E' quanto affermato dalla quarta Sezione della Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 34774 del 27 settembre 2010
In caso di infortunio provocato da macchinario non conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro rispondono sia il produttore che il datore di lavoro. E' quanto affermato dalla quarta Sezione della Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 34774 del 27 settembre 2010 in relazione all'infortunio di un operaio, occorso mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso una sega priva dei dispositivi di blocco automatico della lama in movimento. Nel caso di specie, constatata la violazione delle norme di sicurezza e la configurabile responsabilità del costruttore per aver posto in commercio la macchina senza gli adeguati dispositivi di sicurezza, la Corte precisa che "in materia di lavoro, il datore è il primo garante della sicurezza dei suoi dipendenti. Pertanto in caso di infortuni egli non è esonerato da responsabilità, se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza, in ordine alla fornitura di una macchina". Conseguentemente la responsabilità del produttore non esclude ma integra quella del datore di lavoro, che a sua volta non è esonerato da responsabilità se non "quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute." La Corte ha infine precisato che un'eventuale delega
di funzioni, anche in relazione alla sicurezza dei prodotti commercializzati, non esclude la responsabilità del costruttore, che non può trasferire in capo ad altri la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai suoi dipendenti.

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