No al permesso di soggiorno al minore non accompagnato in assenza di un progetto di integrazione sociale. È questo il principio di diritto che emerge dalla motivazione dei giudici di legittimità del Tar Campania, messa nero su bianco nella sentenza n. 27535 del 16 dicembre scorso. Con tale sentenza, il tribunale amministrativo campano ha rigettato il ricorso di un ragazzo proveniente dal Bangladesh che, pur non essendo accompagnato, aveva richiesto il rilascio del permesso di soggiorno
(per motivi di studio, di accesso al lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura). In particolare i giudici di legittimità di primo grado, hanno affermato che la fattispecie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998, in cui vengono elencate le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. Tra queste condizioni, la norma prevede che se, come nel caso di specie, il cittadino straniero minore di età non è accompagnato, può essere rilasciato il permesso di soggiorno, se il minore trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni e sia stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio (di cui all'art. 52, d.p.r. n. 394/1999). "Nel caso in esame - ha spiegato il Tar Campania - trattandosi di minore non accompagnato, oltre a mancare l'eventuale provvedimento di sottoposizione a tutela o affidamento, manca anche l'ammissione ad un progetto, almeno biennale, di integrazione sociale e civile e manca la permanenza in Italia per un periodo pari almeno a tre anni prima del compimento della maggiore età".

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