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Codice dei beni culturali

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42
Codice  dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137.



PARTE PRIMA
Disposizioni generali

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
    Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modifiche e integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, recante
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352;
    Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
    Acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Acquisiti  i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
    Sulla  proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
    1.   E'  approvato  l'unito  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio,  composto  di  184 articoli e dell'allegato A, vistato dal
Ministro proponente.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                           Articolo 1 (7)
                              Principi

   1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica
tutela  e  valorizza  il  patrimonio  culturale  in  coerenza  con le
attribuzioni  di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le
disposizioni del presente codice.
   2.   La  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale
concorrono  a  preservare  la memoria della comunita' nazionale e del
suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
   3.  Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i
comuni  assicurano  e  sostengono  la  conservazione  del  patrimonio
culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
   4.  Gli  altri  soggetti  pubblici,  nello  svolgimento della loro
attivita',  assicurano  la  conservazione e la pubblica fruizione del
loro patrimonio culturale.
   5.   I   privati  proprietari,  possessori  o  detentori  di  beni
appartenenti  al  patrimonio  culturale  ((,  ivi  compresi  gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, )) sono tenuti a garantirne la
conservazione.
   6.  Le  attivita'  concernenti la conservazione, la fruizione e la
valorizzazione  del  patrimonio  culturale indicate ai commi 3, 4 e 5
sono svolte in conformita' alla normativa di tutela.

	        
	      
                             Articolo 2
                        Patrimonio culturale

   1.  Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai
beni paesaggistici.
   2.  Sono  beni  culturali  le cose immobili e mobili che, ai sensi
degli  articoli  10  e  11,  presentano interesse artistico, storico,
archeologico,  etnoantropologico,  archivistico  e bibliografico e le
altre  cose  individuate  dalla  legge  o  in  base  alla legge quali
testimonianze aventi valore di civilta'.
   3.  Sono  beni  paesaggistici  gli  immobili  e  le  aree indicati
all'articolo   134,   costituenti  espressione  dei  valori  storici,
culturali,  naturali,  morfologici  ed estetici del territorio, e gli
altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
   4.  I  beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono
destinati  alla fruizione della collettivita', compatibilmente con le
esigenze  di  uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di
tutela.

	        
	      
                             Articolo 3
                   Tutela del patrimonio culturale

   1.  La  tutela  consiste  nell'esercizio  delle  funzioni  e nella
disciplina   delle  attivita'  dirette,  sulla  base  di  un'adeguata
attivita'   conoscitiva,   ad   individuare  i  beni  costituenti  il
patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione.
   2.   L'esercizio   delle  funzioni  di  tutela  si  esplica  anche
attraverso  provvedimenti  volti  a  conformare  e regolare diritti e
comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

	        
	      
                             Articolo 4
 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

   1.  Al  fine  di  garantire l'esercizio unitario delle funzioni di
tutela,  ai  sensi  dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni
stesse  sono  attribuite  al  Ministero  per  i  beni  e le attivita'
culturali,   di  seguito  denominato  "Ministero",  che  le  esercita
direttamente  o  ne  puo' conferire l'esercizio alle regioni, tramite
forme  di  intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e
4.  Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai sensi
dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
   2.  Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali
di   appartenenza   statale   anche  se  in  consegna  o  in  uso  ad
amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

	        
	      
                       Articolo 5 (4) (5) (8)
 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
            in materia di tutela del patrimonio culturale

  1.  Le  regioni,  nonche'  i  comuni,  le citta' metropolitane e le
province,  di  seguito denominati "altri enti pubblici territoriali",
cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in
conformita'  a  quanto  disposto dal Titolo I della Parte seconda del
presente codice.
  2.  Le  funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano
ad  oggetto  manoscritti,  autografi,  carteggi, incunaboli, raccolte
librarie,  nonche'  libri,  stampe e incisioni, non appartenenti allo
Stato,  sono  esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale
delle   predette   cose  sia  stato  riconosciuto  con  provvedimento
ministeriale,  l'esercizio  delle potesta' previste dall'articolo 128
compete al Ministero.
  3.  Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  seguito  denominata
"Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni
di  tutela . . . su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie,
pellicole  o  altro  materiale  audiovisivo,  con relativi negativi e
matrici, non appartenenti allo Stato.
  4.  Nelle  forme  previste dal comma 3 e sulla base dei principi di
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori
forme  di  coordinamento  in  materia di tutela con le regioni che ne
facciano richiesta.
  5.  Gli  accordi o le intese possono prevedere particolari forme di
cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
  6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono
esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui
alla  Parte  terza  del  presente  codice  ((, in modo che sia sempre
assicurato  un  livello  di governo unitario ed adeguato alle diverse
finalita' perseguite )).
  7.  Relativamente  alle  funzioni esercitate dalle regioni ai sensi
dei  commi  2,  3,  4,  5  e  6, il Ministero esercita le potesta' di
indirizzo  e  di  vigilanza  e  il  potere  sostitutivo  in  caso  di
perdurante inerzia o inadempienza.

	        
	      
                     Articolo 6 (4) (5) (7) (8)
               Valorizzazione del patrimonio culturale

  1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina  delle  attivita'  dirette  a promuovere la conoscenza del
patrimonio  culturale  e  ad  assicurare  le  migliori  condizioni di
utilizzazione  e  fruizione pubblica del patrimonio stesso , (( anche
da parte delle persone diversamente abili, ))al fine di promuovere lo
sviluppo  della  cultura  .  Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno  degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
((   In  riferimento  al  paesaggio,  ))la  valorizzazione  comprende
altresila  riqualificazione  degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela  compromessi  o  degradati,  ovvero  la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati.
  2.  La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela
e tali da non pregiudicarne le esigenze.
  3.  La  Repubblica  favorisce  e  sostiene  la  partecipazione  dei
soggetti  privati,  singoli  o  associati,  alla  valorizzazione  del
patrimonio culturale.

	        
	      
                             Articolo 7
           Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
                      del patrimonio culturale

   1.  Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di
valorizzazione   del  patrimonio  culturale.  Nel  rispetto  di  tali
principi le regioni esercitano la propria potesta' legislativa.
   2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
perseguono  il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle
attivita' di valorizzazione dei beni pubblici.

	        
	      
                         Articolo 7-bis (7)
        (( (Espressioni di identita' culturale collettiva) ))

  ((  1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate
dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale  e  per  la  protezione  e la promozione delle diversita'
culturali,  adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il  20  ottobre  2005,  sono  assoggettabili  alle  disposizioni  del
presente   codice   qualora   siano  rappresentate  da  testimonianze
materiali   e   sussistano   i   presupposti   e  le  condizioni  per
l'applicabilita' dell'articolo 10. ))

	        
	      
                             Articolo 8
              Regioni e province ad autonomia speciale

   1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le
potesta'  attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome  di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.

	        
	      
                             Articolo 9
                Beni culturali di interesse religioso

   1.  Per  i  beni  culturali di interesse religioso appartenenti ad
enti  ed  istituzioni  della  Chiesa cattolica o di altre confessioni
religiose,  il  Ministero  e,  per  quanto  di competenza, le regioni
provvedono,  relativamente  alle  esigenze di culto, d'accordo con le
rispettive autorita'.
   2.  Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle intese
concluse  ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del
Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate
sulla  base  delle  intese  sottoscritte con le confessioni religiose
diverse  dalla  cattolica,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 3, della
Costituzione.

	        
	      
PARTE SECONDA
Beni culturali

TITOLO I
Tutela

Capo I
Oggetto della tutela
                         Articolo 10 (4) (7)
                           Beni culturali

  1.  Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo
Stato,  alle  regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'
ad  ogni  altro  ente  ed  istituto  pubblico  e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, (( , ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente  riconosciuti,  ))  che  presentano  interesse  artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico.
  2. Sono inoltre beni culturali:
    a)  le  raccolte  di  musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi
espositivi  dello  Stato,  delle  regioni,  degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
    b)  gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
    c)  le  raccolte  librarie  delle  biblioteche dello Stato, delle
regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali, nonche' di ogni
altro  ente  e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte (( che
assolvono  alle  funzioni  )) delle biblioteche indicate all'articolo
47,  comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 ((. . . . . )) .
  3.   Sono  altresi'  beni  culturali,  quando  sia  intervenuta  la
dichiarazione prevista dall'articolo 13:
    a)  le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
    b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante;
    c)  le  raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale
interesse culturale;
    d)  le  cose  immobili  e  mobili,  a  chiunque appartenenti, che
rivestono  un  interesse  particolarmente importante a causa del loro
riferimento  con  la  storia  politica,  militare, della letteratura,
dell'arte (( , della scienza, della tecnica, dell'industria ))e della
cultura  in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
    e)  le  collezioni  o  serie di oggetti, a chiunque appartenenti,
((che  non  siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e )) che,
per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero
per   rilevanza   artistica,  storica,  archeologica,  numismatica  o
etnoantropologica,   ((rivestano))   come  complesso  un  eccezionale
interesse . . . .
  4.  Sono  comprese  tra  le  cose indicate al comma 1 e al comma 3,
lettera a):
    a)  le  cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le
primitive civilta';
    b)  le  cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca,
alle  tecniche  e  ai materiali di produzione, nonche' al contesto di
riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio(( . . .)) ;
    c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i carteggi, gli incunaboli,
nonche'  i  libri,  le  stampe  e le incisioni, con relative matrici,
aventi carattere di rarita' e di pregio;
    d)  le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere
di rarita' e di pregio;
    e)  le  fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole
cinematografiche   ed   i  supporti  audiovisivi  in  genere,  aventi
carattere di rarita' e di pregio;
    f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano interesse
artistico o storico;
    g)  le  pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani
di interesse artistico o storico;
    h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
    i)  le  navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico
od etnoantropologico;
    l)   le   architetture   rurali   aventi   interesse  storico  od
etnoantropologico    quali    testimonianze    dell'economia   rurale
tradizionale.
  5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette
alla  disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

	        
	      
                         Articolo 11 (4) (7)
        ((Cose)) oggetto di specifiche disposizioni di tutela

  1.  (( Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate
le seguenti tipologie di cose: ))
    a)   gli  affreschi,  gli  stemmi,  i  graffiti,  le  lapidi,  le
iscrizioni,  i  tabernacoli  ed altri elementi decorativi di edifici,
esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
    b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
    c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
    d)  le  opere  di  pittura,  di  scultura, di grafica e qualsiasi
oggetto  d'arte  di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre  cinquanta  anni,  (( a termini degli articoli 64 e 65, comma 4
));
    e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore
artistico, (( a termini dell'articolo 37 ));
    f)  le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari
di  opere  cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento,  le  documentazioni  di  manifestazioni, sonore o verbali,
comunque  realizzate,  la cui produzione risalga ad oltre venticinque
anni, (( a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) ));
    g)  i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, (( a
termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2 ));
    h)  i  beni  e  gli  strumenti  di  interesse per la storia della
scienza  e  della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, (( a termini
dell'articolo 65, comma 3, lettera c) ));
    i)  le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di
tutela  del  patrimonio  storico  della Prima guerra mondiale, di cui
all'articolo 50, comma 2.
  ((   1-bis.   Per   le   cose  di  cui  al  comma  1,  resta  ferma
l'applicabilita'  delle  disposizioni  di  cui agli articoli 12 e 13,
qualora   sussistano   i   presupposti   e  le  condizioni  stabiliti
dall'articolo 10. ))

	        
	      
                         Articolo 12 (4)(7)
                  Verifica dell'interesse culturale

  1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre   cinquanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni  della
presente  Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di
cui al comma 2.
  2.  I  competenti  organi  del  Ministero, d'ufficio o su richiesta
formulata  dai  soggetti  cui  le  cose  appartengono e corredata dai
relativi  dati  conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse
artistico,  storico,  archeologico  o etnoantropologico nelle cose di
cui  al  comma  1,  sulla  base  di  indirizzi  di carattere generale
stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
  3.  Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2
e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive.
I  criteri  per  la  predisposizione  degli  elenchi, le modalita' di
redazione  delle  schede  descrittive  e di trasmissione di elenchi e
schede  sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto
con   l'Agenzia   del   demanio   e,  per  i  beni  immobili  in  uso
all'amministrazione   della  difesa,  anche  con  il  concerto  della
competente  direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero
fissa,   con  propri  decreti,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
predisposizione  e  la  presentazione  delle richieste di verifica, e
della  relativa  documentazione  conoscitiva,  da  parte  degli altri
soggetti di cui al comma 1.
  4.   Qualora  nelle  cose  sottoposte  a  verifica  non  sia  stato
riscontrato  l'interesse  di  cui  al  comma 2, le cose medesime sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
  5.  Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al
demanio  dello  Stato,  delle  regioni  e  degli  altri enti pubblici
territoriali,  la  scheda  contenente i relativi dati e' trasmessa ai
competenti  uffici  affinche'  ne  dispongano  la  sdemanializzazione
qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non
vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
  6.  Le  cose  di  cui  al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le
quali  si  sia  proceduto  alla  sdemanializzazione  sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice.
  7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico,  effettuato in conformita' agli indirizzi generali
di  cui  al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo
13  ed  il  relativo  provvedimento  e'  trascritto nei modi previsti
dall'articolo  15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti
alle disposizioni del presente Titolo.
  8.  Le  schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato
oggetto   di   verifica   con   esito   positivo,  integrate  con  il
provvedimento  di  cui  al  comma  7,  confluiscono  in  un  archivio
informatico  ((  , conservato presso il Ministero e )) accessibile al
Ministero  e  all'Agenzia  del demanio, per finalita' di monitoraggio
del  patrimonio  immobiliare  e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
  9.  Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di
cui  al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica.
  10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni
dal ricevimento della richiesta.

	        
	      
                             Articolo 13
               Dichiarazione dell'interesse culturale

   1.  La  dichiarazione  accerta  la  sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
   2.   La   dichiarazione  non  e'  richiesta  per  i  beni  di  cui
all'articolo  10,  comma  2.  Tali beni rimangono sottoposti a tutela
anche  qualora  i  soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque
modo la loro natura giuridica.

	        
	      
                         Articolo 14 (4)(7)
                    Procedimento di dichiarazione

  1.  Il  soprintendente  avvia  il procedimento per la dichiarazione
dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e
di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al
proprietario,  possessore  o  detentore a qualsiasi titolo della cosa
che ne forma oggetto.
  2.  La  comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di
valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione
degli  effetti  previsti  dal  comma  4,  nonche'  l'indicazione  del
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione
di eventuali osservazioni.
  3.   Se   il   procedimento   riguarda  complessi  immobiliari,  la
comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana.
  4.  La  comunicazione  comporta  l'applicazione,  in via cautelare,
delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III
e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
  5.  Gli  effetti  indicati  al  comma  4  cessano alla scadenza del
termine   del   procedimento   di  dichiarazione,  che  il  Ministero
stabilisce (( ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia
di procedimento amministrativo. )).
  6.  La  dichiarazione  dell'interesse  culturale  e'  adottata  dal
Ministero.

	        
	      
                           Articolo 15 (7)
                    Notifica della dichiarazione

   1.  La  dichiarazione  prevista  dall'articolo 13 e' notificata al
proprietario,  possessore  o  detentore a qualsiasi titolo della cosa
che  ne  forma  oggetto,  tramite  messo  comunale  o  a  mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento.
   2.  Ove  si  tratti  di  cose soggette a pubblicita' immobiliare o
mobiliare,  il  provvedimento  di  dichiarazione  e'  trascritto,  su
richiesta  del  soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia
nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore
a qualsiasi titolo.
  ((2-bis.  Dei  beni  dichiarati  il  Ministero  forma e conserva un
apposito elenco, anche su supporto informatico. ))

	        
	      
                           Articolo 16 (4)
           Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

  1.  Avverso  ((  il  provvedimento conclusivo della verifica di cui
all'articolo  12  o  ))  la  dichiarazione  di cui all'articolo 13 e'
ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito,
entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
  2.  La  proposizione  del  ricorso  comporta  la  sospensione degli
effetti del provvedimento impugnato.
  Rimane  ferma  l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste  dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I
del Capo IV del presente Titolo.
  3.  Il  Ministero,  sentito il competente organo consultivo, decide
sul  ricorso  entro  il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
  4.  Il  Ministero,  qualora  accolga  il ricorso, annulla o riforma
l'atto impugnato.
  5.  Si  applicano  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

	        
	      
                           Articolo 17 (4)
                            Catalogazione

  1.  Il  Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e
coordina le relative attivita'.
  2.  Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con
decreto  ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle
regioni,  individua  e  definisce  metodologie  comuni  di  raccolta,
scambio,  accesso  ed  elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione  in  rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali.
  3.  Il  Ministero  e  le regioni, anche con la collaborazione delle
universita',  concorrono  alla  definizione  di programmi concernenti
studi,  ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
  4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
con  le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2,
curano  la  catalogazione  dei  beni  culturali  loro appartenenti e,
previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
  5.  I  dati  di  cui  al  presente articolo affluiscono al catalogo
nazionale dei beni culturali (( in ogni sua articolazione )).
  6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai
sensi  dell'articolo  13  e'  disciplinata  in  modo  da garantire la
sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

	        
	      
Capo II
Vigilanza e ispezione
                           Articolo 18 (7)
                              Vigilanza

   1.  La  vigilanza  sui  beni  culturali  ((  ,  sulle  cose di cui
all'articolo   12,   comma  1,  nonche'  sulle  aree  interessate  da
prescrizioni  di  tutela  indiretta,  ai  sensi  dell'articolo 45, ))
compete al Ministero.
   (( 2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano
alle  regioni  e  agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero
provvede   alla  vigilanza  anche  mediante  forme  di  intesa  e  di
coordinamento con le regioni medesime. ))

	        
	      
                           Articolo 19 (7)
                              Ispezione

   1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso
non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza,
ad  ispezioni  volte  ad  accertare  l'esistenza  e  lo  stato  (( di
conservazione o di custodia )) dei beni culturali.
  ((  1-bis.  Con  le  modalita'  di  cui al comma 1 i soprintendenti
possono altresi' accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela
indiretta date ai sensi dell'articolo 45. ))

	        
	      
Capo III
Protezione e conservazione

Sezione I
Misure di protezione
                         Articolo 20 (4) (7)
Interventi vietati

  1.  I  beni culturali non possono essere distrutti, (( deteriorati,
)) danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere
storico  o  artistico  oppure  tali  da  recare pregiudizio alla loro
conservazione.
  2.  Gli  archivi  pubblici  e  gli  archivi privati per i quali sia
intervenuta  la  dichiarazione  ai sensi dell'articolo 13 non possono
essere smembrati.

	        
	      
                         Articolo 21 (4) (7)
                Interventi soggetti ad autorizzazione

  1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
    ((  a)  la  rimozione  o  la  demolizione,  anche  con successiva
ricostituzione, dei beni culturali; ))
    b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali (( mobili
)), salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
    e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
    d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi
privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la  dichiarazione  ai sensi
dell'articolo 13 , nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle
biblioteche  pubbliche,  con  l'eccezione  prevista  all'articolo 10,
comma  2,  lettera  c),  e delle biblioteche private per le quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ;
    e)  il  trasferimento  ad  altre  persone giuridiche di complessi
organici  di  documentazione  di archivi pubblici, nonche' di archivi
privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la  dichiarazione  ai sensi
dell'articolo 13 .
  2.  Lo  spostamento  di beni culturali, dipendente dal mutamento di
dimora  o  di  sede  del  detentore, e' preventivamente denunciato al
soprintendente,  che,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
denuncia,  puo'  prescrivere  le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
  3.  Lo  spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti
ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad  autorizzazione  ((, ma
comporta  l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di
cui all'articolo 18 )).
  4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere
e  lavori  di  qualunque  genere  su beni culturali e' subordinata ad
autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso
dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di
cui all'articolo 20, comma 1.
  5.  L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su
descrizione  tecnica  dell'intervento,  presentati dal richiedente, e
puo'  contenere  prescrizioni.  Se i lavori non iniziano entro cinque
anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione
al mutare delle tecniche di conservazione.

	        
	      
                           Articolo 22 (4)
      Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia
di  edilizia  pubblica  e  privata  e' rilasciata entro il termine di
centoventi  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta da parte della
soprintendenza.
  2.   Qualora   la  soprintendenza  chieda  chiarimenti  o  elementi
integrativi  di  giudizio,  il termine indicato al comma 1 e' sospeso
fino al ricevimento della documentazione richiesta.
  3.  ((  Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica,   la  soprintendenza  ne  da'  preventiva  comunicazione  al
richiedente  ed  ))  il  termine  indicato al comma 1 e' sospeso fino
all'acquisizione  delle  risultanze  degli  accertamenti  d'ufficio e
comunque per non piu' di trenta giorni.
  (( 4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo'
diffidare  l'amministrazione  a  provvedere. Se l'amministrazione non
provvede  nei  trenta giorni successivi al ricevimento della diffida,
il richiedente puo' agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. ))

	        
	      
                             Articolo 23
                   Procedure edilizie semplificate

   1.  Qualora  gli  interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21
necessitino  anche  di  titolo  abilitativo  in  materia edilizia, e'
possibile  il  ricorso  alla  denuncia  di inizio attivita', nei casi
previsti  dalla  legge.  A  tal  fine  l'interessato,  all'atto della
denuncia,  trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata
dal relativo progetto.

	        
	      
                             Articolo 24
                     Interventi su beni pubblici

   1.  Per  gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da
parte  di  amministrazioni  dello Stato, delle regioni, di altri enti
pubblici  territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  ed  istituto
pubblico,  l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo'
essere  espressa  nell'ambito  di  accordi  tra  il  Ministero  ed il
soggetto pubblico interessato.

	        
	      
                           Articolo 25 (7)
                        Conferenza di servizi

1.  Nei  procedimenti  relativi  ad  opere o lavori incidenti su beni
culturali,  ove  si  ricorra alla conferenza di servizi, (( l'assenso
espresso  ))in  quella  sede  dal competente organo del Ministero con
dichiarazione  motivata,  acquisita  al  verbale  della  conferenza e
contenente  le  eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione
del  progetto  ((, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione
di cui all'articolo 21 )).
   ((  2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la
decisione  conclusiva  e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di procedimento amministrativo. ))
   3.  Il  destinatario  della  determinazione  conclusiva favorevole
adottata  in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto
adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

	        
	      
                           Articolo 26 (7)
                  Valutazione di impatto ambientale

   1.  Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 e' espressa dal
Ministero  in  sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilita'
ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini
della valutazione medesima.
   2.  Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1
risulti  che l'opera non e' in alcun modo compatibile con le esigenze
di  protezione  dei  beni  culturali  sui  quali essa e' destinata ad
incidere,   il   Ministero   si   pronuncia   negativamente,  dandone
comunicazione  al  ((  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del mare )). In tal caso, la procedura di valutazione di
impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
   3.  Se  nel  corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti
con  l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da
porre  in pericolo l'integrita' dei beni culturali soggetti a tutela,
il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

	        
	      
                             Articolo 27
                        Situazioni di urgenza

   1.  Nel  caso  di  assoluta  urgenza possono essere effettuati gli
interventi  provvisori  indispensabili  per  evitare  danni  al  bene
tutelato,   purche'   ne   sia   data  immediata  comunicazione  alla
soprintendenza,  alla  quale  sono tempestivamente inviati i progetti
degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

	        
	      
                           Articolo 28 (4)
                    Misure cautelari e preventive

  1.  Il  soprintendente  puo'  ordinare la sospensione di interventi
iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero
condotti in difformita' dall'autorizzazione.
  2.  Al  soprintendente  spetta  altresi'  la  facolta'  di ordinare
l'inibizione  o  la  sospensione  di  interventi  relativi  alle cose
indicate  nell'articolo  10,  anche  quando per esse non siano ancora
intervenute  la  verifica  di  cui  all'articolo  12,  comma  2, o la
dichiarazione di cui all'articolo 13.
  3.  L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta
giorni  dalla  ricezione  del medesimo, non e' comunicato, a cura del
soprintendente,   l'avvio   del   procedimento   di   verifica  o  di
dichiarazione.
  4.  In  caso di realizzazione (( di lavori pubblici )) ricadenti in
aree  di  interesse  archeologico,  anche  quando  per esse non siano
intervenute  la  verifica  di  cui  all'articolo  12,  comma  2, o la
dichiarazione   di   cui  all'articolo  13,  il  soprintendente  puo'
richiedere  l'esecuzione  di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente (( . . . )).

	        
	      
Sezione II
Misure di conservazione
                             Articolo 29
                            Conservazione

  1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante
una   coerente,   coordinata   e  programmata  attivita'  di  studio,
prevenzione, manutenzione e restauro.
  2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a
limitare  le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo
contesto.
  3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale
e  al  mantenimento  dell'integrita',  dell'efficienza  funzionale  e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
  4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso
un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al
recupero  del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei
suoi  valori  culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla normativa vigente, il
restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
  5.  Il  Ministero  definisce, anche con il concorso delle regioni e
con  la  collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca
competenti,  linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
  6.   Fermo   quanto   disposto   dalla   normativa  in  materia  di
progettazione  ed  esecuzione  di  opere  su beni architettonici, gli
interventi  di  manutenzione  e  restauro  su beni culturali mobili e
superfici  decorate  di  beni  architettonici  sono  eseguiti  in via
esclusiva  da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi
della normativa in materia.
  7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori
che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di
beni  architettonici  sono definiti con decreto del Ministro adottato
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  8.  Con  decreto  del  Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della legge n. 400 del 1988 di concerto con il (( Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  )), sono definiti i criteri ed i
livelli di qualita' cui si adegua l' insegnamento del restauro.
  9.  L'insegnamento  del  restauro e' impartito dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368, nonche' dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso
lo  Stato.  Con  decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del 1988 di concerto con il ((
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca )), sono individuati le
modalita'  di  accreditamento,  i requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento  dei  soggetti  di  cui al presente comma, le modalita'
della  vigilanza  sullo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e
dell'esame  finale,  abilitante  alle  attivita'  di cui al comma 6 e
avente   valore   di   esame   di  Stato,  cui  partecipa  almeno  un
rappresentante  del  Ministero,  il  titolo  accademico  rilasciato a
seguito  del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma
di  laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del
corpo  docente.  Il  procedimento  di  accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda corredata dalla prescritta documentazione.
  9-bis.  Dalla  data  di  entrata in vigore dei decreti previsti dai
commi  7,  8  e  9,  agli effetti dell'esecuzione degli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate
di  beni  architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
requisiti  di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti
lavori,  la  qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
  10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita'
complementari  al  restauro  o  altre  attivita'  di conservazione e'
assicurata  da  soggetti  pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale.  I  relativi  corsi  si  adeguano  a  criteri e livelli di
qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  11.  Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con
il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati,
possono   istituire   congiuntamente   centri,   anche   a  carattere
interregionale,   dotati  di  personalita'  giuridica,  cui  affidare
attivita'  di  ricerca,  sperimentazione,  studio,  documentazione ed
attuazione   di  interventi  di  conservazione  e  restauro  su  beni
culturali,  di  particolare  complessita'. Presso tali centri possono
essere  altresi'  istituite,  ove  accreditate, ai sensi del comma 9,
scuole  di  alta  formazione  per  l'insegnamento  del restauro. All'
attuazione  del  presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

	        
	      
                         Articolo 30 (4)(7)
                        Obblighi conservativi

  1.  Lo  Stato,  le  regioni,  gli  altri enti pubblici territoriali
nonche'  ogni  altro  ente  ed  istituto  pubblico hanno l'obbligo di
garantire  la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro
appartenenza.
  2.  I  soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private
senza  fine  di  lucro  ((  ,  ivi  compresi  gli  enti ecclesiastici
civilmente   riconosciuti,   ))fissano   i  beni  culturali  di  loro
appartenenza,  ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro
destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
  3.  I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali
sono tenuti a garantirne la conservazione.
  4.  (( I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare
i  propri  archivi  nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti
medesimi  hanno  altresi'  l'obbligo di inventariare i propri archivi
storici,  costituiti  dai  documenti relativi agli affari esauriti da
oltre  quaranta  anni  ed  istituiti  in  sezioni separate. )) ((Agli
stessi   obblighi   di   conservazione   e  inventariazione  ))  sono
assoggettati  i  proprietari,  possessori  o  detentori,  a qualsiasi
titolo,   di   archivi   privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
dichiarazione  di  cui  all'articolo  13. Copia degli inventari e dei
relativi  aggiornamenti  e'  inviata  alla soprintendenza, nonche' al
Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.

	        
	      
                             Articolo 31
                  Interventi conservativi volontari

   1.  Il  restauro  e  gli  altri  interventi  conservativi  su beni
culturali  ad  iniziativa  del proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
   2.  In  sede  di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a
richiesta  dell'interessato,  sull'ammissibilita'  dell'intervento ai
contributi  statali  previsti  dagli  articoli  35  e  37 e certifica
eventualmente  il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini
della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

	        
	      
                             Articolo 32
                   Interventi conservativi imposti

   1.  Il  Ministero  puo'  imporre  al  proprietario,  possessore  o
detentore  a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare
la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
   2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di
cui all'articolo 30, comma 4.

	        
	      
                           Articolo 33 (7)
    Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

   1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione
tecnica e dichiara la necessita' degli interventi da eseguire.
   2.  La relazione tecnica e' inviata, insieme alla comunicazione di
avvio  del  procedimento, al proprietario, possessore o detentore del
bene,  che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni
dal ricevimento degli atti.
   3.  Il  soprintendente,  se  non  ritiene  necessaria l'esecuzione
diretta  degli  interventi,  assegna  al  proprietario,  possessore o
detentore  un  termine  per  la  presentazione del progetto esecutivo
delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
   4.  Il  progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le
eventuali  prescrizioni  e con la fissazione del termine per l'inizio
dei  lavori.  Per i beni immobili il progetto presentato e' trasmesso
dalla soprintendenza (( al comune e alla citta' metropolitana )), che
possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
   5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie
all'obbligo   di   presentazione  del  progetto,  o  non  provvede  a
modificarlo  secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da
esso  fissato,  ovvero  se  il  progetto  e' respinto, si procede con
l'esecuzione diretta.
   6.   In   caso   di   urgenza,  il  soprintendente  puo'  adottare
immediatamente le misure conservative necessarie.

	        
	      
                             Articolo 34
            Oneri per gli interventi conservativi imposti

   1.  Gli  oneri  per  gli  interventi  su beni culturali, imposti o
eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a
carico  del  proprietario,  possessore  o detentore. Tuttavia, se gli
interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni
in  uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
in  parte  alla  relativa  spesa.  In tal caso, determina l'ammontare
dell'onere   che   intende   sostenere   e   ne   da'   comunicazione
all'interessato.
   2.  Se  le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario,
possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche
mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e
3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
   3.  Per  le  spese  degli  interventi  sostenute  direttamente, il
Ministero  determina  la  somma  da  porre a carico del proprietario,
possessore  o  detentore,  e ne cura il recupero nelle forme previste
dalla  normativa  in  materia  di  riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.

	        
	      
                             Articolo 35
                Intervento finanziario del Ministero

   1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal
proprietario,   possessore   o   detentore  del  bene  culturale  per
l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per
un ammontare non superiore alla meta' della stessa. Se gli interventi
sono  di  particolare  rilevanza o riguardano beni in uso o godimento
pubblico,  il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo intero
ammontare.
   2.  La  disposizione  del comma 1 si applica anche agli interventi
sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.
   3.  Per  la determinazione della percentuale del contributo di cui
al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali
contributi  privati  relativamente  ai  quali  siano  stati  ottenuti
benefici fiscali.

	        
	      
                             Articolo 36
                      Erogazione del contributo

   1.  Il  contributo  e'  concesso dal Ministero a lavori ultimati e
collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
   2.  Possono  essere  erogati  acconti  sulla  base  degli stati di
avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
   3.  Il  beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione degli acconti
percepiti  se  gli  interventi  non  sono stati, in tutto o in parte,
regolarmente  eseguiti.  Per  il  recupero  delle  relative  somme si
provvede   nelle   forme  previste  dalla  normativa  in  materia  di
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

	        
	      
                         Articolo 37 (4)(7)
                    Contributo in conto interessi

  1.  Il  Ministero  puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui  ((  o altre forme di finanziamento )) accordati da istituti di
credito  ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
beni   culturali   .  .  .  per  la  realizzazione  degli  interventi
conservativi autorizzati.
  2.  Il  contributo  e' concesso nella misura massima corrispondente
agli  interessi  calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali
sul capitale erogato ((. . . )).
  3.   Il   contributo  e'  corrisposto  direttamente  dal  Ministero
all'istituto   di   credito   secondo   modalita'  da  stabilire  con
convenzioni.
  4.  Il  contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per
interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui
il (( Ministero )) abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario,
il particolare valore artistico.

	        
	      
                         Articolo 38 (4)(7)
                        (( Accessibilita' al
                   pubblico dei beni culturali ))
                 oggetto di interventi conservativi

  1.  I  beni  culturali  restaurati o sottoposti ad altri interventi
conservativi  con  il  concorso  totale  o parziale dello Stato nella
spesa,  o  per  i  quali  siano  stati  concessi  contributi in conto
interessi,  sono  resi  accessibili  al  pubblico  secondo  modalita'
fissate,  caso  per  caso,  da  appositi  accordi  o  convenzioni  da
stipularsi  fra  il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della
assunzione  dell'onere  della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della
concessione del contributo ai sensi (( degli articoli 35 e 37 )).
  2.  Gli  accordi  e  le convenzioni stabiliscono i limiti temporali
dell'obbligo  di  apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia
degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei
beni  in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura
del  soprintendente,  (( al comune e alla citta' metropolitana )) nel
cui territorio si trovano gli immobili.

	        
	      
                           Articolo 39 (7)
             Interventi conservativi su beni dello Stato

   1.  Il  Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni
culturali  di  appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad
amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
   2.  Salvo  che non sia diversamente concordato, la progettazione e
l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1((. . .)) sono assunte
dall'amministrazione  o  dal  soggetto  medesimi,  ferma  restando la
competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto
ed alla vigilanza sui lavori.
   3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a
beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio
dei lavori (( al comune e alla citta' metropolitana )).

	        
	      
                             Articolo 40
            Interventi conservativi su beni delle regioni
              e degli altri enti pubblici territoriali

   1.  Per  i  beni  culturali appartenenti alle regioni e agli altri
enti  pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono
disposte,  salvo  i  casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con
l'ente interessato.
   2.   Gli  accordi  possono  riguardare  anche  i  contenuti  delle
prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
   3.  Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono
lo  Stato,  le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonche'
altri  soggetti  pubblici  e  privati, sono ordinariamente oggetto di
preventivi accordi programmatici.

	        
	      
                           Articolo 41 (7)
     Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti
              conservati dalle amministrazioni statali

   1.  Gli  organi  giudiziari  e  amministrativi dello Stato versano
all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti
relativi  agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli
strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di
estrazione  sono  versate  settant'anni  dopo l'anno di nascita della
classe  cui  si  riferiscono.  Gli  archivi notarili versano gli atti
notarili  ricevuti  dai notai che cessarono l'esercizio professionale
anteriormente all'ultimo centennio.
   2.  Il  soprintendente  all'archivio  centrale  dello  Stato  e  i
direttori  degli  archivi  di  Stato  possono accettare versamenti di
documenti  piu'  recenti,  quando vi sia pericolo di dispersione o di
danneggiamento ((, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i
responsabili delle amministrazioni versanti )).
   3.  Nessun  versamento  puo'  essere  ricevuto  se  non sono state
effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a
carico delle amministrazioni versanti.
   4.  Gli  archivi  degli  uffici  statali  soppressi  e  degli enti
pubblici  estinti  sono  versati  all'archivio centrale dello Stato e
agli  archivi  di  Stato,  a  meno  che non se ne renda necessario il
trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
   5.   Presso  gli  organi  indicati  nel  comma  1  sono  istituite
Commissioni  ((di  sorveglianza  )),  delle  quali  fanno parte (( il
soprintendente  all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli
archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti
))  del  Ministero  dell'interno,  con  il  compito di vigilare sulla
corretta  tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare
alla   definizione   dei   criteri   di  organizzazione,  gestione  e
conservazione  dei  documenti, di proporre gli scarti di cui al comma
3,  di  curare  i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli
atti  di  natura  riservata. La composizione e il funzionamento delle
commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro ((. .
.   .))   di   concerto   con  il  Ministro  dell'interno,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli
scarti sono autorizzati dal Ministero.
   6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non si applicano al
Ministero  ((  degli  affari esteri )) non si applicano altresi' agli
stati  maggiori  ((  della  difesa,  )) dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica  ((  ,  nonche'  al  Comando  generale dell'Arma dei
carabinieri,  ))  per  quanto  attiene la documentazione di carattere
militare e operativo.

	        
	      
                           Art. 42 (3) (7)
    Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

  1.  La  Presidenza  della Repubblica conserva i suoi atti presso il
proprio  archivio  storico,  secondo  le  determinazioni  assunte dal
Presidente  della  Repubblica  con  proprio  decreto, su proposta del
Segretario  generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto  sono  stabilite  le  modalita' di consultazione e di accesso
agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della
Repubblica.
  2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i
loro   atti   presso   il   proprio   archivio  storico,  secondo  le
determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
  3.  La  Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio
archivio  storico,  secondo le disposizioni stabilite con regolamento
adottato  ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione
e funzionamento della Corte medesima.
  3-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 62 ))

	        
	      
                           Articolo 43 (7)
                          Custodia coattiva

   1.  Il  Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente
custodire  in  pubblici  istituti  i beni culturali mobili al fine di
garantirne  la  sicurezza  o  assicurarne  la  conservazione ai sensi
dell'articolo 29.
  ((   1-bis.   Il   Ministero,   su   proposta   del  soprintendente
archivistico,  ha  facolta'  di  disporre il deposito coattivo, negli
archivi  di  Stato  competenti, delle sezioni separate di archivio di
cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte
degli  archivi  degli  enti  pubblici  che avrebbe dovuto costituirne
sezione  separata.  In  alternativa,  il Ministero puo' stabilire, su
proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione
separata    presso   l'ente   inadempiente.   Gli   oneri   derivanti
dall'attuazione  dei  provvedimenti  di  cui al presente comma sono a
carico  dell'ente  pubblico  cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione
del  presente  comma  non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))

	        
	      
                         Articolo 44 (4)(7)
                Comodato e deposito di beni culturali

  1.  I  direttori  degli  archivi  e  degli  istituti che abbiano in
amministrazione  o  in  deposito  raccolte  o  collezioni artistiche,
archeologiche,  bibliografiche  e  scientifiche  possono  ricevere in
comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo
ministeriale,  beni  culturali  mobili  al  fine  di  consentirne  la
fruizione  da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di
particolare  pregio  o  che  rappresentino significative integrazioni
delle  collezioni  pubbliche  e  purche'  la  loro  custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
  2.  Il  comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si
intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto,
qualora  una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la
disdetta  almeno  due  mesi  prima  della scadenza del termine. Anche
prima  della  scadenza  le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
  3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione
dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le
relative spese sono a carico del Ministero.
  4.  I  beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico
del   Ministero.   L'assicurazione   puo'   essere  sostituita  dall'
assunzione  dei  relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'
articolo 48, comma 5.
  5.  I  direttori  possono  ricevere  altresi'  in  deposito, previo
assenso   del   competente   organo   ministeriale,   beni  culturali
appartenenti  ad  enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia
specificamente  riferite  ai beni depositati sono a carico degli enti
depositanti  ((,  salvo  che  le parti abbiano convenuto che le spese
medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in
ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi
di  conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del
presente  comma  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica )).
  6.  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

	        
	      
Sezione III
Altre forme di protezione
                             Articolo 45
                  Prescrizioni di tutela indiretta

   1.  Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
e  le  altre  norme  dirette  ad  evitare  che  sia messa in pericolo
l'integrita'  dei  beni  culturali  immobili,  ne  sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e
di decoro.
   2.  Le  prescrizioni  di  cui al comma 1, adottate e notificate ai
sensi  degli  articoli  46  e 47, sono immediatamente precettive. Gli
enti  pubblici  territoriali  interessati recepiscono le prescrizioni
medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

	        
	      
                         Articolo 46 (4)(7)
                Procedimento per la tutela indiretta

  1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta,
anche  su  motivata  richiesta della regione o di altri enti pubblici
territoriali  interessati,  dandone  comunicazione  al  proprietario,
possessore  o  detentore  a  qualsiasi  titolo  dell'immobile  cui le
prescrizioni  si  riferiscono.  Se  per  il numero dei destinatari la
comunicazione  personale  non  e' possibile o risulta particolarmente
gravosa,   il  soprintendente  comunica  1'  avvio  del  procedimento
mediante idonee forme di pubblicita'.
  2.  La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile
in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela
indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
  3.  Nel  caso di complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata
anche al comune e alla citta' metropolitana.
  4.  La  comunicazione  comporta,  in  via  cautelare, la temporanea
immodificabilita'  dell'immobile  limitatamente  agli  aspetti cui si
riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
  5.  Gli  effetti  indicati  al  comma  4  cessano alla scadenza del
termine  del  relativo  procedimento,  stabilito  dal Ministero (( ai
sensi  delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo )).

	        
	      
                             Articolo 47
Notifica   delle   prescrizioni   di   tutela   indiretta  e  ricorso
                           amministrativo

   1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta
e'  notificato  al  proprietario,  possessore o detentore a qualsiasi
titolo  degli  immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo
posta raccomandata con avviso di ricevimento.
   2.  Il  provvedimento  e' trascritto nei registri immobiliari e ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore  a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  cui le prescrizioni
stesse si riferiscono.
   3.  Avverso  il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela
indiretta  e'  ammesso  ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo
16.   La   proposizione   del  ricorso,  tuttavia,  non  comporta  la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

	        
	      
                             Articolo 48
              Autorizzazione per mostre ed esposizioni

   1.  E'  soggetto  ad  autorizzazione  il  prestito  per  mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei  beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed
   e);
d) delle  raccolte  e  dei  singoli  beni  ad esse pertinenti, di cui
   all'articolo  10,  comma  2,  lettera  a), delle raccolte librarie
   indicate  all'articolo  10,  commi 2, lettera c), e 3, lettera c),
   nonche'   degli   archivi   e   dei   singoli  documenti  indicati
   all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

   2.  Qualora  l'autorizzazione  abbia  ad oggetto beni appartenenti
allo  Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata
al   Ministero   almeno   quattro   mesi   prima   dell'inizio  della
manifestazione  ed  indica il responsabile della custodia delle opere
in prestito.
   3.  L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di
conservazione  dei  beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche
delle   esigenze   di   fruizione   pubblica;   essa  e'  subordinata
all'adozione  delle  misure necessarie per garantirne l'integrita'. I
criteri,    le   procedure   e   le   modalita'   per   il   rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
   4.   Il   rilascio   dell'autorizzazione  e'  inoltre  subordinato
all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per
il   valore   indicato  nella  domanda,  previa  verifica  della  sua
congruita' da parte del Ministero.
   5.  Per  le  mostre  e  le manifestazioni sul territorio nazionale
promosse  dal  Ministero  o, con la partecipazione statale, da enti o
istituti  pubblici,  l'assicurazione  prevista al comma 4 puo' essere
sostituita  dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
La  garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita'
e  alle  condizioni  stabilite  con  decreto ministeriale, sentito il
Ministero  dell'economia  e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si
provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito
del  fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito
nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
   6.   Il   Ministero   ha   facolta'  di  dichiarare,  a  richiesta
dell'interessato,  il  rilevante interesse culturale o scientifico di
mostre  o  esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a
carattere  culturale,  ai  fini  dell'applicazione delle agevolazioni
previste dalla normativa fiscale.

	        
	      
                           Articolo 49 (7)
                  Manifesti e cartelli pubblicitari

   1.  E'  vietato  collocare  o  affiggere cartelli o altri mezzi di
pubblicita'  sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.
((  Il  collocamento  o  l'affissione  possono essere autorizzati dal
soprintendente  qualora  non  danneggino  l'aspetto,  il  decoro o la
pubblica  fruizione di detti immobili. L'autorizzazione e' trasmessa,
a  cura  degli  interessati, agli altri enti competenti all'eventuale
emanazione degli ulteriori atti abilitativi. ))
   2.  Lungo  le  strade  site  nell'ambito o in prossimita' dei beni
indicati  al  comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di
pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa
in  materia  di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e
sui  veicoli,  previo  parere  favorevole  della soprintendenza sulla
compatibilita'  della  collocazione  o  della  tipologia del mezzo di
pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni
tutelati.
   3.  In  relazione  ai  beni indicati al comma 1 il soprintendente,
valutatane  la  compatibilita'  con  il  loro  carattere  artistico o
storico,  rilascia  o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a
fini  pubblicitari  delle  coperture  dei  ponteggi  predisposti  per
l'esecuzione  degli  interventi  di conservazione, per un periodo non
superiore  alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta  o  di  assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei
lavori medesimi.

	        
	      
                           Articolo 50 (4)
                     Distacco di beni culturali

  1.  E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed  eseguire  il  distacco  di  affreschi,  stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni,  tabernacoli  ((  ed altri elementi decorativi di edifici
)), esposti o non alla pubblica vista.
  2.  E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed  eseguire  il  distacco  di  stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli  nonche'  la  rimozione di cippi e monumenti, costituenti
vestigia  della  Prima  guerra  mondiale  ai sensi della normativa in
materia.

	        
	      
                             Articolo 51
                           Studi d'artista

   1.  E'  vietato  modificare  la  destinazione  d'uso  degli  studi
d'artista  nonche'  rimuoverne  il  contenuto,  costituito  da opere,
documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme
ed  in  relazione  al  contesto in cui e' inserito, sia dichiarato di
interesse  particolarmente  importante  per il suo valore storico, ai
sensi dell'articolo 13.
   2.  E'  altresi'  vietato  modificare  la destinazione d'uso degli
studi  d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario
e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

	        
	      
                           Articolo 52 (7)
         Esercizio del commercio in aree di valore culturale

   1.  Con  le  deliberazioni  previste dalla normativa in materia di
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni,
sentito  il  soprintendente,  individuano  le  aree  pubbliche aventi
valore  archeologico,  storico, artistico e (( paesaggistico )) nelle
quali  vietare  o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del
commercio.

	        
	      
Capo IV
Circolazione in ambito nazionale

Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione
                           Articolo 53 (7)
                     Beni del demanio culturale

   1.  I  beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli
altri  enti  pubblici  territoriali  che  rientrino  nelle  tipologie
indicate  all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio
culturale.
   2.  I  beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne'
formare  oggetto di diritti a favore di terzi, se non (( nei limiti e
con le modalita )) previsti dal presente codice.

	        
	      
                         Articolo 54 (4) (7)
                          Beni inalienabili

  1.  Sono inalienabili i (( beni del demanio culturale )) di seguito
indicati:
    a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
    (( b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della
normativa all'epoca vigente;))
    c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
    d)  gli  archivi.  (( d-bis) gli immobili dichiarati di interesse
particolarmente  importante  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  3,
lettera d);
    d-ter)  le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione  non  risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se  incluse in
raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53. ))
  2. Sono altresi' inalienabili:
    a)  le  cose  immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo  10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente
e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre  cinquanta anni, fino alla
conclusione  del  procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.
Se  il  procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime
sono  liberamente  alienabili,  ai fini del presente codice, ai sensi
dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ;
    b) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 ))
    e)   i   singoli   documenti  appartenenti  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed
istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 ))
  3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento  tra  lo  Stato,  le  regioni e gli altri enti pubblici
territoriali.  (( Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al
Ministero,  del  trasferimento  e'  data  preventiva comunicazione al
Ministero medesimo per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19. ))
  4.  I  beni  e  le  cose  indicati  ai  commi  1 e 2 possono essere
utilizzati  esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti
dal Titolo II della presente Parte.

	        
	      
                         Articolo 55 (4)(7)
     Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale

  1.  I  beni  culturali immobili appartenenti al demanio culturale e
non  rientranti  tra quelli elencati (( nell'articolo 54, comma 1, ))
non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
  (( 2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' corredata:
    a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
    b)  dal  programma  delle  misure  necessarie  ad  assicurare  la
conservazione del bene;
    c)  dall'indicazione  degli  obiettivi  di  valorizzazione che si
intendono  perseguire  con l'alienazione del bene e delle modalita' e
dei tempi previsti per il loro conseguimento;
    d)  dall'indicazione  della destinazione d'uso prevista, anche in
funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
    e)  dalle  modalita'  di  fruizione  pubblica  del bene, anche in
rapporto  con  la situazione conseguente alle precedenti destinazioni
d'uso.
  3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  su parere del soprintendente,
sentita  la  regione  e,  per  suo  tramite,  gli altri enti pubblici
territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
    a)  detta  prescrizioni  e  condizioni  in  ordine alle misure di
conservazione programmate;
    b)  stabilisce  le  condizioni  di  fruizione  pubblica del bene,
tenuto   conto   della   situazione   conseguente   alle   precedenti
destinazioni d'uso;
    c)  si  pronuncia  sulla  congruita'  delle modalita' e dei tempi
previsti  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di valorizzazione
indicati nella richiesta. ))
  ((  3-bis.  L'autorizzazione  non puo' essere rilasciata qualora la
destinazione  d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio
alla  conservazione  e fruizione pubblica del bene o comunque risulti
non  compatibile  con  il  carattere  storico  e  artistico  del bene
medesimo.  Il Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del
bene e con le esigenze della sua conservazione.
  3-ter.  Il  Ministero  ha  altresi'  facolta'  di concordare con il
soggetto  interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla
base  di  una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la
richiesta   di   autorizzazione   ed  altre  possibili  modalita'  di
valorizzazione del bene.
  3-quater.  Qualora  l'alienazione  riguardi  immobili  utilizzati a
scopo  abitativo  o  commerciale,  la  richiesta di autorizzazione e'
corredata  dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e),
e  l'autorizzazione  e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma
3, lettere a) e b).
  3-quinquies.    L'autorizzazione    ad    alienare    comporta   la
sdemanializzazione  del  bene  cui essa si riferisce. Tale bene resta
comunque  sottoposto  a  tutte  le  disposizioni  di tutela di cui al
presente titolo.
  3-sexies.  L'esecuzione  di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni  alienati  e'  sottoposta  a  preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5. ))

	        
	      
                         Articolo 55-bis (7)
                     (( (Clausola risolutiva) ))

  (( 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di
cui  all'articolo  55  sono  riportate  nell'atto di alienazione, del
quale  costituiscono  obbligazione  ai  sensi  dell'articolo 1456 del
codice  civile  ed  oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.
Esse  sono  anche  trascritte,  su  richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari.
  2.  Il  soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte
dell'acquirente,  dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio  dei  poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate
inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione
di diritto dell'atto di alienazione. ))

	        
	      
                           Articolo 56 (7)
            Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

   1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione  dei  beni  culturali  appartenenti allo Stato, alle
   regioni  e  agli  altri  enti  pubblici territoriali, e diversi da
   quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione  dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici
   diversi  da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche
   private   senza   fine   di   lucro,  ((  ivi  compresi  gli  enti
   ecclesiastici civilmente riconosciuti )).
  (( 2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
    a)  nel  caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di
   cui  al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di
   raccolte librarie;
    b)  nel  caso  di vendita, da parte di persone giuridiche private
   senza   fine   di  lucro,  ivi  compresi  gli  enti  ecclesiastici
   civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
  3.  La  richiesta  di autorizzazione e' corredata dagli elementi di
   cui   all'articolo   55,   comma  2,  lettere  a),  b)  ed  e),  e
   l'autorizzazione  e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma
   3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
  4.   Relativamente   ai  beni  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
   l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata a condizione che i beni
   medesimi  non  abbiano  interesse  per  le  raccolte  pubbliche  e
   dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne
   sia menomata la pubblica fruizione. ))
  (( 4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al
   comma  2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che
   dalla  alienazione  non  derivi  danno  alla  conservazione e alla
   pubblica fruizione dei beni medesimi.
  4-ter.  Le  prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
   sono  riportate  nell'atto  di  alienazione  e sono trascritte, su
   richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
  4-quater.  L'esecuzione  di lavori ed opere di qualunque genere sui
   beni  alienati  e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi
   dell'articolo 21, commi 4 e 5.
  4-quinquies.  La  disciplina dettata ai commi precedenti si applica
   anche  alle  costituzioni  di  ipoteca  e  di  pegno  ed ai negozi
   giuridici  che possono comportare l'alienazione dei beni culturali
   ivi indicati.
  4-sexies.  Non  e'  soggetta  ad autorizzazione l'alienazione delle
   cose  indicate  all'articolo  54,  comma  2,  lettera  a), secondo
   periodo.
  4-septies.  Rimane  ferma  l'inalienabilita' disposta dall'articolo
   54, comma 1, lettera d-ter).))

	        
	      
                         Articolo 57 (4) (7)
      (( (Cessione di beni culturali in favore dello Stato) )).

  ((  1.  Gli  atti  che  comportano  alienazione di beni culturali a
   favore  dello  Stato,  ivi  comprese  le  cessioni in pagamento di
   obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. ))

	        
	      
                         Articolo 57-bis (7)
        (( (Procedure di trasferimento di immobili pubblici).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad
   ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione,
   anche  a  fini  economici,  di beni immobili pubblici di interesse
   culturale,   prevista   dalla   normativa   vigente   e   attuata,
   rispettivamente,  mediante  l'alienazione ovvero la concessione in
   uso o la locazione degli immobili medesimi.
  2.  Qualora  si proceda alla concessione in uso o alla locazione di
   immobili  pubblici  di interesse culturale per le finalita' di cui
   al    comma    1,   le   prescrizioni   e   condizioni   contenute
   nell'autorizzazione  sono riportate nell'atto di concessione o nel
   contratto  di  locazione  e  sono  trascritte,  su  richiesta  del
   soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte
   del   concessionario   o   del  locatario,  delle  prescrizioni  e
   condizioni    medesime,   comunicata   dal   soprintendente   alle
   amministrazioni  cui  i  beni  pertengono, da' luogo, su richiesta
   delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla
   risoluzione del contratto, senza indennizzo. ))

	        
	      
                             Articolo 58
                     Autorizzazione alla permuta

   1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli
articoli  55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche
raccolte  con  altri  appartenenti ad enti, istituti e privati, anche
stranieri,  qualora  dalla  permuta  stessa  derivi un incremento del
patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche
raccolte.

	        
	      
                           Articolo 59 (4)
                      Denuncia di trasferimento

  1.  Gli  atti  che  trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi
titolo,  la  proprieta'  o  la  detenzione  di  beni  culturali  sono
denunciati al Ministero.
  2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
    a)  dall'alienante  o  dal  cedente  la  detenzione,  in  caso di
alienazione  a  titolo  oneroso  o  gratuito o di trasferimento della
detenzione;
    b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito
di  procedure  di  vendita  forzata o fallimentare ovvero in forza di
sentenza  che  produca gli effetti di un contratto di alienazione non
concluso;
    c)  dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di
morte.    Per   l'erede,   il   termine   decorre   dall'accettazione
dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti
uffici  tributari;  per  il  legatario,  il  termine decorre (( dalla
comunicazione   notarile   prevista   dall'articolo  623  del  codice
civile)),  salva  rinuncia  ai  sensi  delle  disposizioni del codice
civile.
  3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo
ove si trovano i beni.
  4. La denuncia contiene:
    a)  i  dati  identificativi delle parti e la sottoscrizione delle
medesime o dei loro rappresentanti legali;
    b) i dati identificativi dei beni;
    c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
    d)  l'indicazione  della  natura  e delle condizioni dell'atto di
trasferimento;
    e)  l'indicazione  del  domicilio  in  Italia delle parti ai fini
delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
  5.  Si  considera  non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni
previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

	        
	      
Sezione II
Prelazione
                         Articolo 60 (4) (7)
                    Acquisto in via di prelazione

  1.  Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la
   regione  o (( gli altri enti pubblici territoriali interessati )),
   hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali
   alienati    a    titolo   oneroso   o   conferiti   in   societa',
   rispettivamente,   al   medesimo  prezzo  stabilito  nell'atto  di
   alienazione   o   al   medesimo  valore  attribuito  nell'atto  di
   conferimento .
  2.   Qualora   il   bene  sia  alienato  con  altri  per  un  unico
   corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in
   denaro  ovvero  sia  dato  in  permuta,  il  valore  economico  e'
   determinato  d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai
   sensi del comma 1.
  3.  Ove  l'alienante  non  ritenga  di  accettare la determinazione
   effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e'
   stabilito  da  un  terzo, designato concordemente dall'alienante e
   dal  soggetto  che  procede  alla  prelazione.  Se le parti non si
   accordano  per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione
   qualora  il  terzo  nominato  non  voglia  o  non  possa accettare
   l'incarico,  la  nomina  e'  effettuata, su richiesta di una delle
   parti,  dal  presidente  del  tribunale  del luogo in cui e' stato
   concluso   il   contratto.   Le  spese  relative  sono  anticipate
   dall'alienante.
  4.  La  determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o
   di manifesta iniquita'.
  5.  La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a
   qualunque titolo dato in pagamento.

	        
	      
                             Articolo 61
                     Condizioni della prelazione

   1.  La  prelazione  e'  esercitata  nel termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
   2.  Nel  caso  in  cui  la  denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente  oppure  risulti incompleta, la prelazione e' esercitata
nel  termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha
ricevuto  la  denuncia  tardiva  o  ha  comunque  acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
   3.  Entro  i  termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di
prelazione   e'   notificato   all'alienante  ed  all'acquirente.  La
proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
   4.  In  pendenza  del  termine  prescritto  dal  comma 1 l'atto di
alienazione  rimane  condizionato sospensivamente all'esercizio della
prelazione  e  all'alienante  e' vietato effettuare la consegna della
cosa.
   5.  Le  clausole  del  contratto  di  alienazione non vincolano lo
Stato.
   6.  Nel  caso  in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte
delle  cose  alienate,  l'acquirente  ha  facolta'  di  recedere  dal
contratto.

	        
	      
                             Articolo 62
                   Procedimento per la prelazione
  1.  Il  soprintendente,  ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione,  ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri
enti   pubblici  territoriali  nel  cui  ambito  si  trova  il  bene.
Trattandosi  di  bene  mobile,  la regione ne da' notizia sul proprio
Bollettino  Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di
pubblicita'  a  livello  nazionale,  con  la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
  2.  La  regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine
di  venti  giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta
di  prelazione,  corredata dalla deliberazione dell'organo competente
che  predisponga,  a  valere  sul  bilancio  dell'ente, la necessaria
copertura  finanziaria  della spesa indicando le specifiche finalita'
di valorizzazione culturale del bene. (4) (4a)
  3.  Il  Ministero  puo'  rinunciare all'esercizio della prelazione,
trasferendone  la  facolta'  all'ente  interessato entro venti giorni
dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno
di  spesa,  adotta  il  provvedimento  di  prelazione  e  lo notifica
all'alienante  ed  all'acquirente  entro  e non oltre sessanta giorni
dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha
esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
  ((4.  Nei  casi  in  cui  la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente  oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma
2  e'  di  novanta  giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e
secondo  periodo,  sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta
giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la
denuncia   tardiva   o  ha  comunque  acquisito  tutti  gli  elementi
costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera  bb),  numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la parola:
"motivata" e' soppressa.
---------------
AGGIORNAMENTO (4a)
  Il  D.Lgs.  24  marzo  2006, n. 156, come modificato dall'avviso di
rettifica  in G.U. 24/5/2006, n. 119, non dispone piu' (con l'art. 2,
comma  1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la
parola: "motivata" e' soppressa.

	        
	      
Sezione III
Commercio
                           Articolo 63 (7)
   Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del
   registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di
                              documenti

   1.  L'autorita'  locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi
della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di
esercizio  del  commercio  di  cose  antiche  o  usate,  trasmette al
soprintendente  e  alla  regione  copia della dichiarazione medesima,
presentata  da  chi  esercita  il  commercio di cose rientranti nelle
categorie  di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto
legislativo ((, di seguito indicato come "Allegato A")).
   2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma
1   annotano   giornalmente   le  operazioni  eseguite  nel  registro
prescritto   dalla   normativa  in  materia  di  pubblica  sicurezza,
descrivendo  le  caratteristiche  delle  cose  medesime.  Con decreto
adottato  dal  Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono
definiti i limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una
dettagliata   descrizione   delle   cose   oggetto  delle  operazioni
commerciali.
   3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al
secondo  periodo  del comma 2 con ispezioni periodiche, (( effettuate
anche  a  mezzo  dei  carabinieri preposti alla tutela del patrimonio
culturale,  da  lui  delegati )). La verifica e' svolta da funzionari
della   regione   nei   casi  di  esercizio  della  tutela  ai  sensi
dell'articolo  5,  commi  2,  3  e  4.  Il  verbale dell'ispezione e'
notificato  all'interessato  ed  alla  locale  autorita'  di pubblica
sicurezza.
   4.  Coloro  che  esercitano  il commercio di documenti, i titolari
delle  case  di  vendita,  nonche' i pubblici ufficiali preposti alle
vendite  mobiliari  hanno  l'obbligo  di comunicare al soprintendente
l'elenco  dei  documenti  di interesse storico posti in vendita. Allo
stesso  obbligo  sono  soggetti  i  privati proprietari, possessori o
detentori  a  qualsiasi  titolo di archivi che acquisiscano documenti
aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione.
Entro  novanta giorni (( dalle comunicazioni di cui al presente comma
)) dalla comunicazione il soprintendente puo' avviare il procedimento
di cui all'articolo 13.
   5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio l'esistenza
di  archivi  o  di  singoli  documenti  dei  quali siano proprietari,
possessori  o  detentori,  a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia
presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

	        
	      
                           Articolo 64 (7)
             Attestati di autenticita' e di provenienza

   1.  Chiunque  esercita  l'attivita'  di  vendita  al  pubblico, di
esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla
vendita  di  opere  di  pittura,  di  scultura,  di grafica ovvero di
oggetti  d'  antichita'  o  di  interesse  storico od archeologico, o
comunque  abitualmente  vende  le  opere  o  gli oggetti medesimi, ha
l'obbligo  di  consegnare  all'acquirente la documentazione (( che ne
attesti))  l'autenticita'  o  almeno  la  probabile attribuzione e la
provenienza  ((  delle  opere  medesime  ))  ovvero,  in mancanza, di
rilasciare,  con le modalita' previste dalle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione amministrativa, una
dichiarazione    recante    tutte    le    informazioni   disponibili
sull'autenticita'  o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale
dichiarazione,  ove  possibile  in relazione alla natura dell'opera o
dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi.

	        
	      
Capo V
Circolazione in ambito internazionale

Sezione I
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale
                         Articolo 64-bis (7)
                (( (Controllo sulla circolazione) ))

  (( 1. Il controllo sulla circolazione internazionale e' finalizzato
a  preservare  l'integrita'  del patrimonio culturale in tutte le sue
componenti,  quali  individuate  in  base  al presente codice ed alle
norme previgenti.
  2.  Il  controllo  di  cui  al comma 1 e' esercitato ai sensi delle
disposizioni  del  presente  capo, nel rispetto degli indirizzi e dei
vincoli  fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti
mediante  la  stipula  e  la  ratifica di Convenzioni internazionali.
Detto   controllo   costituisce   funzione  di  preminente  interesse
nazionale.
  3.  Con  riferimento al regime della circolazione internazionale, i
beni  costituenti  il  patrimonio  culturale  non sono assimilabili a
merci. ))

	        
	      
                           Articolo 65 (7)
                          Uscita definitiva

  1.  E'  vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica
dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
  2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle  cose  mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo
   10,  comma  1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui
   esecuzione  risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia
   stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b) dei  beni,  a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie
   indicate  all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il
   competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e,
   per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche'
   dannosa   per   il   patrimonio   culturale   in   relazione  alle
   caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei
   beni medesimi.

   3.  Fuori  dei  casi  previsti  dai  commi  1  e 2, e' soggetta ad
autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione
e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio
della Repubblica:
a) delle  cose,  a  chiunque  appartenenti,  che presentino interesse
   culturale,  siano  opera  di  autore  non  piu'  vivente  e la cui
   esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che
   presentino interesse culturale;
c) (( delle cose ))rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11,
   comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

  4.  Non  e'  soggetta  ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  d).  L'interessato ha tuttavia
l'onere  di  comprovare  al competente ufficio di esportazione che le
cose  da  trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui
esecuzione  non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure
e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.

	        
	      
                             Articolo 66
                Uscita temporanea per manifestazioni

   1.  Puo'  essere  autorizzata  l'uscita  temporanea dal territorio
della   Repubblica   delle   cose   e  dei  beni  culturali  indicati
nell'articolo  65,  commi  1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni,
mostre  o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che
ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza.
   2. Non possono comunque uscire:
a) i  beni  suscettibili  di  subire  danni  nel  trasporto  o  nella
   permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed
   organica  sezione  di  un  museo, pinacoteca, galleria, archivio o
   biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

	        
	      
                             Articolo 67
                   Altri casi di uscita temporanea

   1.  Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1,
2,   lettera   a),   e   3   possono  essere  autorizzati  ad  uscire
temporaneamente anche quando:
a) costituiscano   mobilio   privato   dei   cittadini  italiani  che
   ricoprono,  presso  sedi  diplomatiche  o  consolari,  istituzioni
   comunitarie   o   organizzazioni   internazionali,   cariche   che
   comportano  il  trasferimento all'estero degli interessati, per un
   periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano  l'arredamento  delle  sedi diplomatiche e consolari
   all'estero;
e) debbano  essere  sottoposti  ad  analisi, indagini o interventi di
   conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
d) la  loro  uscita  sia richiesta in attuazione di accordi culturali
   con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocita' e per
   la  durata  stabilita negli accordi medesimi, che non puo' essere,
   comunque, superiore a quattro anni.

   2.  Non  e'  soggetta  ad  autorizzazione  l'uscita temporanea dal
territorio  della  Repubblica  dei  mezzi di trasporto aventi piu' di
settantacinque   anni   per  la  partecipazione  a  mostre  e  raduni
internazionali,  salvo  che sia per essi intervenuta la dichiarazione
ai sensi dell'articolo 13.

	        
	      
                           Articolo 68 (7)
                  Attestato di libera circolazione

   1.  Chi  intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica  ((  le  cose  indicate )) nell'articolo 65, comma 3, deve
farne   denuncia  e  ((  presentarle  ))  al  competente  ufficio  di
esportazione,  indicando,  contestualmente  e per (( ciascuna di esse
)),  il  valore  venale,  al  fine  di ottenere l'attestato di libera
circolazione.
   2.  L'ufficio  di  esportazione,  entro  tre  giorni dall'avvenuta
presentazione  della  cosa  ((.  . . )), ne da' notizia ai competenti
uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci
giorni,  ogni  elemento  conoscitivo  utile  in  ordine  agli oggetti
presentati per l'uscita definitiva.
   3.  L'ufficio  di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato,  rilascia  o  nega  con motivato giudizio, anche sulla base
delle  segnalazioni  ricevute,  l'attestato  di  libera circolazione,
dandone  comunicazione  all'interessato  entro  quaranta giorni dalla
presentazione della cosa ((. . . )).
   4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato
di  libera circolazione gli uffici di esportazione (( accertano se le
cose  presentate,  in  relazione  alla  loro  natura  o  al  contesto
storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico,
storico,  archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o  archivistico,  a  termini  dell'articolo  10.  Nel  compiere  tale
valutazione gli uffici di esportazione )) si attengono a indirizzi di
carattere  generale  stabiliti  dal  Ministero, sentito il competente
organo consultivo.
   5. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e'
redatto  in  tre  originali,  uno  dei  quali e' depositato agli atti
d'ufficio;   un   secondo   e'   consegnato  all'interessato  e  deve
accompagnare  la  circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al
Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
   6.  Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione,
ai  sensi  dell'articolo  14. A tal fine, contestualmente al diniego,
sono  comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14,
comma  2, e (( le cose sono sottoposte )) alla disposizione di cui al
comma 4 del medesimo articolo.
   7.  Per  le  cose ((. . . )) di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza  regionale,  l'ufficio di esportazione acquisisce il parere
della  regione,  che  e' reso nel termine perentorio di trenta giorni
dalla   data   di  ricezione  della  richiesta  e,  se  negativo,  e'
vincolante.

	        
	      
                           Articolo 69 (7)
       Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

   1.   Avverso   il  diniego  dell'attestato  e'  ammesso,  entro  i
successivi  trenta  giorni,  ricorso  al  Ministero,  per  motivi  di
legittimita' e di merito.
   2.  Il  Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide
sul  ricorso  entro  il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
   3.  Dalla  data di presentazione del ricorso amministrativo e fino
alla  scadenza  del  termine  di  cui  al comma 2, il procedimento di
dichiarazione e' sospeso, ma (( le cose rimangono assoggettate ))alla
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
   4.  Qualora  il  Ministero  accolga  il  ricorso, rimette gli atti
all'ufficio   di   esportazione,  che  provvede  in  conformita'  nei
successivi venti giorni.
   5.  Si  applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

	        
	      
                         Articolo 70 (4)(7)
                          Acquisto coattivo

  1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione  (( , qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al
diniego  dell'attestato  di  libera  circolazione,)) puo' proporre al
Ministero  l'acquisto  coattivo  ((  della  cosa  per  la quale )) e'
richiesto  l'attestato  di  libera  circolazione, dandone contestuale
comunicazione  alla  regione  e  all'interessato,  al  quale dichiara
altresi'  che  l'oggetto  gravato dalla proposta di acquisto resta in
custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento.  In  tal caso il termine per il rilascio dell'attestato
e' prorogato di sessanta giorni.
  2.  Il  Ministero  ha la facolta' di acquistare la cosa (( . . . ))
per  il  valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto
e'  notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta
giorni  dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica
del   provvedimento   di   acquisto,  l'interessato  puo'  rinunciare
all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
  3.  Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da'
comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel
cui  territorio  si  trova  l'ufficio  di esportazione proponente. La
regione  ha facolta' di acquistare la cosa ((. . . )) nel rispetto di
quanto  stabilito  all'articolo  62,  commi 2 e 3 . . . . Il relativo
provvedimento   e'   notificato   all'interessato  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

	        
	      
                           Articolo 71 (7)
                Attestato di circolazione temporanea

   1.  Chi  intende far uscire in via temporanea dal territorio della
Repubblica,  ai  sensi  degli  articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi
indicati,  deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di
esportazione,  indicando,  contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore  venale  e  il  responsabile della sua custodia all'estero, al
fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
   2.  L'ufficio  di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato,  rilascia  o  nega,  con  motivato giudizio, l'attestato di
circolazione   temporanea,  dettando  le  prescrizioni  necessarie  e
dandone  comunicazione  all'interessato  entro  quaranta giorni dalla
presentazione  della  cosa  o  del  bene. Avverso il provvedimento di
diniego  di  uscita  temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'articolo 69.
   3.  ((  Qualora  per l'uscita temporanea siano presentate cose che
rivestano  l'interesse  indicato dall'articolo 10, )) contestualmente
alla  pronuncia  positiva o negativa sono comunicati all'interessato,
ai  fini  dell'avvio  del procedimento di dichiarazione, gli elementi
indicati  all'articolo  14,  comma  2, e l'oggetto e' sottoposto alle
misure di cui all'articolo 14, comma 4.
   4.   Nella   valutazione   circa   il   rilascio   o   il  rifiuto
dell'attestato,  gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi
di  carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente
organo  consultivo.  Per  i  casi  di  uscita temporanea disciplinati
dall'articolo  66  e  dall'articolo  67, comma 1, lettere b) e c), il
rilascio  dell'attestato  e'  subordinato  all'autorizzazione  di cui
all'articolo 48.
   5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o
dei  beni,  che  e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non
puo'  essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal
territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
   6.    Il    rilascio    dell'attestato   e'   sempre   subordinato
all'assicurazione  dei  beni  da parte dell'interessato per il valore
indicato  nella  domanda.  Per le mostre e le manifestazioni promosse
all'estero  dal  Ministero  o, con la partecipazione statale, da enti
pubblici,   dagli  istituti  italiani  di  cultura  all'estero  o  da
organismi  sovranazionali,  l'assicurazione  puo'  essere  sostituita
dall'assunzione  dei  relativi  rischi da parte dello Stato, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5.
   7.  Per  i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonche'
per  le  cose  o  i  beni  di  cui al comma 3, l'uscita temporanea e'
garantita    mediante   cauzione,   costituita   anche   da   polizza
fidejussoria,  emessa  da  un  istituto bancario o da una societa' di
assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore
del   bene   o  della  cosa,  come  accertato  in  sede  di  rilascio
dell'attestato.  La  cauzione  e' incamerata dall'amministrazione ove
gli  oggetti  ammessi  alla temporanea esportazione non rientrino nel
territorio  nazionale  nel  termine  stabilito.  La  cauzione  non e'
richiesta  per  i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni
pubbliche.  Il  Ministero  puo' esonerare dall'obbligo della cauzione
istituzioni di particolare importanza culturale.
   8.  Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di
uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

	        
	      
                           Articolo 72 (7)
                  Ingresso nel territorio nazionale

   1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea
o  l'importazione  da  un  Paese terzo delle cose o dei beni indicati
nell'articolo  65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio
di esportazione.
   2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione
sono  rilasciati  sulla base di documentazione idonea ad identificare
la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello
Stato  membro  o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi
sono  stati,  rispettivamente,  spediti  o  importati.((  Ai fini del
rilascio dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da parte
degli   interessati,   di  atti  di  notorieta'  o  di  dichiarazioni
sostitutive  dei  medesimi,  rese ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa. ))
   3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione
hanno  validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta
dell'interessato.
   4.  Con  decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni,
modalita'  e  procedure per il rilascio e la proroga dei certificati,
con  particolare  riguardo  all'accertamento  della provenienza della
cosa o del bene spediti o importati.

	        
	      
Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea
                           Articolo 73 (7)
                            Denominazioni

   1.  Nella  presente  sezione e nella sezione III di questo Capo si
intendono:
a) per  "regolamento  CEE",  il  regolamento  (CEE)  n.  3911/92  del
   Consiglio,  del  9  dicembre 1992, come modificato dal regolamento
   (CE)  n.  2469/96  del  Consiglio,  del  16 dicembre 1996 e dal ((
   regolamento (CE) n. 974/2001 )) del Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per  "direttiva  CEE", la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15
   marzo   1993,   come  modificata  dalla  direttiva  96/100/CE  del
   Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla
   direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
   giugno 2001;
e) per  "Stato  richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che
   promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

	        
	      
                           Articolo 74 (7)
  Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

   1.  L'esportazione  al di fuori del territorio dell'Unione europea
((   degli   oggetti  ))  indicati  nell'allegato  A  ((.  .  .))  e'
disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
   ((  2.  Ai  fini  di  cui  all'articolo 3 del regolamento CEE, gli
uffici di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il
rilascio  delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco
di  detti  uffici  e  lo  comunica  alla  Commissione delle Comunita'
europee;  segnala,  altresi',  ogni  eventuale  modifica dello stesso
entro due mesi dalla relativa effettuazione.
  3.   La  licenza  di  esportazione  prevista  dall'articolo  2  del
regolamento   CEE   e'   rilasciata   dall'ufficio   di  esportazione
contestualmente  all'attestato  di  libera circolazione, ed e' valida
per  sei  mesi. La detta licenza puo' essere rilasciata, dallo stesso
ufficio   che   ha  emesso  l'attestato,  anche  non  contestualmente
all'attestato  medesimo,  ma  non  oltre  trenta mesi dal rilascio di
quest'ultimo.
  4.   Per   gli  oggetti  indicati  nell'allegato  A,  l'ufficio  di
esportazione   puo'   rilasciare,   a  richiesta,  anche  licenza  di
esportazione  temporanea,  alle  condizioni  e  secondo  le modalita'
stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
  5.  Le  disposizioni  della  sezione 1-bis del presente capo non si
applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza
di  esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea
a  norma  dell'articolo  2  del  regolamento  CEE,  per  la durata di
validita' della licenza medesima.))

	        
	      
Sezione III
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea
                           Articolo 75 (7)
                            Restituzione

   ((  1.  Nell'ambito  dell'Unione europea, la restituzione dei beni
culturali  usciti  illecitamente  dal  territorio di uno Stato membro
dopo  il  31  dicembre  1992  e'  regolata  dalle  disposizioni della
presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
  2.  Ai  fini  della  direttiva CEE, si intendono per beni culturali
quelli  qualificati,  anche dopo la loro uscita dal territorio di uno
Stato  membro,  in  applicazione della legislazione o delle procedure
amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
dello   Stato  medesimo,  ai  sensi  dell'articolo  30  del  Trattato
istitutivo   della   Comunita'   economica  europea,  nella  versione
consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di
Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
  3.  La  restituzione  e'  ammessa  per i beni di cui al comma 2 che
rientrino   in   una   delle   categorie  indicate  alla  lettera  a)
dell'allegato  A,  ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette
categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
    a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione
di  biblioteche.  Si  intendono pubbliche le collezioni di proprieta'
dello  Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e
di  ogni  altro  ente  ed  istituto  pubblico,  nonche' le collezioni
finanziate  in  modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli
altri enti pubblici territoriali;
    b) istituzioni ecclesiastiche.
  4.  E'  illecita  l'uscita  dei beni avvenuta dal territorio di uno
Stato  membro  in  violazione  della  legislazione  di detto Stato in
materia  di  protezione  del  patrimonio  culturale  nazionale  o del
regolamento  CEE,  ovvero  determinata  dal  mancato rientro dei beni
medesimi  alla  scadenza  del  termine  fissato  nel provvedimento di
autorizzazione alla spedizione temporanea.))
   5.  Si  considerano  illecitamente  usciti  (( anche )) i beni dei
quali  sia  stata  autorizzata (( la spedizione temporanea )) qualora
siano  violate  le  prescrizioni stabilite con il provvedimento (( di
autorizzazione )).
   6.  La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi
4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

	        
	      
                           Articolo 76 (7)
       Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri
                         dell'Unione europea

   1.  L'autorita'  centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva
CEE  e',  per  l'Italia,  il  Ministero.  Esso  si avvale, per i vari
compiti   indicati  nella  direttiva,  dei  suoi  organi  centrali  e
periferici,  nonche'  della cooperazione degli altri Ministeri, degli
altri  organi  dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
   2.  Per  il  ritrovamento  e  la  restituzione  dei beni culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea,
il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli
   altri Stati membri;
b) fa   eseguire   sul   territorio  nazionale  ricerche  volte  alla
   localizzazione  del  bene ((. . . )) e alla identificazione di chi
   lo  possieda  o  comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su
   domanda  dello  Stato  richiedente,  corredata  da  ogni notizia e
   documento   utili  per  agevolare  le  indagini,  con  particolare
   riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica   agli  Stati  membri  interessati  il  ritrovamento  nel
   territorio  nazionale di un bene ((. . . )) la cui illecita uscita
   da  uno  Stato  membro  possa  presumersi  per  indizi  precisi  e
   concordanti;
d) agevola  le  operazioni che lo Stato membro interessato esegue per
   verificare,  in  ordine al bene oggetto della notifica di cui alla
   lettera  c),  la  sussistenza  dei  presupposti e delle condizioni
   indicati   all'articolo   75,   purche'  tali  operazioni  vengano
   effettuate  entro  due  mesi  dalla  notifica  stessa.  Qualora la
   verifica  non  sia  eseguita entro il prescritto termine, non sono
   applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea
   custodia  presso  istituti  pubblici  nonche'  ogni  altra  misura
   necessaria  per  assicurarne  la  conservazione  ed  impedirne  la
   sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce  l'amichevole  composizione,  tra  Stato  richiedente  e
   possessore  o  detentore a qualsiasi titolo del bene ((. . . . )),
   di  ogni  controversia  concernente  la  restituzione. A tal fine,
   tenuto  conto della qualita' dei soggetti e della natura del bene,
   il  Ministero  puo'  proporre allo Stato richiedente e ai soggetti
   possessori  o detentori la definizione della controversia mediante
   arbitrato,  da  svolgersi  secondo  la  legislazione  italiana,  e
   raccogliere,  per  l'effetto,  il  formale  accordo di entrambe le
   parti.

	        
	      
                             Articolo 77
                       Azione di restituzione

   1.  Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio,
gli  Stati  membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di
restituzione  davanti  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria, secondo
quanto previsto dall'articolo 75.
   2.  L'azione  e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il
bene si trova.
   3.  Oltre  ai  requisiti  previsti nell'articolo 163 del codice di
procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un  documento  descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la
   qualita' di bene culturale;
b) la   dichiarazione   delle   autorita'   competenti   dello  Stato
   richiedente  relativa  all'uscita illecita del bene dal territorio
   nazionale.

   4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al possessore o al
detentore  a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere
annotato  nello  speciale  registro  di  trascrizione  delle  domande
giudiziali di restituzione.
   5.  Il  Ministero  notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione
alle autorita' centrali degli altri Stati membri.

	        
	      
                           Articolo 78 (7)
         Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

   1.  L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di
un  anno  a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto
conoscenza   che   il  bene  uscito  illecitamente  si  trova  in  un
determinato  luogo  e  ne ha identificato il possessore o detentore a
qualsiasi titolo.
   2.  L'azione  di  restituzione  si prescrive in ogni caso entro il
termine  di  trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal
territorio dello Stato richiedente.
   3.  L'azione  di restituzione non si prescrive per i beni indicati
nell'articolo 75, comma 3, (( lettere a) e b). ))

	        
	      
                             Articolo 79
                             Indennizzo

   1.  Il  tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su
domanda  della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato
in base a criteri equitativi.
   2.  Per  ottenere  l'indennizzo  previsto dal comma 1, il soggetto
interessato   e'   tenuto   a  dimostrare  di  aver  usato,  all'atto
dell'acquisizione,   la   diligenza   necessaria   a   seconda  delle
circostanze.
   3.  Il  soggetto  che  abbia  acquisito  il  possesso del bene per
donazione,  eredita'  o  legato non puo' beneficiare di una posizione
piu' favorevole di quella del proprio dante causa.
   4.   Lo   Stato   richiedente   che  sia  obbligato  al  pagamento
dell'indennizzo   puo'   rivalersi   nei   confronti   del   soggetto
responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

	        
	      
                             Articolo 80
                      Pagamento dell'indennizzo

   1.  L'indennizzo  e'  corrisposto da parte dello Stato richiedente
contestualmente alla restituzione del bene.
   2.  Del  pagamento  e  della consegna del bene e' redatto processo
verbale  a  cura  di  un  notaio,  di  un  ufficiale giudiziario o di
funzionari  all'uopo  designati  dal  Ministero,  al quale e' rimessa
copia del processo verbale medesimo.
   3.   Il   processo   verbale  costituisce  titolo  idoneo  per  la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

	        
	      
                             Articolo 81
             Oneri per l'assistenza e la collaborazione

   1.  Sono  a  carico dello Stato richiedente le spese relative alla
ricerca,  rimozione  o custodia temporanea del bene da restituire, le
altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonche'
quelle   inerenti   all'esecuzione  della  sentenza  che  dispone  la
restituzione.

	        
	      
                             Articolo 82
             Azione di restituzione a favore dell'Italia

   1.   L'azione   di   restituzione   dei   beni   culturali  usciti
illecitamente  dal  territorio  italiano e' esercitata dal Ministero,
d'intesa  con  il  Ministero  degli affari esteri, davanti al giudice
dello  Stato  membro  dell'Unione  europea  in  cui  si trova il bene
culturale.
   2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale
dello Stato.

	        
	      
                             Articolo 83
                  Destinazione del bene restituito

   1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato,
il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente
diritto.
   2.  La  consegna  del  bene  e' subordinata al rimborso allo Stato
delle  spese  sostenute  per il procedimento di restituzione e per la
custodia del bene.
   3.  Quando  non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del
bene,  il  Ministero  da'  notizia  del provvedimento di restituzione
mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e con altra forma di pubblicita'.
   4.  Qualora  l'avente  diritto  non  ne richieda la consegna entro
cinque  anni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso  previsto  dal  comma  3, il bene e' acquisito al demanio
dello  Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e
le  regioni  interessate,  dispone  che  il  bene sia assegnato ad un
museo,  biblioteca  o archivio dello Stato, di una regione o di altro
ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela
e la pubblica fruizione nel contesto culturale piu' opportuno.

	        
	      
                             Articolo 84
   Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

   1.  Il  Ministro  informa  la  Commissione delle Comunita' europee
delle  misure  adottate  dall'Italia  per assicurare l'esecuzione del
regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse
alla Commissione dagli altri Stati membri.
   2.  Il  Ministro  trasmette annualmente al Parlamento, in allegato
allo  stato  di  previsione  della spesa del Ministero, una relazione
sull'attuazione  del  presente  Capo  nonche'  sull'attuazione  della
direttiva  CEE  e  del  regolamento CEE in Italia e negli altri Stati
membri.
   3.   Il   Ministro,   sentito  il  competente  organo  consultivo,
predispone   ogni   tre   anni  la  relazione  sull'applicazione  del
regolamento  CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al
comma 1 . La relazione e' trasmessa al Parlamento.

	        
	      
                             Articolo 85
        Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

   1.  Presso  il  Ministero  e'  istituita  la  banca  dati dei beni
culturali  illecitamente  sottratti,  secondo modalita' stabilite con
decreto ministeriale.

	        
	      
                             Articolo 86
       Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

   1.  Al  fine  di  sollecitare  e  favorire una reciproca, maggiore
conoscenza  del  patrimonio  culturale  nonche'  della legislazione e
dell'organizzazione  di  tutela  dei diversi Stati membri dell'Unione
europea,   il   Ministero  promuove  gli  opportuni  accordi  con  le
corrispondenti autorita' degli altri Stati membri.

	        
	      
Sezione IV
Convenzione UNIDROIT
                           Articolo 87 (7)
                    (( (Convenzione UNIDROIT) ))

  ((   1.   Resta  ferma  la  disciplina  dettata  dalla  Convenzione
dell'UNIDROIT  sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o
illecitamente  esportati,  adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle
relative  norme  di  ratifica  ed esecuzione, con riferimento ai beni
indicati nell'annesso alla Convenzione medesima. ))

	        
	      
                         Articolo 87-bis (7)
                     (( (Convenzione UNESCO) ))

  ((  1.  Resta  ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO
sulla  illecita  importazione,  esportazione e trasferimento dei beni
culturali,  adottata  a  Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative
norme  di  ratifica  ed  esecuzione, con riferimento ai beni indicati
nella Convenzione medesima. ))

	        
	      
Capo VI
Ritrovamenti e scoperte

Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale
                             Articolo 88
                        Attivita' di ricerca

   1.  Le  ricerche  archeologiche  e,  in  genere,  le  opere per il
ritrovamento  delle  cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte
del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
   2.  Il  Ministero  puo'  ordinare  l'occupazione  temporanea degli
immobili  ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma
1.
   3.  Il  proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennita' per
l'occupazione,  determinata  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
disposizioni  generali  in  materia  di  espropriazione  per pubblica
utilita'.  L'indennita'  puo'  essere  corrisposta  in  denaro  o,  a
richiesta  del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o
di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

	        
	      
                             Articolo 89
                       Concessione di ricerca

   1.  Il  Ministero  puo'  dare in concessione a soggetti pubblici o
privati   l'esecuzione   delle   ricerche   e  delle  opere  indicate
nell'articolo  88  ed emettere a favore del concessionario il decreto
di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
   2.  Il  concessionario  deve  osservare,  oltre  alle prescrizioni
imposte  nell'atto  di  concessione,  tutte le altre che il Ministero
ritenga  di  impartire.  In  caso  di  inosservanza la concessione e'
revocata.
   3.  La  concessione puo' essere revocata anche quando il Ministero
intenda  sostituirsi  nell'esecuzione  o prosecuzione delle opere. In
tal  caso  sono  rimborsate al concessionario le spese occorse per le
opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
   4.   Ove   il   concessionario   non   ritenga   di  accettare  la
determinazione  ministeriale,  l'importo  e'  stabilito  da un perito
tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono
anticipate dal concessionario.
   5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche
al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
   6.  Il  Ministero  puo'  consentire,  a  richiesta,  che  le  cose
rinvenute  rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro
ente  pubblico  territoriale  per  fini espositivi, sempre che l'ente
disponga  di  una sede idonea e possa garantire la conservazione e la
custodia delle cose medesime.

	        
	      
                           Articolo 90 (7)
                          Scoperte fortuite

   1.  Chi  scopre  fortuitamente  cose  immobili  o  mobili indicate
nell'articolo   10   ne   fa   denuncia  entro  ventiquattro  ore  al
soprintendente   o   al  sindaco  ovvero  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza   e   provvede   alla  conservazione  temporanea  di  esse,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
(( Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente,
anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. ))
   2.  Ove  si  tratti  di  cose  mobili  delle  quali  non  si possa
altrimenti  assicurare  la  custodia,  lo  scopritore  ha facolta' di
rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino
alla  visita  dell'autorita'  competente  e, ove occorra, di chiedere
l'ausilio della forza pubblica.
   3.  Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1
e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
   4.  Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate
dal Ministero.

	        
	      
                             Articolo 91
         Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

   1.  Le  cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque
modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo
Stato  e,  a  seconda  che  siano  immobili o mobili, fanno parte del
demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e
826 del codice civile.
   2.  Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli
altri  enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico
alla  demolizione  di un immobile, tra i materiali di risulta che per
contratto  siano  stati riservati all'impresa di demolizione non sono
comprese   le   cose   rinvenienti   dall'abbattimento   che  abbiano
l'interesse  di  cui  all'articolo  10, comma 3, lettera a). E' nullo
ogni patto contrario.

	        
	      
                           Articolo 92 (7)
                      Premio per i ritrovamenti

  1.  Il  Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del
valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;
b) al   concessionario   dell'attivita'   di   ricerca,   ((  di  cui
   all'articolo  89,  qualora  l'attivita' medesima non rientri tra i
   suoi scopi istituzionali o statutari;))
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti
   dall'articolo 90.

  2.  Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione
prevista  dall'articolo  89  ovvero  sia  scopritore  della  cosa, ha
diritto  ad  un premio non superiore alla meta' del valore delle cose
ritrovate.
  3.  Nessun  premio  spetta  allo scopritore che si sia introdotto e
abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o
del possessore.
  4.  Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio
di  parte  delle  cose  ritrovate. In luogo del premio, l'interessato
puo'  ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare,
secondo  le  modalita'  e con i limiti stabiliti con decreto adottato
dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il
Ministro,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.

	        
	      
                             Articolo 93
                      Determinazione del premio

   1.  Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante
agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose
ritrovate.
   2.   In  corso  di  stima,  a  ciascuno  degli  aventi  titolo  e'
corrisposto  un  acconto  del  premio  in  misura non superiore ad un
quinto  del  valore,  determinato  in  via  provvisoria,  delle  cose
ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla
stima definitiva.
   3.  Se  gli  aventi  titolo  non accettano la stima definitiva del
Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo,
designato  concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la
nomina  del  terzo  ovvero  per la sua sostituzione, qualora il terzo
nominato  non  voglia  o non possa accettare l'incarico, la nomina e'
effettuata,  su  richiesta  di  una  delle  parti, dal presidente del
tribunale  del  luogo  in  cui le cose sono state ritrovate. Le spese
della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
   4.  La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.

	        
	      
Sezione II
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare
territoriale
                           Articolo 94 (7)
                        (( Convenzione UNESCO
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo ))

   1.  Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della
zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno
del  mare territoriale sono tutelati ai sensi delle ((regole relative
agli  interventi sul patrimonio culturale subacqueo, )) allegate alla
Convenzione   UNESCO   sulla   protezione  del  patrimonio  culturale
subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

	        
	      
Capo VII
Espropriazione
                             Articolo 95
                  Espropriazione di beni culturali

   1.  I  beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati
dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione
risponda  ad  un  importante  interesse a migliorare le condizioni di
tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
   2.  Il  Ministero  puo'  autorizzare, a richiesta, le regioni, gli
altri  enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto
pubblico  ad  effettuare  l'espropriazione  di cui al comma 1. In tal
caso  dichiara  la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette
gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
   3.  Il  Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di
persone  giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente
il relativo procedimento.

	        
	      
                           Articolo 96 (7)
                 Espropriazione per fini strumentali

   1.  Possono  essere  espropriati  per  causa  di pubblica utilita'
edifici  ed  aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare
((  beni culturali immobili )), assicurarne la luce o la prospettiva,
garantirne  o  accrescerne  il  decoro  o  il  godimento da parte del
pubblico, facilitarne l'accesso.

	        
	      
                             Articolo 97
              Espropriazione per interesse archeologico

   1.  Il  Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al
fine  di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per
il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.

	        
	      
                             Articolo 98
                 Dichiarazione di pubblica utilita'

   1.  La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel  caso  dell'articolo  96,  anche  con provvedimento della regione
comunicato al Ministero.
   2.  Nei  casi  di  espropriazione  previsti dagli articoli 96 e 97
l'approvazione  del  progetto  equivale  a  dichiarazione di pubblica
utilita'.

	        
	      
                             Articolo 99
            Indennita' di esproprio per i beni culturali

   1.   Nel   caso   di   espropriazione  previsto  dall'articolo  95
l'indennita'  consiste  nel  giusto prezzo che il bene avrebbe in una
libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
   2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato secondo le modalita'
stabilite  dalle  disposizioni  generali in materia di espropriazione
per pubblica utilita'.

	        
	      
                            Articolo 100
                       Rinvio a norme generali

   1.  Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97
si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni generali in
materia di espropriazione per pubblica utilita'.

	        
	      
TITOLO II
Fruizione e valorizzazione

Capo I
Fruizione dei beni culturali

Sezione I
Principi generali
                          Articolo 101 (7)
                   Istituti e luoghi della cultura

   1.  Ai  fini  del  presente  codice  sono  istituti e luoghi della
cultura  i  musei,  le  biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi monumentali.
   2. Si intende per:
a) "museo",  una struttura permanente che acquisisce, (( cataloga, ))
   conserva,  ordina  ed  espone  beni  culturali  per  finalita'  di
   educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie (( , cataloga
   ))  e  conserva  un  insieme  organizzato  di  libri,  materiali e
   informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e
   ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo
   studio;
c) "archivio",  una  struttura permanente che raccoglie, inventaria e
   conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la
   consultazione per finalita' di studio e di ricerca.
d) "area  archeologica",  un  sito  caratterizzato  dalla presenza di
   resti  di  natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o
   di eta' antica;
e) "parco  archeologico",  un  ambito  territoriale caratterizzato da
   importanti  evidenze  archeologiche  e dalla compresenza di valori
   storici,   paesaggistici   o  ambientali,  attrezzato  come  museo
   all'aperto;
f) "complesso  monumentale",  un insieme formato da una pluralita' di
   fabbricati  edificati  anche  in  epoche diverse, che con il tempo
   hanno  acquisito,  come insieme, una autonoma rilevanza artistica,
   storica o etnoantropologica.

   3.  Gli  istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a
soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano
un servizio pubblico.
   4.  Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di
cui  al  comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al
pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.

	        
	      
                            Articolo 102
         Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura
                      di appartenenza pubblica

   1.  Lo  Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed
ogni  altro  ente  ed  istituto pubblico, assicurano la fruizione dei
beni  presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101,
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
   2.   Nel   rispetto   dei  principi  richiamati  al  comma  1,  la
legislazione  regionale  disciplina  la  fruizione  dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato
o  dei  quali  lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base
della normativa vigente.
   3.  La  fruizione  dei  beni  culturali pubblici al di fuori degli
istituti  e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le   disposizioni   del   presente  Titolo,  compatibilmente  con  lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
   4.  Al  fine  di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione
relativamente   agli   istituti   ed   ai  luoghi  della  cultura  di
appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e
gli  altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito
e  con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto  pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui
ha comunque la disponibilita'.
   5.  Mediante  gli  accordi  di  cui  al  comma 4 il Ministero puo'
altresi'   trasferire   alle  regioni  e  agli  altri  enti  pubblici
territoriali, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e luoghi della cultura,
al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni
ivi presenti.

	        
	      
                            Articolo 103
          Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

   1.  L'accesso  agli  istituti  ed ai luoghi pubblici della cultura
puo'  essere  gratuito  o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli
altri   enti  pubblici  territoriali  possono  stipulare  intese  per
coordinare l'accesso ad essi.
   2.  L'accesso  alle  biblioteche  ed  agli  archivi  pubblici  per
finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
   3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le  categorie  di  biglietti e i criteri per la determinazione del
   relativo  prezzo.  Il  prezzo  del  biglietto  include  gli  oneri
   derivanti  dalla  stipula  delle convenzioni previste alla lettera
   c);
c) le  modalita'  di emissione, distribuzione e vendita del biglietto
   d'ingresso  e  di  riscossione  del  corrispettivo, anche mediante
   convenzioni  con  soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
   biglietti  d'ingresso  possono  essere  impiegate nuove tecnologie
   informatiche,  con  possibilita'  di  prevendita  e vendita presso
   terzi convenzionati.
d) l'eventuale  percentuale  dei  proventi dei biglietti da assegnare
   all'Ente  nazionale  di  assistenza  e  previdenza  per i pittori,
   scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

   4.  Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in
modo  da  non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

	        
	      
                          Articolo 104 (7)
          Fruizione di beni culturali di proprieta' privata

   1.  Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per
scopi culturali:
a) i  beni  culturali  immobili  indicati  all'articolo  10, comma 3,
   lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.

   2.  L'interesse  eccezionale  degli  immobili indicati al comma 1,
lettera  a),  e'  dichiarato  con  atto  del  Ministero,  sentito  il
proprietario.
   3. Le modalita' di visita sono concordate tra il proprietario e il
soprintendente,  che  ne da' comunicazione (( al comune e alla citta'
metropolitana )) nel cui territorio si trovano i beni.
   4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.

	        
	      
                            Articolo 105
                 Diritti di uso e godimento pubblico

   1.   Il   Ministero  e  le  regioni  vigilano,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso e
godimento  che  il  pubblico  abbia  acquisito  sulle  cose  e i beni
soggetti alle disposizioni della presente Parte.

	        
	      
Sezione II
Uso dei beni culturali
                          Articolo 106 (4)
                  Uso individuale di beni culturali

  1.   ((  Lo  Stato  )),  le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali  possono  concedere l'uso dei beni culturali che abbiano
in  consegna,  per  finalita'  compatibili  con  la loro destinazione
culturale, a singoli richiedenti.
  2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina
il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
  ((  2-bis.  Per  i  beni  diversi da quelli indicati al comma 2, la
concessione  in  uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero,
rilasciata   a   condizione   che   il   conferimento  garantisca  la
conservazione  e  la  fruizione pubblica del bene e sia assicurata la
compatibilita'    della   destinazione   d'uso   con   il   carattere
storico-artistico  del  bene  medesimo.  Con l'autorizzazione possono
essere  dettate  prescrizioni per la migliore conservazione del bene.
))

	        
	      
                         Articolo 107 (4)(7)
     Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

  1.  Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono  consentire  la  riproduzione  nonche'  l'uso  strumentale  e
precario  dei  beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni  di  cui  al  comma  2 e quelle in materia di diritto d'
autore.
  ((  2.  E'  di regola vietata la riproduzione di beni culturali che
consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture
e  di  opere  a  rilievo  in genere, di qualunque materiale tali beni
siano  fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale
e  nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite  con  apposito  decreto
ministeriale.  Sono  invece  consentiti,  previa  autorizzazione  del
soprintendente,  i  calchi  da  copie  degli originali gia' esistenti
nonche'  quelli  ottenuti  con  tecniche  che  escludano  il contatto
diretto con l'originale. ))

	        
	      
                            Articolo 108
   Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

   1.  I  canoni  di  concessione  ed  i  corrispettivi connessi alle
riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorita' che ha
in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del  carattere  delle  attivita' cui si riferiscono le concessioni
   d'uso;
b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso  e  della  destinazione  delle  riproduzioni, nonche' dei
   benefici economici che ne derivano al richiedente.

   2.  I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via
anticipata.
   3.  Nessun  canone  e'  dovuto  per  le  riproduzioni richieste da
privati  per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti
pubblici per finalita' di valorizzazione. I richiedenti sono comunque
tenuti   al   rimborso  delle  spese  sostenute  dall'amministrazione
concedente.
   4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un
pregiudizio  ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i beni
determina   l'importo   della  cauzione,  costituita  anche  mediante
fideiussione  bancaria  o  assicurativa.  Per  gli  stessi motivi, la
cauzione  e'  dovuta  anche  nei  casi di esenzione dal pagamento dei
canoni e corrispettivi.
   5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni
in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state
rimborsate.
   6.  Gli  importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e
la   riproduzione   dei   beni   sono   fissati   con   provvedimento
dell'amministrazione concedente.

	        
	      
                            Articolo 109
  Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

   1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni
culturali  per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e
di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la  restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo
   codice.

	        
	      
                            Articolo 110
                    Incasso e riparto di proventi

   1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  115,  comma  2, i proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
luoghi  della  cultura,  nonche'  dai  canoni  di  concessione  e dai
corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai
soggetti  pubblici  cui  gli  istituti,  i  luoghi  o  i singoli beni
appartengono  o  sono  in  consegna,  in  conformita' alle rispettive
disposizioni di contabilita' pubblica.
   2.  Ove  si  tratti  di  istituti, luoghi o beni appartenenti o in
consegna  allo  Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla
sezione   di   tesoreria  provinciale  dello  Stato,  anche  mediante
versamento   in  conto  corrente  postale  intestato  alla  tesoreria
medesima,  ovvero  sul  conto  corrente  bancario  aperto  da ciascun
responsabile  di istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito.  In  tale  ultima  ipotesi l'istituto bancario provvede, non
oltre  cinque  giorni  dalla  riscossione,  al versamento delle somme
affluite  alla  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze riassegna le somme incassate
alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
della  spesa  del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati
dal Ministero medesimo.
   3.  I  proventi  derivanti  dalla vendita dei biglietti d'ingresso
agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono
destinati  alla  realizzazione  di  interventi  per la sicurezza e la
conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonche'
all'espropriazione  e  all'acquisto di beni culturali, anche mediante
esercizio della prelazione.
   4.  I  proventi  derivanti  dalla vendita dei biglietti d'ingresso
agli  istituti  ed  ai  luoghi  appartenenti  o  in consegna ad altri
soggetti    pubblici    sono   destinati   all'incremento   ed   alla
valorizzazione del patrimonio culturale.

	        
	      
Capo II
Principi della valorizzazione dei beni culturali
                            Articolo 111
                     Attivita' di valorizzazione

   1.  Le  attivita'  di valorizzazione dei beni culturali consistono
nella  costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o
reti,  ovvero  nella  messa  a  disposizione di competenze tecniche o
risorse  finanziarie  o  strumentali, finalizzate all'esercizio delle
funzioni ed al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 6.
A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti
privati.
   2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
   3.  La  valorizzazione  ad  iniziativa  pubblica  si  conforma  ai
principi  di  liberta'  di  partecipazione,  pluralita' dei soggetti,
continuita'  di  esercizio,  parita'  di  trattamento, economicita' e
trasparenza della gestione.
   4.   La   valorizzazione   ad   iniziativa  privata  e'  attivita'
socialmente  utile  e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta'
sociale.

	        
	      
                            Articolo 112
     Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

  1.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
assicurano  la  valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi   indicati   all'articolo   101,  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali fissati dal presente codice.
  2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei
beni   presenti  negli  istituti  e  nei  luoghi  della  cultura  non
appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
  3.  La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti  e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le   disposizioni   del   presente  Titolo,  compatibilmente  con  lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
  4.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
stipulano  accordi  per  definire  strategie  ed  obiettivi comuni di
valorizzazione,  nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici
di  sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali
di  pertinenza  pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale   o   subregionale,  in  rapporto  ad  ambiti  territoriali
definiti,  e  promuovono  altresi'  l'integrazione,  nel  processo di
valorizzazione   concordato,   delle  infrastrutture  e  dei  settori
produttivi  collegati.  Gli accordi medesimi possono riguardare anche
beni  di  proprieta'  privata,  previo consenso degli interessati. Lo
Stato  stipula  gli  accordi  per il tramite del Ministero, che opera
direttamente  ovvero  d'intesa  con  le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti.
  5.   Lo   Stato,  per  il  tramite  del  Ministero  e  delle  altre
amministrazioni  statali  eventualmente  competenti, le regioni e gli
altri  enti  pubblici  territoriali  possono costituire, nel rispetto
delle  vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare
l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
  6.  In  assenza  degli  accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto
pubblico  e'  tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha
comunque la disponibilita'.
  7.  Con  decreto  del Ministro sono definiti modalita' e criteri in
base  ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati
al comma 5 o vi partecipa.
  8.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  5 possono partecipare privati
proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di  essere oggetto di
valorizzazione,  nonche'  persone  giuridiche  private  senza fine di
lucro,  anche  quando  non  dispongano  di  beni  culturali che siano
oggetto  della  valorizzazione,  anche  quando non dispongano di beni
culturali  che  siano  oggetto della valorizzazione, a condizione che
l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla
legge o dallo statuto.
  9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono
essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e
delle  altre  amministrazioni  statali  eventualmente  competenti, le
regioni,   gli   altri   enti   pubblici  territoriali  e  i  privati
interessati,  per  regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione  e  alla  valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi
medesimi   possono   essere  anche  istituite  forme  consortili  non
imprenditoriali  per  la  gestione di uffici comuni. (( Per le stesse
finalita'  di  cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere
stipulati  dal  Ministero,  dalle  regioni, dagli altri enti pubblici
territoriali,  da  ogni  altro  ente  pubblico  nonche'  dai soggetti
costituiti  ai  sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato,  dotate  di adeguati requisiti, che abbiano per statuto
finalita'  di  promozione  e  diffusione  della  conoscenza  dei beni
culturali.   ))   All'attuazione   del  presente  comma  si  provvede
nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie
disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

	        
	      
                            Articolo 113
       Valorizzazione dei beni culturali di proprieta' privata

   1.  Le  attivita'  e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa
privata,  di beni culturali di proprieta' privata possono beneficiare
del  sostegno  pubblico  da  parte dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali.
   2.  Le  misure  di  sostegno  sono  adottate  tenendo  conto della
rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
   3. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite con accordo da
stipularsi  con  il  proprietario, possessore o detentore del bene in
sede di adozione della misura di sostegno.
   4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche
concorrere  alla  valorizzazione  dei  beni  di cui all'articolo 104,
comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

	        
	      
                          Articolo 114 (4)
              Livelli di qualita' della valorizzazione

  ((   1.  Il  Ministero,  le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali,  anche  con  il  concorso  delle universita', fissano i
livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione
su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.
))
  2.  I  livelli  di  cui  al  comma  1 sono adottati con decreto del
Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  3.  I  soggetti  che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione
delle  attivita'  di  valorizzazione  sono  tenuti  ad  assicurare il
rispetto dei livelli adottati.

	        
	      
                        Articolo 115 (4) (7)
                          Forme di gestione

  1.   Le   attivita'   di   valorizzazione  dei  beni  culturali  di
appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
  2.   La   gestione   diretta  e'  svolta  per  mezzo  di  strutture
organizzative   interne  alle  amministrazioni,  dotate  di  adeguata
autonomia  scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e  contabile, e
provviste  di  idoneo  personale tecnico. Le amministrazioni medesime
possono  attuare  la  gestione  diretta  anche  in  forma  consortile
pubblica.
  3.  La  gestione  indiretta  e' attuata tramite concessione a terzi
delle  attivita'  di  valorizzazione,  anche  in  forma  congiunta  e
integrata, da parte delle amministrazioni cui (( i beni pertengono ))
o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma
5,  qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante
procedure   di   evidenza  pubblica,  sulla  base  della  valutazione
comparativa  di  specifici  progetti.  I  privati  che  eventualmente
partecipano  ai  soggetti  indicati  all'articolo  112,  comma 5, non
possono   comunque   essere  individuati  quali  concessionari  delle
attivita' di valorizzazione.
  4.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
ricorrono  alla  gestione  indiretta al fine di assicurare un miglior
livello  di  valorizzazione  dei beni culturali. La scelta tra le due
forme  di  gestione  indicate  ai  commi  2  e  3 e' attuata mediante
valutazione     comparativa     in    termini    di    sostenibilita'
economico-finanziaria  e  di  efficacia,  sulla  base  di  obbiettivi
previamente  definiti.  La gestione in forma indiretta e' attuata nel
rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
  5.  Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei
beni,  i  soggetti  giuridici  costituiti ai sensi dell'articolo 112,
comma  5,  regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di
valorizzazione   mediante  contratto  di  servizio,  nel  quale  sono
determinati,  tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita'  di  valorizzazione  ed  i  relativi tempi di attuazione, i
livelli  qualitativi  delle  attivita' da assicurare e dei servizi da
erogare,  nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di
servizio  sono  indicati  i  servizi  essenziali  che  devono  essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
  6.  Nel  caso  in  cui  la  concessione  a terzi delle attivita' di
valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo
112,   comma   5,  in  quanto  conferitari  dei  beni  oggetto  della
valorizzazione,  la  vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata
anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. (( L'inadempimento
))  ,  da  parte  del  concessionario, degli obblighi derivanti dalla
concessione  e  dal  contratto  di  servizio,  oltre alle conseguenze
convenzionalmente  stabilite,  determina  anche,  a  richiesta  delle
amministrazioni  cui  i  beni pertengono, la risoluzione del rapporto
concessorio  e  la  cessazione,  senza  indennizzo, degli effetti del
conferimento in uso dei beni.
  7.   Le  amministrazioni  possono  partecipare  al  patrimonio  dei
soggetti  di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento
in  uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto
della  valorizzazione.  Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6,
gli  effetti  del  conferimento  si esauriscono, senza indennizzo, in
tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al
primo  periodo  o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso
non  sono  assoggettati  a  garanzia patrimoniale specifica se non in
ragione del loro controvalore economico.
  8.  Alla  concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere
collegata  la  concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio
delle  attivita'  medesime,  previamente  individuati  nel capitolato
d'oneri.  La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'.
  9.  Alle  funzioni  ed  ai compiti derivanti dalle disposizioni del
presente  articolo  il  Ministero  provvede nell'ambito delle risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

	        
	      
                          Articolo 116 (4)
      (( Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

  1.  I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai
sensi  dell'articolo  115,  commi  7 e 8, restano a tutti gli effetti
assoggettati  al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela
sono  esercitate  dal  Ministero in conformita' alle disposizioni del
presente  codice.  Gli  organi istituzionalmente preposti alla tutela
non  partecipano  agli  organismi  di gestione dei soggetti giuridici
indicati all'articolo 112, comma 5. ))

	        
	      
                            Articolo 117
                       Servizi per il pubblico

   1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo
101  possono  essere  istituiti  servizi di assistenza culturale e di
ospitalita' per il pubblico.
   2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il  servizio  editoriale  e di vendita riguardante i cataloghi e i
   sussidi  catalografici,  audiovisivi  e  informatici,  ogni  altro
   materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura
   di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche
   museali;
d) la  gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
   riproduzioni dei beni;
e) i  servizi  di  accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
   intrattenimento  per  l'infanzia,  i  servizi  di informazione, di
   guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione  di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di
   iniziative promozionali.
   3.  I  servizi  di  cui al comma 1 possono essere gestiti in forma
integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
   4.  La  gestione  dei  servizi  medesimi  e'  attuata  nelle forme
previste dall'articolo 115.
   5.  I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti
ai sensi dell'articolo 110.
                                                               ((13))

-------------
AGGIORNAMENTO (13)
  Il  D.L.  30  dicembre  2009,  n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 5)
che:
 "Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei servizi di
assistenza  culturale  e  di  ospitalita'  per  il pubblico istituiti
presso  gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo
117  del  codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di
consentire  il  completamento  della relativa attivita' istruttoria e
progettuale   avviata  dal  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  i  rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi
restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti,
fino  all'aggiudicazione  delle  gare  da bandirsi entro il 30 giugno
2010".

	        
	      
                            Articolo 118
             Promozione di attivita' di studio e ricerca

   1.   Il   Ministero,   le   regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali,  anche  con  il  concorso  delle universita' e di altri
soggetti  pubblici  e  privati,  realizzano, promuovono e sostengono,
anche  congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivita' conoscitive
aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
   2.  Al  fine  di garantire la raccolta e la diffusione sistematica
dei  risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivita' di
cui  al  comma  1,  ivi  compresa la catalogazione, il Ministero e le
regioni  possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale
o  interregionale,  centri  permanenti di studio e documentazione del
patrimonio  culturale,  prevedendo il concorso delle universita' e di
altri soggetti pubblici e privati.

	        
	      
                          Articolo 119 (7)
           (( (Diffusione della conoscenza del patrimonio
culturale) ))

  ((  1.  Il  Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri della
pubblica  istruzione e dell'universita' e della ricerca, le regioni e
gli  altri  enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la
conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
  2.  Sulla  base  degli  accordi previsti al comma 1, i responsabili
degli  istituti  e  dei  luoghi della cultura di cui all'articolo 101
possono  stipulare apposite convenzioni con le universita', le scuole
di  ogni  ordine  e  grado,  appartenenti  al  sistema  nazionale  di
istruzione,  nonche'  con  ogni  altro  istituto  di  formazione, per
l'elaborazione   e   l'attuazione   di   progetti   formativi   e  di
aggiornamento,   dei   connessi   percorsi   didattici   e   per   la
predisposizione  di  materiali  e  sussidi  audiovisivi, destinati ai
docenti  ed  agli  operatori  didattici.  I percorsi, i materiali e i
sussidi  tengono conto della specificita' dell'istituto di formazione
e  delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di
persone con disabilita'. ))

	        
	      
                          Articolo 120 (7)
                 Sponsorizzazione di beni culturali

   (( 1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche
in  beni  o  servizi,  erogato per la progettazione o l'attuazione di
iniziative  in  ordine  alla  tutela  ovvero  alla valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine,  l'attivita'  o  il  prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante.  Possono  essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del
Ministero,  delle  regioni,  degli  altri  enti pubblici territoriali
nonche'  di  altri  soggetti pubblici o di persone giuridiche private
senza  fine  di  lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni
culturali  di  loro  proprieta'.  La verifica della compatibilita' di
dette  iniziative  con  le  esigenze  della  tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice. ))
   2.   La   promozione   di   cui  al  comma  1  avviene  attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attivita' o
del   prodotto   all'iniziativa  oggetto  del  contributo,  in  forme
compatibili  con  il  carattere  artistico  o storico, l'aspetto e il
decoro  del  bene  culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi
con il contratto di sponsorizzazione.
   3.  Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi' definite le
modalita'   di   erogazione  del  contributo  nonche'  le  forme  del
controllo,  da  parte  del  soggetto  erogante,  sulla  realizzazione
dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

	        
	      
                            Articolo 121
                 Accordi con le fondazioni bancarie

   1.   Il   Ministero,   le   regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali,  ciascuno  nel proprio ambito, possono stipulare, anche
congiuntamente,  protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di
cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del
gruppo  creditizio,  che statutariamente perseguano scopi di utilita'
sociale  nel settore dell'arte e delle attivita' e beni culturali, al
fine  di  coordinare  gli interventi di valorizzazione sul patrimonio
culturale  e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle
risorse  finanziarie  messe  a  disposizione.  La parte pubblica puo'
concorrere,   con  proprie  risorse  finanziarie,  per  garantire  il
perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

	        
	      
Capo III
Consultabilita' dei documenti degli archivi e tutela della
riservatezza
                        Articolo 122 (4) (7)
       Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
                    consultabilita' dei documenti

  1.  I  documenti  conservati negli archivi di Stato e negli archivi
storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche'
di   ogni   altro   ente   ed   istituto  pubblico  sono  liberamente
consultabili, ad eccezione:
    a)   di  quelli  dichiarati  di  carattere  riservato,  ai  sensi
dell'articolo  125,  relativi  alla  politica  estera o interna dello
Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
    b)  di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati relativi
a   provvedimenti  di  natura  penale  espressamente  indicati  dalla
normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano
consultabili  quaranta  anni  dopo  la  loro  data.  Il termine e' di
settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la
vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
  b-bis)  di  quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino
allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.
  2.  Anteriormente  al  decorso  dei termini indicati nel comma 1, i
documenti  restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso
ai  documenti  amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede ((. .
.))  l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento
o del deposito (( , ove ancora operante, ovvero quella che ad essa e'
subentrata nell'esercizio delle relative competenze )).
  3.  Alle  disposizioni  del  comma  1  sono  assoggettati anche gli
archivi  e i documenti di proprieta' privata depositati negli archivi
di  Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi
medesimi  donati  o  venduti  o  lasciati  in  eredita'  o  legato. I
depositanti  e  coloro  che donano o vendono o lasciano in eredita' o
legato  i  documenti  possono anche stabilire la condizione della non
consultabilita'  di  tutti  o  di  parte  dei  documenti  dell'ultimo
settantennio.  Tale limitazione, cosi' come quella generale stabilita
dal   comma  1,  ((  lettera  b),  ))  non  opera  nei  riguardi  dei
depositanti,  dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona
da  essi  designata;  detta  limitazione  e'  altresi' inoperante nei
confronti  degli  aventi  causa dai depositanti, donanti e venditori,
quando  si  tratti  di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai
quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.

	        
	      
                          Articolo 123 (7)
       Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
               consultabilita' dei documenti riservati

   1.   Il   Ministro   dell'interno,  previo  parere  del  direttore
dell'Archivio  di  Stato  competente  e  udita  la commissione per le
questioni  inerenti  alla  consultabilita'  degli  atti  di  archivio
riservati,   istituita   presso   il   Ministero  dell'interno,  puo'
autorizzare  la  consultazione  per  scopi  storici  di  documenti di
carattere  riservato  conservati  negli  archivi di Stato anche prima
della  scadenza  dei  termini  indicati  nell'articolo  122, comma 1.
L'autorizzazione  e'  rilasciata,  a  parita'  di condizioni, ad ogni
richiedente.
   2.  I  documenti  per  i  quali e' autorizzata la consultazione ai
sensi  del  comma  1  conservano  il  loro  carattere riservato e non
possono essere (( ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la
relativa autorizzazione )).
   3.  Alle  disposizioni  dei  commi  1 e 2 e' assoggettata anche la
consultazione  per  scopi storici di documenti di carattere riservato
conservati  negli  archivi  storici  delle  regioni, degli altri enti
pubblici   territoriali  nonche'  di  ogni  altro  ente  ed  istituto
pubblico.  Il  parere  di  cui  al comma 1 e' reso dal soprintendente
archivistico.

	        
	      
                            Articolo 124
       Consultabilita' a scopi storici degli archivi correnti

   1.  Salvo  quanto  disposto  dalla vigente normativa in materia di
accesso  agli  atti  della  pubblica  amministrazione,  lo  Stato, le
regioni  e  gli  altri  enti  pubblici  territoriali  disciplinano la
consultazione  a  scopi  storici  dei  propri  archivi  correnti e di
deposito.
   2.  La  consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e
di  deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e' regolata dagli
enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti
dal Ministero.

	        
	      
                            Articolo 125
                    Declaratoria di riservatezza

   1.  L'accertamento  dell'esistenza  e  della natura degli atti non
liberamente   consultabili  indicati  agli  articoli  122  e  127  e'
effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

	        
	      
                            Articolo 126
                    Protezione di dati personali

   1.  Qualora  il  titolare  di  dati  personali  abbia esercitato i
diritti  a  lui  riconosciuti  dalla  normativa  che ne disciplina il
trattamento,  i  documenti  degli  archivi  storici sono conservati e
consultabili  unitamente  alla  documentazione relativa all'esercizio
degli stessi diritti.
   2.  Su  richiesta  del  titolare medesimo, puo' essere disposto il
blocco  dei  dati  personali  che  non  siano  di rilevante interesse
pubblico,  qualora  il loro trattamento comporti un concreto pericolo
di  lesione  della  dignita',  della  riservatezza  o  dell'identita'
personale dell'interessato.
   3.  La  consultazione  per  scopi storici dei documenti contenenti
dati  personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di
deontologia  e  di buona condotta previsto dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali.

	        
	      
                            Articolo 127
                Consultabilita' degli archivi privati

   1.  I  privati  proprietari,  possessori  o  detentori a qualsiasi
titolo  di  archivi  o  di  singoli  documenti  dichiarati  ai  sensi
dell'articolo  13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne
facciano  motivata  richiesta tramite il soprintendente archivistico,
la  consultazione  dei  documenti  secondo modalita' concordate tra i
privati  stessi  e il soprintendente. Le relative spese sono a carico
dello studioso.
   2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati
di  carattere  riservato  ai  sensi dell'articolo 125. Possono essere
esclusi  dalla  consultazione anche i documenti per i quali sia stata
posta  la  condizione  di  non consultabilita' ai sensi dell'articolo
122, comma 3.
   3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non
dichiarati  a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

	        
	      
TITOLO III
Norme transitorie e finali
                          Articolo 128 (7)
     Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

   1.  I  beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali
non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma
delle  leggi  20  giugno  1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti   al  procedimento  di  cui  all'articolo  14.  Fino  alla
conclusione   del  procedimento  medesimo,  dette  notifiche  restano
comunque valide agli effetti di questa Parte.
   2.  Conservano  altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma
((  dell'articolo  22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, )) degli
articoli  2,  3,  5  e  21  della  legge  1 giugno 1939, n. 1089 e le
dichiarazioni  adottate  e  notificate  a  norma dell'articolo 36 del
decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e
degli  articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
   3.   In   presenza   di  elementi  di  fatto  sopravvenuti  ovvero
precedentemente  non  conosciuti  o  non  valutati, il Ministero puo'
rinnovare,  d'ufficio  o  a  richiesta del proprietario, possessore o
detentore  interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che
sono  stati  oggetto  delle  notifiche  di cui al comma 2, al fine di
verificare    la   perdurante   sussistenza   dei   presupposti   per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
   4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del
procedimento  di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero
avverso  la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche
quando   esso   sia  stato  avviato  d'ufficio,  e'  ammesso  ricorso
amministrativo ai sensi dell'articolo 16.

	        
	      
                            Articolo 129
                Provvedimenti legislativi particolari

   1.  Sono  fatte  salve le leggi aventi ad oggetto singole citta' o
parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od
aree di interesse storico, artistico od archeologico.
   2.  Restano  altresi' salve le disposizioni relative alle raccolte
artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n.
286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n.
653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

	        
	      
                            Articolo 130
                Disposizioni regolamentari precedenti

   1.  Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal
presente  codice,  restano  in  vigore,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  dei  regolamenti  approvati  con regi decreti 2 ottobre
1911,  n.  1163  e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione
regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

	        
	      
PARTE TERZA
Beni paesaggistici

TITOLO I
Tutela e valorizzazione

Capo I
Disposizioni generali
                       Articolo 131 (5)(8)(11)
                             (Paesaggio)

  1.  Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identita',
il  cui  carattere  deriva  dall'azione  di fattori naturali, umani e
dalle loro interrelazioni.
  2.  Il  presente  Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli
aspetti  e  caratteri  che costituiscono rappresentazione materiale e
visibile  dell'identita'  nazionale,  in quanto espressione di valori
culturali.
  3.  Salva la potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio
quale  limite  all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del
presente  Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei
beni paesaggistici.((11))
  4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e' volta a
riconoscere,  salvaguardare  e,  ove  necessario, recuperare i valori
culturali  che  esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora
intervengano  sul  paesaggio,  assicurano  la  conservazione dei suoi
aspetti e caratteri peculiari.
  5.  La  valorizzazione  del  paesaggio  concorre  a  promuovere  lo
sviluppo  della  cultura.  A  tale  fine le amministrazioni pubbliche
promuovono   e  sostengono,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,
apposite   attivita'   di   conoscenza,  informazione  e  formazione,
riqualificazione e fruizione del paesaggio nonche', ove possibile, la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La
valorizzazione e' attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
  6.  Lo  Stato,  le  regioni,  gli  altri enti pubblici territoriali
nonche'  tutti  i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni,
intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attivita' ai
principi  di  uso  consapevole del territorio e di salvaguardia delle
caratteristiche  paesaggistiche  e  di  realizzazione di nuovi valori
paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualita'
e sostenibilita'.
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 14 - 22 luglio 2009, n. 226
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
include  le  Province  autonome  di  Trento e di Bolzano tra gli enti
territoriali  soggetti al limite della potesta' legislativa esclusiva
statale  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s), della
Costituzione".

	        
	      
                          Articolo 132 (8)
                 (( (Convenzioni internazionali ) ))
((  1.  La  Repubblica  si  conforma  agli obblighi ed ai principi di
cooperazione  tra  gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali
in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
  2.  La  ripartizione  delle  competenze  in materia di paesaggio e'
stabilita  in  conformita'  ai  principi  costituzionali,  anche  con
riguardo  all'applicazione  della  Convenzione europea sul paesaggio,
adottata  a  Firenze  il  20  ottobre 2000, e delle relative norme di
ratifica ed esecuzione.))

	        
	      
                          Articolo 133 (8)
        (( (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la
         conservazione e la valorizzazione del paesaggio) ))

  ((1.  Il  Ministero  e le regioni definiscono d'intesa le politiche
per  la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto
anche   degli   studi,  delle  analisi  e  delle  proposte  formulati
dall'Osservatorio  nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito
con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni
regione con le medesime finalita'.
  2.   Il   Ministero  e  le  regioni  cooperano,  altresi',  per  la
definizione   di  indirizzi  e  criteri  riguardanti  l'attivita'  di
pianificazione  territoriale,  nonche'  la  gestione  dei conseguenti
interventi,  al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la
valorizzazione  degli  aspetti  e  caratteri  del  paesaggio indicati
all'articolo  131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela,
i  detti  indirizzi e criteri considerano anche finalita' di sviluppo
territoriale sostenibile.
  3.   Gli  altri  enti  pubblici  territoriali  conformano  la  loro
attivita'  di  pianificazione  agli  indirizzi e ai criteri di cui al
comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti. ))

	        
	      
                            Articolo 134
                         Beni paesaggistici

  1. Sono beni paesaggistici:
    a)   gli   immobili  e  le  aree  ((di  cui))  all'articolo  136,
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
    b) le aree ((di cui)) all'articolo 142;
    c)  ((gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a
termini   dell'articolo   136  e))  sottoposti  a  tutela  dai  piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

	        
	      
                        Articolo 135 (5) (8)
                (( (Pianificazione paesaggistica) ))

  ((  1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia
adeguatamente  conosciuto,  salvaguardato,  pianificato  e gestito in
ragione  dei  differenti  valori espressi dai diversi contesti che lo
costituiscono.  A  tale  fine  le  regioni  sottopongono  a specifica
normativa  d'uso  il  territorio mediante piani paesaggistici, ovvero
piani   urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione  dei
valori   paesaggistici,   entrambi   di  seguito  denominati:  "piani
paesaggistici".   L'elaborazione   dei  piani  paesaggistici  avviene
congiuntamente   tra  Ministero  e  regioni,  limitatamente  ai  beni
paesaggistici  di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
  2.   I   piani   paesaggistici,   con   riferimento  al  territorio
considerato,  ne  riconoscono  gli  aspetti  e i caratteri peculiari,
nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi
ambiti.
  3.   In   riferimento  a  ciascun  ambito,  i  piani  predispongono
specifiche  normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli
131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'.
  4.  Per  ciascun  ambito i piani paesaggistici definiscono apposite
prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
    a)   alla   conservazione  degli  elementi  costitutivi  e  delle
morfologie  dei  beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto
anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali
costruttivi,   nonche'   delle  esigenze  di  ripristino  dei  valori
paesaggistici;
    b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
    c)  alla  salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli
altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo
del territorio;
    d)  alla  individuazione  delle  linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio,  in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori
paesaggistici  riconosciuti  e  tutelati,  con particolare attenzione
alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista
del patrimonio mondiale dell'UNESCO. ))

	        
	      
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
                         Articolo 136 (5)(8)
           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

  1.  Sono  soggetti  alle  disposizioni di questo Titolo per il loro
notevole interesse pubblico:
    a)  le  cose  immobili  che  hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale  (( , singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi
gli alberi monumentali ));
    b)   le  ville,  i  giardini  e  i  parchi,  non  tutelati  dalle
disposizioni   della  Parte  seconda  del  presente  codice,  che  si
distinguono per la loro non comune bellezza;
    c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto  avente  valore estetico e tradizionale , (( inclusi i centri
ed i nuclei storici ));
    d)  le bellezze panoramiche ((. . . )) e cosi' pure quei punti di
vista  o  di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.

	        
	      
                         Articolo 137 (5)(8)
                        Commissioni regionali

  1.  ((  Le  regioni  istituiscono  apposite  commissioni,  ))con il
compito  di  formulare  proposte  per  la  dichiarazione  di notevole
interesse  pubblico  degli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma  1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d)
del comma 1 del medesimo articolo 136.
  2.  Di  ciascuna  commissione  fanno  parte di diritto il direttore
regionale,  il  soprintendente  per  i  beni  architettonici e per il
paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio,  ((  nonche'  due  responsabili  ))  preposti agli uffici
regionali  competenti  in materia di paesaggio. I restanti membri, in
numero  non  superiore  a  quattro,  sono  nominati dalla regione tra
soggetti  con qualificata, pluriennale e documentata professionalita'
ed  esperienza  nella  tutela  del  paesaggio,  (( di norma )) scelti
nell'ambito  di  terne  designate, rispettivamente, dalle universita'
aventi  sede  nella  regione,  dalle  fondazioni  aventi  per statuto
finalita'  di  promozione  e  tutela del patrimonio culturale e dalle
associazioni  portatrici di interessi diffusi (( individuate ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  di legge in materia di ambiente e danno
ambientale.  La  commissione  e'  integrata  dal  rappresentante  del
competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi
in  cui  la  proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali
)).  Decorsi  infruttuosamente  sessanta  giorni  dalla  richiesta di
designazione, la regione procede comunque alle nomine.
  3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le
relative  funzioni  sono  esercitate  dalle  commissioni istituite ai
sensi  della  normativa  previgente  per  l'esercizio  di  competenze
analoghe.

	        
	      
                         Articolo 138 (5)(8)
       (( (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico) ))

  ((  1.  Le  commissioni  di cui all'articolo 137, su iniziativa dei
componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di
altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie
informazioni  attraverso  le  soprintendenze  e  i  competenti uffici
regionali  e  provinciali  e consultati i comuni interessati nonche',
ove  opportuno,  esperti  della  materia, valutano la sussistenza del
notevole  interesse  pubblico,  ai  sensi  dell'articolo  136,  degli
immobili  e  delle  aree  per i quali e' stata avviata l'iniziativa e
propongono  alla  regione l'adozione della relativa dichiarazione. La
proposta  e'  formulata con riferimento ai valori storici, culturali,
naturali,  morfologici,  estetici  espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari  degli  immobili  o  delle  aree  considerati  ed alla loro
valenza  identitaria  in  rapporto  al  territorio in cui ricadono, e
contiene  proposte  per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei valori espressi.
  2.  La  commissione  decide  se  dare ulteriore seguito all'atto di
iniziativa   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell'atto  medesimo.  Decorso  infruttuosamente  il predetto termine,
entro  i  successivi  trenta giorni il componente della commissione o
l'ente   pubblico  territoriale  che  ha  assunto  l'iniziativa  puo'
formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
  3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del
soprintendente,  previo  parere  della  regione  interessata che deve
essere  motivatamente  espresso entro e non oltre trenta giorni dalla
richiesta,   di  dichiarare  il  notevole  interesse  pubblico  degli
immobili e delle aree di cui all'articolo 136. ))

	        
	      
                         Articolo 139 (5)(8)
                 (( Procedimento ))di dichiarazione
                   di notevole interesse pubblico

  1.  ((  La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
di  cui  all'articolo  138, corredata di planimetria redatta in scala
idonea  alla  puntuale individuazione degli immobili e delle aree che
ne  costituiscono  oggetto,  ))  e'  pubblicata  per  novanta  giorni
all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli
uffici  dei  comuni  interessati.  La proposta e' altresi' comunicata
alla citta' metropolitana e alla provincia ((interessate)).
  2.  Dell'avvenuta  proposta  e relativa pubblicazione e' data senza
indugio  notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione ((. .
.  ))  interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e
sui  siti  informatici  della  regione  e  degli  altri enti pubblici
territoriali  nel  cui  ambito  ricadono  gli  immobili  o le aree da
assoggettare  a  tutela.  Dal primo giorno di pubblicazione decorrono
gli  effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita'   e'   sottoposta   la   determinazione   negativa  della
commissione.
  3.  Per  gli  immobili  indicati  alle  lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo  136,  viene altresi' data comunicazione dell'avvio del
procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore
del bene.
  4.  La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche
catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla
commissione.  Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono
gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
  5.  Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di
cui  al  comma  1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le
associazioni  portatrici di interessi diffusi individuate (( ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  di legge in materia di ambiente e danno
ambientale,  ))  e  gli altri soggetti interessati possono presentare
osservazioni  e  documenti  alla regione, che ha altresi' facolta' di
indire  un'inchiesta  pubblica. I proprietari, possessori o detentori
del  bene  possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta
giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.

	        
	      
                         Articolo 140 (5)(8)
            Dichiarazione di notevole interesse pubblico
                   e relative misure di conoscenza

  1.  La  regione,  sulla  base  della  proposta  della  commissione,
esaminati  le  osservazioni  e  i documenti e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale  inchiesta  pubblica, entro ((. . . )) sessanta giorni
dalla  data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5,
emana  il  provvedimento  relativo  alla  dichiarazione  di  notevole
interesse  pubblico ((. . .)) ((degli immobili e delle aree indicati,
rispettivamente,  alle  lettere  a)  e  b) e alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 136 )).
  ((  2.  La  dichiarazione  di  notevole interesse pubblico detta la
specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori
espressi   dagli   aspetti   e  caratteri  peculiari  del  territorio
considerato.    Essa   costituisce   parte   integrante   del   piano
paesaggistico  e  non  e'  suscettibile  di rimozioni o modifiche nel
corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
  3.  La  dichiarazione  di notevole interesse pubblico, quando ha ad
oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136,
comma  1,  e'  notificata  al  proprietario,  possessore o detentore,
depositata  presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della
regione,  nei  registri  immobiliari.  Ogni dichiarazione di notevole
interesse  pubblico  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
  4.  Copia  della  Gazzetta  Ufficiale e' affissa per novanta giorni
all'albo   pretorio  di  tutti  i  comuni  interessati.  Copia  della
dichiarazione   e  delle  relative  planimetrie  resta  depositata  a
disposizione  del  pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
))
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63 ))

	        
	      
                         Articolo 141 (5)(8)
                 (( (Provvedimenti ministeriali) ))

  ((  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
di  cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati,
ricevuta  la  proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente,
provvedono  agli  adempimenti  indicati  all'articolo  139,  comma 1,
mentre  agli  adempimenti  indicati  ai  commi  2, 3 e 4 del medesimo
articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
  2.  Il  Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai
sensi  del  detto  articolo  139,  comma  5,  e sentito il competente
Comitato  tecnico-scientifico,  adotta  la  dichiarazione di notevole
interesse  pubblico,  a  termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne
cura  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
  3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al
suo  deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei
registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
  4.  La  trasmissione  ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale
contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative
planimetrie,   e'   fatta   dal   Ministero,  per  il  tramite  della
soprintendenza,  entro  dieci  giorni dalla data di pubblicazione del
numero  predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte
di  ogni  comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140,
comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
  5.  Se  il  provvedimento  ministeriale  di  dichiarazione  non  e'
adottato  nei  termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere
dei  detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta
di  dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma
1.))

	        
	      
                        Articolo 141-bis (8)
        (( (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
                   notevole interesse pubblico) ))

  ((  1.  Il  Ministero  e  le  regioni  provvedono  ad  integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate
con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
  2.  Qualora  le  regioni  non  provvedano alle integrazioni di loro
competenza  entro  il  31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via
sostitutiva.   La   procedura   di   sostituzione  e'  avviata  dalla
soprintendenza  ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero,
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
  3.  I  provvedimenti  integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2
producono  gli  effetti  previsti  dal  secondo  periodo  del comma 2
dell'articolo   140  e  sono  sottoposti  al  regime  di  pubblicita'
stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.))

	        
	      
                         Articolo 142 (5)(8)
                       Aree tutelate per legge

  1.  Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
    a)  i territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
    b)  i  territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche per i
territori elevati sui laghi;
    c)  i  fiumi,  i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti  dal  testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti  elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
    d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare  per  la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
    e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
    f)  i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o   danneggiati   dal   fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di
rimboschimento,  come  definiti  dall'articolo  2,  commi  2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
    h)  le  aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici;
    i)  le  zone  umide  incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    l) i vulcani;
    m) le zone di interesse archeologico ((. . . )).
  2.  ((  La  disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),
e),  g),  h),  l), m), non si applica alle aree ))che alla data del 6
settembre 1985:
    a)  erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del
decreto  ministeriale  2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali
omogenee A e B));
    b)  erano  delimitate  negli  strumenti  urbanistici ai sensi del
decreto   ministeriale   2   aprile  1968,  n.  1444,  ((  come  zone
territoriali  omogenee  diverse  dalle zone A e B, limitatamente alle
parti  di  esse  ricomprese  )) in piani pluriennali di attuazione, a
condizione  che  le  relative  previsioni  siano  state concretamente
realizzate;
    c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati  perimetrati  ai  sensi  dell'articolo  18  della  legge 22
ottobre 1971, n. 865.
  3. (( La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni
ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o
in  parte  ))  irrilevanti  ai  fini  paesaggistici  includendoli  in
apposito   elenco   reso  pubblico  e  comunicato  al  Ministero.  Il
Ministero,  con  provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica  dei  suddetti  beni.  Il  provvedimento di conferma e'
sottoposto  alle  forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, ((
comma 4)).
  4.  Resta  in  ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

	        
	      
Capo III
Pianificazione paesaggistica
                         Articolo 143 (5)(8)
                     (( (Piano paesaggistico) ))

  (( 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
    a)   ricognizione   del  territorio  oggetto  di  pianificazione,
mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse
dalla  natura,  dalla  storia  e  dalle loro interrelazioni, ai sensi
degli articoli 131 e 135;
    b)  ricognizione  degli  immobili  e  delle  aree  dichiarati  di
notevole   interesse   pubblico  ai  sensi  dell'articolo  136,  loro
delimitazione    e    rappresentazione    in    scala   idonea   alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni
d'uso,  a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto
di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
    c)  ricognizione  delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142,
loro   delimitazione   e   rappresentazione   in  scala  idonea  alla
identificazione,  nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese
ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree
e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
    d)  eventuale  individuazione  di  ulteriori immobili od aree, di
notevole  interesse  pubblico  a  termini dell'articolo 134, comma 1,
lettera  c),  loro  delimitazione  e rappresentazione in scala idonea
alla   identificazione,   nonche'   determinazione  delle  specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
    e)  individuazione  di  eventuali, ulteriori contesti, diversi da
quelli  indicati  all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure
di salvaguardia e di utilizzazione;
    f)  analisi  delle  dinamiche di trasformazione del territorio ai
fini  dell'individuazione  dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti
di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
    g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle  aree  significativamente compromesse o degradate e degli altri
interventi  di  valorizzazione  compatibili  con  le  esigenze  della
tutela;
    h)   individuazione  delle  misure  necessarie  per  il  corretto
inserimento,   nel   contesto   paesaggistico,  degli  interventi  di
trasformazione  del  territorio,  al  fine di realizzare uno sviluppo
sostenibile delle aree interessate;
    i)  individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di
qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.
  2.  Le  regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare possono stipulare intese per la
definizione  delle  modalita'  di  elaborazione  congiunta  dei piani
paesaggistici,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  135, comma 1,
terzo  periodo.  Nell'intesa  e'  stabilito il termine entro il quale
deve  essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto
di   apposito   accordo   fra  pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241. L'accordo
stabilisce  altresi'  i  presupposti,  le modalita' ed i tempi per la
revisione   del  piano,  con  particolare  riferimento  all'eventuale
sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e
141  o  di  integrazioni  disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il
piano  e'  approvato  con  provvedimento  regionale  entro il termine
fissato  nell'accordo.  Decorso  inutilmente  tale termine, il piano,
limitatamente  ai  beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del  comma  1,  e'  approvato  in  via  sostitutiva  con  decreto del
Ministro,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del mare.
  3.   Approvato   il   piano   paesaggistico,  il  parere  reso  dal
soprintendente  nel  procedimento autorizzatorio di cui agli articoli
146  e  147  e'  vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi
nell'ambito  dei  beni  paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del  comma  1,  salvo  quanto  disposto  al  comma  4, nonche' quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5.
  4. Il piano puo' prevedere:
    a)   la  individuazione  di  aree  soggette  a  tutela  ai  sensi
dell'articolo  142  e  non  interessate  da  specifici procedimenti o
provvedimenti  ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157,
nelle  quali  la  realizzazione  di  interventi  puo' avvenire previo
accertamento,  nell'ambito  del procedimento ordinato al rilascio del
titolo  edilizio,  della  conformita'  degli interventi medesimi alle
previsioni  del  piano  paesaggistico  e  dello strumento urbanistico
comunale;
    b)   la   individuazione  delle  aree  gravemente  compromesse  o
degradate    nelle    quali   la   realizzazione   degli   interventi
effettivamente   volti  al  recupero  ed  alla  riqualificazione  non
richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
  5.  L'entrata  in  vigore  delle  disposizioni di cui al comma 4 e'
subordinata  all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
  6.  Il  piano  puo'  anche  subordinare  l'entrata  in vigore delle
disposizioni  che  consentono  la  realizzazione  di interventi senza
autorizzazione   paesaggistica,  ai  sensi  del  comma  4,  all'esito
positivo  di  un  periodo  di  monitoraggio che verifichi l'effettiva
conformita'   alle   previsioni   vigenti  delle  trasformazioni  del
territorio realizzate.
  7.  Il  piano  prevede  comunque  che nelle aree di cui al comma 4,
lettera  a),  siano  effettuati controlli a campione sugli interventi
realizzati  e  che  l'accertamento  di significative violazioni delle
previsioni   vigenti   determini   la   reintroduzione   dell'obbligo
dell'autorizzazione  di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai
comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
  8.  Il  piano  paesaggistico  puo'  individuare  anche  linee-guida
prioritarie     per     progetti    di    conservazione,    recupero,
riqualificazione,   valorizzazione  e  gestione  di  aree  regionali,
indicandone   gli   strumenti   di  attuazione,  comprese  le  misure
incentivanti.
  9.  A  far  data  dall'adozione  del  piano  paesaggistico non sono
consentiti,  sugli  immobili  e  nelle  aree di cui all'articolo 134,
interventi  in  contrasto  con le prescrizioni di tutela previste nel
piano  stesso.  A  far  data dalla approvazione del piano le relative
previsioni  e  prescrizioni  sono immediatamente cogenti e prevalenti
sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.))

	        
	      
                         Articolo 144 (5)(8)
                    Pubblicita' e partecipazione

  1.  Nei  procedimenti  di approvazione dei piani paesaggistici sono
assicurate  la  concertazione  istituzionale,  la  partecipazione dei
soggetti  interessati e delle (( associazioni portatrici di interessi
diffusi,  individuate  ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di  ambiente e danno ambientale, )) e ampie forme di pubblicita'. ((A
tale  fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i
procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad
ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. ))
  2.  Fatto  salvo quanto disposto (( all'articolo 143, comma 9)), il
piano  paesaggistico  diviene  efficace il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

	        
	      
                            Articolo 145
          Coordinamento della pianificazione paesaggistica
                con altri strumenti di pianificazione

  1.  ((  La  individuazione,  da parte del Ministero, delle )) linee
fondamentali   dell'assetto   del  territorio  nazionale  per  quanto
riguarda  la  tutela  del paesaggio, con finalita' di indirizzo della
pianificazione ((, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali
)).
  2.   I   piani  paesaggistici  ((  possono  prevedere))  misure  di
coordinamento  con  gli strumenti di pianificazione territoriale e di
settore,  nonche'  con  i  piani,  programmi  e  progetti nazionali e
regionali di sviluppo economico.
  3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156  ((  non  sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti
nazionali  o regionali di sviluppo economico, )) sono cogenti per gli
strumenti  urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle
province,  sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente  contenute  negli  strumenti  urbanistici, stabiliscono
norme  di  salvaguardia  applicabili in attesa dell'adeguamento degli
strumenti  urbanistici  e sono altresi' vincolanti per gli interventi
settoriali.   Per  quanto  attiene  alla  tutela  del  paesaggio,  le
disposizioni  dei  piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni  contenute  negli  atti  di  pianificazione ad incidenza
territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette.
  ((4.  I  comuni,  le  citta'  metropolitane, le province e gli enti
gestori  delle  aree  naturali  protette  conformano  o  adeguano gli
strumenti   di   pianificazione   urbanistica   e  territoriale  alle
previsioni  dei  piani  paesaggistici,  secondo le procedure previste
dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e
comunque  non  oltre  due anni dalla loro approvazione. I limiti alla
proprieta'   derivanti   da  tali  previsioni  non  sono  oggetto  di
indennizzo.))
  5.  La  regione  disciplina  il  procedimento  di  conformazione ed
adeguamento   degli   strumenti  urbanistici  alle  previsioni  della
pianificazione  paesaggistica,  assicurando  la  partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento medesimo.

	        
	      
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
                         Articolo 146 (5)(8)
                       (( (Autorizzazione) ))

  ((  1.  I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
immobili  ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini  dell'articolo  142,  o  in  base alla legge, a termini degli
articoli   136,  143,  comma  1,  lettera  d),  e  157,  non  possono
distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto di protezione.
  2.  I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle
amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano
intraprendere,   corredato   della   prescritta   documentazione,  ed
astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
  3.  La  documentazione  a  corredo del progetto e' preordinata alla
verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro,
con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con
il medesimo procedimento.
  4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce  atto  autonomo  e
presupposto  rispetto  al  permesso  di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui
all'articolo  167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata  in  sanatoria  successivamente  alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per un periodo
di  cinque  anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
  5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica si pronuncia la
regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente
in  relazione  agli  interventi  da  eseguirsi  su  immobili  ed aree
sottoposti  a  tutela  dalla legge o in base alla legge, ai sensi del
comma  1,  salvo  quanto  disposto  all'articolo 143, commi 4 e 5. Il
parere   del   Soprintendente,   all'esito   dell'approvazione  delle
prescrizioni  d'uso  dei  beni paesaggistici tutelati, predisposte ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma
3,  lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del
Ministero   su  richiesta  della  regione  interessata  dell'avvenuto
adeguamento  degli  strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria
non vincolante.
  6.  La  regione  esercita  la funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio  avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze
tecnico-scientifiche  e  idonee  risorse  strumentali.  Puo' tuttavia
delegarne  l'esercizio,  per  i  rispettivi  territori, a province, a
forme  associative  e  di  cooperazione fra enti locali come definite
dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero
a  comuni,  purche'  gli  enti destinatari della delega dispongano di
strutture  in  grado  di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche  nonche'  di  garantire  la differenziazione tra
attivita'   di   tutela   paesaggistica   ed  esercizio  di  funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia.
  7.  L'amministrazione  competente  al  rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica,   ricevuta  l'istanza  dell'interessato,  verifica  se
ricorrono  i  presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma
1,  alla  stregua  dei  criteri  fissati ai sensi degli articoli 140,
comma  2,  141,  comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d).
Qualora  detti  presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica
se  l'istanza  stessa  sia  corredata  della documentazione di cui al
comma  3,  provvedendo,  ove  necessario,  a  richiedere le opportune
integrazioni  e  a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta
giorni  dalla  ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli
accertamenti  circa  la  conformita'  dell'intervento proposto con le
prescrizioni   contenute   nei   provvedimenti  di  dichiarazione  di
interesse   pubblico   e  nei  piani  paesaggistici  e  trasmette  al
soprintendente   la   documentazione   presentata   dall'interessato,
accompagnandola  con una relazione tecnica illustrativa nonche' dando
comunicazione  all'interessato  dell'inizio del procedimento ai sensi
delle  vigenti  disposizione  di  legge  in  materia  di procedimento
amministrativo.
  8.   Il   soprintendente  rende  il  parere  di  cui  al  comma  5,
limitatamente   alla   compatibilita'  paesaggistica  del  progettato
intervento  nel  suo  complesso ed alla conformita' dello stesso alle
disposizioni  contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica
disciplina  di  cui  all'articolo  140,  comma 2, entro il termine di
quarantacinque  giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni
dalla    ricezione    del    parere,    l'amministrazione    rilascia
l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il
preavviso  di  provvedimento  negativo  ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma
8  senza  che  il  soprintendente  abbia  reso  il prescritto parere,
l'amministrazione  competente  puo' indire una conferenza di servizi,
alla  quale  il  soprintendente  partecipa  o  fa pervenire il parere
scritto.  La  conferenza  si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici   giorni.  In  ogni  caso,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
ricezione  degli  atti da parte del soprintendente, l'amministrazione
competente  provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro  il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa   con   la   Conferenza  unificata,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite  procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione
in  relazione  ad  interventi  di  lieve entita' in base a criteri di
snellimento  e  concentrazione  dei procedimenti, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
  10.  Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del
comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato
puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che
vi  provvede,  anche  mediante un commissario ad acta, entro sessanta
giorni  dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica,  e  sia  essa  stessa  inadempiente,  la richiesta del
rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.
  11.  L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta
giorni  dal  suo  rilascio  ed  e'  trasmessa,  senza  indugio,  alla
soprintendenza  che  ha  reso  il  parere nel corso del procedimento,
nonche',  unitamente  allo  stesso  parere,  alla regione ovvero agli
altri  enti  pubblici  territoriali  interessati  e,  ove  esistente,
all'ente  parco  nel  cui  territorio  si  trova  l'immobile o l'area
sottoposti al vincolo.
  12.  L'autorizzazione  paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al
tribunale  amministrativo  regionale  o  con ricorso straordinario al
Presidente   della   Repubblica,  dalle  associazioni  portatrici  di
interessi  diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro
soggetto  pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  possono  essere
appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non  abbiano proposto
ricorso di primo grado.
  13.    Presso   ogni   amministrazione   competente   al   rilascio
dell'autorizzazione   paesaggistica  e'  istituito  un  elenco  delle
autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni trenta giorni e
liberamente  consultabile,  anche  per  via  telematica,  in  cui  e'
indicata  la  data  di  rilascio  di  ciascuna autorizzazione, con la
annotazione  sintetica  del  relativo  oggetto.  Copia dell'elenco e'
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
  14.  Le  disposizioni  dei  commi da 1 a 13 si applicano anche alle
istanze  concernenti  le attivita' di coltivazione di cave e torbiere
incidenti  sui  beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le
competenze  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8
luglio 1986, n. 349.
  15.  Le  disposizioni  dei  commi  6,  7,  8, 9, 10, 11 e 13 non si
applicano  alle  autorizzazioni per le attivita' minerarie di ricerca
ed  estrazione.  Per  tali  attivita'  restano  ferme le potesta' del
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai
sensi  della  normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto
delle   valutazioni   espresse,   per   quanto   attiene  ai  profili
paesaggistici,  dal  soprintendente  competente. Il soprintendente si
pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,
corredata  della  necessaria  documentazione  tecnica,  da  parte del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

	        
	      
                         Articolo 147 (5)(8)
           Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte
                     di amministrazioni statali

  1.  Qualora  la  richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo
146  riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
ivi  compresi  gli  alloggi  di  servizio  per il personale militare,
l'autorizzazione  viene  rilasciata  in esito ad una (( conferenza di
servizi  indetta  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni di legge in
materia di procedimento amministrativo. ))
  2.  Per  i  progetti  di  opere  comunque soggetti a valutazione di
impatto  ambientale a norma (( delle vigenti disposizioni di legge in
materia  di ambiente e danno ambientale )) e da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 . ((I progetti sono
corredati  della  documentazione  prevista  dal comma 3 dell'articolo
146. ))
  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
codice,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con
le  altre  amministrazioni  statali  interessate, sono individuate le
modalita'  di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione
delle  opere  di  difesa  nazionale  che  incidano su immobili o aree
sottoposti a tutela paesaggistica.

	        
	      
                         Articolo 148 (5)(8)
                 Commissioni locali per il paesaggio

  1.  ((  Le  regioni  ))promuovono  l'istituzione  e disciplinano il
funzionamento  delle  commissioni  per  il  paesaggio  di supporto ai
soggetti   ai  quali  sono  delegate  le  competenze  in  materia  di
autorizzazione  paesaggistica,  ai  sensi dell'articolo 146, (( comma
6)).
  2.  Le  commissioni((.  .  .  ))  sono  composte  da  soggetti  con
particolare,  pluriennale  e  qualificata esperienza nella tutela del
paesaggio.
  3.  Le  commissioni  esprimono (( pareri nel corso dei procedimenti
autorizzatori previsti ))dagli articoli 146, ((comma 7, )) 147 e 159.
  4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 ))

	        
	      
                            Articolo 149
              Interventi non soggetti ad autorizzazione

  1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo  143, (( comma 4)),
lettera  a)  ,  non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
    a)  per  gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
    b)   per   gli  interventi  inerenti  l'esercizio  dell'attivita'
agro-silvo-pastorale  che non comportino alterazione permanente dello
stato  dei  luoghi  con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
    c)  per  il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione,
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi  e  nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera
g),  purche'  previsti  ed  autorizzati  in  base  alla  normativa in
materia.

	        
	      
                         Articolo 150 (5)(8)
                 Inibizione o sospensione dei lavori

  1.  Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione
prescritta  dall'articolo  139,  comma  3 , la regione o il Ministero
((hanno)) facolta' di:
    a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque
capaci di recare pregiudizio al paesaggio ;
    b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista
alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
  2.  ((L'inibizione  o  sospensione dei lavori disposta ai sensi del
comma  1))  cessa  di  avere efficacia se entro il termine di novanta
giorni  non  sia  stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio
della  proposta (( di dichiarazione di notevole interesse pubblico ))
.  .  .  di cui all'articolo 138 o . . . all'articolo 141, ovvero non
sia  stata  ricevuta  dagli  interessati  la  comunicazione  prevista
dall'articolo 139, comma 3.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N.63))
  4.  I  provvedimenti  indicati  ai commi precedenti sono comunicati
anche al comune interessato.

	        
	      
                           Articolo 151(8)
        Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

   1.  ((  Qualora  sia  stata  ordinata,  senza la intimazione della
preventiva  diffida  prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a),
la  sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in
precedenza  dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  136,  143,  comma  1, lettera d), e 157, l'interessato puo'
ottenere  il  rimborso  delle  spese  sostenute sino al momento della
notificata  sospensione.  ))  Le  opere gia' eseguite sono demolite a
spese dell'autorita' che ha disposto la sospensione.

	        
	      
                         Articolo 152 (5)(8)
           Interventi soggetti a particolari prescrizioni

  1.  Nel  caso  di aperture di strade e di cave, di posa di condotte
per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in
vista  delle  aree  indicate  alle  lettere c) e d) del comma 1 dell'
articolo  136  ovvero  in  prossimita'  degli  immobili indicati alle
lettere   a)   e   b)   del   comma   1  dello  stesso  articolo,  ((
l'amministrazione  competente,  su  parere  vincolante,  salvo quanto
previsto  dall'articolo  146,  comma  5,  del  soprintendente,  o  il
Ministero,  tenuto conto della funzione )) economica delle opere gia'
realizzate  o  da  realizzare,  ((hanno))  facolta' di prescrivere le
distanze,  le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione,
idonee (( comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi
dai  beni  protetti  ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.
Decorsi  inutilmente  i  termini previsti dall'articolo 146, comma 8,
senza  che  sia  stato  reso  il prescritto parere, l'amministrazione
competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. ))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63))
  2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63))

	        
	      
                          Articolo 153 (8)
                        Cartelli pubblicitari

   1.  Nell'ambito  e  in prossimita' dei beni paesaggistici indicati
nell'articolo  134  ((  e'  vietata la posa in opera di cartelli o ))
altri    mezzi    pubblicitari    se    non   previa   autorizzazione
dell'amministrazione   competente   ((   ,  che  provvede  su  parere
vincolante,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 146, comma 5, del
soprintendente.  Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo
146,  comma  8,  senza  che  sia  stato  reso  il  prescritto parere,
l'amministrazione  competente  procede  ai  sensi  del  comma  9  del
medesimo articolo 146. ))
   2.  Lungo  le  strade  site  nell'ambito e in prossimita' dei beni
indicati  nel  comma  1 ((e' vietata la posa in opera di cartelli)) o
altri  mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ((ai sensi
della  normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita'
sulle  strade  e  sui  veicoli)),  previo  parere  favorevole  (( del
soprintendente  ))  sulla  compatibilita'  della collocazione o della
tipologia  del  mezzo  pubblicitario con i valori paesaggistici degli
immobili o delle aree soggetti a tutela.

	        
	      
                        Articolo 154 (5) (8)
            (( (Colore delle facciate dei fabbricati) ))

  ((  1.  Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti
nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma
1,  o  dalla  lettera  m)  dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta
all'obbligo   della   preventiva   autorizzazione,   in   base   alle
disposizioni   degli  articoli  146  e  149,  comma  1,  lettera  a),
l'amministrazione  competente,  su  parere  vincolante,  salvo quanto
previsto  dall'articolo  146,  comma  5,  del  soprintendente,  o  il
Ministero,  possono  ordinare  che alle facciate medesime sia dato un
colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
  2.  Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di
cui  al  comma  1  non  ottemperino,  entro i termini stabiliti, alle
prescrizioni  loro  impartite,  l'amministrazione  competente,  o  il
soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
  3.  Nei  confronti  degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3,
lettere   a)  e  d),  dichiarati  di  interesse  culturale  ai  sensi
dell'articolo  13,  e  degli  immobili di cui al comma 1 del medesimo
articolo  10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente
codice.))

	        
	      
                         Articolo 155 (5)(8)
                              Vigilanza

  1.  Le  funzioni  di  vigilanza  sui beni paesaggistici tutelati da
questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
  2.   Le   regioni   vigilano  sull'ottemperanza  alle  disposizioni
contenute   nel   presente   decreto   legislativo   da  parte  delle
amministrazioni  da loro individuate per l'esercizio delle competenze
in  materia  di  paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia
nell'esercizio  di  tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero .
  ((2-bis.   Tutti   gli   atti   di   pianificazione  urbanistica  o
territoriale  si  conformano  ai  principi  di  uso  consapevole  del
territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei
vari contesti.
  2-ter.  Gli  atti  di pianificazione urbanistica o territoriale che
ricomprendano  beni  paesaggistici  sono  impugnabili,  ai  fini  del
presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.))

	        
	      
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
                         Articolo 156 (5)(8)
           Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici

  1. Entro il (( 31 dicembre 2009 )), le regioni che hanno redatto ((
piani  paesaggistici))  verificano la conformita' tra le disposizioni
dei  predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai
necessari  adeguamenti.  Decorso inutilmente il termine sopraindicato
il  Ministero  provvede  in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 7.
  2.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente   codice,   il   Ministero,   d'intesa   con  la  Conferenza
Stato-regioni,  predispone  uno schema generale di convenzione con le
regioni  in  cui  vengono  stabilite le metodologie e le procedure di
ricognizione,  analisi,  censimento  e catalogazione degli immobili e
delle  aree  oggetto  di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare
la interoperabilita' dei sistemi informativi.
  3.  Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito ((
dall'articolo  135,  possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo
143,  comma  2,  ))  per  disciplinare lo svolgimento congiunto della
verifica  e  dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa e'
stabilito  il  termine  entro  il  quale  devono essere completati la
verifica  e  l'adeguamento,  nonche'  il  termine  entro  il quale la
regione approva il piano adeguato. (( Il piano adeguato e' oggetto di
accordo  fra  il  Ministero  e  la regione, ai sensi dell'articolo 15
della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione
vigono  le  misure  di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9.
Qualora  all'adozione  del  piano non consegua la sua approvazione da
parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano
medesimo e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. ))
  4.  Qualora  l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero
ad  essa  non  segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano
adeguato,  non  trova  applicazione  quanto  previsto dai commi 4 e 5
dell'articolo 143.

	        
	      
                         Articolo 157 (5)(8)
        Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti
          e atti emessi ai sensi della normativa previgente

  1. (( Conservano efficacia a tutti gli effetti: ))
    a)  ((le  dichiarazioni))  di importante interesse pubblico delle
bellezze  naturali o panoramiche, (( notificate )) in base alla legge
11 giugno 1922,n. 778;
    b)  gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497;
    c)   ((  le  dichiarazioni  ))  di  notevole  interesse  pubblico
((notificate)) ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
    d)  i  provvedimenti  di  riconoscimento  delle zone di interesse
archeologico  emessi  ai  sensi  dell'articolo  82, quinto comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
aggiunto  dall'articolo  1  del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
    ((  d-bis)  gli  elenchi  compilati ovvero integrati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; ))
    e)  ((  le  dichiarazioni  ))di  notevole  interesse  pubblico ((
notificate  ))  ai  sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
    f)  i  provvedimenti  di  riconoscimento  delle zone di interesse
archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
    f-bis)  i  provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
  2.  Le  disposizioni  della  presente Parte si applicano anche agli
immobili  ed  alle  aree  in ordine ai quali, alla data di entrata in
vigore  del  presente  codice, sia stata formulata la proposta ovvero
definita  la  perimetrazione  ai fini della dichiarazione di notevole
interesse  pubblico  o  del  riconoscimento  quali  zone di interesse
archeologico.

	        
	      
                            Articolo 158
                Disposizioni regionali di attuazione

   1.  Fino  all'emanazione  di  apposite  disposizioni  regionali di
attuazione   del   presente  codice  restano  in  vigore,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  del  regolamento  approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

	        
	      
                    Art. 159 (5) (8) (9) (10)(12)
    Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica

  1.  Fino  al  ((  31  dicembre  2009  ))il  procedimento rivolto al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo il
regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata
al   capo   IV   si   applica   anche  ai  procedimenti  di  rilascio
dell'autorizzazione  paesaggistica  che  alla data del (( 31 dicembre
2009  )) non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa
autorizzazione  o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono
a  verificare  la  sussistenza,  nei  soggetti delegati all'esercizio
della  funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti
di  organizzazione  e  di  competenza  tecnico-scientifica  stabiliti
dall'articolo  146,  comma  6,  apportando  le  eventuali  necessarie
modificazioni   all'assetto   della  funzione  delegata.  Il  mancato
adempimento,   da  parte  delle  regioni,  di  quanto  prescritto  al
precedente  periodo  determina  la  decadenza delle deleghe in essere
alla data del (( 31 dicembre 2009 )).
  2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da'
immediata  comunicazione  alla  soprintendenza  delle  autorizzazioni
rilasciate,  trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato
nonche'  le  risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La
comunicazione  e'  inviata  contestualmente  agli  interessati, per i
quali  costituisce  avviso  di inizio di procedimento, ai sensi e per
gli  effetti  della  legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione
alla    soprintendenza    l'Autorita'    competente    al    rilascio
dell'autorizzazione  attesta  di  avere eseguito il contestuale invio
agli  interessati.  L'autorizzazione  e' rilasciata o negata entro il
termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla relativa richiesta e
costituisce  comunque  atto  autonomo e presupposto della concessione
edilizia  o  degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I
lavori  non  possono  essere  iniziati in difetto di essa. In caso di
richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e'
sospeso  per  una  sola  volta  fino  alla  data  di  ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti.
  3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle
prescrizioni  di  tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente
titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta
giorni   successivi   alla   ricezione   della   relativa,   completa
documentazione.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma  6-bis,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
  4.  Decorso  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  richiesta di
autorizzazione  e'  data  facolta'  agli  interessati  di  richiedere
l'autorizzazione  stessa  alla soprintendenza, che si pronuncia entro
il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento.  La
richiesta,  corredata  dalla documentazione prescritta, e' presentata
alla  soprintendenza  e ne e' data comunicazione alla amministrazione
competente.  In  caso  di  richiesta di integrazione documentale o di
accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data
di  ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
  5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2
e 4.
  6.  I  procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici   alle   previsioni  della  pianificazione  paesaggistica
redatta   a   termini   dell'articolo   143   o  adeguata  a  termini
dell'articolo  156,  che  alla  data  del 1° giugno 2008 non si siano
ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4
e 5.
  7.  Per  i  beni  che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di
provvedimenti   adottati   ai  sensi  dell'articolo  1-quinquies  del
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  in  data  anteriore  al 6 settembre 1985, l'autorizzazione
puo'   essere   concessa   solo  dopo  l'adozione  dei  provvedimenti
integrativi di cui all'articolo 141-bis.
  8.  Sono  fatti  salvi  gli  atti,  anche  endoprocedimentali, ed i
provvedimenti  adottati  dalla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione,  in applicazione dell'articolo 159 del
presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
  9.  Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo
la  data  di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008,
n.  63,  e  prima  della  data  di  entrata  in vigore della presente
disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il
potere  di  annullamento,  puo' esercitare detto potere, ai sensi dei
precedenti  commi  2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data
di   entrata   in   vigore   della   presente  disposizione;  qualora
l'autorizzazione,  corredata dalla relativa documentazione, sia stata
rinviata  dalla  soprintendenza  all'Autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione  ai  fini dell'applicazione dell'articolo 146, il
predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa
alla soprintendenza.

	        
	      
PARTE QUARTA
Sanzioni

TITOLO I
Sanzioni amministrative

Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
                            Articolo 160
                      Ordine di reintegrazione

   1.  Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e
conservazione  stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I
della  Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero
ordina   al   responsabile  l'esecuzione  a  sue  spese  delle  opere
necessarie alla reintegrazione.
   2.  Qualora  le  opere  da  disporre  ai sensi del comma 1 abbiano
rilievo   urbanistico-edilizio   l'avvio   del   procedimento   e  il
provvedimento  finale sono comunicati anche alla citta' metropolitana
o al comune interessati.
   3.  In  caso  di  inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del
comma  1,  il  Ministero  provvede  all'esecuzione  d'ufficio a spese
dell'obbligato.  Al  recupero  delle somme relative si provvede nelle
forme  previste  dalla  normativa  in materia di riscossione coattiva
delle entrate patrimoniali dello Stato.
   4.  Quando  la reintegrazione non sia possibile il responsabile e'
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa
perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
   5.  Se  la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e'
accettata  dall'obbligato,  la  somma  stessa  e'  determinata da una
commissione  composta  di  tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno  dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.

	        
	      
                            Articolo 161
                       Danno a cose ritrovate

   1.  Le  misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi
cagiona  un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli
obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

	        
	      
                            Articolo 162
                 Violazioni in materia di affissione

   1.  Chiunque  colloca  cartelli  o  altri  mezzi  pubblicitari  in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le
sanzioni  previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

	        
	      
                          Articolo 163 (4)
                      Perdita di beni culturali

  1.  Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle
disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V
((  del  Titolo  I  della Parte seconda )), il bene culturale non sia
piu'  rintracciabile  o  risulti  uscito dal territorio nazionale, il
trasgressore  e'  tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore del bene.
  2.  Se  il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute in
solido al pagamento della somma.
  3.  Se  la  determinazione  della  somma fatta dal Ministero non e'
accettata  dall'obbligato,  la  somma  stessa  e'  determinata da una
commissione  composta  di  tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno  dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
  4.  La  determinazione  della commissione e' impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquita'.

	        
	      
                            Articolo 164
                    Violazioni in atti giuridici

   1.  Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere,
compiuti  contro  i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I
della   Parte  seconda,  o  senza  l'osservanza  delle  condizioni  e
modalita' da esse prescritte, sono nulli.
   2.  Resta  salva  la  facolta'  del  Ministero  di  esercitare  la
prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

	        
	      
                            Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

   1.  Fuori  dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo
174,  comma  1,  chiunque  trasferisce  all'estero  le  cose o i beni
indicati  nell'articolo  10,  in violazione delle disposizioni di cui
alle  sezioni  I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 77,50 a euro 465.

	        
	      
                            Articolo 166
         Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

   1.  Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori
del  territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non
rende  al  competente  ufficio  di  esportazione l'esemplare n. 3 del
formulario   previsto   dal   regolamento   (CEE)  n.  752/93,  della
Commissione,  del  30  marzo  1993, attuativo del regolamento CEE, e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 103,50 a euro 620.

	        
	      
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
                      Articolo 167 (1) (5) (8)
   Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennita'
                             pecuniaria

  1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal
Titolo  I  della  Parte  terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla
rimessione  in  pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto
al comma 4.
  2.   Con  l'ordine  di  rimessione  in  pristino  e'  assegnato  al
trasgressore un termine per provvedere.
  3.  In  caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e
rende   esecutoria   la   nota   delle   spese.  Laddove  l'autorita'
amministrativa   preposta  alla  tutela  paesaggistica  non  provveda
d'ufficio,  il  direttore  regionale  competente,  su richiesta della
medesima  autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall'accertamento   dell'illecito,   previa   diffida  alla  suddetta
autorita'  competente  a provvedervi nei successivi trenta giorni, ((
procede   alla   demolizione   avvalendosi   dell'apposito   servizio
tecnico-operativo  del  Ministero,  ovvero  delle modalita)) previste
dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380,  a  seguito  di  apposita convenzione che puo' essere
stipulata  d'intesa  tra  il  ((  Ministero  ))  e il Ministero della
difesa.
  4.  L'autorita' amministrativa competente accerta la compatibilita'
paesaggistica,  secondo  le procedure di cui al comma 5, nei seguenti
casi:
    a)   per   i   lavori,   realizzati   in  assenza  o  difformita'
dall'autorizzazione   paesaggistica,   che  non  abbiano  determinato
creazione  di  superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento di quelli
legittimamente realizzati;
    b)  per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica;
    c)  per  i  lavori  comunque  configurabili  quali  interventi di
manutenzione  ordinaria  o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5.  Il  proprietario,  possessore  o  detentore  a qualsiasi titolo
dell'immobile  o  dell'area  interessati  dagli  interventi di cui al
comma   4  presenta  apposita  domanda  all'autorita'  preposta  alla
gestione  del  vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'
paesaggistica  degli  interventi  medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia  sulla  domanda  entro il termine perentorio di centottanta
giorni,  previo  parere  vincolante  della soprintendenza da rendersi
entro   il  termine  perentorio  di  novanta  giorni.  Qualora  venga
accertata  la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto
al  pagamento  di  una  somma  equivalente al maggiore importo tra il
danno  arrecato  e  il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo  della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di
stima.  In  caso  di  rigetto  della  domanda  si applica la sanzione
demolitoria  di  cui  al  comma  1.  La domanda di accertamento della
compatibilita'  paesaggistica  presentata ai sensi dell'articolo 181,
comma  1-quater,  si  intende  presentata  anche  ai  sensi e per gli
effetti di cui al presente comma.
  6.  Le  somme  riscosse  per effetto dell'applicazione del comma 5,
nonche'  per  effetto  dell'articolo  1, comma 37, lettera b), n. 1),
della  legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per
l'esecuzione  delle  rimessioni  in pristino di cui al comma 1, anche
per  finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei
valori  paesaggistici  e  di  riqualificazione degli immobili e delle
aree  degradati  o  interessati  dalle rimessioni in pristino. Per le
medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti
dal   recupero   delle   spese   sostenute  dall'amministrazione  per
l'esecuzione  della  rimessione  in  pristino  in  danno dei soggetti
obbligati,  ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni
competenti.

	        
	      
                            Articolo 168
                 Violazione in materia di affissione

   1.  Chiunque  colloca  cartelli  o  altri  mezzi  pubblicitari  in
violazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 153 e' punito con
le  sanzioni  previste  dall'articolo  23  del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

	        
	      
TITOLO II
Sanzioni penali

Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
                            Articolo 169
                           Opere illecite

   1.  E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque   senza   autorizzazione  demolisce,  rimuove,  modifica,
   restaura   ovvero  esegue  opere  di  qualunque  genere  sui  beni
   culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque,  senza  l'autorizzazione  del soprintendente, procede al
   distacco  di  affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli
   ed  altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista,
   anche  se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo
   13;
c) chiunque  esegue,  in  casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
   indispensabili   per  evitare  danni  notevoli  ai  beni  indicati
   nell'articolo   10,   senza  darne  immediata  comunicazione  alla
   soprintendenza  ovvero  senza  inviare,  nel  piu'  breve tempo, i
   progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.

   2.  La  stessa  pena  prevista  dal  comma 1 si applica in caso di
inosservanza  dell'ordine  di  sospensione  dei  lavori impartito dal
soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

	        
	      
                            Articolo 170
                            Uso illecito

   1.  E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da  euro  775  a  euro  38.734,50  chiunque  destina i beni culturali
indicati  nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere
storico  od  artistico  o pregiudizievole per la loro conservazione o
integrita'.

	        
	      
                            Articolo 171
                  Collocazione e rimozione illecita

   1.  E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da  euro  775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di
loro   destinazione,  nel  modo  indicato  dal  soprintendente,  beni
culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
   2.  Alla  stessa  pena  soggiace  il  detentore che omette di dare
notizia  alla  competente  soprintendenza  dello  spostamento di beni
culturali,  dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le
prescrizioni  date dalla soprintendenza affinche' i beni medesimi non
subiscano danno dal trasporto.

	        
	      
                            Articolo 172
         Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

   1.  E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da  euro  775  a  euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni
date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.
   2.  L'inosservanza  delle  misure cautelari contenute nell'atto di
cui all'articolo 46, comma 4, e' punita ai sensi dell'articolo 180.

	        
	      
                          Articolo 173 (4)
                Violazioni in materia di alienazione

  1.  E'  punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro
1.549,50 a euro 77,469:
    a)  chiunque,  senza  la prescritta autorizzazione, aliena i beni
culturali indicati negli articoli 55 e 56;
    b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato
all'articolo  59,  comma  2,  la denuncia degli atti di trasferimento
della proprieta' o della detenzione di beni culturali;
    c)  l'alienante  di  un  bene  culturale  soggetto  a (( . . . ))
prelazione  che  effettua  la  consegna  della  cosa  in pendenza del
termine previsto dall'articolo 61, comma 1.

	        
	      
                            Articolo 174
                   Uscita o esportazione illecite

   1.  Chiunque  trasferisce  all'estero cose di interesse artistico,
storico,  archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o  archivistico,  nonche'  quelle  indicate all'articolo 11, comma 1,
lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza
di  esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o
con la multa da euro 258 a euro 5.165.
   2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresi', nei confronti
di  chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza
del  termine,  beni  culturali  per  i  quali  sia  stata autorizzata
l'uscita o l'esportazione temporanee.
   3.  Il  giudice  dispone  la confisca delle cose, salvo che queste
appartengano  a  persona  estranea  al reato. La confisca ha luogo in
conformita'  delle  norme  della  legge  doganale  relative alle cose
oggetto di contrabbando.
   4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al
pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse
culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi
dell'articolo 30 del codice penale.

	        
	      
                            Articolo 175
           Violazioni in materia di ricerche archeologiche

   1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310
a euro 3.099:
a) chiunque  esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il
   ritrovamento  di  cose indicate all'articolo 10 senza concessione,
   ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque,  essendovi  tenuto,  non denuncia nel termine prescritto
   dall'articolo  90,  comma  1,  le  cose  indicate nell'articolo 10
   rinvenute  fortuitamente  o  non  provvede alla loro conservazione
   temporanea.

	        
	      
                            Articolo 176
 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

   1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo
10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
   2.  La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da
euro  103  a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto
la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.

	        
	      
                            Articolo 177
          Collaborazione per il recupero di beni culturali

   1.  La  pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e
176  e'  ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una
collaborazione  decisiva  o  comunque  di  notevole  rilevanza per il
recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

	        
	      
                            Articolo 178
                   Contraffazione di opere d'arte

   1.  E'  punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e
con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque,  al  fine  di  trarne  profitto,  contraffa',  altera  o
   riproduce  un'opera  di  pittura,  scultura  o  grafica, ovvero un
   oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque,   anche   senza   aver  concorso  nella  contraffazione,
   alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne
   commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
   comunque   pone   in   circolazione,   come  autentici,  esemplari
   contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
   grafica  o  di  oggetti  di  antichita', o di oggetti di interesse
   storico od archeologico;
c) chiunque,  conoscendone  la  falsita', autentica opere od oggetti,
   indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque  mediante  altre  dichiarazioni,  perizie, pubblicazioni,
   apposizione  di  timbri  od  etichette o con qualsiasi altro mezzo
   accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita',
   come  autentici  opere  od  oggetti  indicati alle lettere a) e b)
   contraffatti, alterati o riprodotti.

   2.  Se  i  fatti  sono  commessi  nell'esercizio  di  un'attivita'
commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue
l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
   3.  La  sentenza  di  condanna per i reati previsti dal comma 1 e'
pubblicata  su  tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal
giudice  ed editi in tre diverse localita'. Si applica l'articolo 36,
comma 3, del codice penale.
   4.  E'  sempre  ordinata la confisca degli esemplari contraffatti,
alterati  o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma
1,  salvo  che  si  tratti di cose appartenenti a persone estranee al
reato.  Delle  cose  confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la
vendita nelle aste dei corpi di reato.

	        
	      
                          Articolo 179 (4)
                       Casi di non punibilita'

  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  178  non  si  applicano  a chi
riproduce,  detiene,  pone  in vendita o altrimenti diffonde copie di
opere  di  pittura,  di  scultura  o  di  grafica, ovvero copie (( od
imitazioni  ))  di  oggetti  di  antichita' o di interesse storico od
archeologico,  dichiarate espressamente non autentiche all'atto della
esposizione  o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera
o  sull'oggetto  o,  quando cio' non sia possibile per la natura o le
dimensioni  della  copia  o  dell'imitazione,  mediante dichiarazione
rilasciata  all'atto  della  esposizione  o  della  vendita.  Non  si
applicano  del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito
in modo determinante l'opera originale.

	        
	      
                            Articolo 180
            Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

   1.  Salvo  che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque
non  ottempera  ad  un  ordine impartito dall'autorita' preposta alla
tutela  dei  beni  culturali  in  conformita'  del presente Titolo e'
punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

	        
	      
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
                       Articolo 181 (1) (5)(8)
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa

  1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di
essa,  esegue  lavori  di  qualsiasi  genere su beni paesaggistici e'
punito  con  le  pene  previste  (( dall'articolo 44, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 )).
  1-bis.  La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i
lavori di cui al comma 1:
    a)  ricadano  su  immobili  od  aree  che,  .  .  .  per  le loro
caratteristiche  paesaggistiche  siano  stati  dichiarati di notevole
interesse  pubblico  con  apposito  provvedimento  emanato  in  epoca
antecedente alla realizzazione dei lavori;
    b)  ricadano  su  immobili  od  aree  tutelati per legge ai sensi
dell'articolo  142  ed  abbiano  comportato  un aumento dei manufatti
superiore  al  trenta  per  cento  della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore
a  settecentocinquanta  metri  cubi, ovvero ancora abbiano comportato
una  nuova  costruzione  con  una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
  1-ter.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
.  .  .  pecuniarie  di  cui  all'articolo  167,  qualora l'autorita'
amministrativa  competente  accerti  la  compatibilita' paesaggistica
secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui
al comma 1 non si applica:
    a)   per   i   lavori,   realizzati   in  assenza  o  difformita'
dall'autorizzazione   paesaggistica,   che  non  abbiano  determinato
creazione  di  superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento di quelli
legittimamente realizzati;
    b)  per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica;
    c)  per  i  lavori configurabili quali interventi di manutenzione
ordinaria  o  straordinaria  ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  1-quater.  Il  proprietario,  possessore  o  detentore  a qualsiasi
titolo  dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui
al  comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla
gestione  del  vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'
paesaggistica  degli  interventi  medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia  sulla  domanda  entro il termine perentorio di centottanta
giorni,  previo  parere  vincolante  della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni.
  1-quinquies.  La rimessione in pristino delle aree o degli immobili
soggetti  a  vincoli  paesaggistici' da parte del trasgressore, prima
che   venga   disposta  d'ufficio  dall'autorita'  amministrativa,  e
comunque  prima  che intervenga la condanna, estingue il reato di cui
al comma 1.
  2.  Con  la  sentenza  di  condanna viene ordinata la rimessione in
pristino  dello  stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della
sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e'
stata commessa la violazione.

	        
	      
PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
                              Art. 182
                      Disposizioni transitorie

  1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui  che  consegua  un  diploma  presso  una  scuola di restauro
   statale  di  cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
   1998,  n.  368,  purche'  risulti iscritto ai relativi corsi prima
   della data del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
   24  ottobre  2001,  n. 420, abbia conseguito un diploma presso una
   scuola  di  restauro statale o regionale di durata non inferiore a
   due  anni  ed  abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio
   rispetto  a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio
   e  comunque  non  inferiore  a due anni, attivita' di restauro dei
   beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
   rapporto  di  lavoro  dipendente  o di collaborazione coordinata e
   continuativa  con  responsabilita'  diretta nella gestione tecnica
   dell'intervento,     con     regolare    esecuzione    certificata
   dall'autorita'  preposta  alla tutela dei beni o dagli istituti di
   cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
   368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
   24  ottobre  2001,  n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno
   otto anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e
   in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente
   o  di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita'
   diretta  nella  gestione  tecnica  dell'intervento,  con  regolare
   esecuzione  certificata  dall'autorita'  preposta  alla tutela dei
   beni   o   dagli  istituti  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
   legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
  1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis,
previo  superamento  di una prova di idoneita' con valore di esame di
stato   abilitante,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro  da  emanare  di  concerto  con i Ministri dell'istruzione e
dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:
a) colui  che, alla data ((del 31 luglio 2009)), abbia svolto, per un
   periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni
   suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero direttamente e in
   rapporto  di  lavoro  dipendente  o di collaborazione coordinata e
   continuativa  con  responsabilita'  diretta nella gestione tecnica
   dell'intervento,     con     regolare    esecuzione    certificata
   dall'autorita'  preposta  alla tutela dei beni o dagli istituti di
   cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
   368;
b) colui  che  abbia  conseguito  o  consegua  un diploma in restauro
   presso   le  accademie  di  belle  arti  con  insegnamento  almeno
   triennale,  purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della
   data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola
   di  restauro  statale  o  regionale  di durata non inferiore a due
   anni,  purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data
   del 31 gennaio 2006;
d) colui   che   consegua  un  diploma  di  laurea  specialistica  in
   conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche'
   risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio
   2006.
d-bis)  colui  che  abbia  acquisito  la  qualifica  di collaboratore
   restauratore  di  beni  culturali  ai sensi del comma 1-quinquies,
   lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007,
   per  un  periodo  pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di
   beni  culturali,  direttamente e in proprio, ovvero direttamente e
   in  rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
   continuativa  con  responsabilita'  diretta nella gestione tecnica
   dell'intervento,     con     regolare    esecuzione    certificata
   dall'autorita'  preposta  alla tutela dei beni o dagli istituti di
   cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
   368.
  1-ter.  Ai  fini  dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e
1-bis, lettere a) ed d-bis):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di
   consegna  e  di  completamento  dei  lavori,  con  possibilita' di
   cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il  requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica
   dell'intervento  deve  risultare  esclusivamente  da  atti di data
   certa   emanati,  ricevuti  o  comunque  custoditi  dall'autorita'
   preposta  alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti
   di  cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
   368;  i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati
   le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
  1-quater.  La  qualifica  di  restauratore  di  beni  culturali  e'
attribuita,  previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo
superamento  della  prova  di  idoneita',  secondo quanto disposto ai
commi  precedenti,  con  provvedimenti  del Ministero che danno luogo
all'inserimento  in  un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati.  Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie
disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica,  sentita  una  rappresentanza  degli iscritti.
L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento
dei  nominativi  di  coloro  i quali conseguono la qualifica ai sensi
dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
  1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10,
ai  medesimi  effetti  di  cui  al comma 9-bis dello stesso articolo,
acquisisce   la  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di  beni
culturali:
a) colui  che  abbia  conseguito  un  diploma di laurea universitaria
   triennale  in  tecnologie  per  la conservazione e il restauro dei
   beni  culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie
   di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui  che  abbia  conseguito  un  diploma  presso  una  scuola di
   restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui  che,  alla data del ((31 luglio 2009)), abbia svolto lavori
   di  restauro  di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in
   proprio,  per  non  meno  di  quattro  anni. L'attivita' svolta e'
   dimostrata  mediante  dichiarazione  del  datore di lavoro, ovvero
   autocertificazione  dell'interessato  ai  sensi  del  decreto  del
   Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate
   dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
   organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la
   prova di idoneita' di cui al com-ma 1-bis ed essendo poi risultato
   non  idoneo  ad  acquisire  la  qualifica  di restauratore di beni
   culturali,  venga  nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire
   la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
  2.  In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in
attesa  della  emanazione  dei  decreti  di  cui  ai  commi 8 e 9 del
medesimo   articolo,   con   decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro, la
Fondazione  "Centro  per  la  conservazione  ed  il restauro dei beni
culturali  La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare,
in  via  sperimentale,  per  un  ciclo  formativo, in convenzione con
l'Universita'  di  Torino  e  il  Politecnico  di Torino, un corso di
laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei
beni  culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo
29.  Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso,
sulla  base  dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della  Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
  3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le
necessarie  disposizioni  di  adeguamento  alla  prescrizione  di cui
all'articolo  103,  comma  4.  In  caso di inadempienza, il Ministero
procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
  3-bis.  In  deroga  al  divieto  di  cui all'articolo 146, comma 4,
secondo   periodo,   sono  conclusi  dall'autorita'  competente  alla
gestione  del  vincolo  paesaggistico  i  procedimenti  relativi alle
domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro
il  30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore
del   presente   comma,   ovvero   definiti   con  determinazione  di
improcedibilita'  della  domanda  per  il sopravvenuto divieto, senza
pronuncia    nel    merito    della    compatibilita'   paesaggistica
dell'intervento.  In  tale  ultimo  caso  l'autorita'  competente  e'
obbligata,   su  istanza  della  parte  interessata,  a  riaprire  il
procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge.
Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
  3-ter.  Le  disposizioni  del  comma  3-bis si applicano anche alle
domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1,
commi  37  e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando
la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere
della  soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
  3-quater.  Agli  accertamenti  della  compatibilita'  paesaggistica
effettuati,   alla   data   di   entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,   ai   sensi  dell'articolo  181,  comma  1-quater,  si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.

	        
	      
                        Articolo 183 (4) (5)
                         Disposizioni finali

  1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10,
e  156,  comma  3,  non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  2. Dall'attuazione (( degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater
e 2, )) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  ((  3.  La  partecipazione  alle  commissioni previste dal presente
codice  e'  assicurata  nell'ambito  dei  compiti istituzionali delle
amministrazioni  interessate,  non  da'  luogo alla corresponsione di
alcun  compenso  e,  comunque,  da essa non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
  4.  Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle
facolta'  previste  agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti
degli  stanziamenti  di  bilancio  relativi agli appositi capitoli di
spesa.
  5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione (( degli articoli
44, comma 4 e )) dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai  sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso
di  escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento
apposita relazione.
  6.  Le  leggi  della  Repubblica  non possono introdurre deroghe ai
principi  del  presente  decreto legislativo se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
   7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.

	        
	      
                          Articolo 184 (7)
                (( Norme abrogate e interpretative ))

   1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge  1  giugno  1939,  n.  1089, articolo 40, nel testo da ultimo
  sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
  limitatamente:  all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo,
  rispettivamente,   modificato  e  sostituito  dall'articolo  8  del
  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e
  22,  comma  1,  nel  testo,  rispettivamente, aggiunto e modificato
  dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 gennaio 1972, n. 3,
  limitatamente all'articolo 9;
- decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  limitatamente
  all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto
  dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge  15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma
  5,  nel  testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23
  dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge  8  ottobre  1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come
  modificato  dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237
  e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, limitatamente agli
  articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 281, limitatamente agli
  articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto   legislativo   29   ottobre  1999,  n.  490  e  successive
  modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto   legislativo   30   giugno  2003,  n.  196,  limitatamente
  all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.
  (( 1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi
o  regolamenti  si  intendono  i  "servizi  per  il  pubblico" di cui
all'articolo 117. ))

       Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
                               URBANI

	        
	      
                              Allegato A (2) (4)
  (( Integrativo della disciplina di cui agli )) artt. 63, comma 1;
                74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)

                                                A. Categorie di beni:


   1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da:
      a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
      b) siti archeologici;
      c) collezioni archeologiche.
   2.  Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici,
storici  o  religiosi  e provenienti dallo smembramento dei monumenti
stessi, aventi piu' di cento anni.
   3.  Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie
4  e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi
materiale (1).
   4.  Acquerelli,  guazzi  e pastelli eseguiti interamente a mano su
qualsiasi supporto.
   5.  Mosaici  diversi  da  quelli  delle categorie 1 e 2 realizzati
interamente  a  mano  con  qualsiasi  materiale  (1)  e disegni fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
   6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative
matrici, nonche' manifesti originali (1).
   7.  Opere  originali  dell'arte  statuaria o dell'arte scultorea e
copie  ottenute  con  il  medesimo  procedimento  dell'originale (1),
diverse da quelle della categoria 1.
   8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
   9.  Incunaboli  e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli
spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
   10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.
   11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni.
   12.  Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura
aventi piu' di cinquanta anni.
   13. a)  Collezioni  ed  esemplari  provenienti  da  collezioni  di
zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
   ((  b)  Collezioni  aventi interesse storico, paleontologico,
    etnografico o numismatico. ))
   14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni.
   15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie
da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in
   euro):

   1) qualunque ne sia il valore
      1.  Reperti archeologici
      2.  Smembramento di monumenti
      9.  Incunaboli e manoscritti
      12. Archivi

   2) 13.979,50
      5.  Mosaici e disegni
      6.  Incisioni
      8.  Fotografie
      11. Carte geografiche stampate
   3) 27.959,00
      4.  Acquerelli, guazzi e pastelli
   4) 46.598,00
      7.  Arte statuaria
      10. Libri
      13. Collezioni
      14. Mezzi di trasporto
      15. Altri oggetti
   5) 139.794,00
      3.  Quadri

   Il  rispetto  delle condizioni relative ai valori deve essere
accertato  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di
restituzione.

(1) Aventi piu' di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

       Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
                               URBANI

	        
	      

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