Raccolta Normativa
Indice del codice degli appalti
Parte III CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI Titolo I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA Capo I Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo
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Art. 206 (5)
Norme applicabili
(articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1,
49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)
1. (( Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano,
oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I,
IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si
applicano esclusivamente i seguenti articoli: )) 29, intendendosi
sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui
all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3,
4, fatte salve le norme della presente parte in tema di
qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori
che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la
precisazione che la menzione della determina a contrarre e'
facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la
procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione
delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione
all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una
domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo,
224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni,
purche' il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74;
76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le
varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso
affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare nonche' le modalita' per la loro presentazione; 77; 79;
81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui
all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui
all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui
all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi
di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza
nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare
l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a
presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85,
con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di
volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un
altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo
224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno
facolta' di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte
anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara
o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131. (( Nessun altra
norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla
realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali. ))
2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara puo' essere
indetta, oltre che con bando di gara, anche con un avviso periodico
indicativo o con un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, il riferimento al "bando di gara" contenuto negli
articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai
contratti soggetti alla presente parte, deve intendersi comprensivo
di tutti e tre tali avvisi.
3. Nel rispetto del principio di proporzionalita', gli enti
aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II,
alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo,
indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle
procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta.
Art. 207 (3)
Enti aggiudicatori
(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17;
articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti,
a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che
svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 del
presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche
annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle
di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtu' di diritti
speciali o esclusivi concessi loro (( dall'autorita' competente.
))
2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per
legge, regolamento o in virtu' di una concessione o altro
provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o
piu' soggetti l'esercizio di una attivita' di cui agli articoli da
208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri
soggetti di esercitare tale attivita'.
Art. 208.
Gas, energia termica ed elettricita'
(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della
presente parte si applicano alle seguenti attivita':
a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia
termica;
oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono
un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e'
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di
cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente
interessato e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di una
attivita' non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli
articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del
fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio,
compreso l'anno in corso.
3. Per quanto riguarda l'elettricita', la presente parte si applica
alle seguenti attivita':
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';
b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'.
4. L'alimentazione con elettricita' di reti che forniscono un
servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e'
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di
cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricita' da parte dell'ente interessato
avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di
un'attivita' non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o
dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di
energia dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio,
compreso l'anno in corso.
Art. 209.
Acqua
(art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8,
d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si
applicano alle seguenti attivita':
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o
ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano
un'attivita' di cui al comma 1, e che, alternativamente:
a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione,
drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento
d'acqua potabile rappresenti piu' del 20% del volume totale d'acqua
reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di
drenaggio;
b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un
servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e'
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di
cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato
avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di una
attivita' non prevista dagli articoli da 208 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua
potabile dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio,
compreso l'anno in corso.
Art. 210.
Servizi di trasporto
(art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme
della presente parte si applicano alle attivita' relative alla messa
a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un
servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario,
filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il
servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle
competenti autorita' pubbliche, come ad esempio quelle relative alle
tratte da servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla
frequenza del servizio.
Art. 211.
Servizi postali
(art. 6, direttiva n. 2004/17)
1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa
richiamate si applicano alle attivita' relative alla fornitura di
servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri
servizi diversi da quelli postali.
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE
e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva
al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo
peso; gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi,
giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza
valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi
comprendono:
- «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che
possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e
dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
- «altri servizi postali»: servizi postali che possono non
essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti
nei seguenti ambiti:
- servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi
precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e i «mailroom
management services»;
- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via
elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di
documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e
trasmissione della posta elettronica registrata;
- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla
lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di
indirizzo;
- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui
all'allegato II A del presente codice e all'articolo 19 lettera d)
del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i
trasferimenti da conti correnti postali;
- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che
associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni
non connesse ai servizi postali).
3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2,
lettera c) a condizione che siano forniti da un ente che fornisce
anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), e i
presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per quanto
riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).
Art. 212.
Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone
e altri combustibili solidi
(art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita'
relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della
prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri
combustibili solidi.
Art. 213.
Porti e aeroporti
(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attivita'
relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa
a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri
terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Art. 214.
Appalti che riguardano piu' settori
(art. 9, direttiva 2004/17)
1. Ad un appalto destinato all'esercizio di piu' attivita' si
applicano le norme relative all'attivita' principale cui e'
destinato.
2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e
l'aggiudicazione di piu' appalti distinti non puo' essere effettuata
al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione della
presente parte III o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione
della parte II.
3. Se una delle attivita' cui e' destinato un appalto e'
disciplinata dalla parte III e l'altra dalla parte II, e se e'
oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto sia
principalmente destinato, esso e' aggiudicato secondo le disposizioni
della parte II, ferma la facolta', per gli enti aggiudicatori, di
chiedere, in aggiunta all'attestazione SOA, ulteriori specifici
requisiti di qualificazione relativamente alle attivita' disciplinate
dalla parte III.
4. Se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e'
disciplinata dalla parte III e un'altra attivita' non e' disciplinata
ne' dalla parte III ne' dalla parte II, e se e' oggettivamente
impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto e' principalmente
destinato, esso e' aggiudicato ai sensi della parte III.
Capo II Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo
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Art. 215.
Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria nei settori speciali
(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE
n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non
sono esclusi in virtu' delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18,
19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219
e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di
servizi;
b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
Art. 216 (3)
Concessioni di lavori e di servizi
(art. 18, direttiva 2004/17)
1. Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di
servizi, la presente parte non si applica alle concessioni di lavori
e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o
piu' attivita' di cui agli articoli da 208 a 213, quando la
concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attivita'.
(( 1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti
aggiudicatori che esercitano una o piu' attivita' di cui agli
articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di
gara aperta o ristretta, e' tenuto ad applicare le stesse
disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti. ))
Art. 217.
Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attivita'
di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette
attivita' in un Paese terzo
(art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti
aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro
attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali
attivita' in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica
all'interno della Comunita'.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua
richiesta, qualsiasi attivita' che considerano esclusa in virtu' del
comma 1.
Art. 218.
Appalti aggiudicati ad un'impresa comune
avente personalita' giuridica o ad un'impresa collegata
(art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» e' qualsiasi
impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente
aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a
tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai
sensi dell'articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa
esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come
quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra
impresa in virtu' di rapporti di proprieta', di partecipazione
finanziaria ovvero di norme interne.
2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente
codice non si applica agli appalti stipulati:
a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata,
o
b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi
personalita' giuridica, composti esclusivamente da piu' enti
aggiudicatori, per svolgere un'attivita' ai sensi degli articoli da
208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di tali
enti aggiudicatori.
3. Il comma 2 si applica:
a) agli appalti di servizi purche' almeno l'80% del fatturato
medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel
campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle
imprese cui e' collegata;
b) agli appalti di forniture purche' almeno l'80% del fatturato
medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel
campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali
forniture alle imprese cui e' collegata;
c) agli appalti di lavori, purche' almeno l'80% del fatturato
medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel
campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle imprese
cui e' collegata.
Se, a causa della data della costituzione o di inizio
dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre
anni non e' disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a
proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il fatturato
di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se piu' imprese
collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili
servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate
tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla
fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese
collegate.
4. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti
aggiudicati:
a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa comune aventi
personalita' giuridica, composti esclusivamente da piu' enti
aggiudicatori, per svolgere attivita' di cui agli articoli da 208 a
213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad
un'impresa comune aventi personalita' giuridica, di cui l'ente faccia
parte, purche' l'associazione o consorzio o impresa comune siano
stati costituiti per svolgere le attivita' di cui trattasi per un
periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che
gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno
lo stesso periodo.
5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua
richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle
disposizioni dei commi 2, 3 e 4:
a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti,
consorzi o imprese comuni interessati;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli elementi che la Commissione puo' giudicare necessari per
provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o
l'associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati
rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.
Art. 219.
Procedura per stabilire se una determinata
attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza
(art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di
un'attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al
presente codice se, nello Stato membro in cui e' esercitata
l'attivita', l'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza su
mercati liberamente accessibili.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attivita' e'
direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a criteri conformi
alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza come le
caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o
servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale,
di piu' fornitori dei beni o servizi in questione.
3. Ai fini del comma 1, un mercato e' considerato liberamente
accessibile quando sono attuate e applicate le norme della
legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del presente codice.
4. Se non e' possibile presumere il libero accesso a un mercato in
base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in
questione e' libero di fatto e di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si
ritiene che il comma 1 sia applicabile ad una data attivita', il
Ministro delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro
competente per settore ne da' notifica alla Commissione e le comunica
tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento,
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformita' con
le condizioni di cui al comma 1, nonche' le eventuali determinazioni
assunte al riguardo dalle Autorita' indipendenti competenti nella
attivita' di cui trattasi.
6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attivita'
di cui trattasi non sono piu' soggetti al presente codice se la
Commissione:
- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilita' del
comma 1 in conformita' del comma 6 ed entro il termine previsto,
oppure;
- non ha adottato una decisione sull'applicabilita' entro tale
termine.
7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato e' presunto in base
al comma 3, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente
competente nell'attivita' di cui trattasi abbia stabilito
l'applicabilita' del comma 1, gli appalti destinati a permettere la
prestazione dell'attivita' di cui trattasi non sono piu' soggetti al
presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilita'
del comma 1 con una decisione adottata in conformita' del comma 6 e
entro il termine previsto da detto comma.
8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di
stabilire l'applicabilita' del comma 1 ad una determinata attivita'.
In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro
interessato.
9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione,
tenendo conto dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in
particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa
o accordo che riguardi la conformita' con le condizioni di cui al
comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una
amministrazione nazionale indipendente competente nell'attivita' di
cui trattasi.
10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva
31 marzo 2004 n. 17, la Commissione non ha adottato la decisione
sull'applicabilita' del comma 1 ad una determinata attivita', il
comma 1 e' ritenuto applicabile.
11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato
a seguito di ogni decisione della Commissione, o del silenzio della
Commissione dopo il decorso del termine di cui al comma 6, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono
indicate le attivita' che sono escluse dall'applicazione del codice
in virtu' delle deroghe di cui al presente articolo.
Capo III Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte Sezione I Tipologia delle procedure di scelta del contraente
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Art. 220.
Procedure aperte, ristrette e negoziate
previo avviso con cui si indice la gara
(art. 40, direttiva 2004/17;
Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o
i servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero
mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una
gara ai sensi dell'articolo 224, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 221.
Art. 221.
Procedura negoziata senza previa indizione di gara
(art. 40, direttiva 2004/17;
Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Ferma restando la facolta' di ricorrere alle procedure negoziate
previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti
aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa
indizione di una gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara,
non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o
alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie
o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione
dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti
successivi che perseguano questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema
urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i
termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le
procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere
rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema
urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale
di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto
inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano
divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione
dell'appalto, purche' questo sia aggiudicato all'imprenditore o al
prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:
quando tali lavori o servizi complementari non possano essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale
senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;
quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo
separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano
nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti
aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purche' i nuovi
lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un
appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilita' di
ricorrere a questa procedura e' indicata gia' al momento
dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli
articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono
conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una
borsa di materie prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro,
purche' l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto
dell'articolo 222 del presente codice;
j) per gli acquisti d'opportunita', quando e' possibile,
approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve
durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore
ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attivita'
commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di
un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa
o di un'amministrazione straordinaria;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice
e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore
o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i
vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a
partecipare ai negoziati.
Art. 222 (3)
Accordi quadro nei settori speciali
(art. 14, direttiva 2004/17;
Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro
come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata
non preceduta da indizione di gara, ai sensi (( dell'articolo 221 )),
comma 1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se
hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformita' alla presente
parte.
3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro
in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
Sezione II Avvisi e inviti
|
Art. 223.
Avvisi periodici indicativi e avvisi
sull'esistenza di un sistema di qualificazione
(art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17;
Art. 1, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di
ogni anno, rendono noti mediante un avviso periodico indicativo,
conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti
stessi nel loro «profilo di committente», di cui all'allegato X,
punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o
degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale
stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, risulti
pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci
della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie
pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le
modalita' dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la
gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto
eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli
accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate
nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del
disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000
euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o
degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia
indicata nell'articolo 215, tenuto conto del disposto
dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati
alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla
Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza
il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli
accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico
indicativo sul loro profilo di committente inviano alla Commissione,
per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione
di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui e'
annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un
profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria
solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facolta' di ridurre
i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 227,
comma 4.
6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati
nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1
e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.
7. L'avviso periodico indicativo e' altresi' pubblicato sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste.
8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure
negoziate senza previa indizione di gara.
9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori
possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi
periodici indicativi senza ripetere l'informazione gia' inclusa in un
avviso periodico indicativo, purche' indichino chiaramente che si
tratta di avvisi supplementari.
10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di
qualificazione a norma dell'articolo 232, tale sistema va reso
pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le
finalita' del sistema di qualificazione e le modalita' per conoscere
le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una
durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente.
Quando il sistema ha una durata inferiore e' sufficiente un avviso
iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va
trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul
profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.
Art. 224.
Avvisi con cui si indice una gara
(art. 42, direttiva 2004/17; art. 14,
decreto legislativo n. 158/1995)
1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti
aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei seguenti
avvisi:
a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;
b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui
all'allegato XIV;
c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di
gare per il sistema avviene mediante un bando di gara ai sensi del
comma 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su
questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di
cui all'allegato XIII, parte D.
3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico
indicativo questo si conforma alle seguenti modalita':
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante una procedura
ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di
gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il
proprio interesse per iscritto;
c) e' stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi
prima della data di invio dell'invito di cui all'art. 226, comma 5.
L'ente aggiudicatore rispetta altresi' i termini previsti
dall'articolo 227.
Art. 225. (11)
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
(art. 43, direttiva 2004/17;
Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o
concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto
aggiudicato conformemente all'allegato XVI, entro due mesi
dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo
quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e
pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro
in conformita' all'articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono
esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati
della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale
accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti
aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione entro due
mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono
tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
essi inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi due mesi dopo la
fine di ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate
alla pubblicazione sono pubblicate in conformita' con l'allegato X. A
tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale
sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano
informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identita' degli
operatori economici o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di
ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221,
comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire,
secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantita' dei servizi forniti,
alla menzione "servizi di ricerca e di sviluppo".
6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e
sviluppo che non puo' essere aggiudicato senza indire una gara ai
sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le
informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e
quantita' dei servizi forniti, per motivi di riservatezza
commerciale. In tal caso, essi provvedono affinche' le informazioni
pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno altrettanto
dettagliate di quelle contenute nell'avviso con cui si indice una
gara pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti
aggiudicatori provvedono affinche' tali informazioni siano almeno
altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria
degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, (( comma 9 )).
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati
nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se
acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non
destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma
semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici.
Art. 226.
Inviti a presentare offerte o a negoziare
(art. 47, direttiva 2004/17;
Art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e
del dialogo competitivo, gli enti aggiudicatori invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare
le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene,
alternativamente:
a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari;
b) l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti
complementari di cui alla lettera a) sono messi direttamente a
disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 227,
comma 6.
2. Qualora il capitolato d'oneri o i documenti complementari siano
disponibili presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore
responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa
l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e
detti documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di
tale richiesta, nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della
somma eventualmente dovuta per ottenere detti documenti. I servizi
competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli
operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui
documenti complementari, purche' richieste in tempo utile, sono
comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno
sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
a) l'indicazione del termine per chiedere la documentazione
complementare nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della
somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al
quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte;
c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente
allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano
nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione
con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione
dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali
criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara,
nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o
nel capitolato d'oneri.
5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico
indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a
confermare il loro interesse in base alle informazioni
particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare
la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte
le seguenti informazioni:
a) natura e quantita', comprese tutte le opzioni riguardanti
appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita' e, se
possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi
di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la
consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per
essere invitati a formulare un'offerta nonche' la lingua o le lingue
autorizzate per la loro presentazione;
e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le
informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli
altri documenti;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie
finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) importo e modalita' di versamento delle somme eventualmente
dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto;
h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione
finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu' d'una fra queste
forme;
i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro
ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove
queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel
capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare
a una trattativa.
Sezione III Termini di presentazione delle domande di partecipazione
|
Art. 227.
Termini di ricezione delle domande
di partecipazione e di ricezione delle offerte
(art. 45, direttiva 2004/17,
Art. 17, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto
in particolare della complessita' dell'appalto e del tempo necessario
per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal
presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle
offerte e' di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una
gara e nel dialogo competitivo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione,
in risposta a un bando pubblicato ai sensi dell'articolo 224,
comma 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma
dell'articolo 226, comma 5, e' di almeno trentasette giorni dalla
data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non puo' comunque
essere inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando e' pubblicato
con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a quindici
giorni, se l'avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi;
b) il termine per la ricezione delle offerte puo' essere fissato
di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati,
purche' tutti i candidati dispongano di un termine identico per
redigere e presentare le loro offerte;
c) se e' impossibile pervenire a un accordo sul termine per la
ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che e'
di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni
dalla data dell'invito successivo a presentare un'offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico
indicativo di cui all'articolo 223, comma 1, in conformita'
all'allegato X, il termine minimo per la ricezione delle offerte
nella procedura aperta e' di almeno trentasei giorni e comunque non
inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio
dell'avviso. Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che
l'avviso periodico indicativo contenga, oltre alle informazioni
richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni
richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreche' dette informazioni
siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che
l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di
cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di
trasmissione del bando di gara di cui all'articolo 224, comma 1,
lettera c).
5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione
precisati nell'allegato X, punto 3, i termini per la ricezione delle
domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per
la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere
ridotti di sette giorni.
6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il
comma 3, lettera b), e' possibile un'ulteriore riduzione di cinque
giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure
aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre,
dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai
sensi dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via
elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento
complementare. Nell'avviso deve essere indicato il profilo di
committente presso il quale la documentazione e' accessibile.
7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle
riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo
ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quindici
giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando
di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica,
l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6
non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle
offerte in una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla
data di invio del bando di gara.
8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6
non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della
domanda di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma
dell'articolo 224, comma 1, lettera c) o in risposta a un invito
degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5,
inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o
dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne
nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3,
lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4,
5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione
delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a
presentare un'offerta.
9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti
o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile,
non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e
226, comma 3, o qualora le offerte possano essere formulate solo a
seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di
documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione
delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un
termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b),
in modo che tutti gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
10. L'allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini
previsti dal presente articolo.
Art. 228.
Informazioni a coloro che hanno
chiesto una qualificazione
(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17;
Art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema
di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla
qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla
qualificazione richiede piu' di sei mesi dalla sua presentazione,
l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla
presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro
la quale la sua domanda sara' accolta o respinta.
2. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta vengono
informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in
ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le
motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui
all'articolo 232, comma 3.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale
sistema di un operatore economico solo per ragioni fondate sui
criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, nel rispetto dei
principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.
Art. 229.
Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure
espletate in tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano
le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere note le
motivazioni delle determinazioni inerenti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e
l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma
dell'articolo 221;
c) la mancata applicazione, in virtu' delle deroghe previste
dagli articoli da 207 a 219, nonche' dagli articoli da 17 a 19 e
dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli
articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118,
220, 221, da 223 a 234.
2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni
dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinche', durante tale
periodo, l'ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su
richiesta di quest'ultima, nonche' a chiunque ne abbia diritto.
Sezione V Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
|
Art. 230. (11)
Disposizioni generali
(art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo 38 per
l'accertamento dei requisiti di carattere generale dei candidati o
degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacita' tecnico
professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che
sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri
sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli
articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacita' tecnico
professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non
sono amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente,
istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo
232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i
requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria
ai sensi dell'articolo 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si
applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli articoli 49 e 50 (( con
esclusione del comma l, lettera a) )).
5. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta le disposizioni
attuative del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori
requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria
per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine
della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori
ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti
relativi alle attivita' di cui alla presente parte.
Art. 231.
Principio di imparzialita' e non aggravamento
nei procedimenti di selezione e qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o
negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare le
condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a
taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove gia' presenti nella documentazione valida
disponibile.
Art. 232. (11)
Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio
sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori
di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale
sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal
regolamento di cui all'art. 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di
qualificazione provvedono affinche' gli operatori economici possano
chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi
di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme (( del comma 3 )) comprendono specifiche
tecniche, si applica l'articolo 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di
esclusione di cui all'articolo 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti
di capacita' economica e finanziaria o tecnica e professionale di
altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito
garantendo il rispetto dell'articolo 50 (( con esclusione del comma
1, lettera a) )).
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4
sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici
interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono
comunicati agli operatori economici interessati.
8. Un ente aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di
qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone
idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che puo'
essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la
qualificazione viene richiesta.
10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di
qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di
un sistema di qualificazione;
b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno
chiesto una qualificazione;
c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni
amministrative, tecniche o finanziarie nonche' dei certificati, dei
collaudi e delle documentazioni.
11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di
qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le
dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di
iscrizione, e non puo' chiedere certificati o documenti che
riproducono documenti validi gia' nella disponibilita' dell'ente
aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se
redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui
sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta,
o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i
candidati qualificati con tale sistema.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i
partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto
oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformita' al presente
articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati,
con criteri oggettivi.
Art. 233.
Criteri di selezione qualitativa
e procedimento di selezione
(articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)
1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto
dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni
caso l'articolo 38.
2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una
procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole
e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori
economici interessati.
3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una
procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo
regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi
disponibili agli operatori economici interessati.
4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri
possono fondarsi sulla necessita' oggettiva, per l'ente
aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che
corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche
della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua
realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia
dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di
capacita' economico finanziaria o tecnico professionale di altri
soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti di compatibilita'.
6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli
articoli da 35 a 37.
7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di
aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:
a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al
presente articolo;
b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di
cui al presente articolo;
c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati
selezionati in conformita' ai criteri selettivi del presente
articolo.
Sezione VI Criteri di selezione delle offerte
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Art. 234.
Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
(art. 58, direttiva n. 2004/17)
1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui
la Comunita' non ha concluso, in un contesto multilaterale o
bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed
effettivo delle imprese della Comunita' agli appalti di tali Paesi
terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli
obblighi della Comunita' o degli Stati membri nei confronti dei Paesi
terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto
di forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti originari
di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che
compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software
impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono
considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del comma 4, se due o piu' offerte si
equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione del prezzo piu'
basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa viene preferita
l'offerta che non puo' essere respinta a norma del comma 2; il valore
delle offerte e' considerato equivalente, ai fini del presente
articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.
4. Un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu' del comma 3,
se l'ente aggiudicatore, accettandola, e' tenuto ad acquistare
materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del
materiale gia' esistente, con conseguente incompatibilita' o
difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei
prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i
paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio e' stato esteso il
beneficio di cui alla direttiva 2004/17.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il
((Ministro delle infrastrutture)), sono indicati i Paesi terzi
esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il comma 5
trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.
Capo IV Concorsi di progettazione
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Art. 235.
Ambito di applicazione ed esclusioni
(articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)
1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione
organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di
appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o
superiore a 422.000 euro.
2. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di
progettazione sono rese disponibili a quanti siano interessati a
partecipare al concorso.
3. Ai fini del comma 1, la soglia e' il valore stimato al netto
dell'i.v.a. dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai partecipanti.
4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione
in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei
pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000
euro.
5. Ai fini del comma 3, la soglia e' il valore complessivo dei
premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'i.v.a.
dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l), qualora
l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di
concorso.
6. Il presente capo non si applica:
1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e
217 per gli appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro
interessato un'attivita' in merito alla quale l'applicabilita'
dell'articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione della
Commissione o il suddetto comma sia considerato applicabile,
conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.
Art. 236.
Norme in materia di pubblicita' e di trasparenza
(art. 63, direttiva 2004/17)
1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di
concorso redatto conformemente all'allegato XVII.
2. Gli enti aggiudicatori che abbiano espletato un concorso ne
comunicano i risultati con un avviso redatto conformemente
all'allegato XVIII, in base ai modelli di formulari adottati dalla
Commissione. La predetta comunicazione e' trasmessa alla Commissione
entro due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi dalla
stessa fissati.
3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale
sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel
trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani
ricevuti, all'identita' degli operatori economici e ai prezzi
proposti nelle offerte.
4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati
ai sensi dell'articolo 66.
Art. 237. (11)
Norma di rinvio
(articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17)
1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del
capo III (( con esclusione dell'articolo 221 )) della presente parte
nonche' quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.
Titolo II CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
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Art. 238.
Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente
articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni
aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per
l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle
attivita' previste dagli articoli da 208 a 213.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le
soglie ivi indicate e' facoltativo, e va pubblicato sul profilo di
committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
all'articolo 225, e' pubblicato sul profilo di committente e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste.
4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non
contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita' e
di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I termini di cui all'articolo 227 sono ridotti della meta' e la
pubblicita' degli avvisi con cui si indice una gara va effettuata,
per i lavori, nel rispetto dell'articolo 122, comma 5, e per i
servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma 5.
6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi
e fino agli importi previsti dall'articolo 125.
7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali
ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito
definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della
concorrenza.