E' reato "ledere e sminuire il credito' di una persona per il solo fatto che appartiene 'ad un credo religioso diverso rispetto a quello storicamente e culturalmente radicato nella societa' italiana". Lo afferma la quinta sezione penale della Corte (sentenza n.7017/2011) che ha confermato una sentenza di condanna per diffamazione inflitta a un uomo che aveva esposto un cartello davanti alla sua casa annunciando: "per la sfortuna di avere un Testimone di Geova come confinante vendo immobile con progetti di ampliamento". Il caso finiva in Tribunale e il Tribunale di Torino condannava l'imputato
anche a risarcire i danni al suo dirimpettaio. Ricorrendo in cassazione l'imputato ha cercato di difendersi affermando che il termine Testimone di Geova non e' percepito in modo negativo dalla collettivita'. La Corte ha però respinto in ricorso evidenziando che 'la totale e ingiustificata censura nei confronti della personalita' del querelante e il riferimento alle sue generali anomalie sono stati resi ancora piu' pesantemente e convincentemente offensivi con il richiamo alla sua scelta di aderire ad un credo religioso diverso da quello storicamente radicato nella nostra societa''. Questa volonta' di ledere e sminuire il credito del suo vicino, secondo la Corte ha integrato la fattispecie della diffamazione.

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