È nullo per mancata integrazione del contraddittorio, il ricorso tributario avente ad oggetto l'impugnazione dell'accertamento dei redditi di un'associazione tra professionisti, proposto da uno solo dei soci dello studio associato. Lo dice la Cassazione, con la sentenza n. 24764 del 6 dicembre 2010, in cui afferma che si tratta di litisconsorzio originario necessario e, pertanto, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio
di cui all'art. 101 del c.p.c. e 111 della Costituzione, comma 2. Tale nullità, ha spiegato la Sezione Tributaria della Cassazione, può e deve essere fatta valere in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, con conseguente rimessione della controversia al giudice di primo grado. Gli Ermellini hanno precisato che, a meno che non si tratti di questioni personali, il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la posizione della società e quindi di tutti i soci. Nella parte motiva della sentenza, che riprende la decisione di qualche anno fa delle Sezioni Unite (n.14815 del 4 giugno 2008), si legge infatti che è "nulla l'impugnazione dell'accertamento dei redditi di un'associazione tra professionisti, se il contraddittorio
non si integra da parte di tutti i soci. Infatti è estindibile all'associazione, l'applicazione del principio secondo cui il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci ( salvo che l'impugnativa prospetti questioni personali ), con l'effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi".

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