Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20074 del 23 settembre 2010, affermano che il principio della computabilità nell'anzianità di servizio del periodo di formazione e lavoro opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali come quelle sugli scatti di anzianità. La questione sottoposta alle Sezioni Unite è relativa alla validità o meno, "in riferimento alla prescrizione di cui al D.L. n. 726 del 1984, art. 3, commi 5 e 12, come convertito nella L. n. 863 del 1984, della norma della contrattazione collettiva (nella specie, art. 7, lett. c, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 per gli autoferrotranvieri), nella parte in cui esclude il diritto del lavoratore, il cui contratto
di formazione e lavoro sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, di beneficiare di aumenti periodici di anzianità computando anche l'anzianità di servizio maturata nel periodo del contratto di formazione e lavoro." La Corte sottolinea nella sentenza che "il legislatore ha stabilito in via generale che il periodo di formazione e lavoro in caso di trasformazione del rapporto deve essere computato nell'anzianità di servizio con una tassativa disposizione di legge (l'art. 3 cit.), non facendo alcun riferimento alle fonti che regolano gli effetti dell'anzianità; disposizione che non offre spazio a distinzioni estranee al testo sicché tale garanzia si applica anche agli scatti di anzianità ed ai passaggi automatici di classe stipendiale in funzione dell'anzianità che trovano la loro fonte nella contrattazione collettiva." In conclusione, la Suprema Corte precisa che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva ma l'equiparazione posta dalla legge, ossia periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario, in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

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