La Corte Costituzionale, con sentenza additiva n. 169 dello scorso 23 maggio, ha stabilito che gli artt. 438, co. 6 e 458, co. 2 del Cod. Proc. Pen. sono irragionevolmente limitativi del diritto di difesa. Di conseguenza ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

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