Raccolta Normativa
LEGGE 19 marzo 1990 , n. 55
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita'
sociale.
CAPO I MODIFICHE DELLE LEGGI 10 FEBBRAIO 1962, N. 57, 31 MAGGIO 1965, N. 575, 26 LUGLIO 1975, N. 354 E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore
territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura
di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o
della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle
disponibilita' finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati
all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con
o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della
guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini
sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti, allo
scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di
licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni
all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le
iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano
di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte
dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita' europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei
figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i
soggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone
fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui
patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba
essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano
dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il
questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del
tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione,
di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della
fissazione dell'udienza.
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro
cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto
perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro treta giorni
dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si
applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo
2-ter.
6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere,
direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,
ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente
creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo
informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini
delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.
Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice
procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli
253, 254 e 255 del codice di procedurea penale".
Art. 2.
1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio
1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:
"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone
la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata
la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il
provvedimento puo' essere emanato anche successivamente, entro un
anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere
prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai
fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma
5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei
termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta
di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso
ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato
non poteva disporre direttamente o indirettamente".
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio
1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:
"Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della
persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione il
procedimento di prevenzione puo' essere proseguito ovvero iniziato,
su proposta del procuratore della Repubblica o del questore
competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli
fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo
relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il rpocedimento puo' essere iniziato o proseguito
allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di sicurezza
detentiva o alla liberta' vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche
in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale,
ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso e
si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in
sede penale".
Art. 3.
1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con
provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche'
concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per
l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di
opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni
e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo
nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei
commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di
prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni
di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di
appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti,
compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture
con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni
sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se
sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via
provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia
delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed
atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde
efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura
di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai
commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti
di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona
sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in
qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di
quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri
provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal
presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui
per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia".
Art. 4.
1. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, dopo le parole "e le iscrizioni" sono inserite le seguenti:
"nonche' le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni".
2. Il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e' sostituito dal seguente:
"Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di
cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione
hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di
atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del
termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati
rispettivamente in base ai commi quinto, non e decimo dell'articolo 4
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' dei provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo comma
dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato
se il provvedimento sia divenuto definitivo".
3. Il quinto comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e' sostituito dal seguente:
"Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano
sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti
i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10.
Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la
comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo' essere
inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella
medesima".
4. Nel settimo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, dopo la parola "licenze" sono inserite le seguenti: ",
autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni".
5. Il nono comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n.
575, e' sostituito dal seguente:
"Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze,
concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni
nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo precedente".
Art. 5.
1. Nel primo comma dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio
1965, n. 575, le parole "all'articolo 10-ter" sono sostituite dalle
seguenti: "al comma 4 dell'artocolo 10" ed in fine e' aggiunto il
seguente periodo: "Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le
disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".
2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole
"all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma
4 dell'articolo 10".
Art. 6.
1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:
"Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello
Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di
servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o
subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, e'
punito con la reclusione da due a quattro anni".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e' aggiunto il seguente:
"Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di
rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le
concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste
dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire
apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza
di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o
dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10
ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater nonche' dei
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso
obbligo sussiste per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli
stessi abbiano luogo con provvedimento formale.
2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui
circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su
richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa
esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di
data non anteriore a tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o
servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta
dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere
rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione
dell'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia
di data non anteriore a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la
certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa
e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali o di
societa' cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale
rappresentante; se trattasi di societa' in nome collettivo, nei
confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita
seplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di
consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli
imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi delle societa' di
cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione e'
richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la
societa' nel territorio dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo
nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta
nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del
privato interessato presentata alla prefettura competente per il
luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi si
societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno
allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti,
atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta ed
indicare le amministrazione o enti pubblici ai quali la
certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari
occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di
ritirarli. La certificazione e' valida per tre mesi dalla data del
rilascio e puo' essere esibita anche in copia autenticata ai sensi
dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione
rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa
all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti
giorni dalla data del rilascio.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervanga alla pubblica
amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia,
l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata
sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessa attesti di
non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a
conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per
l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause
ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori
pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La
sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le
modalita' stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta
l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la
realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi
riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o
contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica
ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate
dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla
dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o
con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui
all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di
costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica
amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non
supera i cento milioni di lire;
c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi
concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi
di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento
milioni di lire;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati
e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo
non supera i cinquanta milioni di lire.
10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministraione
che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere
successivamente ulteriore certificazione alla prefettura
territorialmente competente.
11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente
all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la
documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti
da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni
dalla richiesta.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente
articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha
facolta' di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei
requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori.
Alla predetta verifica possono altresi' procedere le altre
amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o
lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente
pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la
verifica di cui al comma 15".
Art. 8.
1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646, le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e
all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei
confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si
applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda
pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in
cottimo.".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e'
inserito il seguente:
"Art. 23 bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone
imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o
del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, il pubblico ministero ne da' senza ritardo comunicazione al
procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il
promuovimento, qualora non sia gia' in corso, del procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575.
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede
per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai
fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli
segreti.
3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di
prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i
delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla
decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla
definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro
e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi
i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta
legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La
sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito
di giudizio ha autorita' di cosa giudicata nel procedimento di
prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali
che furono oggetto del giudizio penale.
4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di
cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della
misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".
Art. 10.
1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n.
646, dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,"
sono inserite le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle
associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,"; nello stesso
comma le parole "di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "di
dimora abituale", e la parola "procede" e' sostituita dalle seguenti:
"puo' procedere".
2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, le parole "elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis nel
secondo comma dell'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti:
"elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo
10".
3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, le parole "dal terzo comma dell'articolo 2-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo 2-bis".
4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre
1982, n. 646, e' aggiunto il seguente:
"La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta una
misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali
degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
del primo comma".
Art. 11.
1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n.
646, e' sostituito dal seguente:
"Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui
all'articolo 416-bis del codice penale o gia' sottoposte, con
provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle
associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a
comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al
nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le
variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio
concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di
lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresi' tenuti a
comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando
concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire.
Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni
quotidiani".
Art. 12.
1. Nel numero 2-bis) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 10".
2. Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, dopo le parole "di un provvedimento" e'
inserita la seguente: "definitivo".
Art. 13.
1. Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di
criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell'articolo
630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da
escludere la attualita' dei collegamenti con la criminalita'
organizzata".
CAPO II. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO 1965, N. 575, E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646. EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI.
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Art. 14 (16) (25) (27)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92,
CONVERTITO CON L. 24 LUGLIO 2008, N. 125 ))
Art. 15. (8) (10) (12) (17) (20) (22)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 " salvo per
quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi
comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i
consiglieri regionali". )).
Art. 15-bis. (5) (9) (13) (19) (22)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 16. (4) (22)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 17 (5) (18) (26)
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa
con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresi', definite
disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei
soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso
decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di
cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine
predeterminato, salvo le intestazioni a societa' fiduciarie
autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a
condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla
richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle
amministrazioni interessate l'identita' dei fiducianti; in presenza
di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla
sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di
recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso .
Art. 18 (4) (7) (14) (15) (18) (21) (23) (26)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 19 (26)
1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n.
584, e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla
presente legge, nonche' per appalti in genere di opere pubbliche
eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro
concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o
concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite
che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative di
produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e
dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive
modificazioni ed integrazioni".
2. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n.
584, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per
gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel baldo,
nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel
capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo
importo, la cui esecuzione puo' essere assunta in proprio da imprese
mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che
siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e
classifica corrispondenti alle parti elette".
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 20 (26)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))
Capo III. MODIFICHE DEL CODICE PENALE. DISPOSIZIONI DIVERSE DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE. ABROGAZIONE DI NORME
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Art. 21.
1. L'articolo 32-quater del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per
i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355,
356, 416, 416-bis, 437,501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo
comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita'
imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione".
Art. 22.
1. Dopo l'articolo 640 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 640-bis. - (Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno a sei
anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita'
europee".
Art. 23.
1. L'articolo 648-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 648-bis. - (Riciclaggio. - Fuori dei casi di concorso nel
reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilita' provenienti
dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di
sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti
la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope,
con altro denaro, altri beni o altre utilita', ovvero ostacolata
l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di
un'attivita' professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
Art. 24.
1. Dopo l'articolo 648-bis del codice penale e' inserito il seguente:
Art. 68-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza
illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita'
economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti
dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di
sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti
la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' autmentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di
un'attivita' professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 25.
1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole "e
del caso preveduto dall'articolo 648" sono sostituite dalle seguenti:
"e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter".
Art. 26 (24)
1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter
del codice penale sono commessi nell'esercizio di attivita' bancaria,
professionale o di cambio-valuta ovverso di altra attivita' soggetta
ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o
ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari
ovvero i provvedimentidi sospensione o di revoca del titolo
abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.
(( 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando
l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis
del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del
terrorismo, anche internazionale. ))
Art. 27.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e
traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni
di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in
relazione ad esso, nonche' dei delitti previsti dagli articoli
648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei
medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e
all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti
personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere
rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione
della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti,
nonche' armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle
ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi
entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se
ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive
quarantotto ore.
2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessita' ed
urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi'
procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque
entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se
ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive
quarantotto ore.
Art. 28.
1. Nelle societa' fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione
dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di
amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di
rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro
che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del
quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle
disposizioni vigenti, nonche' da coloro che sono stati sottoposti
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come
successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della
riabilitazione. Per le societa' che svolgono le attivita' di raccolta
del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del
credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego
della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle
attivita' di cui allo stesso comma.
3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge,
quando si tratti di societa' gia' autorizzate, il difetto dei
requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati
dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga
altrimenti, la decadenza e' dichiarata entro trenta giorni dal
consiglio di amministrazione della societa', ovvero dall'organo,
comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che
non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza e'
pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in
mancanza, che rilascia l'autorizzazione.
4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal
comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta
la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione e'
disposta dagli organi di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le disposizioni di attuazione del presente articolo e di
coordinamento con le leggi speciali.
Art. 29.
1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attivita' prevista dall'articolo 1
per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza
averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia e' punito con
la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da
lire quattro milioni a lire venti milioni.
2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2
e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro
attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia
esercitata l'attivita' prevista dall'articolo 1 senza
l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a
quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".
Art. 30.
1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale
incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale
responsabilita', le complete generalita' del soggetto per conto del
quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni
che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalita' previste
dal comma 7, presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici
postali;
b) enti creditizi;
c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad
autorizzazione amministrativa;
d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano,
anche per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie
o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando,
per la natura e le modalita' delle operazioni poste in essere, si
puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in
un circoscritto periodo di tempo, ancorche' singolarmente inferiori
al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno
parti di un'unica operazione.
3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi
di pagamento, le complete generalita' ed il documento di
identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le complete
generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione
stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da
altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata
di dieci anni.
5. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, il personale
incaricato dell'operaione, che contravviene alle disposizioni
precedenti, e' punito con la multa da lire cinque milioni a lire
venticinque milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, l'esecutore
dell'operazione, che omette di indicare le generalita' del soggetto
per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica
false, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da lire un milione a lire dieci milioni.
7. L'importo di cui al comma 1 e' determinato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio". |tfe|taj 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno
effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le
modalita' della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.
Art. 31.
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n- 281,
e' sostituito dal seguente:
"Chiunque partecipa in una societa' esercente attivita' bancarie,
societa' con azioni quotate in borsa, societa' per azioni esercenti
il credito, nonche' casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente
creditizio, in misure superiore al due per cento del capitale di
questa, deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla
Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione
ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna
partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello
in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la
meta' della percentuale stabilita o da quello in cui la
partecipazione si e' ridotta entro la percentuale stessa".
Art. 32.
1. Il numero 2) dell'articol 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e' sostituito dal seguente:
"2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. o della legge 31 maggio 1965,
n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli
effetti della riabilitazione".
Art. 33
1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e' inserito
il seguente:
"Art. 2-bis. - I. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura
di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano
quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o
interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli
interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla
sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico
ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile,
l'urgenza del procedimento".
Art. 34. (28)
1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le
cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri (( , anche
informatici, )) per le annotazioni relative ai procedimenti di
prevenzione. (( Nei registri viene curata l'immediata annotazione
nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono
disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei
soggetti titolari del potere di proposta. Il questore
territorialmente competente e il direttore della Direzione
investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione
alla procura della Repubblica competente per territorio della
proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al
tribunale competente. )) Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri,
le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto
del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative
alle annotazioni operate nei registri.
3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorita' giudiziaria
applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui
all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel
casellario giudiziale secondo le modalita' e con le forme stabilite
per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di
privati non e' fatta menzione delle suddette iscrizioni. I
provvedimenti di riabilitazione sono altresi' comunicati alla
questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 35.
1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge per il delitto di cui all'articolo 414-bis del
codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora
previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il
procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue
innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n- 575, ferma
restando l'efficacia dei provvedimenti gia' adottati dal giudice
penale.
2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad
eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del
procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della
Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 36.
1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n.
575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del
codice penale e' abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di
diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3325):
Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) e dal Ministro di
grazia e giustizia (VASSALLI) il 5 novembre 1988.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
28 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 18 gennaio
1989.
Camera dei deputati (atto n. 3325- ter - stralcio degli articoli da 1
a 26 e 28, deliberato dall'aula il 19 gennaio 1989):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il
19 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.
Esaminato dalla II commissione il 25, 26, 31 gennaio 1989; 1›
febbraio 1989; 29 marzo 1989; 5, 6, 13, 20 aprile 1989; 20, 27, 28
settembre 1989; 11, 12, 19, 25 ottobre 1989; 15, 16 novembre 1989; 5,
13, 14 dicembre 1989 e approvato il 20 dicembre 1989.
Senato della Repubblica (atto n. 2036 ):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il
10 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a e 8a, della
giunta CEE e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 2a commissione il 1›, 14 febbraio 1990 e approvato
il 1› marzo 1990.