Raccolta Normativa
LEGGE 10 ottobre 1990 , n. 287
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione
e rapporti con l'ordinamento comunitario
1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo
41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa
economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione
dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono
nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli
articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica
europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con
efficacia normativa equiparata.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10, di seguito denominata Autorita', qualora ritenga che
una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione
della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione
delle Comunita' europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo
possesso.
3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti gia' iniziata
una procedura presso la Commissione delle Comunita' europee in base
alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorita' sospende
l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva
rilevanza nazionale.
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo e'
effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita'
europee in materia di disciplina della concorrenza.
Art. 2.
Intese restrittive della liberta' di concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati
tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di
disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il
gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi
al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti,
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi
da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per
loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto
con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Art. 3.
Abuso di posizione dominante
1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una
posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua
parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di
vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi
al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno
dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi'
da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per
loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna
connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
Art. 4.
Deroghe al divieto di intese
restrittive della liberta' di concorrenza
1. L'Autorita' puo' autorizzare, con proprio provvedimento, per un
periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi
dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di
offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un
sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche
tenendo conto della necessita' di assicurare alle imprese la
necessaria concorrenzialita' sul piano internazionale e connessi in
particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento
qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con
il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non puo'
comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al
raggiungimento delle finalita' di cui al presente comma ne' puo'
consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte
sostanziale del mercato.
2. L'Autorita' puo' revocare il provvedimento di autorizzazione in
deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi
dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti
per l'autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione e' presentata all'Autorita', che
si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede
entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
Art. 5.
Operazioni di concentrazione
1. L'operazione di concentrazione si realizza:
a) quando due o piu' imprese procedono a fusione;
b) quando uno o piu' soggetti in posizione di controllo di almeno
un'impresa ovvero una o piu' imprese acquisiscono direttamente od
indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del
patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il
controllo dell'insieme o di parti di una o piu' imprese;
c) quando due o piu' imprese procedono, attraverso la
costituzione di una nuova societa', alla costituzione di un'impresa
comune.
2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel
caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto
della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale,
partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a
condizione che durante il periodo di possesso di dette
partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non
eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.
3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il
coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno
luogo ad una concentrazione.
Art. 6.
Divieto delle operazioni di concentrazione
restrittive della liberta' di concorrenza
1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a
comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorita' valuta se
comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione
dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in
modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve
essere valutata tenendo conto delle possibilita' di scelta dei
fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle
imprese interessate, del loro accesso alle fonti di
approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei
mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle
barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonche'
dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in
questione.
2. L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16,
comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di
cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza
prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.
Art. 7.
Controllo
1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati
dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di
diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da
soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di
diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante
sulle attivita' di un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su
parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono
un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o
sulle decisioni degli organi di un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal
gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o
soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di
tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il
potere di esercitare i diritti che ne derivano.
Art. 8. (6)
Imprese pubbliche e in monopolio legale
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano
sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente
partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano
alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione
di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime
di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso
all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.
(( 2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere
attivita' in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del
medesimo comma 2, operano mediante societa' separate.
2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di posizioni di
controllo in societa' operanti nei mercati diversi di cui al comma
2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorita'.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di iniziativa
economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a
societa' da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui
al comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita' svolte ai
sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili
tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese
direttamente concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di
accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette
alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di
cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a lire 100 milioni. ))
Art. 9.
Autoproduzione
1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del
monopolio su un mercato, nonche' la riserva per legge ad un'impresa
incaricata della gestione di attivita' di prestazione al pubblico di
beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il
divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della
societa' controllante e delle societa' controllate.
2. L'autoproduzione non e' consentita nei casi in cui in base alle
disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa e'
stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa
nazionale, nonche', salvo concessione, per quanto concerne il settore
delle telecomunicazioni.
TITOLO II ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.
Capo I ISTITUZIONE DELL'AUTORITA'
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Art. 10. (9)
Autorita' garante della concorrenza
e del mercato
1. E' istituita l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, denominata ai fini della presente legge Autorita', con sede
in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale costituito dal
presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata
d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande
responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone
di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione,
professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche,
e personalita' provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne'
possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del
mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche
amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad
essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorita', in quanto autorita'
nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i rapporti
previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure
istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento
delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione
delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al
bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il
contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve
comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate
previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che
disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile
dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(( 7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi relativi
al controllo delle operazioni di concentrazione, determina
annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo
di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine,
l'Autorita' adotta criteri di parametrazione dei contributi
commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di controllo
delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e
comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso,
stabilendo soglie minime e massime della contribuzione. ))
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono
determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri
dell'Autorita'.
Art. 11 (7) (10)
Personale della Autorita'
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorita'.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere
le centocinquanta unita'. L'assunzione del personale avviene per
pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono
previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri
fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca
d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed
organizzative dell'Autorita'.
3. Al personale in servizio presso l'Autorita' e' in ogni caso
fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare
attivita' professionali, commerciali e industriali.
4. L'Autorita' puo' assumere direttamente dipendenti con contratto
a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in
numero di cinquanta unita'. L'Autorita' puo' inoltre avvalersi,
quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi. ((10))
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorita'
sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e
che e' nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorita'. (7)
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 20 luglio 2004, n. 215 ha disposto che "i ruoli organici di
cui al presente articolo 11, sono integrati di 15 unita' per ciascun
ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dalla presente legge. Le Autorita' possono anche
utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unita' per ciascuna,
personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione
dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni
pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni
secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorita' del
solo trattamento accessorio spettante al predetto personale".
Ha inoltre disposto che "l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato puo' provvedere all'assunzione di 10 unita' di personale,
aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dal comma 1 del
presente, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto
privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso
articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non
produrre maggiori oneri".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito con L. 24 marzo 2006, n.
127, ha disposto che "in ragione delle nuove competenze attribuite
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di
concorrenza bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero
dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 4 del presente
articolo, e' incrementato di quattro unita'. Per le medesime
finalita' e' autorizzata l'assunzione straordinaria di otto
dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale
pubblica ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita'
non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita' nel limite
massimo di sei unita'. La presente disposizione non comporta un
aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorita'".
TITOLO II ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.
Capo II POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.
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Art. 12.
Poteri di indagine
1. L'Autorita', valutati gli elementi comunque in suo possesso e
quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da
chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni
rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per
verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli
articoli 2 e 3.
2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del
Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di
natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli
scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
Art. 13.
Comunicazione delle intese
1. Le imprese possono comunicare all'Autorita' le intese
intercorse. Se l'Autorita' non avvia l'istruttoria di cui
all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non puo'
piu' procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di
comunicazioni incomplete o non veritiere.
Art. 14
Istruttoria
1. L'Autorita', nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o
3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti
interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla
notifica ed hanno facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni
stadio dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentiti prima
della chiusura di questa.
2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria richiedere
alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria;
disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di
prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati
dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle loro funzioni
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
5. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti richiesti di
fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le
diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
Art. 14-bis (11)
(( Misure cautelari ))
(( 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e
irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove
constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione,
deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l non possono essere in
ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che
dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. ))
Art. 14-ter (11)
(( Impegni ))
(( 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria
per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della
presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese
possono presentare impegni tali da far venire meno i profili
anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti
dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e
chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.
2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi
obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui
si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che
sono incomplete inesatte o fuorvianti. ))
Art. 15 (6) (11)
Diffide e sanzioni
1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorita'
ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni
stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e
della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del
fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della diffida . . . ,
determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al
pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1,
l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al
dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata
applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non
inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite
massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma
1, determinando altresi' il termine entro il quale il pagamento della
sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa
fino a trenta giorni.
(( 2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu'
della qualificata collaborazione prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la
sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere non applicata ovvero
ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario. ))
TITOLO II ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. Capo III POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
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Art. 16. (3)
Comunicazione delle concentrazioni
1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono
essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato
totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese
interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero
qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'impresa di cui e' prevista l'acquisizione sia superiore a
cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno
di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore
dei prezzi del prodotto interno lordo.
2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e'
considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello
stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di
assicurazione pari al valore dei premi incassati.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di
concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio
dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di concentrazione sia
suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro
trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne
abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme
dell'articolo 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di
concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario
avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese
interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta
giorni dal ricevimento della notifica. (( 3 ))
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione
di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve
essere comunicata all'Autorita' contestualmente alla sua
comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata
all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve notificare
l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei
termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni
fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente
inesatte, incomplete o non veritiere.
8. L'Autorita', entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve
dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie
conclusioni nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel corso
dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni,
qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro
richiesti che siano nella loro disponibilita'.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con L. 17 febbraio 1993,
n. 33 ha disposto che " il termine previsto dal comma 4 del presente
articolo e' ridotto a quindici giorni per le operazioni di
concentrazione di cui al presente decreto".
TITOLO II ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.
Capo III POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
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Art. 17.
Sospensione temporanea
dell'operazione di concentrazione
1. L'Autorita', nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo
16, puo' ordinare alle imprese interessate di sospendere la
realizzazione della concentrazione fino alla conclusione
dell'istruttoria.
2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di
un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata
all'Autorita' ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che
l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in
questione.
Art. 18.
Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni
1. L'Autorita', se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16
accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate
dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.
2. L'Autorita', ove nel corso dell'istruttoria non emergano
elementi tali da consentire un intervento nei confronti di
un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e
deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle
proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento puo' essere
adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di
avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli
elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.
3. L'Autorita', se l'operazione di concentrazione e' gia' stata
realizzata, puo' prescrivere le misure necessarie a ripristinare
condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti
distorsivi.
Art. 19.
Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza
al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica
1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in
violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non
ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo, l'Autorita' infligge sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del
fatturato delle attivita' di impresa oggetto della concentrazione.
2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di
comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16,
l'Autorita' puo' infliggere alle imprese stesse sanzioni
amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato
dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione
in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto
previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria
prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di
notifica della sanzione di cui al presente comma.
TITOLO II ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. Capo IV DISPOSIZIONI SPECIALI
|
Art. 20
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative
e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria
1. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262
04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la
concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti
alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i
provvedimenti di propria competenza.
4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i
provvedimenti dell'Autorita' di cui all'articolo 10 sono adottati
sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si
pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione
posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale
termine l'Autorita' di cui all'articolo 10 puo' adottare il
provvedimento di sua competenza. Il decorso del termine del
procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino
al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del
termine previsto per la pronuncia di tale parere.
5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che
costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva
ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia,
previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana
e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai
sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto
concorrenziale del mercato, sono adottati entro ((sessanta giorni
lavorativi)) dalla presentazione dell'istanza completa della
documentazione occorrente.((14))
5-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su
richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare:
a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di
funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e
tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;
b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi
bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per
esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti.
5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono
comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente
necessarie al perseguimento della finalita' indicate.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303
9. Le disposizioni della presente legge in materia di
concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei
settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e
dell'editoria.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, come modificato dall'avviso di
rettifica pubblicato in G.U. 25/02/2010, n. 46, ha disposto la
modifica del presente articolo, comma 5.
TITOLO III POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI DELL'AUTORITA'
|
Art. 21.
Potere di segnalazione al Parlamento
ed al Governo
1. Allo scopo di contribuire ad una piu' completa tutela della
concorrenza e del mercato, l'Autorita' individua i casi di
particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o
provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano
distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del
mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. L'Autorita' segnala le situazioni distorsive derivanti da
provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio
dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali
interessati.
3. L'Autorita', ove ne ravvisi l'opportunita', esprime parere circa
le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e
puo' pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi piu' congrui in
relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
Art. 22.
Attivita' consultiva
1. L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o
regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato
quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed
enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
puo' chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o
regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un
mercato a restrizioni quantitative;
b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di
condizioni di vendita.
Art. 23. (13)
Relazione annuale
1. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri,
(( entro il 31 marzo di ogni anno )), una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.
Art. 24.
Relazione al Governo su alcuni settori
1. L'Autorita', sentite le amministrazioni interessate, entro
diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del
Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per
adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai
settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della
distribuzione commerciale.
TITOLO IV NORME SUI POTERI DEL GOVERNO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
|
Art. 25.
Poteri del Governo in materia
di operazioni di concentrazione
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea
generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorita' puo'
eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali
dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea,
operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6,
sempreche' esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal
mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate
dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorita' prescrive
comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di
piena concorrenza entro un termine prefissato.
2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali
partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza
degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello
dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o
impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di
acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo', entro trenta giorni dalla comunicazione di
cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni
essenziali di economia nazionale.
Art. 26.
Pubblicita' delle decisioni
1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono
pubblicate, ove l'Autorita' lo ritenga opportuno, le conclusioni
delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.
TITOLO V NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI
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Art. 27. (2) (4)
ART. ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 28. (2) (4)
ART. ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 29. (2) (4)
ART. ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 30. (4)
ART. ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
|
Art. 31.
Sanzioni
1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla
violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 32.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il
1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per la tutela
della concorrenza e del mercato".
Art. 33.
Competenza giurisdizionale
1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla
base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente
legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
2. Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno, nonche' i
ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla
violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono
promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.
Art. 34.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
_________
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1240):
Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (BATTAGLIA) il 26 luglio 1988.
Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede referente, il
29 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 8a e
della giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 10a commissione, in sede referente, il 28
settembre 1988, il 4 ottobre 1988, 15 febbraio 1989.
Assegnato nuovamente alla 10a commissione, in sede redigente, il
18 febbraio 1989.
Esaminato dalla 10a commissione, in sede redigente, il 1›, 8, 15
marzo 1989.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 16 marzo 1989
(atto n. 1240/ A - relatore on. CASSOLA).
Esaminato in aula e approvato il 16 marzo 1989.
Camera dei deputati (atto n. 3755):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede
referente, il 30 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II, III,
V, VI, VII, VIII, IX e XI.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 19, 25, 26
ottobre 1989; 8, 9 novembre 1989; 15 dicembre 1989; 1›, 14 febbraio
1990; 29 marzo 1990; 3, 4 aprile 1990.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il
14 aprile 1990.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 16, 23
maggio 1990; 6, 20 giugno 1990; 4, 11, 17, 18, 24, 25 luglio 1990 e
approvato il 27 luglio 1990, con modificazioni.
Senato della Repubblica (atto n. 1240/ B):
Assegnato alla 10a commissione (Industria), in sede deliberante,
il 31 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a e 8a.
Esaminato dalla 10a commissione il 26 settembre 1990 e approvato
il 27 settembre 1990.