Spesso mi domando: ma come fanno gli italiani (e coloro che si trovano in Italia a qualsiasi titolo ...lecito) a sopportare il salasso continuo dei parcheggi e delle conseguenti contravvenzioni o mini-multe? Non riesco a darmi una risposta perché, pur non essendo indigente, avverto il peso di tale salasso sul mio bilancio familiare. Sono gli ausiliari del traffico a rilevare tali infrazioni. Con quali effettive garanzie lo facciano desta a mio sommesso avviso perplessità e meriterebbe un saggio. Soltanto in piccoli Comuni sono ancora i Vigili della Polizia Locale ad occuparsene. In cuor mio, mi fido molto di più di un Vigile Urbano, reclutato per concorso o comunque previa seria preparazione al delicato compito. Ad ogni modo, gli ausiliari del traffico non possono assolutamente rilevare infrazioni che esulano dalle loro competenze del tipo divieti di sosta. Va ricordato che i Comuni debbono destinare delle aree a parcheggio GRATUITO nelle vicinanze della zona di sosta a pagamento; la collocazione deve essere prossima e questa regola vale per tutte le zone cittadine, esclusi i centri storici ed i luoghi di particolare pregio. Il Comune non può destinare zone a sosta a pagamento se queste non sono posizionate in apposite rientranze della strada; insomma, l'area di sosta non deve impegnare la carreggiata, anche se parzialmente. Se la sanzione richiama in modo generico l'Art. 7 del Codice Stradale senza specificare nulla di più circostanziato, la contravvenzione è affetta da nullità. Specificare la parte del dettato del Codice della Strada
che viene concretamente contestato è doveroso per porre il destinatario della sanzione nella condizione di rendersi conto di quel che ha violato; altrimenti, non può essere assoggettato a nessuna sanzione. Purtroppo, tutti questi vizi vanno impugnati mediante ricorso. Nelle prossime puntate indicheremo i termini e le modalità per la presentazione dell'opposizione alla sanzione amministrativa. La precedente parte è stata pubblicata il 9 dic '10.
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