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Codice dell'ambiente: PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)



PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
    Vista  la  legge  15  dicembre  2004,  n.  308, recante delega al
Governo  per  il  riordino,  il  coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
    Visto  l'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
    Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
    Viste  le  direttive  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente  la valutazione degli
effetti  di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE
del  Consiglio,  del  27 giugno 1985, come modificata dalle direttive
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento
europeo   e  del  Consiglio,  del  26  maggio  2003,  concernente  la
valutazione  di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati,  nonche'  riordino  e  coordinamento  delle procedure per la
valutazione   di   impatto   ambientale  (VIA),  per  la  valutazione
ambientale   strategica  (VAS)  e  per  la  prevenzione  e  riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC);
    Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
    Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque;
    Vista  la  direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991,
che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
    Vista  la  direttiva  91/689/CEE  del  Consiglio, del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
    Vista   la  direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  20  dicembre  1994,  sugli imballaggi e i rifiuti da
imballaggio;
    Vista  la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984,
concernente  la  lotta  contro  l'inquinamento  atmosferico provocato
dagli impianti industriali;
    Vista   la  direttiva  94/63/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  20  dicembre  1994, sul controllo delle emissioni di
composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina
e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;
    Vista  la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999,
concernente  la  limitazione  delle  emissioni  di  composti organici
volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in
taluni impianti;
    Vista  la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa  alla  riduzione  del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;
    Vista  la  direttiva  2001/80/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  23  ottobre  2001,  concernente la limitazione delle
emissioni  nell'atmosfera  di  taluni inquinanti originati dai grandi
impianti di combustione;
    Vista  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  21  aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in
materia  di  prevenzione  e riparazione del danno ambientale, che, in
vista   di   questa   finalita',   ?istituisce   un   quadro  per  la
responsabilita' ambientale? basato sul principio ?chi inquina paga?;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
    Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;
    Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie,
per  la  funzione  pubblica,  per gli affari regionali, dell'interno,
della  giustizia,  della difesa, dell'economia e delle finanze, delle
attivita'  produttive,  della  salute,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               ART. 1
                      (ambito di applicazione)


   1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
    a)   nella   parte  seconda,  le  procedure  per  la  valutazione
ambientale  strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale
(VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
    b)  nella  parte  terza,  la  difesa  del  suolo  e la lotta alla
desertificazione,  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  la
gestione delle risorse idriche;
    c)  nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti contaminati;
    d)  nella  parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle
emissioni in atmosfera;
    e)  nella  parte  sesta,  la  tutela  risarcitoria contro i danni
all'ambiente.
 
	        
	      
                               ART. 2
                             (finalita')

   1.  Il  presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la
promozione  dei  livelli  di qualita' della vita umana, da realizzare
attraverso  la  salvaguardia  ed  il  miglioramento  delle condizioni
dell'ambiente  e  l'utilizzazione  accorta  e razionale delle risorse
naturali.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, il presente decreto
provvede  al  riordino,  al  coordinamento  e  all'integrazione delle
disposizioni  legislative  nelle  materie  di  cui all'articolo 1, in
conformita'  ai  principi  e  criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo  1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto
((degli   obblighi  internazionali,))  dell'ordinamento  comunitario,
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  sono attuate
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
 
	        
	      
                               ART. 3
        (criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)

   1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
   2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
   ((3.   Per   la  modifica  e  l'integrazione  dei  regolamenti  di
attuazione   ed   esecuzione   in  materia  ambientale,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio acquisisce, entro 30
giorni  dalla  richiesta,  il parere delle rappresentanze qualificate
degli  interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico
e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.)) ((40))
   4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
   5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
  Il  D.Lgs.  29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma
2)  che  "Nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, ovunque
ricorrano,  le  parole  "Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del mare", le parole: "Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare",  le  parole  "Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i
servizi  tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore
per  la  protezione  e  la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
 
	        
	      
                             ART. 3-bis
          Principi sulla produzione del diritto ambientale

  1. I principi posti ((dalla presente Parte prima)) e dagli articoli
seguenti   costituiscono  i  principi  generali  in  tema  di  tutela
dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41,
42  e  44,  117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto ((degli
obblighi internazionali e del diritto comunitario)).
  2.  I  principi  previsti  dalla presente Parte Prima costituiscono
regole  generali  della  materia  ambientale nell'adozione degli atti
normativi,  di  indirizzo  e  di  coordinamento e nell'emanazione dei
provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
((3.  Le  norme  di  cui al presente decreto possono essere derogate,
modificate  o  abrogate solo per dichiarazione espressa da successive
leggi  della  Repubblica,  purche'  sia  comunque sempre garantito il
rispetto  del  diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle
competenze delle Regioni e degli Enti locali.))
 
	        
	      
                             ART. 3-ter
                ((Principio dell'azione ambientale))
  ((1.  La  tutela  dell'ambiente  e  degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici
e  privati  e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante  una  adeguata  azione  che  sia informata ai principi della
precauzione,   dell'azione   preventiva,  della  correzione,  in  via
prioritaria  alla  fonte,  dei danni causati all'ambiente, nonche' al
principio  "chi  inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma
2,  del  Trattato  delle  unioni  europee, regolano la politica della
comunita' in materia ambientale.))
 
	        
	      
                            ART. 3-quater
              ((Principio dello sviluppo sostenibile))
  ((1.  Ogni  attivita'  umana  giuridicamente rilevante ai sensi del
presente   codice   deve  conformarsi  al  principio  dello  sviluppo
sostenibile,  al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni
delle  generazioni  attuali non possa compromettere la qualita' della
vita e le possibilita' delle generazioni future.
  2.  Anche  l'attivita'  della  pubblica amministrazione deve essere
finalizzata   a  consentire  la  migliore  attuazione  possibile  del
principio  dello  sviluppo  sostenibile,  per  cui  nell'ambito della
scelta  comparativa  di  interessi  pubblici  e  privati connotata da
discrezionalita'  gli  interessi  alla  tutela  dell'ambiente  e  del
patrimonio   culturale   devono   essere   oggetto   di   prioritaria
considerazione.
  3.  Data  la  complessita' delle relazioni e delle interferenze tra
natura  e  attivita'  umane,  il principio dello sviluppo sostenibile
deve  consentire  di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito
delle  risorse  ereditate,  tra  quelle  da  risparmiare  e quelle da
trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e
del  consumo  si  inserisca altresi' il principio di solidarieta' per
salvaguardare  e  per  migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  anche
futuro.
  4.  La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali
deve  essere  cercata  e  trovata nella prospettiva di garanzia dello
sviluppo   sostenibile,   in   modo   da  salvaguardare  il  corretto
funzionamento   e   l'evoluzione   degli  ecosistemi  naturali  dalle
modificazioni  negative  che  possono essere prodotte dalle attivita'
umane.))
 
	        
	      
                          ART. 3-quinquies
        Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione

  1.  I  principi  ((contenuti  nel  presente))  decreto  legislativo
costituiscono  le  condizioni  minime ed essenziali per assicurare la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare  forme  di  tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,
qualora  lo  richiedano  situazioni  particolari del loro territorio,
purche'   cio'  non  comporti  un'arbitraria  discriminazione,  anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
  3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali
ove  gli  obiettivi  dell'azione  prevista,  in  considerazione delle
dimensioni  di  essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano
essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori
di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
  4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
rapporti  tra  regioni  ed enti locali minori. ((Qualora sussistano i
presupposti  per  l'esercizio  del potere sostitutivo del Governo nei
confronti  di  un ente locale, nelle materie di propria competenza la
Regione puo' esercitare il suo potere sostitutivo)).
 
	        
	      
                            ART. 3-sexies
((Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione
                        a scopo collaborativo
  1.  In  attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  e  delle  previsioni  della  Convenzione  di  Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 195, chiunque, senza
essere   tenuto   a   dimostrare   la  sussistenza  di  un  interesse
giuridicamente  rilevante,  puo'  accedere alle informazioni relative
allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.))
 
	        
	      

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