La legge fondamentale sul procedimento amministrativo, la l. n. 241/1990, che, nonostante i numerosi interventi volti a modificarne e/o integrarne il contenuto, continua ad applicarsi a tutti i procedimenti amministrativi (salve le esclusioni o le limitazioni di volta in volta previste nei vari articoli), presenta una norma, l'articolo 11, la cui rubrica recita "accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento". Tale disposizione è opportunamente inquadrata nel capo III, dedicato alla partecipazione al procedimento amministrativo: si tratta, infatti, di uno degli strumenti che il legislatore ha inteso mettere a disposizione del cittadino per interloquire in maniera più diretta, mirata e celere con la P.A., in modo da pervenire (qualora sia necessario) alla predisposizione da parte di quest'ultima di un provvedimento amministrativo che risponda al meglio, vuoi alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico
, vuoi agli interessi specifici del privato coinvolto. Il TAR Lombardia (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 12/10/2010, n. 4026) si è di recente espresso in materia di accordi amministrativi per ribadire alcuni punti fermi già espressi in altre pronunce giurisprudenziali (cfr: Cass. civ., sentenza 13/11/2000, n. 1174, Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2008, n. 15914, TAR Milano, sez. I, sentenza
12/02/2009, n. 1253). Nella fattispecie, un Comune in Provincia di Bergamo aveva chiesto a un privato il pagamento di una parte delle opere di urbanizzazione realizzate, sostenendo che tale pretesa era fondata su un accordo raggiunto con il cittadino, peraltro, non in forma scritta ma "per facta concludentia". Innanzitutto il TAR si è occupato di asserire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla questione, ricadendosi in pieno nel disposto del comma 5, dell'art. 11 citato. Il tribunale, poi, ha stabilito che non è legittima, in qualunque forma effettuata, la richiesta al privato di contribuire alle spese di urbanizzazione una seconda volta, dopo, cioè, che egli abbia già sostenuto tale onere al momento del rilascio del permesso di costruire. Un accordo amministrativo, infatti, presuppone sempre e comunque che la P.A. abbia il potere di imporre una data prestazione patrimoniale, in ossequio alla riserva di legge consacrata dall'art. 23 della Costituzione.

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