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Legge antimafia

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialità)

LEGGE 19 marzo 1990 , n. 55
  Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di  pericolosita'
sociale.



CAPO I
MODIFICHE DELLE LEGGI 10 FEBBRAIO 1962, N. 57,
31 MAGGIO 1965, N. 575, 26 LUGLIO 1975, N. 354
E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  2-bis.  -  1.  Il  procuratore  della Repubblica o il questore
territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura
di  prevenzione  procedono,  anche a mezzo della guardia di finanza o
della polizia giudiziaria, ad indagini  sul  tenore  di  vita,  sulle
disponibilita'  finanziarie  e  sul  patrimonio dei soggetti indicati
all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la  misura  di
prevenzione  della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con
o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche',  avvalendosi  della
guardia   di   finanza  o  della  polizia  giudiziaria,  ad  indagini
sull'attivita' economica facente  capo  agli  stessi  soggetti,  allo
scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2.  Accertano,  in  particolare,  se  dette persone siano titolari di
licenze,  di  autorizzazioni,  di  concessioni  o   di   abilitazioni
all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le
iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se  beneficiano
di  contributi,  finanziamenti  o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate  da  parte
dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita' europee.
3.  Le  indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei
figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con  i
soggetti  indicati  al  comma  1  nonche' nei confronti delle persone
fisiche o giuridiche, societa', consorzi  od  associazioni,  del  cui
patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba
essere disposta la confisca  ai  sensi  dell'articolo  2-ter  vengano
dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il
questore, con la  proposta,  possono  richiedere  al  presidente  del
tribunale  competente per l'applicazione della misura di prevenzione,
di  disporre  anticipatamente  il  sequestro  dei  beni  prima  della
fissazione dell'udienza.
5.  Il  presidente  del tribunale provvede con decreto motivato entro
cinque giorni dalla richiesta. Il  sequestro  eventualmente  disposto
perde  efficacia  se non convalidato dal tribunale entro treta giorni
dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al  quarto  comma
dell'articolo  2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si
applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso  articolo
2-ter.
6.  Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere,
direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia  giudiziaria,
ad   ogni  ufficio  della  pubblica  amministrazione,  ad  ogni  ente
creditizio nonche' alle  imprese,  societa'  ed  enti  di  ogni  tipo
informazioni  e  copia  della  documentazione  ritenuta utile ai fini
delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.
Previa  autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice
procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro  della documentazione con le modalita' di cui agli articoli
253, 254 e 255 del codice di procedurea penale".

	        
	      
                               Art. 2.
1.  I  commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio
1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:
"Con  l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone
la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia  stata  dimostrata
la   legittima   provenienza.  Nel  caso  di  indagini  complesse  il
provvedimento puo' essere emanato  anche  successivamente,  entro  un
anno  dalla  data  dell'avvenuto  sequestro; tale termine puo' essere
prorogato di un anno con provvedimento  motivato  del  tribunale.  Ai
fini  del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma
5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di  sospensione  dei
termini  di  durata  della custodia cautelare, previste dal codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta
di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso
ha  per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato
non poteva disporre direttamente o indirettamente".
2.  Dopo  il  sesto  comma  dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio
1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:
"Anche  in  caso  di  assenza,  residenza  o  dimora all'estero della
persona alla quale potrebbe applicarsi la misura  di  prevenzione  il
procedimento  di  prevenzione puo' essere proseguito ovvero iniziato,
su  proposta  del  procuratore  della  Repubblica  o   del   questore
competente  per  il  luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli
fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente  articolo
relativamente  ai  beni  che  si  ha  motivo di ritenere che siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Agli  stessi  fini  il rpocedimento puo' essere iniziato o proseguito
allorche' la  persona  e'  sottoposta  ad  una  misura  di  sicurezza
detentiva o alla liberta' vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche
in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale,
ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso e
si estinguono ove venga disposta la confisca  degli  stessi  beni  in
sede penale".

	        
	      
                               Art. 3.
1.  L'articolo  10  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  10.  -  1.  Le  persone  alle  quali  sia  stata applicata con
provvedimento  definitivo  una  misura  di  prevenzione  non  possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b)  concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche'
concessioni  di  beni  demaniali  allorche'   siano   richieste   per
l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c)  concessioni  di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di
opere  riguardanti  la  pubblica  amministrazione  e  concessioni  di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni
e  servizi  riguardanti  la  pubblica  amministrazione  e   nell'albo
nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio  del  commercio   all'ingrosso   e   nei   registri   dei
commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto autorizzatorio,
concessorio  o  abilitativo   per   lo   svolgimento   di   attivita'
imprenditoriali, comunque denominati;
f)  contributi,  finanziamenti  o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati  da  parte
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali.
2.  Il  provvedimento  definitivo  di  applicazione  della  misura di
prevenzione  determina  la  decadenza  di  diritto   dalle   licenze,
autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni
di cui al comma 1, nonche' il  divieto  di  concludere  contratti  di
appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la  pubblica  amministrazione  e  relativi  subcontratti,
compresi  i  cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture
con posa in opera. Le licenze, le  autorizzazioni  e  le  concessioni
sono  ritirate  e  le  iscrizioni sono cancellate a cura degli organi
competenti.
3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il tribunale, se
sussistono motivi di  particolare  gravita',  puo'  disporre  in  via
provvisoria  i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia
delle iscrizioni, delle erogazioni e  degli  altri  provvedimenti  ed
atti  di  cui  ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente  e  perde
efficacia  se  non e' confermato con il decreto che applica la misura
di prevenzione.
4.  Il  tribunale  dispone  che i divieti e le decadenze previsti dai
commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la
persona  sottoposta  alla misura di prevenzione nonche' nei confronti
di imprese, associazioni, societa'  e  consorzi  di  cui  la  persona
sottoposta  a misura di prevenzione sia amministratore o determini in
qualsiasi modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di polizia, ad eccezione di
quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e  per  gli  altri
provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal
presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in  cui
per   effetto   degli   stessi   verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
sostentamento all'interessato e alla famiglia".

	        
	      
                               Art. 4.
1.  Nel  primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n.  575,  dopo le parole "e le iscrizioni" sono inserite le seguenti:
"nonche' le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni".
2.  Il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e' sostituito dal seguente:
"Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di
cassazione  debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione
hanno  sede,  non  oltre  i cinque giorni dal deposito o, nel caso di
atto  impugnabile,  non  oltre  i  cinque  giorni  dalla scadenza del
termine   per   l'impugnazione,   copia   dei  provvedimenti  emanati
rispettivamente in base ai commi quinto, non e decimo dell'articolo 4
della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' dei provvedimenti di
cui  ai  commi  3,  4  e  5  dell'articolo  10,  e  al  secondo comma
dell'articolo  10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato
se il provvedimento sia divenuto definitivo".
3.  Il  quinto comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e' sostituito dal seguente:
"Le   prefetture  comunicano  tempestivamente  agli  organi  ed  enti
indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano
sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti
i  divieti,  le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10.
Per   i   provvedimenti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  10  la
comunicazione,  su  motivata  richiesta dell'interessato, puo' essere
inviata   anche  ad  organi  o  enti  specificamente  indicati  nella
medesima".
4. Nel settimo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965,
n.  575,  dopo  la  parola  "licenze"  sono  inserite le seguenti: ",
autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni".
5.  Il nono comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n.
575, e' sostituito dal seguente:
"Le  stesse  pene  si  applicano  in  caso  di  rilascio  di licenze,
concessioni,  autorizzazioni  o  abilitazioni  ovvero  di  iscrizioni
nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo precedente".

	        
	      
                               Art. 5.
1.  Nel  primo  comma  dell'articolo  10-quater della legge 31 maggio
1965, n. 575, le parole "all'articolo 10-ter" sono  sostituite  dalle
seguenti:  "al  comma  4  dell'artocolo 10" ed in fine e' aggiunto il
seguente periodo: "Ai fini dei relativi accertamenti si applicano  le
disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".
2.  Nel  secondo  comma  del  medesimo  articolo  10-quater le parole
"all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal  comma
4 dell'articolo 10".

	        
	      
                               Art. 6.
1.  Il  primo  comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:
"Il  pubblico  amministratore,  il  funzionario o il dipendente dello
Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di
servizi  pubblici  che  consente  alla  conclusione  di  contratti  o
subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10,  e'
punito con la reclusione da due a quattro anni".

	        
	      
                               Art. 7.
1.  Dopo  l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e' aggiunto il seguente:
"Art.   10-sexies.   -  1.  La  pubblica  amministrazione,  prima  di
rilasciare  o  consentire   le   licenze,   le   autorizzazioni,   le
concessioni,  le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste
dall'articolo 10, e prima di stipulare,  approvare  o  autorizzare  i
contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire
apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza
di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o
dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo  10
ovvero   del   secondo  comma  dell'articolo  10-quater  nonche'  dei
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo  10.  Lo  stesso
obbligo  sussiste  per  i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli
stessi abbiano luogo con provvedimento formale.
2.  La  certificazione  e'  rilasciata  dalla  prefettura  nella  cui
circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati,  su
richiesta   dell'amministrazione   o   dell'ente   pubblico,   previa
esibizione dei certificati di residenza e di  stato  di  famiglia  di
data non anteriore a tre mesi.
3.  Nel  caso  di contratti stipulati da un concessionario di opere o
servizi  pubblici,  la  certificazione,  oltre   che   su   richiesta
dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico interessati, puo' essere
rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa  acquisizione
dell'interessato  dei certificati di residenza e di stato di famiglia
di data non anteriore a tre mesi.
4.   Quando   gli   atti   o  i  contratti  riguardano  societa',  la
certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa
e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di  societa' di capitali o di
societa' cooperative, nei confronti dell'amministratore e del  legale
rappresentante;  se  trattasi  di  societa'  in  nome collettivo, nei
confronti di tutti i soci; se trattasi  di  societa'  in  accomandita
seplice,  nei  confronti  dei  soci  accomandatari;  se  trattasi  di
consorzi, nei confronti di  chi  ne  ha  la  rappresentanza  e  degli
imprenditori  o  societa'  consorziate. Se trattasi delle societa' di
cui  all'articolo  2506  del  codice  civile  la  certificazione   e'
richiesta  nei  confronti  di coloro che rappresentano stabilmente la
societa' nel territorio dello Stato.
5.  Ai  fini  dell'applicazione  della specifica disciplina dell'albo
nazionale dei costruttori, la certificazione  e'  altresi'  richiesta
nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del
privato interessato presentata  alla  prefettura  competente  per  il
luogo  ove  lo  stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi si
societa', impresa o ente.  La  relativa  domanda,  alla  quale  vanno
allegati  i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti,
atti o contratti per  i  quali  la  certificazione  e'  richiesta  ed
indicare   le   amministrazione   o   enti   pubblici   ai  quali  la
certificazione deve essere inviata  ovvero  il  numero  di  esemplari
occorrenti  e  la  persona, munita di procura speciale, incaricata di
ritirarli. La certificazione e' valida per tre mesi  dalla  data  del
rilascio  e  puo'  essere esibita anche in copia autenticata ai sensi
dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione
rilasciata    al    privato    deve    comunque    essere   trasmessa
all'amministrazione  o  all'ente  pubblico  interessato  entro  venti
giorni dalla data del rilascio.
7.  Nei  casi  di  urgenza,  in  attesa  che  pervanga  alla pubblica
amministrazione o al concessionario  la  certificazione  prefettizia,
l'esecuzione  dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata
sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessa  attesti  di
non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a
conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso  per
l'applicazione  della  misura  di  prevenzione  o  di una delle cause
ostative  all'iscrizione  negli  albi  di  appaltatori  o   fornitori
pubblici    ovvero    nell'albo   nazionale   dei   costruttori.   La
sottoscrizione della dichiarazione deve  essere  autenticata  con  le
modalita'  stabilite  dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.  Le  stesse  disposizioni  si  applicano  quando   e'   richiesta
l'autorizzazione  di  subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la
realizzazione delle opere e dei lavori e la  prestazione  di  servizi
riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o
contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica
ovvero  quando  si  tratta  di  licenze  e  autorizzazioni rilasciate
dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro  rinnovo.
9.  La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla
dichiarazione di cui al comma 7:
a)  per  la  stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o
con esercenti professioni intellettuali;
b)  per  la  stipulazione  o  l'approvazione  dei  contratti  di  cui
all'articolo 10 e per  le  concessioni  di  costruzione,  nonche'  di
costruzione   e   gestione   di   opere   riguardanti   la   pubblica
amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo  non
supera i cento milioni di lire;
c)   per   l'autorizzazione   di  subcontratti,  cessioni  e  cottimi
concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi
di  cui  alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento
milioni di lire;
d)  per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati
e altre erogazioni dello stesso tipo,  comunque  denominate,  per  lo
svolgimento  di  attivita'  imprenditoriali il cui valore complessivo
non supera i cinquanta milioni di lire.
10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministraione
che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di  richiedere
successivamente     ulteriore    certificazione    alla    prefettura
territorialmente competente.
11.  L'impresa  aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente
all'amministrazione appaltante ogni modificazione  intervenuta  negli
assetti  proprietari  e  nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi.
12.  Le  certificazioni  prefettizie,  le relative istanze nonche' la
documentazione accessoria previste dal presente articolo sono  esenti
da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni
dalla richiesta.
14.  Chiunque,  nelle  dichiarazioni  sostitutive  di cui al presente
articolo, attesta il falso e' punito  con  la  reclusione  da  uno  a
quattro anni.
15.  Nel  caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha
facolta' di verificare anche  in  corso  d'opera  la  permanenza  dei
requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori.
Alla  predetta  verifica  possono   altresi'   procedere   le   altre
amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
16.  Decorso  un  anno  dalla firma del contratto riguardante opere o
lavori per la  pubblica  amministrazione,  l'amministrazione  o  ente
pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la
verifica di cui al comma 15".

	        
	      
                               Art. 8.
1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646, le parole "Le stesse  pene  si  applicano  al  subappaltatore  e
all'affidatario  del  cottimo."  sono sostituite dalle seguenti: "Nei
confronti  del  subappaltatore  e  dell'affidatario  del  cottimo  si
applica  la  pena  dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda
pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in  subappalto  o  in
cottimo.".

	        
	      
                               Art. 9.
1.  Dopo  l'articolo  23  della  legge  13 settembre 1982, n. 646, e'
inserito il seguente:
"Art.  23  bis.  -  1.  Quando  si  procede  nei confronti di persone
imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale  o
del  delitto  di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, il pubblico ministero ne  da'  senza  ritardo  comunicazione  al
procuratore  della  Repubblica  territorialmente  competente,  per il
promuovimento, qualora non sia gia' in corso,  del  procedimento  per
l'applicazione  di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575.
2.  Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede
per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti  ai
fini  del  procedimento,  salvo  che  ritenga  necessario  mantenerli
segreti.
3.  Il  giudice  che  procede  per  l'applicazione  della  misura  di
prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento  penale  per  i
delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla
decisione del procedimento di prevenzione,  lo  sospende,  fino  alla
definizione  del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro
e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla  legge  31  maggio
1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi
i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta
legge  e  dell'articolo  4  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La
sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito
di  giudizio  ha  autorita'  di  cosa  giudicata  nel procedimento di
prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali
che furono oggetto del giudizio penale.
4.  Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di
cui al comma 1, il  tribunale  competente  per  l'applicazione  della
misura  di  prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".

	        
	      
                               Art. 10.
1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n.
646, dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio  1965,  n.  575,"
sono  inserite  le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle
associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,";  nello  stesso
comma  le  parole  "di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "di
dimora abituale", e la parola "procede" e' sostituita dalle seguenti:
"puo' procedere".
2.  Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, le parole "elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis nel
secondo  comma  dell'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti:
"elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo
10".
3.  Nel  quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982,
n.  646,  le  parole  "dal  terzo  comma  dell'articolo  2-bis"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo 2-bis".
4.  Dopo  il  quarto  comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre
1982, n. 646, e' aggiunto il seguente:
"La  revoca  del  provvedimento  con  il  quale e' stata disposta una
misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai  fini  fiscali
degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
del primo comma".

	        
	      
                               Art. 11.
1.  Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n.
646, e' sostituito dal seguente:
"Le  persone  condannate  con sentenza definitiva per il reato di cui
all'articolo  416-bis  del  codice  penale  o  gia'  sottoposte,  con
provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle
associazioni  previste  dall'articolo  1 di tale legge, sono tenute a
comunicare per dieci anni, ed  entro  trenta  giorni  dal  fatto,  al
nucleo  di  polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le
variazioni  nella  entita'  e  nella  composizione   del   patrimonio
concernenti  elementi  di  valore  non  inferiore ai venti milioni di
lire. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno  sono  altresi'  tenuti  a
comunicare  le  variazioni  intervenute  nell'anno precedente, quando
concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire.
Sono   esclusi  i  beni  destinati  al  soddisfacimento  dei  bisogni
quotidiani".

	        
	      
                               Art. 12.
1.  Nel  numero 2-bis) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dall'articolo 10".
2.  Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10
febbraio 1962, n.  57,  dopo  le  parole  "di  un  provvedimento"  e'
inserita la seguente: "definitivo".

	        
	      
                               Art. 13.
1.  Nell'articolo  30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.  Per  i  condannati  per  reati  commessi  per  finalita'  di
terrorismo  o  di  eversione  dell'ordinamento   costituzionale,   di
criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell'articolo
630 del codice penale,  devono  essere  acquisiti  elementi  tali  da
escludere   la   attualita'  dei  collegamenti  con  la  criminalita'
organizzata".

	        
	      
CAPO II.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO
1965, N. 575, E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.
EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE E DISPOSIZIONI A
TUTELA DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DELLE
REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E IN MATERIA DI
PUBBLICI APPALTI.
                       Art. 14 (16) (25) (27)
        (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92,
             CONVERTITO CON L. 24 LUGLIO 2008, N. 125 ))

	        
	      
                Art. 15. (8) (10) (12) (17) (20) (22)
  ((  ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 " salvo per
quanto  riguarda  gli  amministratori  e  i  componenti  degli organi
comunque  denominati  delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i
consiglieri regionali". )).

	        
	      
                 Art. 15-bis. (5) (9) (13) (19) (22)
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))

	        
	      
                          Art. 16. (4) (22)
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))

	        
	      
                        Art. 17 (5) (18) (26)

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
  3.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui al comma 2, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa
con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  sono,  altresi',  definite
disposizioni  per  il  controllo  sulle  composizioni  azionarie  dei
soggetti   aggiudicatari   di   opere   pubbliche,   ivi  compresi  i
concessionari,  e  sui  relativi  mutamenti  societari. Con lo stesso
decreto  sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di
cui  deve  essere  comunque  prevista  la cessazione entro un termine
predeterminato,   salvo   le   intestazioni   a  societa'  fiduciarie
autorizzate  ai  sensi  della  legge  23  novembre  1939,  n. 1966, a
condizione  che  queste  ultime provvedano, entro trenta giorni dalla
richiesta  effettuata  dai  soggetti aggiudicatari, a comunicare alle
amministrazioni  interessate  l'identita' dei fiducianti; in presenza
di  violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla
sospensione  dall'Albo  nazionale  dei  costruttori  o,  nei  casi di
recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso .

	        
	      
            Art. 18 (4) (7) (14) (15) (18) (21) (23) (26)
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))

	        
	      
                            Art. 19 (26)

  1.  Il  primo  comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n.
584, e' sostituito dal seguente:
  "Sono  ammessi  a  presentare  offerte  per gli appalti di cui alla
presente  legge,  nonche'  per  appalti  in genere di opere pubbliche
eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro
concessionari  o  da  cooperative  o  consorzi ammessi a contributo o
concorso  finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite
che,   prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito
mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  una  di esse,
qualificata  capogruppo,  la  quale  esprime  l'offerta in nome e per
conto  proprio  e  delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative di
produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e
dal   regio   decreto   12   febbraio  1911,  n.  278,  e  successive
modificazioni ed integrazioni".
  2.  Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n.
584, e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  quanto  disposto  dall'articolo 2 della presente legge, per
gli  appalti  di  cui  all'articolo  1,  vengono  indicati nel baldo,
nell'avviso  di  gara  o, quando si ricorre a trattativa privata, nel
capitolato  speciale,  parti dell'opera scorporabili, con il relativo
importo,  la cui esecuzione puo' essere assunta in proprio da imprese
mandanti,  individuate  prima  della  presentazione dell'offerta, che
siano  iscritte  all'albo  nazionale  dei costruttori per categoria e
classifica corrispondenti alle parti elette".
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))

	        
	      
                            Art. 20 (26)
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))

	        
	      
Capo III.
MODIFICHE DEL CODICE PENALE. DISPOSIZIONI DIVERSE
DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE.
ABROGAZIONE DI NORME
                               Art. 21.
1. L'articolo 32-quater del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna  per
i  delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355,
356, 416, 416-bis, 437,501,  501-bis,  640,  numero  1)  del  secondo
comma,   commessi   in   danno   o   in   vantaggio  di  un'attivita'
imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione".

	        
	      
                              Art. 22.

  1. Dopo l'articolo 640 del codice penale e' inserito il seguente:
      "Art.  640-bis.  -  (Truffa  aggravata  per il conseguimento di
erogazioni  pubbliche).  -  La  pena e' della reclusione da uno a sei
anni  e  si  procede  d'ufficio  se  il fatto di cui all'articolo 640
riguarda  contributi,  finanziamenti,  mutui  agevolati  ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da  parte  dello  Stato,  di  altri  enti  pubblici o delle Comunita'
europee".

	        
	      
                               Art. 23.
1. L'articolo 648-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.  648-bis.  -  (Riciclaggio.  -  Fuori  dei casi di concorso nel
reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilita' provenienti
dai   delitti  di  rapina  aggravata,  di  estorsione  aggravata,  di
sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti  concernenti
la  produzione  o  il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope,
con altro denaro, altri beni  o  altre  utilita',  ovvero  ostacolata
l'identificazione  della  loro  provenienza  dai delitti suddetti, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la  multa  da
lire due milioni a lire trenta milioni.
La  pena  e'  aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di
un'attivita' professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

	        
	      
                               Art. 24.
1. Dopo l'articolo 648-bis del codice penale e' inserito il seguente:
Art.  68-ter.  -  (Impiego  di denaro, beni o utilita' di provenienza
illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso  nel  reato  e  dei
casi  previsti  dagli  articoli  648  e 648-bis, impiega in attivita'
economiche o finanziarie denaro, beni o  altre  utilita'  provenienti
dai   delitti  di  rapina  aggravata,  di  estorsione  aggravata,  di
sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti  concernenti
la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la  multa  da
lire due milioni a lire trenta milioni.
La  pena  e' autmentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di
un'attivita' professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

	        
	      
                               Art. 25.
1.  Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole "e
del caso preveduto dall'articolo 648" sono sostituite dalle seguenti:
"e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter".

	        
	      
                            Art. 26 (24)

  1.  Quando  i  fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter
del codice penale sono commessi nell'esercizio di attivita' bancaria,
professionale  o di cambio-valuta ovverso di altra attivita' soggetta
ad  autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o
ad  altro  titolo  abilitante,  si  applicano  le misure disciplinari
ovvero   i   provvedimentidi  sospensione  o  di  revoca  del  titolo
abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.
  ((  1-bis.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche quando
l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis
del  codice  penale  in  relazione alle condotte di finanziamento del
terrorismo, anche internazionale. ))

	        
	      
                               Art. 27.
1.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152,  e  dalle  disposizioni  in  materia  di  produzione  e
traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso  di  operazioni
di  polizia  per la prevenzione e la repressione del delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice  penale  e  di  quelli  commessi  in
relazione  ad  esso,  nonche'  dei  delitti  previsti  dagli articoli
648-bis e 648-ter dello  stesso  codice  e  di  quelli  indicati  nei
medesimi  articoli,  possono  procedere  in ogni luogo al controllo e
all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei  bagagli  e  degli  effetti
personali  quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere
rinvenuti denaro o valori costituenti  il  prezzo  della  liberazione
della  persona  sequestrata,  o  provenienti  dai  delitti  predetti,
nonche' armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle
ispezioni  e'  redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi
entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il  quale,  se
ne   ricorrono  i  presupposti,  li  convalida  entro  le  successive
quarantotto ore.
2.  Nelle  medesime circostanze, in casi eccezionali di necessita' ed
urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita'
giudiziaria,  gli  ufficiali  di polizia giudiziaria possono altresi'
procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque
entro  quarantotto  ore, al procuratore della Repubblica il quale, se
ne  ricorrono  i  presupposti,  le  convalida  entro  le   successive
quarantotto ore.

	        
	      
                               Art. 28.
1.  Nelle societa' fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione
dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque  denominate  di
amministratore,   di  direttore  generale,  di  dirigente  munito  di
rappresentanza e di sindaco non possono essere  rivestite  da  coloro
che  non  sono  in  possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del
quarto comma dell'articolo 1 della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e
degli  ulteriori  requisiti  morali  e  professionali richiesti dalle
disposizioni vigenti, nonche' da coloro  che  sono  stati  sottoposti
alle  misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  cosi'  come
successivamente  modificate  e  integrate,  salvi  gli  effetti della
riabilitazione. Per le societa' che svolgono le attivita' di raccolta
del  risparmio  fra  il  pubblico sotto ogni forma e di esercizio del
credito continuano ad applicarsi  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
2.  La  mancanza  dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego
della  autorizzazione  amministrativa  per   lo   svolgimento   delle
attivita' di cui allo stesso comma.
3.  Fermo  restando  il  disposto  del comma 4 dell'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla  presente  legge,
quando  si  tratti  di  societa'  gia'  autorizzate,  il  difetto dei
requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli  interessati
dalle   cariche  ivi  previste.  Salvo  che  la  legge  non  disponga
altrimenti, la  decadenza  e'  dichiarata  entro  trenta  giorni  dal
consiglio  di  amministrazione  della  societa',  ovvero dall'organo,
comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel  caso  che
non   si   sia  proceduto  nel  termine  predetto,  la  decadenza  e'
pronunciata dall'organo pubblico che  esercita  la  vigilanza  o,  in
mancanza, che rilascia l'autorizzazione.
4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal
comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta
la  sospensione  delle  cariche  di cui al comma 1; la sospensione e'
disposta dagli organi di cui al comma 3.
5.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da emanarsi, su
proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
le   disposizioni   di   attuazione   del   presente  articolo  e  di
coordinamento con le leggi speciali.

	        
	      
                               Art. 29.
1.  L'articolo  96  del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  96.  - 1. Chiunque svolge l'attivita' prevista dall'articolo 1
per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma  senza
averne  ottenuto  l'autorizzazione della Banca d'Italia e' punito con
la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa  da
lire quattro milioni a lire venti milioni.
2.  Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2
e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
3.  Quando  i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro
attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente  o  persona  sia
esercitata     l'attivita'    prevista    dall'articolo    1    senza
l'autorizzazione  della  Banca  d'Italia,   ne   fanno   denunzia   a
quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".

	        
	      
                               Art. 30.
1.  L'articolo  13  del  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  625,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  13.  -  1.  Deve  essere  identificato  a  cura  del personale
incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la  propria  personale
responsabilita',  le  complete generalita' del soggetto per conto del
quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque  compie  operazioni
che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalita' previste
dal comma 7, presso:
a)  uffici  della  pubblica  amministrazione, ivi compresi gli uffici
postali;
b) enti creditizi;
c)  operatori  finanziari  e  di borsa iscritti in albi o soggetti ad
autorizzazione amministrativa;
d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano,
anche per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie
o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c).
2.  La  disposizione  di cui al comma 1 si applica anche allorquando,
per la natura e le modalita' delle operazioni  poste  in  essere,  si
puo'  ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in
un circoscritto periodo di tempo, ancorche'  singolarmente  inferiori
al  limite  di  importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno
parti di un'unica operazione.
3.  La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi
di  pagamento,  le  complete   generalita'   ed   il   documento   di
identificazione  di  chi  effettua  l'operazione, nonche' le complete
generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale  l'operazione
stessa  viene  eseguita,  devono  risultare da apposito registro o da
altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
4.  Le  scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata
di dieci anni.
5.  Salvo  che il fatto costituisca un piu' grave reato, il personale
incaricato  dell'operaione,  che   contravviene   alle   disposizioni
precedenti,  e'  punito  con  la  multa da lire cinque milioni a lire
venticinque milioni.
6.  Salvo  che  il fatto costituisca un piu' grave reato, l'esecutore
dell'operazione, che omette di indicare le generalita'  del  soggetto
per  conto  del  quale  eventualmente esegue l'operazione o le indica
false, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno  e  con  la
multa da lire un milione a lire dieci milioni.
7.  L'importo  di  cui  al  comma  1  e'  determinato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio".  |tfe|taj 2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  hanno
effetto  dal  trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge per i soggetti indicati  alle  rimanenti  lettere.  Le
modalita'  della  loro  attuazione  sono  disciplinate  dal  Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.

	        
	      
                               Art. 31.
1.  Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n- 281,
e' sostituito dal seguente:
"Chiunque  partecipa  in  una  societa' esercente attivita' bancarie,
societa' con azioni quotate in borsa, societa' per  azioni  esercenti
il credito, nonche' casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente
creditizio, in misure superiore al due  per  cento  del  capitale  di
questa,  deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla
Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione
ha  superato  il  detto  limite. Le successive variazioni di ciascuna
partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello
in  cui  la  misura  dell'aumento  o della diminuzione ha superato la
meta'  della  percentuale  stabilita  o   da   quello   in   cui   la
partecipazione si e' ridotta entro la percentuale stessa".

	        
	      
                               Art. 32.
1.  Il  numero  2)  dell'articol  5  del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e' sostituito dal seguente:
"2)  siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. o della legge 31 maggio  1965,
n.  575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli
effetti della riabilitazione".

	        
	      
                               Art. 33
1.  Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e' inserito
il seguente:
"Art.  2-bis.  - I. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura
di prevenzione, le disposizioni  dell'articolo  1  non  si  applicano
quando  sia  stata  provvisoriamente  disposta una misura personale o
interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora  gli
interessati   o   i   loro  difensori  espressamente  rinunzino  alla
sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del  pubblico
ministero,   dichiari,   con   ordinanza  motivata  non  impugnabile,
l'urgenza del procedimento".

	        
	      
                            Art. 34. (28)

  1.  Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le
cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri (( , anche
informatici,  ))  per  le  annotazioni  relative  ai  procedimenti di
prevenzione.  ((  Nei  registri  viene curata l'immediata annotazione
nominativa  delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono
disposti  gli  accertamenti  personali  o  patrimoniali  da parte dei
soggetti    titolari    del   potere   di   proposta.   Il   questore
territorialmente   competente   e   il   direttore   della  Direzione
investigativa  antimafia  provvedono  a  dare immediata comunicazione
alla   procura  della  Repubblica  competente  per  territorio  della
proposta   di  misura  personale  e  patrimoniale  da  presentare  al
tribunale competente. )) Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri,
le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto
del  Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  legge nella Gazzetta
Ufficiale.
  2.  Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative
alle annotazioni operate nei registri.
  3.  I  provvedimenti definitivi con i quali l'autorita' giudiziaria
applica  misure  di  prevenzione  o  concede la riabilitazione di cui
all'articolo  15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel
casellario  giudiziale  secondo le modalita' e con le forme stabilite
per  le  condanne  penali.  Nei certificati rilasciati a richiesta di
privati   non   e'   fatta  menzione  delle  suddette  iscrizioni.  I
provvedimenti   di   riabilitazione  sono  altresi'  comunicati  alla
questura  competente  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.

	        
	      
                               Art. 35.
1.  Qualora  nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge per il delitto di cui all'articolo  414-bis  del
codice  penale  siano  state  disposte le indagini e le misure finora
previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n.  646,  il
procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue
innanzi al giudice competente  per  l'applicazione  della  misura  di
prevenzione  ai  sensi  della  legge  31  maggio  1965, n- 575, ferma
restando l'efficacia dei  provvedimenti  gia'  adottati  dal  giudice
penale.
2.  A  tal  fine,  il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad
eccezione  di  quelli  che  occorra  tenere  segreti  ai   fini   del
procedimento  di  prevenzione  non sia in corso, al procuratore della
Repubblica  competente;  si  osservano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.

	        
	      
                               Art. 36.
1.  Sono  abrogati  l'articolo  10-ter della legge 31 maggio 1965, n.
575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge  13
settembre 1982, n. 646.
2.  La  seconda  parte  del  settimo  comma dell'articolo 416-bis del
codice penale e' abrogata; restano tuttavia  ferme  le  decadenze  di
diritto  ivi  previste  conseguenti  a sentenze divenute irrevocabili
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 19 marzo 1990
 
                               COSSIGA
              ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
              GAVA, Ministro dell'interno
              VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
                          LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 3325):
   Presentato  dal  Ministro  dell'interno  (GAVA)  e dal Ministro di
grazia e giustizia (VASSALLI) il 5 novembre 1988.
   Assegnato  alla  II commissione (Giustizia), in sede referente, il
28 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.
   Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il 18 gennaio
1989.
Camera dei deputati (atto n. 3325- ter - stralcio degli articoli da 1
a 26 e 28, deliberato dall'aula il 19 gennaio 1989):
   Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il
19 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.
   Esaminato  dalla  II  commissione  il  25, 26, 31 gennaio 1989; 1›
febbraio 1989; 29 marzo 1989; 5, 6, 13, 20 aprile 1989;  20,  27,  28
settembre 1989; 11, 12, 19, 25 ottobre 1989; 15, 16 novembre 1989; 5,
13, 14 dicembre 1989 e approvato il 20 dicembre 1989.
Senato della Repubblica (atto n. 2036 ):
   Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il
10 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a e 8a,  della
giunta CEE e della commissione per le questioni regionali.
   Esaminato dalla 2a commissione il 1›, 14 febbraio 1990 e approvato
il 1› marzo 1990.

	        
	      

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