Raccolta Normativa
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE
del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, nonche' riordino e coordinamento delle procedure per la
valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione
ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991,
che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da
imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984,
concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato
dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di
composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina
e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;
Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999,
concernente la limitazione delle emissioni di composti organici
volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in
taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi
impianti di combustione;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in
vista di questa finalita', ?istituisce un quadro per la
responsabilita' ambientale? basato sul principio ?chi inquina paga?;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie,
per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno,
della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle
attivita' produttive, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(ambito di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale
(VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla
desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la
gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle
emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente.
ART. 2
(finalita')
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la
promozione dei livelli di qualita' della vita umana, da realizzare
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto
provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle
disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in
conformita' ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto
((degli obblighi internazionali,)) dell'ordinamento comunitario,
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
ART. 3
(criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)
1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
((3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di
attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30
giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate
degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico
e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.)) ((40))
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)).
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque
ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare", le parole: "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e'
sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
ART. 3-bis
Principi sulla produzione del diritto ambientale
1. I principi posti ((dalla presente Parte prima)) e dagli articoli
seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela
dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41,
42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto ((degli
obblighi internazionali e del diritto comunitario)).
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono
regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti
normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei
provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
((3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate,
modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive
leggi della Repubblica, purche' sia comunque sempre garantito il
rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle
competenze delle Regioni e degli Enti locali.))
ART. 3-ter
((Principio dell'azione ambientale))
((1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici
e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,
mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della
precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al
principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma
2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della
comunita' in materia ambientale.))
ART. 3-quater
((Principio dello sviluppo sostenibile))
((1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del
presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo
sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni
delle generazioni attuali non possa compromettere la qualita' della
vita e le possibilita' delle generazioni future.
2. Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere
finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del
principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della
scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da
discrezionalita' gli interessi alla tutela dell'ambiente e del
patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria
considerazione.
3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra
natura e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile
deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito
delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da
trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e
del consumo si inserisca altresi' il principio di solidarieta' per
salvaguardare e per migliorare la qualita' dell'ambiente anche
futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali
deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello
sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto
funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle
modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attivita'
umane.))
ART. 3-quinquies
Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione
1. I principi ((contenuti nel presente)) decreto legislativo
costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,
qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio,
purche' cio' non comporti un'arbitraria discriminazione, anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali
ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle
dimensioni di essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano
essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori
di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei
rapporti tra regioni ed enti locali minori. ((Qualora sussistano i
presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei
confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la
Regione puo' esercitare il suo potere sostitutivo)).
ART. 3-sexies
((Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione
a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza
essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse
giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative
allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.))