La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23932 del 25 novembre 2010, ha evidenziato che, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore - in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale - e dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una società che aveva licenziato un suo dipendente per alcune infrazioni disciplinari in riferimento ad irregolarità poste in essere nella gestione dell'Ufficio a lui affidato (pagamento di alcune fatture in assenza di un buono d'ordine e sottrazione, senza autorizzazione, di fondi societari per l'acquisto di merce). Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano ritenuto illegittimo il licenziamento
intimato al lavoratore, sulla base dell'esistenza di una prassi aziendale in forza della quale la mancanza di benestare non era ostativa al pagamento di una fattura e sottolineando come il prelievo di fondi di importo modesto poteva ritenersi posto in essere presuntivamente per sopperire ad esigenze aziendali. I Giudici di legittimità osservano che, per ciò che riguarda l'esistenza di una "prassi aziendale" alla stregua della quale il pagamento delle fatture "poteva" avvenire anche in assenza di buono d'ordine, è condivisibile l'iter motivazionale del Giudice di merito per la conclusione adottata; in relazione al prelievo con procedura irregolare dei fondi è da ritenersi corretto il rilievo posto dalla Corte d'Appello in ordine all'assenza di qualsivoglia finalità illecita latu sensu ed al contenuto assolutamente plausibile delle specifiche giustificazioni fornite dal lavoratore, relative all'utilizzo di tali somme per finalità correlate alle esigenze aziendali.

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