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CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZIE FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialità)

Indice del codice degli appalti
Parte III
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
Titolo I
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I
Disciplina applicabile,
ambito oggettivo e soggettivo
                            Art. 206 (5)
                          Norme applicabili
        (articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29,
         31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1,
             49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)

  1.  ((  Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano,
oltre  alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I,
IV  e  V.  Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  nei settori ordinari, si
applicano  esclusivamente  i  seguenti  articoli: )) 29, intendendosi
sostituite  alle  soglie  di  cui  all'articolo  28  le soglie di cui
all'articolo  215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3,
4,   fatte   salve   le   norme  della  presente  parte  in  tema  di
qualificazione;  55,  comma  1, limitatamente agli enti aggiudicatori
che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la
precisazione   che   la  menzione  della  determina  a  contrarre  e'
facoltativa;  58,  con  il  rispetto  dei  termini  previsti  per  la
procedura  negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione
delle  norme  che  riguardano  la  procedura  urgente;  in  relazione
all'articolo  66,  comma  4,  in casi eccezionali e in risposta a una
domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo,
224,  comma  1,  lettera  c),  sono  pubblicati  entro cinque giorni,
purche'  il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74;
76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le
varianti   anche   nel   capitolato   d'oneri,   indicando,  in  caso
affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare  nonche'  le  modalita' per la loro presentazione; 77; 79;
81,  commi  1  e  3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui
all'articolo   83,   comma   1,   la  ponderazione  relativa  di  cui
all'articolo   83,   comma   2,  o  l'ordine  di  importanza  di  cui
all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi
di  cui  all'articolo  83,  comma  4,  sono  precisati all'occorrenza
nell'avviso  con  cui  si  indice  la  gara, nell'invito a confermare
l'interesse   di   cui  all'articolo  226,  comma  5,  nell'invito  a
presentare  offerte  o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85,
con  la  precisazione  che gli enti aggiudicatori possono indicare di
volere  ricorrere  all'asta  elettronica, oltre che nel bando, con un
altro  degli  avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo
224;  86,  con  la  precisazione  che  gli  enti  aggiudicatori hanno
facolta'  di  utilizzare  i  criteri  di individuazione delle offerte
anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara
o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131. (( Nessun altra
norma  della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla
realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali. ))
  2.  Quando,  ai  sensi  della  presente  parte, la gara puo' essere
indetta,  oltre  che con bando di gara, anche con un avviso periodico
indicativo   o   con  un  avviso  sull'esistenza  di  un  sistema  di
qualificazione,  il  riferimento  al  "bando di gara" contenuto negli
articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai
contratti  soggetti  alla presente parte, deve intendersi comprensivo
di tutti e tre tali avvisi.
  3.  Nel  rispetto  del  principio  di  proporzionalita',  gli  enti
aggiudicatori  possono  applicare  altre disposizioni della parte II,
alla  cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo,
indicandolo  nell'avviso  con  cui  si  indice la gara, ovvero, nelle
procedure  in  cui  manchi  l'avviso  con  cui  si  indice  la  gara,
nell'invito a presentare un'offerta.

	        
	      
                            Art. 207 (3)
                         Enti aggiudicatori
                (articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17;
                 articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)

  1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti,
a soggetti:
a) che  sono  amministrazioni  aggiudicatrici o imprese pubbliche che
   svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 del
   presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche
   annoverano  tra  le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle
   di  cui  agli articoli da 208 a 213 e operano in virtu' di diritti
   speciali  o  esclusivi concessi loro (( dall'autorita' competente.
   ))
  2.  Sono  diritti  speciali  o  esclusivi  i diritti costituiti per
legge,   regolamento   o   in  virtu'  di  una  concessione  o  altro
provvedimento  amministrativo  avente  l'effetto di riservare a uno o
piu'  soggetti  l'esercizio  di una attivita' di cui agli articoli da
208  a  213  e  di  incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri
soggetti di esercitare tale attivita'.

	        
	      
                              Art. 208.
                Gas, energia termica ed elettricita'
       (art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Per  quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della
presente parte si applicano alle seguenti attivita':
    a) la  messa  a  disposizione  o gestione di reti fisse destinate
alla  fornitura  di  un  servizio  al  pubblico in connessione con la
produzione,  il  trasporto  o  la  distribuzione  di gas o di energia
termica;
  oppure
    b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
  2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono
un  servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e'
un'amministrazione  aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di
cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
    a) la  produzione  di gas o di energia termica da parte dell'ente
interessato   e'   l'inevitabile   risultato  dell'esercizio  di  una
attivita'  non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli
articoli da 209 a 213;
    b) l'alimentazione  della  rete  pubblica  mira  solo a sfruttare
economicamente  tale  produzione  e corrisponde al massimo al 20% del
fatturato  dell'ente,  considerando  la  media  dell'ultimo triennio,
compreso l'anno in corso.
  3. Per quanto riguarda l'elettricita', la presente parte si applica
alle seguenti attivita':
    a) la  messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla  fornitura  di  un  servizio  al  pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';
    b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'.
  4.  L'alimentazione  con  elettricita'  di  reti  che forniscono un
servizio  al  pubblico  da  parte di un ente aggiudicatore che non e'
un'amministrazione  aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di
cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
    a) la  produzione  di elettricita' da parte dell'ente interessato
avviene  perche'  il  suo  consumo  e'  necessario  all'esercizio  di
un'attivita'  non  prevista  dai  commi 1 o 3 del presente articolo o
dagli articoli da 209 a 213;
    b) l'alimentazione  della  rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio  dell'ente  e  non  supera  il 30% della produzione totale di
energia   dell'ente,  considerando  la  media  dell'ultimo  triennio,
compreso l'anno in corso.

	        
	      
                              Art. 209.
                                Acqua
             (art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8,
                         d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Per  quanto  riguarda l'acqua, le norme della presente parte si
applicano alle seguenti attivita':
    a) la  messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla  fornitura  di  un  servizio  al  pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
    b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
  2.  La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o
ai  concorsi  attribuiti  od  organizzati  dagli  enti che esercitano
un'attivita' di cui al comma 1, e che, alternativamente:
    a) riguardano  progetti  di  ingegneria  idraulica,  irrigazione,
drenaggio,  in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento
d'acqua  potabile  rappresenti piu' del 20% del volume totale d'acqua
reso  disponibile  da  tali  progetti  o impianti di irrigazione o di
drenaggio;
    b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
  3.  L'alimentazione  con  acqua  potabile di reti che forniscono un
servizio  al  pubblico  da  parte di un ente aggiudicatore che non e'
un'amministrazione  aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di
cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:
    a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato
avviene  perche'  il  suo  consumo e' necessario all'esercizio di una
attivita' non prevista dagli articoli da 208 a 213;
    b) l'alimentazione  della  rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua
potabile  dell'ente,  considerando  la  media  dell'ultimo  triennio,
compreso l'anno in corso.

	        
	      
                              Art. 210.
                        Servizi di trasporto
      (art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Ferme  restando  le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme
della  presente parte si applicano alle attivita' relative alla messa
a  disposizione  o  alla  gestione  di  reti  destinate  a fornire un
servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario,
filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
  2.  Nei  servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il
servizio  viene  fornito  alle prescrizioni operative stabilite dalle
competenti  autorita' pubbliche, come ad esempio quelle relative alle
tratte  da  servire,  alla  capacita' di trasporto disponibile o alla
frequenza del servizio.

	        
	      
                              Art. 211.
                           Servizi postali
                   (art. 6, direttiva n. 2004/17)
  1.  Le  norme  della  presente  parte  e  le  disposizioni  in essa
richiamate  si  applicano  alle  attivita' relative alla fornitura di
servizi  postali  o,  alle  condizioni  di  cui  al comma 3, di altri
servizi diversi da quelli postali.
  2.  Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE
e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
    a) «invio  postale»:  un invio indirizzato nella forma definitiva
al  momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo
peso;   gli   invii   concernono  corrispondenza,  libri,  cataloghi,
giornali,  periodici  e  pacchi  postali contenenti merci con o senza
valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
    b) «servizi   postali»:   servizi   consistenti  nella  raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi
comprendono:
      - «servizi  postali riservati»: servizi postali riservati o che
possono  esserlo  ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e
dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
      - «altri  servizi  postali»:  servizi  postali  che possono non
essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
    c) «altri  servizi  diversi dai servizi postali»: servizi forniti
nei seguenti ambiti:
      - servizi  di  gestione  di  servizi  postali,  quali i servizi
precedenti  l'invio  e  servizi  successivi  all'invio  e i «mailroom
management services»;
      - servizi  speciali  connessi  e effettuati interamente per via
elettronica,   quali  trasmissione  sicura  per  via  elettronica  di
documenti   codificati,   servizi   di  gestione  degli  indirizzi  e
trasmissione della posta elettronica registrata;
      - servizi   di   spedizione  diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera a)  quali  la  spedizione  di  invii  pubblicitari,  privi di
indirizzo;
      - servizi  finanziari,  quali definiti nella categoria 6 di cui
all'allegato  II  A  del presente codice e all'articolo 19 lettera d)
del  presente  codice,  compresi  in particolare i vaglia postali e i
trasferimenti da conti correnti postali;
      - servizi  di  filatelia e servizi logistici, quali servizi che
associano  la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni
non connesse ai servizi postali).
    3. Il  presente  codice  si applica ai servizi di cui al comma 2,
lettera c)  a  condizione  che  siano forniti da un ente che fornisce
anche   servizi  postali  ai  sensi  del  comma 2,  lettera b),  e  i
presupposti  di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per quanto
riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).

	        
	      
                              Art. 212.
         Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone
                     e altri combustibili solidi
       (art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Le  norme  della  presente  parte  si  applicano alle attivita'
relative  allo  sfruttamento  di  un'area  geografica,  ai fini della
prospezione  o  estrazione  di  petrolio,  gas,  carbone  o  di altri
combustibili solidi.

	        
	      
                              Art. 213.
                          Porti e aeroporti
       (art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Le  norme  della  presente  parte  si  applicano alle attivita'
relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa
a  disposizione  di  aeroporti,  porti marittimi o interni e di altri
terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

	        
	      
                              Art. 214.
                 Appalti che riguardano piu' settori
                     (art. 9, direttiva 2004/17)
  1.  Ad  un  appalto  destinato  all'esercizio  di piu' attivita' si
applicano   le   norme   relative  all'attivita'  principale  cui  e'
destinato.
  2.   La   scelta   tra  l'aggiudicazione  di  un  unico  appalto  e
l'aggiudicazione  di piu' appalti distinti non puo' essere effettuata
al  fine  di  escludere  un appalto dall'ambito di applicazione della
presente  parte  III o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione
della parte II.
  3.   Se  una  delle  attivita'  cui  e'  destinato  un  appalto  e'
disciplinata  dalla  parte  III  e  l'altra  dalla  parte II, e se e'
oggettivamente  impossibile stabilire a quale attivita' l'appalto sia
principalmente destinato, esso e' aggiudicato secondo le disposizioni
della  parte  II,  ferma  la facolta', per gli enti aggiudicatori, di
chiedere,  in  aggiunta  all'attestazione  SOA,  ulteriori  specifici
requisiti di qualificazione relativamente alle attivita' disciplinate
dalla parte III.
  4.   Se   una   delle  attivita'  cui  e'  destinato  l'appalto  e'
disciplinata dalla parte III e un'altra attivita' non e' disciplinata
ne'  dalla  parte  III  ne'  dalla  parte  II, e se e' oggettivamente
impossibile  stabilire  a quale attivita' l'appalto e' principalmente
destinato, esso e' aggiudicato ai sensi della parte III.

	        
	      
Capo II
Soglie e contratti esclusi dall'ambito
di applicazione del presente titolo
                              Art. 215.
             Importi delle soglie dei contratti pubblici
            di rilevanza comunitaria nei settori speciali
             (art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE
               n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
  1.  Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non
sono  esclusi  in virtu' delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18,
19,  24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219
e  il  cui  valore  stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
    a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di
servizi;
    b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

	        
	      
                            Art. 216 (3)
                 Concessioni di lavori e di servizi
                    (art. 18, direttiva 2004/17)

  1.  Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di
servizi,  la presente parte non si applica alle concessioni di lavori
e  di  servizi  rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o
piu'  attivita'  di  cui  agli  articoli  da  208  a  213,  quando la
concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attivita'.
  ((   1-bis.   Il   concessionario   che  non  sia  uno  degli  enti
aggiudicatori  che  esercitano  una  o  piu'  attivita'  di  cui agli
articoli  da  208  a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di
gara   aperta   o   ristretta,  e'  tenuto  ad  applicare  le  stesse
disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti. ))

	        
	      
                              Art. 217.
Appalti  aggiudicati  per fini diversi dall'esercizio di un'attivita'
di  cui  ai  settori  del  Capo  I  o per l'esercizio di una di dette
                     attivita' in un Paese terzo
      (art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  La  presente  parte  non  si  applica agli appalti che gli enti
aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro
attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 o per l'esercizio di tali
attivita'  in  un  paese  terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento   materiale   di   una  rete  o  di  un'area  geografica
all'interno della Comunita'.
  2.  Gli  enti  aggiudicatori  comunicano  alla  Commissione, su sua
richiesta,  qualsiasi attivita' che considerano esclusa in virtu' del
comma 1.

	        
	      
                              Art. 218.
              Appalti aggiudicati ad un'impresa comune
       avente personalita' giuridica o ad un'impresa collegata
      (art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Ai  fini del presente articolo «impresa collegata» e' qualsiasi
impresa  i  cui  conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente
aggiudicatore  a  norma  degli  articoli 25  e  seguenti  del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a
tale  decreto,  qualsiasi  impresa  su cui l'ente aggiudicatore possa
esercitare,  direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai
sensi  dell'articolo 3,  comma 28  del  presente  codice  o che possa
esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come
quest'ultimo,   sia  soggetta  all'influenza  dominante  di  un'altra
impresa  in  virtu'  di  rapporti  di  proprieta',  di partecipazione
finanziaria ovvero di norme interne.
  2.  Alle  condizioni  previste  dal successivo comma 3, il presente
codice non si applica agli appalti stipulati:
    a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata,
  o
    b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi
personalita'   giuridica,   composti   esclusivamente  da  piu'  enti
aggiudicatori,  per  svolgere un'attivita' ai sensi degli articoli da
208  a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di tali
enti aggiudicatori.
  3. Il comma 2 si applica:
    a) agli  appalti  di  servizi  purche' almeno l'80% del fatturato
medio  realizzato  dall'impresa  collegata  negli ultimi tre anni nel
campo  dei  servizi  provenga  dalla  fornitura  di tali servizi alle
imprese cui e' collegata;
    b) agli  appalti  di forniture purche' almeno l'80% del fatturato
medio  realizzato  dall'impresa  collegata  negli ultimi tre anni nel
campo  delle  forniture  provenga  dalla messa a disposizione di tali
forniture alle imprese cui e' collegata;
    c) agli  appalti  di  lavori,  purche' almeno l'80% del fatturato
medio  realizzato  dall'impresa  collegata  negli ultimi tre anni nel
campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle imprese
cui e' collegata.
  Se,   a   causa   della   data   della  costituzione  o  di  inizio
dell'attivita'  dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre
anni  non  e'  disponibile,  basta  che l'impresa dimostri, in base a
proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il fatturato
di  cui  alle  lettere a), b)  o c)  del  comma 3.  Se  piu'  imprese
collegate  all'ente  aggiudicatore  forniscono  gli  stessi  o simili
servizi,  forniture  o lavori, le suddette percentuali sono calcolate
tenendo  conto  del  fatturato  totale  dovuto  rispettivamente  alla
fornitura  di  servizi,  forniture  o lavori da parte di tali imprese
collegate.
  4.  La  presente  parte  non  si  applica,  inoltre,  agli  appalti
aggiudicati:
    a) da  un'associazione  o consorzio o da un'impresa comune aventi
personalita'   giuridica,   composti   esclusivamente  da  piu'  enti
aggiudicatori,  per  svolgere attivita' di cui agli articoli da 208 a
213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
    b) da  un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad
un'impresa comune aventi personalita' giuridica, di cui l'ente faccia
parte,  purche'  l'associazione  o  consorzio  o impresa comune siano
stati  costituiti  per  svolgere  le attivita' di cui trattasi per un
periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che
gli  enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno
lo stesso periodo.
  5.  Gli  enti  aggiudicatori  notificano  alla  Commissione, su sua
richiesta,  le  seguenti informazioni relative all'applicazione delle
disposizioni dei commi 2, 3 e 4:
    a) i  nomi  delle  imprese  o delle associazioni, raggruppamenti,
consorzi o imprese comuni interessati;
    b) la natura e il valore degli appalti considerati;
    c) gli  elementi  che la Commissione puo' giudicare necessari per
provare  che  le  relazioni  tra  l'ente  aggiudicatore e l'impresa o
l'associazione  o  il  consorzio  cui  gli  appalti  sono aggiudicati
rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

	        
	      
                              Art. 219.
             Procedura per stabilire se una determinata
         attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza
     (art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
  1.   Gli   appalti   destinati   a  permettere  la  prestazione  di
un'attivita'  di  cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al
presente   codice  se,  nello  Stato  membro  in  cui  e'  esercitata
l'attivita',  l'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza su
mercati liberamente accessibili.
  2.  Ai  fini  del  comma 1,  per  determinare  se  un'attivita'  e'
direttamente  esposta  alla concorrenza si ricorre a criteri conformi
alle  disposizioni  del  Trattato  in  materia di concorrenza come le
caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o
servizi  alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale,
di piu' fornitori dei beni o servizi in questione.
  3.  Ai  fini  del  comma 1,  un  mercato e' considerato liberamente
accessibile   quando   sono   attuate  e  applicate  le  norme  della
legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del presente codice.
  4.  Se non e' possibile presumere il libero accesso a un mercato in
base  al  primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in
questione e' libero di fatto e di diritto.
  5.  Quando  sulla  base  delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si
ritiene  che  il  comma 1  sia  applicabile ad una data attivita', il
Ministro  delle  politiche  comunitarie  di  concerto con il Ministro
competente per settore ne da' notifica alla Commissione e le comunica
tutti  i  fatti  rilevanti  e in particolare ogni legge, regolamento,
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformita' con
le  condizioni di cui al comma 1, nonche' le eventuali determinazioni
assunte  al  riguardo  dalle  Autorita' indipendenti competenti nella
attivita' di cui trattasi.
  6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attivita'
di  cui  trattasi  non  sono  piu'  soggetti al presente codice se la
Commissione:
    - ha  adottato  una decisione che stabilisca l'applicabilita' del
comma 1  in  conformita'  del  comma 6  ed entro il termine previsto,
oppure;
    - non  ha  adottato  una decisione sull'applicabilita' entro tale
termine.
  7.  Tuttavia se il libero accesso ad un mercato e' presunto in base
al  comma 3,  e  qualora  un'amministrazione  nazionale  indipendente
competente   nell'attivita'   di   cui   trattasi   abbia   stabilito
l'applicabilita'  del  comma 1, gli appalti destinati a permettere la
prestazione  dell'attivita' di cui trattasi non sono piu' soggetti al
presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilita'
del  comma 1  con una decisione adottata in conformita' del comma 6 e
entro il termine previsto da detto comma.
  8.  Gli  enti  aggiudicatori  possono  chiedere alla Commissione di
stabilire  l'applicabilita' del comma 1 ad una determinata attivita'.
In  tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro
interessato.
  9.  Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione,
tenendo  conto  dei  commi 2  e  3,  di  tutti i fatti rilevanti e in
particolare  di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa
o  accordo  che  riguardi  la conformita' con le condizioni di cui al
comma 1,  ove  necessario  unitamente  alla  posizione assunta da una
amministrazione  nazionale  indipendente competente nell'attivita' di
cui trattasi.
  10.  Se,  scaduto  il  termine  di  cui  al comma 6 della direttiva
31 marzo  2004  n.  17,  la  Commissione non ha adottato la decisione
sull'applicabilita'  del  comma 1  ad  una  determinata attivita', il
comma 1 e' ritenuto applicabile.
  11.  Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato
a  seguito  di ogni decisione della Commissione, o del silenzio della
Commissione  dopo  il  decorso  del  termine  di  cui  al  comma 6, e
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono
indicate  le  attivita' che sono escluse dall'applicazione del codice
in virtu' delle deroghe di cui al presente articolo.

	        
	      
Capo III
Procedure di scelta del contraente, selezione
qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione I
Tipologia delle procedure di scelta del contraente
                              Art. 220.
               Procedure aperte, ristrette e negoziate
               previo avviso con cui si indice la gara
                    (art. 40, direttiva 2004/17;
                    Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
  1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o
i  servizi  mediante  procedure  aperte  ristrette o negoziate ovvero
mediante  dialogo  competitivo,  previo  avviso con cui si indice una
gara   ai   sensi  dell'articolo 224,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 221.

	        
	      
                              Art. 221.
         Procedura negoziata senza previa indizione di gara
                    (art. 40, direttiva 2004/17;
              Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)
  1. Ferma restando la facolta' di ricorrere alle procedure negoziate
previa  pubblicazione  di  avviso con cui si indice la gara, gli enti
aggiudicatori   possono   ricorrere  a  una  procedura  senza  previa
indizione di una gara nei seguenti casi:
    a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara,
non  sia  pervenuta  alcuna  offerta  o  alcuna offerta appropriata o
alcuna  candidatura;  nella  procedura  negoziata  non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;
    b) quando  un  appalto  e'  destinato solo a scopi di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie
o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione
dell'appalto  non  pregiudichi  l'indizione  di  gare per gli appalti
successivi che perseguano questi scopi;
    c) quando,  per  ragioni  di  natura  tecnica  o artistica ovvero
attinenti  alla  tutela  di diritti esclusivi, l'appalto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
    d) nella  misura  strettamente  necessaria,  quando per l'estrema
urgenza  derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i
termini  stabiliti  per  le  procedure  aperte,  ristrette  o  per le
procedure  negoziate  con previa indizione di gara non possono essere
rispettati;  le  circostanze  invocate a giustificazione dell'estrema
urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
    e) nel  caso  di  appalti di forniture per consegne complementari
effettuate  dal  fornitore originario e destinate al rinnovo parziale
di  forniture  o  di  impianti  di uso corrente, o all'ampliamento di
forniture  o  impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe   l'ente  aggiudicatore  ad  acquistare  materiale  con
caratteristiche   tecniche  differenti,  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione  comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate;
    f) per  lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto
inizialmente  aggiudicato  e  nel  contratto  iniziale, i quali siano
divenuti   necessari,   per  circostanze  impreviste,  all'esecuzione
dell'appalto,  purche'  questo  sia aggiudicato all'imprenditore o al
prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:
      quando  tali  lavori o servizi complementari non possano essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale
senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;
      quando   tali  lavori  o  servizi  complementari,  pur  essendo
separabili  dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari al suo perfezionamento;
    g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano
nella  ripetizione  di  lavori  simili  affidati  dagli  stessi  enti
aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purche' i nuovi
lavori  siano  conformi  a  un  progetto  di base, aggiudicato con un
appalto  in  seguito  all'indizione  di  una gara; la possibilita' di
ricorrere   a   questa   procedura   e'   indicata  gia'  al  momento
dell'indizione  della  gara  per  il  primo  appalto e, ai fini degli
articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono
conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;
    h) quando  si  tratta  di  forniture  quotate e acquistate in una
borsa di materie prime;
    i) per  gli  appalti  da aggiudicare in base a un accordo quadro,
purche'    l'accordo    sia    stato    aggiudicato    nel   rispetto
dell'articolo 222 del presente codice;
    j) per   gli   acquisti   d'opportunita',  quando  e'  possibile,
approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve
durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore
ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
    k) per  l'acquisto  di  forniture  a  condizioni  particolarmente
vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attivita'
commerciale  oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di
un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa
o di un'amministrazione straordinaria;
    l) quando   l'appalto  di  servizi  consegue  a  un  concorso  di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice
e  debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore
o  ad  uno  dei  vincitori  di  tale  concorso;  in tal caso, tutti i
vincitori  del  concorso  di  progettazione debbono essere invitati a
partecipare ai negoziati.

	        
	      
                            Art. 222 (3)
                 Accordi quadro nei settori speciali
                    (art. 14, direttiva 2004/17;
              Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)

  1.  Gli  enti  aggiudicatori  possono considerare un accordo quadro
come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
  2.  Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata
non preceduta da indizione di gara, ai sensi (( dell'articolo 221 )),
comma  1,  lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se
hanno  aggiudicato  detto accordo quadro in conformita' alla presente
parte.
  3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro
in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

	        
	      
Sezione II
Avvisi e inviti
                              Art. 223.
                Avvisi periodici indicativi e avvisi
           sull'esistenza di un sistema di qualificazione
         (art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17;
                     Art. 1, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Gli  enti  aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di
ogni  anno,  rendono  noti  mediante  un avviso periodico indicativo,
conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti
stessi  nel  loro  «profilo  di  committente», di cui all'allegato X,
punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
    a) per  le  forniture,  il  valore totale stimato degli appalti o
degli   accordi   quadro,  per  gruppo  di  prodotti,  che  intendono
aggiudicare  nei  dodici  mesi  successivi,  qualora il valore totale
stimato,  tenuto  conto del disposto degli articoli 215 e 29, risulti
pari  o  superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti
dalle  amministrazioni  aggiudicatrici mediante riferimento alle voci
della  nomenclatura  CPV;  il  Ministro  delle  politiche comunitarie
pubblica  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  le
modalita'  dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la
gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto
eventualmente stabilito dalla Commissione;
    b) per  i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli
accordi  quadro,  per  ciascuna  delle  categorie di servizi elencate
nell'allegato  II  A,  che  intendono  aggiudicare  nei  dodici  mesi
successivi,  qualora  tale  valore  totale  stimato, tenuto conto del
disposto  degli  articoli 215  e  29,  sia pari o superiore a 750.000
euro;
    c) per  i  lavori,  le caratteristiche essenziali degli appalti o
degli  accordi  quadro  che  intendono  aggiudicare  nei  dodici mesi
successivi  e  il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia
indicata     nell'articolo 215,    tenuto    conto    del    disposto
dell'articolo 29.
  2.  Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati
alla  Commissione  o  pubblicati  sul  profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario.
  3.  L'avviso  di  cui  alla  lettera c) del comma 1 e' inviato alla
Commissione   o   pubblicato  sul  profilo  di  committente  il  piu'
rapidamente  possibile  dopo l'adozione della decisione che autorizza
il  programma  in  cui  si  inseriscono  i  contratti di lavori o gli
accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
  4.   Gli  enti  aggiudicatori  che  pubblicano  l'avviso  periodico
indicativo  sul loro profilo di committente inviano alla Commissione,
per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione
di  cui  all'allegato  X,  punto  3,  una  comunicazione  in  cui  e'
annunciata  la  pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un
profilo di committente.
  5.  La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria
solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facolta' di ridurre
i  termini  di  ricezione  delle  offerte ai sensi dell'articolo 227,
comma 4.
  6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati
nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1
e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli  di  formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.
  7.  L'avviso  periodico  indicativo e' altresi' pubblicato sui siti
informatici  di  cui  all'articolo 66,  comma 7, con le modalita' ivi
previste.
  8.  Le  disposizioni  che precedono non si applicano alle procedure
negoziate senza previa indizione di gara.
  9.  Per  progetti  di  grandi  dimensioni,  gli  enti aggiudicatori
possono   pubblicare   o  far  pubblicare  dalla  Commissione  avvisi
periodici indicativi senza ripetere l'informazione gia' inclusa in un
avviso  periodico  indicativo,  purche'  indichino chiaramente che si
tratta di avvisi supplementari.
  10.  Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di
qualificazione  a  norma  dell'articolo 232,  tale  sistema  va  reso
pubblico  con  un  avviso  di  cui  all'allegato  XIV,  indicando  le
finalita'  del sistema di qualificazione e le modalita' per conoscere
le  norme  relative  al  suo  funzionamento. Quando il sistema ha una
durata  superiore  a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente.
Quando  il  sistema  ha una durata inferiore e' sufficiente un avviso
iniziale.  L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va
trasmesso  alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul
profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.

	        
	      
                              Art. 224.
                  Avvisi con cui si indice una gara
                (art. 42, direttiva 2004/17; art. 14,
                  decreto legislativo n. 158/1995)
  1.  Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti
aggiudicatori  possono  indire  la  gara  mediante  uno  dei seguenti
avvisi:
    a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;
    b) avviso  sull'esistenza  di un sistema di qualificazione di cui
all'allegato XIV;
    c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
  2.  Nel  caso  del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di
gare  per  il  sistema avviene mediante un bando di gara ai sensi del
comma 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su
questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di
cui all'allegato XIII, parte D.
  3.  Se  l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico
indicativo questo si conforma alle seguenti modalita':
    a) si  riferisce  specificatamente alle forniture, ai lavori o ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
    b) indica  che l'appalto sara' aggiudicato mediante una procedura
ristretta  o  negoziata  senza ulteriore pubblicazione di un bando di
gara  e  invita  gli operatori economici interessati a manifestare il
proprio interesse per iscritto;
    c) e' stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi
prima  della  data di invio dell'invito di cui all'art. 226, comma 5.
L'ente   aggiudicatore   rispetta   altresi'   i   termini   previsti
dall'articolo 227.

	        
	      
                           Art. 225. (11)
              Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
                    (art. 43, direttiva 2004/17;
              Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)
  1.  Gli  enti  aggiudicatori  che  abbiano aggiudicato un appalto o
concluso  un  accordo  quadro  inviano un avviso relativo all'appalto
aggiudicato   conformemente   all'allegato   XVI,   entro   due  mesi
dall'aggiudicazione  dell'appalto  o  dalla  conclusione dell'accordo
quadro   e  alle  condizioni  dalla  Commissione  stessa  definite  e
pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
  2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro
in conformita' all'articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono
esentati  dall'obbligo  di  inviare  un avviso in merito ai risultati
della  procedura  di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale
accordo.
  3.  Gli  enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti
aggiudicati  basati  su un sistema dinamico di acquisizione entro due
mesi  a  decorrere  dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono
tuttavia  raggruppare  detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
essi  inviano  gli  avvisi raggruppati al piu' tardi due mesi dopo la
fine di ogni trimestre.
  4.  Le  informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate
alla pubblicazione sono pubblicate in conformita' con l'allegato X. A
tale  riguardo  la  Commissione  rispetta  il  carattere  commerciale
sensibile   segnalato  dagli  enti  aggiudicatori  quando  comunicano
informazioni  sul  numero  di  offerte ricevute, sull'identita' degli
operatori economici o sui prezzi.
  5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di
ricerca  e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221,
comma  1,  lettera  b),  possono limitare le informazioni da fornire,
secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantita' dei servizi forniti,
alla menzione "servizi di ricerca e di sviluppo".
  6.  Gli  enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e
sviluppo  che  non  puo'  essere aggiudicato senza indire una gara ai
sensi  dell'articolo  221,  comma  1, lettera b), possono limitare le
informazioni  da  fornire  ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e
quantita'   dei   servizi   forniti,   per   motivi  di  riservatezza
commerciale.  In  tal caso, essi provvedono affinche' le informazioni
pubblicate  ai  sensi  del  presente  comma  siano almeno altrettanto
dettagliate  di  quelle  contenute  nell'avviso con cui si indice una
gara pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1.
  7.   Se  ricorrono  ad  un  sistema  di  qualificazione,  gli  enti
aggiudicatori  provvedono  affinche'  tali  informazioni siano almeno
altrettanto  dettagliate  di  quelle  della  corrispondente categoria
degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, (( comma 9 )).
  8.   Nel   caso   di   appalti  aggiudicati  per  servizi  elencati
nell'allegato  II  B,  gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se
acconsentono alla sua pubblicazione.
  9.  Le  informazioni  fornite  ai  sensi  dell'allegato  XVI  e non
destinate   alla   pubblicazione   sono   pubblicate  solo  in  forma
semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici.

	        
	      
                              Art. 226.
              Inviti a presentare offerte o a negoziare
                    (art. 47, direttiva 2004/17;
                    Art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e
del    dialogo   competitivo,   gli   enti   aggiudicatori   invitano
simultaneamente  e  per iscritto i candidati selezionati a presentare
le  rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene,
alternativamente:
    a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari;
    b) l'indicazione   che   il  capitolato  d'oneri  e  i  documenti
complementari  di  cui  alla  lettera a)  sono  messi  direttamente a
disposizione  per  via  elettronica  conformemente  all'articolo 227,
comma 6.
  2.  Qualora il capitolato d'oneri o i documenti complementari siano
disponibili   presso   un   ente   diverso   dall'ente  aggiudicatore
responsabile  della  procedura  di  aggiudicazione,  l'invito precisa
l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e
detti  documenti  e,  se del caso, il termine per la presentazione di
tale  richiesta,  nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della
somma  eventualmente  dovuta  per ottenere detti documenti. I servizi
competenti  inviano senza indugio la documentazione in questione agli
operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
  3.  Le  informazioni  complementari  sui  capitolati  d'oneri o sui
documenti  complementari,  purche'  richieste  in  tempo  utile, sono
comunicate  dagli  enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno
sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
  4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
    a) l'indicazione  del  termine  per  chiedere  la  documentazione
complementare  nonche'  l'importo  e  le modalita' di pagamento della
somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;
    b) il  termine  per  la  ricezione  delle offerte, l'indirizzo al
quale  esse  devono  essere  trasmesse e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte;
    c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
    d) l'indicazione  dei  documenti  che devono essere eventualmente
allegati;
    e) i  criteri  di  aggiudicazione  dell'appalto  se  non figurano
nell'avviso  relativo  all'esistenza  di un sistema di qualificazione
con cui si indice la gara;
    f) la   ponderazione   relativa  dei  criteri  di  aggiudicazione
dell'appalto  oppure,  all'occorrenza  l'ordine di importanza di tali
criteri,  se  queste  informazioni  non  figurano  nel bando di gara,
nell'avviso  relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o
nel capitolato d'oneri.
  5.  Quando  viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico
indicativo,  gli  enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a
confermare    il   loro   interesse   in   base   alle   informazioni
particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare
la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
  6.  Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte
le seguenti informazioni:
    a) natura  e  quantita',  comprese  tutte  le opzioni riguardanti
appalti  complementari  e,  se  possibile,  il  termine  previsto per
esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita' e, se
possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi
di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
    b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
    c) eventualmente,  data  in  cui  deve  iniziare  o  terminare la
consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
    d) indirizzo  e  termine ultimo per il deposito delle domande per
essere  invitati a formulare un'offerta nonche' la lingua o le lingue
autorizzate per la loro presentazione;
    e) indirizzo  dell'ente  che  aggiudica  l'appalto  e fornisce le
informazioni  necessarie  per  ottenere  il  capitolato d'oneri e gli
altri documenti;
    f) condizioni   di   carattere   economico  e  tecnico,  garanzie
finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
    g) importo  e  modalita'  di versamento delle somme eventualmente
dovute  per  ottenere  la  documentazione  relativa alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto;
    h) forma  dell'appalto  oggetto  della  gara: acquisto, locazione
finanziaria,  locazione o acquisto a riscatto o piu' d'una fra queste
forme;
    i) i   criteri   di   aggiudicazione   dell'appalto   e  la  loro
ponderazione  o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove
queste  informazioni  non  compaiano  nell'avviso  indicativo  o  nel
capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare
a una trattativa.

	        
	      
Sezione III
Termini di presentazione delle
domande di partecipazione
                              Art. 227.
                 Termini di ricezione delle domande
           di partecipazione e di ricezione delle offerte
                    (art. 45, direttiva 2004/17,
                    Art. 17, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Nel  fissare  i  termini  per  la  ricezione  delle  domande di
partecipazione  e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto
in particolare della complessita' dell'appalto e del tempo necessario
per  preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal
presente articolo.
  2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle
offerte  e'  di  cinquantadue  giorni  dalla data di trasmissione del
bando di gara.
  3.  Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una
gara e nel dialogo competitivo si applicano le seguenti disposizioni:
    a) il  termine  per la ricezione delle domande di partecipazione,
in  risposta  a  un  bando  pubblicato  ai  sensi  dell'articolo 224,
comma 1,  lettera c),  o a un invito degli enti aggiudicatori a norma
dell'articolo 226,  comma 5,  e'  di  almeno trentasette giorni dalla
data  di  trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non puo' comunque
essere  inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando e' pubblicato
con  mezzi  diversi  da  quello  elettronico  o dal fax, o a quindici
giorni, se l'avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi;
    b) il  termine per la ricezione delle offerte puo' essere fissato
di  concerto  tra  l'ente  aggiudicatore  e  i candidati selezionati,
purche'  tutti  i  candidati  dispongano  di  un termine identico per
redigere e presentare le loro offerte;
    c) se  e'  impossibile  pervenire a un accordo sul termine per la
ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che e'
di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni
dalla data dell'invito successivo a presentare un'offerta.
  4.  Se  gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico
indicativo   di   cui   all'articolo 223,   comma 1,  in  conformita'
all'allegato  X,  il  termine  minimo  per la ricezione delle offerte
nella  procedura  aperta e' di almeno trentasei giorni e comunque non
inferiore   a  ventidue  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  invio
dell'avviso.  Tali  termini  ridotti  sono  ammessi  a condizione che
l'avviso  periodico  indicativo  contenga,  oltre  alle  informazioni
richieste   nell'allegato  XV  A,  parte  I,  tutte  le  informazioni
richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreche' dette informazioni
siano  disponibili  al  momento della pubblicazione dell'avviso e che
l'avviso   sia   stato   inviato   alla  pubblicazione  non  meno  di
cinquantadue  giorni  e  non  oltre  dodici  mesi prima della data di
trasmissione  del  bando  di  gara  di cui all'articolo 224, comma 1,
lettera c).
  5.  Qualora  gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via
elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita'  di  trasmissione
precisati  nell'allegato X, punto 3, i termini per la ricezione delle
domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per
la  ricezione  delle  offerte  nelle procedure aperte, possono essere
ridotti di sette giorni.
  6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il
comma 3,  lettera b),  e'  possibile un'ulteriore riduzione di cinque
giorni  dei  termini  per  la ricezione delle offerte nelle procedure
aperte,  ristrette  e  negoziate  quando  l'ente aggiudicatore offre,
dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai
sensi  dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via
elettronica   al   capitolato   d'oneri   e   a  qualsiasi  documento
complementare.   Nell'avviso  deve  essere  indicato  il  profilo  di
committente presso il quale la documentazione e' accessibile.
  7.  Nel  caso  delle  procedure  aperte, l'effetto cumulativo delle
riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo
ad  un  termine  per  la ricezione delle offerte inferiore a quindici
giorni  dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando
di  gara  non  viene  trasmesso  mediante  fax o per via elettronica,
l'effetto  cumulativo  delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6
non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle
offerte  in  una  procedura  aperta inferiore a ventidue giorni dalla
data di invio del bando di gara.
  8.  L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6
non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della
domanda  di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma
dell'articolo 224,  comma 1,  lettera c)  o  in  risposta a un invito
degli   enti   aggiudicatori   a  norma  dell'articolo 226,  comma 5,
inferiore  a  quindici  giorni dalla data di trasmissione del bando o
dell'invito.  Nel  caso  di procedure ristrette o negoziate, e tranne
nel  caso  di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3,
lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4,
5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione
delle  offerte  inferiore  a  dieci  giorni  dalla data dell'invito a
presentare un'offerta.
  9.  Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti
o  le  informazioni  complementari, seppure richiesti in tempo utile,
non  siano  stati  forniti  entro i termini di cui agli articoli 71 e
226,  comma 3,  o  qualora le offerte possano essere formulate solo a
seguito  di  una  visita dei luoghi o previa consultazione in loco di
documenti  allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione
delle  offerte,  sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un
termine  fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b),
in  modo  che  tutti  gli  operatori  economici  interessati  possano
prendere   conoscenza   di  tutte  le  informazioni  necessarie  alla
preparazione delle offerte.
  10.  L'allegato  XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini
previsti dal presente articolo.

	        
	      
Sezione IV
Informazioni
                              Art. 228.
                   Informazioni a coloro che hanno
                     chiesto una qualificazione
             (art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17;
                    Art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema
di  qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla
qualificazione  entro  un  congruo  termine.  Se  la  decisione sulla
qualificazione  richiede  piu'  di  sei mesi dalla sua presentazione,
l'ente  aggiudicatore  comunica  al richiedente, entro due mesi dalla
presentazione,  le  ragioni della proroga del termine e la data entro
la quale la sua domanda sara' accolta o respinta.
  2.   I  richiedenti  la  cui  qualificazione  e'  respinta  vengono
informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in
ogni  caso  entro  quindici  giorni  dalla  data  della decisione. Le
motivazioni   si   fondano  sui  criteri  di  qualificazione  di  cui
all'articolo 232, comma 3.
  3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale
sistema  di  un  operatore  economico  solo  per  ragioni fondate sui
criteri  di  qualificazione di cui all'articolo 232, nel rispetto dei
principi  e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.

	        
	      
                              Art. 229.
        Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
      (art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di
cui  al  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n. 82 per le procedure
espletate  in  tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano
le  informazioni  relative  ad ogni appalto, idonee a rendere note le
motivazioni delle determinazioni inerenti:
    a) la  qualificazione  e la selezione degli operatori economici e
l'aggiudicazione degli appalti;
    b) il  ricorso  a  procedure  non  precedute da una gara, a norma
dell'articolo 221;
    c) la  mancata  applicazione,  in  virtu'  delle deroghe previste
dagli  articoli da  207  a  219,  nonche' dagli articoli da 17 a 19 e
dagli   articoli 24,   25  e  29,  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118,
220, 221, da 223 a 234.
  2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni
dalla  data  di  aggiudicazione dell'appalto, affinche', durante tale
periodo,  l'ente  aggiudicatore  possa  fornirle  alla Commissione su
richiesta di quest'ultima, nonche' a chiunque ne abbia diritto.

	        
	      
Sezione V
Selezione qualitativa degli
offerenti e qualificazione
                           Art. 230. (11)
                        Disposizioni generali
      (art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
  1.   Gli   enti   aggiudicatori   applicano   l'articolo   38   per
l'accertamento  dei  requisiti  di carattere generale dei candidati o
degli offerenti.
  2.   Per   l'accertamento   dei   requisiti  di  capacita'  tecnico
professionale  ed  economico  finanziaria  gli enti aggiudicatori che
sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri
sistemi  di  qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli
articoli da 39 a 48.
  3.   Per   l'accertamento   dei   requisiti  di  capacita'  tecnico
professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non
sono   amministrazioni   aggiudicatrici,  possono,  alternativamente,
istituire  propri  sistemi  di  qualificazione ai sensi dell'articolo
232,  ovvero  applicare  gli  articoli da 39 a 48, ovvero accertare i
requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria
ai sensi dell'articolo 233.
  4.  Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si
applicano  gli  articoli 43 e 44, nonche' gli articoli 49 e 50 (( con
esclusione del comma l, lettera a) )).
  5.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  5 detta le disposizioni
attuative  del  presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori
requisiti di capacita' tecnico professionale ed economico finanziaria
per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine
della attestazione e certificazione SOA.
  6.  I  sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori
ai  sensi  dei  commi  2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti
relativi alle attivita' di cui alla presente parte.

	        
	      
                              Art. 231.
            Principio di imparzialita' e non aggravamento
           nei procedimenti di selezione e qualificazione
      (art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Quando  selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o
negoziata,  nel  decidere  sulla  qualificazione o nell'aggiornare le
condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:
    a) imporre  condizioni  amministrative,  tecniche o finanziarie a
taluni operatori economici senza imporle ad altri;
    b) esigere   prove  gia'  presenti  nella  documentazione  valida
disponibile.

	        
	      
                           Art. 232. (11)
     Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
   (art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  Gli  enti  aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio
sistema  di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori
di  servizi;  se  finalizzato  all'aggiudicazione  dei  lavori,  tale
sistema  deve  conformarsi  ai  criteri di qualificazione fissati dal
regolamento di cui all'art. 5.
  2.   Gli   enti   che  istituiscono  o  gestiscono  un  sistema  di
qualificazione  provvedono  affinche' gli operatori economici possano
chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
  3.  Gli  enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi
di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
  4. Se i criteri e le norme (( del comma 3 )) comprendono specifiche
tecniche, si applica l'articolo 68.
  5.  I  criteri  e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di
esclusione di cui all'articolo 38.
  6.  Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti
di  capacita'  economica  e  finanziaria o tecnica e professionale di
altri  soggetti,  il  sistema  di  qualificazione deve essere gestito
garantendo  il  rispetto dell'articolo 50 (( con esclusione del comma
1, lettera a) )).
  7.  I  criteri  e  le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4
sono   resi   disponibili,  a  richiesta,  agli  operatori  economici
interessati.   Gli   aggiornamenti  di  tali  criteri  e  norme  sono
comunicati agli operatori economici interessati.
  8.   Un   ente   aggiudicatore   puo'   utilizzare  il  sistema  di
qualificazione  istituito  da  un  altro  ente aggiudicatore, dandone
idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
  9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che puo'
essere  diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la
qualificazione viene richiesta.
  10.   In   caso   di  istituzione  e  gestione  di  un  sistema  di
qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
    a)  l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di
un sistema di qualificazione;
    b)  l'articolo  228,  quanto alle informazioni a coloro che hanno
chiesto una qualificazione;
    c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni
amministrative,  tecniche  o finanziarie nonche' dei certificati, dei
collaudi e delle documentazioni.
  11.  L'ente  aggiudicatore  che istituisce e gestisce il sistema di
qualificazione   stabilisce   i   documenti,   i   certificati  e  le
dichiarazioni   sostitutive   che  devono  corredare  la  domanda  di
iscrizione,   e   non  puo'  chiedere  certificati  o  documenti  che
riproducono  documenti  validi  gia'  nella  disponibilita' dell'ente
aggiudicatore.
  12.  I  documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se
redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle  autorita'  diplomatiche  o consolari italiane del Paese in cui
sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
  13.  Se  viene  indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta,
o  i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i
candidati qualificati con tale sistema.
  14.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  13, al fine di selezionare i
partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto
oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:
    a) qualificano gli operatori economici in conformita' al presente
articolo;
    b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
    c)  riducono,  se  del caso, il numero dei candidati selezionati,
con criteri oggettivi.

	        
	      
                              Art. 233.
                  Criteri di selezione qualitativa
                     e procedimento di selezione
               (articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)
  1.  I  criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto
dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni
caso l'articolo 38.
  2.  Gli  enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una
procedura  aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole
e  criteri  oggettivi  che  vanno  resi  disponibili  agli  operatori
economici interessati.
  3.  Gli  enti  aggiudicatori  che  selezionano  i  candidati ad una
procedura  di  appalto  ristretta  o  negoziata  devono farlo secondo
regole   e   criteri  oggettivi  da  essi  definiti  che  vanno  resi
disponibili agli operatori economici interessati.
  4.  Nel  caso  delle  procedure  ristrette  o  negoziate, i criteri
possono    fondarsi    sulla   necessita'   oggettiva,   per   l'ente
aggiudicatore,  di  ridurre  il numero dei candidati a un livello che
corrisponda  a  un  giusto  equilibrio tra caratteristiche specifiche
della   procedura   di   appalto   e   i  mezzi  necessari  alla  sua
realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia
dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
  5.  Quando  il  concorrente  intende  avvalersi  dei  requisiti  di
capacita'  economico  finanziaria  o  tecnico  professionale di altri
soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti di compatibilita'.
  6.   In  caso  di  raggruppamenti  o  consorzi,  si  applicano  gli
articoli da 35 a 37.
  7.  Al  fine  della  selezione  dei  partecipanti alle procedure di
aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:
    a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al
presente articolo;
    b) selezionano  gli offerenti e i candidati in base ai criteri di
cui al presente articolo;
    c) nelle  procedure  ristrette  e  nelle  procedure negoziate con
indizione  di  gara  riducono,  se  del caso, il numero dei candidati
selezionati   in   conformita'  ai  criteri  selettivi  del  presente
articolo.

	        
	      
Sezione VI
Criteri di selezione delle offerte
                              Art. 234.
        Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
                   (art. 58, direttiva n. 2004/17)
  1.  Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui
la  Comunita'  non  ha  concluso,  in  un  contesto  multilaterale  o
bilaterale,  un  accordo  che  garantisca  un  accesso comparabile ed
effettivo  delle  imprese  della Comunita' agli appalti di tali Paesi
terzi,  sono  disciplinate  dalle  disposizioni  seguenti,  salvi gli
obblighi della Comunita' o degli Stati membri nei confronti dei Paesi
terzi.
  2.  Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto
di  forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti originari
di  Paesi  terzi,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n. 2913/92 del
Consiglio,  del  12  ottobre  1992, che istituisce un codice doganale
comunitario,  supera  il  50%  del  valore  totale  dei  prodotti che
compongono  l'offerta.  Ai  fini  del  presente  articolo, i software
impiegati   negli  impianti  delle  reti  di  telecomunicazione  sono
considerati prodotti.
  3.  Salvo  il  disposto  del  comma  4,  se  due  o piu' offerte si
equivalgono  in  base  ai  criteri  di aggiudicazione del prezzo piu'
basso  o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa viene preferita
l'offerta che non puo' essere respinta a norma del comma 2; il valore
delle  offerte  e'  considerato  equivalente,  ai  fini  del presente
articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.
  4.  Un'offerta  non e' preferita ad un'altra in virtu' del comma 3,
se  l'ente  aggiudicatore,  accettandola,  e'  tenuto  ad  acquistare
materiale   con   caratteristiche  tecniche  diverse  da  quelle  del
materiale   gia'   esistente,   con  conseguente  incompatibilita'  o
difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
  5.  Ai  fini  del  presente  articolo, per determinare la parte dei
prodotti  originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i
paesi  terzi ai quali, con decisione del Consiglio e' stato esteso il
beneficio di cui alla direttiva 2004/17.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il
((Ministro  delle  infrastrutture)),  sono  indicati  i  Paesi  terzi
esclusi  dal Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il comma 5
trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.

	        
	      
Capo IV
Concorsi di progettazione
                              Art. 235.
                Ambito di applicazione ed esclusioni
              (articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)
  1.  Il  presente  capo  si  applica  ai  concorsi  di progettazione
organizzati  nel  contesto  di  una  procedura  di  aggiudicazione di
appalti  di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o
superiore a 422.000 euro.
  2.   Le  regole  relative  all'organizzazione  di  un  concorso  di
progettazione  sono  rese  disponibili  a  quanti siano interessati a
partecipare al concorso.
  3.  Ai  fini  del  comma 1, la soglia e' il valore stimato al netto
dell'i.v.a.  dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai partecipanti.
  4.  Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione
in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei
pagamenti  versati  ai  partecipanti  sia  pari o superiore a 422.000
euro.
  5.  Ai  fini  del  comma 3,  la soglia e' il valore complessivo dei
premi  e  pagamenti,  compreso il valore stimato al netto dell'i.v.a.
dell'appalto   di   servizi   che   potrebbe  essere  successivamente
aggiudicato  ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l), qualora
l'ente  aggiudicatore  non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di
concorso.
  6. Il presente capo non si applica:
    1)  ai  concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e
217 per gli appalti di servizi;
    2)   ai  concorsi  indetti  per  esercitare  nello  Stato  membro
interessato   un'attivita'  in  merito  alla  quale  l'applicabilita'
dell'articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione della
Commissione   o   il  suddetto  comma  sia  considerato  applicabile,
conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.

	        
	      
                              Art. 236.
          Norme in materia di pubblicita' e di trasparenza
                    (art. 63, direttiva 2004/17)
  1.  Gli  enti  aggiudicatori  che  intendono  indire un concorso di
progettazione  rendono  nota  tale  intenzione  mediante un avviso di
concorso redatto conformemente all'allegato XVII.
  2.  Gli  enti  aggiudicatori  che  abbiano espletato un concorso ne
comunicano   i   risultati   con   un  avviso  redatto  conformemente
all'allegato  XVIII,  in  base ai modelli di formulari adottati dalla
Commissione.  La predetta comunicazione e' trasmessa alla Commissione
entro  due  mesi  dalla  conclusione del procedimento, nei modi dalla
stessa fissati.
  3.  Al  riguardo  la  Commissione rispetta il carattere commerciale
sensibile  che  gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel
trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani
ricevuti,   all'identita'  degli  operatori  economici  e  ai  prezzi
proposti nelle offerte.
  4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati
ai sensi dell'articolo 66.

	        
	      
                           Art. 237. (11)
                           Norma di rinvio
              (articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17)
  1.  Nei  concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del
capo  III (( con esclusione dell'articolo 221 )) della presente parte
nonche' quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.

	        
	      
Titolo II
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
                              Art. 238.
        Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
  1.  Salvo  quanto  previsto  dal  dai  commi da  2 a 6 del presente
articolo,   gli   enti   aggiudicatori   che   sono   amministrazioni
aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per
l'affidamento  di  appalti  di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore  alla  soglia  comunitaria, che rientrano nell'ambito delle
attivita' previste dagli articoli da 208 a 213.
  2.  L'avviso  di  preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le
soglie  ivi  indicate  e' facoltativo, e va pubblicato sul profilo di
committente,   ove   istituito,   e   sui  siti  informatici  di  cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
  3.  L'avviso  sui  risultati della procedura di affidamento, di cui
all'articolo 225, e' pubblicato sul profilo di committente e sui siti
informatici  di  cui  all'articolo  66, comma 7, con le modalita' ivi
previste.
  4.  Gli  avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  e  gli inviti non
contengono  le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita' e
di comunicazione in ambito sopranazionale.
  5.  I termini di cui all'articolo 227 sono ridotti della meta' e la
pubblicita'  degli  avvisi  con cui si indice una gara va effettuata,
per  i  lavori,  nel  rispetto  dell'articolo  122,  comma 5, e per i
servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma 5.
  6.  I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi
e fino agli importi previsti dall'articolo 125.
  7.  Le  imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali
ed  esclusivi  per  gli  appalti  di  lavori,  forniture e servizi di
importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria, rientranti nell'ambito
definito  dagli  articoli da  208  a  213,  applicano  la  disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme   ai  principi  dettati  dal  Trattato  CE  a  tutela  della
concorrenza.

	        
	      

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