L'agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per fornire ulteriori chiarimenti sul regime fiscale del Trust ossia di quel negozio giuridico introdotto nell'ordinamento italiano con la legge finanziaria 2007. L'Agenzia aveva già fornito indicazioni con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e torna ora ad affrontare il tema con la nuova Circolare n.61/E. Come ricorda l'Agenzia
"il trust si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e gestore (trustee). Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell'interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito. L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti". Nella circolare si tratta anche dei Trust esteri e dei beneficiari residenti (con porticolare riferimento alle modalità con cui viene assicurato che il trust estero sia assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani).
Vai al testo della Circolare 61/e del 27 dicembre 2010

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