Il Direttore di una rivita online non è penalmente responsabile ex art. 57 c.p. per i contenuti del sito internet che dirige posto che la norma si riferisce solo alla carta stampata e non anche ai contenuti diffusi via internet. La norma in questione infatti impone al direttore o vice-direttore di un periodico cartaceo (stampa periodica) di esercitare un controllo sui contenuti per impedire che attraverso il mezzo stampa siano commessi reati ma non esiste un'analoga previsione per le pubblicazioni online. Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione (Sentenza n.35511/2010 Quinta sezione penale) che ha fatto notare come il termine "stampa", dal punto di vista normativo, non può che riferirsi a comunicazioni riprodotte tipograficamente. E poco importa che i contenuti internet siano in qualche modo anch'essi stampabili giacchè, in tal caso, è l'utilizzatore finale a decidere eventualmente se stampare o meno il contenuto online. Oltretutto - fa notare la Corte - non tutti i contenuti internet risultano stampabili come ad esempio i video. Non c'è dubbio insomma: secondo gli Ermellini la telematica è molto più eterogenea della stampa tradizionale e non vi può essere quindi una equiparazione.

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