La contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi può essere accettata in via testimoniale mediante l'escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze che questi hanno acquisito nel corso della loro abituale specifica attività. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Seconda sezione penale, sentenza n. 44326/2010) occupandosi di un caso di importazione di covers per cellulari. Poco importa che le covers non fossero destinate ad ospitare il marchio della società produttrice del telefonino giacchè, spiega la Corte, oggetto di tutela penale è il modello industriale e non il marchio. Nella fattispecie le covers non originali erano state sequestrate grazie all'intervento del servizio antifrode della dogana dell'aeroporto di Malpensa.

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