Raccolta Normativa
PARTE SECONDA
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)
TITOLO I
NORME GENERALI
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ART. 4
Finalita'
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed
attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003.
((c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.))
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di
Valutazione dell'impatto ambientale modalita' di semplificazione e
coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi
comprese le procedure ((di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del
presente decreto)).
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la
finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con
le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto
della capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione dei
vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si
affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata
degli impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative
e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e
programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono
avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di
proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e
conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto
risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e
indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
((c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente
dalle attivita' di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a
evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le
disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.))
ART. 5
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito
valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che
comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda
parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilita', l'elaborazione del rapporto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del
programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione
ed il monitoraggio;
((b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione
d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il
quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente
di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della
seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle
soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);))
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine,
permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa
dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti
nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione,
nonche' di eventuali malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali
e dai beni paesaggistici in conformita' al disposto di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione
e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati
dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello
nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per
essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa
o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma
redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita' all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto
che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente
ai fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in
conformita' all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di
opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un
livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della
valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il
progetto definitivo, redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'articolo 22;
((i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse
le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti
legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a
seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore
o piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua
o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri
suoi legittimi usi;
i-quater) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono
svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato VIII e qualsiasi
altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse con le
attivita' svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle
emissioni e sull'inquinamento;
i-quinquies) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre
1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilita'
ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate
richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione
entro il 10 novembre 2000;
i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella
definizione di impianto esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti
puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura , di
sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici,
radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in
rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero
il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o
piu' periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere
fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di
sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla
legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella
loro determinazione non devono essere considerate eventuali
diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua,
l'effetto di una stazione di depurazione puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di requisiti,
inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato momento
in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;))
((l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o
progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti,
le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento,
ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti
sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un
impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento
ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o
dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorita'
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione
integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica che dia
luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto
della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente e
avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire,
in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere
conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura
dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente
idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;))
m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo
di valutare, ove previsto, se ((. . .)) progetti ((possono avere un
impatto significativo e negativo sull'ambiente)) e devono essere
sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del
presente decreto;
((m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o programma:
la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani,
programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato
il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con
eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di
valutazione di VAS, espresso dall'autorita' competente sulla base
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;))
n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e
vincolante dell'autorita' competente che conclude la verifica di
assoggettabilita';
o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il
provvedimento dell'autorita' competente che conclude la fase di
valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e
vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le
intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio
culturale ((secondo le previsioni di cui all'articolo 26));
((o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento
che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui
all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate
condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai
requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c).
Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per uno o piu'
impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e
gestiti dal medesimo gestore;))
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani
e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di
VIA, nel caso di progetti ((ovvero il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, nel caso di impianti));
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora
il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,
ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma
sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il
piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente
decreto;
((r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che
detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere
economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;))
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche
competenze o responsabilita' in campo ambientale, possono essere
interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei
piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e
partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e
del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione
dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai
sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni
o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire
gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che
ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione
le organizzazioni non governative che promuovono la protezione
dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa
statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
Art. 6
Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una
valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle
finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano
l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei
piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'
necessaria qualora l'autorita' competente valuti ((che producano
impatti significativi sull'ambiente)), secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 ((e tenuto conto del diverso livello di sensibilita'
ambientale dell'area oggetto di intervento)).
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 12, ((se i piani e i programmi, diversi da quelli di
cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi
sull'ambiente)).
((3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi
nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia' sottoposti ad una
valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie
per le quali e' prevista la Valutazione di impatto ambientale,
costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di
VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il
Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano
contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto
ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale
valutazione e' effettuata secondo le modalita' e le competenze
previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed e' integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti
di pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.))
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di
difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ((ricadenti nella
disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni));
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti,
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale,
redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che
possono avere impatti significativi ((e negativi)) sull'ambiente e
sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata
altresi' una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto,
relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono,
anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
((7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in base alle
disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano
produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato
II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV;))
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti
all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove
previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
definire, per determinate tipologie progettuali o aree
predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V,
un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento
delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di
cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in
aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali
o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base
degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di
esclusione dalla verifica di assoggettabilita'.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso per caso i
progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a
scopo di difesa nazionale ((non aventi i requisiti di cui al comma 4,
lettera a) )). La esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione del decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della
difesa nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del
presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la
valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita'
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo
imminente o a seguito di calamita'. In tale caso l'autorita'
competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa
dalle autorita' che dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni
raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le
informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per
cui e' stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di
interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio
dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le
informazioni messe a disposizione del pubblico.
((12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli
conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che
hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,
ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la
valutazione ambientale strategica non e' necessaria per la
localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per:
a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a)
del presente comma;
14. Per gli impianti ove e' svolta una attivita' di cui
all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro modifiche
sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 208, commi 6 e 7, del
presente decreto.
15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 12 del
presente articolo, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel rispetto
della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui
all'articolo 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche
disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della
quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono
recuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto
sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte
del presente decreto;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed
efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli
incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al
momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso
deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia
di bonifiche e ripristino ambientale.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno
del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo
protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi
nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni
internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di
cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il
divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici
miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e
costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella
fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle
acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di
fuori delle medesime aree, le predette attivita' sono autorizzate
previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto,
sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici
miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attivita' di
cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata
in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli
abilitativi gia' rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.))
TITOLO II
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VAS
|
ART. 7
Competenze
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi
dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi
regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4,
la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli
enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui
all'allegato II al presente decreto .
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi
regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente
decreto.
((4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi
alle attivita' di cui all'allegato XII al presente decreto e loro
modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi
regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non
risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e
loro modifiche sostanziali.))
5. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
provvedimento di viae il parere motivato in sede di VAS sono espressi
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, che
collabora alla relativa attivita' istruttoria. ((Il provvedimento di
AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali.))
6. In sede regionale, l'autorita' competente e' la pubblica
amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali
o delle province autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e
quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali
interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti
competenti in materia ambientale;
((c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali
ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,
purche' con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e
programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo
svolgimento della relative consultazione;))
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e province
autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto
stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.
((e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di
VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria
competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al
presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.))
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i
procedimenti di valutazione in corso.
((9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad
esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi
fondamentali dettati dal presente Titolo.))
Art. 8
((Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
- VIA e VAS))
((1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di
cui all'articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto
tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente
Parte.))
2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto
ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di
applicazione ((di cui all'allegato VIII del presente decreto)) il
supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata
((di cui all'articolo 8-bis)).
3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del
principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un
triennio.
4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel
rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al
trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva
provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa,
ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si
applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto
pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
componenti della Commissione nominati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
Articolo 8-bis
((Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC
1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28,
commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attivita'
di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al
titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti
di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto
dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.))
ART. 9
Norme procedurali generali
((1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal
presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi))
2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice, cosi' come
disciplinato dagli articoli che seguono, una o piu' conferenze di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle
altre autorita' pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del
pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate,
l'autorita' competente puo' concludere con il proponente o
l'autorita' procedente e le altre amministrazioni pubbliche
interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attivita'
di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del
proponente presentare all'autorita' competente motivata richiesta di
non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto,
allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto
ambientale. L'autorita' competente, verificate le ragioni del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando
l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso
alle informazioni. L'autorita' competente dispone comunque della
documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni
vigenti in materia.
ART. 10
Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo
dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali
la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di
applicazione dell'allegato ((XII del presente decreto. Qualora si
tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7
dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere
richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo
20, l'autorita' competente valuti di non assoggettare i progetti a
VIA.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale
e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste
ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le
condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli
29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la
documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4
dell'articolo 23.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli
successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale avviene anche con le modalita' di cui agli articoli
29-decies e 29-undecies.))
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti
per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro
attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione ((dell'allegato
VIII del presente decreto)), la procedura per il rilascio di
autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del
procedimento di VIA. E' in ogni caso ((disposta)) l'unicita' della
consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorita'
competente in materia di VIA coincide con quella competente al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni
regionali e delle province autonome possono prevedere che il
provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche
di quella autorizzazione. ((In questo caso, si applica il comma 1-bis
del presente articolo)).
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione
d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal
fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo
studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui
all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione
dell'autorita' competente si estende alle finalita' di conservazione
proprie della valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli
esiti della valutazione di incidenza. Le modalita' di informazione
del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20 puo'
essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita' di
informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui
all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi
gia' sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate
le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel
corso della redazione dei progetti e nella fase della loro
valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.
ART. 11
Modalita' di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'
procedente contestualmente al processo di formazione del piano o
programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli
da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita'
((limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi
3 e 3 bis));
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle
consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorita' competente, al fine di promuovere l'integrazione
degli obiettivi di sostenibilita' ambientale nelle politiche
settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle
proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale
strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorita' proponente al fine di definire le
forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonche'
l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita'
di monitoraggio di cui all'articolo 18;.
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei
pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio
parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto
ambientale nonche' sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
((3. La fase di valutazione e' effettuata anteriormente
all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della
relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di
predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli
impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di
detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.))
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo
conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le
disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento
di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di
approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
ART. 12
Verifica di assoggettabilita
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, ((commi 3 e
3-bis)), l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente,
((su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta'
di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,)), un rapporto
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma,
facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita'
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da
consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne
il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita'
competente ed all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente
con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli
elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto
delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa
avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto
conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla
trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione
di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le
necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, deve essere reso pubblico.
((6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative
a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani
o programmi gia' sottoposti positivamente alla verifica di
assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da
12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che
non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati)).
ART. 13
Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti
ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il
proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin
dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e
programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti
in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello
di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si
conclude entro novanta giorni ((dall'invio del rapporto preliminare
di cui al comma 1 del presente articolo)).
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o
all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante
del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di
elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del
programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio
culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi
in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del
piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto
riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale
scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste,
tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del
programma. ((Il Rapporto ambientale da' atto della consultazione di
cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i
contributi pervenuti.)) Per evitare duplicazioni della valutazione,
possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia'
effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli
decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre
disposizioni normative.
5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo
modalita' concordate, all'autorita' competente. La comunicazione
comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello
stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,
comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della
valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto
ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti
in materia ambientale e del pubblico interessato affinche' questi
abbiano l'opportunita' di esprimersi.
6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'
competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui
territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o
programma o dagli impatti della sua attuazione.
ART. 14
Consultazione
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma
5, l'autorita' procedente cura la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino
Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso
deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo'
essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale
e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorita' competente e l'autorita' procedente mettono,
altresi', a disposizione del pubblico la proposta di piano o
programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i
propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della
proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni ((in forma scritta)), anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
((4. In attuazione dei principi di economicita' e di
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni
anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con
quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni
ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del
presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di
pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7
ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.))
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE STATALE
|
ART. 15
Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti
i risultati della Consultazione
1. L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita'
procedente, svolge le attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e
valuta tutta la documentazione presentata, nonche' le osservazioni,
obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ((e
dell'articolo 32, nonche' i risultati delle consultazioni
transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32)) ed esprime il
proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a
decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.
((La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo)).
((2. L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita'
competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma
per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere
motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni
transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma)).
ART. 16
Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il
parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della
consultazione, ((sono trasmessi)) all'organo competente all'adozione
o approvazione del piano o programma.
ART. 17
((Informazione sulla decisione))
((1. La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede
ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di
tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese
pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della
autorita' interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma
e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili
che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui
all'articolo 18.))
ART. 18
Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilita' prefissati, cosi' da individuare tempestivamente
gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure
correttive. ((Il monitoraggio e' effettuato dall'Autorita' procedente
in collaborazione con l'Autorita' competente anche avvalendosi del
sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.))
2. Il piano o programma individua le responsabilita' e la
sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e
gestione del monitoraggio.
3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute
in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione.
ART. 19
Modalita' di svolgimento
1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le
disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita'
((limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7));
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
g) la decisione;
h) l'informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e'
conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA
negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto
della VAS e' adeguatamente motivato.
ART. 20
Verifica di assoggettabilita
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il progetto
preliminare, lo studio preliminare ambientale ((in formato
elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta' di ordine
tecnico, anche su supporto cartaceo,)) nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
((b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e
significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita' stabilite
dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi
successivi del presente articolo.))
2. Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del
proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della
regione per i progetti di rispettiva competenza, nonche' all'albo
pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il
proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto,
il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza
ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In
ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni
ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza
statale la documentazione e' depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali
elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare
ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie
osservazioni.
((4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque giorni,
sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto
e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto
abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro
la scadenza del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola volta,
richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente,
entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente
provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici
di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 3. L'Autorita' competente si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il
deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo)).
5. Se il progetto non ha impatti ((negativi e significativi
sull'ambiente)) ((...)), l'autorita' compente dispone l'esclusione
dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce
le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili ((impatti negativi e significativi
sull'ambiente)) ((...)) si applicano le disposizioni degli articoli
da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni,
e' pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o
della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorita'
competente.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE
|
ART. 21
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare
ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti
ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello
studio di impatto ambientale, il proponente ha la facolta' di
richiedere una fase di consultazione con l'autorita' competente e i
soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la
portata delle informazioni da includere, il relativo livello di
dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata
dal proponente ((in formato elettronico, ovvero nei casi di
particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto
cartaceo,)) include l'elenco delle autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.
2. L'autorita' competente ((all'esito delle attivita' di cui al
comma 1)):
a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto
e dello studio di impatto ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa
zero;
c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche
con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto,
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';
d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
necessari atti di consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione
del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilita' per
il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e
dei metodi di valutazioni disponibili
4. La fase di consultazione ((di cui al comma 1)) si conclude entro
sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase
successiva.
ART. 22
((Studio di impatto ambientale))
((1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a
tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del
procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il
progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale, e' predisposto, secondo le
indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel
rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei
contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti
informazioni:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle
sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali
impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo'
produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in
esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell'impatto ambientale;
e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale
e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di
valutazione, il proponente ha facolta' di accedere ai dati ed alle
informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una
sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali
del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso
inclusi elaborati grafici. La documentazione dovra' essere
predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del
pubblico ed un'agevole riproduzione.))
TITOLO III
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VIA
|
ART. 23
Presentazione dell'istanza
1. L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento
all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto
definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e
copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e
2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per
l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione
e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonche' ((. . .)) una copia
in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme
agli originali presentati.
3. La documentazione e' depositata ((su supporto informatico
ovvero, nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche
su supporto cartaceo,)) ((. . .)), a seconda dei casi, presso gli
uffici dell'autorita' competente, delle regioni, delle province e dei
comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal
progetto o dagli impatti della sua attuazione.
((4. Entro trenta giorni l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la
documentazione integrativa da presentare entro un termine non
superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessita'
delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento
si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione
integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non
depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e,
l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facolta' per il
proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della complessita' della
documentazione da presentare)).
ART. 24
Consultazione
1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma
1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web
dell'autorita' competente. ((Tali forme di pubblicita' tengono luogo
delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.))
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese
del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la
pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e
su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione
direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la
competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle
regioni, si provvedera' con la pubblicazione su un quotidiano a
diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una
breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali
impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere
consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali
e' possibile presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui
all'articolo 23, chiunque abbia interesse puo' prendere visione del
progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve
tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole
contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione
avvenga mediante lo svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame
dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle
pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza
che cio' comporti interruzioni o sospensioni dei termini per
l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti
e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al
comma 6, puo', anche su propria richiesta, essere chiamato, prima
della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico
contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o
osservazioni. Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato
ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
((9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 4, il proponente puo' chiedere di modificare gli
elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel
corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma
8. Se accoglie l'istanza, l'autorita' competente fissa per
l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a
quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per
giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione
degli elaborati modificati.
9-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche
apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che
il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e,
contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le
modalita' di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9,
chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto e del
relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in
relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del
comma 9. In questo caso, l'autorita' competente esprime il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta
giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle
osservazioni.
10. Sul suo sito web, l'autorita' competente pubblica la
documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali
controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto,
disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis)).
ART. 25
Valutazione dello studio di impatto ambientale
e degli esiti della Consultazione
1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto
ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti
inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti
di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che
dovra' essere reso entro ((novanta giorni)) dalla presentazione di
cui all'articolo 23, comma 1. ((L'autorita' competente comunica alla
Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche
sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione puo'
esprimere un ulteriore parere.))
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il
proponente, affinche' l'autorita' competente ne acquisisca le
determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i
soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la
realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le
proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito
della ((Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta)) a
tal fine dall'autorita' competente. Entro il medesimo termine il
Ministero per i beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
negli altri casi previsti dal medesimo decreto. ((A seguito di
modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal
proponente, ovvero richieste dall'autorita' competente, ove
l'autorita' competente ritenga che le modifiche apportate siano
sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente
comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per
l'eventuale revisione dei pareri resi.
3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti
ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorita'
competente procede comunque a norma dell'articolo 26.))
4. L'autorita' competente puo' concludere con le altre
amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo
svolgimento delle attivita' di interesse comune ai fini della
semplificazione delle procedure.
ART. 26
Decisione
1. ((Salvo quanto previsto dall'articolo 24)) L'autorita'
competente conclude con provvedimento espresso e motivato il
procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei
centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di
cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere
ad accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del
procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta
giorni dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso ((dei termini previsti dal presente articolo
ovvero dall'articolo 24)), implica l'esercizio del potere sostitutivo
da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle
amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni,
previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di
venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui
al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme
regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della
disciplina comunitaria vigente in materia ((e dei principi richiamati
all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto)).
((2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e'
disciplinata dalle disposizioni generali del processo
amministrativo)).
((3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24,
comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione
presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non
puo' superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del
proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.
L'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione
degli elaborati modificati.
3-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le modifiche
apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che
il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23,
comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito
secondo le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato
ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse puo'
prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto
ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole
modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo
caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del
termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste
di integrazioni da parte dell'autorita' competente, non presentando
gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede
all'ulteriore corso della valutazione.
4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale
sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia
ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o
dell'impianto.))
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione,
esercizio e dismissione dei progetti, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti. In nessun caso puo' farsi luogo
all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle
caratteristiche del progetto il provvedimento puo' stabilire un
periodo piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa,
su istanza del proponente, dall'autorita' che ha emanato il
provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale
deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si
applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
ART. 27
((Informazione sulla decisione))
((1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e'
pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del
provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potra' essere consultato
nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero
nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva
competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve
essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente
indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la
documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni
successive.))
ART. 28
Monitoraggio
1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene
ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento
delle attivita' di controllo e monitoraggio degli impatti. Il
monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi
sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonche' la
corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilita'
ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente
gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorita'
competente di essere in grado di adottare le opportune misure
correttive. ((40))
((1-bis. In particolare, qualora dalle attivita' di cui al comma 1
risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entita'
significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati
nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorita'
competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi puo'
modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto
a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione
dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attivita' possano derivare
gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla
salute pubblica e sull'ambiente, l'autorita' competente puo' ordinare
la sospensione dei lavori o delle attivita' autorizzate, nelle more
delle determinazioni correttive da adottare.))
2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e'
data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 2, comma
23, lettera a)) che "al comma 1, primo periodo, le parole "Il
monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali" sono sostituite dalle parole "Il monitoraggio assicura,
anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,"".
ART. 29
((Controlli e sanzioni))
((1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i
progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni
del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento
di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o
approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto
ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti
dalle norme vigenti, l'autorita' competente esercita il controllo
sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda del presente decreto nonche' sull'osservanza delle
prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di
valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente
puo' avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema
agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o
modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze
finali delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione,
l'autorita' competente, previa eventuale sospensione dei lavori,
impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento,
stabilendone i termini e le modalita'. Qualora il proponente non
adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a
spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con
le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa
sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilita' o di
valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente
Titolo III, nonche' nel caso di difformita' sostanziali da quanto
disposto dai provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata
l'entita' del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente
alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e
puo' disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi
e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile,
definendone i termini e le modalita'. In caso di inottemperanza,
l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.
Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli
effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela
di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di
impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilita'
ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova
valutazione di impatto ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste
dalle norme vigenti.))
Articolo 29-bis
((Individuazione e utilizzo
delle migliori tecniche disponibili
1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
rientranti nelle attivita' di cui all'allegato VIII e' rilasciata
tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle
informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e
dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla
Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per
l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura
si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette
linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui
all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, possono essere determinati i requisiti per talune
categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti
fissati per ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un
approccio integrato ed una elevata protezione equivalente
dell'ambiente nel suo complesso.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del
presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di
cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui
al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.))
Articolo 29-ter
((Domanda di autorizzazione
integrata ambientale
1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica
sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti
esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo
29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando
le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua,
suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o
prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni
settore ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per
prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti
dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente
nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente;((40))
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal
gestore, in forma sommaria;
l) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui
all'articolo 6, comma 15, del presente decreto.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l)
del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del
gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza
industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle
informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un
rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste
sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita'
industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati
prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001 e successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di
cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere
utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere
inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda,
l'autorita' competente verifica la completezza della stessa e della
documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete,
l'autorita' competente ovvero, nel caso di impianti di competenza
statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potra' chiedere
apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta
giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla
presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il
termine indicato il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E'
fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga
del termine per la presentazione della documentazione integrativa in
ragione della complessita' della documentazione da presentare.))
------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio", sono sostituite dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite
dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita dalla seguente:
"ISPRA".
Articolo 29-quater
((Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale
1. Per gli impianti di competenza statale la domanda e' presentata
all'autorita' competente per mezzo di procedure telematiche, con il
formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo
29-duodecies, comma 2.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono
depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo
procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede
degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a
sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione
provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di
progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un
annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto
e del proprio nominativo, nonche' gli uffici individuati ai sensi del
comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal
gestore ai sensi del presente comma sono altresi' pubblicate
dall'autorita' competente nel proprio sito web. E' in ogni caso
garantita l'unicita' della pubblicazione per gli impianti di cui al
titolo III della parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma
scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita
conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni
competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di
competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al
soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli
articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5,
vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli
216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il
parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto
riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle
emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse
della salute pubblica, puo' chiedere all'autorita' competente di
verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata,
ai sensi dell'articolo 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente
puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di
valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative o
aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta
giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione integrativa.
9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi
di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione
delle osservazioni.
10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla
domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro
centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel
caso di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione
della domanda. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e'
disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del
presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni
riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalita' e gli
effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le
autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di
cui all'articolo 216, ferma restando la possibilita' di utilizzare
successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le
modalita' previste dal presente decreto per la protezione
dell'ambiente, nonche' l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi
suo successivo aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico,
presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono
inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione
del pubblico al procedimento.
14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le
informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari
di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII,
qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai
sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o
la difesa nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre
all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto
nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o
di riservatezza industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante impatto
ambientale, della complessita' e del preminente interesse nazionale
dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le
province e i comuni territorialmente competenti e i gestori,
specifici accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli
interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorita'
competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12,
assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e
la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10
sono raddoppiati.))
Articolo 29-quinquies
((Indirizzi per garantire l'uniforme
applicazione sul territorio nazionale
1. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati
indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni
del presente titolo da parte delle autorita' competenti.))
Articolo 29-sexies
((Autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del
presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e
29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata
ambientale di attivita' regolamentate dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette
di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando
cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento
locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se
sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto
ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del
presente decreto.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori
limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in
particolare quelle elencate nell'allegato X, che possono essere
emesse dall'impianto interessato in quantita' significativa, in
considerazione della loro natura, e delle loro potenzialita' di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro,
acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente
normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel
territorio in cui e' ubicato l'impianto. Se necessario,
l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni
che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee,
le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del
caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o
sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli
impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori limite di
emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono
conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione,
i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi
precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche
disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una
tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di
autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo
l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e
garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata
ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi
1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 29-bis,
comma 1, l'autorita' competente rilascia comunque l'autorizzazione
integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato
XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni
requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in
conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia
ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo
29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la
relativa procedura di valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente i dati necessari per verificarne la
conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce
in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo
29-bis, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, le
modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui
all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato VIII, quanto previsto dal presente comma puo' tenere
conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le
comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure
relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in
particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le
emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto
definitivo dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17
agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale decreto
trasmette all'autorita' competente per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le
cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei
rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In
caso di decorrenza dei termine stabilito dall'articolo 29-quater,
comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute,
l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
e provvede ad integrarne il contenuto, una volta concluso il
procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n.
334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre
condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate
opportune dall'autorita' competente. Le disposizioni di cui al
successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie
per adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.))
Articolo 29-septies
((Migliori tecniche disponibili
e norme di qualita' ambientale
1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che
tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario
applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure
piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle
norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere
nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari
particolari piu' rigorose, fatte salve le altre misure che possono
essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.))
Articolo 29-octies
((Rinnovo e riesame
1. L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione
integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo
periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a
partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei
mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente
una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.
Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma
3. L'autorita' competente si esprime nei successivi centocinquanta
giorni con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5
a 9. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente, il gestore
continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma
1 e' effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui
all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e'
effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al
comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi
della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui
all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e'
effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
4. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su
proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale,
comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere
necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati
nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori
limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche
sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita'
richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo
esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita'
competente puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi
fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di
ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti
requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina
una riduzione dell'inquinamento.
6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il
rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci anni.))
Articolo 29-nonies
((Modifica degli impianti
o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche
progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1,
lettera l). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario,
aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono
sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da'
notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del
presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere
alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o
a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino
sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova
domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un
aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1
e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in
quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative
prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai
sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 29-octies,
comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma 15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della
gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne
danno comunicazione entro trenta giorni all'autorita' competente,
anche nelle forme dell'autocertificazione.))
Articolo 29-decies
((Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione
all'autorita' competente.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1, il gestore trasmette all'autorita' competente e ai comuni
interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalita' e
frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico
tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater,
comma 3.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi,
accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del
gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore, con
particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto dei
valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di
comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorita'
competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che
influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3,
l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
del proprio bilancio destinate allo scopo, puo' disporre ispezioni
straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente
decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il
gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento
di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini
del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati
all'autorita' competente ed al gestore indicando le situazioni di
mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b)
e c), e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza, controllo,
ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attivita' di cui
agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in
materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente
decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso
dell'autorita' competente, devono essere messi a disposizione del
pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma
3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di
esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorita' competente
procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita'
autorizzata per un tempo determinato, ove si' manifestino situazioni
di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla
chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni
che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o
di danno per la salute, ne da' comunicazione al sindaco ai fini
dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale
esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente
territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.))
Articolo 29-undecies
((Inventario delle principali emissioni
e loro fonti
1. I gestori degli impianti di cui all'allegato VIII trasmettono
all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni
anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e
suolo dell'anno precedente.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in conformita' a quanto previsto dalla
Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate
modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto
dello stesso Ministro 23 novembre 2001, attuativo dell'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorita'
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle
successive elaborazioni.))
Articolo 29-duodecies
((Comunicazioni
1. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, i dati
concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i
successivi aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche' un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle
prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale.
2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui
all'articolo 29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del
presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo
29-decies, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le
modalita' di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.))
Articolo 29-terdecies
((Scambio di informazioni
1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale , ogni tre anni,
entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del
presente titolo, ed in particolare ai valori limite di emissione
applicati agli impianti di cui all'allegato VIII e alle migliori
tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base
dell'apposito formulario adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio
2009.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione
sull'attuazione della direttiva 2008/1/CE e sulla sua efficacia
rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente,
sulla base del questionario, stabilito con decisione 2006/194/UE del
2 marzo 2006 della Commissione europea, e successive modificazioni,
redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero
della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la
partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato
dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche
disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni in
materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale
scambio di informazioni. Le modalita' di tale partecipazione, in
particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorita'
competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni.
Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di intesa con il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
limitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico
sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di
informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 modalita' di scambio di informazioni tra le autorita'
competenti, al fine di promuovere una piu' ampia conoscenza sulle
migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.))
Articolo 29-quattuordecies
((Sanzioni
1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII
senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o
dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la
sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di
colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata
ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte
dall'autorita' competente.
3. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII
dopo l'ordine di chiusura dell'impianto e' punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a
52.000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita'
competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma
1.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita'
competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni
delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. 6. E' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro
il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di
presentare, nel termine stabilito dall'autorita' competente, la
documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater, comma 8.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di
competenza statale e dall'autorita' competente per gli altri
impianti.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci
delle autorita' competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di
settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.))
ART. 30
Impatti ambientali interregionali
((1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di
interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza
regionale, nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di
esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i
quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni
confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale
sono effettuate d'intesa tra le autorita' competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di
interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale
nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di esercizio
necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale
con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano
avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi
e significativi su regioni confinanti, l'autorita' competente e'
tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorita'
competenti di tali regioni, nonche' degli enti locali territoriali
interessati dagli impatti.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei
rispettivi pareri, l'autorita' competente dispone che il proponente
invii gli elaborati alle Regioni nonche' agli enti locali
territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini
di cui all'art. 25, comma 2.))
ART. 31
((Attribuzione competenze))
((1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione
ambientale e' rimessa alla regione, qualora siano interessati
territori di piu' regioni e si manifesti un conflitto tra le
autorita' competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di
un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una
delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre
che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i
piani, programmi e progetti di competenza statale.))
ART. 32
Consultazioni transfrontaliere
1. In caso di piani, programmi ((, progetti e impianti)) che
possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o
qualora un altro Stato cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per
i beni e le attivita' culturali e con il Ministero degli affari
esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3
novembre 1994, n. 640, ((nell'ambito delle fasi previste dalle
procedure di cui ai titoli II, III e III-bis)), provvede alla
notifica dei progetti e ((di tutta la documentazione concernente il
piano, programma, progetto o impianto)). Nell'ambito della notifica
e' fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per
esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.
((2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura,
gli Stati consultati trasmettono all'autorita' competente i pareri e
le osservazioni delle autorita' pubbliche e del pubblico entro
novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse
alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita' ed i
termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da
consentire comunque che le autorita' pubbliche ed il pubblico degli
Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunita' di
esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorita'
competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati
le decisioni finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli
articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.))
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le
regioni o le province autonome ((nel caso in cui i piani, i
programmi, i progetti od anche le modalita' di esercizio di un
impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti
dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri)) informano
immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ((. . .)) e collaborano per lo svolgimento
delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione
necessaria sono a cura del proponente ((o del gestore)) o
dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica ((, che deve provvedervi su richiesta
dell'autorita' competente secondo le modalita' previste dai titoli
II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate
dall'autorita' competente e gli Stati consultati.)).
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero
degli affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano
con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le
varie fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace
l'attuazione della convenzione.
((5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il
termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26,
comma 1, e' prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato
ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle
consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano
preventivamente la durata in tempi ragionevoli.))
Articolo 32-bis
((Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter,
29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a
disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti
ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora
ritenga di poter subire effetti negativi e significativi
sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non
ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente,
qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro
dei rapporti bilaterali fra Stati, affinche', nei casi di cui al
comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato
eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che
consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'
competente.)) ((40))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque
ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare", le parole: "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
ART. 33
Oneri istruttori
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le
tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi
sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo
previste dal presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di
quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai
proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si
continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
((3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli
accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle
domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi
controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le
modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis del
presente decreto, nonche' i compensi spettanti ai membri della
commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla
complessita', delle attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla
base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti
ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi
di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento
della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti
dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del
gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale
fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli stessi criteri e
modalita', le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.)) ((40))
((3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta fermo
quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il 22 settembre 2008.))
4. Al fine di garantire l'operativita' della Commissione di cui
((all'articolo 8-bis)), nelle more dell'adozione del decreto di cui
((al comma 3-bis)), e fino all'entrata in vigore del decreto di
determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo,
per le spese di funzionamento nonche' per il pagamento dei compensi
spettanti ai componenti della predetta Commissione e' posto a carico
del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta
di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza
statale; la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente
comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando
l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione
all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del
costo effettivo del servizio reso.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque
ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare", le parole: "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
ART. 34
Norme tecniche, organizzative e integrative
1. ((entro un anno)) dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, provvede alla
modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di
valutazione ambientale nel rispetto delle finalita', dei principi e
delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative
delle modalita' esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma
altresi', nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al
presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma
1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di
requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Governo, con apposita delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su proposta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle
associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a
quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della
strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano,
attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri
aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva
strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il
contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia
nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo
della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le
priorita', le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito
le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le
regioni promuovono l'attivita' delle amministrazioni locali che,
anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di
strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di
riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.
Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli
territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto
sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita' ecologica,
la salvaguardia della biodiversita' ed il soddisfacimento dei
requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialita'
individuali quali presupposti necessari per la crescita della
competitivita' e dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare
assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite
unita' operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse
atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni
finalizzate a:
a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo
sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione
ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani,
programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione,
sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica
amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e
contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura della
sostenibilita' dell'integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorita' interessate e del
pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione
delle informazioni ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure
di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione
ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si
riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza
ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione
degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di
valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani,
programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che
attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.
((8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle
Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati
concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri
appositamente scelti dall'autorita' competente)).
9. ((Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter)) Le modifiche
agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate
con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
((9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove necessario, e'
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalita', possono
essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il
coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto
ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello
sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si
provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli
allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea)).
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE STATALE
|
ART. 35
Disposizioni transitorie e finali
1. Le regioni ((ove necessario)) adeguano il proprio ordinamento
alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali
trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta
applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le
disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai
sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di ((VAS, VIA ed AIA)) avviate precedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi
delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
((2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle
condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione le
disposizioni relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle
altre normative vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.
2-quinquies. La sanzione prevista dall'articolo 29-quattuordecies,
comma 1, non si applica ai gestori di impianti esistenti o di
impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, i quali abbiano presentato domanda di autorizzazione integrata
ambientale nei termini stabiliti nel decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 aprile 2006 ovvero
nei successivi provvedimenti di proroga, fino alla conclusione del
relativo procedimento autorizzatorio.)) ((40))
((2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e
locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita' e gli istituti
di ricerca, le societa' per azioni a prevalente partecipazione
pubblica, comunicano alle autorita' competenti un elenco dei piani e
un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per
il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli
riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorita'
competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui
all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati,
per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso
demandati.
2-septies. L'autorita' competente rende accessibili ai gestori i
dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio
possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del presente
decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui
al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di
cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
A tale fine l'autorita' competente puo' avvalersi dell'Istituto
superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito dei
compiti istituzionali allo stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso in cui piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente.
2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
decreto non esime i gestori dalla responsabilita' in relazione alle
eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di
riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio
2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.))
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 2, comma
31) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole,
"del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole
"Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le
parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita
dalla seguente: "ISPRA"".
ART. 36
(Abrogazioni e modifiche)
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente
decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente
decreto sono inoltre abrogati:
a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377;
d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5,
della legge 4 agosto 1990, n. 240;
f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n.
366;
g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.
460;
l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n.
36;
q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
526;
r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995,
n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
agosto 1999;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999,
n. 348;
aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11
ottobre 2000;
cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n.
5;
ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59; ((40))
gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole:
"nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente";((40))
b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, le parole "convoca" sono sostituite dalle seguenti:
"puo' convocare";((40))
c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, le parole "Nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui
agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265."
Sono sostituite dalle seguenti: "L'autorita' competente, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al
comma 7, trascorsi i quali l'autorita' competente rilascia
l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le
prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti
di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il
monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni
nell'ambiente."; ((40))
d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, le parole "L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque
anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le
condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione
integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico,
confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui
all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a partire
dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo
per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto
dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo
dell'autorizzazione ambientale e' effettuato dopo sette anni dalla
data di rilascio dell'autorizzazione.", sono sostituite dalle
seguenti: "L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque anni
l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente
valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un
rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni,
a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.";((40))
e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, sono abrogate le seguenti parole: "Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni
relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio
degli impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del
presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per
gli impianti gia' muniti di valutazione di impatto ambientale, il
predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine
previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione
definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale e'
rimessa al Consiglio dei Ministri.";((40))
f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, sono soppresse le seguenti parole "fino al termine
fissato nel calendario" nonche' le parole "entro tale
termine"".((40))
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente
articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino
effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 2, comma
31) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole,
"del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", ovunque
ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del Titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto"".
Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 38.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 40.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 41.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE REGIONALE O PROVINCIALE
|
Art. 42.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 43.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 44.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 45.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 46.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 47.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
|
Art. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 49.
((IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
Art. 50.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 51.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))
Art. 52.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4))