Spettano all'autorità giurisdizionale ordinaria le contestazioni aventi ad oggetto le tariffe di ingresso a determinate aree del territorio del comune. Con questa decisione, le Sezioni Unite Civili, hanno deciso, con la sentenza n. 5348 depositata il 7 marzo 2011, un caso di diniego di giurisdizione: in seguito alla denegata giurisdizione del Tar e del Consiglio di Stato, un cittadino, proponeva ricorso in cassazione. Secondo quanto si apprende dalla lettura della sentenza di legittimità, il Comune di Bacoli, località campana, con una deliberazione della giunta comunale e con successive ordinanze del sindaco, stabiliva un sistema di tariffe per l'ingresso di autoveicoli e motoveicoli in determinate aree del territorio comunale. Questi provvedimento, venivano però annullati dal Capo dello Stato con decreto del 7 luglio 2005, e dal Tar Campania con sentenza
896 del 2005. Sulla base di queste decisioni, un cittadino chiedeva quindi il rimborso della somma di 5,00 euro, somma che aveva pagato per accedere alle predette aree ma il Comune respingeva la sua ed altre analoghe richieste. L'uomo, impugnando tale deliberazione, proponeva ricorso al Tar che dichiarava difetto di giurisdizione, così come il Consiglio di Stato. Le Sezioni Unite Civili, investite della questione, quando al diniego di esercizio della giurisdizione, hanno in proposito statuito in favore della giurisdizione dell'Autorità giurisdizionale ordinaria, spiegato che "secondo l'art. 7 della legge 205 del 2000, che ha riscritto l'art. 34 del d.lgs 80 del 1998, l'urbanistica comprende bensì ogni uso del territorio, ma per uso è da intendersi l'attività di trasformazione del territorio, non anche la viabilità; chi ha pagato una somma non dovuta, perché il provvedimento amministrativo che ne ha imposto il pagamento è stato annullato, ha un diritto soggettivo alla sua ripetizione ed è irrilevante che l'atto, in particolare il provvedimento istitutivo della tariffa d'ingresso nel territorio comunale, abbia concretizzato l'esercizio di un potere pubblico (…) Come si ritrae, infatti, dalla sentenza
28 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su una determinata materia si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo la riguardi, ma solo quelle che originano da atti che sono espressione di potere pubblico. Ora, quante volte l'onere pecuniario imposto al provato lo sia stato in modo illegittimo, a fronte del diritto del provato alla sua restituzione, la posizione della pubblica amministrazione è di obbligo e no di potere e dunque, mancato l'adempimento spontaneo, non si tratta già di accertare la legittimità dell'atto con cui la restituzione è rifiutata, ma di accertare se l'obbligazione esistesse o no.

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