richiesta di
non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto,
allo   studio   preliminare  ambientale  o  allo  studio  di  impatto
ambientale.   L'autorita'   competente,  verificate  le  ragioni  del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando
l'interesse  alla  riservatezza  con l'interesse pubblico all'accesso
alle  informazioni.  L'autorita'  competente  dispone  comunque della
documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni
vigenti in materia.
 
	        
	      
                               ART. 10
  Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

  1.  Il  provvedimento  di valutazione d'impatto ambientale fa luogo
dell'autorizzazione  integrata  ambientale per i progetti per i quali
la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di
applicazione  dell'allegato  ((XII  del  presente decreto. Qualora si
tratti  di  progetti  rientranti  nella  previsione di cui al comma 7
dell'articolo  6,  l'autorizzazione  integrata ambientale puo' essere
richiesta  solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo
20,  l'autorita'  competente  valuti di non assoggettare i progetti a
VIA.
  1-bis.  Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale
e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste
ai  commi  1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le
condizioni   e   le  misure  supplementari  previste  dagli  articoli
29-sexies   e   29-septies   del   presente   decreto.   Qualora   la
documentazione  prodotta  risulti  incompleta,  si applica il comma 4
dell'articolo 23.
  1-ter.  Nei  casi  di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli
successivi  al  rilascio  del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale  avviene  anche  con  le  modalita'  di  cui agli articoli
29-decies e 29-undecies.))
  2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti
per   i  quali  la  valutazione  d'impatto  ambientale  sia  di  loro
attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione ((dell'allegato
VIII  del  presente  decreto)),  la  procedura  per  il  rilascio  di
autorizzazione  integrata  ambientale  sia coordinata nell'ambito del
procedimento  di  VIA.  E' in ogni caso ((disposta)) l'unicita' della
consultazione  del  pubblico  per  le  due  procedure. Se l'autorita'
competente  in  materia  di  VIA  coincide  con  quella competente al
rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale, le disposizioni
regionali   e  delle  province  autonome  possono  prevedere  che  il
provvedimento  di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche
di quella autorizzazione. ((In questo caso, si applica il comma 1-bis
del presente articolo)).
  3.  La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di valutazione
d'incidenza  di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal
fine,  il  rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo
studio   di   impatto  ambientale  contengono  gli  elementi  di  cui
all'allegato  G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione
dell'autorita'  competente si estende alle finalita' di conservazione
proprie  della  valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli
esiti  della  valutazione  di incidenza. Le modalita' di informazione
del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
  4.  La  verifica  di  assoggettabilita' di cui all'articolo 20 puo'
essere  condotta,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
presente  decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita' di
informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale.
  5.  Nella  redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale di cui
all'articolo  22,  relativo  a progetti previsti da piani o programmi
gia'  sottoposti  a valutazione ambientale, possono essere utilizzate
le  informazioni  e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel
corso   della   redazione  dei  progetti  e  nella  fase  della  loro
valutazione,  sono  tenute  in  considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.
 
	        
	      
                               ART. 11
                      Modalita' di svolgimento

  1.  La  valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'
procedente  contestualmente  al  processo  di  formazione del piano o
programma  e  comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli
da 12 a 18:
    a)   lo   svolgimento   di   una  verifica  di  assoggettabilita'
((limitatamente  ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi
3 e 3 bis));
    b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
    c) lo svolgimento di consultazioni;
    d)  la  valutazione  del  rapporto  ambientale  e gli esiti delle
consultazioni;
    e) la decisione;
    f) l'informazione sulla decisione;
    g) il monitoraggio.
  2.  L'autorita'  competente,  al  fine di promuovere l'integrazione
degli   obiettivi   di   sostenibilita'  ambientale  nelle  politiche
settoriali  ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
    a)   esprime   il  proprio  parere  sull'assoggettabilita'  delle
proposte   di  piano  o  di  programma  alla  valutazione  ambientale
strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
    b)  collabora  con  l'autorita' proponente al fine di definire le
forme   ed   i   soggetti   della   consultazione  pubblica,  nonche'
l'impostazione  ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita'
di monitoraggio di cui all'articolo 18;.
    c)  esprime,  tenendo  conto  della  consultazione  pubblica, dei
pareri  dei  soggetti  competenti  in  materia ambientale, un proprio
parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto
ambientale  nonche'  sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
  ((3.   La   fase   di   valutazione   e'  effettuata  anteriormente
all'approvazione  del  piano  o del programma, ovvero all'avvio della
relativa  procedura  legislativa,  e  comunque  durante  la  fase  di
predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli
impatti  significativi  sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  di
detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.))
  4.  La  VAS  viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo
conto  dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
  5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le
disposizioni  del presente decreto, parte integrante del procedimento
di  adozione  ed  approvazione.  I  provvedimenti  amministrativi  di
approvazione   adottati   senza   la  previa  valutazione  ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
 
	        
	      
                               ART. 12
                    Verifica di assoggettabilita

  1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, ((commi 3 e
3-bis)),  l'autorita'  procedente trasmette all'autorita' competente,
((su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta'
di  ordine  tecnico,  anche  su  supporto  cartaceo,)),  un  rapporto
preliminare  comprendente  una descrizione del piano o programma e le
informazioni   e   i  dati  necessari  alla  verifica  degli  impatti
significativi  sull'ambiente  dell'attuazione  del piano o programma,
facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
  2.   L'autorita'   competente  in  collaborazione  con  l'autorita'
procedente,  individua i soggetti competenti in materia ambientale da
consultare  e  trasmette loro il documento preliminare per acquisirne
il  parere.  Il  parere  e' inviato entro trenta giorni all'autorita'
competente ed all'autorita' procedente.
  3.  Salvo  quanto diversamente concordato dall'autorita' competente
con  l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli
elementi  di  cui  all'allegato I del presente decreto e tenuto conto
delle  osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa
avere impatti significativi sull'ambiente.
  4.  L'autorita'  competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto
conto   dei   contributi   pervenuti,   entro  novanta  giorni  dalla
trasmissione  di  cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica
assoggettando  o escludendo il piano o il programma dalla valutazione
di  cui  agli  articoli  da  13  a  18  e,  se del caso, definendo le
necessarie prescrizioni.
  5.  Il  risultato  della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, deve essere reso pubblico.
  ((6.  La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative
a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani
o   programmi   gia'   sottoposti   positivamente  alla  verifica  di
assoggettabilita'  di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da
12  a  17,  si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che
non   siano   stati   precedentemente   considerati  dagli  strumenti
normativamente sovraordinati)).
 
	        
	      
                               ART. 13
                  Redazione del rapporto ambientale

  1.  Sulla  base  di  un  rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali  significativi  dell'attuazione  del piano o programma, il
proponente  e/o  l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin
dai  momenti  preliminari  dell'attivita'  di elaborazione di piani e
programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti
in  materia  ambientale, al fine di definire la portata ed il livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
  2.  La  consultazione,  salvo  quanto  diversamente  concordato, si
conclude  entro  novanta giorni ((dall'invio del rapporto preliminare
di cui al comma 1 del presente articolo)).
  3.  La  redazione  del  rapporto  ambientale spetta al proponente o
all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante
del  piano  o  del  programma  e  ne  accompagna l'intero processo di
elaborazione ed approvazione.
  4.  Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati  gli  impatti significativi che l'attuazione del piano o del
programma  proposto  potrebbe  avere  sull'ambiente  e sul patrimonio
culturale,  nonche'  le ragionevoli alternative che possono adottarsi
in  considerazione  degli  obiettivi  e  dell'ambito territoriale del
piano  o  del  programma  stesso.  L'allegato  VI al presente decreto
riporta  le  informazioni  da  fornire nel rapporto ambientale a tale
scopo,  nei  limiti  in cui possono essere ragionevolmente richieste,
tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti,  dei  contenuti  e del livello di dettaglio del piano o del
programma.  ((Il  Rapporto ambientale da' atto della consultazione di
cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i
contributi  pervenuti.))  Per evitare duplicazioni della valutazione,
possono   essere  utilizzati,  se  pertinenti,  approfondimenti  gia'
effettuati  ed  informazioni  ottenute  nell'ambito  di altri livelli
decisionali   o   altrimenti   acquisite   in   attuazione  di  altre
disposizioni normative.
  5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo
modalita'  concordate,  all'autorita'  competente.  La  comunicazione
comprende  il  rapporto  ambientale  e  una sintesi non tecnica dello
stesso.  Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,
comma   1,   decorrono   i   tempi  dell'esame  istruttorio  e  della
valutazione.  La  proposta  di  piano  o  programma  ed  il  rapporto
ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti
in  materia  ambientale  e  del pubblico interessato affinche' questi
abbiano l'opportunita' di esprimersi.
  6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'
competente  e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui
territorio  risulti  anche  solo parzialmente interessato dal piano o
programma o dagli impatti della sua attuazione.
 
	        
	      
                               ART. 14
                            Consultazione

  1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma
5,  l'autorita'  procedente  cura la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  o  nel  Bollettino
Ufficiale  della  regione  o provincia autonoma interessata. L'avviso
deve  contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo'
essere  presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale
e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
  2.   L'autorita'   competente  e  l'autorita'  procedente  mettono,
altresi',  a  disposizione  del  pubblico  la  proposta  di  piano  o
programma  ed  il  rapporto  ambientale mediante il deposito presso i
propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
  3.   Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso  di  cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della
proposta  di  piano  o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare  proprie osservazioni ((in forma scritta)), anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
  ((4.   In   attuazione   dei   principi   di   economicita'   e  di
semplificazione,    le   procedure   di   deposito,   pubblicita'   e
partecipazione,  eventualmente  previste  dalle  vigenti disposizioni
anche  regionali  per  specifici piani e programmi, si coordinano con
quelle  di  cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni
ed  assicurare  il  rispetto  dei  termini  previsti  dal comma 3 del
presente  articolo  e  dal  comma  1  dell'articolo 15. Tali forme di
pubblicita'  tengono  luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7
ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.))
 
	        
	      
CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE STATALE


                               ART. 15
          Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti
                   i risultati della Consultazione

  1.   L'autorita'  competente,  in  collaborazione  con  l'autorita'
procedente,  svolge  le  attivita'  tecnico-istruttorie, acquisisce e
valuta  tutta  la documentazione presentata, nonche' le osservazioni,
obiezioni  e  suggerimenti  inoltrati  ai  sensi dell'articolo 14 ((e
dell'articolo   32,   nonche'   i   risultati   delle   consultazioni
transfrontaliere  di  cui  al  medesimo  articolo  32)) ed esprime il
proprio  parere  motivato  entro  il  termine  di  novanta  giorni  a
decorrere  dalla  scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
((La  tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo)).
  ((2.  L'autorita'  procedente,  in  collaborazione  con l'autorita'
competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma
per  l'approvazione  e  tenendo  conto  delle  risultanze  del parere
motivato  di  cui  al  comma  1  e  dei risultati delle consultazioni
transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma)).
 
	        
	      
                               ART. 16
                              Decisione

  1.  Il  piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il
parere  motivato  e  la  documentazione  acquisita  nell'ambito della
consultazione,  ((sono trasmessi)) all'organo competente all'adozione
o approvazione del piano o programma.
 
	        
	      
                               ART. 17
                  ((Informazione sulla decisione))
  ((1.  La  decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o
nel  Bollettino  Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede
ove  si  possa  prendere  visione del piano o programma adottato e di
tutta  la  documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese
pubbliche,  anche  attraverso  la  pubblicazione  sui  siti web della
autorita' interessate:
    a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
    b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni  ambientali sono state integrate nel piano o programma
e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni,  nonche'  le  ragioni  per le quali e' stato scelto il
piano  o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili
che erano state individuate;
    c)   le   misure  adottate  in  merito  al  monitoraggio  di  cui
all'articolo 18.))
 
	        
	      
                               ART. 18
                            Monitoraggio

  1.   Il   monitoraggio   assicura   il   controllo   sugli  impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi  approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di  sostenibilita'  prefissati,  cosi' da individuare tempestivamente
gli  impatti  negativi  imprevisti  e da adottare le opportune misure
correttive. ((Il monitoraggio e' effettuato dall'Autorita' procedente
in  collaborazione  con  l'Autorita' competente anche avvalendosi del
sistema  delle  Agenzie  ambientali  e dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.))
  2.   Il  piano  o  programma  individua  le  responsabilita'  e  la
sussistenza  delle  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione e
gestione del monitoraggio.
  3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
  4.  Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute
in  conto  nel  caso  di  eventuali  modifiche al piano o programma e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione.
 
	        
	      
                               ART. 19
                      Modalita' di svolgimento

  1.  La  valutazione  d'impatto  ambientale  comprende,  secondo  le
disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
    a)   lo   svolgimento   di   una  verifica  di  assoggettabilita'
((limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7));
    b)   la   definizione  dei  contenuti  dello  studio  di  impatto
ambientale;
    c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
    d) lo svolgimento di consultazioni;
    f)  la  valutazione  dello  studio ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
    g) la decisione;
    h) l'informazione sulla decisione;
    i) il monitoraggio.
  2.  Per  i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e'
conclusa  positivamente  la  procedura  di  VAS,  il  giudizio di VIA
negativo  ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto
della VAS e' adeguatamente motivato.
 
	        
	      
                               ART. 20
                    Verifica di assoggettabilita

  1.  Il  proponente  trasmette  all'autorita' competente il progetto
preliminare,   lo   studio   preliminare   ambientale   ((in  formato
elettronico,  ovvero  nei  casi  di particolare difficolta' di ordine
tecnico, anche su supporto cartaceo,)) nel caso di progetti:
    a)   elencati  nell'allegato  II  che  servono  esclusivamente  o
essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il  collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
    ((b)  inerenti  le  modifiche  o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato   II   che   possano   produrre   effetti   negativi  e
significativi sull'ambiente;
    c)  elencati  nell'allegato  IV,  secondo  le modalita' stabilite
dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome, tenendo conto dei commi
successivi del presente articolo.))
  2.  Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del
proponente,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
progetti  di  competenza  statale,  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione  per  i  progetti  di rispettiva competenza, nonche' all'albo
pretorio   dei  comuni  interessati.  Nell'avviso  sono  indicati  il
proponente,  l'oggetto  e la localizzazione prevista per il progetto,
il  luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza
ed  i  tempi  entro  i quali e' possibile presentare osservazioni. In
ogni  caso  copia  integrale degli atti e' depositata presso i comuni
ove  il  progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza
statale  la  documentazione  e' depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali
elaborati   del   progetto   preliminare   e  lo  studio  preliminare
ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente.
  3.  Entro  quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie
osservazioni.
  ((4.  L'autorita'  competente nei successivi quarantacinque giorni,
sulla  base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto
e  tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto
abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro
la   scadenza   del  termine  l'autorita'  competente  deve  comunque
esprimersi.   L'autorita'   competente  puo',  per  una  sola  volta,
richiedere  integrazioni  documentali  o  chiarimenti  al proponente,
entro  il  termine  previsto  dal comma 3. In tal caso, il proponente
provvede  a  depositare la documentazione richiesta presso gli uffici
di  cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di  cui  al  comma  3.  L'Autorita'  competente  si  pronuncia  entro
quarantacinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine previsto per il
deposito  della  documentazione  da  parte  del proponente. La tutela
avverso   il  silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata  dalle
disposizioni generali del processo amministrativo)).
  5.  Se  il  progetto  non  ha  impatti  ((negativi  e significativi
sull'ambiente))  ((...)),  l'autorita'  compente dispone l'esclusione
dalla  procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce
le necessarie prescrizioni.
  6.  Se  il progetto ha possibili ((impatti negativi e significativi
sull'ambiente))  ((...))  si applicano le disposizioni degli articoli
da 21 a 28.
  7.  Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni,
e' pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:
    a)  un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o
della provincia autonoma;
    b)  con  la  pubblicazione  integrale sul sito web dell'autorita'
competente.
 
	        
	      
CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS
IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE


                               ART. 21
    Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

  1.  Sulla  base  del progetto preliminare, dello studio preliminare
ambientale   e  di  una  relazione  che,  sulla  base  degli  impatti
ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello
studio  di  impatto  ambientale,  il  proponente  ha  la  facolta' di
richiedere  una  fase di consultazione con l'autorita' competente e i
soggetti  competenti  in  materia  ambientale  al fine di definire la
portata  delle  informazioni  da  includere,  il  relativo livello di
dettaglio  e le metodologie da adottare. La documentazione presentata
dal   proponente   ((in  formato  elettronico,  ovvero  nei  casi  di
particolare   difficolta'   di  ordine  tecnico,  anche  su  supporto
cartaceo,))    include   l'elenco   delle   autorizzazioni,   intese,
concessioni,   licenze,   pareri,   nulla  osta  e  assensi  comunque
denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.
  2.  L'autorita'  competente  ((all'esito  delle attivita' di cui al
comma 1)):
    a)  si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto
e dello studio di impatto ambientale;
    b)  esamina  le  principali  alternative,  compresa l'alternativa
zero;
    c)  sulla  base della documentazione disponibile, verifica, anche
con   riferimento   alla   localizzazione   prevista   dal  progetto,
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';
    d)  in  carenza  di  tali  elementi,  indica  le  condizioni  per
ottenere,  in  sede  di  presentazione  del  progetto  definitivo,  i
necessari atti di consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione
del successivo procedimento.
  3.  Le  informazioni richieste tengono conto della possibilita' per
il  proponente  di  raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e
dei metodi di valutazioni disponibili
  4. La fase di consultazione ((di cui al comma 1)) si conclude entro
sessanta  giorni  e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase
successiva.
 
	        
	      
                               ART. 22
                  ((Studio di impatto ambientale))
  ((1.  La  redazione  dello  studio di impatto ambientale, insieme a
tutti   gli   altri   documenti   elaborati   nelle  varie  fasi  del
procedimento,  ed  i  costi associati sono a carico del proponente il
progetto.
  2.  Lo  studio  di  impatto  ambientale, e' predisposto, secondo le
indicazioni  di  cui  all'allegato  VII  del  presente  decreto e nel
rispetto  degli  esiti  della  fase  di consultazione definizione dei
contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.
  3.  Lo  studio  di  impatto  ambientale contiene almeno le seguenti
informazioni:
    a)  una  descrizione  del progetto con informazioni relative alle
sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
    b)  una  descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
    c)  i  dati  necessari  per  individuare  e valutare i principali
impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo'
produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
    d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame  dal  proponente,  ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con
indicazione  delle  principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale;
    e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
  4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale
e  degli  altri  elaborati necessari per l'espletamento della fase di
valutazione,  il  proponente  ha facolta' di accedere ai dati ed alle
informazioni  disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
  5.  Allo  studio  di  impatto  ambientale  deve essere allegata una
sintesi  non  tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali
del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso
inclusi   elaborati   grafici.   La   documentazione   dovra'  essere
predisposta  al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del
pubblico ed un'agevole riproduzione.))
 
	        
	      
TITOLO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA


CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VIA


                               ART. 23
                     Presentazione dell'istanza

  1.  L'istanza  e'  presentata dal proponente l'opera o l'intervento
all'autorita'   competente.   Ad   essa  sono  allegati  il  progetto
definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e
copia  dell'avviso  a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e
2.   Dalla   data   della   presentazione  decorrono  i  termini  per
l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
  2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni,
intese,  concessioni,  licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione
e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonche' ((. . .)) una copia
in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme
agli originali presentati.
  3.  La  documentazione  e'  depositata  ((su  supporto  informatico
ovvero,  nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche
su  supporto  cartaceo,))  ((.  . .)), a seconda dei casi, presso gli
uffici dell'autorita' competente, delle regioni, delle province e dei
comuni  il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal
progetto o dagli impatti della sua attuazione.
  ((4.   Entro  trenta  giorni  l'autorita'  competente  verifica  la
completezza   della   documentazione   e   l'avvenuto  pagamento  del
contributo  dovuto  ai  sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti
incompleta,   l'autorita'   competente   richiede  al  proponente  la
documentazione   integrativa  da  presentare  entro  un  termine  non
superiore  a  trenta  giorni  e  comunque correlato alla complessita'
delle  integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento
si  intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione
integrativa.  Qualora  entro  il  termine stabilito il proponente non
depositi  la  documentazione  completa  degli  elementi  mancanti  e,
l'istanza  si  intende  ritirata.  E'  fatta salva la facolta' per il
proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione
della  documentazione integrativa in ragione della complessita' della
documentazione da presentare)).
 
	        
	      
                               ART. 24
                            Consultazione

  1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma
1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web
dell'autorita'  competente. ((Tali forme di pubblicita' tengono luogo
delle  comunicazioni  di  cui  all'articolo  7  ed  ai  commi  3  e 4
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.))
  2.  Le  pubblicazioni  a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese
del  proponente.  Nel  caso  di  progetti  di  competenza statale, la
pubblicazione  va  eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e
su   un  quotidiano  a  diffusione  regionale  per  ciascuna  regione
direttamente  interessata.  Nel  caso  di  progetti  per  i  quali la
competenza  allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle
regioni,  si  provvedera'  con  la  pubblicazione  su un quotidiano a
diffusione regionale o provinciale.
  3.  La  pubblicazione  di  cui al comma 1 deve contenere, oltre una
breve  descrizione  del  progetto  e  dei  suoi  possibili principali
impatti  ambientali,  l'indicazione  delle  sedi  ove  possono essere
consultati  gli  atti nella loro interezza ed i termini entro i quali
e' possibile presentare osservazioni.
  4.  Entro  il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui
all'articolo  23,  chiunque abbia interesse puo' prendere visione del
progetto   e  del  relativo  studio  ambientale,  presentare  proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
  5.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale deve
tenere   in   conto   le   osservazioni   pervenute,   considerandole
contestualmente, singolarmente o per gruppi.
  6.  L'autorita'  competente  puo'  disporre  che  la  consultazione
avvenga  mediante lo svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame
dello   studio  di  impatto  ambientale,  dei  pareri  forniti  dalle
pubbliche  amministrazioni  e delle osservazioni dei cittadini. senza
che   cio'  comporti  interruzioni  o  sospensioni  dei  termini  per
l'istruttoria.
  7.  L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti
e  valutati  ai  fini  del  provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale.
  8.  Il  proponente,  qualora  non abbia luogo l'inchiesta di cui al
comma  6,  puo',  anche  su propria richiesta, essere chiamato, prima
della   conclusione  della  fase  di  valutazione,  ad  un  sintetico
contraddittorio   con  i  soggetti  che  hanno  presentato  pareri  o
osservazioni.  Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato
ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
  ((9.  Entro  trenta  giorni successivi alla scadenza del termine di
cui  al  comma  4,  il  proponente  puo'  chiedere  di modificare gli
elaborati,  anche  a  seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel
corso  dell'inchiesta  pubblica o del contraddittorio di cui al comma
8.   Se   accoglie   l'istanza,   l'autorita'  competente  fissa  per
l'acquisizione   degli   elaborati   un   termine   non  superiore  a
quarantacinque  giorni,  prorogabili  su  istanza  del proponente per
giustificati  motivi,  ed  emette  il  provvedimento  di  valutazione
dell'impatto  ambientale  entro  novanta  giorni  dalla presentazione
degli elaborati modificati.
  9-bis.   L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le  modifiche
apportate  siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che
il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e,
contestualmente,   dia   avviso  dell'avvenuto  deposito  secondo  le
modalita'  di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni
dalla  pubblicazione  del  progetto,  emendato  ai sensi del comma 9,
chiunque  abbia  interesse  puo'  prendere visione del progetto e del
relativo  studio  ambientale,  presentare proprie osservazioni, anche
fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi  conoscitivi  e valutativi in
relazione  alle  sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del
comma   9.   In   questo  caso,  l'autorita'  competente  esprime  il
provvedimento  di  valutazione  dell'impatto ambientale entro novanta
giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle
osservazioni.
  10.   Sul   suo   sito  web,  l'autorita'  competente  pubblica  la
documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali
controdeduzioni  e  le modifiche eventualmente apportate al progetto,
disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis)).
 
	        
	      
                               ART. 25
           Valutazione dello studio di impatto ambientale
                  e degli esiti della Consultazione

  1.  Le  attivita'  tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto
ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
  2.   L'autorita'   competente   acquisisce   e   valuta   tutta  la
documentazione  presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti
inoltrati  ai  sensi dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti
di  competenza  dello Stato, il parere delle regioni interessate, che
dovra'  essere  reso  entro ((novanta giorni)) dalla presentazione di
cui  all'articolo 23, comma 1. ((L'autorita' competente comunica alla
Regione   interessata   che  il  proponente  ha  apportato  modifiche
sostanziali  al  progetto  e  fissa  il  termine  di sessanta giorni,
decorrente  dalla  comunicazione,  entro  il  quale  la  Regione puo'
esprimere un ulteriore parere.))
  3.  Contestualmente  alla  pubblicazione di cui all'articolo 24, il
proponente,   affinche'   l'autorita'  competente  ne  acquisisca  le
determinazioni,  trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i
soggetti  competenti  in  materia  ambientale interessati, qualora la
realizzazione    del   progetto   preveda   autorizzazioni,   intese,
concessioni,   licenze,   pareri,   nulla  osta  e  assensi  comunque
denominati  in  materia  ambientale.  Le  amministrazioni  rendono le
proprie  determinazioni  entro  sessanta  giorni  dalla presentazione
dell'istanza  di  cui  all'articolo  23,  comma 1, ovvero nell'ambito
della  ((Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta)) a
tal  fine  dall'autorita'  competente.  Entro  il medesimo termine il
Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali si esprime ai sensi
dell'articolo  26  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
negli  altri  casi  previsti  dal  medesimo  decreto.  ((A seguito di
modificazioni   ovvero   integrazioni  eventualmente  presentate  dal
proponente,   ovvero   richieste   dall'autorita'   competente,   ove
l'autorita'  competente  ritenga  che  le  modifiche  apportate siano
sostanziali,  sono  concessi  alle Amministrazioni di cui al presente
comma,  ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per
l'eventuale revisione dei pareri resi.
  3-bis.  Qualora  le  amministrazioni  di  cui  ai  commi  2 e 3 del
presente  articolo  non  si  siano  espresse nei termini ivi previsti
ovvero   abbiano   manifestato   il   proprio  dissenso,  l'autorita'
competente procede comunque a norma dell'articolo 26.))
  4.   L'autorita'   competente   puo'   concludere   con   le  altre
amministrazioni  pubbliche  interessate  accordi  per disciplinare lo
svolgimento  delle  attivita'  di  interesse  comune  ai  fini  della
semplificazione delle procedure.
 
	        
	      
                               ART. 26
                              Decisione

  1.   ((Salvo   quanto   previsto   dall'articolo  24))  L'autorita'
competente   conclude   con  provvedimento  espresso  e  motivato  il
procedimento    di    valutazione    dell'impatto    ambientale   nei
centocinquanta  giorni  successivi alla presentazione dell'istanza di
cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere
ad  accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita'
competente,   con   atto   motivato,  dispone  il  prolungamento  del
procedimento  di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta
giorni dandone comunicazione al proponente.
  2.  L'inutile  decorso ((dei termini previsti dal presente articolo
ovvero dall'articolo 24)), implica l'esercizio del potere sostitutivo
da  parte  del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle
amministrazioni  o  delle  parti  interessate, entro sessanta giorni,
previa  diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di
venti  giorni.  Per  i  progetti  sottoposti a valutazione di impatto
ambientale  in  sede non statale, si applicano le disposizioni di cui
al  periodo  precedente  fino all'entrata in vigore di apposite norme
regionali  e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della
disciplina comunitaria vigente in materia ((e dei principi richiamati
all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto)).
  ((2-bis.  La  tutela  avverso  il  silenzio dell'Amministrazione e'
disciplinata     dalle    disposizioni    generali    del    processo
amministrativo)).
  ((3.  L'autorita'  competente  puo'  richiedere al proponente entro
trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine di cui all'articolo 24,
comma  4,  in  un'unica  soluzione,  integrazioni alla documentazione
presentata,  con  l'indicazione di un termine per la risposta che non
puo'  superare  i  quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del
proponente,  per  un  massimo  di  ulteriori  quarantacinque  giorni.
L'autorita'   competente  esprime  il  provvedimento  di  valutazione
dell'impatto  ambientale  entro  novanta  giorni  dalla presentazione
degli elaborati modificati.
  3-bis.   L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le  modifiche
apportate  siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che
il  proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23,
comma  3,  e,  contestualmente,  dia  avviso  dell'avvenuto  deposito
secondo  le  modalita'  di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il
termine  di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato
ai  sensi  del  presente  articolo,  chiunque  abbia  interesse  puo'
prendere  visione  del  progetto  e  del  relativo  studio di impatto
ambientale,  presentare  proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori  elementi  conoscitivi  e valutativi in relazione alle sole
modifiche  apportate  agli  elaborati ai sensi del comma 3. In questo
caso,  l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione
dell'impatto  ambientale  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza del
termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
  3-ter.  Nel  caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste
di  integrazioni  da parte dell'autorita' competente, non presentando
gli  elaborati  modificati,  o  ritiri  la  domanda,  non  si procede
all'ulteriore corso della valutazione.
  4.   Il   provvedimento   di  valutazione  dell'impatto  ambientale
sostituisce  o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze,  pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia
ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o
dell'impianto.))
  5.  Il  provvedimento  contiene le condizioni per la realizzazione,
esercizio  e  dismissione  dei  progetti,  nonche' quelle relative ad
eventuali   malfunzionamenti.   In   nessun  caso  puo'  farsi  luogo
all'inizio  dei  lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale.
  6.  I  progetti  sottoposti  alla fase di valutazione devono essere
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di
valutazione    dell'impatto    ambientale.    Tenuto    conto   delle
caratteristiche  del  progetto  il  provvedimento  puo'  stabilire un
periodo  piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa,
su   istanza   del  proponente,  dall'autorita'  che  ha  emanato  il
provvedimento,  la  procedura  di valutazione dell'impatto ambientale
deve  essere  reiterata.  I  termini  di  cui  al  presente  comma si
applicano  ai  procedimenti  avviati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
 
	        
	      
                               ART. 27
                  ((Informazione sulla decisione))
  ((1.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale e'
pubblicato  per  estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del
provvedimento  e  dei  luoghi  ove lo stesso potra' essere consultato
nella  sua  interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero
nel  Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva
competenza.  Dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
ovvero  dalla  data  di  pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
regione  decorrono  i  termini  per  eventuali  impugnazioni  in sede
giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
  2.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale deve
essere  pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente
indicando  la  sede  ove  si  possa  prendere  visione  di  tutta  la
documentazione   oggetto   dell'istruttoria   e   delle   valutazioni
successive.))
 
	        
	      
                               ART. 28
                            Monitoraggio

  1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene
ogni  opportuna  indicazione  per  la  progettazione e lo svolgimento
delle  attivita'  di  controllo  e  monitoraggio  degli  impatti.  Il
monitoraggio  assicura,  anche  avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali,  il  controllo  sugli  impatti  ambientali  significativi
sull'ambiente   provocati   dalle   opere   approvate,   nonche'   la
corrispondenza   alle   prescrizioni  espresse  sulla  compatibilita'
ambientale  dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente
gli   impatti  negativi  imprevisti  e  di  consentire  all'autorita'
competente  di  essere  in  grado  di  adottare  le  opportune misure
correttive. ((40))
  ((1-bis.  In particolare, qualora dalle attivita' di cui al comma 1
risultino  impatti  negativi  ulteriori  e diversi, ovvero di entita'
significativamente  superiore,  rispetto a quelli previsti e valutati
nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorita'
competente,  acquisite  informazioni  e  valutati  i pareri resi puo'
modificare  il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto
a  quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione
dei  lavori  ovvero  dall'esercizio  dell'attivita'  possano derivare
gravi  ripercussioni  negative,  non  preventivamente valutate, sulla
salute pubblica e sull'ambiente, l'autorita' competente puo' ordinare
la  sospensione  dei lavori o delle attivita' autorizzate, nelle more
delle determinazioni correttive da adottare.))
  2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 2, comma
23,  lettera  a))  che  "al  comma  1,  primo  periodo, le parole "Il
monitoraggio  assicura,  anche  avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali"  sono  sostituite dalle parole "Il monitoraggio assicura,
anche  avvalendosi  dell'Istituto  Superiore  per  la Protezione e la
Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,"".
 
	        
	      
                               ART. 29
                      ((Controlli e sanzioni))

  ((1.  La  valutazione  di  impatto  ambientale  costituisce,  per i
progetti  di  opere  ed interventi a cui si applicano le disposizioni
del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento
di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o
approvazione   adottati   senza  la  previa  valutazione  di  impatto
ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
  2.  Fermi  restando  i  compiti  di vigilanza e controllo stabiliti
dalle  norme  vigenti,  l'autorita'  competente esercita il controllo
sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda   del   presente   decreto   nonche'   sull'osservanza  delle
prescrizioni  impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di
valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente
puo'  avvalersi,  nel quadro delle rispettive competenze, del sistema
agenziale.
  3.  Qualora  si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o
modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze
finali  delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione,
l'autorita'  competente,  previa  eventuale  sospensione  dei lavori,
impone   al   proponente   l'adeguamento   dell'opera  o  intervento,
stabilendone  i  termini  e  le  modalita'. Qualora il proponente non
adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a
spese  dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con
le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
  4.  Nel  caso  di  opere  ed  interventi realizzati senza la previa
sottoposizione  alle  fasi  di  verifica  di  assoggettabilita'  o di
valutazione  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui al presente
Titolo  III,  nonche'  nel  caso di difformita' sostanziali da quanto
disposto  dai  provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata
l'entita'  del  pregiudizio  ambientale arrecato e quello conseguente
alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e
puo'  disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi
e  della  situazione  ambientale  a  cura  e  spese del responsabile,
definendone  i  termini  e  le  modalita'. In caso di inottemperanza,
l'autorita'  competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.
Il  recupero  di  tali  spese  e'  effettuato  con le modalita' e gli
effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
  5.  In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela
di  autorizzazioni  o  concessioni  rilasciate  previa valutazione di
impatto  ambientale  o di annullamento del giudizio di compatibilita'
ambientale,  i  poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova
valutazione di impatto ambientale.
  6.  Resta,  in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste
dalle norme vigenti.))
 
	        
	      
                           Articolo 29-bis
                     ((Individuazione e utilizzo
                 delle migliori tecniche disponibili

  1.   L'autorizzazione   integrata   ambientale   per  gli  impianti
rientranti  nelle  attivita'  di  cui all'allegato VIII e' rilasciata
tenendo   conto   di   quanto   indicato  nell'allegato  XI  e  delle
informazioni  diffuse  ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e
dei   documenti  BREF  (BAT  Reference  Documents)  pubblicati  dalla
Commissione   europea,   nel   rispetto   delle   linee   guida   per
l'individuazione  e  l'utilizzo  delle migliori tecniche disponibili,
emanate  con  uno  o  piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  del  Ministro  dello sviluppo
economico  e  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  sentita  la  Conferenza  unificata  istituita  ai sensi del
decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura
si  provvede  all'aggiornamento  ed  alla integrazione delle suddette
linee  guida,  anche  sulla base dello scambio di informazioni di cui
all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, il
Ministro  della  salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  possono  essere  determinati  i  requisiti  per  talune
categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti
fissati  per  ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un
approccio   integrato   ed   una   elevata   protezione   equivalente
dell'ambiente nel suo complesso.
  3.  Per  le  discariche  di  rifiuti  da  autorizzare  ai sensi del
presente  titolo,  si  considerano soddisfatti i requisiti tecnici di
cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui
al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.))
 
	        
	      
                           Articolo 29-ter
                     ((Domanda di autorizzazione
                        integrata ambientale

  1.  Ai  fini  dell'esercizio  di  nuovi  impianti,  della  modifica
sostanziale  e  dell'adeguamento  del  funzionamento  degli  impianti
esistenti  alle  disposizioni  del  presente  decreto, si provvede al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo
29-sexies.  Fatto  salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando
le  informazioni  richieste  dalla normativa concernente aria, acqua,
suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
    a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
    b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o
prodotte dall'impianto;
    c) le fonti di emissione dell'impianto;
    d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
    e)  il  tipo  e  l'entita'  delle emissioni dell'impianto in ogni
settore   ambientale,   nonche'   un'identificazione   degli  effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
    f)  la  tecnologia  utilizzata  e  le  altre  tecniche in uso per
prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
    g)  le  misure  di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto;
    h)  le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente
nonche'  le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede  l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca  Ambientale e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici  e  delle  Agenzie  regionali  e  provinciali per la
protezione dell'ambiente;((40))
    i)  le  eventuali  principali  alternative  prese  in  esame  dal
gestore, in forma sommaria;
    l)  le  altre  misure previste per ottemperare ai principi di cui
all'articolo 6, comma 15, del presente decreto.
  2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l)
del  comma  1  e  l'indicazione  delle informazioni che ad avviso del
gestore  non  devono  essere  diffuse  per  ragioni  di  riservatezza
industriale,  commerciale  o  personale,  di  tutela della proprieta'
intellettuale   e,   tenendo   conto   delle   indicazioni  contenute
nell'articolo  39  della  legge  3  agosto  2007, n. 124, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle
informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
  3.  Qualora  le  informazioni  e  le descrizioni fornite secondo un
rapporto  di  sicurezza,  elaborato conformemente alle norme previste
sui  rischi  di  incidente rilevante connessi a determinate attivita'
industriali,  o  secondo  la  norma  UNI  EN ISO 14001, ovvero i dati
prodotti  per  i  siti  registrati  ai  sensi del regolamento (CE) n.
761/2001  e  successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di
cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  tali dati possono essere
utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere
inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.
  4.   Entro   trenta   giorni  dalla  presentazione  della  domanda,
l'autorita'  competente  verifica la completezza della stessa e della
documentazione   allegata.   Qualora   queste  risultino  incomplete,
l'autorita'  competente  ovvero,  nel  caso di impianti di competenza
statale,  la  Commissione  di  cui  all'art.  8-bis  potra'  chiedere
apposite  integrazioni,  indicando  un termine non inferiore a trenta
giorni  per la presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso  i  termini  del  procedimento si intendono interrotti fino alla
presentazione  della  documentazione  integrativa.  Qualora  entro il
termine   indicato  il  proponente  non  depositi  la  documentazione
completa  degli  elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E'
fatta  salva  la facolta' per il proponente di richiedere una proroga
del  termine per la presentazione della documentazione integrativa in
ragione della complessita' della documentazione da presentare.))
------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole "Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio", sono sostituite dalle
seguenti:  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e
del  mare",  le  parole:  "Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e del mare", le parole "Agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Istituto  superiore per la protezione e la ricerca
ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA".
 
	        
	      
                         Articolo 29-quater
           ((Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
                        integrata ambientale

  1.  Per gli impianti di competenza statale la domanda e' presentata
all'autorita'  competente  per mezzo di procedure telematiche, con il
formato  e  le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo
29-duodecies, comma 2.
  2.  L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono
depositati  i  documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
  3.  L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni dal ricevimento
della  domanda  ovvero,  in  caso  di  riesame ai sensi dell'articolo
29-octies,   comma   4,   contestualmente   all'avvio   del  relativo
procedimento,  comunica  al gestore la data di avvio del procedimento
ai  sensi  dell'art.  7  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede
degli  uffici  di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni
dalla  data  di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a
sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione
provinciale  o  regionale,  ovvero a diffusione nazionale nel caso di
progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un
annuncio  contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto
e del proprio nominativo, nonche' gli uffici individuati ai sensi del
comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni.   Tali   forme   di  pubblicita'  tengono  luogo  delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8
della  legge  7  agosto  1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal
gestore   ai  sensi  del  presente  comma  sono  altresi'  pubblicate
dall'autorita'  competente  nel  proprio  sito  web.  E' in ogni caso
garantita  l'unicita'  della pubblicazione per gli impianti di cui al
titolo III della parte seconda del presente decreto.
  4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui  al  comma  3, i soggetti interessati possono presentare in forma
scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
  5.  La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del
rilascio   dell'autorizzazione   integrata  ambientale,  di  apposita
conferenza  di  servizi,  alla quale sono invitate le amministrazioni
competenti  in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di
competenza  statale,  i  Ministeri  dell'interno,  del lavoro e delle
politiche  sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al
soggetto  richiedente  l'autorizzazione,  ha  luogo  ai  sensi  degli
articoli  14,  14-ter,  commi  da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  7.  Nell'ambito  della  Conferenza  dei  servizi di cui al comma 5,
vengono  acquisite  le  prescrizioni del sindaco di cui agli articoli
216  e  217  del  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il
parere  dell'Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale  per  gli  impianti  di competenza statale o delle Agenzie
regionali  e  provinciali  per la protezione dell'ambiente per quanto
riguarda  il  monitoraggio  ed  il  controllo  degli impianti e delle
emissioni  nell'ambiente.  In  presenza  di  circostanze  intervenute
successivamente  al  rilascio  dell'autorizzazione di cui al presente
titolo,  il  sindaco,  qualora  lo  ritenga necessario nell'interesse
della  salute  pubblica,  puo'  chiedere  all'autorita' competente di
verificare  la necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata,
ai sensi dell'articolo 29-octies.
  8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente
puo'  richiedere  integrazioni  alla documentazione, anche al fine di
valutare   la  applicabilita'  di  specifiche  misure  alternative  o
aggiuntive,  indicando  il  termine  massimo  non superiore a novanta
giorni  per la presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso,  il  termine  di  cui  al  comma  9  resta  sospeso  fino  alla
presentazione della documentazione integrativa.
  9.  Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi
di  cui  al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data
di  scadenza  del  termine  previsto dal comma 4 per la presentazione
delle osservazioni.
  10.  L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla
domanda   di   autorizzazione  integrata  ambientale  comunque  entro
centocinquanta  giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel
caso  di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione
della  domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e'
disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
  11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del
presente  decreto,  sostituiscono  ad  ogni effetto le autorizzazioni
riportate  nell'elenco  dell'allegato  IX, secondo le modalita' e gli
effetti  previsti  dalle relative norme settoriali. In particolare le
autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di
cui  all'articolo  216,  ferma restando la possibilita' di utilizzare
successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
  12.  Ogni  autorizzazione  integrata  ambientale  deve includere le
modalita'   previste   dal   presente   decreto   per  la  protezione
dell'ambiente, nonche' l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.
  13.  Copia  dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi
suo  successivo  aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico,
presso  l'ufficio  di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono
inoltre  rese  disponibili  informazioni relative alla partecipazione
del pubblico al procedimento.
  14.   L'autorita'   competente   puo'   sottrarre   all'accesso  le
informazioni,  in  particolare quelle relative agli impianti militari
di  produzione  di  esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII,
qualora  cio'  si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai
sensi  dell'articolo  24,  comma  6, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o
la  difesa  nazionale.  L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre
all'accesso  informazioni  non riguardanti le emissioni dell'impianto
nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o
di riservatezza industriale, commerciale o personale.
  15.   In   considerazione   del  particolare  e  rilevante  impatto
ambientale,  della  complessita' e del preminente interesse nazionale
dell'impianto,  nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
possono  essere  conclusi,  d'intesa  tra  lo  Stato,  le regioni, le
province   e  i  comuni  territorialmente  competenti  e  i  gestori,
specifici  accordi,  al  fine  di  garantire,  in conformita' con gli
interessi  fondamentali  della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo   del   sistema   produttivo  nazionale,  le  politiche  del
territorio  e  le  strategie  aziendali.  In  tali  casi  l'autorita'
competente,  fatto  comunque  salvo  quanto  previsto  al  comma  12,
assicura  il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e
la  procedura  di  rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10
sono raddoppiati.))
 
	        
	      
                        Articolo 29-quinquies
                ((Indirizzi per garantire l'uniforme
                applicazione sul territorio nazionale

  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del Presidente della Repubblica, su
proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali e d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, possono essere emanati
indirizzi  per  garantire  l'uniforme applicazione delle disposizioni
del presente titolo da parte delle autorita' competenti.))
 
	        
	      
                         Articolo 29-sexies
                ((Autorizzazione integrata ambientale

  1.  L'autorizzazione  integrata  ambientale rilasciata ai sensi del
presente  decreto  deve  includere  tutte  le  misure  necessarie per
soddisfare   i  requisiti  di  cui  agli  articoli  6,  comma  15,  e
29-septies,  al  fine  di conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente   nel   suo   complesso.   L'autorizzazione   integrata
ambientale  di  attivita'  regolamentate  dal  decreto  legislativo 4
aprile  2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette
di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando
cio'  risulti  indispensabile  per  evitare un rilevante inquinamento
locale.
  2.  In  caso  di  nuovo  impianto  o  di  modifica  sostanziale, se
sottoposti   alla  normativa  in  materia  di  valutazione  d'impatto
ambientale,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'art. 10 del
presente decreto.
  3.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  deve  includere valori
limite   di   emissione   fissati  per  le  sostanze  inquinanti,  in
particolare  quelle  elencate  nell'allegato  X,  che  possono essere
emesse  dall'impianto  interessato  in  quantita'  significativa,  in
considerazione  della  loro  natura,  e  delle  loro potenzialita' di
trasferimento  dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro,
acqua,  aria  e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente
normativa  in  materia  di  inquinamento acustico. I valori limite di
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque
essere  meno  rigorosi  di quelli fissati dalla normativa vigente nel
territorio   in   cui   e'   ubicato   l'impianto.   Se   necessario,
l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni
che  garantiscono  la protezione del suolo e delle acque sotterranee,
le  opportune  disposizioni  per  la  gestione  dei  rifiuti prodotti
dall'impianto  e  per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del
caso,  i  valori  limite  di  emissione  possono  essere  integrati o
sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche  equivalenti. Per gli
impianti  di  cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori limite di
emissione  o  i  parametri  o  le misure tecniche equivalenti tengono
conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti.
  4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione,
i  parametri  e  le  misure  tecniche  equivalenti  di  cui  ai commi
precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche
disponibili,   senza  l'obbligo  di  utilizzare  una  tecnica  o  una
tecnologia  specifica,  tenendo  conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto  in  questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni  locali  dell'ambiente.  In tutti i casi, le condizioni di
autorizzazione   prevedono   disposizioni   per   ridurre  al  minimo
l'inquinamento   a  grande  distanza  o  attraverso  le  frontiere  e
garantiscono  un  elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso.
  5.   L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione  integrata
ambientale  osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi
1,  2  e 3. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 29-bis,
comma  1,  l'autorita'  competente rilascia comunque l'autorizzazione
integrata  ambientale  tenendo conto di quanto previsto nell'allegato
XI.
  6.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  contiene gli opportuni
requisiti   di   controllo   delle  emissioni,  che  specificano,  in
conformita'  a  quanto  disposto  dalla  vigente normativa in materia
ambientale  e  nel  rispetto  delle  linee  guida di cui all'articolo
29-bis,  comma  1,  la  metodologia e la frequenza di misurazione, la
relativa  procedura  di  valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare
all'autorita'   competente   i  dati  necessari  per  verificarne  la
conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all'autorita'  competente  e ai comuni interessati i dati relativi ai
controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione integrata
ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce
in  particolare,  nel  rispetto delle linee guida di cui all'articolo
29-bis,  comma  1,  e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, le
modalita'   e   la   frequenza   dei  controlli  programmati  di  cui
all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato  VIII,  quanto  previsto dal presente comma puo' tenere
conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le
comunicazioni  di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
  7.   L'autorizzazione   integrata  ambientale  contiene  le  misure
relative  alle  condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in
particolare  per  le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le
emissioni   fuggitive,   per  i  malfunzionamenti,  e  per  l'arresto
definitivo dell'impianto.
  8.  Per  gli  impianti  assoggettati  al decreto legislativo del 17
agosto  1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale decreto
trasmette     all'autorita'     competente     per     il    rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le
cui  prescrizioni  ai  fini  della  sicurezza e della prevenzione dei
rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In
caso  di  decorrenza  dei  termine stabilito dall'articolo 29-quater,
comma  10,  senza  che  le  suddette  prescrizioni  siano  pervenute,
l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
e  provvede  ad  integrarne  il  contenuto,  una  volta  concluso  il
procedimento  ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n.
334.
  9.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'  contenere  altre
condizioni   specifiche  ai  fini  del  presente  decreto,  giudicate
opportune  dall'autorita'  competente.  Le  disposizioni  di  cui  al
successivo  art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie
per  adeguare  la  funzionalita'  degli  impianti  alle  prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.))
 
	        
	      
                         Articolo 29-septies
                   ((Migliori tecniche disponibili
                   e norme di qualita' ambientale

  1.  Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che
tenga  conto  di  tutte  le  emissioni  coinvolte, risulta necessario
applicare  ad  impianti,  localizzati in una determinata area, misure
piu'   rigorose   di  quelle  ottenibili  con  le  migliori  tecniche
disponibili,  al  fine  di  assicurare in tale area il rispetto delle
norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere
nelle   autorizzazioni   integrate  ambientali  misure  supplementari
particolari  piu'  rigorose,  fatte salve le altre misure che possono
essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.))
 
	        
	      
                         Articolo 29-octies
                         ((Rinnovo e riesame

  1. L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione
integrata   ambientale,   o   l'autorizzazione   avente   valore   di
autorizzazione  integrata  ambientale  che  non  prevede  un  rinnovo
periodico,  confermando  o  aggiornando  le  relative  condizioni,  a
partire  dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei
mesi  prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente
una  domanda  di  rinnovo,  corredata  da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.
Alla  domanda  si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma
3.  L'autorita'  competente  si esprime nei successivi centocinquanta
giorni  con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5
a  9.  Fino  alla  pronuncia  dell'autorita'  competente,  il gestore
continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione.
  2.   Nel   caso   di   un   impianto  che,  all'atto  del  rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma
1  e'  effettuato  ogni  otto  anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto   regolamento   e'   successiva  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo   29-quater,  il  rinnovo  di  detta  autorizzazione  e'
effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
  3.   Nel   caso   di   un   impianto  che,  all'atto  del  rilascio
dell'autorizzazione    di   cui   all'articolo   29-quater,   risulti
certificato  secondo  la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al
comma  1  e'  effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi
della   predetta   norma  e'  successiva  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo   29-quater,  il  rinnovo  di  detta  autorizzazione  e'
effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
  4.  Il  riesame  e'  effettuato dall'autorita' competente, anche su
proposta  delle  amministrazioni  competenti  in  materia ambientale,
comunque quando:
    a)  l'inquinamento  provocato  dall'impianto  e'  tale da rendere
necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di  emissione fissati
nell'autorizzazione  o  l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori
limite;
    b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno  subito  modifiche
sostanziali,  che  consentono  una notevole riduzione delle emissioni
senza imporre costi eccessivi;
    c)  la  sicurezza  di  esercizio  del  processo  o dell'attivita'
richiede l'impiego di altre tecniche;
    d)  nuove  disposizioni  legislative  comunitarie  o nazionali lo
esigono.
  5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita'
competente  puo'  consentire  deroghe  temporanee  ai  requisiti  ivi
fissati  ai  sensi  dell'articolo  29-sexies, comma 4, se un piano di
ammodernamento  da  essa  approvato  assicura  il  rispetto  di detti
requisiti  entro  un  termine di sei mesi, e se il progetto determina
una riduzione dell'inquinamento.
  6.  Per  gli  impianti  di  cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il
rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci anni.))
 
	        
	      
                         Articolo 29-nonies
                      ((Modifica degli impianti
                      o variazione del gestore

  1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'  competente  le  modifiche
progettate  dell'impianto,  come  definite  dall'articolo 5, comma 1,
lettera  l).  L'autorita'  competente,  ove  lo  ritenga  necessario,
aggiorna   l'autorizzazione   integrata   ambientale  o  le  relative
condizioni,  ovvero,  se  rileva  che  le  modifiche  progettate sono
sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da'
notizia  al  gestore  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento della
comunicazione  ai  fini  degli  adempimenti  di  cui  al  comma 2 del
presente  articolo.  Decorso  tale termine, il gestore puo' procedere
alla realizzazione delle modifiche comunicate.
  2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o
a   seguito   della  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  risultino
sostanziali,  il  gestore  invia  all'autorita'  competente una nuova
domanda  di  autorizzazione  corredata da una relazione contenente un
aggiornamento  delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1
e  2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in
quanto compatibile.
  3.   Agli  aggiornamenti  delle  autorizzazioni  o  delle  relative
prescrizioni  di  cui  al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai
sensi  del  comma  2  si applica il disposto dell'articolo 29-octies,
comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15.
  4.  Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della
gestione  dell'impianto,  il  vecchio  gestore  e il nuovo gestore ne
danno  comunicazione  entro  trenta  giorni all'autorita' competente,
anche nelle forme dell'autocertificazione.))
 
	        
	      
                         Articolo 29-decies
                     ((Rispetto delle condizioni
              dell'autorizzazione integrata ambientale

  1.   Il  gestore,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'autorizzazione   integrata   ambientale,  ne  da'  comunicazione
all'autorita' competente.
  2.  A  far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1,   il  gestore  trasmette  all'autorita'  competente  e  ai  comuni
interessati  i  dati  relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall'autorizzazione   integrata   ambientale,   secondo  modalita'  e
frequenze    stabilite    nell'autorizzazione   stessa.   L'autorita'
competente  provvede  a mettere tali dati a disposizione del pubblico
tramite  gli  uffici  individuati  ai  sensi dell'articolo 29-quater,
comma 3.
  3.  L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
per  impianti  di  competenza  statale,  o  le  agenzie  regionali  e
provinciali  per  la  protezione  dell'ambiente,  negli  altri  casi,
accertano,  secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione
ai  sensi  dell'articolo  29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del
gestore:
    a)  il  rispetto  delle  condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale;
    b)  la  regolarita'  dei  controlli  a  carico  del  gestore, con
particolare   riferimento   alla   regolarita'  delle  misure  e  dei
dispositivi  di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto dei
valori limite di emissione;
    c)  che  il  gestore  abbia  ottemperato  ai  propri  obblighi di
comunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato  l'autorita'
competente  regolarmente  e, in caso di inconvenienti o incidenti che
influiscano  in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
  4.  Ferme  restando  le  misure  di  controllo  di  cui al comma 3,
l'autorita'  competente, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
del  proprio  bilancio  destinate allo scopo, puo' disporre ispezioni
straordinarie  sugli  impianti  autorizzati  ai  sensi  del  presente
decreto.
  5.  Al  fine  di  consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il
gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento
di  qualsiasi  verifica  tecnica relativa all'impianto, per prelevare
campioni  e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini
del presente decreto.
  6.  Gli  esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni sono comunicati
all'autorita'  competente  ed  al  gestore indicando le situazioni di
mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b)
e c), e proponendo le misure da adottare.
  7.  Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza, controllo,
ispezione  e  monitoraggio  su impianti che svolgono attivita' di cui
agli  allegati  VIII  e  XII,  e  che abbia acquisito informazioni in
materia  ambientale  rilevanti ai fini dell'applicazione del presente
decreto,  comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
  8.  I  risultati  del  controllo  delle  emissioni, richiesti dalle
condizioni  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  e in possesso
dell'autorita'  competente,  devono  essere  messi a disposizione del
pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma
3,  nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195.
  9.  In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di
esercizio   in  assenza  di  autorizzazione,  l'autorita'  competente
procede secondo la gravita' delle infrazioni:
    a)  alla  diffida,  assegnando  un  termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita';
    b)   alla   diffida   e  contestuale  sospensione  dell'attivita'
autorizzata  per un tempo determinato, ove si' manifestino situazioni
di pericolo per l'ambiente;
    c)  alla  revoca  dell'autorizzazione integrata ambientale e alla
chiusura   dell'impianto,   in   caso  di  mancato  adeguamento  alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
  10.  In  caso  di  inosservanza  delle prescrizioni autorizzatorie,
l'autorita'  competente,  ove si manifestino situazioni di pericolo o
di  danno  per  la  salute,  ne  da' comunicazione al sindaco ai fini
dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
  11.  L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale
esegue  i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie
regionali    e    provinciali   per   la   protezione   dell'ambiente
territorialmente   competenti,   nel   rispetto  di  quanto  disposto
all'articolo  03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.))
 
	        
	      
                        Articolo 29-undecies
               ((Inventario delle principali emissioni
                            e loro fonti

  1.  I  gestori  degli impianti di cui all'allegato VIII trasmettono
all'autorita'  competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la  Protezione  e  la  Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni
anno,  i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e
suolo dell'anno precedente.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  in  conformita'  a  quanto  previsto dalla
Commissione  europea,  sentita  la  Conferenza unificata istituita ai
sensi  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate
modifiche  ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto
dello  stesso  Ministro 23 novembre 2001, attuativo dell'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
  3.  L'Istituto  Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
elabora  i  dati  di  cui  al  comma  1  e li trasmette all'autorita'
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.
  4.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
assicurano,  nel  rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195,  l'accesso  del  pubblico  ai  dati  di  cui  al  comma 1 e alle
successive elaborazioni.))
 
	        
	      
                        Articolo 29-duodecies
                           ((Comunicazioni

  1.  Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, con cadenza annuale, i dati
concernenti  le  domande  ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i
successivi   aggiornamenti,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata
istituita  ai  sensi  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche'  un  rapporto  sulle  situazioni  di  mancato  rispetto delle
prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale.
  2.  Le  domande relative agli impianti di competenza statale di cui
all'articolo  29-quater,  comma  1,  i  dati  di  cui  al comma 1 del
presente  articolo  e  quelli  di  cui  ai  commi 6 e 7 dell'articolo
29-decies,  sono  trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale,  secondo  il formato e le
modalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.))
 
	        
	      
                        Articolo 29-terdecies
                      ((Scambio di informazioni

  1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto
Superiore  per la Protezione e la Ricerca Ambientale , ogni tre anni,
entro  il  30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del
presente  titolo,  ed  in  particolare  ai valori limite di emissione
applicati  agli  impianti  di  cui  all'allegato VIII e alle migliori
tecniche  disponibili  su  cui  detti  valori  si  basano, sulla base
dell'apposito   formulario   adottato   con   decreto   del  Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio
2009.
  2.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  predispone  e  invia  alla  Commissione  europea  una relazione
sull'attuazione  della  direttiva  2008/1/CE  e  sulla  sua efficacia
rispetto  ad  altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente,
sulla  base del questionario, stabilito con decisione 2006/194/UE del
2  marzo  2006 della Commissione europea, e successive modificazioni,
redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE.
  3.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  di  intesa  con  il Ministero dello sviluppo economico, con il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, con il Ministero
della  salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la
partecipazione  dell'Italia  allo scambio di informazioni organizzato
dalla   Commissione  europea  relativamente  alle  migliori  tecniche
disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni in
materia  di  controllo,  e  a rendere accessibili i risultati di tale
scambio  di  informazioni.  Le  modalita'  di tale partecipazione, in
particolare,  dovranno  consentire  il coinvolgimento delle autorita'
competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni.
Le  attivita'  di  cui al presente comma sono svolte di intesa con il
Ministero   delle   politiche   agricole,   alimentari   e  forestali
limitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.
  4.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  provvede  a garantire la sistematica informazione del pubblico
sullo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  relativi  allo scambio di
informazioni  di  cui  al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281  modalita' di scambio di informazioni tra le autorita'
competenti,  al  fine  di  promuovere una piu' ampia conoscenza sulle
migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.))
 
	        
	      
                     Articolo 29-quattuordecies
                             ((Sanzioni

  1.  Chiunque  esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII
senza  essere  in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o
dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena
dell'arresto  fino  ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000
euro.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la
sola  pena  dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di
colui  che  pur  essendo  in  possesso  dell'autorizzazione integrata
ambientale   non   ne   osserva  le  prescrizioni  o  quelle  imposte
dall'autorita' competente.
  3.  Chiunque  esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII
dopo  l'ordine  di  chiusura  dell'impianto  e'  punito  con  la pena
dell'arresto  da  sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a
52.000 euro.
  4.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita'
competente  la  comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma
1.
  5.  E'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
euro  a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita'
competente  e  ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni
delle  emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. 6. E' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro
il  gestore  che,  senza giustificato e documentato motivo, omette di
presentare,  nel  termine  stabilito  dall'autorita'  competente,  la
documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater, comma 8.
  7.  Alle  sanzioni  amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo  non  si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  8.  Le  sanzioni  sono  irrogate  dal  prefetto per gli impianti di
competenza   statale   e  dall'autorita'  competente  per  gli  altri
impianti.
  9.  Le  somme  derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste  dal  presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci
delle autorita' competenti.
  10.  Per  gli  impianti  rientranti  nel  campo di applicazione del
presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale,  non  si  applicano  le  sanzioni,  previste  da norme di
settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.))
 
	        
	      
                               ART. 30
                  Impatti ambientali interregionali

  ((1.  Nel  caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di
interventi  e  di  opere  sottoposti a procedura di VIA di competenza
regionale,  nonche'  di  impianti o parti di essi le cui modalita' di
esercizio  necessitano  del provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale  con  esclusione  di  quelli previsti dall'allegato XII, i
quali   risultino   localizzati   anche  sul  territorio  di  regioni
confinanti,  le  procedure di valutazione e autorizzazione ambientale
sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti.
  2.  Nel  caso  di  piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di
interventi  e  di  opere  sottoposti  a  VIA  di competenza regionale
nonche'  di  impianti  o  parti di essi le cui modalita' di esercizio
necessitano  del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale
con  esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano
avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi
e  significativi  su  regioni  confinanti,  l'autorita' competente e'
tenuta  a  darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita'
competenti  di  tali  regioni, nonche' degli enti locali territoriali
interessati dagli impatti.
  2-bis.  Nei  casi  di  cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei
rispettivi  pareri,  l'autorita' competente dispone che il proponente
invii   gli   elaborati   alle   Regioni  nonche'  agli  enti  locali
territoriali  interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini
di cui all'art. 25, comma 2.))
 
	        
	      
                               ART. 31
                     ((Attribuzione competenze))
  ((1.  In  caso  di  piani,  programmi o progetti la cui valutazione
ambientale   e'  rimessa  alla  regione,  qualora  siano  interessati
territori  di  piu'  regioni  e  si  manifesti  un  conflitto  tra le
autorita'  competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di
un  piano,  programma  o  progetto  localizzato sul territorio di una
delle  regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme
parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre
che  si  applichino  le procedure previste dal presente decreto per i
piani, programmi e progetti di competenza statale.))
 
	        
	      
                               ART. 32
                   Consultazioni transfrontaliere

  1.  In  caso  di  piani,  programmi  ((,  progetti e impianti)) che
possono  avere  impatti  rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o
qualora  un  altro Stato cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  e con il Ministero degli affari
esteri   e   per  suo  tramite,  ai  sensi  della  Convenzione  sulla
valutazione  dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta  a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3
novembre  1994,  n.  640,  ((nell'ambito  delle  fasi  previste dalle
procedure  di  cui  ai  titoli  II,  III  e  III-bis)), provvede alla
notifica  dei  progetti e ((di tutta la documentazione concernente il
piano,  programma,  progetto o impianto)). Nell'ambito della notifica
e'  fissato  il  termine,  non  superiore  ai  sessanta  giorni,  per
esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.
  ((2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura,
gli  Stati consultati trasmettono all'autorita' competente i pareri e
le  osservazioni  delle  autorita'  pubbliche  e  del  pubblico entro
novanta  giorni  dalla comunicazione della dichiarazione di interesse
alla  partecipazione  alla procedura ovvero secondo le modalita' ed i
termini  concordati  dagli  Stati  membri  interessati,  in  modo  da
consentire  comunque  che le autorita' pubbliche ed il pubblico degli
Stati   consultati  siano  informati  ed  abbiano  l'opportunita'  di
esprimere  il  loro  parere  entro  termini  ragionevoli. L'Autorita'
competente  ha  l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati
le  decisioni  finali  e  tutte  le informazioni gia' stabilite dagli
articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.))
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto dagli accordi internazionali, le
regioni  o  le  province  autonome  ((nel  caso  in  cui  i  piani, i
programmi,  i  progetti  od  anche  le  modalita'  di esercizio di un
impianto  o  di  parte  di  esso,  con  esclusione di quelli previsti
dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri)) informano
immediatamente   il   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  ((.  . .)) e collaborano per lo svolgimento
delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
  4.  La  predisposizione  e  la  distribuzione  della documentazione
necessaria   sono   a   cura  del  proponente  ((o  del  gestore))  o
dell'autorita'  procedente,  senza  nuovi  o  maggiori oneri a carico
della   finanza  pubblica  ((,  che  deve  provvedervi  su  richiesta
dell'autorita'  competente  secondo  le modalita' previste dai titoli
II,   III   o   III-bis   del   presente  decreto  ovvero  concordate
dall'autorita' competente e gli Stati consultati.)).
  5.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero
degli  affari  esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano
con  i  Paesi  aderenti  alla Convenzione accordi per disciplinare le
varie   fasi   al  fine  di  semplificare  e  rendere  piu'  efficace
l'attuazione della convenzione.
  ((5-bis.  Nel  caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il
termine  per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26,
comma  1,  e' prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato
ai sensi del comma 2.
  5-ter.   Gli   Stati   membri   interessati  che  partecipano  alle
consultazioni   ai   sensi   del   presente   articolo   ne   fissano
preventivamente la durata in tempi ragionevoli.))
 
	        
	      
                           Articolo 32-bis
                     ((Effetti transfrontalieri

  1.  Nel  caso  in  cui  il funzionamento di un impianto possa avere
effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Stato
dell'Unione  europea,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale  Stato  membro  i  dati  forniti ai sensi degli articoli 29-ter,
29-quater  e  29-octies,  nel  momento  stesso  in  cui  sono messi a
disposizione  del  pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti
ad  uno  Stato  dell'Unione  europea che ne faccia richiesta, qualora
ritenga   di   poter   subire   effetti   negativi   e  significativi
sull'ambiente  nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non
ricada  nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente,
qualora  constati  che  il  funzionamento  di un impianto possa avere
effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Stato
dell'Unione  europea,  informa  il  Ministero  dell'ambiente  e della
tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
provvede,  d'intesa  con il Ministero degli affari esteri, nel quadro
dei  rapporti  bilaterali  fra  Stati,  affinche', nei casi di cui al
comma  1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato
eventualmente  interessato  per  un  periodo  di  tempo  adeguato che
consenta  una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'
competente.)) ((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che  "Nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, ovunque
ricorrano,  le  parole  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del mare", le parole: "Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare",  le  parole  "Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore
per  la  protezione  e  la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
 
	        
	      
                               ART. 33
                          Oneri istruttori

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da
adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono  definite,  sulla  base  di  quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le
tariffe  da  applicare  ai  proponenti  per  la  copertura  dei costi
sopportati   dall'autorita'  competente  per  l'organizzazione  e  lo
svolgimento  delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo
previste dal presente decreto.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di
quantificazione  e  corresponsione  degli  oneri  da porre in capo ai
proponenti.
  3.  Nelle  more  dei  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e 2, si
continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
  ((3-bis.   Le  spese  occorrenti  per  effettuare  i  rilievi,  gli
accertamenti  ed  i  sopralluoghi  necessari  per l'istruttoria delle
domande  di  autorizzazione  integrata  ambientale e per i successivi
controlli  previsti  dall'art.  29-decies, sono a carico del gestore.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata
in   vigore   della   presente  disposizione,  sono  disciplinate  le
modalita',  anche  contabili,  e le tariffe da applicare in relazione
alle  istruttorie  e  ai  controlli  previsti  dal Titolo III-bis del
presente  decreto,  nonche'  i  compensi  spettanti  ai  membri della
commissione  istruttoria  di  cui  all'articolo  8-bis. Gli oneri per
l'istruttoria  e  per i controlli sono quantificati in relazione alla
complessita', delle attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla
base  del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti
ambientali  interessate,  nonche' della eventuale presenza di sistemi
di  gestione  registrati o certificati e delle spese di funzionamento
della  commissione  di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti
dalle  tariffe  corrispondenti  a  tali  oneri,  posti  a  carico del
gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale
fine  gli  importi  delle  tariffe  vengono  versati  all'entrata del
bilancio  dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione
del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio. Con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli stessi criteri e
modalita', le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.)) ((40))
  ((3-ter.  Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta fermo
quanto  stabilito  dal  DM  24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il 22 settembre 2008.))
  4.  Al  fine  di  garantire l'operativita' della Commissione di cui
((all'articolo  8-bis)),  nelle more dell'adozione del decreto di cui
((al  comma  3-bis)),  e  fino  all'entrata  in vigore del decreto di
determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo,
per  le  spese di funzionamento nonche' per il pagamento dei compensi
spettanti  ai componenti della predetta Commissione e' posto a carico
del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una  somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta
di  autorizzazione  integrata  ambientale  per impianti di competenza
statale;  la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, e da apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare. Le somme di cui al presente
comma  si  intendono  versate  a  titolo  di  acconto, fermo restando
l'obbligo  del  richiedente  di corrispondere conguaglio in relazione
all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione  delle tariffe, fissate per la copertura integrale del
costo effettivo del servizio reso.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che  "Nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, ovunque
ricorrano,  le  parole  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del mare", le parole: "Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare",  le  parole  "Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore
per  la  protezione  e  la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
 
	        
	      
                               ART. 34
             Norme tecniche, organizzative e integrative

  1.  ((entro  un anno)) dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  con uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto   1988,   n.   400,  il  Governo,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il  Ministro  per i beni e le attivita' culturali, provvede alla
modifica  ed  all'integrazione  delle  norme  tecniche  in materia di
valutazione  ambientale  nel rispetto delle finalita', dei principi e
delle   disposizioni   di   cui  al  presente  decreto.  Resta  ferma
l'applicazione  dell'articolo  13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
relativamente  al  recepimento  di direttive comunitarie modificative
delle  modalita'  esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di
direttive  gia'  recepite  nell'ordinamento  nazionale.  Resta  ferma
altresi',  nelle  more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al
presente  comma,  l'applicazione  di  quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
  2.  Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma
1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
acquisisce   il   parere  delle  associazioni  ambientali  munite  di
requisiti  sostanziali  omologhi  a  quelli previsti dall'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto    il   Governo,   con   apposita   delibera   del   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione economica, su proposta del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato le
regioni  e  le  province  autonome,  ed  acquisito  il  parere  delle
associazioni  ambientali  munite  di requisiti sostanziali omologhi a
quelli  previsti  dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
provvede  all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile  di  cui alla delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 2 agosto 2002.
  4.   Entro  dodici  mesi  dalla  delibera  di  aggiornamento  della
strategia  nazionale  di  cui  al  comma  3,  le  regioni  si dotano,
attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  dei  bilanci  regionali,  di  una  complessiva
strategia  di  sviluppo  sostenibile  che sia coerente e definisca il
contributo   alla   realizzazione  degli  obiettivi  della  strategia
nazionale.  Le  strategie  regionali  indicano  insieme al contributo
della   regione  agli  obiettivi  nazionali,  la  strumentazione,  le
priorita',  le  azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito
le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le
regioni  promuovono  l'attivita'  delle  amministrazioni  locali che,
anche  attraverso  i  processi  di  Agenda  21  locale,  si dotano di
strumenti  strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
  5.  Le  strategie  di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di
riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.
Dette   strategie,   definite   coerentemente   ai   diversi  livelli
territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni,  in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione   fra   la   crescita   economica  ed  il  suo  impatto
sull'ambiente,  il rispetto delle condizioni di stabilita' ecologica,
la   salvaguardia  della  biodiversita'  ed  il  soddisfacimento  dei
requisiti   sociali   connessi   allo  sviluppo  delle  potenzialita'
individuali   quali  presupposti  necessari  per  la  crescita  della
competitivita' e dell'occupazione.
  6.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  le  regioni  e  le  province autonome cooperano per assicurare
assetti  organizzativi,  anche  mediante  la costituzione di apposite
unita'  operative,  senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse
atti  a  garantire  le  condizioni  per  lo  svolgimento  di funzioni
finalizzate a:
    a)   determinare,   nell'ottica   della   strategia  di  sviluppo
sostenibile,  i requisiti per una piena integrazione della dimensione
ambientale  nella  definizione  e  valutazione  di  politiche, piani,
programmi e progetti;
    b)   garantire   le   funzioni   di   orientamento,  valutazione,
sorveglianza  e  controllo  nei  processi  decisionali della pubblica
amministrazione;
    c)  assicurare  lo  scambio  e  la  condivisione  di esperienze e
contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
    d)  favorire  la  promozione  e  diffusione  della  cultura della
sostenibilita' dell'integrazione ambientale;
    e)  agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e del
pubblico  ai  processi  decisionali ed assicurare un'ampia diffusione
delle informazioni ambientali.
  7.  Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure
di   valutazione.  In  particolare,  assicurano  che  la  valutazione
ambientale  strategica  e  la  valutazione  d'impatto  ambientale  si
riferiscano  al livello strategico pertinente analizzando la coerenza
ed  il  contributo  di piani, programmi e progetti alla realizzazione
degli  obiettivi  e delle azioni di livello superiore. Il processo di
valutazione  nella  sua  interezza  deve  anche assicurare che piani,
programmi  e  progetti  riducano  il flusso di materia ed energia che
attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.
  ((8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle
Agenzie  ambientali  e dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca   ambientale   (ISPRA),   garantisce  la  raccolta  dei  dati
concernenti   gli   indicatori   strutturali   comunitari   o   altri
appositamente scelti dall'autorita' competente)).
  9.  ((Salvo  quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter)) Le modifiche
agli  allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate
con   regolamenti   da   emanarsi,  previo  parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
  ((9-bis.  L'elenco  riportato  nell'allegato IX, ove necessario, e'
modificato  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico  e  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali,
d'intesa  con  la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalita', possono
essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il
coordinamento   tra  le  procedure  di  rilascio  dell'autorizzazione
integrata  ambientale  e  quelle  in materia di valutazione d'impatto
ambientale.
  9-ter.  Con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  previa  comunicazione  ai  Ministri  dello
sviluppo  economico,  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, della
salute  e  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  si
provvede  al  recepimento  di  direttive  tecniche  di modifica degli
allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea)).
 
	        
	      
CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE STATALE


                               ART. 35
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Le  regioni  ((ove necessario)) adeguano il proprio ordinamento
alle   disposizioni   del   presente   decreto,   entro  dodici  mesi
dall'entrata  in  vigore.  In  mancanza  di  norme  vigenti regionali
trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
  2.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  1,  trovano diretta
applicazione   le   disposizioni  del  presente  decreto,  ovvero  le
disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
  2-bis.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
Trento  e  Bolzano  provvedono alle finalita' del presente decreto ai
sensi dei relativi statuti.
  2-ter.  Le procedure di ((VAS, VIA ed AIA)) avviate precedentemente
all'entrata  in  vigore  del  presente decreto sono concluse ai sensi
delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
  ((2-quater.   Fino  a  quando  il  gestore  si  sia  adeguato  alle
condizioni    fissate    nell'autorizzazione   integrata   ambientale
rilasciata  ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione le
disposizioni  relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle
altre  normative  vigenti  o  le  prescrizioni precedenti il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.
  2-quinquies.  La sanzione prevista dall'articolo 29-quattuordecies,
comma  1,  non  si  applica  ai  gestori  di  impianti esistenti o di
impianti  nuovi  gia'  dotati di altre autorizzazioni ambientali alla
data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, i quali abbiano presentato domanda di autorizzazione integrata
ambientale   nei   termini   stabiliti   nel   decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 aprile 2006 ovvero
nei  successivi  provvedimenti  di proroga, fino alla conclusione del
relativo procedimento autorizzatorio.)) ((40))
  ((2-sexies.  Le  amministrazioni  statali,  gli enti territoriali e
locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita' e gli istituti
di  ricerca,  le  societa'  per  azioni  a  prevalente partecipazione
pubblica,  comunicano alle autorita' competenti un elenco dei piani e
un  riepilogo  dei  dati  storici  e  conoscitivi  del  territorio  e
dell'ambiente  in  loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per
il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli
riservati  e  rendono  disponibili  tali  dati  alle stesse autorita'
competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia,   anche   attraverso  le  procedure  e  gli  standard  di  cui
all'articolo  6-quater  del  decreto-legge  12  ottobre 2000, n. 279,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
I  dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati,
per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale,   nell'ambito   dei  compiti  istituzionali  allo  stesso
demandati.
  2-septies.  L'autorita'  competente  rende accessibili ai gestori i
dati  storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio
possesso,   di  interesse  ai  fini  dell'applicazione  del  presente
decreto,  ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui
al  comma  2-sexies,  anche attraverso le procedure e gli standard di
cui  all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
A  tale  fine  l'autorita'  competente  puo'  avvalersi dell'Istituto
superiore  per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito dei
compiti istituzionali allo stesso demandati.
  2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
disciplinate  le  modalita'  di  autorizzazione  nel caso in cui piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal   medesimo   gestore,  e  soggetti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente.
  2-nonies.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  presente
decreto  non  esime i gestori dalla responsabilita' in relazione alle
eventuali  sanzioni  per il mancato raggiungimento degli obiettivi di
riduzione  delle  emissioni  di  cui  al decreto legislativo 4 luglio
2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 2, comma
31)  che  "Nel  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole,
"del   decreto   legislativo   18  febbraio  2005,  n.  59",  ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto"".
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  4,  comma  2) che "Nel decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovunque ricorrano, le parole
"Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio",  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare",  le parole: "Ministro dell'ambiente e
della   tutela   del  territorio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le
parole  "Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e per i servizi
tecnici"  sono  sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita
dalla seguente: "ISPRA"".
 
	        
	      
                               ART. 36
                      (Abrogazioni e modifiche)

  1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono abrogati.
  2.  Gli  allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152,  sono  sostituiti  dagli allegati al presente
decreto.
  3.  Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore della parte seconda del presente
decreto sono inoltre abrogati:
    a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377;
    d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
    e)  il  comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5,
della legge 4 agosto 1990, n. 240;
    f)  il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n.
366;
    g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
    h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    i)  il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.
460;
    l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
   m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
    n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
    o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
    p)  il  comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n.
36;
    q)  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
526;
    r)  il  comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995,
n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
    s)  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 aprile 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
    t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
    u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
    v)  la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 4
agosto 1999;
    z)  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999,
n. 348;
    aa)  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 3
settembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
1999, n. 302;
    bb)  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 1°
settembre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11
ottobre 2000;
    cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
    dd)  l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
    ee)  gli  articoli  1  e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
315,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n.
5;
    ff)  l'articolo  5,  comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59; ((40))
    gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
  4.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto:
    a)  nell'articolo  5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo
18  febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole:
"nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede  l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per  i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente";((40))
    b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le  parole  "convoca" sono sostituite dalle seguenti:
"puo' convocare";((40))
    c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le parole "Nell'ambito della conferenza di servizi di
cui  al  comma  10  sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui
agli  articoli  216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265."
Sono  sostituite dalle seguenti: "L'autorita' competente, ai fini del
rilascio  dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro
sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al
comma   7,   trascorsi   i   quali  l'autorita'  competente  rilascia
l'autorizzazione   anche  in  assenza  di  tali  espressioni,  ovvero
nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  di  cui  al comma 10, le
prescrizioni  del  sindaco  di  cui agli articoli 216 e 217 del regio
decreto  27  luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per
la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti
di  competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione  dell'ambiente  negli  altri  casi  per quanto riguarda il
monitoraggio  ed  il  controllo  degli  impianti  e  delle  emissioni
nell'ambiente."; ((40))
    d)  nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  le parole "L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque
anni  le  condizioni  dell'autorizzazione  integrata ambientale, o le
condizioni   dell'autorizzazione   avente  valore  di  autorizzazione
integrata   ambientale   che   non   prevede  un  rinnovo  periodico,
confermandole   o   aggiornandole,   a  partire  dalla  data  di  cui
all'articolo  5,  comma  18, per gli impianti esistenti, e, a partire
dalla  data  di  rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo
per  gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica di potenza
superiore   a  300  MW  termici  ai  quali  si  applica  il  disposto
dell'articolo   17,   comma   4,   per   i  quali  il  primo  rinnovo
dell'autorizzazione  ambientale  e'  effettuato dopo sette anni dalla
data   di   rilascio  dell'autorizzazione.",  sono  sostituite  dalle
seguenti:   "L'autorita'   ambientale   rinnova   ogni   cinque  anni
l'autorizzazione  integrata  ambientale,  o  l'autorizzazione  avente
valore  di  autorizzazione  integrata  ambientale  che non prevede un
rinnovo  periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni,
a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.";((40))
    e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  sono  abrogate  le  seguenti  parole:  "Il  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio adotta le determinazioni
relative  all'autorizzazione  integrata  ambientale  per  l'esercizio
degli  impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del
presente  decreto,  entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni
decorrenti  dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per
gli  impianti  gia'  muniti  di valutazione di impatto ambientale, il
predetto  termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine
previsto  dal  presente  comma,  o  di  determinazione  negativa  del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, la decisione
definitiva  in  ordine  all'autorizzazione  integrata  ambientale  e'
rimessa al Consiglio dei Ministri.";((40))
    f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59,  sono  soppresse  le  seguenti parole "fino al termine
fissato    nel    calendario"   nonche'   le   parole   "entro   tale
termine"".((40))
  5.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo,  nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino
effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 2, comma
31)  che  "Nel  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole,
"del   decreto   legislativo   18  febbraio  2005,  n.  59",  ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto"".
 
	        
	      
                              Art. 37.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 38.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 39.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 40.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 41.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE


                              Art. 42.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 43.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 44.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 45.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 46.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 47.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


                              Art. 48.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 49.
  ((IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
                         PRESENTE ARTICOLO))
 
	        
	      
                              Art. 50.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 51.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      
                              Art. 52.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
 
	        
	      

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