È questo il principio contenuto nella sentenza n. 1780 depositata il 26 gennaio 2011 dalle sezioni unite civili della Cassazione
Sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie in materia di contrassegno Siae. È questo il principio contenuto nella sentenza n. 1780 depositata il 26 gennaio 2011 con cui le Sezioni Unite Civili di Piazza Cavour hanno affermato che il contrassegno ha natura fiscale e questo elemento servirebbe a radicare la giurisdizione delle commissioni tributarie indipendentemente dal nomen iuris che viene attribuito dal legislatore alla prestazione patrimoniale imposta. Su ricorso proposto dalla Società italiana degli Autori ed Editori, la Corte, con ordinanza ha statuito in merito al regolamento preventivo di giurisdizione, proposto nelle more di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
che vedeva contrapposte la Siae da una parte e un'altra società dall'altra. Per risolvere la questione proposta con il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. e statuire con efficacia "panprocessuale" sulla giurisdizione, la Corte avrebbe dovuto preliminarmente chiarire la natura giuridica del contrassegno Siae (ex art. 181-bis, l. n. 633/1941). Partendo da una definizione data dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza dell'8 novembre 2007 in causa c-20/05), le Sezioni Unite Civile, a cui è demandata la competenza in materia di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno spiegato che il contrassegno ha la funzione di autentificazione del prodotto ai fini della commercializzazione, in modo da garantire al consumatore che il prodotto acquistato è legittimo e non è un prodotto pirata. "Si tratta di una funzione eminentemente pubblica - si legge dalla parte motiva della sentenza
- a vantaggio della collettività e non del richiedente che ne sopporta il costo: il che spiega l'obbligatorietà ex lege del contrassegno e la sanzione penale per l'ipotesi della mancata apposizione del medesimo sul prodotto (art. 171-ter, lettera d), l. n. 633 del 1941, come modificata dall'art. 26, d.lgs n. 68 del 2003). Il costo è posto a carico del richiedente al di fuori di uno schema sinallagmatico e assume i connotati di una imposta di scopo, destinata a finanziare la spesa per l'esercizio della specifica attività di controllo affidata alla Siae". Sulla base di queste motivazioni al Corte, dichiarando la giurisdizione del giudice tributario e rimettendo le parti innanzi alla commissione tributaria competente per territorio, ha così risolto la questione stabilendo che il contrassegno Siae avrebbe natura tributaria in quanto caratterizzato dalla "doverosità della prestazione e collegamento di questa alla pubblica spesa con riferimento a un presupposto economicamente rilevante (Corte Cost. n. 64 del 2008, v. Corte Cost. nn. 334 del 2006 e 73 del 2005)".

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