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Legge antitrust

 
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LEGGE 10 ottobre 1990 , n. 287
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.



TITOLO I
NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE
DOMINANTE E SULLE
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
               e rapporti con l'ordinamento comunitario
  1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo
41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto  di  iniziativa
economica,   si  applicano  alle  intese,  agli  abusi  di  posizione
dominante  e  alle  concentrazioni  di  imprese  che   non   ricadono
nell'ambito  di  applicazione  degli  articoli 65 e/o 66 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,  degli
articoli  85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica
europea (CEE), dei regolamenti della CEE o  di  atti  comunitari  con
efficacia normativa equiparata.
  2.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato di cui
all'articolo 10, di seguito denominata Autorita', qualora ritenga che
una  fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione
della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la  Commissione
delle  Comunita'  europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo
possesso.
  3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti gia' iniziata
una procedura presso la Commissione delle Comunita' europee  in  base
alle   norme   richiamate   nel   comma   1,   l'Autorita'   sospende
l'istruttoria, salvo che  per  gli  eventuali  aspetti  di  esclusiva
rilevanza nazionale.
  4.  L'interpretazione  delle norme contenute nel presente titolo e'
effettuata in  base  ai  principi  dell'ordinamento  delle  Comunita'
europee in materia di disciplina della concorrenza.

	        
	      
                               Art. 2.
           Intese restrittive della liberta' di concorrenza
 
  1.  Sono  considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati
tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai  sensi  di
disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
  2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente  il
gioco  della  concorrenza  all'interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel:
    a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
    b)  impedire  o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi
al mercato, gli investimenti, lo  sviluppo  tecnico  o  il  progresso
tecnologico;
    c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
    d)  applicare,  nei  rapporti  commerciali  con altri contraenti,
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni  equivalenti,  cosi
da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
    e)  subordinare  la  conclusione di contratti all'accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni  supplementari  che,  per
loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto
con l'oggetto dei contratti stessi.
  3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

	        
	      
                               Art. 3.
                     Abuso di posizione dominante
 
  1.  E'  vietato  l'abuso  da  parte  di  una  o piu' imprese di una
posizione dominante all'interno del mercato nazionale o  in  una  sua
parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
    a)  imporre  direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di
vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
    b)  impedire  o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi
al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico,  a  danno
dei consumatori;
    c)  applicare  nei  rapporti  commerciali  con  altri  contraenti
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti,  cosi'
da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
    d)  subordinare  la conclusione dei contratti all'accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni  supplementari  che,  per
loro  natura  e  secondo  gli  usi  commerciali,  non  abbiano alcuna
connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

	        
	      
                               Art. 4.
                     Deroghe al divieto di intese
              restrittive della liberta' di concorrenza
 
  1.  L'Autorita' puo' autorizzare, con proprio provvedimento, per un
periodo limitato, intese o  categorie  di  intese  vietate  ai  sensi
dell'articolo  2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di
offerta sul mercato i quali abbiano effetti  tali  da  comportare  un
sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche
tenendo  conto  della  necessita'  di  assicurare  alle  imprese   la
necessaria  concorrenzialita'  sul piano internazionale e connessi in
particolare con l'aumento della produzione, o  con  il  miglioramento
qualitativo  della produzione stessa o della distribuzione ovvero con
il  progresso  tecnico  o  tecnologico.  L'autorizzazione  non   puo'
comunque   consentire  restrizioni  non  strettamente  necessarie  al
raggiungimento delle finalita' di cui  al  presente  comma  ne'  puo'
consentire   che  risulti  eliminata  la  concorrenza  da  una  parte
sostanziale del mercato.
  2.  L'Autorita' puo' revocare il provvedimento di autorizzazione in
deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi
dell'autorizzazione  ovvero  quando venga meno alcuno dei presupposti
per l'autorizzazione.
  3.  La richiesta di autorizzazione e' presentata all'Autorita', che
si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede
entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

	        
	      
                               Art. 5.
                     Operazioni di concentrazione
 
  1. L'operazione di concentrazione si realizza:
    a) quando due o piu' imprese procedono a fusione;
    b) quando uno o piu' soggetti in posizione di controllo di almeno
un'impresa ovvero una o piu'  imprese  acquisiscono  direttamente  od
indirettamente,  sia  mediante  acquisto  di azioni o di elementi del
patrimonio, sia  mediante  contratto  o  qualsiasi  altro  mezzo,  il
controllo dell'insieme o di parti di una o piu' imprese;
    c)   quando   due   o   piu'  imprese  procedono,  attraverso  la
costituzione di una nuova societa', alla costituzione  di  un'impresa
comune.
  2.  L'assunzione  del  controllo  di un'impresa non si verifica nel
caso in cui una banca o un istituto  finanziario  acquisti,  all'atto
della  costituzione  di  un'impresa  o dell'aumento del suo capitale,
partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul  mercato,  a
condizione   che   durante   il   periodo   di   possesso   di  dette
partecipazioni, comunque  non  superiore  a  ventiquattro  mesi,  non
eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.
  3.  Le  operazioni  aventi  quale  oggetto  o effetto principale il
coordinamento del comportamento di  imprese  indipendenti  non  danno
luogo ad una concentrazione.

	        
	      
                               Art. 6.
              Divieto delle operazioni di concentrazione
              restrittive della liberta' di concorrenza
 
  1.  Nei  riguardi  delle  operazioni  di  concentrazione soggette a
comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  16,  l'Autorita'  valuta  se
comportino  la  costituzione  o  il  rafforzamento  di  una posizione
dominante sul mercato nazionale in modo da  eliminare  o  ridurre  in
modo  sostanziale  e  durevole  la  concorrenza. Tale situazione deve
essere valutata  tenendo  conto  delle  possibilita'  di  scelta  dei
fornitori  e  degli  utilizzatori,  della posizione sul mercato delle
imprese   interessate,   del   loro    accesso    alle    fonti    di
approvvigionamento  o  agli  sbocchi  di mercato, della struttura dei
mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle
barriere  all'entrata  sul  mercato  di  imprese concorrenti, nonche'
dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in
questione.
  2. L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16,
comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le  conseguenze  di
cui   al   comma   1,  vieta  la  concentrazione  ovvero  l'autorizza
prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

	        
	      
                               Art. 7.
                              Controllo
 
  1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati
dall'articolo 2359 del  codice  civile  ed  inoltre  in  presenza  di
diritti,  contratti  o  altri rapporti giuridici che conferiscono, da
soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di
diritto,  la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza determinante
sulle attivita' di un'impresa, anche attraverso:
    a)  diritti  di  proprieta'  o  di godimento sulla totalita' o su
parti del patrimonio di un'impresa;
    b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono
un'influenza determinante sulla composizione, sulle  deliberazioni  o
sulle decisioni degli organi di un'impresa.
  2.  Il  controllo  e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal
gruppo di persone o di imprese:
    a)  che  siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o
soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
    b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di
tali contratti o soggetti di  tali  rapporti  giuridici,  abbiano  il
potere di esercitare i diritti che ne derivano.

	        
	      
                             Art. 8. (6)
               Imprese pubbliche e in monopolio legale

  1.  Le  disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano
sia  alle  imprese  private  che  a  quelle  pubbliche o a prevalente
partecipazione statale.
  2.  Le  disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano
alle  imprese  che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione
di  servizi  di interesse economico generale ovvero operano in regime
di  monopolio  sul  mercato,  per  tutto quanto strettamente connesso
all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.
  ((  2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere
attivita'  in  mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del
medesimo comma 2, operano mediante societa' separate.
  2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di
controllo  in  societa'  operanti nei mercati diversi di cui al comma
2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'.
  2-quater.  Al  fine  di  garantire  pari opportunita' di iniziativa
economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a
societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui
al  comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilita'  esclusiva  in  dipendenza  delle  attivita' svolte ai
sensi  del  medesimo  comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili
tali  beni  o  servizi,  a condizioni equivalenti, alle altre imprese
direttamente concorrenti.
  2-quinquies.  Nei  casi  di  cui  ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
l'Autorita'  esercita  i  poteri  di cui all'articolo 14. Nei casi di
accertata  infrazione  agli  articoli 2 e 3, le imprese sono soggette
alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.
  2-sexies.  In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di
cui  al  comma  2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a lire 100 milioni. ))

	        
	      
                               Art. 9.
                            Autoproduzione
  1.  La  riserva  per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del
monopolio su un mercato, nonche' la riserva per legge  ad  un'impresa
incaricata  della gestione di attivita' di prestazione al pubblico di
beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i  terzi  il
divieto  di  produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della
societa' controllante e delle societa' controllate.
  2.  L'autoproduzione non e' consentita nei casi in cui in base alle
disposizioni che prevedono  la  riserva  risulti  che  la  stessa  e'
stabilita  per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa
nazionale, nonche', salvo concessione, per quanto concerne il settore
delle telecomunicazioni.

	        
	      
TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo I
ISTITUZIONE DELL'AUTORITA'
                            Art. 10. (9)
                 Autorita' garante della concorrenza
                            e del mercato

  1.  E'  istituita  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato,  denominata ai fini della presente legge Autorita', con sede
in Roma.
  2.  L'Autorita'  opera  in  piena  autonomia  e con indipendenza di
giudizio  e  di  valutazione  ed  e' organo collegiale costituito dal
presidente  e da quattro membri, nominati con determinazione adottata
d'intesa  dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.   Il   presidente   e'  scelto  tra  persone  di  notoria
indipendenza  che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande
responsabilita'  e  rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone
di  notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio
di  Stato,  della  Corte  dei  conti  o  della  Corte  di cassazione,
professori  universitari ordinari di materie economiche o giuridiche,
e  personalita'  provenienti  da  settori  economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
  3.  I  membri  dell'Autorita'  sono  nominati  per sette anni e non
possono  essere  confermati.  Essi  non possono esercitare, a pena di
decadenza,  alcuna  attivita'  professionale  o  di  consulenza,  ne'
possono  essere  amministratori  o  dipendenti  di  enti  pubblici  o
privati,  ne'  ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del
mandato.
  4.  L'Autorita'  ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche
amministrazioni  e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad
essi,   oltre  a  notizie  ed  informazioni,  la  collaborazione  per
l'adempimento  delle  sue  funzioni. L'Autorita', in quanto autorita'
nazionale  competente  per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i  rapporti
previsti dalla normativa comunitaria in materia.
  5.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
proposta    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato,    sentito   il   Ministro   del   tesoro,   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sono stabilite procedure
istruttorie  che  garantiscono  agli  interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
  6.   L'Autorita'   delibera   le   norme   concernenti  la  propria
organizzazione  e  il  proprio  funzionamento,  quelle concernenti il
trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale e l'ordinamento
delle  carriere,  nonche'  quelle  dirette a disciplinare la gestione
delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
  7.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio  dello  Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di
previsione  della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.  La  gestione  finanziaria  si  svolge  in  base al
bilancio  di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre
dell'anno  precedente  a  quello  cui  il  bilancio  si riferisce. Il
contenuto  e  la  struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque  contenere  le  spese  indicate entro i limiti delle entrate
previste,  sono  stabiliti  dal  regolamento  di  cui al comma 6, che
disciplina  anche  le  modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile
dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il  bilancio  preventivo  e  il rendiconto della gestione finanziaria
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  ((  7-bis.  L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi
al   controllo   delle   operazioni   di   concentrazione,  determina
annualmente  le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo
di  comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  16, comma 1. A tal fine,
l'Autorita'   adotta   criteri   di   parametrazione  dei  contributi
commisurati  ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo
delle   concentrazioni,   tenuto   conto  della  rilevanza  economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e
comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso,
stabilendo soglie minime e massime della contribuzione. ))
  8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato,   d'intesa   con   il  Ministro  del  tesoro,  sono
determinate  le  indennita'  spettanti  al  presidente  e  ai  membri
dell'Autorita'.

	        
	      
                          Art. 11 (7) (10)
                      Personale della Autorita'

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e'
istituito  un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorita'.
Il  numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere
le  centocinquanta  unita'.  L'assunzione  del  personale avviene per
pubblico  concorso  ad  eccezione  delle  categorie per le quali sono
previste  assunzioni  in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
  2.   Il   trattamento   giuridico  ed  economico  del  personale  e
l'ordinamento  delle  carriere  sono  stabiliti  in  base  ai criteri
fissati  dal  contratto  collettivo  di lavoro in vigore per la Banca
d'Italia,  tenuto  conto  delle  specifiche  esigenze  funzionali  ed
organizzative dell'Autorita'.
  3.  Al  personale  in  servizio  presso l'Autorita' e' in ogni caso
fatto  divieto  di  assumere  altro  impiego  o incarico o esercitare
attivita' professionali, commerciali e industriali.
  4.  L'Autorita' puo' assumere direttamente dipendenti con contratto
a  tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in
numero  di  cinquanta  unita'.  L'Autorita'  puo'  inoltre avvalersi,
quando  necessario,  di  esperti  da  consultare  su specifici temi e
problemi. ((10))
  5.  Al  funzionamento  dei  servizi  e  degli uffici dell'Autorita'
sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e
che   e'  nominato  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorita'. (7)
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  20 luglio 2004, n. 215 ha disposto che "i ruoli organici di
cui  al presente articolo 11, sono integrati di 15 unita' per ciascun
ruolo  in relazione ai compiti attribuiti all'Autorita' garante della
concorrenza  e  del  mercato  e  all'Autorita'  per le garanzie nelle
comunicazioni  dalla  presente  legge.  Le  Autorita'  possono  anche
utilizzare,  nel  limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna,
personale  eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione
dei  processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni
pubbliche  o  posto  in  posizione di comando o in analoghe posizioni
secondo  i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del
solo trattamento accessorio spettante al predetto personale".
Ha  inoltre disposto che "l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato  puo'  provvedere  all'assunzione  di 10 unita' di personale,
aggiuntive  rispetto  alla  pianta  organica prevista dal comma 1 del
presente, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto
privato  a  tempo  determinato,  previsti  dal  comma  4 dello stesso
articolo,  equivalenti  sotto  il  profilo  finanziario e tali da non
produrre maggiori oneri".
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.L.  6  marzo 2006, n. 68, convertito con L. 24 marzo 2006, n.
127,  ha  disposto  che "in ragione delle nuove competenze attribuite
all'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato in materia di
concorrenza  bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero
dei  contratti  a  tempo  determinato, di cui al comma 4 del presente
articolo,   e'  incrementato  di  quattro  unita'.  Per  le  medesime
finalita'   e'   autorizzata   l'assunzione   straordinaria  di  otto
dipendenti  a  tempo  indeterminato  mediante  procedura  concorsuale
pubblica ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita'
non  rinvenibili  in numero sufficiente presso l'Autorita' nel limite
massimo  di  sei  unita'.  La  presente  disposizione non comporta un
aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorita'".

	        
	      
TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo II
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI INTESE
RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA
E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.
                                Art. 12.
                          Poteri di indagine
  1.  L'Autorita',  valutati  gli elementi comunque in suo possesso e
quelli portati a sua conoscenza da  pubbliche  amministrazioni  o  da
chiunque   vi   abbia   interesse,   ivi   comprese  le  associazioni
rappresentative  dei  consumatori,   procede   ad   istruttoria   per
verificare  l'esistenza  di  infrazioni  ai  divieti  stabiliti negli
articoli 2 e 3.
  2.  L'Autorita'  puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  o  del
Ministro  delle  partecipazioni  statali,  ad indagini conoscitive di
natura generale nei settori economici nei  quali  l'evoluzione  degli
scambi,  il  comportamento  dei  prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

	        
	      
                               Art. 13.
                      Comunicazione delle intese
  1.   Le   imprese   possono   comunicare  all'Autorita'  le  intese
intercorse.  Se  l'Autorita'   non   avvia   l'istruttoria   di   cui
all'articolo  14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non puo'
piu'  procedere  a  detta  istruttoria,  fatto  salvo  il   caso   di
comunicazioni incomplete o non veritiere.

	        
	      
                               Art. 14
                             Istruttoria

  1.  L'Autorita',  nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o
3,  notifica  l'apertura  dell'istruttoria  alle  imprese e agli enti
interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti
hanno   diritto  di  essere  sentiti,  personalmente  o  a  mezzo  di
procuratore   speciale,  nel  termine  fissato  contestualmente  alla
notifica  ed  hanno facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni
stadio  dell'istruttoria,  nonche' di essere nuovamente sentiti prima
della chiusura di questa.
  2.  L'Autorita'  puo'  in  ogni momento dell'istruttoria richiedere
alle  imprese,  enti  o  persone che ne siano in possesso, di fornire
informazioni  e  di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria;
disporre  ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di
prenderne  copia,  anche  avvalendosi  della  collaborazione di altri
organi   dello   Stato;  disporre  perizie  e  analisi  economiche  e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
  3.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i dati riguardanti le
imprese  oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati
dal   segreto   d'ufficio   anche   nei   riguardi   delle  pubbliche
amministrazioni.
  4.  I  funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle loro funzioni
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
  5.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  richiesti  di
fornire  gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  a  cinquanta  milioni  di  lire  se
rifiutano  od  omettono,  senza  giustificato  motivo,  di fornire le
informazioni   o   di   esibire  i  documenti  ovvero  alla  sanzione
amministrativa  pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono
informazioni  od  esibiscono  documenti  non veritieri. Sono salve le
diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

	        
	      
                          Art. 14-bis (11)
                       (( Misure cautelari ))

  ((  1.  Nei  casi  di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e
irreparabile  per  la  concorrenza,  l'Autorita' puo', d'ufficio, ove
constati  ad  un  sommario  esame  la  sussistenza  di un'infrazione,
deliberare l'adozione di misure cautelari.
  2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l non possono essere in
ogni caso rinnovate o prorogate.
  3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che
dispone  misure  cautelari,  puo'  infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. ))

	        
	      
                          Art. 14-ter (11)
                            (( Impegni ))

  (( 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria
per  l'accertamento  della  violazione  degli  articoli  2  o 3 della
presente  legge  o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese
possono  presentare  impegni  tali  da  far  venire  meno  i  profili
anticoncorrenziali  oggetto  dell'istruttoria.  L'Autorita', valutata
l'idoneita'    di   tali   impegni,   puo',   nei   limiti   previsti
dall'ordinamento  comunitario,  renderli obbligatori per le imprese e
chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.
  2.  L'Autorita'  in  caso  di  mancato  rispetto degli impegni resi
obbligatori   ai  sensi  del  comma  l  puo'  irrogare  una  sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
  3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si  modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui
   si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la  decisione  si  fonda su informazioni trasmesse dalle parti che
   sono incomplete inesatte o fuorvianti. ))

	        
	      
                          Art. 15 (6) (11)
                         Diffide e sanzioni

  1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorita'
ravvisa  infrazioni  agli  articoli  2 o 3, fissa alle imprese e agli
enti  interessati  il  termine  per  l'eliminazione  delle infrazioni
stesse.  Nei  casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e
della  durata  dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  al  dieci  per  cento del
fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio
chiuso  anteriormente  alla  notificazione  della  diffida  .  .  . ,
determinando  i  termini  entro  i  quali l'impresa deve procedere al
pagamento della sanzione.
  2.  In  caso  di  inottemperanza  alla  diffida  di cui al comma 1,
l'Autorita'  applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria fino al
dieci  per  cento  del  fatturato  ovvero,  nei casi in cui sia stata
applicata  la  sanzione  di  cui  al  comma  1, di importo minimo non
inferiore  al  doppio  della  sanzione  gia'  applicata con un limite
massimo  del  dieci per cento del fatturato come individuato al comma
1, determinando altresi' il termine entro il quale il pagamento della
sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita'  puo'  disporre  la  sospensione dell'attivita' d'impresa
fino a trenta giorni.
  ((  2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu'
della    qualificata    collaborazione    prestata    dalle   imprese
nell'accertamento  di  infrazioni  alle  regole  di  concorrenza,  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria puo' essere non applicata ovvero
ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario. ))

	        
	      
TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.
Capo III
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO
DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
                               Art. 16.  (3)
                  Comunicazione delle concentrazioni
  1.  Le  operazioni  di  concentrazione di cui all'articolo 5 devono
essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il  fatturato
totale  realizzato  a  livello  nazionale  dall'insieme delle imprese
interessate sia superiore a  cinquecento  miliardi  di  lire,  ovvero
qualora   il   fatturato   totale   realizzato  a  livello  nazionale
dall'impresa di  cui  e'  prevista  l'acquisizione  sia  superiore  a
cinquanta  miliardi  di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno
di un ammontare equivalente all'aumento  dell'indice  del  deflattore
dei prezzi del prodotto interno lordo.
  2.   Per   gli  istituti  bancari  e  finanziari  il  fatturato  e'
considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo  dello
stato  patrimoniale,  esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di
assicurazione pari al valore dei premi incassati.
  3.  Entro  cinque  giorni  dalla comunicazione di una operazione di
concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio
dei   Ministri   ed  al  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.
  4.  Se  l'Autorita' ritiene che un'operazione di concentrazione sia
suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia  entro
trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne
abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme
dell'articolo   14.   L'Autorita',   a  fronte  di  un'operazione  di
concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario
avviare   l'istruttoria   deve   dare   comunicazione   alle  imprese
interessate  ed  al  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  delle  proprie conclusioni nel merito, entro trenta
giorni dal ricevimento della notifica. (( 3 ))
  5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione
di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1  deve
essere    comunicata    all'Autorita'    contestualmente   alla   sua
comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa.
  6.   Nel   caso   di   offerta   pubblica  di  acquisto  comunicata
all'Autorita' ai sensi  del  comma  5,  l'Autorita'  deve  notificare
l'avvio  dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
  7.  L'Autorita'  puo'  avviare  l'istruttoria  dopo la scadenza dei
termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le  informazioni
fornite  dalle  imprese  con  la  comunicazione  risultino gravemente
inesatte, incomplete o non veritiere.
  8.  L'Autorita',  entro  il  termine  perentorio  di quarantacinque
giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve
dare   comunicazione   alle   imprese   interessate  ed  al  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  proprie
conclusioni  nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel corso
dell'istruttoria per  un  periodo  non  superiore  a  trenta  giorni,
qualora  le  imprese  non  forniscano  informazioni  e  dati  a  loro
richiesti che siano nella loro disponibilita'.
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con L. 17 febbraio 1993,
n. 33 ha disposto che " il termine previsto dal comma 4 del  presente
articolo   e'  ridotto  a   quindici   giorni  per  le  operazioni di
concentrazione di cui al presente decreto".

	        
	      
TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo III
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO
DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
                               Art. 17.
                        Sospensione temporanea
                  dell'operazione di concentrazione
  1.  L'Autorita',  nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo
16,  puo'  ordinare  alle  imprese  interessate  di   sospendere   la
realizzazione    della    concentrazione    fino   alla   conclusione
dell'istruttoria.
  2.  La  disposizione  del comma 1 non impedisce la realizzazione di
un'offerta  pubblica   di   acquisto   che   sia   stata   comunicata
all'Autorita'   ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  5,  sempre  che
l'acquirente non eserciti i diritti di voto  inerenti  ai  titoli  in
questione.

	        
	      
                               Art. 18.
          Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni
  1.  L'Autorita', se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16
accerta  che  una  concentrazione  rientra  tra  quelle   contemplate
dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.
  2.   L'Autorita',  ove  nel  corso  dell'istruttoria  non  emergano
elementi  tali  da  consentire  un  intervento   nei   confronti   di
un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e
deve dare immediata comunicazione  alle  imprese  interessate  ed  al
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  delle
proprie  conclusioni  in  merito.  Tale  provvedimento  puo'   essere
adottato  a  richiesta  delle  imprese  interessate che comprovino di
avere  eliminato  dall'originario  progetto  di  concentrazione   gli
elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.
  3.  L'Autorita',  se  l'operazione  di concentrazione e' gia' stata
realizzata, puo' prescrivere  le  misure  necessarie  a  ripristinare
condizioni   di   concorrenza   effettiva,   eliminando  gli  effetti
distorsivi.

	        
	      
                               Art. 19.
        Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza
        al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica
  1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in
violazione del divieto  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  o  non
ottemperino  alle  prescrizioni  di  cui  al  comma  3  del  medesimo
articolo, l'Autorita' infligge sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori  all'uno  per  cento e non superiori al dieci per cento del
fatturato delle attivita' di impresa oggetto della concentrazione.
  2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di
comunicazione  preventiva  di  cui  al  comma  1  dell'articolo   16,
l'Autorita'    puo'   infliggere   alle   imprese   stesse   sanzioni
amministrative  pecuniarie  fino  all'uno  per  cento  del  fatturato
dell'anno  precedente  a quello in cui e' effettuata la contestazione
in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a  quanto
previsto  dal  comma  1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria
prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla  data  di
notifica della sanzione di cui al presente comma.

	        
	      
TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.
Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI
                               Art. 20
        Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative
         e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

  1. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262
  04.  Nel  caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la
  concentrazione  riguardino  imprese  operanti in settori sottoposti
  alla  vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i
  provvedimenti di propria competenza.
    4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i
  provvedimenti  dell'Autorita'  di cui all'articolo 10 sono adottati
  sentito   il   parere   dell'Istituto   per   la   vigilanza  sulle
  assicurazioni  private  e  d'interesse  collettivo  (ISVAP), che si
  pronuncia  entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione
  posta  a  fondamento  del  provvedimento.  Decorso inutilmente tale
  termine  l'Autorita'  di  cui  all'articolo  10  puo'  adottare  il
  provvedimento  di  sua  competenza.  Il  decorso  del  termine  del
  procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino
  al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e
  del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del
  termine previsto per la pronuncia di tale parere.
    5.  Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che
    costituiscono  concentrazione soggetta a comunicazione preventiva
    ai  sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia,
    previsti  dall'articolo  19  del  testo  unico  di cui al decreto
    legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana
    e  prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai
    sensi  dell'articolo  6,  per le valutazioni relative all'assetto
    concorrenziale del mercato, sono adottati entro ((sessanta giorni
    lavorativi))  dalla  presentazione  dell'istanza  completa  della
    documentazione occorrente.((14))
    5-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su
  richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare:
  a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di
     funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e
     tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;
  b) un'operazione  di  concentrazione  riguardante  banche  o gruppi
     bancari  che  determini  o rafforzi una posizione dominante, per
     esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti.
    5-ter.  Le  autorizzazioni  previste  dal comma 5-bis non possono
  comunque  consentire restrizioni della concorrenza non strettamente
  necessarie al perseguimento della finalita' indicate.
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303
  9.   Le   disposizioni   della   presente   legge   in  materia  di
  concentrazione  non  costituiscono  deroga  alle  norme vigenti nei
  settori    bancario,    assicurativo,   della   radiodiffusione   e
  dell'editoria.
  ---------------
  AGGIORNAMENTO (14)
    Il  D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, come modificato dall'avviso di
  rettifica  pubblicato  in  G.U.  25/02/2010,  n. 46, ha disposto la
  modifica del presente articolo, comma 5.

	        
	      
TITOLO III
POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI
DELL'AUTORITA'
                               Art. 21.
                 Potere di segnalazione al Parlamento
                            ed al Governo
  1.  Allo  scopo  di  contribuire  ad una piu' completa tutela della
concorrenza  e  del  mercato,  l'Autorita'  individua   i   casi   di
particolare  rilevanza  nei  quali  norme di legge o di regolamento o
provvedimenti  amministrativi  di  carattere   generale   determinano
distorsioni  della  concorrenza  o  del  corretto  funzionamento  del
mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
  2.  L'Autorita'  segnala  le  situazioni  distorsive  derivanti  da
provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio
dei  Ministri  e,  negli  altri casi, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai Ministri competenti e agli enti  locali  e  territoriali
interessati.
  3. L'Autorita', ove ne ravvisi l'opportunita', esprime parere circa
le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le  distorsioni  e
puo'  pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi piu' congrui in
relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

	        
	      
                               Art. 22.
                         Attivita' consultiva
  1. L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o
regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato
quando  lo  ritenga  opportuno,  o su richiesta di amministrazioni ed
enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri
puo' chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o
regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
    a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un
mercato a restrizioni quantitative;
    b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
    c)  di  imporre  pratiche generalizzate in materia di prezzi e di
condizioni di vendita.

	        
	      
                            Art. 23. (13)
                          Relazione annuale
  1.  L'Autorita'  presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri,
((  entro  il  31 marzo di ogni anno )), una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

	        
	      
                               Art. 24.
                Relazione al Governo su alcuni settori
  1.  L'Autorita',  sentite  le  amministrazioni  interessate,  entro
diciotto mesi dalla  sua  costituzione  presenta  al  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per
adeguare ai principi  della  concorrenza  la  normativa  relativa  ai
settori  degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della
distribuzione commerciale.

	        
	      
TITOLO IV
NORME SUI POTERI DEL GOVERNO
IN MATERIA DI OPERAZIONI DI
CONCENTRAZIONE
                               Art. 25.
                    Poteri del Governo in materia
                   di operazioni di concentrazione
  1.   Il   Consiglio   dei   Ministri,   su  proposta  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in  linea
generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorita' puo'
eccezionalmente  autorizzare,  per   rilevanti   interessi   generali
dell'economia   nazionale   nell'ambito   dell'integrazione  europea,
operazioni  di  concentrazione  vietate  ai  sensi  dell'articolo  6,
sempreche'  esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal
mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente  giustificate
dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorita' prescrive
comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni  di
piena concorrenza entro un termine prefissato.
  2.  Nel  caso  delle  operazioni  di cui all'articolo 16 alle quali
partecipano enti o imprese di Stati che non  tutelano  l'indipendenza
degli  enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello
dei precedenti titoli  o  applicano  disposizioni  discriminatorie  o
impongono   clausole   aventi   effetti  analoghi  nei  confronti  di
acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  puo',  entro  trenta giorni dalla comunicazione di
cui all'articolo  16,  comma  3,  vietare  l'operazione  per  ragioni
essenziali di economia nazionale.

	        
	      
                               Art. 26.
                     Pubblicita' delle decisioni
  1.  Le  decisioni  di  cui  agli  articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono
pubblicate, ove l'Autorita'  lo  ritenga  opportuno,  le  conclusioni
delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

	        
	      
TITOLO V
NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE
AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI
                               Art. 27.  (2)  (4)
          ART. ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

	        
	      
                               Art. 28.  (2)  (4)
          ART. ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

	        
	      
                               Art. 29.  (2)  (4)
          ART. ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

	        
	      
                               Art. 30.  (4)
           ART. ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

	        
	      
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
                               Art. 31.
                               Sanzioni
  1.  Per  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  conseguenti alla
violazione della presente legge si osservano, in quanto  applicabili,
le  disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.

	        
	      
                               Art. 32.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire  32  miliardi  per  il
1991   e   lire  35  miliardi  per  il  1992,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
utilizzando  lo  specifico  accantonamento  "Interventi per la tutela
della concorrenza e del mercato".

	        
	      
                               Art. 33.
                      Competenza giurisdizionale
  1.  I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla
base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV  della  presente
legge   rientrano   nella   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
amministrativo. Essi devono  essere  proposti  davanti  al  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
  2.  Le  azioni  di  nullita' e di risarcimento del danno, nonche' i
ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla
violazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  titoli dal I al IV sono
promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.

	        
	      
                               Art. 34.
                          Entrata in vigore
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 ottobre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                              _________
                          LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1240):
   Presentato   dal   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato (BATTAGLIA) il 26 luglio 1988.
   Assegnato  alla 10a commissione (Industria), in sede referente, il
29 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1a, 2a,  5a,  6a,  8a  e
della giunta per gli affari delle Comunita' europee.
   Esaminato   dalla  10a  commissione,  in  sede  referente,  il  28
settembre 1988, il 4 ottobre 1988, 15 febbraio 1989.
   Assegnato  nuovamente  alla 10a commissione, in sede redigente, il
18 febbraio 1989.
   Esaminato  dalla  10a commissione, in sede redigente, il 1›, 8, 15
marzo 1989.
   Presentazione del testo degli articoli annunciata il 16 marzo 1989
(atto n. 1240/ A - relatore on. CASSOLA).
   Esaminato in aula e approvato il 16 marzo 1989.
Camera dei deputati (atto n. 3755):
   Assegnato  alla  X  commissione  (Attivita'  produttive),  in sede
referente, il 30 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II, III,
V, VI, VII, VIII, IX e XI.
   Esaminato  dalla  X  commissione, in sede referente, il 19, 25, 26
ottobre 1989; 8, 9 novembre 1989; 15 dicembre 1989; 1›,  14  febbraio
1990; 29 marzo 1990; 3, 4 aprile 1990.
   Assegnato  nuovamente  alla X commissione, in sede legislativa, il
14 aprile 1990.
   Esaminato  dalla  X  commissione,  in  sede legislativa, il 16, 23
maggio 1990; 6, 20 giugno 1990; 4, 11, 17, 18, 24, 25 luglio  1990  e
approvato il 27 luglio 1990, con modificazioni.
Senato della Repubblica (atto n. 1240/ B):
   Assegnato  alla  10a commissione (Industria), in sede deliberante,
il 31 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a e  8a.
   Esaminato  dalla  10a commissione il 26 settembre 1990 e approvato
il 27 settembre 1990.

	        
	      

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