La Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato, alla riunione del 17 novembre 2010, le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Lo stress lavoro-correlato, descritto all'art. 3 dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, è definito quale "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro". La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione con il coinvolgimento del medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011, data dalla quale i datori di lavoro pubblici e privati dovranno effettuare la valutazione delle fonti di rischi da stress ed inserirle nel documento aziendale, sulla base delle indicazioni di cui alla Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2010.

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