Il licenziamento, motivato dal fatto della mancata trasferta del lavoratore per assenza dell'autovettura aziendale, deve giudicarsi palesemente illegittimo per difetto della sussistenza dell'ipotesi di insubordinazione o comunque di inottemperanza alle direttive aziendali. Infatti il lavoratore, nel caso di specie, alla stregua del contratto collettivo e di quello individuale, non aveva l'obbligo giuridico di mettere a disposizione un proprio autoveicolo per disbrigare le trasferte. Così la Corte di Cassazione, con sentenza
n. 6148 del 16 marzo 2011, rigetta il ricorso della CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) avverso la decisione dei Giudici di merito che avevano riconosciuto l'illegittimità del licenziamento intimato ad un proprio dipendente. La Suprema Corte, valutando la motivazione della Corte di merito giuridicamente corretta, ha inoltre sottolineato che l'Associazione Artigiani era datore di lavoro non imprenditore, svolgente senza fine di lucro attività di natura sindacale e di rappresentanza di categoria, non soggetta all'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Giusta, quindi, la determinazione dei Giudici d'Appello, ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966, dell'indennità spettante al lavoratore in luogo della riassunzione.

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