Tra gli "aventi diritto" del lavoratore, beneficiario del trattamento del Fondo di garanzia dell'INPS in favore dei dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, rientrano anche i cessionari a titolo oneroso del credito del lavoratore. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21143/2010 in ordine alla possibilità - per il terzo cui un lavoratore abbia ceduto l'importo che gli era dovuto dal datore di lavoro a titolo di retribuzione arretrata e trattamento di fine rapporto
- di ottenere, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il pagamento direttamente dall'apposito fondo istituito presso l'Inps, in base al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2. In particolare la Suprema Corte, ribadendo come statuito in precedenti decisioni che "la funzione previdenziale dell'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS, di cui al D.Lgs. n. 297 del 1982, art. 2, non osta all'intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l'intervento è previsto in favore degli 'aventi diritto'", e che con tale termine (che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all'identica espressione contenuta nell'art. 2122 cod. civ.) si fa riferimento agli aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto", ritiene che "nell'ambito degli aventi diritto del lavoratore, in cui favore interviene l'apposito Fondo in favore dei dipendenti di aziende colpite da insolvenza, rientrano anche i cessionari a titolo oneroso del credito del lavoratore." "Tale diritto", proseguono gli Ermellini, "non può che estendersi anche a coloro che, in forza di un rapporto di garanzia, abbiano provveduto a corrispondere al primo cessionario la somma dovuta dal datore di lavoro insolvente", come nel caso di specie esaminato dalla Corte.

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