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Legge su adozione internazionale

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

LEGGE 31 dicembre 1998 , n. 476
  Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la cooperazione in materia di  adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29  maggio 1993. Modifiche  alla legge 4  maggio 1983, n.  184, in
tema di adozione di minori stranieri.



  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare la
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia  di
adozione  internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito
denominata "Convenzione".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

	        
	      
                               Art. 2.
1.  Piena  ed  intera esecuzione e' data alla Convenzione a decorrere
dalla sua entrata in vigore, in  conformita'  all'articolo  46  della
Convenzione medesima.

	        
	      
                               Art. 3.
1.  Il  Capo  I  del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e'
sostituito dal seguente:
"Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29. - 1. L'adozione di minori stranieri ha  luogo  conformemente
ai  princi'pi  e secondo le direttive della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di  adozione  internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione",
a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis.- 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle
condizioni  prescritte  dall'articolo  6  e che intendono adottare un
minore straniero residente all'estero,  presentano  dichiarazione  di
disponibilita'  al  tribunale  per  i  minorenni del distretto in cui
hanno la  residenza  e  chiedono  che  lo  stesso  dichiari  la  loro
idoneita' all'adozione.
2.  Nel  caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,
fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova  il  luogo
della  loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale
per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover  pronunciare
immediatamente  decreto  di  inidoneita'  per  manifesta  carenza dei
requisiti, trasmette,  entro  quindici  giorni  dalla  presentazione,
copia  della  dichiarazione  di  disponibilita' ai servizi degli enti
locali.
4.  I  servizi  socio-assistenziali  degli  enti  locali  singoli   o
associati,  anche  avvalendosi per quanto di competenza delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':
a)  informazione  sull'adozione  internazionale  e   sulle   relative
procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta'
nei  confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con
gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione
con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale,  familiare  e
sanitaria  degli  aspiranti  genitori  adottivi,  sul  loro  ambiente
sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro  attitudine
a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di
rispondere  in  modo  adeguato  alle esigenze di piu' minori o di uno
solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi
sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni  altro
elemento  utile  per  la  valutazione  da  parte  del tribunale per i
minorenni della loro idoneita' all'adozione.
5.  I  servizi  trasmettono  al  tribunale  per i minorenni, in esito
all'attivita' svolta, una relazione completa di  tutti  gli  elementi
indicati   al   comma   4,  entro  i  quattro  mesi  successivi  alla
trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.
Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione  di
cui  all'articolo  29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione,
anche a mezzo di un  giudice  delegato,  dispone  se  necessario  gli
opportuni  approfondimenti  e pronuncia, entro i due mesi successivi,
decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei
requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneita' ad adottare  ha  efficacia  per  tutta  la
durata  della  procedura,  che deve essere promossa dagli interessati
entro un anno  dalla  comunicazione  del  provvedimento.  Il  decreto
contiene  anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della  relazione
e  della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui
all'articolo 38 e, se gia'  indicato  dagli  aspiranti  all'adozione,
all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli interessati,
sia  revocato  per  cause sopravvenute che incidano in modo rilevante
sul giudizio di idoneita', il  tribunale  per  i  minorenni  comunica
immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente
autorizzato di cui al comma 3.
5.  Il  decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca
sono reclamabili  davanti  alla  corte  d'appello,  a  termini  degli
articoli  739  e  740  del  codice  di procedura civile, da parte del
pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31. - 1. Gli aspiranti all'adozione,  che  abbiano  ottenuto  il
decreto di idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura
di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2.  Nelle  situazioni  considerate  dall'articolo  44,  primo  comma,
lettera a),  il  tribunale  per  i  minorenni  puo'  autorizzare  gli
aspiranti  adottanti,  valutate  le  loro personalita', ad effettuare
direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed  h)
del comma 3 del presente articolo.
3.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico  di  curare la
procedura di adozione:
a) informa gli  aspiranti  sulle  procedure  che  iniziera'  e  sulle
concrete prospettive di adozione;
b)  svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita' del
Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con  cui  esso
intrattiene   rapporti,   trasmettendo  alle  stesse  la  domanda  di
adozione, unitamente al decreto di idoneita'  ed  alla  relazione  ad
esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte
di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra gli
aspiranti  all'adozione  ed  il  minore  da adottare, curando che sia
accompagnata  da  tutte  le  informazioni  di   carattere   sanitario
riguardanti  il  minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di
origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le  notizie  riguardanti
il  minore  agli  aspiranti  genitori  adottivi,  informandoli  della
proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il  minore  da
adottare  e  assistendoli in tutte le attivita' da svolgere nel Paese
straniero;
e)  riceve  il  consenso  scritto  all'incontro  tra  gli   aspiranti
all'adozione  ed  il  minore  da  adottare,  proposto  dall'autorita'
straniera, da parte degli aspiranti  all'adozione,  ne  autentica  le
firme   e  trasmette  l'atto  di  consenso  all'autorita'  straniera,
svolgendo  tutte  le  altre   attivita'   dalla   stessa   richieste;
l'autenticazione  delle  firme  degli aspiranti adottanti puo' essere
effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o  da
un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f)  riceve  dall'autorita'  straniera  attestazione della sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione  e  concorda
con  la  stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di
procedere all'adozione ovvero, in caso  contrario,  prende  atto  del
mancato  accordo  e ne da' immediata informazione alla Commissione di
cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo
Stato di origine, approva la decisione di  affidare  il  minore  o  i
minori ai futuri genitori adottivi;
g)   informa  immediatamente  la  Commissione,  il  tribunale  per  i
minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento
dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la
documentazione  necessaria,  l'autorizzazione  all'ingresso  e   alla
residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h)  certifica  la  data  di  inserimento  del minore presso i coniugi
affidatari o i genitori adottivi;
i)  riceve  dall'autorita'  straniera  copia  degli  atti   e   della
documentazione  relativi  al  minore e li trasmette immediatamente al
tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalita' di trasferimento in  Italia  e  si  adopera
affinche'  questo  avvenga  in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;
m)  svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attivita'
di sostegno del nucleo  adottivo  fin  dall'ingresso  del  minore  in
Italia su richiesta degli adottanti;
n)  certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater,  nel  caso
in  cui  le  stesse  non  siano  determinate da ragioni di salute del
bambino, nonche' la durata del periodo di permanenza  all'estero  nel
caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo
comma 1 dell'articolo 39-quater;
o)  certifica,  nell'ammontare  complessivo  agli  effetti  di quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
Art. 32. - 1. La Commissione di cui  all'articolo  38,  ricevuti  gli
atti  di  cui  all'articolo  31  e  valutate le conclusioni dell'ente
incaricato, dichiara che l'adozione risponde al  superiore  interesse
del  minore  e  ne  autorizza l'ingresso e la residenza permanente in
Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa:
a) quando dalla documentazione  trasmessa  dall'autorita'  del  Paese
straniero  non  emerge  la  situazione  di  abbandono del minore e la
constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione  nello
Stato di origine;
b)   qualora   nel  Paese  straniero  l'adozione  non  determini  per
l'adottato l'acquisizione  dello  stato  di  figlio  legittimo  e  la
cessazione  dei  rapporti  giuridici  fra  il minore e la famiglia di
origine,  a  meno  che  i  genitori  naturali  abbiano  espressamente
consentito al prodursi di tali effetti.
3.  Anche  quando  l'adozione  pronunciata  nello Stato straniero non
produce  la  cessazione  dei  rapporti  giuridici  con  la   famiglia
d'origine,  la  stessa  puo'  essere  convertita  in una adozione che
produca tale effetto, se il tribunale per i  minorenni  la  riconosce
conforme  alla  Convenzione.  Solo  in caso di riconoscimento di tale
conformita', e' ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano,  per  quanto
di  competenza,  con  l'ente  autorizzato  per  il  buon  esito della
procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione
da parte della  Commissione  ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  1,
lettera  h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio
del minore adottando.
Art.  33.  -  1.  Fatte  salve  le  ordinarie  disposizioni  relative
all'ingresso  nello  Stato per fini familiari, turistici, di studio e
di cura, non e' consentito l'ingresso nello Stato a  minori  che  non
sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32
ovvero  che  non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti
entro il quarto grado.
2.  E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere a
minori stranieri il visto di ingresso nel territorio  dello  Stato  a
scopo  di  adozione,  al di fuori delle ipotesi previste dal presente
Capo e senza  la  previa  autorizzazione  della  Commissione  di  cui
all'articolo 38.
3.  Coloro  che  hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale
non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie  spese
al  suo  rimpatrio  immediato  nel  Paese  d'origine.  Gli  uffici di
frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche'
prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la
migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi
bellici, calamita'  naturali  o  eventi  eccezionali  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  18  della  legge  6 marzo 1998, n. 40, o per
altro grave impedimento di carattere  oggettivo,  non  sia  possibile
l'espletamento  delle  procedure di cui al presente Capo e sempre che
sussistano motivi di  esclusivo  interesse  del  minore  all'ingresso
nello  Stato.  In  questi  casi  gli  uffici  di  frontiera segnalano
l'ingresso  del  minore  alla  Commissione  ed  al  tribunale  per  i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che
lo accompagnano.
5.  Qualora  sia  comunque  avvenuto  l'ingresso  di  un  minore  nel
territorio dello Stato al di fuori delle  situazioni  consentite,  il
pubblico  ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala
al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in  cui
il   minore   si   trova.   Il  tribunale,  adottato  ogni  opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne  sussistano  i  presupposti,  ovvero
segnala  la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con
il Paese di origine del minore e si proceda  ai  sensi  dell'articolo
34.
Art.  34.  -  1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello
Stato sulla base di un  provvedimento  straniero  di  adozione  o  di
affidamento  a  scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di
tutti  i  diritti  attribuiti  al  minore  italiano  in   affidamento
familiare.
2.  Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini
di  una  corretta  integrazione  familiare  e  sociale,   i   servizi
socio-assistenziali  degli  enti  locali  e  gli enti autorizzati, su
richiesta degli interessati, assistono  gli  affidatari,  i  genitori
adottivi  e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per
i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le  eventuali
difficolta' per gli opportuni interventi.
3.  Il  minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto
della trascrizione del provvedimento di adozione nei  registri  dello
stato civile.
Art.   35.   -   1.   L'adozione   pronunciata   all'estero   produce
nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero  prima
dell'arrivo  del  minore  in  Italia,  il  tribunale verifica che nel
provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la
sussistenza delle condizioni delle adozioni  internazionali  previste
dall'articolo 4 della Convenzione.
3.  Il  tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai
princi'pi  fondamentali  che  regolano  nello  Stato  il  diritto  di
famiglia  e  dei minori, valutati in relazione al superiore interesse
del minore, e se sussistono la  certificazione  di  conformita'  alla
Convenzione  di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la  trascrizione  del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in
Italia,  il  tribunale  per  i  minorenni  riconosce il provvedimento
dell'autorita'  straniera  come  affidamento  preadottivo,   se   non
contrario  ai  princi'pi  fondamentali  che  regolano  nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al  superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento
in  un  anno  che  decorre  dall'inserimento  del  minore nella nuova
famiglia.  Decorso tale periodo, se ritiene  che  la  sua  permanenza
nella  famiglia  che  lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse
del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia  l'adozione  e  ne
dispone  la  trascrizione  nei  registri  dello stato civile. In caso
contrario, anche prima che sia  decorso  il  periodo  di  affidamento
preadottivo,  lo  revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che  abbia  compiuto  gli
anni  14  deve  sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da
assumere; se ha raggiunto  gli  anni  12  deve  essere  personalmente
sentito; se di eta' inferiore puo' essere sentito ove sia opportuno e
ove  cio'  non  alteri  il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto
della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale  per
i  minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la
residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36,  non  puo'  comunque
essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a)  il  provvedimento  di adozione riguarda adottanti non in possesso
dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b)  non  sono  state  rispettate  le  indicazioni   contenute   nella
dichiarazione di idoneita';
c)  non  e'  possibile  la  conversione  in adozione produttiva degli
effetti di cui all'articolo 27;
d)  l'adozione  o  l'affidamento  stranieri  non  si  sono realizzati
tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e' manifestato
contrario al suo interesse.
Art. 36. - 1. L'adozione internazionale  dei  minori  provenienti  da
Stati  che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della
Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire  solo
con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese
non  aderente  alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali,
possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il
consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini  per  il
minore  adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli
adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore  e  la
famiglia d'origine;
b)  gli  adottanti  abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto
dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state  effettuate  con
l'intervento  della  Commissione  di cui all'articolo 38 e di un ente
autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni  contenute  nel  decreto  di
idoneita';
d)  sia  stata  concessa  l'autorizzazione prevista dall'articolo 39,
comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni
che  ha  emesso  il  decreto  di  idoneita'  all'adozione.  Di   tale
provvedimento  e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a
quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla  competente  autorita'  di  un  Paese
straniero  a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento
della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso  e
di  avervi  avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta
ad ogni effetto in Italia  con  provvedimento  del  tribunale  per  i
minorenni, purche' conforme ai princi'pi della Convenzione.
Art.  37.  -  1.  Successivamente all'adozione, la Commissione di cui
all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori  adottivi,  eventualmente
tramite  il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno
rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale  per  i  minorenni  che  ha  emesso  i  provvedimenti
indicati  dagli  articoli  35  e  36  e  la Commissione conservano le
informazioni acquisite sull'origine del  minore,  sull'identita'  dei
suoi  genitori  naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della
sua famiglia di origine.
3.  Per  quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis. - 1. Al minore straniero che si  trova  nello  Stato  in
situazione  di  abbandono  si applica la legge italiana in materia di
adozione, di affidamento e di  provvedimenti  necessari  in  caso  di
urgenza.
Art.  38.  - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e'
costituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  la
Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a)  un  presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile
ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanita';
g)  tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni  e  l'incarico  puo'  essere
rinnovato una sola volta.
4.  I  componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
Con   regolamento   adottato   dalla   Commissione   e'    assicurato
l'avvicendamento  graduale  dei  componenti  della Commissione stessa
allo scadere del termine di permanenza  in  carica.  A  tal  fine  il
regolamento  puo'  prorogare la durata in carica dei componenti della
Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39. - 1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorita' centrali per le adozioni internazionali
degli  altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai
fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in  materia  di
adozione;
b)  propone  la  stipulazione  di  accordi  bilaterali  in materia di
adozione internazionale;
c) autorizza l'attivita' degli enti di cui all'articolo 39-ter,  cura
la  tenuta  del  relativo  albo, vigila sul loro operato, lo verifica
almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa  nei  casi  di
gravi  inadempienze,  insufficienze  o  violazione  delle norme della
presente legge. Le medesime funzioni sono  svolte  dalla  Commissione
con  riferimento  all'attivita'  svolta  dai  servizi  per l'adozione
internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di  assicurare  l'omogenea  diffusione  degli  enti
autorizzati  sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze
nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle  procedure
di adozione internazionale;
f)  promuove  la  cooperazione  fra  i soggetti che operano nel campo
dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino  o  intendano
operare nel campo dell'adozione;
h)   autorizza  l'ingresso  e  il  soggiorno  permanente  del  minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformita'  dell'adozione  alle  disposizioni  della
Convenzione,   come   previsto   dall'articolo  23,  comma  1,  della
Convenzione stessa;
l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche con
enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2.  La  decisione  dell'ente  autorizzato  di  non   concordare   con
l'autorita'  straniera  l'opportunita'  di  procedere all'adozione e'
sottoposta  ad  esame  della  Commissione,  su  istanza  dei  coniugi
interessati;  ove  non confermi il precedente diniego, la Commissione
puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o  ufficio,  agli
incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli
enti  autorizzati  al  fine di esaminare le problematiche emergenti e
coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei  principi
della Convenzione.
4.  La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri,
che la trasmette al Parlamento, una relazione  biennale  sullo  stato
delle  adozioni  internazionali,  sullo  stato della attuazione della
Convenzione e sulla stipulazione  di  accordi  bilaterali  anche  con
Paesi non aderenti alla stessa.
Art.  39-bis.  -  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i
compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento  delle  strutture  e  dei  servizi  che
operano  nel  territorio  per  l'adozione  internazionale, al fine di
garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli  operativi  e  convenzioni
fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di collegamento
fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2.  Le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un  servizio  per  l'adozione  internazionale  che  sia  in
possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 39-ter e svolga per le
coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda
di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma
3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui  al  comma  2  sono
istituiti  e  disciplinati  con  legge  regionale  o  provinciale  in
attuazione dei princi'pi di cui alla presente legge. Alle  regioni  e
alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano sono delegate le
funzioni  amministrative   relative   ai   servizi   per   l'adozione
internazionale.
Art.  39-ter.  -  1.  Al  fine  di ottenere l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per  conservarla,  gli  enti
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)  essere  diretti  e  composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel  campo  dell'adozione  internazionale,  e  con  idonee
qualita' morali;
b)   avvalersi  dell'apporto  di  professionisti  in  campo  sociale,
giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che
abbiano la capacita' di sostenere i coniugi  prima,  durante  e  dopo
l'adozione;
c)  disporre  di  un'adeguata  struttura  organizzativa in almeno una
regione o in una provincia autonoma  in  Italia  e  delle  necessarie
strutture  personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono
agire;
d) non  avere  fini  di  lucro,  assicurare  una  gestione  contabile
assolutamente    trasparente,   anche   sui   costi   necessari   per
l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta
e verificabile;
e)  non  avere  e  non  operare  pregiudiziali  discriminazioni   nei
confronti  delle  persone  che aspirano all'adozione, ivi comprese le
discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f)  impegnarsi  a  partecipare ad attivita' di promozione dei diritti
dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo
sviluppo,  anche  in  collaborazione  con   le   organizzazioni   non
governative,   e   di  attuazione  del  principio  di  sussidiarieta'
dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Art.  39-quater.  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  altre
disposizioni  di  legge,  i  genitori  adottivi e coloro che hanno un
minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti
benefi'ci:
a) l'astensione dal lavoro, quale  regolata  dall'articolo  6,  primo
comma,  della  leg  ge  9  dicembre 1977, n. 903, anche se il mi nore
adottato ha superato i sei anni di eta';
b) l'assenza dal lavoro,  quale  regolata  dall'articolo  6,  secondo
comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a
che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di eta';
c)  congedo  di  durata corrispondente al periodo di permanenza nello
Stato straniero richiesto per l'adozione".

	        
	      
                               Art. 4.
1.  Nell'articolo  10,  comma  1,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
"l-bis)  il  cinquanta  per  cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi  per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle  disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184".

	        
	      
                               Art. 5.
1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n.  184, e' aggiunto il
seguente comma:
"Agli  stranieri  stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato
la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma
si applicano le procedure  stabilite  nella  Convenzione  per  quanto
riguarda  l'intervento  ed i compiti delle autorita' centrali e degli
enti autorizzati. Per il resto si  applicano  le  disposizioni  della
presente legge".
2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n.  184, e' aggiunto il
seguente comma:
"Nel  caso  di  adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, le  funzioni  attribuite  al  console  dal
presente  articolo  sono  svolte  dall'autorita' centrale straniera e
dall'ente autorizzato".

	        
	      
                               Art. 6.
1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n.  184, e' inserito
il seguente:
"Art.  72-bis.  -  1.  Chiunque  svolga  per  conto di terzi pratiche
inerenti all'adozione di minori  stranieri  senza  avere  previamente
ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera
c),  e'  punito  con la pena della reclusione fino a un anno o con la
multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e  della  multa
da  due  a  sei  milioni  di  lire  per  i legali rappresentanti ed i
responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di
cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che,
per l'adozione  di  minori  stranieri,  si  avvalgono  dell'opera  di
associazioni,  organizzazioni,  enti  o persone non autorizzati nelle
forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di
un terzo".

	        
	      
                               Art. 7.
1.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data  di
entrata  in  vigore  della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri  degli  affari
esteri,  dell'interno, di grazia e giustizia e della sanita', e' data
attuazione  alle  norme   della   presente   legge   riguardanti   la
costituzione  e  l'organizzazione  della  Commissione per le adozioni
internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale
e  le  relative  qualifiche.  Con  il   medesimo   regolamento   sono
disciplinate  le  procedure  per  ottenere  l'autorizzazione,  i suoi
contenuti,  la  modifica  o  la  revoca  della  medesima,  la  tenuta
dell'albo  ed  ogni  altra  modalita'  operativa  relativa  agli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983,  n.
184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
2.  Il  regolamento  di cui al comma 1 disciplina altresi' l'invio da
parte della Commissione per le  adozioni  internazionali  di  proprio
personale   in  missione  presso  le  rappresentanze  diplomatiche  e
consolari all'estero.
3.  La  Commissione   e'   costituita   nei   tre   mesi   successivi
all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

	        
	      
                               Art. 8.
1.  Le  dichiarazioni di idoneita' all'adozione ed i provvedimenti di
adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data  anteriore
a  quella  di  entrata  in vigore della Convenzione, conservano piena
efficacia.
2. Le domande gia' presentate alla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  e  quelle  inoltrate  successivamente  continuano ad
essere  esaminate  e  trattate  secondo  le  disposizioni  di  natura
procedimentale  anteriori,  sino  alla  avvenuta  costituzione  della
Commissione per  le  adozioni  internazionali  e  alla  pubblicazione
dell'albo degli enti autorizzati.
3.  Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3  della  presente
legge,  hanno  efficacia  a  partire  dalla data di entrata in vigore
della Convenzione stessa.

	        
	      
                               Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  lire  13.200  milioni  annue  a  decorrere  dal 1998, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione   dello   stanziamento   iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario
1998,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,  per 11.200 milioni di
lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e,
per  2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche
sociali istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
con  esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di
lire recate dall'articolo 39-quater della legge  4  maggio  1983,  n.
184,   introdotto  dall'articolo  3  della  presente  legge,  nonche'
dall'articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 1998
                              SCALFARO
                                  D'Alema, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Turco, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
                              LAVORI PREPARATORI
           Senato della Repubblica (atto n. 130):
             Presentato dal sen. Manieri il 9 maggio 1996.
            Assegnato  alla  2    commissione  (Giustizia),  in  sede
          referente, il 5 giugno 1996,  con pareri delle  commissioni
          1  , 5   , 11 , 12  e della commissione parlamentare per le
          questioni regionali.
            Nuovamente   assegnato  alle    commissioni  riunite    2
          (Giustizia)   e 3 (Affari esterni), in sede referente, il 2
          settembre 1997.
            Esaminato dalle commissioni  riunite 2 e 3  ,  in    sede
          referente,  il  24  settembre;   25 novembre;   11 dicembre
          1997; 13,  27 e  28 gennaio 1998.
            Relazione scritta annunciata il 10 febbraio 1998 (atto n.
          130, 160, 445, 1697 e 2545/ A - relatori senatori Fassone e
          Folloni ).
            Esaminato  in aula   il 25 febbraio 1998 ed approvato  il
          26 febbraio 1998,  con stralcio  degli articoli   da   1  a
          13  e  dell'art. 18  che formano l'atto n. 130-bis, e in un
          testo unificato con atti n. 160 ( Mazzuca ed altri); n. 445
          ( Bruno Ganeri ed altre); n. 1697 (  Salvato  ed  altri)  e
          con  il  disegno  di legge n.  2545 presentato dal Ministro
          degli affari esteri (Dini) e dal Ministro per  la  famiglia
          (Turco).
           Camera dei deputati (atto n. 4626):
            Assegnato    alle commissioni   riunite II  (Giustizia) e
          III (Affari esteri),  in  sede referente,   il   12   marzo
          1998 con  pareri  delle commissioni VI, XII, I, V, XI.
            Esaminato  dalle  commissioni  riunite II   e III in sede
          referente, il 14, 15, 20, 24, 28, 29, 30 aprile e 20 maggio
          1998.
            Relazione scritta  annunciata il 4 giugno  1998 (atto  n.
          4626/  A - relatori onorevoli Serafini e Leccese ).
            Esaminato    in   aula   l'8   e    10   giugno  1998  ed
          approvato,  con modificazioni, il 18 giugno 1998.
            Senato della Repubblica (atto n. 130 - 160 - 445 - 1697 -
          2545/ B):
            Assegnato  alle  commissioni  riunite  2 (Giustizia)    e
          3    (Affari esteri),   in sede   referente,  il  25 giugno
          1998   con parere   delle commissioni  1  e  5  ,  e  delle
          commissioni  parlamentari  per  le  questioni  regionali  e
          speciale per l'infanzia.
            Esaminato dalle commissioni  riunite 2 e 3  ,  in    sede
          referente, il 14, 28 luglio; 16 e 23 settembre 1998.
            Relazione scritta annunciata il 22 ottobre  1998 (atto n.
          130  -  160  -  445  -  1697  - 2545/ C - relatori senatori
          Fassone e Folloni ).
            Esaminato  in   aula   l'11   e   12 novembre   1998    e
          approvato,  con modificazioni, il 18 novembre 1998.
           Camera dei deputati (atto n. 4626/ B):
            Assegnato    alle commissioni   riunite II  (Giustizia) e
          III (Affari esteri), in  sede referente,   il  25  novembre
          1998, con  pareri delle commissioni I, V e XII.
            Esaminato dalle commissioni II e III,  in sede referente,
          il 9 e 10 dicembre 1998.
            Relazione scritta annunciata il 10 dicembre 1998 (atto n.
          4626/ C - relatori onorevoli Serafini e Leccese ).
            Esaminato  in   aula l'11   dicembre 1998 e  approvato il
          15 dicembre 1998.

	        
	      
                                                        ALLEGATO

 ---->  parte del provvedimento riprodotto in formato grafico  <----


                      Traduzione non ufficiale
              CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E
      SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Riconoscendo  che,  per lo sviluppo armonioso della sua personalita',
il minore deve crescere in un ambiente  familiare,  in  un  clima  di
felicita', d'amore e di comprensione,
Ricordando   che  ogni  Stato  dovrebbe  adottare,  con  criterio  di
priorita', misure appropriate per consentire la permanenza del minore
nella famiglia d'origine,
Riconoscendo   che    l'adozione    internazionale    puo'    offrire
l'opportunita'  di  dare  una famiglia permanente a quei minori per i
quali non puo' essere trovata una famiglia idonea nel loro  Stato  di
origine,
Convinti della necessita' di prevedere misure atte a garantire che le
adozioni  internazionali  si  facciano  nell'interesse  superiore del
minore e nel rispetto dei suoi  diritti  fondamentali,  e  che  siano
evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori,
Desiderando  stabilire,  a  questo  scopo,  disposizioni  comuni  che
tengano   conto   dei   principi   riconosciuti    dagli    strumenti
internazionali,  in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989,  e  dalla  Dichiarazione
delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla
Protezione  ed  all'Assistenza ai Minori, con particolare riferimento
alle prassi in materia di adozione e di  affidamento  familiare,  sul
piano    nazionale    e   su   quello   internazionale   (Risoluzione
dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
        CAPITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 1
La presente Convenzione ha per oggetto:
a - di stabilire delle garanzie, affinche' le adozioni internazionali
si facciano nell'interesse superiore del minore e  nel  rispetto  dei
diritti   fondamentali   che   gli   sono  riconosciuti  nel  diritto
internazionale;
b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti,
al fine di  assicurare  il  rispetto  di  queste  garanzie  e  quindi
prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
c  -  di  assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle
adozioni realizzate in conformita' alla Convenzione.
Art. 2
1.  La  Convenzione  si  applica  allorche'  un   minore,   residente
abitualmente  in  uno Stato contraente (" Stato d'origine") e stato o
deve essere trasferito in un  altro  Stato  contraente  ("  Stato  di
accoglienza"),  sia  a  seguito  di adozione nello Stato d'origine da
parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello  Stato
di  accoglienza,  sia  in  vista  di  tale  adozione  nello  Stato di
accoglienza o in quello di origine.
2. La Convenzione contempla  solo  le  adozioni  che  determinano  un
legame di filiazione.
Art. 3
La  Convenzione  cessa di applicarsi se i consensi previsti dall'Art.
17 lett. c) non sono stati espressi prima che il minore compia l'eta'
di diciotto anni.
       CAPITOLO II - CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Art. 4
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto
se le autorita' competenti dello Stato d'origine:
a - hanno stabilito che il minore e' adottabile;
b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le  possibilita'
di  affidamento  del  minore  nello  Stato  d'origine, che l'adozione
internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
c - si sono assicurate:
1) che le persone, istituzioni  ed  autorita',  il  cui  consenso  e'
richiesto  per  l'adozione,  sono  state  assistite con la necessaria
consulenza e sono state debitamente informate sulle  conseguenze  del
loro  consenso,  in particolare per quanto riguarda il mantenimento o
la cessazione, a causa dell'adozione, dei  legami  giuridici  fra  il
minore e la sua famiglia d'origine;
2)  che  tali  persone,  istituzioni  ed  autorita' hanno prestato il
consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e  che  questo
consenso e' stato espresso o attestato per iscritto;
3)  che  i  consensi  non  sono  stati  ottenuti mediante pagamento o
contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e
4) che il consenso della madre,  qualora  sia  richiesto,  sia  stato
prestato solo successivamente alla nascita del minore; e
d  - si sono assicurate, tenuto conto dell'eta' e della maturita' del
minore,
1) che questi e' stato assistito mediante  una  consulenza  e  che  e
stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo
consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
2)  che  i  desideri  e  le  opinioni  del minore sono stati presi in
considerazione;
3) che il consenso del minore all'adozione, quando  e  richiesto,  e'
stato  prestato  liberamente,  nelle forme legalmente stabilite, ed e
stato espresso o constatato per iscritto; e
4) che il  consenso  non  e'  stato  ottenuto  mediante  pagamento  o
contropartita di alcun genere.
Art. 5
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto
se le autorita' competenti dello Stato di accoglienza:
a  - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati
e idonei per l'adozione;
b - si sono assicurate che i  futuri  genitori  adottivi  sono  stati
assistiti con i necessari' consigli; e
c  - hanno constatato che il minore e' o sara' autorizzato ad entrare
ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.
       CAPITOLO III - AUTORITA CENTRALI E ORGANISMI AEILITATI
Art. 6
1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' Centrale incaricata  di
svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2.  Gli  Stati  federali,  gli  Stati  in  cui sono in vigore diversi
ordinamenti giuridici e gli  Stati  comprendenti  unita  territoriali
autonome  sono  liberi  di  designare piu' di una Autorita' Centrale,
specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle  rispettive
funzioni.  Lo  Stato  che  ha, nominato piu' di un'Autorita' Centrale
designera' l'Autorita' Centrale cui potra'  essere  indirizzata  ogni
comunicazione,  per  la  successiva remissione all'Autorita' Centrale
competente nell'ambito dello Stato medesimo.
Art. 7
1. Le Autorita' Centrali debbono cooperare fra loro e  promuovere  la
collaborazione  fra  le  autorita'  competenti  dei  loro  Stati  per
assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri  scopi
della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
a - fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia
d'adozione,  ed  altre  informazioni  generali,  come  statistiche  e
formulari-tipo;
b - informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e,
per quanto possibile, eliminare gli ostacoli  all'applicazione  della
medesima.
Art. 8
Le  Autorita' Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di
pubbliche autorita', tutte le  misure  idonee  a  prevenire  profitti
materiali  indebiti  in  occasione  di  una  adozione  e  ad impedire
qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.
Art. 9
Le Autorita' Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso  di
pubbliche  autorita'  o  di  organismi debitamente abilitati nel loro
Stato, ogni misura idonea, in particolare per:
a - raccogliere, conservare e scambiare  informazioni  relative  alla
situazione  del  minore  e dei futuri genitori adottivi, nella misura
necessaria alla realizzazione dell'adozione;
b  -  agevolare,  seguire  ed  attivare   la   procedura   in   vista
dell'adozione;
c  -  promuovere  nei  rispettivi  Stati  l'istituzione di servizi di
consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione;
d - scambiare rapporti generali di valutazione  sulle  esperienze  in
materia di adozione internazionale;
e  -  rispondere,  nella  misura  consentita  dalla legge del proprio
Stato, alle richieste motivate di  informazioni  su  una  particolare
situazione  d'adozione,  formulate  da  altre Autorita' Centrali o da
autorita' pubbliche.
Art. 10
Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo  quegli  organismi
che  dimostrino- la loro idoneita' a svolgere correttamente i compiti
che potrebbero essere loro affidati.
Art. 11
Un organismo abilitato deve:
a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti
fissati  dalle  autorita'  competenti   dello   Stato   che   concede
l'abilitazione;
b  -  essere diretto e gestito da persone che, per integrita' morale,
formazione  o  esperienza,  sono  qualificate  ad  agire  nel   campo
dell'adozione internazionale;
c - essere sottoposto alla sorveglianza di autorita' competenti dello
Stato  medesimo,  per  quanto  riguarda  la  sua composizione, il suo
funzionamento e la sua situazione finanziaria.
Art. 12
Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potra' agire in un
altro  Stato  se le autorita' competenti di entrambi gli Stati non vi
abbiano consentito.
Art. 13
La designazione delle Autorita' Centrali e, se del caso, l'estensione
delle loro funzioni, come pure la denominazione e  l'indirizzo  degli
organismi   abilitati   sono  comunicati  da  ogni  Stato  contraente
all'Ufficio  Permanente  della  Conferenza  de   l'Aja   di   diritto
internazionale privato.
  CAPITOLO VI - CONDIZIONI PROCEDURALI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Art. 14
Le  persone  residenti  abitualmente  in  uno  Stato  contraente, che
desiderano adottare un minore con  residenza  abituale  in  un  altro
Stato  contraente,  debbono  rivolgersi  all'Autorita' Centrale dello
Stato in cui esse risiedono abitualmente.
Art. 15
1. Se ritiene che  i  richiedenti  sono  qualificati  ed  idonei  per
l'adozione,  l'Autorita'  Centrale  dello Stato di accoglienza redige
una relazione contenente informazioni sulla loro identita',  capacita
legale  ed  idoneita  all'adozione,  sulla loro situazione personale,
familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale,  sulle  motivazioni
che   li  determinano,  sulla  loro  attitudine  a  farsi  carico  di
un'adozione internazionale, nonche' sulle caratteristiche dei  minori
che essi sarebbero in grado di accogliere.
2.  Essa  trasmette  la  relazione all'Autorita' Centrale dello Stato
d'origine.
Art. 16
1. Se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorita' Centrale  dello
Stato d'origine:
a  -  redige  una relazione contenente informazioni circa l'identita'
del minore, la sua adottabilita', il suo  ambiente  sociale,  la  sua
evoluzione  personale  -e  familiare, l'anamnesi sanitaria del minore
stesso e  della  sua  famiglia,  non  che  circa  le  sue  necessita'
particolari;
b  - tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la
sua origine etnica, religiosa e culturale;
c - si assicura che  i  consensi  previsti  dall'Art.  4  sono  stati
ottenuti; e
d  -  constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti
il  minore  ed  i  futuri  genitori   adottivi,   che   l'affidamento
prefigurato e nel superiore interesse del minore.
2.  Trasmette  all'Autorita'  Centrale  dello Stato di accoglienza la
relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti  e  le  ragioni
della   sua  decisione  sull'affidamento,  curando  di  non  rivelare
l'identita' della madre e del padre se, nello Stato  d'origine,  tale
identita' non debba essere resa nota.
Art. 17
La  decisione  di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi
puo' essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che:
a - l' Autorita' Centrale  di  questo  Stato  si  sia  accertata  del
consenso dei futuri genitori adottivi;
b  - l' Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato
la decisione di affidamento, allorche' la legge  di  questo  Stato  o
l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine lo richiedano;
c  -  le  Autorita' Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul
fatto che la procedura di adozione prosegua; e
d - sia stato determinato,  in  conformita'  all'articolo  5,  che  i
futuri  genitori  adottivi  sono qualificati ed idonei all'adozione e
che il minore e' o sara' autorizzato ad entrare ed a  soggiornare  in
permanenza nello Stato di accoglienza.
Art. 18
Le  Autorita'  Centrali  di  entrambi  gli  Stati  effettuano i passi
necessari per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire dallo
Stato d'origine, e quella d'ingresso e di residenza permanente  nello
Stato d'accoglienza.
Art. 19
1.  Il  trasferimento del minore nello Stato di accoglienza puo' aver
luogo  solo  se  le  condizioni  fissate  dall'articolo  17  si  sono
verificate.
2. Le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinche'
il   trasferimento  avvenga  in  assoluta  sicurezza,  in  condizioni
appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei
futuri genitori adottivi.
3. Se il trasferimento non  ha  luogo,  le  relazioni  indicate  agli
articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorita' mittenti.
Art. 20
Le  Autorita'  Centrali  si  tengono  informate  sulla  procedura  di
adozione,  sulle  misure  prese  per  condurla  a  termine  e   sullo
svolgimento del periodo di prova, quando e' richiesto.
Art. 21
1.   Allorche'   l'adozione   deve   aver  luogo  successivamente  al
trasferimento del minore  nello  Stato  di  accoglienza,  l'Autorita'
Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella
famiglia  che  lo  ha  accolto  non  e'  piu'  conforme  al superiore
interesse di lui, prende le misure  necessarie  alla  protezione  del
minore, particolarmente al fine di:
a  - riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed
averne provvisoriamente cura;
b - di concerto  con  l'Autorita'  Centrale  dello  Stato  d'origine,
assicurare  senza  ritardo  un  nuovo  affidamento per l'adozione del
minore o, in  difetto,  una  presa  a  carico  alternativa  durevole;
l'adozione  non  puo'  aver luogo se l'Autorita' Centrale dello Stato
d'origine non e stata debitamente informata circa  i  nuovi  genitori
adottivi;
c  - come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo
interesse lo richiede.
2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua eta' e della sua
maturita', sara' consultato e, se del caso,  sara'  ottenuto  il  suo
consenso   sulle  misure  da  prendere  in  conformita'  al  presente
articolo.
Art. 22
1. Le funzioni conferite all'Autorita' Centrale dal presente capitolo
possono  essere  esercitate  da  autorita'  pubbliche  o da organismi
abilitati in conformita' alle norme contenute nel capitolo III, nella
misura consentita dalle leggi del suo Stato.
2. Qualunque Stato contraente puo' dichiarare  al  depositario  della
Convenzione  che  le  funzioni  conferite  all'Autorita'  Centrale in
virtu' degli Articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresi' in
tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il  controllo
delle autorita' statali competenti, da organismi o persone che:
a   -   soddisfino   le   condizioni   di  moralita',  di  competenza
professionale, d'esperienza  e  di  responsabilita'  richieste  dallo
Stato medesimo; e
b  -  siano,  per  integrita'  morale  e  formazione  od  esperienza,
qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale.
3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al  comma  2,
comunica  regolarmente  all'Ufficio  Permanente  della  Conferenza de
l'Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi  degli
organismi e delle persone interessati.
4.   Uno  Stato  contraente  puo'  dichiarare  al  depositario  della
Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo
territorio possono aver luogo solo  se  le  funzioni  conferite  alle
Autorita' Centrali sono esercitate in conformita' al primo comma.
5.  Anche  se e' stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le
relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte
sotto la responsabilita' dell'Autorita' Centrale o di altre autorita'
o organismi, in conformita' al primo comma.
        CAPITOLO V - RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DELL'ADOZIONE
Art. 23
1. L'adozione certificata conforme alla  Convenzione,  dall'autorita'
competente   dello   Stato  contraente  in  cui  ha  avuto  luogo,  e
riconosciuta di  pieno  diritto  negli  altri  Stati  contraenti.  Il
certificato  indica quando e da chi i consensi indicati all'Art.  17,
lettera c, sono stati prestati.
2. Ogni Stato contraente, al momento  della  firma,  della  ratifica,
dell'accettazione,  dell'approvazione  o  dell'adesione,  notifica al
depositario   della   Convenzione   l'identita'   e    le    funzioni
dell'autorita'  o delle autorita' che, in tale Stato, sono competenti
a rilasciare il certificato. Notifica, altresi',  qualsiasi  modifica
nella designazione di queste autorita'.
Art. 24
Il  riconoscimento  dell'adozione  puo' essere rifiutato da uno Stato
contraente  solo  se  essa  e  manifestamente  contraria   all'ordine
pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
Art. 25
Ogni   Stato   contraente   puo'   dichiarare  al  depositario  della
Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa,  le
adozioni  fatte in conformita' ad un accordo concluso in applicazione
dell'Art.  39, comma 2.
Art. 26
1. Il riconoscimento dell'adozione comporta quello:
a  -  del  legame  giuridico  di  filiazione  tra il minore ed i suoi
genitori adottivi;
b  -  della  responsabilita'  parentale  dei  genitori  adottivi  nei
confronti del minore;
c  - della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione
tra il minore, sua madre e suo padre, se  l'adozione  produce  questo
effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo.
2.  Se  l'adozione  ha l'effetto di porre fine ad un legame giuridico
preesistente di filiazione tra il  minore  ed  i  suoi  genitori,  il
minore  gode  nello  Stato  di  accoglienza  ed  in  ogni altro Stato
contraente in cui l'adozione e' riconosciuta, di diritti  equivalenti
a  quelli  risultanti  da  un'adozione  che  produca  tale effetto in
ciascuno di questi stati.
3. I commi precedenti non pregiudicano  l'applicazione  di  qualunque
disposizione  piu'  favorevole  al  minore,  in  vigore  nello  Stato
contraente che riconosce l'adozione.
Art. 27
1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per  effetto  di
porre   fine  al  legame  preesistente  di  filiazione,  puo'  essere
convertita,  nello  Stato  di  accoglienza  che   la   riconosce   in
conformita'  alla  Convenzione,  in  una  adozione che produce questo
effetto,
a  -  se  l'ordinamento  giuridico  dello  Stato  di  accoglienza  lo
consente; e
b  -  se  i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d),' sono
stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.
2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica  l'articolo
23.
                 CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 28
La  Convenzione  non  deroga  alle  leggi  dello Stato d'origine, che
richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale
Stato  deve  aver  luogo  nel  suo   territorio   o   che   proibisca
l'affidamento  del  minore  nello  Stato  di  accoglienza  o  il  suo
trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.
Art. 29
Nessun contatto puo' aver luogo fra i futuri genitori adottivi  ed  i
genitori  del  minore  o  qualsiasi  altra  persona  che  ne abbia la
custodia, fino a quando non sono soddisfatte le  condizioni  previste
dell'articolo  4,  lettere  da a) a c), e dell'articolo 5 lettera a),
salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia  o
se  siano  osservate  le condizioni fissate dall'autorita' competente
dello Stato d'origine.
Art. 30
1. Le autorita' competenti di ciascuno  Stato  contraente  conservano
con  cura  le informazioni in loro possesso sulle origini del minore,
in particolare quelle relative all'identita' della madre e del  padre
ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.
2.  Le  medesime  autorita' assicurano l'accesso del minore o del suo
rappresentante a tali  informazioni,  con  l'assistenza  appropriata,
nella misura consentita dalla legge dello Stato.
Art. 31
Salvo  quanto  previsto  dall'Art.  30,  i  dati personali raccolti o
trasmessi in conformita'  alla  Convenzione,  in  particolare  quelli
indicati  agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini
diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.
Art. 32
1. Non e consentito alcun profitto materiale indebito in relazione  a
prestazioni per una adozione internazionale.
2.  Possono  essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese,
compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone  che
sono intervenute nell'adozione.
3.  I  dirigenti,  gli amministratori e gli impiegati degli organismi
che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione
sproporzionata in rapporto ai servizi resi.
Art. 33
Quando un'autorita' competente constata che  una  disposizione  della
Convenzione e' stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne
informa  subito l'Autorita' Centrale dello Stato cui essa appartiene.
L'Autorita' Centrale  ha  la  responsabilita'  di  curare  che  siano
applicate le misure opportune.
Art. 34
Se l'Autorita' competente dello Stato destinatario di un documento lo
richiede,   questo   deve  essere  tradotto,  con  certificazione  di
conformita'  all'originale.  Le  spese  di   traduzione,   salvo   se
diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.
Art. 35
Le  autorita' competenti degli Stati contraenti trattano le procedure
di adozione in modo sollecito.
Art. 36
Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o piu'
sistemi di diritto, applicabili in differenti unita territoriali:
a  -  qualsiasi  riferimento  alla  residenza  abituale  nello  Stato
s'intende fatto alla residenza abituale in una unita' territoriale di
questo Stato ;
b - qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla
legge in vigore nell'unita territoriale pertinente:
c  - qualsiasi riferimento alle autorita' competenti o alle autorita'
pubbliche dello Stato s'intende fatto  alle  autorita'  abilitate  ad
agire nell'unita territoriale pertinente;
d  -  qualsiasi  riferimento  agli  organismi  abilitati  dello Stato
s'intende fatto agli  organismi  abilitati  nell'unita'  territoriale
pertinente.
Art. 37
Quando  uno  Stato  ha, in materia di adozione, due o piu' sistemi di
diritto,  applicabili  a  differenti  categorie  di   persone,   ogni
riferimento  alla  legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di
diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.
Art. 38
Uno Stato in cui diverse unita' territoriali abbiano  proprie  regole
giuridiche  in  materia  di  adozione,  non  e tenuto ad applicare la
Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non
fosse tenuta ad applicarla.
Art. 39
1.  La  Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali
degli Stati contraenti siano  Parti  e  che  contengono  disposizioni
sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia
diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.
2.  Ogni Stato contraente puo' concludere, con uno o piu' degli altri
Stati contraenti, accordi tendenti a  favorire  l'applicazione  della
Convenzione   nei  loro  reciproci  rapporti.  Tali  accordi  possono
derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e
da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili  accordi  ne  trasmettono
una copia al depositario della Convenzione.
Art. 40
Non e ammessa alcuna riserva alla Convenzione.
Art. 41
La  Convenzione  e'  applicabile  in  ogni  caso  in  cui la domanda,
prevista dall'Art.  14, sia pervenuta in epoca successiva all'entrata
in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed  in  quello
d'origine.
Art. 42
Il   Segretario   Generale  della  Conferenza  de  l'Aja  di  diritto
internazionale  privato  convoca   periodicamente   una   Commissione
speciale,   al  fine  di  valutare  il  funzionamento  pratico  della
Convenzione.
                   CAPITOLO VII - CLAUSOLE FINALI
Art. 43
1. La Convenzione e' aperta alla firma degli Stati che  erano  Membri
della  Conferenza  de  l'Aia  di  diritto  internazionale  privato al
momento della Diciassettesima Sessione e degli altri Stati che  hanno
partecipato a tale Sessione.
2.  Essa  sara'  ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di
ratifica, di  accettazione  e  di  approvazione'  saranno  depositati
presso  il  Ministero  degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi,
depositario della Convenzione.
Art. 44
1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente
alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 46, comma 1.
2. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il depositario.
3. L'adesione avra'  effetto  soltanto  nei  rapporti  fra  lo  Stato
aderente  e  gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni
nei confronti Gi essa nel termine di sei mesi dalla  ricezione  della
notifica prevista dall'Art.  48, lettera b). Tale eventuale obiezione
potra'  altresi' essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della
ratifica, dell'accettazione o  dell'approvazione  della  Convenzione,
successive   all'adesione.   Tali   obiezioni   vanno  notificate  al
depositario.
Art. 45
1. Uno Stato che comprende due o piu' unita territoriali, nelle quali
differenti  ordinamenti   giuridici   si   applicano   alle   materie
contemplate dalla presente Convenzione, puo', al momento della firma,
della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione,
dichiarare  che  la presente Convenzione si applica a tutte le unita'
territoriali o soltanto ad una  o  ad  alcune  di  esse,  e  puo'  in
qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
2.  Queste  dichiarazioni  sono notificate al depositario ed indicano
espressamente le unita territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione  ai  sensi  del  presente
articolo,  la Convenzione si applica a tutte le unita territoriali di
detto Stato.
Art. 46
1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dopo  il  deposito  del  terzo
strumento  di  ratifica,  di  accettazione  o d'approvazione previsto
dall'articolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrera' in vigore:
a  -  per  ogni  Stato  che  la  ratifica,  l'accetta   o   l'approva
posteriormente,   o  che  vi  aderisce,  il  primo  giorno  del  mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi  dopo  il  deposito
del  proprio  strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o
di adesione;
b - per le unita territoriali cui la Convenzione sia stata estesa  in
conformita' all'articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo
scadere  di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto
articolo.
Art. 47
1. Ogni  Stato  Parte  alla  Convenzione  puo'  denunciarla  mediante
notifica indirizzata per iscritto al depositario.
2.  La  denuncia  avra'  effetto dal primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento
della notifica da parte del  depositario.  Se  e'  specificato  nella
notifica  un  periodo piu' lungo perche' abbia efficacia la denuncia,
questa avra' effetto allo scadere del periodo in questione,  dopo  la
data di ricevimento della notifica
Art. 48
Il  depositario  notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja
di  diritto  internazionale  privato,  agli  altri  Stati  che  hanno
partecipato  alla  Diciassettesima  Sessione,  e agli Stati che hanno
aderito in conformita' alle disposizioni dell'articolo 44:
a - le  firme,  le  ratifiche,  le  accettazioni  e  le  approvazioni
indicate all'articolo 43;
b  -  le  adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all'articolo
44;
c - la data in cui la Convenzione entrera' in vigore  in  conformita'
alle disposizioni dell'articolo 46;
d  -  le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22,
23, 25 e 45;
e - gli accordi menzionati all'articolo 39;
f - le denunce previste dall'articolo 47.
IN FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato la presente Convenzione.
FATTO  a L'Aia, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi
i testi facenti ugualmente fede, in un  unico  esemplare,  che  sara'
depositato  negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di
cui  una  copia  certificata  conforme  sara'  consegnata,  per   via
diplomatica, a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de L'Aia
di  diritto  internazionale  privato al momento della Diciassettesima
Sessione, ed a ciascuno degli altri Stati  che  hanno  partecipato  a
tale Sessione.

	        
	      

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