Non integra il reato di peculato l'utilizzo "episodico" di un bene pubblico per fini personali. É questo il principio di diritto messo nero su bianco nella sentenza n. 7177, depositata il 24 febbraio 2011 con cui la sesta sezione della Corte di cassazione ha confermato un non luogo a procedere nei confronti di sei assessori comunali per il reato di peculato. I giudici di Piazza Cavour, riprendendo una setenza del 2007 (Cass. Sez. 6, 10.1.2007 n.10233, Stranieri, rv 235941) hanno motivato la decisione spiegando che "l'uso temporaneo del bene pubblico per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali non è sempre destinato a integrare la fattispecie del peculato
d'uso" soprattutto - ha continuato la Corte - nei casi in cui siffatto temporaneo uso, rivelatosi affatto episodico ed occasionale (basti osservare che dai controlli relativi ad oltre un anno di uso delle autovetture d servizio del comune di Napoli il P.m. Non ha individuato che i soli complessivi nove episodi di uso indebito contestati agli odierni imputati), non risulti caratterizzarsi, quanto a consistenza (distanze percorse) e durata dell'uso, in fatti di effettiva "appropriazione" delle autovetture di servizio, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all'ente pubblico (in termini di carburante utilizzato e di energia lavorativa degli autisti addetti alla guida) ovvero di pregiudicarne l'ordinaria attività funzionale".

Foto: giudice sentenza martello
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