Con la sentenza n. 5120 depositata il 3 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'amministrazione finanziaria, che non si attiva per annullare un atto illegittimo in via di autotutela, è tenuta a risarcire il contribuente. Rigettando il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, la terza sezione civile della Suprema Corte, in due pagine di motivazione, ha sostanzialmente confermato la sentenza
emessa dal giudice di pace, il quale aveva motivato la sentenza spiegando che anche l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare il principio del neminem laedere previsto dall'art. 2043. Nel caso di specie, infatti, l'amministrazione finanziaria, nell'aver sbagliato nel conteggio di alcune imposte aveva causato un danno economico al contribuente per le spese sostenute dal commercialista e per le varie trasferte verso l'ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la pubblica Amministrazione. Sostenendo la violazione dell'art 2043, la pubblica amministrazione proponeva ricorso per cassazione
, eccependo la mancanza, nel caso di specie, dell'ingiustizia del danno: l'annullamento in autotutela - spiegava l'Agenzia delle Entrate - non si configura quale obbligo bensì come mera facoltà dell'amministrazione, con le conseguenze che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva in ordine al ritiro dell'atto in positivo. La Corte, rigettando tale motivo di ricorso, ha invece spiegato che "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità
, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c. c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norme e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buon amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c. c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c.".

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