Con la sentenza n. 41370 depositata lo scorso 23 novembre, la Corte di cassazione ha negato l'eseguibilità del mandato di arresto europeo se lo straniero verso cui si chiede il mae è già imputato nel nostro paese. Secondo quanto si apprende dalla sentenza
di legittimità, in seguito alla decisione della Corte di Appello di merito con cui veniva disposta la consegna di un cittadino bulgaro per il reato di sfruttamento della prostituzione, la Cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito, precisando che se l'uomo è imputato nel nostro paese per lo stesso reato non è possibile la consegna dell'uomo a meno che il mae non sia basato su una sentenza definitiva di condanna. Come si legge dalla parte motiva della sentenza infatti, "ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett, o), della legge 22 aprile 2005, n. 69, è vietata la consegna della persona ricercata se per lo stesso fatto è in corso in Italia procedimento penale, a meno che il MAE concerna, l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna. La Corte di merito è dunque tenuta a valutare, in applicazione dell'art. 24, comma 1, della legge n. 69 del 2005, se rinviare la consegna per consentire la definizione del processo pendente in Italia, attraverso una considerazione dei parametri (in particolare, stato del procedimento, gravità dei fatti, entità della pena da scontare) individuati dalla giurisprudenza".

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