La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010, ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi INPS anche per i lavoratori extracomunitari clandestini impiegati nell'azienda. Nello specifico l'INPS richiedeva ad un imprenditore il pagamento per contributi e sanzioni per inadempienze accertate a seguito di verifica ispettiva, durata circa un anno, dalla quale era emerso anche l'impiego di extracomunitari, senza regolare permesso di soggiorno
, per i quali l'imprenditore non aveva versato i contributi. L'imprenditore, indagato penalmente in relazione all'accusa di impiego di lavoratori senza regolare permesso di soggiorno, era giunto ad un patteggiamento ma l'INPS aveva comunque spiccato un verbale di accertamento nel quale si chiedevano i contributi in favore dei clandestini. Il datore di lavoro, a seguito delle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello che rigettavano i suoi motivi di impugnazione, ricorreva in Cassazione sostenendo che, "essendo stata accertata con sentenza
di patteggiamento la assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, favorendo la permanenza nel territorio dello Stato, tale reato impedisce l'emersione degli effetti propri di un contratto lecito o di un rapporto di lavoro di fatto illegittimo, e l'Inps non può chiedere il pagamento dei contributi evasi". La Suprema Corte, respingendo il ricorso dell'imprenditore
, ribadisce il principio di diritto già affermato con la sentenza n. 7380 del 26 marzo 2010, in base al quale "in tema di prestazioni rese dai lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative del testo unico sull'immigrazione poste a tutela del prestatore di lavoro, sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione. Ne consegue che è perfettamente legittimo il verbale di accertamento inviato dall'Inps per mancato versamento dei contributi per sei lavoratori extracomunitari impiegati senza permesso di soggiorno, dal momento che il reato di aver favorito la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato non impedisce l'emersione degli effetti propri del contratto di lavoro e l'obbligo di pagare i contributi evasi".

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